Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Le questioni pregiudiziali sulle quali devo pronunciarmi oggi sono state sollevate nell' ambito di due cause promosse l' una dinanzi al tribunal du travail di Bruxelles e l' altra dinanzi alla cour du travail di Mons, rispettivamente dal sig . Laborero e dalla sig.ra Sabato, vedova Mezzorecchia, entrambi cittadini italiani residenti nel Belgio, che hanno citato in giudizio l' Office de sécurité sociale d' outre-mer ( Ossom ), il quale ai sensi dell' art . 51 della legge belga 17 luglio 1963 relativa alla previdenza sociale d' oltremare ha rifiutato, rispettivamente, l' indicizzazione della rendita e della pensione di riversibilità ch' esso versa loro in forza della stessa legge .
2 . L' art . 51 della legge summenzionata, che rientra nel capitolo VI intitolato "Sull' adeguamento delle prestazioni al costo della vita" dispone quanto segue :
"Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai beneficiari cittadini stranieri, a meno che essi non siano aventi causa di un assicurato cittadino belga e residente nel Belgio ovvero cittadini di un paese col quale è stato concluso un accordo di reciprocità che ne attribuisce loro il diritto ".
3 . Con le loro questioni, i giudici proponenti mirano in sostanza a sapere se la legge belga di cui trattasi rientri nella sfera d' applicazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, "relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità" ( 1 ).
4 . In subordine essi chiedono alla Corte di accertare la conformità dell' art . 51 di detta legge al divieto di discriminazione in ragione della cittadinanza espresso negli artt . 7, 48 e 51 del trattato CEE e 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 . Quanto alle osservazioni dell' Ossom, convenuto nelle cause principali, e del governo belga, relative alla non pertinenza del richiamo all' art . 51 del trattato CEE, vorrei anzitutto precisare che, anche se è vero che è l' art . 48, n . 2, che contempla, per garantire la libera circolazione dei lavoratori, l' abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, l' art . 51 persegue lo stesso obiettivo in quanto contribuisce, nel settore della previdenza sociale, alla realizzazione quanto più possibile completa di questa libertà fondamentale . Di conseguenza, la Corte ha constatato nella sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny / Insurance Officer ( Racc . pag . 1489 ), che la disposizione dell' art . 7 è stata posta in atto, per quel che riguarda i lavoratori subordinati, negli artt . da 48 a 51 ( punto 9 ). Nello stesso senso la sentenza 8 aprile 1976, causa 112/75, Sécurité sociale Nancy / Hirardin ( Racc . pag . 553 ), parla del "divieto di qualsiasi discriminazione fra lavoratori degli Stati membri fondata sulla nazionalità, sancito dagli artt . da 48 a 51 del trattato" ( punto 9 ).
5 . In realtà, il principio stesso dell' incompatibilità di una condizione di cittadinanza o di reciprocità ( 2 ), come quella di cui al summenzionato art . 51, col diritto comunitario, e in particolare con l' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, non è direttamente contestato da alcuno dei partecipanti al procedimento odierno . L' Ossom ed il governo belga ritengono invece che né il sig . Laborero né la sig.ra Sabato corrispondano alla definizione di lavoratore ai sensi dell' art . 1, lett . a ), iv ), di detto regolamento, da un lato, in quanto non svolgevano più attività subordinata o autonoma al momento della loro domanda, rispettivamente, di pensione e di revisione di pensione, e dall' altro, in quanto il regime di cui trattasi, date le sue particolari caratteristiche, non potrebbe considerarsi collegato al regime generale belga di previdenza sociale . Infine, a loro giudizio, la legge del 1963 non rientra nella sfera d' applicazione territoriale di detto regolamento in quanto si riferisce esclusivamente a periodi assicurativi maturati fuori della Comunità .
6 . Ne risulta che il problema principale che i due giudici nazionali devono risolvere è quello della delimitazione della sfera d' applicazione ratione personae del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
7 . Infatti, a norma dell' art . 2, n . 1, di questo regolamento, la sfera d' applicazione personale di quest' ultimo è definita come segue :
" Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti ".
8 . In pratica, si tratta quindi di stabilire se gli attori nelle cause principali possano essere considerati "lavoratori subordinati o autonomi" ( o rispettivamente aventi causa di uno di questi "lavoratori ") e se la legge belga in questione costituisca una "legislazione di uno Stato membro" anche se riguarda esclusivamente attività professionali svolte fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità .
