Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . In virtù dell' art . 91, n . 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità avverso il ricorso d' annullamento promosso il 26 febbraio 1986 dall' Asociación provincial de Armadores de buques de pesca de Gran Sol de Pontevedra ( in prosieguo : Arposol ), avverso il regolamento n . 3781/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che stabilisce i provvedimenti da prendere nei confronti degli operatori che non rispettano talune disposizioni sulla pesca contenute nell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 363 del 31.12.1985, pag . 26 ).
2 . A norma del suo art . 1, questo regolamento "determina le misure intese a garantire il rispetto della normativa di accesso alle acque e alle risorse, di cui agli artt . 163, 164, 165, 349, 352 dell' atto di adesione, da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro registrati in uno Stato membro ".
3 . Questi provvedimenti, nonchéè la disciplina della quale essi intendono garantire l' osservanza, sono esposti in modo particolareggiato nella relazione d' udienza .
4 . Il Consiglio, al quale si è unita la Commissione, interveniente, sostiene che il regolamento impugnato è un "vero" regolamento, di portata generale e di natura normativa, cosicché il singolo, a norma dell' art . 173, 2° comma del
trattato, non è legittimato a chiederne l' annullamento . A sostegno della sua tesi il Consiglio si rifà soprattutto alle circostanze che il regolamento n . 3781/85 non riguarda unicamente la situazione dei pescatori spagnoli, ma si applica in modo identico ai pescatori portoghesi e a quelli degli Stati membri della vecchia Comunità a dieci .
5 . La ricorrente ribatte adducendo il numero limitato e determinato di pescherecci che possono essere colpiti dalle sanzioni ivi contemplate . Questo numero sarebbe di 1 268 sui 76 813 di cui consta la flotta da pesca dei dodici Stati membri della Comunità . In particolare, in fatto di pesca non specializzata, solo 300 battelli spagnoli, nominativamente indicati nell' elenco base contemplato dall' art . 158, n . 1, dell' atto di adesione e che costituiscono oggetto dell' allegato IX di questo potrebbero ricadere sotto il regolamento in questione, dato che sono i soli che possono essere autorizzati a svolgere la loro attività nelle zone di pesca di cui trattasi . I 57 pescherecci rappresentati dall' ARPOSOL sono compresi in detto elenco base .
6 . A questo proposito, e prima di esaminare se il regolamento n . 3781/85 riguardi direttamente ed individualmente detti battelli, vorrei fare la seguente osservazione .
7 . Quello che l' Arposol contesta, in sostanza, è il fatto che i battelli che essa rappresenta possano eventualmente essere colpiti dalla sanzione della non iscrizione negli elenchi periodici che enumerano i pescherecci autorizzati a svolgere simultaneamente l' attività di pesca durante un determinato periodo . A questo scopo l' Arposol denuncia essenzialmente la trasgressione del principio di eguaglianza e di talune norme di diritto penale ( principi del contradditorio e principio del non bis in idem ).
8 . Sono quindi il sistema stesso degli elenchi periodici e la possibilità che un battello, il quale si rechi alla pesca senza esservi compreso, possa in seguito non esservi più iscritto per un certo numero di mesi, quelli che costituiscono l' oggetto reale del ricorso dell' Arposol .
9 . Orbene, il principio di questa disciplina non rientra in un "atto del Consiglio" ai sensi dell' art . 173 del trattato, ma nell' atto di adesione, che è un trattato internazionale il quale non può essere impugnato dinanzi a questa Corte .
10 . Ne consegue che, se i pescherecci aderenti all' Arposol dovessero considerarsi riguardati direttamente ed individualmente solo perché sono compresi nell' elenco base dei 300 battelli, questa individualizzazione scaturirebbe dall' art . 158 dell' atto di adesione, non già dal regolamento impugnato .
11 . D' altro canto, per quanto riguarda le attività di pesca dei battelli spagnoli nelle acque degli Stati membri della vecchia Comunità a dieci, è l' art . 163, n . 3, 1° comma dell' atto di adesione quello che, onde garantire l' osservanza della disciplina contenuta in altre disposizioni di questo atto, ha istituito la possibilità di non autorizzare un peschereccio per un determinato periodo . Il regolamento n . 3781/85 si limita a precisare i particolari e le modalità di esecuzione di questa norma .
12 . Ma forse preferireste prescindere da questo aspetto ed esaminare la ricevibilità del ricorso soltanto rispetto all' atto di cui si chiede espressamente l' annullamento . A questo proposito esporrò quanto segue .
13 . Pur ammettendo che si possa considerare l' Arposol come un semplice portavoce degli interessi specifici di ciascuno dei suoi membri ( interessi che sono identici per tutti ), il ricorso di questa associazione non sarebbe ricevibile a meno che ciascuno dei membri fosse riguardato direttamente ed individualmente dal regolamento impugnato .
14 . E questa la questione che vorrei affrontare ora, astenendomi però dal ripetere la tesi del Consiglio, che condivido, secondo la quale il regolamento n . 3781/85 riguarda, in modo generale, i rapporti di pesca tra la Spagna, il Portogallo e gli Stati membri della vecchia Comunità a dieci e non può quindi riguardare individualmente gli armatori in nome dei quali è stato promosso il ricorso . Dal canto mio, vorrei occuparmi in particolare delle disposizioni alle quali l' Arposol soprattutto si richiama, vale a dire della disciplina che deriva direttamente dall' art . 158 dell' atto di adesione e che regge le attività alieutiche non specializzate dei battelli spagnoli nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della vecchia Comunità a dieci .
