Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il ricorso proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania a motivo della disposizione aggiunta al paragrafo 6, 2° comma, della legge vitivinicola tedesca mediante la legge 27 agosto 1982 non pone grandi problemi di valutazione . Posso quindi presentare immediatamente le mie conclusioni, associandomi interamente all' atteggiamento assunto dalla Commissione .
2 . Nel controricorso e oggi all' udienza, la Repubblica federale di Germania ha d' altra parte dichiarato di non contestare e di non aver mai contestato in passato il merito dell' addebito mossole dalla Commissione .
3 . La convenuta ha tuttavia aggiunto che le disposizioni del diritto comunitario relative all' aumento della percentuale di alcool in volume erano rigorosamente applicate in pratica, cosicché non vi sarebbe alcuna incertezza giuridica nella Repubblica federale di Germania .
4 . Purtroppo non posso condividere questo assunto . Quando il tenore della legge e la prassi dell' amministrazione non concordano, ciò può provocare, quanto meno per una parte dei viticoltori, delle incertezze circa ciò che è lecito e ciò che non lo è . L' articolo pubblicato in un periodico specializzato, che l' agente della Commissione ha testé citato, lo conferma . Risulta d' altro canto dalla giurisprudenza della Corte e in particolare dalle sentenze 4 aprile 1974 ( Commissione / Repubblica francese, causa 167/73, Racc . pag . 359, punto 47 ), 25 ottobre 1979 ( Commissione / Repubblica italiana, causa 159/78, Racc . pag . 3247, punto 22 ) e 15 ottobre 1986 ( Commissione / Repubblica italiana, causa 168/85, Racc . pag.2945, punto 11 ), che :
"Il fatto di mantenere immutato, nella legislazione di uno Stato membro, un provvedimento incompatibile con una disposizione del Trattato, perfino direttamente efficace nell' ordinamento giuridico degli Stati membri, crea una situazione di fatto ambigua in quanto mantiene gli interessati in uno stato d' incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto comunitario . Detto mantenimento in vigore costituisce quindi, per lo Stato di cui trattasi, una trasgressione degli obblighi impostigli dal trattato CEE ".
Ciò deve valere, a maggior ragione, per l' inserimento, nella disciplina nazionale di uno Stato membro, di una nuova disposizione incompatibile col diritto comunitario .
5 . Al n . 13 della stessa sentenza 15 ottobre 1986 la Corte ha d' altro canto ricordato la sua costante giurisprudenza secondo la quale :
"Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del trattato ".
6 . Infine condivido la tesi della Commissione secondo la quale è estremamente dubbio che, nello stato attuale del paragrafo 6, 2° comma, della legge vitivinicola, i giudici tedeschi siano in grado di applicare le disposizioni penali di questa legge qualora il singolo venga imputato di avere effettuato un arricchimento superiore al "tasso normale" del 3,5% in volume .
Conclusione
7 . Per tutti questi motivi, non mi resta che proporvi di accogliere la domanda della Commissione e dichiarare che, inserendo nella legge vitivinicola tedesca una norma secondo la quale, per le regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr, il limite massimo d' arricchimento è del 4,5% in volume per determinate varietà e per talune superfici viticole, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle norme sull' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare dell' art . 32 del regolamento del Consiglio n . 337/79, divenuto nel frattempo l' art . 18 del regolamento n . 822/87, e degli artt . 5 e 189 del trattato CEE .
8 . Ne consegue che le spese dovrebbero esser poste a carico della convenuta .
(*) Traduzione dal francese .
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