Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Oggetto delle cause di cui mi occupo oggi è un concorso interno svoltosi presso la Commissione nel periodo dall' estate del 1984 all' estate del 1986 ( COM/A/8/84 ). Era stato indetto per la costituzione di un elenco di riserva ( in un primo tempo valido fino al 31 dicembre 1986 ) per dei posti di grado A7-A6 ed era riservato ai candidati inquadrati nei gradi B3-B1 .
2 . Nel bando di concorso era detto, fra l' altro, che la commissione giudicatrice avrebbe scelto i candidati in base ai fascicoli personali ed agli atti di candidatura, nonchè in esito al risultato di un esame scritto, onde ammetterli ad un corso di preparazione . Questa selezione sarebbe stata fatta in modo che il numero dei candidati ammessi non fosse superiore di oltre il 50% a quello dei posti da occupare ( si parlava di 40 ). Si indicava poi che vi sarebbe stato indi un esame orale e che sarebbero stati iscritti nell' elenco degli idonei i candidati che avessero ottenuto almeno 30 punti su 50 .
3 . Al bando di concorso rispondevano circa 300 candidati ( tra l' altro i ricorrenti nella causa odierna ). Di questi, 270 venivano ammessi alla prova scritta; 252 - nel giugno del 1985 - la sostenevano effettivamente . Nella valutazione complessiva ( nessuno dei fattori nominati sarebbe stato di per sé idoneo a determinare l' esclusione dal concorso ) la commissione giudicatrice giungeva alla conclusione che 87 candidati potevano essere ammessi al corso di preparazione menzionato nel bando di concorso . ( In proposito si deve osservare che in quel momento si poteva prevedere che i posti da occupare fossero 48 e che la commissione giudicatrice riteneva di poter trascurare il limite massimo indicato nel bando di concorso in forza dell' art . 5 dell' allegato III dello statuto del personale, dove è detto che il numero dei candidati iscritti nell' elenco degli idonei deve possibilmente essere almeno doppio del numero dei posti da coprire ).
4 . Al corso di preparazione non erano ammessi i ricorrenti nelle cause 64, 71-73, 78 e 149/86 ( che formano un primo gruppo di liti ). Essi ne erano informati da una lettera del capo della divisione "assunzioni" in data 12 dicembre 1985 . Dopo che erano state loro fornite ulteriori informazioni - o in esito a reclami ( cause 64,78 e 149/86 ), oppure in seguito a semplice richiesta di motivazione più precisa e in particolare di chiarimenti circa i criteri seguiti nella valutazione delle candidature - con una lettera del 14 febbraio 1986, nel marzo e nel giugno 1986 gli interessati hanno adito la Corte di giustizia .
5 . Tutti i ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice che li esclude dal corso di preparazione . Il ricorrente nella causa 64/86 parla anche dell' annullamento della fase di preselezione nel concorso interno e chiede che la Corte disponga che egli venga ammesso al corso del 17 marzo 1986 . Una pretesa analoga si trova nella causa 78/86, nella quale inoltre si chiede l' annullamento del concorso interno . Nelle cause 71-73/86 si chiede inoltre - in quanto occorra - l' annullamento della selezione effettuata dalla commissione giudicatrice per l' ammissione dei candidati al corso di preparazione, nonchè di tutti i provvedimenti e di tutti gli atti emanati in seguito alla stessa o che eventualmente devono ancora emanarsi, comprese le nomine in esito ai risultati del concorso .
6 . Ad un secondo gruppo di liti appartengono i ricorrenti nella causa 228/86 . Essi sono stati ammessi al corso di prepazione di cui al bando, che si è svolto nel marzo e nell' aprile del 1986 a Bruxelles e a Lussemburgo . In esito a ciò 84 partecipanti venivano ammessi alle prove orali . Poichè i ricorrenti della causa 228/86, non hanno raggiunto in questa prova il minimo punteggio prescritto nel bando di concorso, con una lettera del capo della divisione "assunzioni", in data 17 giugno 1986, veniva loro comunicata l' esclusione dall' elenco di riserva ( che in definitiva comprendeva solamente 38 candidati ).
7 . Nell' agosto del 1986 essi hanno quindi proposto ricorso chiedendo l' annullamento della reiezione delle loro candidature e - in quanto occorra - l' annullamento delle nomine effettuate in esito a detto concorso .
B - Esame giuridico
8 . Ecco il mio punto di vista in proposito :
I . Primo gruppo ( cause 64, 71-73, 78 e 149/86 )
1 . Ricevibilità del ricorso 149/86
9 . Essa è contestata dalla Commissione per il motivo che al ricorrente mancherebbe l' interesse ad agire . La Commissione lo sostiene richiamandosi al fatto che nei confronti del ricorrente è stato instaurato un procedimento d' invalidità e che - dopo che la commissione d' invalidità, nel gennaio del 1987, aveva accertato l' invalidità permanente e totale - con decisione 24 febbraio 1987 e con effetto dal 1° marzo 1987, gli è stata liquidata una pensione d' invalidità a norma dell' art . 78, n . 3 dello statuto del personale .
10 . Si deve però osservare che il ricorrente nella causa 149/86 ha a sua volta impugnato la decisione della Commissione ( adottata nell' ottobre del 1986 ) di sottoporre alla commissione d' invalidità il suo caso, nonchè le conseguenze di ciò, vale a dire la decisione 24 febbraio 1987 ( si tratta della causa 78/87 ). Questa attualmente non ha superato la fase dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, alla quale il ricorrente ha risposto . Una pronuncia in proposito non è stata ancora emessa e quindi attualmente non si può dire se la decisione di pensionamento del ricorrente sia valida . E' quindi del pari impossibile negare l' interesse del ricorrente ad impugnare l' organizzazione e l' esecuzione del concorso interno, allo scopo di poter fruire dei risultati del concorso stesso .