15 . Poiché nella fattispecie la situazione è molto simile a quella alla quale si riferisce la vostra sentenza 16 marzo 1978, UNICME e a./Consiglio, causa 123/77, Racc . pag . 845, vorrei informarmi alla struttura logica di questa sentenza, che è contenuta in particolare nei punti da 8 a 20 .
16 . Va detto innanzitutto che l' esame dello stesso regolamento impugnato non permette di determinare se uno dei battelli aderenti all' Arposol sarà colpito dalle sanzioni contemplate .
17 . Infatti, il regime che esso istituisce può ledere gli interessi dei proprietari, noleggiatori o esercenti dei battelli in questione, unicamente nel caso in cui la sanzione della non iscrizione nei progetti di elenchi periodici sia effettivamente adottata nei loro confronti .
18 . Orbene, non si può fare a meno di rilevare che, a norma dell' art . 2 del regolamento n . 3781/85, perché ciò avvenga occorre anzitutto
- che il battello non sia stato iscritto nell' elenco periodico in un determinato mese;
- che abbia ciononostante praticato la pesca;
- che sia stato sorpreso in flagrante;
- che le competenti autorità dello Stato membro nelle acque del quale l' infrazione è stata commessa l' abbiano accertata ed abbiano notificato alla Commissione e allo Stato membro di bandiera le azioni penali o amministrative e gli altri provvedimenti eventualmente adottati, nonché le pronunzie giurisdizionali relativi a detta infrazione ( 1 ) .
19 . Infine, a norma dell' art . 162, n . 2 dell' atto di adesione, i progetti di elenchi periodici vanno inoltre sottoposti all' approvazione della Commissione .
20 . Emerge quindi che la sanzione della non iscrizione di un battello negli elenchi periodici può essere inflitta dalle autorità dello Stato membro di bandiera solo in esito ad un procedimento che esige l' intervento di più organi appartenenti ad altri Stati membri e diviene ufficialmente definitiva solo dopo l' approvazione degli elenchi da parte della Commissione .
21 . Poiché l' applicazione del regolamento impugnato richiede che sussistano varie altre circostanze prima che essa possa recare pregiudizio ai battelli rappresentati dall' Arposol, questi non possono quindi considerarsi direttamente riguardati .
22 . D' altro canto, come il presidente della Corte ha rilevato nell' ordinanza 22 aprile 1986 nel procedimento sommario, in caso di esclusione dall' elenco periodico
"(...) sembra sussistere, sia sul piano nazionale sia su quello comunitario, la possibilità di impugnare l' elenco periodico" ( punto 19 ).
23 . In occasione del ricorso proposto a questo scopo l' armatore potrà eccepire l' illegittimità del regolamento n . 3781/85 o davanti alla Corte o davanti al giudice nazionale, il quale a sua volta avrà la possibilità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a questo proposito . Se del caso, l' armatore potrà del pari chiedere il risarcimento del danno causato da un' eventuale illegittimità .
24 . Indi, secondo la costante giurisprudenza della Corte, "la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che tali soggetti debbano essere considerati come individualmente riguardati" ( 2 ).
25 . Nella fattispecie la circostanza che tutti i battelli rappresentati dall' Arposol possano essere eventualmente esclusi dagli elenchi periodici in forza degli artt . 3 e 4 del regolamento n . 3781/85 non basta per farli considerare individualmente riguardati alla stessa stregua del destinatario di una decisione .
26 . In primo luogo, infatti, l' individualizzazione degli effetti di detto regolamento avverrà solo al momento della sua applicazione da parte delle autorità spagnole, quando esse stenderanno i progetti di elenchi periodici da sottoporre alla Commissione escludendo i battelli trasgressori .
27 . In secondo luogo, l' elenco base non è stato compilato una volta per tutte . Se in futuro un altro battello dovesse essere iscritto nell' elenco base in luogo di un peschereccio messo fuori uso e cancellato dall' elenco, come stabilisce l' art . 159, n . 2, dell' atto di adesione e fosse compreso in seguito in un elenco periodico, sarebbe soggetto al regime del regolamento impugnato alla stessa stregua dei battelli iscritti nell' elenco sin dall' inizio .
28 . Non si può quindi sostenere che i battelli rappresentati dall' Arposol
"(...) sono colpiti nella loro situazione giuridica a causa di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e li individua in modo analogo al destinatario" ( 3 ).
29 . Di conseguenza, essi non sono nemmeno individualmente riguardati dal regolamento n . 3781/85 e ciò anche se si tiene conto - come ho fatto io - unicamente della situazione dei pescatori spagnoli che svolgono attività di pesca non specializzata nelle acque degli Stati membri della vecchia Comunità a dieci .
30 . Vi propongo quindi di dichiarare irricevibile il ricorso proposto dall' Arposol e di porre le spese del giudizio a carico della ricorrente, ivi comprese quelle del procedimento sommario .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Gli Stati membri devono prendere dette iniziative a norma dell' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 2057/82, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220 del 29.7.1982, pag . 1 ) come modificato dal regolamento n . 3723/85 ( GU L 361 del 31.12.1985, pag . 42 ).
( 2 ) Vedere sentenza Unicme già ricordata, punto 16; vedere inoltre sentenza 24 febbraio 1987, Deutz und Geldermann/Consiglio, causa 26/86, Racc . pag . 941 .
( 3 ) Vedere in particolare sentenza 24 febbraio 1987, Deutz und Geldermann/Consiglio, causa 26/86 precitata, punto 9 della motivazione .
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