9 . Le nozioni di "lavoratore" ( subordinato e autonomo ) e di "legislazione" sono definite, rispettivamente, alle lett . a ) e j ) dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
A - Sulla nozione di "lavoratore"
10 . L' art . 1lett . a ) del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 definisce la nozione di "lavoratore" fondandosi soprattutto sul criterio del collegamento delle persone interessate a vari tipi di regimi previdenziali, sì da comprendere, come ha stabilito la Corte nella sentenza 19 marzo 1964 ( 3 ), Unger, vertente sul regolamento n . 3 del Consiglio, "tutti coloro i quali, in quanto tali e senza riguardo al modo in cui vengono denominati, sono tutelati dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale ".
11 . Osserverò anzitutto che il punto ii ), 2° trattino, della lett . a ), del pari ricordato nella questione del tribunal du travail di Bruxelles, non può essere applicato nelle due fattispecie in esame, poiché non si tratta di un regime che si applichi a tutti i residenti o a tutta la popolazione attiva e perché l' allegato I, al quale esso fa rinvio, implica, per quanto riguarda il Belgio, la menzione "senza oggetto ". E' il punto iv ) della lett . a ) quello pertinente nella fattispecie poiché ci troviamo dinanzi ad un regime di assicurazione volontaria . Secondo questa disposizione, è lavoratore ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 "qualsiasi persona (...) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti :
- qualora eserciti un' attività salariata o non salariata
oppure
- qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell' ambito di un regime organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati dello stesso Stato membro ".
12 . Inoltre, non è contestato né contestabile che le rendite, le pensioni di reversibilità ed altri assegni di cui fruiscono il sig . Laborero e la sig.ra Sabato rientrino chiaramente in uno dei "settori cui si applica il presente regolamento" e che sono elencati dall' art . 4, n . 1, vale a dire le prestazioni di vecchiaia e ai superstiti .
13 . Infine, contrariamente a quanto sembrano ritenere l' Ossom ed il governo belga, non può esserci dubbio che tanto il sig . Laborero quanto la sig.ra Sabato, come avente causa del sig . Mezzorecchia, soddisfano la condizione contemplata dal 1° trattino dell' art . 1, lett . a ), iv ), (" qualsiasi persona (...) coperta da assicurazione (...)"). Nessun pretesto può infatti trarsi dal fatto che attualmente né l' uno né l' altra svolgono più un' attività subordinata o autonoma . Per definizione, qualsiasi prestazione di vecchiaia o ai superstiti viene corrisposta solo dal momento in cui il lavoratore che è stato affiliato ad un regime previdenziale non svolge più alcuna attività . D' altro canto, il summenzionato art . 2, n . 1, contempla i lavoratori che sono o sono stati soggetti ad una legislazione previdenziale e i loro superstiti . L' uso del presente, al 1° trattino dell' art . 1, lett . a ), iv ), si riferisce chiaramente al tempo nel quale il lavoratore è stato assicurato in forza del regime previdenziale . Orbene, tanto il sig . Laborero quanto il sig . Mezzorecchia hanno effettivamente svolto un' attività di lavoro subordinata allorché erano affiliati volontariamente al regime della legge del 1963 e la svolgevano ancora quando è sopraggiunto il rischio assicurato .
14 . D' altro canto, il sig . Laborero soddisfa pure la condizione contemplata dal 2° trattino dell' art . 1, lett . a ), iv ). Egli è stato infatti, "precedentemente coperto da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento" in forza della legge belga del 1960 "che colloca sotto il controllo e la garanzia dello Stato belga gli enti che gestiscono la previdenza sociale a favore degli impiegati dell' ex Congo belga e del Ruanda-Urundi e che dichiara lo Stato belga garante delle prestazioni sociali assicurate a favore degli stessi", legge destinata a garantire la continuità del regime previdenziale coloniale fondato sui decreti coloniali poi abrogati dai nuovi Stati indipendenti . Orbene, riconoscendo il carattere di "legislazione" ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 a tutte queste disposizioni, la Corte, nelle sue sentenze 31 marzo 1977, causa 86/76, Bozzone / Ossom ( Racc . pag . 687 ), e 11 luglio 1980, causa 150/79, Commissione / Belgio ( Racc . pag . 2621 ), ne aveva desunto che tale regolamento si applica certamente ai lavoratori che sono stati soggetti a detto regime assicurativo .
