Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il 15 novembre 1983 la Corte ha dichiarato, su domanda della Commissione, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato, non procedendo, per gli ortofrutticoli commercializzati all' interno del territorio italiano, ai controlli di qualità contemplati dall' art . 8, n . 1, del regolamento n . 1035/72 ( GU L 118, pag . 1 ) e non effettuando le comunicazioni mensili relative ai controlli svolti nel mese precedente, di cui all' art . 5, n . 1, del regolamento n . 2638/69 ( GU L 327, pag . 33 ), modificato dal regolamento della Commissione 18 luglio 1980, n . 2150 ( GU L 210, pag . 5 ) ( causa 322/82, Commissione / Repubblica italiana, Racc . 1983, pag . 3689 ).
Trascorsi circa 15 mesi dalla pronuncia di tale sentenza, la Commissione invitava il governo italiano a presentare le sue osservazioni . In risposta a tale invito, essa non riceveva nulla all' infuori di una richiesta di proroga, che comunque accoglieva . Non avendo ricevuto ulteriori informazioni, la Commissione emetteva un parere motivato e presentava poi in data 11 marzo 1986 il presente ricorso, volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non eseguendo la sentenza della Corte, ha violato l' art . 171 del trattato .
Nel suo controricorso, il governo italiano ha sottolineato le difficoltà incontrate nell' attuazione del sistema in esame . Esso afferma che è stato predisposto uno studio dettagliato per analizzare i complessi problemi in questione e che, in un progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, è prevista un' organizzazione speciale avente il compito di attuare i regolamenti comunitari di cui trattasi . Oggi la Corte è stata informata che tale legge non è ancora entrata in vigore e che fanno ancora difetto le infrastrutture necessarie per l' adempimento degli obblighi del governo italiano .
Va ricordato che nella sentenza 15 novembre 1983 la Corte, valutando le difficoltà incontrate dal governo italiano, ha osservato che l' organizzazione del mercato ortofrutticolo è stata istituita nel 1962 ed esiste nella sua forma attuale dal 1972 . A ciò ha aggiunto : "Se l' attuazione di un sistema di controllo ha incontrato effettive difficoltà nel contesto così delineato, il periodo trascorso dall' entrata in vigore di tali norme relative alla definizione dell' organizzazione comune del mercato avrebbe dovuto permettere da tempo alle autorità italiane di adottare i provvedimenti necessari onde risolvere le difficoltà esistenti, garantire l' istituzione di un efficace dispositivo di controllo ed ottemperare agli obblighi di comunicazione precisati nel regolamento n . 2150/80 ".
Sono ormai passati altri tre anni . Alla situazione non è stato posto rimedio . Ancor più deplorevole, in linea di principio, è il fatto che alla sentenza della Corte non sia stata data esecuzione . Appare quindi pienamente fondato il ricorso con cui la Commissione sollecita la suddetta dichiarazione e la condanna alle spese, che dovrebbero essere poste a carico della Repubblica italiana .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy