Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La trattazione orale svoltasi il 19 marzo riguardava esclusivamente la questione della ricevibilità del ricorso proposto dal sig . Grumbach contro la Commissione, a causa della mancata adozione, da parte di quest' ultima, di una decisione a norma dell' art . 7, n . 2, dello statuto del personale . Solo su questo punto debbo ora esprimere il mio parere .
A - Gli antefatti
2 . Quanto ai fatti va ora ricordato soltanto che il ricorrente, all' epoca dipendente di grado A 4, era stato incaricato di seguire, per il periodo 2 febbraio 1981 - 31 maggio 1983, presso la delegazione della Commissione a Ginevra, le attività svolte dalla direzione generale VIII ( della quale il ricorrente faceva parte ). In conseguenza di una sentenza pronunziata dalla Corte il 9 dicembre 1982 ( causa 191/81 ) ( 1 ) su un ricorso proposto da un predecessore, il Grumbach era chiaramente giunto alla convinzione che le mansioni affidategli rientrassero nel grado A 3 .
3 . Il tentativo, in conseguenza effettuato dal ricorrente, di ottenere l' inquadramento nel grado A 3, rimaneva infruttuoso . Una domanda in tal senso veniva respinta in data 14 giugno 1983, e un reclamo presentato contro questo rifiuto veniva a sua volta respinto con una decisione del 16 gennaio 1984 . In quest' ultima veniva espressamente contestato il fatto che il ricorrente avesse esercitato mansioni appartenenti al grado A 3, mentre gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno di questa tesi venivano respinti punto per punto . Nella decisione del competente membro della Commissione del 16 gennaio 1984 venivano esaminate le affermazioni del ricorrente in riferimento alla posizione del suo predecessore, nonché alla sua stessa posizione in seno alla delegazione della Commissione a Ginevra, ai compiti a lui affidati e al rango diplomatico di cui godeva; si giungeva quindi alla conclusione secondo cui la Commissione non condivideva l' opinione del ricorrente, secondo cui le sue mansioni corrisponderebbero "inequivocabilmente al grado A 3 ". Nella stessa decisione si dichiarava, inoltre, che secondo la giurisprudenza della Corte, anche ammettendo che il ricorrente avesse effettivamente esercitato mansioni di grado superiore, egli non avrebbe avuto ugualmente diritto all' inquadramento corrispondente . Il ricorrente non ha impugnato questa decisione .
4 . Un anno più tardi, il 28 febbraio 1985, il ricorrente presentava una domanda diretta ad ottenere una decisione con cui si riconoscesse che lo stesso aveva esercitato ad interim, nel periodo 2 febbraio 1981 - 31 maggio 1983, mansioni di grado A 3, e gli venisse accordata l' indennità differenziale contemplata dall' art . 7, n . 2, dello statuto del personale per tale eventualità . Questa domanda veniva anch' essa respinta . Un reclamo presentato il 14 giugno 1985 veniva poi rigettato con decisione 4 dicembre 1985, in cui si affermava espressamente che l' oggetto del reclamo e le osservazioni addotte dal ricorrente erano sostanzialmente uguali a quelle contenute nel primo reclamo, sicché la decisione 16 gennaio 1984 adottata in tale sede non poteva che essere confermata . Il commissario competente faceva espressamente rilevare che, stando così le cose, un ricorso contro questa decisione sarebbe stato con ogni probabilità dichiarato irricevibile . Ciononostante, la Corte veniva adita con la proposizione del ricorso attualmente in esame .
B - Parere
5 . Per quanto riguarda l' esame della ricevibilità del ricorso, nessun problema si pone, evidentemente, sotto il profilo del rispetto dei termini, se ci si basa semplicemente sulla data della domanda, del suo rigetto, della proposizione del reclamo e della decisione esplicita di rigetto ( adottata, per la verità, dopo quattro mesi, ma entro i termini di ricorso decorrenti dalla data del rigetto implicito, cfr . art . 91 dello statuto del personale ). Non è certo necessario che io entri ora nei dettagli al riguardo .
