Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nelle presenti cause, la société l' Etoile commerciale e la société Comptoir national technique agricole ( CNTA ) chiedono :
2.a ) l' annullamento parziale della decisione della Commissione 28 agosto 1985, n . 85/456 ( 1 ), relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese dell' esercizio 1981 finanziate dal FEAOG ( Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ), sezione garanzia, nella parte in cui tale decisione nega l' imputazione al FEAOG degli aiuti che l' ente di intervento francese ha versato al CNTA per la trasformazione di semi di girasole;
3.b ) il risarcimento del danno subito, poiché, a causa di tale decisione, l' ente d' intervento francese, la "Société interprofessionnelle des oléagineux" ( SIDO ) ha chiesto la restituzione degli aiuti già versati;
4.c ) in via subordinata, l' annullamento del regolamento della Commissione 7 giugno 1972, n . 1204 ( 2 ), che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi .
I - Sintesi degli antefatti
5 . Il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n . 136 ( 3 ), che ha creato un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, istituiva all' art . 27, n . 1, un' integrazione comunitaria destinata ai semi oleosi raccolti e trasformati all' interno della Comunità, da versarsi qualora il prezzo indicativo valido per una specie di semi sia superiore a quello del mercato mondiale .
6 . In applicazione delle disposizioni dell' art . 27, il regolamento del Consiglio 28 settembre 1971, n . 2114 ( 4 ), definiva i principi per la concessione dell' integrazione del FEAOG alla trasformazione dei semi oleosi, e contemplava, in particolare, il controllo dei semi destinati agli oleifici nonché l' istituzione di un certificato d' integrazione comunitario destinato a detto controllo .
7 . Le modalità di attuazione del regime d' integrazione per i semi oleosi venivano stabilite dal precitato regolamento n . 1204/72 . Ai sensi dell' art . 3, n . 1, il controllo si attua "dal momento dell' entrata dei semi in oleificio, e fino alla loro trasformazione per la produzione di olio ". Per quel che riguarda il controllo, l' art . 5 del medesimo regolamento dispone che il certificato d' integrazione comunitario, istituito dall' art . 4 del regolamento n . 2114/71, comprende in particolare "una parte, denominata I.D ., comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità è sottoposta al controllo"; ai sensi dell' art . 10 del regolamento n . 1204/72, "la parte I.D . del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data di rilascio ".
8 . In Francia, la gestione del regime d' integrazione è affidata alla SIDO
9 . Tanto le autorità francesi quanto la SIDO avevano ritenuto, in taluni casi, che la presentazione della domanda del certificato comunitario dopo la trasformazione dei semi non ostasse alla concessione dell' integrazione, in base alla considerazione che il diniego dell' integrazione stessa costituisse una sanzione troppo pesante per semplici errori amministrativi . Nondimeno, la SIDO sapeva che la Commissione non condivideva tale punto di vista, dato che quest' ultima già si era pronunciata, in casi simili, ritenendo incompatibile con le norme comunitarie il versamento dell' integrazione .
10 . Malgrado ciò, allorché nel 1980 la CNTA procedeva alla trasformazione di due partite di semi, chiedendo solo successivamente il certificato d' integrazione ( a causa, a quanto pare, della disorganizzazione dei servizi a seguito di un incendio ), la SIDO accondiscendeva nell' aprile 1981 a pagare l' integrazione di cui trattasi, subordinando però il pagamento alla prestazione di una cauzione a garanzia del rimborso della somma di cui la CNTA "fosse debitrice quando il FEAOG avrà statuito in merito all' ammissibilità degli anticipi consentiti dell' aiuto ". La cauzione, per un importo di FF 8*786*278 veniva prestata in data 24 aprile 1981 da parte della société l' Etoile commerciale .
11 . Il finanziamento dell' integrazione da parte del FEAOG dava luogo a diversi scambi di corrispondenza tra i servizi della Commissione e il Ministero francese dell' agricoltura, nei quali i primi mantenevano la loro posizione circa l' inammissibilità di un rimborso del FEAOG per l' integrazione già versata perché i certificati I.D ., ai sensi della normativa comunitaria, non potevano più essere rilasciati dopo la trasformazione dei semi e neppure dopo la loro entrata in oleificio . Questa posizione risultava del resto chiaramente dalla relazione di sintesi della Commissione relativa alla liquidazione dei conti del FEAOG ( sezione garanzia ) per gli esercizi 1980 e 1981 . In base a questa relazione, il 28 agosto 1985 la Commissione adottava la decisione n . 85/456, notificata al governo francese il 5 settembre 1985 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9 ottobre dello stesso anno .