11 . Non vi è quindi motivo di dichiarare irricevibile il ricorso 149/86 . Al massimo si potrebbe pensare di sospendere il giudizio fino alla pronuncia nella causa 78/87 . In proposito mi rimetto alla sezione . Per quel che mi riguarda esaminerò comunque il ricorso 149/86 anche nel merito .
2 . Sul merito dei ricorsi
12 . Quanto ai motivi d' impugnazione con i quali i vari ricorrenti intendono tutelare i loro interessi, non mi atterrò all' ordine da essi seguito, ma affronterò, anzitutto, quello che mi pare più importante .
a ) L' esame scritto
aa ) "Conoscenze generali"
13 . La prima censura è che nell' esame scritto non ci si è attenuti alla direttiva del bando di concorso di accertare le "conoscenze generali", in quanto in realtà, per svolgere i temi imposti, erano necessarie conoscenze particolari in determinati settori ( cause 71-73/86; nelle cause 64 e 78/86, questa censura figura solo nella replica ed è stata svolta anche nella discussione orale ).
14 . In proposito ci è stato detto che la commissione giudicatrice aveva predisposto 4 temi per ciascuno di tre settori (" affaires institutionnelles et affaires administratives"; "affaires économiques, budgétaires et financières" "politiques communautaires et thémes d' actualité de politique générale "). Per ciascun settore sono stati estratti a sorte due temi . Il candidato doveva optare per un determinato settore e svolgere uno dei due temi estratti a sorte ( si veda il verbale della commissione giudicatrice del gennaio del 1985 ). Quindi gli venivano comunicati ( così vanno intese le allegazioni non contestate a pag . 6 del ricorso nelle cause 71-73/86, e a pag . 15 della replica nelle stesse cause ) i termini esatti del tema e la documentazione relativa solo dopo che era stata effettuata la scelta in base ad una descrizione dei compiti .
15 . Abbiamo inoltre appreso ( dal verbale della commissione giudicatrice del giugno/luglio 1985 ) che i temi prescelti, per il primo settore, riguardavano l' elezione del Parlamento Europeo e la "direction participative par objectifs"; per il secondo settore, i problemi agricoli e del bilancio comunitario, e per il terzo settore, i problemi degli aiuti per lo sviluppo e quelli del Fondo europeo per lo sviluppo regionale ( per il testo esatto, piuttosto lungo, mi richiamo al fascicolo della commissione giudicatrice prodotto in giudizio ). Questi temi dovevano essere svolti in due ore, dopo aver consultato per mezz' ora la documentazione ( vedasi verbale della commissione giudicatrice del gennaio del 1985 ), e il risultato veniva valutato da uno a sessanta .
16 . Tre dei ricorrenti ( quelli delle cause 71, 73 e 78/86 ) sceglievano il tema "Aiuto allo sviluppo"; due di essi ( quelli delle cause 73 e 149/86 ) svolgevano il tema "dei fondi di sviluppo regionali"; il ricorrente nella causa 64/86 quello relativo all' elezione del Parlamento europeo . Essi ottenevano dei voti - dati senza conoscere i nomi dei candidati - varianti da 10 a 27 punti . Poichè il risultato di questi lavori nella valutazione complessiva aveva maggior peso degli elementi tratti dai fascicoli personali e dagli atti di candidatura ( vedasi verbale della commissione giudicatrice del giugno/luglio del 1985 ) e poichè i ricorrenti non potevano compensare la valutazione della prova scritta con un' alta valutazione dei loro titoli ( sarebbe stata necessaria la classificazione nei due gradi superiori su cinque : 7, 18 -, 18, 18 + e 28 ), la commissione giudicatrice giungeva alla conclusione che essi non potevano essere ammessi al corso di preparazione .
17 . Il bando di concorso contemplava un esame scritto "inteso ad accertare le conoscenze generali e la capacità di giudizio (...) del candidato . Ammettendo che la seconda si possa accertare anche su un problema specifico, è difficile ammettere che mediante i temi proposti e soprattutto quelli scelti si potessero accertare le "conoscenze generali" ( che si suppone piuttosto siano costituite da nozioni fondamentali sulla costituzione e sugli scopi delle Comunità nonchè sul funzionamento delle istituzioni ). A mio parere hanno ragione i ricorrenti quando dichiarano che per un' adeguata trattazione dei temi scelti erano necessarie conoscenze molto precise e particolari in determinati settori .
18 . A questo proposito non mi convince l' assunto della Commissione che la scelta di un tema generale poteva apparire inopportuno in quanto in questo modo i candidati con preparazione universitaria sarebbero stati favoriti, e che i candidati avrebbero potuto scegliere tra una gamma di temi che si riferivano all' attività generale della Commissione . Quest' ultimo punto è decisamente errato, poichè i temi proposti riguardavano chiaramente solo una piccola parte dell' attività delle istituzioni comunitarie . Non è poi nemmeno concepibile che la scelta di uno o più temi generali potesse dar luogo a particolari difficoltà e se la Commissione temeva che ciò avrebbe potuto favorire i candidati con preparazione universitaria, le è stato giustamente ribattuto che un concorso per posti di categoria A presuppone in linea di principio per tutti i candidati conoscenze di livello universitario .
