Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Ambedue le questioni, oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle, trattano del problema se l' art . 20 del regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 171, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( 1 ), attribuisca ad uno Stato membro la competenza ad emanare disposizioni sulle dimensioni minime di una specie ittica, più severe di quelle prescritte dall' art . 11, n . 3, in collegamento con l' allegato V di detto regolamento .
2 . Fin dal 1972 un regolamento olandese sulle dimensioni minime delle passere di mare, degli eglefini e dei merlani vietava che venissero sbarcate nei Paesi Bassi passere di mare di lunghezza inferiore a 27 cm . Il Gerechtshof di Arnhem, con sentenza 29 novembre 1984, dichiarava detto regolamento in contrasto col diritto comunitario, con ciò privandolo di efficacia normativa secondo quanto esposto dal giudice proponente . Ciò ha avuto come conseguenza il fatto che nei Paesi Bassi è divenuta valida, come dimensione minima per le passere di mare, la dimensione CEE di 25 cm . fissata dal regolamento n . 171/83 .
3 . Il 1° novembre 1984 il segretario di Stato olandese all' agricoltura e alla pesca, richiamandosi all' art . 20 del regolamento
n . 171/83, fissava con decreto la dimensione minima delle passere di mare in 27 cm . Il provvedimento era stato preceduto da una richiesta dell' industria olandese di lavorazione del pesce, che era del parere che una dimensione minima di 27 cm . per le passere di mare garantisse un migliore sfruttamento del contingente di cattura nazionale .
4 . La prima questione che si poneva il giudice di rinvio era se l' art . 20 del regolamento n . 171/83 si riferisse solo alle disposizioni nazionali già esistenti ovvero anche alle nuove disposizioni da emanare . I governi francese ed olandese nonché la Commissione hanno proposto alla Corte di risolvere la questione nel senso della seconda ipotesi enunciata .
5 . Indipendentemente dalla circostanza che, in forza di diverse disposizioni, fin dal 1972 la dimensione minima delle passere di mare contemplata nei Paesi Bassi era di 27 cm ., occorre rilevare che solo la versione olandese dell' art . 20, n . 1, del regolamento controverso poteva, eventualmente, dar adito ai dubbi del giudice proponente, a differenza delle altre versioni linguistiche . Tuttavia, anche dalla versione olandese, già dal quarto punto della motivazione, ma specialmente dall' esame dei nn . 2 e 3, dell' art . 20, si evince che le relative disposizioni sono da riferire anche alle emanande misure nazionali; nel caso contrario, infatti, il permanente obbligo d' informazione in capo agli Stati membri sarebbe privo di senso .
6 . Con la seconda questione il giudice proponente chiede se sia compatibile col diritto comunitario e con la politica comune della pesca un provvedimento a norma del quale in almeno uno Stato membro valgono, per una serie di specie ittiche, dimensioni minime diverse da quelle di altri Stati membri .
7 . I governi che hanno presentato le loro osservazioni nonché la Commissione hanno proposto alla Corte di risolvere detta questione in senso affermativo .
8 . Anzitutto, occorre osservare che, almeno per le zone attorno allo Skagerrak ed al Kattegat, anche il diritto comunitario impone per le passere di mare una dimensione minima di 27 cm ., mentre nelle altre regioni contemplate dal regolamento n . 171/83, in effetti, il diritto comunitario prescrive per detta specie solo una dimensione minima di 25 cm .
9 . Un provvedimento di un singolo Stato membro che mira a far sì che l' intero quantitativo di cattura sia meglio impiegato, riducendo inoltre gli scarti al momento della lavorazione, favorisce certamente tanto la protezione dei fondi pescosi e delle risorse ittiche, quanto uno sfruttamento equilibrato di dette risorse . Ne consegue che esso è in armonia con la politica comune della pesca, anche se la sua adozione miri contestualmente ad ulteriori e diversi scopi .
10 . Dei problemi sollevati dal giudice proponente con la seconda questione, resta ancora da esaminare se sussista un' infrazione del divieto di discriminazione di cui all' art . 7 del trattato CEE .
11 . Sebbene nel frattempo la Comunità abbia adottato una politica comune della pesca, anche nella situazione giuridica attuale ancora una volta si dovrà respingere l' idea di un' infrazione del divieto di discriminazione, in ciò confortati dalla sentenza della Corte 3 luglio 1979, nelle cause riunite da 185 a 204/78 ( 2 ).
12 . Come si evince dalla motivazione e dal tenore del regolamento n . 171/83, le sue disposizioni in materia di misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca si limitano ad indicare delle esigenze minimali, liberi gli Stati membri di adottare misure che vadano al di là di queste . Il regime delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca costituisce quindi solo una parziale armonizzazione . Avuto riguardo a ciò, l' applicazione di una normativa nazionale, di cui del resto non si contesta la conformità col diritto comunitario, non può essere considerata in contrasto col principio di non discriminazione per il fatto che altri Stati membri abbiano adottato una normativa diversa . Questo è semplicemente il risultato del potere di cui godono in materia gli Stati membri, di adottare discipline differenti . A questo proposito, nel corso della fase orale, la Commissione ha parlato degli effetti "di una gestione decentrata ".
Propongo dunque che le questioni sottoposte a questa Corte dall' Arrondissementsrechtbank di Zwolle siano risolte come segue :
1 ) L' art . 20, n . 1, del regolamento n . 171/83, conferisce ad uno Stato membro la competenza ad emanare, anche dopo l' entrata in vigore di detto regolamento, misure tecniche nazionali per la pesca che vadano al di là delle esigenze minime da esso stabilite .
2 ) Allo stato attuale del diritto comunitario nel campo della pesca, è con esso compatibile un provvedimento che, al fine di una migliore gestione e di un migliore impiego dei contingenti di cattura, imponga ai pescatori nazionali, in materia di dimensioni minime di talune specie ittiche, disposizioni più rigide del diritto comunitario . Un simile provvedimento è conforme alla politica comune della pesca e non concreta alcuna illecita discriminazione nei confronti dei pescatori nazionali .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1983, L 24, pag . 14 .
( 2 ) Sentenza 3 luglio 1979, cause riunite da 185 a 204/78, Van Dam e altri, Racc . 1979, pag . 2345 .
Full & Egal Universal Law Academy