12 . La decisione non fa alcun riferimento a casi particolari o a operatori economici identificati individualmente; tuttavia dalla relazione di sintesi risulta che l' importo globale delle spese non riconosciute a carico del FEAOG, riportate all' allegato I della decisione, comprende tra le altre una somma di FF 9*707*410,88, corrispondente agli aiuti per i quantitativi di semi trasformati dalla CNTA .
13 . La decisione di cui sopra è stata impugnata con ricorso d' annullamento ( causa 336/85 ) - attualmente pendente dinanzi alla Corte - presentato dal governo francese, concernente però unicamente la parte della decisione di liquidazione dei conti relativa ai prodotti della pesca . Il governo destinatario non ha quindi sollevato alcuna obiezione in merito alla liquidazione dei conti concernenti gli aiuti controversi nella presente causa .
14 . Con lettera 27 gennaio 1986, la SIDO intimava alla société l' Etoile commerciale il pagamento della cauzione prestata per la CNTA, riferendosi alla decisione della Commissione 28 agosto 1985 e alla relativa relazione di sintesi . L' importo veniva poi liquidato con lettera 21 febbraio 1986 .
15 . Il 26 e 27 marzo la société l' Etoile commerciale e la CNTA presentavano i presenti ricorsi .
16 . La Commissione eccepiva l' irricevibilità dei ricorsi, con atto separato, presentato ai sensi dell' art . 91, § 1, del regolamento di procedura .
II - La domanda di annullamento della decisione n . 85/456
17 . A - Analizzerò innanzitutto l' eccezione d' irricevibilità che è stata sollevata nei riguardi della domanda di annullamento parziale della decisione n . 85/456 .
18 . A tale riguardo, la Commissione sostiene non solo che il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine stabilito all' art . 173, 3° comma, del trattato CEE, ma anche che la decisione impugnata non riguarda le ricorrenti né direttamente né individualmente, come invece vuole l' art . 173, 2° comma .
19 . B - Non sarà beninteso necessario analizzare il problema del termine entro il quale il ricorso è stato depositato, quanto invece se la decisione contestata riguardi direttamente e individualmente le ricorrenti, a norma dell' art . 173, 2° comma, del trattato .
20 . Orbene, come vedremo, le conclusioni saranno in senso negativo .
21 . Ove così non fosse, tuttavia, si dovrebbe osservare che il ricorso è stato presentato nei termini di legge .
22 . In verità, dato che la decisione impugnata non è rivolta alle ricorrenti - le quali formalmente non ne sono i destinatari - essa non è stata e non doveva essere loro notificata .
23 . D' altro canto, il giorno della pubblicazione della decisione non può essere considerato come il dies a quo del termine fissato dall' art . 173, 3° comma . Infatti tramite il solo fatto della pubblicazione le ricorrenti non avrebbero in alcun modo potuto sapere se la decisione di liquidazione dei conti dichiarava o meno l' imputabilità delle somme controverse .
24 . La semplice lettura della decisione di liquidazione dei conti rende evidente che le ricorrenti non potevano rendersi conto della reale portata di tale atto .
25 . Il fatto che la decisione implichi delle conseguenze per le ricorrenti appare manifestamente, invece, nelle relazioni di sintesi relative alla decisione di liquidazione dei conti .
26 . Le relazioni sono state notificate però unicamente allo Stato membro destinatario, e non alle ricorrenti . Pertanto, anche in questo caso, non si può considerare la data di notifica come momento da cui decorre il termine contemplato dall' art . 173, 3° comma .