15 . Al punto 25 delle sue osservazioni scritte nella causa 82/86, l' Ossom sostiene che il sig . Laborero non soddisfa questa condizione, in quanto sarebbe stato ammesso al regime della legge del 1963 "non già in quanto era stato in precedenza assicurato nell' ambito del regime coloniale, ma perché ha scelto di versare i contributi al nuovo regime ". Quest' argomento non può essere accolto . Da un lato, infatti, qualsiasi assicurazione volontaria implica per definizione un' opzione positiva dell' affiliato . D' altro canto, anche se l' art . 1, lett . a ), iv ), è stato - storicamente - ispirato dalla summenzionata sentenza Unger, che aveva esteso la nozione di "lavoratore subordinato o assimilato" alle persone "ammesse a contrarre un' assicurazione volontaria di diritto interno retta da principi analoghi a quelli dell' assicurazione obbligatoria" ( Racc . 1964, pag . 366 ), è inevitabile constatare che quest' articolo non contiene alcuna allusione a una tale analogia tra i principi .
16 . Ritengo infine, e mi pare in ciò di concordare con il governo belga, che la semplice prosecuzione facoltativa dell' affiliazione di un lavoratore allo stesso regime al quale era in precedenza affiliato obbligatoriamente rientri nella nozione "di assicurazione facoltativa continuata" di cui ai punti i ) e ii ).
17 . In definitiva, tanto il sig . Laborero quanto il sig . Mezzorecchia sono stati assicurati "nell' ambito di un regime di previdenza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori salariati o non salariati ".
18 . Nel contesto dell' art . 1, lett . a ), cioè della definizione della nozione di "lavoratore", questo riferimento non fa altro che sottolineare, come ho già indicato, che "è quindi il collegamento ad un regime previdenziale di uno Stato membro, e non la qualificazione, secondo il diritto interno, dell' attività esercitata, che serve ad 'ancorare' il cittadino comunitario al regolamento n . 1408/71 4 ".
19 . D' altro canto, l' art . 4, n . 2, precisa che "il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)".
20 . Stando così le cose non si può interpretare l' art . 1, lett . a ), iv ), nel senso ch' esso esiga che, per avere la qualifica di "lavoratore", si debba essere assicurati nell' ambito di un regime generale di uno Stato membro o, se si è assicurati in base ad un regime speciale, che quest' ultimo sia connesso o addirittura integrato ad un regime generale di uno Stato membro .
21 . D' altra parte, il fatto che l' art . 13 della legge del 1963 stabilisca che "la legislazione concernente la previdenza sociale dei lavoratori" ( cioè il regime generale belga di previdenza sociale ) non è applicabile alle persone affiliate al regime previdenziale d' oltremare, non è tale da privare il sistema istituito da questa legge del carattere di "regime di previdenza sociale ".
22 . Anzi, questa disposizione conferma per l' appunto che le norme da essa contemplate, pur se indipendenti e distinte dal regime generale belga di previdenza sociale dei lavoratori, sono complete al punto da costituire un vero "regime" separato, autosufficiente .
23 . Si può d' altra parte constatare che tra le normative ed i regimi che il governo belga ha menzionato nelle dichiarazioni fatte ai sensi dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 figurano alcuni regimi speciali . La circostanza che il regime previdenziale d' oltremare non vi sia menzionato non significa di per sé ch' esso non rientri nella sfera d' applicazione del regolamento ( 5 ). Mi pare quindi che, anche per il governo belga, un regime speciale possa in via di principio rientrare nella sfera del regolamento n . 1408/71 .
24 . Risulta da tutto quanto precede che il sig . Laborero e la sig.ra Sabato hanno, rispettivamente, la qualità di "lavoratore" di superstite di un "lavoratore" ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
25 . Devo infine esaminare se la legge belga del 1963 sia una "legislazione" di uno Stato membro ai sensi di detto regolamento .
B - Sulla nozione di "legislazione"
26 . Secondo la lett . j ) dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, il termine "legislazione" "indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all' art . 4, paragrafi 1 e 2 ".
27 . Nella sentenza Bozzone, già ricordata, la Corte ha ritenuto che "questa definizione si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati da Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia" ( punto 10 della motivazione, Racc . 1977, pag . 696 ). Nella fattispecie la circostanza che la summenzionata legge belga del 1960 non si limitasse solo a garantire le prestazioni acquisite sotto il regime coloniale, ma che, mediante modifiche successive, lo avesse completato contemplando la concessione di prestazioni complementari e lo avesse adeguato in particolare al costo della vita in base alle norme vigenti nel Belgio, era stata sufficiente affinché la Corte riconoscesse al complesso di queste disposizioni il carattere di "legislazione ".