19 . Non rimane quindi che constatare che l' impostazione dell' esame scritto effettivamente non corrispondeva a quanto indicato nel bando di concorso, il cui chiaro disposto limitava indubbiamente il potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice . E' pure assodato, dal momento che si può immaginare che singoli candidati abbiano acquistato le necessarie conoscenze grazie all' attività fino a quel momento svolta, che vi è stata trasgressione del principio posto dalla giurisprudenza, secondo il quale gli esami devono essere perfettamente uguali ( 1 ). In proposito è pure pertinente l' assunto dei ricorrenti - che non è qui il caso di esaminare ulteriormente ( ma la Commissione non l' ha contestato ) - svolto nella discussione orale, secondo il quale i nove migliori candidati erano quelli che avevano potuto svolgere un tema inerente al loro campo d' attività .
20 . Come risultato provvisorio si può quindi tenere per fermo che le domande di annullamento dei provvedimenti del 12 dicembre 1985 sono fondate, quanto meno per quel che riguarda le cause 71-73/86, nelle quali il mezzo d' impugnazione testé trattato viene espressamente dedotto . Mi sembra però opportuno procedere oltre e, in considerazione della gravità dell' errore di procedura così emerso, che merita d' essere rilevato d' ufficio, non attribuire quindi peso decisivo al fatto che, nelle cause 64, 78/86, detto mezzo è stato dedotto solo nella replica ( e poi svolto anche nella discussione orale ). Anche in queste cause si dovrebbe perciò pronunciare l' annullamento del provvedimento 12 dicembre 1985 per i motivi summenzionati .
21 . Non vi è invece motivo di procedere nello stesso modo per quel che riguarda la causa 149/86 . Qui il ricorrente non ha mai mosso una critica di questo tipo all' impostazione dell' esame scritto . Bisogna quindi partire dall' idea che il modo di procedere sopra descritto non ha leso il ricorrente in modo particolare ( il che è pure comprensibile in considerazione della preparazione universitaria da lui posta in grande evidenza ).
bb ) "Lavoro di sintesi"
22 . Non concordo con i ricorrenti quando, nell' ambito della loro critica circa l' osservanza delle condizioni poste dal bando di concorso, rilevano che era previsto un "lavoro di sintesi su di una pratica", e sostengono che non è stato loro fornito un vero e proprio fascicolo .
23 . E' innegabile che per i temi nn . 9 e 10 sono stati distribuiti solo alcuni fogli ( mentre per il tema n . 1 è stata distribuita una documentazione piuttosto copiosa ). Ma mi pare che il termine "fascicolo" non significhi necessariamente una documentazione abbondante e non si deve certo escludere - e su questo punto il bando di concorso è determinante - un lavoro di sintesi basato su poche pagine ( statistiche, norme di regolamenti ).
24 . Non mi pare invece il caso di approfondire l' altra questione, che sarebbe logica dopo essersi posta la precedente, vale a dire se, in considerazione del volume chiaramente difforme della documentazione e tenuto conto del tempo limitato per la sua consultazione ( mezz' ora ), possa dubitarsi della parità di trattamento dei candidati . I ricorrenti non hanno particolarmente criticato questo punto, cosicchè si può ritenere che non ne siano stati lesi - manifestamente in relazione col tema che avevano prescelto .
cc ) Limite massimo
25 . Viene più criticato il fatto che il limite massimo fissato nel bando di concorso ( punto III ., n . 1 ), per l' ammissione al corso di preparazione sia stato corretto troppo tardi dalla commissione giudicatrice, cosicchè ha potuto ancora influire sulla valutazione delle prove d' esame .
26 . Questa considerazione non mi pare convincente . Ci è stato infatti garantito in modo plausibile che nella correzione delle prove scritte ( effettuata da più persone ) si è fatto il possibile per valutarle obiettivamente e che la scelta dei candidati per il corso di preparazione è stata effettuata solo dopo l' elaborazione di un giudizio generale, nel quale si è tenuto conto anche dei fascicoli personali .
dd ) Ulteriori argomenti
27 . In verità mi pare superfluo dilungarmi su altri argomenti relativi all' esame scritto . Per quel che riguarda la censura formulata nella causa 149/86 - vale a dire che l' esame scritto è stato considerato dalla commissione giudicatrice più importante dei dati del fascicolo personale, cosicchè esso ( in contrasto col bando di concorso ) poteva da solo determinare l' esclusione dal concorso - mi sia lecito ancora dire che essa non mi pare pertinente .
28 . In realtà dalla tabella prodotta, in base alla quale è stata effettuata la scelta, emerge che un risultato mediocre nell' esame scritto ( vale a dire anche inferiore ai trenta punti ) poteva essere compensato dai dati tratti dal fascicolo personale e dagli allegati dell' atto di candidatura . Secondo questo criterio, sono stati ammessi al corso di preparazione anche cinque candidati che nell' esame scritto avevano ottenuto solo 20 punti o anche meno .
b ) Sulla valutazione del fascicolo personale e degli allegati dell' atto di candidatura
29 . E' stato pure sostenuto che, per stabilire se i ricorrenti possedessero i requisiti per essere ammessi alla seconda fase del concorso, in considerazione dei loro fascicoli personali e delle mansioni che avevano svolto, sono stati commessi manifesti errori ( ciò vale - con piccole variazioni - per tutte le cause ).
30 . In proposito si deve ricordare inoltre che nella causa 73/86, in considerazione delle mansioni di grado A assertivamente svolte dalla ricorrente da cinque anni, si parla anche di discriminazione nei confronti di dipendenti con mansioni analoghe e classificati in A e che nella causa 64/86 ( nella quale si sostiene che sarebbe stato opportuno tener conto della precedente ammissione del candidato ad un concorso A ) si assume che la commissione giudicatrice del concorso ora in esame non avrebbe affatto motivato la valutazione in senso diverso .