6 . Risulta invece importante, per valutare la ricevibilità del ricorso, il fatto che quest' ultimo sia diretto contro il rifiuto di adottare una decisione recante effetti favorevoli, che si tratti cioè di una specie di azione tendente ad ottenere un obbligo di fare . E' altresì di rilievo il fatto che, nel summenzionato procedimento precedente ( avente ad oggetto una modifica dell' inquadramento ), sia stato constatato, in una decisione avverso la quale non è stato proposto alcun ricorso, che il ricorrente non aveva affatto esercitato a Ginevra mansioni di grado A 3 . Su questa considerazione si fonda inequivocabilmente la decisione del 16 gennaio 1984, non sulla considerazione ulteriore secondo cui anche lo svolgimento di mansioni di grado superiore non dà diritto ad una promozione .
7 . Da quanto precede discendono, in effetti, le conclusioni sulla ricevibilità del ricorso che mi accingo ad esporre in dettaglio .
8 . 1 . Per quanto riguarda, innanzitutto, il secondo dei punti citati, non è certo che ci si possa spingere sino a parlare di un accertamento giuridicamente vincolante del fatto che il ricorrente non abbia esercitato mansioni di grado A 3, con la conseguenza che tale aspetto non possa poi essere più rimesso in causa in un altro procedimento, nel quale esso può invece essere rilevante, ai fini dell' art . 7, n . 2, dello statuto . Si potrebbe obiettare, infatti, che per l' efficacia di cosa giudicata è decisiva la domanda proposta, la pretesa fatta valere; orbene, al riguardo, i due procedimenti si presentano manifestamente non identici ( essendo oggetto del primo la modifica dell' inquadramento, del secondo soltanto l' applicazione dell' art . 7, n . 2, dello statuto : occupazione ad interim di un posto di categoria superiore, comportante l' attribuzione di un' indennità differenziale ).
9 . Tuttavia, sarebbe possibile ravvisare in questa decisione anche una decisione implicita secondo cui neppure l' applicazione dell' art . 7, n . 2, viene in considerazione; questo proprio perché la prima decisione sul reclamo contiene un chiaro accertamento del livello delle mansioni affidate al ricorrente che viene in rilievo anche per l' art . 7, n . 2, dello statuto . Ciò significa che a suo tempo vi sarebbe stato motivo di promuovere tempestivamente un procedimento contenzioso volto ad ottenere l' applicazione dell' art . 7, n . 2 . Dato che la posizione dell' autorità che ha il potere di nomina, riguardo alle condizioni dell' art . 7, n . 2, era chiara ed inequivocabile, non sembra invece ammissibile sollevare nuovamente tale questione tramite una domanda presentata in seguito, e sottoporla alla Corte, nel febbraio 1986, dopo un nuovo procedimento precontenzioso .
10 . 2 . Se non si vuole senz' altro condividere questa tesi, in base alla giurisprudenza intervenuta a proposito di una situazione analoga si impone una diversa conclusione, che conduce allo stesso risultato .