28 . Orbene, la legge belga del 1963 ripetutamente emendata, con i vari regi decreti adottati per la sua attuazione, ha certamente il carattere di una "legislazione" in questo senso . Nel capitolo I essa istituisce l' "Office de sécurité sociale d' outre-mer" del quale definisce i compiti e precisa le norme di gestione . Il capitolo II della legge definisce la sfera d' applicazione di quest' ultima e determina l' importo dei contributi da corrispondere . I capitoli successivi contengono le modalità specifiche vigenti per i vari tipi d' assicurazione previsti : vecchiaia e superstiti, malattia ed invalidità, cure mediche . Il capitolo VI tratta dell' adeguamento delle prestazioni al costo della vita ed il capitolo VII delle assicurazioni complementari . La legge termina con due capitoli dedicati alle disposizioni particolari, rispettivamente transitorie e finali .
29 . Tutte queste disposizioni costituiscono un complesso "legislativo" di provvedimenti nazionali che organizzano un regime volontario di previdenza sociale applicabile a persone che svolgono la propria attività professionale in paesi diversi dagli Stati membri della Comunità .
30 . Il fatto che questa legislazione verta, in modo esclusivo, su attività professionali esercitate fuori dalla Comunità è forse tale da sottrarla alla sfera d' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71?
31 . Alla luce di quanto la Corte ha dichiarato in una causa relativamente recente, non possono più esservi dubbi per la soluzione di questo problema .
32 . Nella sentenza 23 ottobre 1986, causa 300/84, Van Roosmalen / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheit ( Racc . 1986, pag . 3097 ), la Corte ha infatti dichiarato che "una normativa nazionale in materia di previdenza sociale che estende i suoi effetti alle persone che svolgono o abbiano svolto la propria attività parzialmente o esclusivamente al di fuori della Comunità dev' essere considerata "legislazione" ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 1408/71 ".
33 . La Corte è giunta a questa conclusione in base alla considerazione che "si deve attribuire importanza essenziale, nel determinare la portata del suddetto termine, non già al criterio del luogo in cui l' attività lavorativa è stata svolta, bensì al criterio costituito dal rapporto che vincola il lavoratore, quale che sia il luogo in cui egli ha esercitato o esercita la propria attività, ad un regime previdenziale di uno Stato membro, nell' ambito del quale egli ha maturato periodi assicurativi" ( punto 29 ).
34 . Questa conclusione è perfettamente allineata con la precedente giurisprudenza, che assumeva il vincolo tra un assicurato ed un regime previdenziale di uno Stato membro come criterio determinante per l' applicabilità del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
35 . Già nella summenzionata sentenza 11 luglio 1980 ( Belgio ), vertente sulla legge 16 luglio 1960, la Corte aveva chiaramente messo in evidenza l' aspetto istituzionale di questo fattore di collegamento, sottolineando che si trattava di un regime "istituito da una legge belga, amministrato, sotto il controllo dello Stato belga, da un ente pubblico di diritto belga e che, come regola generale, non produce effetti attuali nelle ex colonie belghe, ma soprattutto nel territorio metropolitano belga" ( Racc . 1980, pag . 2629 ). Tutti questi elementi sussistono pure per quanto riguarda le presenti controversie .
36 . Benché riguardi un regime applicabile ad attività svolte in paesi con i quali il Belgio ha intrattenuto a suo tempo relazioni particolari, la sentenza in questione è stata formulata in termini piuttosto generali, tanto da poter essere applicata pure ad un regime riguardante attività svolte esclusivamente "in un paese totalmente indipendente" ( vedasi testo della questione della cour du travail di Mons ). La Corte, infatti, aveva precisato che "il semplice fatto che qualsiasi prestazione tragga origine dai periodi di assicurazione maturati anteriormente al 1° luglio 1960, al di fuori del territorio comunitario, non può implicare la non applicazione della normativa comunitaria sulla previdenza sociale" ( stessa sentenza, Racc . 1980, pag . 2630 ).