27 . Come dies a quo possibile rimane quindi quello in cui le ricorrenti vennero a conoscenza dell' atto, o meglio del fatto che la decisione le riguardava . Orbene, dagli atti di causa non risulta che ciò sia avvenuto prima del giorno in cui la SIDO inviò alla société l' Etoile commerciale una lettera per chiedere il versamento della cauzione; da parte sua la CNTA ha avuto conoscenza di questo fatto lo stesso giorno mediante una lettera trasmessale dalla sua banca . In entrambi i casi, dunque, la data che ci interessa è il 4 febbraio 1986 .
28 . Dal momento che i ricorsi sono stati presentati nei due mesi successivi a questa data, i termini di legge devono ritenersi rispettati .
29 . C - L' art . 173, 2° comma, del trattato, tuttavia, consente ai privati di proporre un ricorso solamente contro le decisioni prese nei loro confronti o che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone li riguardino direttamente e individualmente .
30 . Ho analizzato questi requisiti, alla luce della giurisprudenza della Corte, nelle conclusioni pronunziate nella causa 333/85, Mannesmann-Roehren-Werke / Consiglio ( Racc . pag . 0000 ).
31 . Nel caso di specie, siamo in presenza di una decisione presa nei confronti della Repubblica francese .
32 . Può tale decisione, nonostante ciò, riguardare le ricorrenti "direttamente e individualmente"?
33 . a)*A parere della Commissione, le decisioni di liquidazione dei conti riguardano esclusivamente i rapporti con gli Stati membri ( nel caso di specie, la Francia ); e quindi non la sua decisione, ma quella dell' ente nazionale d' intervento colpirebbe direttamente gli interessi degli operatori economici .
34 . Ora, quest' ultima decisione può essere impugnata solamente davanti al giudice nazionale .
35 . Al contrario, le ricorrenti sostengono invece che la decisione della Commissione le riguarda direttamente e individualmente, dato che essa, e la relazione di sintesi su cui si basa, hanno inequivocabilmente ad oggetto l' integrazione versata alla CNTA dalla SIDO, e costituiscono il fondamento giuridico della restituzione della medesima, senza lasciarle il benché minimo margine di valutazione sul se occorresse o meno procedere alla restituzione .
36 . Le ricorrenti ritengono che, senza la decisione impugnata, non sarebbero state costrette a rimborsare la somma di cui trattasi .
37 . b)*Tuttavia, la decisione di liquidazione dei conti ha solo apparentemente creato l' obbligo di restituire alla SIDO gli aiuti da essa versati .
38 . Infatti, a ben guardare, la restituzione è stata senza alcun dubbio la conseguenza dell' inosservanza delle norme comunitarie da parte dell' ente d' intervento . E' quest' ultimo, in realtà, che, nel versare l' integrazione alle ricorrenti in infrazione alle norme comunitarie ( prendendo la precauzione di richiedere preventivamente la prestazione di una cauzione ), ha fatto sì che la Commissione ritenesse questa integrazione non imputabile al finanziamento del FEAOG, e che la SIDO stessa fosse poi costretta a chiedere la restituzione delle somme anticipate .
39 . Come recita l' art . 4 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n . 729 ( 5 ), la decisione sui pagamenti da effettuarsi in conformità "delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali" spetta agli enti nazionali d' intervento designati dagli Stati membri .
40 . La Corte ha già chiaramente dichiarato che "conformemente ai principi generali su cui si basa il sistema istituzionale della Comunità e che disciplinano i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in forza dell' art . 5 del trattato, garantire sul loro territorio l' attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell' ambito della politica agricola comune" ( 6 ).
41 . L' intero sistema dell' organizzazione comune dei mercati, come pure quello dei grassi, è inteso a responsabilizzare gli enti nazionali per gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, come avviene nel caso della concessione di aiuti .
42 . Cionondimeno, la concessione di aiuti da parte di tali enti è disciplinata dalle norme di diritto comunitario, ed in particolare dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 729/70, che consente il finanziamento del FEAOG a favore di quegli interventi che siano stati "intrapresi secondo le norme comunitarie ".