11 . Mi riferisco al riguardo alla sentenza nella causa 59/70 ( 2 ), pronunziata in occasione di un procedimento intentato a norma dell' art . 35 del trattato CECA ( anch' esso quindi un caso di azione tendente ad ottenere un obbligo di fare ). Per quanto riguarda i fatti menzionerò solo quanto segue : il governo francese aveva concesso alle imprese siderurgiche francesi dei crediti agevolati e ne aveva informato l' Alta Autorità alla fine del 1966 . L' Alta Autorità riteneva che non vi fosse motivo di ricorrere all' applicazione dell' art . 4, lett . c ) ( divieto di sovvenzioni ), o di dover formulare una raccomandazione ex art . 67 del trattato CECA, e di ciò informava, nel dicembre 1968, sia il governo francese che i governi degli altri Stati membri . Il governo olandese riteneva di non poter condividere la posizione dell' Alta Autorità . Nel giugno 1970 esso pertanto invitava l' Alta Autorità ad adottare, ai sensi dell' art . 88 del trattato CECA, una decisione di accertamento di un inadempimento degli obblighi imposti dal trattato da parte del governo francese . In seguito al rigetto implicito di questa domanda ( che si considera avvenuto decorsi due mesi ), il governo olandese, nell' ottobre 1970, adiva la Corte . Come sapete, questo ricorso veniva dichiarato irricevibile . Nella motivazione della sentenza, a dire il vero, si è dovuto ammettere che il trattato CECA non pone alcun termine per ricorrere dinanzi all' Alta Autorità a norma dell' art . 35 dello stesso . L' esigenza di un termine veniva però ricavato dal sistema desumibile dagli artt . 33 e 35 del trattato CECA, nonché dal principio della certezza del diritto e della continuità dell' azione della Comunità, onde non ritardare sine die la possibilità di ricorrere dinanzi all' Alta Autorità, attenendosi invece ad un termine ragionevole, in particolar modo laddove la decisione della Commissione di astenersi sia divenuta manifesta . Non essendo stata soddisfatta questa esigenza, dato che il governo olandese aveva invece adito l' Alta Autorità solo 18 mesi dopo che la posizione di quest' ultima era divenuta manifesta, il ricorso veniva dichiarato tardivo .
12 . Ho l' impressione che sia senz' altro giustificata l' estensione di tali principi ad un ricorso per carenza dell' amministrazione in materia di personale in cui pure, nell' interesse di una buona gestione amministrativa, i problemi che si pongono non possono certo rimanere indefinitamente in sospeso .
13 . Nel caso in esame si deve poi ritenere che per il ricorrente vi fosse motivo di dar seguito alla questione da lui sollevata, a partire dalla pronuncia della sentenza nella causa 191/81, cioè dal 9 dicembre 1982 . Ciò è appunto avvenuto in un termine ragionevole per quanto riguarda la domanda presentata dal ricorrente per ottenere il nuovo inquadramento . Una volta respinta questa domanda e postasi per il ricorrente la questione se gli fosse spettato almeno il diritto di cui all' art . 7, n . 2, dello statuto, sarebbe stato sicuramente opportuno agire tempestivamente in tal senso, essendo divenuto evidente che, stando al parere univoco della Commissione, non esistevano le condizioni per il riconoscimento dell' esercizio di mansioni di grado A 3 . Il ricorrente non poteva in nessun caso lasciare la questione in sospeso ancora per un anno . Anche a non voler considerare opportuna la proposizione di un ricorso già contro la decisione ( del 16 gennaio 1984 ) sul primo reclamo, andava però almeno rivolta alla Commissione, entro un termine ragionevole a partire dal 16 gennaio 1984, una domanda diretta ad ottenere l' applicazione dell' art . 7, n . 2, dello statuto . Tale esigenza, a mio parere, non è stata soddisfatta con la presentazione di una domanda avvenuta solo nel febbraio 1985, domanda che, dopo un ulteriore procedimento, portava poi un procedimento contenzioso soltanto nel 1986, cioè trascorsi più di tre anni dall' evento determinante e più di quattro anni e mezzo dal preteso insorgere del diritto all' indennità differenziale .
14 . Sarei perciò propenso a ritenere che si può quanto meno affermare che il procedimento è stato avviato con un ritardo eccessivo e che il ricorso deve essere pertanto dichiarato irricevibile, come la Commissione aveva del resto già rilevato nella decisione 4 dicembre 1985 .
C - Conclusione
15 . Di conseguenza, vi propongo di dichiarare il ricorso irricevibile e mi limito inoltre a suggerire che si statuisca sulle spese a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 9 dicembre 1982, causa 191/81, Onno Plug / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1982, pag . 4229 e seguenti .
( 2 ) Sentenza 6 luglio 1971, causa 59/70, Regno dei Paesi Bassi / Commissione delle Comunità europee, Racc . 1971, pag . 639 e seguenti .
Full & Egal Universal Law Academy