Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . La controversia di cui mi occupo oggi verte sostanzialmente sulla questione se uno Stato membro possa invocare la forza maggiore per sottrarsi all' obbligo di pagare gli interessi qualora, per effetto di uno sciopero, i suoi contributi finanziari al bilancio della Comunità non siano stati puntualmente accreditati .
2 . Nel giugno del 1983 il contributo finanziario della Repubblica ellenica, per effetto di uno sciopero del personale bancario, non veniva accreditato sul conto della Commissione presso la Banca di Grecia il mercoledì 1° giugno, bensì solo il venerdì 3 giugno 1983 .
3 . Con lettera dell' 8 giugno 1983, la Commissione ( ricorrente ) chiedeva alla Repubblica ellenica ( convenuta ) il pagamento di interessi per due giorni a causa del ritardo nell' accreditamento, come stabilito dall' art . 11 del regolamento n . 2891/77 . Con lettera 1° agosto 1983 la convenuta rifiutava di corrispondere gli interessi . Essa sosteneva di aver impartito l' ordine di pagamento tempestivamente, vale a dire il 30 maggio 1983 . Il fatto che, a causa dello sciopero generale del personale bancario nei giorni 1 e 2 giugno 1983, l' accredito sul conto della Commissione sia avvenuto solo il 3 giugno rappresentava per lo Stato greco un evento di forza maggiore .
4 . La ricorrente chiede :
- la declaratoria che la convenuta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE in quanto non ha accreditato tempestivamente i contributi finanziari in base al prodotto nazionale lordo per il mese di giugno del 1983 ed in seguito ha rifiutato di corrispondere gli interessi per detto ritardo nel pagamento;
- porre le spese a carico della convenuta .
5 . La convenuta chiede :
- la reiezione del ricorso, con vittoria di spese .
6 . Esaminerò gli argomenti delle parti nel corso dell' esposizione, se necessario . Per il resto faccio rinvio alla relazione d' udienza .
B - Esame della lite
7 . In primo luogo è necessario ricordare che è pacifico che i contributi finanziari dovuti alla Comunità dalla convenuta, nel mese di giugno del 1983, sono stati accreditati sul conto della ricorrente non alla data prescritta, bensì con due giorni di ritardo . Ciò costituisce obiettivamente trasgressione all' art . 10, n . 3, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1977, n . 2891/77, per l' attuazione della decisione 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante risorse proprie delle Comunità ( 1 ); sussistono quindi i presupposti, indicati dall' art . 11 di detto regolamento, dell' obbligo di pagare gli interessi .
8 . Si dovrebbe quindi accogliere il ricorso, se non si dovesse tener conto del principio della forza maggiore invocato dalla convenuta .
9 . Come dimostra l' art . 17, n . 2, del regolamento n . 2891/77, il principio della forza maggiore può aver rilievo anche nei rapporti finanziari tra la Comunità e gli Stati membri . In forza di questo articolo gli Stati membri sono dispensati dall' obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore .
10 . Questa norma si riferisce però soltanto alle risorse proprie della Comunità tradizionali ( dazi doganali e prelievi ) ( 2 ), non ai contributi finanziari degli Stati membri sui quali verte la presente causa . Essa addossa il rischio della mancata riscossione di spettanze alla Comunità, anziché allo Stato membro il quale è tenuto a determinare e a mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie in base alle norme giuridiche ed amministrative nazionali . Le risorse proprie, che lo Stato membro non è stato in grado di riscuotere senza sua colpa, non devono nemmeno essere messe a disposizione della Comunità .
11 . E' pacifico tra le parti che l' art . 17, n . 2, non è direttamente determinante nella presente causa . Per quel che riguarda l' applicazione analogica di questa norma vi sono state agli inizi divergenze di opinioni, che però ultimamente sono state superate in quanto la ricorrente non voleva escludere radicalmente la possibilità che il principio generale della forza maggiore sia invocato, anche nell' ambito dei rapporti finanziari tra gli Stati membri e la Comunità .
12 . Dal canto mio nutro però dubbi che, nell' ambito delle norme finanziarie, il principio della forza maggiore possa applicarsi in ipotesi diverse da quelle di cui all' art . 17, n . 2 .