37 . Le sentenze 16/72 del 16 novembre 1972 ( 6 ) e 75/76 del 10 marzo 1977 ( 7 ), citate dall' Ossom e dal governo belga, non sono affatto in contraddizione con questo ragionamento . Anzi, la ragione per cui nelle relative cause i periodi di affiliazione maturati in uno Stato terzo non hanno dovuto essere presi in considerazione ai sensi del regolamento n . 3 del Consiglio consiste precisamente nel fatto che le prestazioni spettanti non erano state acquisite in forza della legislazione di uno Stato membro, bensì in base, rispettivamente, ad una convenzione stipulata tra uno Stato membro ed uno Stato terzo e alla legislazione di uno Stato non membro .
38 . La Corte, d' altro canto, si è riferita in queste sentenze a "periodi di affiliazione maturati" in forza di una legislazione ed a "prestazioni previdenziali spettanti" in forza di una siffatta legislazione, non già, secondo l' interpretazione dell' Ossom e in un certo senso del governo belga, a "periodi di lavoro" o a "prestazioni effettuate" nel territorio di uno Stato terzo . Essa si è preoccupata di non estendere i vantaggi della normativa comunitaria a periodi assicurativi maturati nell' ambito di un regime previdenziale di uno Stato terzo, mentre nella fattispecie si tratta di garantire ai cittadini della Comunità i vantaggi di detta normativa dal momento in cui sono stati o sono soggetti ad un regime previdenziale di uno Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui i periodi assicurativi coperti da questo regime sono stati maturati .
39 . Non si tratta quindi d' imporre ad uno Stato membro di prendere in considerazione periodi di lavoro compiuti esclusivamente fuori dalla Comunità e per conto di imprese stabilite fuori dalla Comunità ( vedasi pag . 34 delle osservazioni dell' Ossom nella causa 82/86 ), bensì di garantire che uno Stato membro, se dispone di un regime previdenziale riguardante siffatte attività e se lo apre ai cittadini di altri Stati membri, lo applichi a questi ultimi alle stesse condizioni praticate nei confronti dei propri cittadini .
40 . Anche in altre sentenze, citate dal governo belga e dall' Ossom e riguardanti in modo più generale il principio della libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha rifiutato di assumere il luogo dell' esercizio dell' attività come unico criterio per l' applicazione del diritto comunitario .
41 . Nella sentenza 12 luglio 1984, causa 237/83, Prodest / Caisse primaire d' assurance maladie de Paris ( Racc . pag . 3153 ), la Corte ha dichiarato che "le disposizioni comunitarie in fatto di libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità (...) vanno interpretate nel senso che il principio di non discriminazione si applica nei confronti del cittadino di uno Stato membro dipendente da un' impresa di un altro Stato membro anche durante il periodo nel quale il lavoratore svolge temporaneamente la propria attività fuori del territorio della Comunità per conto di detta impresa comunitaria e che, quanto all' applicazione delle disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale l' impresa è stabilita, relative alla conservazione dell' iscrizione al regime previdenziale generale di detto Stato durante il soggiorno temporaneo di detto lavoratore in un paese terzo, va esclusa qualsiasi disposizione discriminatoria nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri ".
42 . Così esprimendosi, la Corte aveva trasposto alle circostanze della fattispecie di cui doveva conoscere il principio ch' essa aveva già definito nella sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave / Union cycliste internationale ( Racc . pag . 1405 ), nella quale si trattava di stabilire se fosse rilevante che le attività in questione si svolgessero nel territorio della Comunità o fuori da esso, e cioè che "il principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità" ( punto 28 ).
43 . Mi sembra quindi erroneo ravvisare nella sentenza Prodest un' applicazione restrittiva della giurisprudenza Walrave, come vorrebbe far credere l' Ossom al n . 21 delle sue osservazioni scritte nella causa 82/86 . Il tenore dei punti 6 ( seconda frase ) e 7 della sentenza Prodest dimostra chiaramente che la Corte si è limitata ad applicare ad "un caso come quello in esame" la giurisprudenza Walrave . Inoltre, nulla consente di sostenere che la Corte avrebbe giudicato insufficientemente stretto il nesso del rapporto giuridico in questione col territorio della Comunità se, fermi restando gli altri elementi di detto nesso ( dipendenza da un' impresa di uno Stato membro, affiliazione ad un regime previdenziale di uno Stato membro ), l' attività fosse stata svolta esclusivamente e non temporaneamente fuori da detto territorio . Nulla consente per di più di sostenere che, in materia di previdenza sociale, la Corte si sarebbe riferita piuttosto al rapporto di lavoro che non al fatto che la persona considerata era assicurata in forza di un regime previdenziale di uno Stato membro .