31 . In questo contesto bisogna ricordare anzitutto che la commissione giudicatrice secondo la giurisprudenza ( 2 ) dispone di un ampio potere discrezionale e che le sue valutazioni non possono in linea di massima essere sindacate dalla Corte . Nel concorso COM/A/8/84 si dovevano valutare diversi fatti ( come si desume già dal bando di concorso e in particolare anche dal documento redatto dalla commissione giudicatrice "Critères de cotation des titres "). Ne è cionondimeno conseguito per tutti i ricorrenti che la loro documentazione è stata classificata nel gruppo medio di una gamma di cinque ( 18 punti ) e solo quella del ricorrente nella causa 149/86 è stata giudicata in modo meno favorevole ( 7 punti ).
32 . Ora i ricorrenti, che si richiamano al fascicolo personale ed agli allegati dell' atto di candidatura ( secondo i quali determinati fatti - come i diplomi universitari - dovevano giustificare una migliore valutazione ) nonchè alla loro preparazione ad esperienza professionale, al livello della loro attività di servizio ( in parte anche fuori servizio ), all' ammissione ad altri concorsi per la copertura di posti di categoria A e, non da ultimo alla valutazione a norma dell' art . 43 dello statuto del personale ( per i particolari mi richiamo al fascicolo ), quando assumono che in base a questi elementi sarebbe stato necessario classificarli in modo migliore, dimenticano che la commissione giudicatrice doveva esprimere un giudizio complessivo e che quindi determinati fattori positivi potevano essere compensati o sminuiti da altri negativi desumibili dal fascicolo personale ( ciò era espressamente previsto nel documento "Critères de cotation des titres "). Poichè però in proposito non disponiamo di un quadro generale attendibile, non ci è lecito, riferendoci solo ai fattori positivi addotti ( in modo diverso ) dai ricorrenti, parlare di valutazione chiaramente erronea dei documenti prodotti .
c ) Le critiche al bando di concorso
33 . Anche il bando di concorso è stato criticato, particolarmente per il fatto di aver prescritto una valutazione complessiva e non aver contemplato alcuna valutazione della prova scritta ( cause riunite 64, 71-73, 78/86 ).
34 . Su questo punto non concordo con la Commissione quando sostiene che, dopo la scadenza del termine per impugnare il bando di concorso, non è più possibile criticare questa circostanza . A questo proposito mi richiamo ora - senza approfondire l' argomento - alle mie conclusioni per la causa 307/85 ( 3 ) nelle quali ho rilevato che la valutazione effettuata nella sentenza 294/84 ( 4 ) non era equa ed ho proposto di attenersi alla giurisprudenza prevalente, secondo la quale nelle cause relative alle decisioni di nomina anche gli atti precedenti vanno compresi fra gli atti preparatori ( opinione allora accolta dalla quarta sezione, poichè essa non ha dichiarato inammissibile sollevare la questione se la decisione di bandire il concorso fosse stata adottata regolarmente ).
35 . Del pari non mi è parsa molto convincente la tesi della Commissione secondo la quale la prova scritta non era un vero e proprio esame, bensì una dimostrazione d' idoneità (" titre ") ai sensi dell' allegato III dello statuto del personale .
36 . Si deve però ammettere che il concorso in esame era di un tipo del tutto particolare ( poichè a norma di esso era necessaria una valutazione complessiva delle dimostrazioni di idoneità e dell' esame scritto ), e si dovrà in particolare ammettere che la circostanza criticata ( mancanza di una scala di valutazione nello stesso bando di concorso per una singola prova scritta ) non aveva effetti negativi per lo svolgimento del concorso, appunto perchè se un candidato non raggiungeva una votazione minima solo nella prova scritta ciò non era sufficiente per farlo escludere dal concorso . Così stando le cose, non ravviso alcuna violazione di forme essenziali nell' inosservanza dell' allegato III dello statuto del personale, e riterrei eccessivo dichiarare viziato il concorso per questo motivo .
d ) Sulla composizione e sull' operato della commissione giudicatrice
aa ) Il presidente non era un impiegato
37 . Nella causa 64/86 - rilevando che il presidente della commissione giudicatrice era un ex dipendente - si sostiene poi che la composizione della commissione giudicatrice non corrispondeva a quanto prescritto dall' art . 3 dell' allegato III dello statuto del personale . Ciò non corrisponde a verità, come giustamente ha dedotto la Commissione ( 5 ).
bb ) Audizione dei superiori gerarchici
38 . Inoltre nella stessa causa si critica il fatto che non ci si è valsi della possibilità, menzionata nel bando di concorso, di sentire i superiori dei candidati ( ad esempio onde controllare le conoscenze linguistiche e per valutare i titoli ).
39 . Sotto questo aspetto, è importante il fatto che l' audizione era prevista nel bando di concorso solo se necessaria (" en cas de besoin "), vale a dire era lasciata a discrezione della commissione giudicatrice . Nulla fa presumere che questo potere discrezionale sia stato esercitato erroneamente, quando la commissione giudicatrice ha ritenuto che la documentazione di cui disponeva fosse sufficiente e non fosse necessario alcun ulteriore chiarimento col mezzo sopra indicato ( ad esempio, per quanto riguardava le conoscenze linguistiche oppure i titoli nazionali ).
e ) Difetto di motivazione
40 . Ci si duole infine che la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alle ulteriori fasi del concorso non fosse sufficientemente motivata e che nemmeno nelle lettere del febbraio del 1986 vi fossero indicazioni circa i criteri seguiti per la valutazione delle prove scritte e dei vari titoli posseduti dai ricorrenti ( cause 64, 71-73, 78/86 ).