43 . Nel caso di specie, se la SIDO avesse ritenuto i pagamenti di cui è causa conformi alle norme comunitarie, avrebbe dovuto versare gli aiuti senza condizioni . Se la successiva decisione di liquidazione dei conti, poi, non li avesse presi in alcun modo in considerazione, lo Stato francese avrebbe avuto il diritto di chiedere l' annullamento di detta decisione, ai sensi dell' art . 173 del trattato . Orbene, salvo sostenere la contrarietà al principio di proporzionalità di un mancato pagamento dell' integrazione causato da meri errori amministrativi, esso non ha fatto nient' altro : dopo essersi premunito esigendo la prestazione della cauzione, si è limitato, con un altro ricorso, a impugnare la decisione nella parte relativa ai prodotti della pesca .
44 . La SIDO ha chiesto la prestazione di una cauzione senz' altro perché nutriva dubbi nei riguardi dell' orientamento che la Commissione aveva già manifestato in proposito; d' altro canto, attribuendo alla decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti il carattere di condizione risolutiva dell' integrazione concessa e facendo ricadere sulla Commissione la responsabilità di decisioni che invece spettavano all' ente nazionale, è dubbio che quest' ultimo abbia rispettato la logica del sistema di gestione decentrata della PAC, sancito col regolamento n . 729/70 .
45 . Sembrerebbe che la decisione della Commissione che ha negato gli aiuti abbia imposto all' ente nazionale l' obbligo di recuperare l' integrazione, senza che detto ente disponesse di alcuna discrezionalità in merito ( 7 ), e ciò indipendentemente dal fatto che gli aiuti siano stati corrisposti senza condizioni o subordinatamente alla prestazione di una cauzione .
46 . Stando così le cose, se ne potrebbe forse concludere che nel caso di specie la restituzione degli aiuti è stata una conseguenza diretta e necessaria della decisione della Commissione .
47 . A mio parere, la soluzione è invece diversa .
48 . Infatti, l' obbligo di ripetere le somme indebitamente o irregolarmente versate è imposto alle amministrazioni nazionali nell' interesse dell' applicazione uniforme del diritto comunitario, dall' art . 8 del regolamento n . 729/70, e non dalla decisione della Commissione .
49 . Come la Corte ha dichiarato 7, tale obbligo è volto ad impedire l' adozione di provvedimenti che rendano praticamente impossibile il recupero delle somme, o che attribuiscano alle amministrazioni nazionali un potere discrezionale circa l' opportunità di pretenderne o meno la restituzione, sempre però nel rispetto del divieto di discriminazioni rispetto a controversie puramente nazionali dello stesso genere ( 8 ).
50 . Tuttavia, come dispone il medesimo art . 8, n . 1, le funzioni di controllo spettanti alle competenti autorità nazionali onde prevenire e perseguire le irregolarità, e recuperare le somme perse, sono esercitate "in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali", dato che, nell' attuale fase di sviluppo, il diritto comunitario non contiene disposizioni specifiche che possano sostituirsi alle prime .
51 . Ciò significa che - fatti salvi i limiti posti dalle norme comunitarie cui si è fatto riferimento - "le controversie relative alla restituzione degli importi indebitamente concessi in forza del diritto comunitario vanno risolte, ove il diritto comunitario non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali, a norma del loro diritto interno" ( 9 ).
52 . "Ne consegue che l' art . 8, n . 1, del regolamento n . 729/70 non disciplina i rapporti fra gli enti d' intervento e gli operatori economici e soprattutto non costituisce il fondamento giuridico in forza del quale le autorità nazionali possono chiedere ai beneficiari la restituzione d' aiuti indebitamente concessi, poiché dette azioni sono sottoposte al diritto nazionale" ( 10 ), sia per quel che riguarda i presupposti sostanziali che le norme procedurali e formali ( 11 ).
53 . Qualora sussistano dubbi sulla validità o sull' interpretazione di norme comunitarie, i giudici nazionali hanno a loro disposizione il sistema del rinvio pregiudiziale ai sensi dell' art . 177 del trattato .
54 . Come la Corte ha riconosciuto nelle sentenze 7 febbraio 1979 ( 12 ) non è da escludere, in un buon numero di casi, che il recupero degli importi indebitamente corrisposti ai beneficiari sia reso impossibile a causa di una applicazione del diritto comunitario obiettivamente inesatta, in base ad una interpretazione adottata in buona fede dalle autorità nazionali . In tali circostanze, le somme al cui pagamento le autorità nazionali si saranno erroneamente ritenute autorizzate resteranno a loro carico, poiché la Commissione non può imputare al FEAOG spese effettuate in contrasto col diritto comunitario .