44 . Quanto, nelle sentenze Walrave e Prodest, valeva per gli artt . 7, 48 e 59 del trattato CEE e per il regolamento ( CEE ) del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257, pag . 2 ), deve valere pure per il regolamento n . 1408/71, e, in particolare, per l' art . 3, n . 1, che pone in atto la norma fondamentale di non discriminazione nel settore della previdenza sociale dei lavoratori migranti ( 8 ).
45 . La soluzione delle questioni sottoposte dai due giudici belgi può quindi solo essere affermativa nel senso che la legge belga 17 luglio 1963, relativa alla previdenza sociale d' oltremare, rientra nella sfera d' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, il quale, in forza dell' art . 3, n . 1, vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza .
46 . In proposito vorrei ancora precisare che il fatto che l' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, così come gli artt . 48 e 51 del trattato CEE, costituisce soltanto la specifica applicazione del principio di cui all' art . 7 del tratttato CEE nel settore della libera circolazione dei lavoratori, ed in particolare della previdenza sociale dei lavoratori migranti, rende del tutto superflua ed artificiale la problematica sollevata dall' Ossom nei nn . da 12 a 15 delle sue osservazioni scritte nella causa 82/86 .
47 . Infatti, così stando le cose, nessun argomento tratto dal fatto che l' art . 7 si applicherebbe solo "senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso ( trattato CEE ) previste" può essere pertinente . In particolare, poiché la Corte ha riconosciuto che l' art . 7, come attuato dall' art . 48 del trattato CEE e dall' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, è direttamente efficace precisamente nella sfera d' applicazione di questo regolamento ( 9 ), è l' art . 7 che vieta, nell' ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, l' applicazione di qualsiasi disposizione di diritto interno che rientri nell' ambito di detto regolamento e che, come l' art . 51 della legge belga del 1963, contempli disparità di trattamento fondate sulla cittadinanza del destinatario delle prestazioni previdenziali .
48 . Per tutte le considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal tribunal du travail di Bruxelles e dalla cour du travail di Mons :
"1 ) Il regolamento ( CEE ) n . 1408/71, in particolare l' art . 2, n . 1, dev' essere interpretato nel senso ch' esso si applica ai cittadini della Comunità che, avendo svolto o svolgendo un' attività di lavoro subordinato o autonomo, sono stati o sono affiliati al regime di assicurazione volontaria istituito dalla legge belga 17 luglio 1963 relativa alla previdenza sociale d' oltremare .
2 ) L' art . 7 del trattato CEE, come attuato dagli artt . 48 e 51 del trattato CEE e dall' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, vieta agli Stati membri di escludere i cittadini degli altri Stati membri della Comunità che rientrano nella sfera d' applicazione di detto regolamento, opponendo loro condizioni di cittadinanza o di reciprocità, dal vantaggio dell' indicizzazione delle prestazioni previdenziali ad essi spettanti ".
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Per una versione codificata, vedasi regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 giugno 1983, n . 2001/83 ( GU L 230, pag . 6 ).
( 2 ) Vedansi in proposito sentenza 22 giugno 1972, causa 1/72, Frilli / Stato belga, Racc . pag . 457, e sentenza 25 ottobre 1979, causa 159/78, Commissione / Italia, Racc . pag . 3247 .
( 3 ) Causa 75/63, Racc . 1964, pag . 349, ed in particolare pag . 365 .
( 4 ) Vedansi conclusioni 23 aprile 1986 dell' avvocato generale Darmon nella causa 300/84, Van Roosmalen / Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheit, testo ciclostilato, pag . 9 .
( 5 ) Vedasi sentenza 29 novembre 1977, causa 35/77, Beerens / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Racc . pag . 2249 . Vedasi inoltre sentenza 27 gennaio 1981, causa 70/80, Vigier / Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, Racc . pag . 229 .
( 6 ) Causa 16/72, Ortskrankenkasse Hamburg / Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Racc . 1972, pag . 1141 .
( 7 ) Causa 75/76, Kaucic / Institut national d' assurances maladie-invalidité, Racc . 1977, pag . 495 .
( 8 ) Vedasi sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny / Insurance Officer, Racc . pag . 1489, punti 9 e 11 della motivazione ..
( 9 ) Vedasi sentenza 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny / Insurance Officer, Racc . pag . 1489, punto 12 della motivazione .
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