41 . Qui, tenuto conto della giurisprudenza, si ha senz' altro l' impressione che le critiche dei ricorrenti siano fondate . Ricorderò semplicemente le sentenze 31/75 ( 6 ), 4/78 ( 7 ), 89/79 ( 8 ) nonchè in particolare le sentenze 195/80 ( 9 ), 225/82 ( 10 ) e 108/84 ( 11 ), secondo le quali la commissione giudicatrice deve fornire ai candidati esclusi motivazioni individuali ( e nel nostro caso mancano certamente ). Alla luce di quanto è emerso in corso di causa, tuttavia, disponiamo ora di un quadro sufficientemente completo di tutti i particolari essenziali del concorso, specialmente grazie ai verbali della commissione giudicatrice ed ai loro allegati, che sono stati prodotti in giudizio . E' quindi opportuno non annullare gli atti impugnati anche per difetto di motivazione, bensì assumere su questo mezzo d' impugnazione un atteggiamento come quello della sentenza 12/84 ( 12 ) ( la chiarezza necessaria si era avuta del pari solo dopo la promozione del ricorso ) cioè constatare che il mezzo relativo al difetto di motivazione è divenuto privo di oggetto .
f ) Conclusione
42 . Non risulta che vi siano altri motivi di annullamento ( che rendono necessaria la ripetizione del concorso ) per quel che riguarda le cause 64, 71-73 e 78/86 ( tornerò sui mezzi dedotti nella causa 149/86 ).
43 . Non se ne ravvisano altre nemmeno nella censura formulata nella causa 78/86 ( un candidato, si tratta di uno dei ricorrenti nella causa 228/86, sarebbe stato ammesso alla fase finale del concorso nonostante non disponesse di sufficienti conoscenze di una lingua delle Comunità ) oppure negli argomenti accessori svolti nella replica comune per le cause riunite 64, 71-73 e 78/86 ( ove si sostiene che non sono state esaminate le conoscenze di una seconda lingua - come era prescritto nel bando di concorso - e che si poteva notare una discriminazione a danno dei candidati cittadini italiani ).
44 . Senza dover aggiungere altro, si può quindi tenere per fermo che l' esclusione dei ricorrenti dal corso di preparazione può essere criticata solo per la difettosa impostazione dell' esame scritto .
3 . Sui motivi dedotti nella causa 149/86
Vengo ora - come già detto - all' esame dei particolari mezzi d' impugnazione dedotti nella causa 149/86 .
a ) Uso delle valutazioni
45 . Come sapete, questo ricorrente ( in modo non del tutto chiaro e comprensibile ) sostiene in primo luogo che a torto si è tenuto conto di valutazioni fatte sul suo conto a norma dell' art . 43 dello Statuto del personale ( perchè si riferivano per un lungo periodo ad un' attività a lui non pertinente ).
46 . Nulla si può però obiettare all' uso fatto dei giudizi emessi sul ricorrente . Essi rientrano nel fascicolo personale, espressamente nominato nel bando di concorso e sono pure necessari per giudicare il valore dell' esperienza acquistata dal candidato, del pari menzionata nel bando di concorso .
b ) Documentazione incompleta
47 . Questo ricorrente sostiene poi che la commissione giudicatrice non disponeva del suo intero fascicolo personale . Se si fossero valutati adeguatamente tutti i dati di questo ( il ricorrente sostiene che mancavano informazioni circa la sua partecipazione a concorsi precedenti ed un reclamo che egli aveva proposto contro la descrizione delle sue mansioni ) la commissione giudicatrice avrebbe potuto esprimere una valutazione più favorevole .
48 . Ai dubbi ( nulla più ) del ricorrente la sua partecipazione a concorsi precedenti, la Commissione ha potuto ribattere richiamandosi ai documenti allegati dallo stesso ricorrente all' atto di candidatura, i quali contenevano tutte le informazioni necessarie . In quanto poi egli si riferisce alla mancanza del reclamo contro la descrizione delle sue mansioni, non vedo come da esso si sarebbe potuto trarre alcunchè di decisivo o anche solo di importante per il concorso che ci interessa ora .
49 . Nemmeno si può desumere dal fatto che la Commissione - per indicare la mediocrità delle valutazioni - nelle memorie abbia citato solo dei brani di essa, che la commissione giudicatrice - come suppone il ricorrente - non disponesse di valutazioni complete .
50 . Anche in questo caso, in base a quanto ci è noto, non si può ritenere che la commissione giudicatrice abbia emanato un giudizio chiaramente erroneo, e che il fascicolo personale del ricorrente avrebbe meritato la qualifica di "buono ".
c ) "Decisione soggettiva"
51 . Egli lamenta ancora che nei suoi confronti sia stata adottata una decisione soggettiva .
52 . In proposito la Commissione si è potuta richiamare anzitutto al fatto che l' anonimità dei candidati è stata garantita tanto nella correzione delle prove scritte, quanto nella valutazione dei fascicoli personali ( che sarebbero stati esaminati direttamente solo dal presidente della commissione giudicatrice e nella cui valutazione - tenuto conto del gran numero di candidati - sarebbe stato praticamente impossibile, da determinati elementi - anzianità di servizio e partecipazione a precedenti concorsi - inferire di che candidato si trattava ).
d ) Perfezionamento non facilitato
53 . Il ricorrente assume ancora che la Commissione ha posto in non cale l' art . 24 dello Statuto poichè con la sua condotta durante il concorso non ha facilitato il suo perfezionamento .
54 . Qui basterà ricordare che, quanto all' ulteriore preparazione nell' ambito del concorso ora in esame, la commissione giudicatrice doveva decidere in base ad un giudizio complessivo . Ora, non risulta che siano stati commessi errori lesivi per il ricorrente .
e ) Audizione dei superiori gerarchici
55 . Infine egli lamenta che nel bando di concorso sia stata ingiustamente contemplata l' audizione dei superiori gerarchici dei candidati .
56 . Su questo punto non occorre dilungarsi, poichè durante il concorso non ci si è valsi di questa possibilità .