55 . Ciò conferma che la responsabilità per le decisioni di concessione o di diniego degli aiuti incombe agli enti nazionali d' intervento .
56 . La presente causa ha come unica peculiarità il fatto che gli aiuti sono stati versati sotto condizione della prestazione di una garanzia bancaria, cosa che ha permesso all' ente d' intervento di recuperarli senza adire le vie legali dinanzi al giudice nazionale . La cauzione gli ha consentito di adempiere automaticamente e con facilità l' obbligo di recupero degli aiuti, in conformità alla normativa nazionale . Nel contempo, però, la cauzione ha potuto ingenerare nelle ricorrenti l' erronea convinzione che il diritto all' aiuto dipendesse da una decisione della Commissione, e che la SIDO a tale riguardo non potesse compiere alcun atto di autonoma valutazione prima che una tale decisione fosse presa .
57 . Seguendo strettamente la logica del ragionamento delle ricorrenti, la decisione sarebbe imputabile alla Commissione e non all' ente nazionale d' intervento, anche nel caso in cui quest' ultimo avesse negato gli aiuti sin dall' inizio invece di esigerne la restituzione in seguito . La decisione di diniego avrebbe inizialmente carattere precario o provvisorio, per poi diventare definitiva solo sopo la conferma della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG .
58 . Questa tesi, se accolta, oltre a causare un' inammissibile incertezza giuridica, farebbe tabula rasa dei principi generali su cui si fonda il sistema istituzionale della Comunità, e a cui già si è fatto riferimento .
59 . Le decisioni della Commissione relative alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG hanno semplicemente lo scopo, come la Corte ha dichiarato ( 13 ), "di accertare e di dichiarare che le spese sono state effettuate dagli organi nazionali in conformità alle disposizioni comunitarie ". Per quel che riguarda i rapporti con gli operatori economici, queste decisioni rivestono dunque una funzione dichiarativa e non costitutiva, dato che gli effetti diretti nei loro confronti scaturiscono dai provvedimenti degli enti nazionali d' intervento, nell' esercizio delle loro competenze .
60 . La Commissione non può, in generale, interferire direttamente nella concessione o meno degli aiuti e quindi non può imporre agli enti nazionali l' adozione di concreti provvedimenti individuali .
61 . La Corte l' ha dichiarato nelle sentenze Sucrimex ( 14 ) e Interagra ( 15 ), relative a casi analoghi di concessione di aiuti all' esportazione .
62 . La questione si poneva in termini differenti, invece, nella causa decisa con la sentenza Krohn ( 16 ): in quel caso, il diritto comunitario attribuiva alla Commissione non già la semplice facoltà di esprimere un parere, quanto il potere d' imporre agli enti nazionali una determinata decisione . Poiché la Commissione aveva fatto uso di tale potere per indicare all' ente nazionale d' intervento quale fosse la decisione da adottare, la Corte aveva giudicato ricevibile un ricorso contro la decisione della Commissione; a quest' ultima, infatti, era da imputare l' illegittimità fatta valere dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese .
63 . Nel caso di spese, concedendo aiuti a condizioni non conformi al diritto comunitario e subordinandoli per di più ad una condizione - la prestazione di una cauzione - non contemplata dal diritto comunitario, la SIDO ha male usato della sua discrezionalità, il che ha poi implicato l' esercizio della sua "competenza connessa" per ottenere la restituzione degli aiuti ( o l' incameramento della cauzione prestata a questo scopo ).
64 . Del resto, le ricorrenti avrebbero potuto contestare la legittimità della cauzione imposta dalla SIDO quale condizione per la concessione dell' aiuto .
65 . Non l' hanno fatto, e hanno preferito accettare tale condizione, piuttosto che correre il rischio di vedersi negare l' aiuto richiesto .
66 . In sintesi, visto quanto precede, non si può ritenere che ricorrano i requisiti di cui all' art . 173, 2° comma, del trattato, e se ne deve concludere per l' irricevibilità dei ricorsi in questa parte .