13 . A norma dell' undicesimo considerando, questo regolamento contiene una disciplina generale, che dovrebbe consentire alla Comunità di disporre di risorse proprie nelle migliori condizioni . Da ciò l' art . 11 trae la conseguenza che, in caso di accreditamento ritardato sul conto della ricorrente, si devono corrispondere interessi, e più particolarmente per tutti i pagamenti . Unico presupposto dell' obbligo di pagare interessi è il ritardo nell' accreditamento, e ciò indipendentemente dal motivo del ritardo nell' accreditamento sul conto della Commissione, come la Corte ha già più volte deciso ( 3 ).
14 . Come uno Stato membro, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non può invocare norme, prassi o circostanze del proprio ordinamento interno, onde giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie, del pari uno Stato membro non può invocare il principio della forza maggiore per sottrarsi all' obbligo di corrispondere gli interessi a norma dell' art . 11 del regolamento n . 2891/77 . Le norme finanziarie del diritto comunitario rientrano tra le norme fondamentali della costituzione comunitaria, la cui osservanza incondizionata è necessaria per garantire l' effettivo funzionamento della Comunità . La Comunità deve "disporre delle risorse proprie nelle migliori condizioni", per far fronte ai propri impegni finanziari . Questo principio deve valere anche per il versamento dei contributi finanziari degli Stati membri, poiché questi vengono corrisposti alla Comunità per un periodo limitato in luogo delle risorse proprie rappresentate dall' IVA . E' quindi semplicemente logico che l' art . 11 del regolamento n . 2891/77 faccia dipendere l' obbligo di corrispondere gli interessi unicamente dal ritardo nell' accreditamento, e, quindi, lo Stato membro sopporti l' intero rischio dello storno tempestivo nel conto della Commissione .
15 . In subordine, nell' ipotesi che la Corte, contrariamente a quanto ho detto fin qui, non volesse escludere l' applicazione del principio della forza maggiore nella presente fattispecie, mi permetto di esporre brevemente le ragioni per cui non sussistono i presupposti per l' applicazione di questo principio .
16 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 4 ), questa nozione richiede "che si tratti di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà dell' interessato e che risultino inevitabili malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso ".
17 . Stando alle risultanze della fase scritta e della fase orale, non si può partire dall' idea che la convenuta abbia spiegato tutta la diligenza necessaria per far sì che i suoi contributi finanziari fossero puntualmente accreditati sul conto della ricorrente .
18 . Notizie sul preannunciato sciopero erano già apparse sui giornali greci il 25 maggio 1983 . Il 26 maggio è apparsa la notizia che era imminente uno sciopero di 48 ore indetto dal personale bancario . Il 29 maggio si annunciava che il sindacato del personale bancario greco aveva indetto uno sciopero di 24 ore per lunedì 30 maggio 1983, e intendeva indire un ulteriore sciopero di 48 ore per il mercoledì ed il giovedì successivi, vale a dire per il 1° e 2 giugno 1983 .
19 . In considerazione di questa circostanza la convenuta avrebbe dovuto e potuto prendere disposizioni per garantire il puntuale accredito del contributo finanziario sul conto della ricorrente, come ad esempio un ordine di accredito anticipato con valuta al 1° giugno 1983 .
20 . Se la convenuta, di fronte a questa situazione, riteneva che dall' annuncio dello sciopero dato dalla stampa non si dovesse desumere che alla minaccia di sciopero sarebbe seguita l' effettiva esecuzione, cosicché era opportuno adottare provvedimenti preventivi, non rimane che concludere che essa si è assunta il rischio dell' eventuale accreditamento tardivo . Questo rischio si è poi realizzato; e ciò implica che la convenuta deve sopportare le conseguenze della sua condotta rischiosa .
21 . Nella fattispecie la convenuta non può quindi richiamarsi al principio della forza maggiore .
C - Conclusioni finali
22 . Tutto ciò premesso, propongo di accogliere il ricorso e di porre le spese a carico della convenuta .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 336 del 27.12.1977, pag . 1 .
( 2 ) L' art . 2 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostitu - zione dei contributi finanziari degli Stati membri mediante mezzi propri delle Comunità ( GU L 94 del 28.4.1970, pag . 19 ).
( 3 ) Sentenza della Corte 20 marzo 1986 nella causa 303/84, Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania, Racc . 1986, pag . 1171; sentenza della Corte 18 dicembre 1986 nella causa 93/85, Commissione delle Comunità europee / Regno Unito, Racc . 1986, pag . 4028 .
( 4 ) Cfr . ad esempio, sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 284/82, Busseni / Commissione, Racc . 1984, pag . 557 .
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