4 . Sulle diverse pretese
57 . Nell' ambito del primo gruppo di liti si deve stabilire se, ancora nelle cause riunite 64, 71-73 e 78/86, oltre all' annullamento dell' atto impugnato in via principale ( esclusione dei ricorrenti dalla fase successiva del concorso ), vi sia pure motivo di accogliere le altre pretese che ho enumerato all' inizio ( 13 ).
a ) Ammissione al corso di preparazione
58 . La soluzione è certamente negativa per quel che riguarda la domanda di declaratoria che i ricorrenti ( vale a dire quelli delle cause 64 e 78/86 ) devono essere ammessi al corso di preparazione .
59 . La Corte, per principio, non è competente ad impartire ordini all' amministrazione ( e quindi anche ad una commissione giudicatrice ); nella fattispecie, per di più, solo dopo un nuovo esame scritto e la valutazione dello stesso si potrà sapere se i ricorrenti possiedono i requisiti per il corso preparatorio . Finchè ciò non è stato fatto, non vi è alcuna possibilità di accogliere le domande di detti ricorrenti .
d ) Annullamento delle nomine
60 . Quanto alla domanda che siano annullate le nomine effettuate in seguito al concorso, mi pare fondata l' eccezione della Commissione secondo cui è decisivo il fatto che gli atti di nomina non sono stati direttamente impugnati dai ricorrenti . Si può aggiungere che i ricorrenti non hanno interesse all' annullamento delle nomine . Ciò che ad essi interessa è il superamento di un regolare concorso e quindi la nomina ad un posto di categoria A . Ora, ciò è possibile - se i ricorrenti superano tutti gli ostacoli - anche senza l' annullamento delle nomine già effettuate, poichè dei 48 posti da coprire mediante il concorso impugnato ne sono già stati assegnati al massimo 38 a candidati prescelti e inoltre si può presumere che nel frattempo siano divenuti vacanti altri posti dei gradi A7 e A6, che potrebbero essere eventualmente assegnati ai ricorrenti vittoriosi nelle presenti cause .
c ) Annullamento della preselezione
61 . I ricorrenti hanno pure chiesto l' annullamento della preselezione ( vale a dire dell' atto con il quale è stata decisa l' ammissione al corso preparatorio ) nonchè l' annullamento di tutti i provvedimenti adottati dopo la preselezione oppure l' annullamento dell' intero concorso, domande basate sull' erroneo presupposto che si debbano trarre tutte le conseguenze dell' accertamento dell' illegittimità della prima fase del concorso, cioè che si debbano semplicemente annullare questa fase e tutte le successive che su di essa si basano . E' invece opportuno attenersi alla sentenza 144/82 ( che verteva sull' annullamento della decisione con cui era stata negata l' inclusione nell' elenco di riserva del partecipante ad un concorso ), cioè bisogna trovare una soluzione equa senza porre nel nulla l' intero risultato del concorso . Questa soluzione nella fattispecie dovrebbe consistere nel riesame dell' atto impugnato e nel dare, se del caso, ai ricorrenti la possibilità di continuare a partecipare al concorso . Non ritengo invece che essi abbiano interesse ad ottenere provvedimenti di più ampia portata .
d ) Conclusione
62 . Si deve quindi tener per fermo che non si possono accogliere le pretese che vanno oltre l' annullamento della lettera 12 dicembre 1985 .
II - Il secondo gruppo di liti ( causa 228/86 )
1 . Completamento degli antefatti .
63 . Questa causa verte sul fatto che i ricorrenti, che avevano partecipato a tutte le fasi del concorso, dopo la prova orale non sono stati iscritti nell' elenco degli idonei e si deve ora stabilire se questa esclusione sia stata decisa in modo corretto .
64 . In proposito si sostiene anzitutto che manca un' adeguata motivazione ( poichè non si direbbe nulla di preciso circa i criteri nominati nel bando di concorso "niveau de qualification" e "aptitude à exercer des fonctions de catégorie A" e poichè non sarebbero indicati nemmeno i criteri di valutazione ).
65 . D' altra parte, si critica il tipo di esame orale . Le domande rivolte al candidato sarebbero cioè state scelte in modo del tutto casuale e senza tener conto delle caratteristiche del candidato; sarebbero troppo specifiche e di livello troppo alto, e si dovrebbe lamentare il fatto che i candidati fossero impreparati a rispondere ( ad esempio, in base al corso preparatorio ed ai libri durante lo stesso forniti ).
66 . Nella replica è stato sollevato ancora il delicato problema se i membri della commissione giudicatrice conoscessero le lingue usate dai candidati e si è chiesto se i membri di detta commissione, che sono assistenti di direttori generali, abbiano partecipato alla valutazione di candidati in servizio presso le rispettive direzioni generali .
67 . Sui particolari degli esami orali siamo stati informati in corso di causa .
68 . Ciascun candidato doveva anzitutto trattare per dieci minuti una questione generale estratta a sorte fra 76, dopo dieci minuti di preparazione . Doveva poi trattare in breve della sua preparazione e della sua attività precedente e attuale, e doveva rispondere alle domande dei membri della commissione giudicatrice, che si riferivano alla "insertion de son activité présente dans une des politiques communautaires ". Egli doveva inoltre rispondere a una di due domande che si riferivano alle altre politiche comunitarie, domanda che veniva scelta da un membro della commissione da un elenco di 75 domande ( i membri della commissione si avvicendavano in proposito ) ed era a parte ciò stabilito che le domande non dovevano riguardare l' attività attuale del candidato ( 14 ).