III - Le domande di risarcimento
67 . Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l' azione di risarcimento a norma degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato, è stata istituita come rimedio autonomo dotato di una particolare funzione nell' ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo "oggetto" ( 17 ).
68 . Essa non ha però lo scopo "di consentire alla Corte il controllo della validità dei provvedimenti adottati dagli organi nazionali competenti per l' attuazione di determinate misure nell' ambito della politica agricola comune, o di valutare le conseguenze pecuniarie derivanti dall' eventuale invalidità di tali provvedimenti" ( 18 ).
69 . Infatti, fa parimenti parte di una costante giurisprudenza la considerazione che "il combinato disposto degli artt . 178 e 215 del trattato attribuisce alla Corte soltanto la competenza a disporre il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni, vale a dire il risarcimento dei danni per i quali può insorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità . Invece, i danni provocati dagli organi nazionali sono tali da far insorgere soltanto la responsabilità di questi ultimi, e i giudici nazionali restano esclusivamente competenti a garantirne il risarcimento" ( 19 ).
70 . Orbene, nel caso di specie il recupero degli aiuti concessi alla CNTA non spettava alla Commissione, bensì alla SIDO, la quale non era vincolata a tale riguardo ad alcuna istruzione della Commissione, ma solamente all' obbligo di garantire l' attuazione della normativa comunitaria .
71 . Se dunque una qualche illegittimità è all' origine del danno allegato dalla ricorrenti, ne è responsabile l' ente d' intervento francese e non la Commissione .
72 . Le domande di risarcimento presentate ai sensi degli artt . 178 e 215, 2° comma, del trattato, sono irricevibili perché la Corte non è competente a conoscerne; spetta al giudice francese, all' occorrenza, provvedere in merito .
73 . Pare d' altronde che nel caso di specie un ricorso dinanzi ai giudici nazionali garantisca agli interessati un' efficace tutela, poiché potrebbe a tutti gli effetti condurre a un risarcimento del danno allegato dalle ricorrenti . In tal modo è soddisfatta la condizione supplementare posta dalla Corte, relativamente all' obbligo dell' esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, la quale consente di integrare l' azione per danni "alla luce del sistema complessivo di tutela giurisdizionale dei singoli istituito dal trattato" ( 20 ).
IV - La domanda di annullamento del regolamento n . 1204/72
74 . Le ricorrenti hanno chiesto in via subordinata l' annullamento del regolamento n . 1204/72, perché ritengono che la sanzione della perdita degli aiuti, ivi disposta per il caso di semplice inosservanza di un termine, sia contraria al principio di proporzionalità .
75 . E' evidente che se una tale domanda di annullamento fosse presentata con ricorso diretto ex art . 173, essa sarebbe irricevibile .
76 . Tuttavia, nella replica all' eccezione d' irricevibilità, le ricorrenti hanno precisato che la domanda di annullamento non era stata presentata con ricorso diretto ex art . 173, ma costituiva piuttosto un' eccezione di illegittimità ai sensi dell' art . 184 del trattato . Ebbene, la giurisprudenza della Corte ( 21 ) ha già stabilito che "la facoltà, offerta dall' art . 184 del trattato, d' invocare l' inapplicabilità di un regolamento non costituisce un autonomo diritto d' azione, e non può essere esercitata se non in via incidentale . In mancanza di un diritto d' impugnazione principale, i ricorrenti non possono richiamarsi all' art . 184 ."
77 . Così come ho già concluso nel senso dell' irricevibilità del ricorso diretto volto all' annullamento della decisione di liquidazione dei conti, ritengo altresì irricevibile l' eccezione di illegittimità del regolamento n . 1204/72 . In caso contrario, l' art . 184 non produrrebbe l' effetto voluto di garantire ai soggetti che non possono valersi dell' art . 173, 2° comma, il controllo di legittimità degli atti normativi nonché delle decisioni individuali che ne costituiscono l' attuazione ( 22 ), ma produrrebbe l' effetto perverso di aprire le porte al controllo di legittimità degli atti delle istituzioni in spregio alle condizioni, di merito e di termine, di cui al medesimo art . 173 .
