Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con ricorso 28 febbraio 1986, la Commissione delle Comunità europee vi chiede di constatare che, emanando le Road Vehicles Lighting Regulations, 1984, il Regno Unito ha derogato alle norme della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative all' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore ( GU L 262, pag . 1 ) ed è pertanto venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato di Roma .
Ai sensi delle Regulations, dal 1° aprile 1987 gli autoveicoli possono essere omologati e messi in circolazione solo se sono muniti del "dim-dip ": cioè di un congegno che, all' accensione del motore, eleva in modo automatico l' intensità delle luci di posizione precedentemente inserite pur senza portarle al livello dei fari anabbaglianti .
Secondo il governo britannico, il "dim-dip" accresce la sicurezza del traffico . Quest' opinione ha numerosi contraddittori, ma non è sulla sua fondatezza che si controverte . La causa che siete chiamati a risolvere riguarda l' interpretazione del citato atto comunitario e, in particolare, del suo articolo 2 nel testo modificato dalla direttiva 83/276/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1983 ( GU L 151, pag . 47 ). Esso dispone che, dal 1° ottobre 1977, "gli Stati membri non possono rifiutare per un tipo di veicolo l' omologazione CEE o (( quella )) nazionale (( né )) la messa in circolazione (...), adducendo come motivo l' installazione dei dispositivi d' illuminazione o di segnalazione luminosa, obbligatori o facoltativi, elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.20 dell' allegato I, se questi dispositivi sono installati in conformità alle prescrizioni (( contenute in detto )) allegato ".
2 . Un' avvertenza preliminare . Nel testo inglese dell' articolo 2 le parole "allegato I" non sono seguite dalla virgola che figura in tutte le altre versioni, e da ciò le parti hanno preso lo spunto per una serie di considerazioni, naturalmente antitetiche, sulla portata della norma . A me questo dibattito sembra del tutto futile . La presenza o l' assenza di un segno d' interpunzione, il cui uso è tra l' altro altamente soggettivo e comunque diverso nelle varie lingue, non può infatti avere il rilievo che le viene hinc inde attribuito . Aggiungo che, quando le versioni linguistiche di un disposto comunitario non collimano, esso va "interpretato in relazione alla struttura generale e allo scopo della normativa di cui fa parte" ( sentenza 28 marzo 1985, causa 100/84, Commissione / Regno Unito, Racc . 1985, pag . 1177, punto 17 della motivazione ).
E proprio su un approccio ermeneutico di questo tipo che si fonda la tesi sostenuta dalla Commissione . Essa afferma anzitutto che la direttiva 76/756/CEE ha inteso armonizzare interamente le norme riguardanti i dispositivi per l' illuminazione e la segnalazione luminosa dei veicoli a motore . Il divieto dell' articolo 2 allude pertanto a tutti gli apparecchi che il diritto comunitario obbliga a, o consente di, installare sui detti veicoli . Ne viene che gli Stati membri non possono unilateralmente subordinare l' omologazione di questi ultimi alla presenza di congegni non previsti dai testi comunitari . Se lo potessero, infatti, le loro legislazioni finirebbero prima o poi col differenziarsi e lo scopo della direttiva sarebbe frustrato .
Dal canto suo, il governo di Londra interpreta l' articolo 2 in modo strettamente letterale . A suo avviso, le parole "questi dispositivi" si riferiscono ai congegni enumerati nell' allegato I e perciò escludono la possibilità di estendere il divieto controverso agli apparecchi che non compaiono in tale elenco . Inoltre, lungi dall' attuare una completa armonizzazione, la direttiva ha voluto porre in essere norme comuni che, per quanto dettagliate, lasciano agli Stati il potere di dettare altri ed eventualmente più rigorosi precetti . Conferma la natura non esaustiva della disciplina comunitaria il fatto che in Gran Bretagna esista da tempo una regolamentazione speciale - e mai contestata dall' Esecutivo - per le luci e i segnalatori luminosi degli autotreni e delle autoambulanze .
3 . Chiediamoci in primo luogo quali siano il retroterra e le finalità dell' atto da interpretare . Avendo constatato che i disposti relativi agli impianti d' illuminazione dei veicoli a motore variavano notevolmente da paese a paese, il legislatore comunitario ritenne opportuno obbligare gli Stati membri a integrare o a sostituire le loro normative con prescrizioni identiche "onde permettere l' applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE, che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE ". La nostra fonte, dunque, costituisce il primo passo di una politica che ha di mira un obiettivo ben altrimenti ambizioso : l' introduzione di un solo certificato di conformità in base al quale i veicoli prodotti in uno Stato membro siano omologabili in ogni altro Stato della Comunità senza subire ulteriori controlli .
Questo risultato è ancora lontano, ma alcune delle condizioni che lo renderanno possibile sono già state poste . Così, appunto, nel nostro campo : qui infatti, dopo l' entrata in vigore della direttiva 76/756/CEE e almeno per quanto riguarda i veicoli destinati all' esportazione o provenienti da altri paesi membri, gli Stati devono astenersi dall' introdurre nuove prescrizioni tecniche, quali che siano la loro natura e il loro scopo . In caso contrario, la prescrizione di un congegno non previsto dalla direttiva che uno Stato imponga sul proprio territorio impedirebbe di omologare ( e pertanto di vendere ) in quest' ultimo i veicoli prodotti negli altri Stati conformemente alla normativa comunitaria; e gli stessi ostacoli incontrerebbero i veicoli fabbricati nel primo Stato all' atto della loro esportazione verso i paesi che quel dispositivo non ammettono .
Ora, lo scopo dell' articolo 2 sta proprio nel prevenire simili inconvenienti . La norma intende infatti abilitare tutti i costruttori europei a metter in commercio i loro prodotti nell' intera Comunità senz' essere costretti a munirli di particolari dispositivi d' illuminazione per ogni Stato a cui sono diretti, e questo rilievo - mi sembra - è sufficiente a rintuzzare l' interpretazione che di essa propone il governo britannico .
Del tutto inaccoglibile è poi l' argomento, che lo stesso governo ha sostenuto in udienza, secondo cui le varie direttive di ravvicinamento diverranno efficaci solo quando si avrà una disciplina "completa" e cioè tale da regolare tutti gli aspetti della circolazione degli autoveicoli . Questa tesi, infatti, dimentica che il processo di armonizzazione a cui ho alluso è stato concepito in chiave di gradualità, così da investire un settore dopo l' altro, e che il raggiungimento del suo obiettivo finale - l' adozione di un certificato comunitario di conformità - è condizionato al puntuale rispetto di ogni singola direttiva .
Irrilevante, infine, è la circostanza che la Commissione non abbia mai contestato al Regno Unito le prescrizioni da esso imposte per l' omologazione delle autoambulanze e degli autotreni . Al riguardo basta rilevare che i dispositivi supplementari per veicoli speciali non rientrano nella sfera d' applicazone della direttiva 76/756/CEE, come risulta chiaramente dal punto 1O.3 dell' allegato I alla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 ( GU L 42 del 23.2.1970, pag . 1 ).
4 . Alla luce di queste considerazioni, vi propongo di dichiarare che, obbligando i costruttori a munire del dispositivo d' illuminazione detto "dim-dip" i veicoli destinati ad esser omologati e messi in circolazione dopo il 1° aprile 1987, il Regno Unito ha violato le norme della direttiva 76/756/CEE del 27 luglio 1976 ed è pertanto venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato .
Vi suggerisco inoltre di decidere sulle spese applicando il criterio della soccombenza .
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