69 . Ogni membro della commissione giudicatrice valutava le risposte fornite ( cui veniva attribuito un valore diverso a seconda del tema ) e si stabiliva una media . Ci è pure stato detto - e ne parlo in considerazione delle questioni sollevate nella replica - che per l' ipotesi in cui un candidato si esprimesse in una lingua diversa dal francese, era stata organizzata la traduzione simultanea . Inoltre - così ci è stato assicurato -, si era fatto in modo che, ogni qualvolta si presentassero candidati di una direzione generale i cui assistenti erano membri della commissione giudicatrice, questi si astenessero dalla valutazione per evitare conflitti di interessi oppure non partecipassero affatto all' esame .
2 . Esame giuridico
70 . Se, a questo punto e soprattutto dopo aver studiato a fondo l' elenco delle domande, ci si chiede se appaia giustificata la critica dello svolgimento dell' esame orale, non si può fare a meno di rispondere di si .
a ) "Questions générales"
71 . Ciò si desume già dalle "questions générales ".
72 . Se le leggiamo, dobbiamo senz' altro ammettere che non sono tutte della stessa difficoltà . Si pensi soltanto - e qui ciascuno potrà scegliere il suo paio di domande contrapposte - ad esempio, alla questione n . 8 (" L' influence de la télévision ") o n . 36 (" Quels sont les progrès technologiques qui ont le plus transformé la société du XX siècle et pourquoi ") rispetto alla questione n . 23 (" L' influence du port d' uniforme sur le comportement ") o n . 79 (" La gestion du temps "). Ora, poichè la determinazione delle questioni era effettuata a sorte e senza tener conto delle preferenze personali, è sostenibile che in questo modo l' uniformità delle condizioni di esame non era garantita .
b ) "Insertion"
73 . Fa sorgere pure dubbi il punto "insertion de l' activité présente dans une des politiques communautaires ". Ciò in quanto il senso del tema non è evidente per i candidati che, ad esempio, lavorano presso l' ufficio pubblicazioni oppure presso la direzione generale dell' amministrazione, i quali in fondo non hanno nulla a che vedere con le politiche comunitarie . E' pure immaginabile che in questo modo si giungesse ad un certo ingiustificabile svantaggio di questi candidati nei confronti di altri candidati che nella loro attività attuale sono a stretto contatto con le politiche comunitarie .
c ) "Questions communautaires"
74 . Indubbiamente fondata è la critica per quel che riguarda la valutazione dei candidati in base alle "questions communautaires ".
75 . Anche a questo proposito bisogna ammettere che le questioni, anche per chi disponga di un' idea abbastanza vasta dell' attività della Comunità ( il che non si può considerare senz' altro certo per i dipendenti di categoria B ) hanno un grado diverso di difficoltà e quindi le possibilità di trattarle in modo soddisfacente variano a seconda della scelta . Si pensi solo, ad esempio, alla questione n . 46 (" Qu' entend-t-on par la libre circulation des biens ?") oppure n . 75 (" Qu' est-ce que l' on entend par l' expression 'respect de la voie hiérachique' ?") rispetto alla questione n . 34 (" Pourquoi harmoniser le droit des sociétés au niveau de la Communauté ?") o n . 76 (" La politique commune de la pêche ").
76 . A parte ciò è soprattutto significativo che nell' elenco delle questioni, in parte molto generali in parte molto specifiche, vi era tutta una serie di temi che - contrariamente ad altri - erano stati trattati nei corsi preparatori ( il cui programma è stato prodotto ) e ciò benchè nel verbale della commissione giudicatrice dell' aprile - maggio - giugno 1985 fosse stato stabilito "que l' épreuve orale ne portera pas sur l' acquis de la formation ". Cito a mò di esempio le questioni n . 4 (" Le SME : son role e son mécanisme ") oppure n . 5 (" Role de la Commission en cas d' infraction d' un Etat membre au droit communautaire "), per le quali vi è stata una preparazione accurata nel corso preparatorio, mentre per altri temi ( vedasi, ad esempio, la questione n . 3 : "Importance de la politique régionale dans la Communauté" oppure la questione n . 25 : "La Communauté et la protection de l' environnement "), non vi è affatto o quasi alcun legame con il corso di formazione .
77 . Anche se non si giunge fino ad affermare che vi è stata trasgressione del legittimo affidamento nei confronti dei candidati ai quali sono state rivolte domande su temi non trattati nel corso preparatorio, da quanto è emerso si deve tuttavia trarre la conclusione che i candidati erano favoriti se dovevano trattare temi connessi al corso preparatorio e che quindi, nei confronti di altri candidati che non avevano fruito di una preparazione altrettanto accurata sul tema proposto, vi è stata inosservanza del principio della parità di trattamento . Ciò si sarebbe potuto evitare se - come giustamente i ricorrenti ritengono logico - si fossero poste questioni sui temi trattati nel corso preparatorio .
78 . Con una certa ragione, non in ultimo luogo è stata pure sollevata la questione se, data la varietà dei temi, tutti i membri della commissione giudicatrice fossero del pari in grado di valutare tutte le risposte oppure il caso non abbia determinato, a seconda della preparazione dell' esaminatore, l' assegnazione del voto complessivo che costituiva una media . Non mi pare nemmeno che si possa ribattere a questo argomento semplicemente con l' assicurazione che nell' esame si è soprattutto cercato di individuare la capacità di afferrare i problemi, di argomentare logicamente e di esprimersi in modo chiaro e convincente e in sostanza si è cercato di accertare il livello culturale nonchè la curiosità intellettuale per quel che riguarda le attività comunitarie . Quando vengono poste domande molto specifiche, anche il contenuto sostanziale della risposta ha notevole peso .
d ) Conclusione
79 . Considerato obiettivamente, tutto ciò a mio parere è di tale importanza che non rimane che concludere che l' esame orale, dal quale è dipesa l' inclusione nell' elenco degli idonei, non si è svolto in modo corretto e quindi va annullata la decisione di escludere i ricorrenti dall' elenco di riserva, che potrebbe essere stata influenzata dai difetti summenzionati .
e ) Sugli altri mezzi d' impugnazione e sulle restanti domande
80 . Dopo di che, anche per quanto riguarda il secondo gruppo di liti, posso astenermi dall' esaminare ulteriori mezzi d' impugnazione .