78 . La Commissione ha ancora sostenuto in udienza - anche se dubitativamente - che l' irricevibilità della domanda di annullamento del regolamento n . 1204/72 potrebbe scaturire dal disposto dell' art . 42, § 2, del regolamento di procedura, visto che nel ricorso la stessa domanda era stata formulata ex art . 173, e che all' art . 184 non era fatto riferimento se non nella replica all' eccezione di irricevibilità . Non ci sembra però che la situazione stia in questi termini . Le ricorrenti hanno invocato l' art . 173 solo per ottenere l' annullamento della decisione n . 85/456 . Quanto alla domanda di annullamento del regolamento n . 1204/72, le ricorrenti non hanno fatto alcun riferimento al suo fondamento giuridico . Tuttavia, in caso contrario, non penso che con ciò sia stato dedotto un nuovo mezzo . Il mezzo dedotto era, sin dalla presentazione del ricorso, l' illegittimità del regolamento . Nella replica all' eccezione d' irricevibilità, le ricorrenti si sono limitate a precisare che questo mezzo veniva dedotto non già in via principale, bensì di eccezione .
V - Conclusione
79 . Per questi motivi, concludo proponendovi di dichiarare i ricorsi irricevibili e di condannare le ricorrenti alle spese, conformemente al disposto dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 267 del 9.10.1985, pag . 24 .
( 2 ) GU L 133 del 10.6.1972, pag . 1 .
( 3 ) GU L 172 del 30.9.1966, pag . 3025 .
( 4 ) GU L 222 del 2.10.1971, pag . 2 .
( 5 ) GU L 94 del 28.4.1970, pag . 13 .
( 6 ) Sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor / Repubblica federale di Germania, Racc . 1983, pag . 2633, in particolare pag . 2665, punto 17 della motivazione .
( 7 ) Cfr . sentenza precitata, Deutsche Milchkontor, punto 22 della motivazione .
( 8 ) Sentenza Deutsche Milchkontor, punto 23 della motivazione .
( 9 ) Sentenza Deutsche Milchkontor, punto 19 della motivazione; cfr . egualmente la giurisprudenza ivi citata .
( 10 ) Sentenza Deutsche Milchkontor, punto 20 della motivazione .
( 11 ) Sentenza Deutsche Milchkontor, punto 36 della motivazione .
( 12 ) Causa 11/76, Paesi Bassi / Commissione, Racc . 1979, pag . 245, in particolare pagg . 278 e 279; causa 18/76, Repubblica federale di Germania / Commissione, Racc . 1979, pag . 343, in particolare pag . 384 .
( 13 ) Sentenza 14 gennaio 1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania / Commissione, Racc . 1981, pag . 21, in particolare pag . 34, punto 8 della motivazione .
( 14 ) Sentenza 27 marzo 1980, causa 133/79, Racc . 1980, pag . 1299, in particolare pag . 1309 .
( 15 ) Sentenza 10 giugno 1982, causa 217/81, Racc . 1982, pag . 2233, in particolare pagine 2247 e 2248 .
( 16 ) Sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Racc . 1986, pag . 753, in particolare pag . 763, punti da 21 a 23 della motivazione .
( 17 ) Sentenza Krohn, precitata, punto 26 della motivazione .
( 18 ) Sentenza 12 dicembre 1979, causa 12/79, Hans-Otto Wagner / Commissione, Racc . 1979, pag . 3657; sentenza Interagra, precitata, pag . 2248 .
( 19 ) Sentenza Krohn, punto 18 della motivazione .
( 20 ) Sentenza Krohn precitata, punto 27 della motivazione . Il riferimento compiuto dalle ricorrenti, in udienza, alla sentenza 17 dicembre 1981, nella causa 197/80, Walzmuehle / Commissione ( Racc . 1981, pag . 3211 ) è senza pertinenza con la causa presente, dato che in quella causa la posizione delle parti era tale che non vi era alcuna possibilità di ricorso interno .
( 21 ) Sentenza 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini / Consiglio e Commissione, Racc . 1981, pag . 2141, in particolare pag . 2157 .
( 22 ) Cfr . sentenza 6 marzo 1979, Simmenthal / Commissione, Racc . 1979, pag . 777, in particolare pag . 800 .
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