81 . Inoltre, dopo quanto si è già detto, anche in questo caso è chiaro che, con l' annullamento degli atti indirizzati ai ricorrenti il 17 giugno 1986, dal quale l' amministrazione deve trarre le logiche conseguenze, il caso è risolto . Non vi è quindi motivo di annullare tutte le nomine effettuate in base all' elenco degli idonei steso dalla commissione giudicatrice . I ricorrenti non vi hanno interesse, poichè non lo hanno chiesto con particolare insistenza e poichè inoltre la loro pretesa ( effettuazione corretta dell' esame orale che offra la possibilità di ottenere un posto A ) può essere accolta senza che siano annullate altre nomine .
C - Conclusioni finali
III . Propongo quindi di pronunciarvi come segue .
82 . Nelle cause riunite 64, 71-73 e 78/86 va annullata la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti alla successiva fase del concorso . Vanno invece disattesi gli altri capi della domanda .
83 . Va del pari annullato l' atto impugnato nella causa 228/86 con il quale la commissione giudicatrice non ha incluso i ricorrenti nell' elenco degli idonei, mentre il ricorso va respinto per la parte restante .
84 . In tutte queste cause le spese processuali vanno poste a carico della Commissione . Ciò naturalmente non vale per le spese relative alle istanze di provvedimenti d' urgenza, proposte nelle cause 64 e 78/86, che non sono state accolte; in questo caso si deve applicare la norma fondamentale di cui all' art . 70 del regolamento di procedura .
85 . Si deve infine respingere il ricorso 149/86 con la conseguenza che sulle spese relative a questa causa si deve del pari provvedere a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura .
Indice
A - Gli antefatti 0000
B - Esame giuridico 0000
I - Primo gruppo ( cause 64, 71-73, 78 e 149/86 ) 0000
1 . Ricevibilità del ricorso 149/86 0000
2 . Sul merito dei ricorsi 0000
a ) L' esame scritto 0000
aa ) "Conoscenze generali" 0000
bb ) "Lavoro di sintesi" 0000
cc ) Limite massimo 0000
dd ) Ulteriori argomenti 0000
b ) Sulla valutazione del fasciolo personale e degli allegati dell' atto di candidatura 0000
c ) Le critiche al bando di concorso 0000
d ) Sulla composizione e sull' operato della commissione giudicatrice 0000
aa ) Il presidente non era un impiegato 0000
bb ) Audizione dei superiori gerarchici 0000
e ) Difetto di motivazione 0000
f ) Conclusione 0000
3 . Sui motivi dedotti nella causa 149/86 0000
a ) Uso delle valutazioni 0000
b ) Documentazione incompleta 0000
c ) "Decisione soggettiva" 0000
d ) Perfezionamento non facilitato 0000
e ) Audizione dei superiori gerarchici 0000
4 . Sulle diverse pretese 0000
a ) Ammissione al corso di preparazione 0000
b ) Annullamento delle nomine 0000
c ) Annullamento della preselezione 0000
d ) Conclusione 0000
II - Il secondo gruppo di liti ( causa 228/86 ) 0000
1 . Complemento degli antefatti 0000
2 . Esame giuridico 0000
a ) "Questions générales" 0000
b ) "Insertion" 0000
c ) "Questions communautaires" 0000
d ) Conclusione 0000
e ) Sugli altri mezzi d' impugnazione e sulle restanti domande 0000
C Conclusioni finali 0000
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Vedasi sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Armelle Detti / Corte di giustizia, Racc . 1983, pag . 2421, 2436 .
( 2 ) Vedasi sentenza nella causa 144/82 .
( 3 ) Vedasi conclusioni 21 gennaio 1987, per la causa 307/85 Antonio Gavanas / Consiglio CES, sentenza del 10 giugno 1987, Racc . pag . 2435, 2444 ..
( 4 ) Sentenza 11 marzo 1986 nella causa 294/84, Adams ed altri / Commissione, Racc . pag . 977 .
( 5 ) Sentenza 16 ottobre 1975 nella causa 90/74, Francine Deboeck / Commissione, Racc . 1975, pag . 1123 .
( 6 ) Sentenza 4 dicembre 1975 nella causa 31/75, Costacurta / Commissione, Racc . 1975, pag . 1563 .
( 7 ) Ordinanza 30 novembre 1978, nella causa 4/78, 19 e 28/78, Salerno / Commissione, Racc . 1978, pag . 24031 .
( 8 ) Sentenza 28 febbraio 1980 nella causa 89/79, Bonu / Consiglio, Racc . 1980, pag . 553 .
( 9 ) Sentenza 26 novembre 1981 nella causa 195/80, Michel / Parlamento europeo, Racc . 1981, pag . 2861 .
( 10 ) Sentenza 9 giugno 1983, nella causa 225/82, Verzyck / Commissione, Racc . 1983, pag . 1991 .
( 11 ) Sentenza 21 marzo 1985, nella causa 108/84, De Santis / Corte dei conti, Racc . 1985, pag . 954 .
( 12 ) Sentenza 27 marzo 1985, nella causa 12/84, Kyprios / Consiglio, Racc . 1985, pag . 1005 .
( 13 ) Vedasi n . 5 .
( 14 ) Vedasi il verbale della commissione giudicatrice del marzo-aprile 1986 con l' allegato IV e le risposte fornite alle domande della Corte .
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