Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Il procedimento pregiudiziale sul quale oggi esprimo il mio parere verte sulle modalità di detrazione di restituzioni alla produzione da restituzioni all' esportazione nel caso in cui queste ultime siano state fissate in anticipo e l' importo delle restituzioni alla produzione sia stato modificato nel periodo intercorrente fra la prefissazione e l' effettiva esportazione .
2 . Le ricorrenti della causa principale effettuano l' esportazione e l' importazione di merci soggette all' organizzazione comune dei mercati agricoli . In questo contesto esse importano dagli Stati Uniti granoturco che viene trasformato in vari prodotti, segnatamente in sorbiti, e riesportato in paesi terzi .
3 . Nei mesi di agosto e settembre del 1980 le ricorrenti esportavano in vari paesi terzi sorbiti rientranti nelle voci doganali 29.04 C e 38.19*T della tariffa doganale comune . Per il prodotto base utilizzato - granoturco destinato alla produzione di amido, rientrante nella voce doganale 10.05 della tariffa doganale comune - le ricorrenti facevano fissare in anticipo dal Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung il tasso di restituzione in vigore il 30 luglio 1980 .
4 . Successivamente esse chiedevano, presso lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, convenuto nella causa principale, la concessione di restituzioni all' esportazione calcolate in base al tasso di restituzione vigente il 30 luglio 1980 . Nel calcolo delle restituzioni all' esportazione il convenuto deduceva, fra l' altro, la restituzione alla produzione vigente il 30 luglio 1980, pari a 2,055 ecu per 100 kg .
5 . Le ricorrenti contestano la misura di tale detrazione, sostenendo la tesi secondo cui si dovrebbe prendere in considerazione l' ammontare del tasso della restituzione alla produzione vigente nei mesi dell' esportazione ( agosto e settembre ) vale a dire solo 1,723 ecu per 100 kg .
6 . Dopo avere infruttuosamente proposto opposizione, le ricorrenti presentavano, dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, un ricorso che veniva tuttavia respinto .
7 . Il Bundesfinanzhof, cui era stato presentato ricorso in cassazione (" Revision ") contro tale decisione, ha proposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, la questione pregiudiziale relativa al se il tasso della restituzione all' esportazione per sorbiti prodotte nell' agosto/settembre 1980 e quindi esportate in paesi terzi dovesse essere calcolato tenendo conto del tasso della restituzione alla produzione in vigore nel mese dell' esportazione anche qualora il tasso della restituzione all' esportazione in vigore il 30 luglio 1980 fosse stato fissato in anticipo .
8 . Le ricorrenti e la Commissione hanno presentato osservazioni sulla questione pregiudiziale . In conclusione, esse concordano nel ritenere che la questione pregiudiziale debba essere risolta in senso affermativo . Le ricorrenti sostengono tale tesi senza riserve; a parere della Commissione il tasso della restituzione alla produzione vigente nel mese dell' esportazione può essere applicato soltanto qualora sia dimostrato che per le merci di cui trattasi è stato effettivamente concesso soltanto il tasso di restituzione alla produzione meno elevato .
9 . Per quanto riguarda il tenore e la motivazione della domanda pregiudiziale e le osservazioni degli interessati rinvio alla relazione d' udienza .
B - Parere
1)*La disciplina generale della restituzione all' esportazione
10 . L' art . 16 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) stabilisce, nell' ambito del regime degli scambi con paesi terzi, che possono essere concesse restituzioni all' esportazione per consentire l' esportazione verso paesi terzi dei prodotti agricoli di cui trattasi . Per le sorbiti rientranti nelle voci 29.04 C e 38.19 T della tariffa doganale comune, menzionate nell' allegato B del regolamento n . 2727/75, le restituzioni all' esportazione, nel periodo di cui trattasi, che va dal 1° agosto al 30 settembre 1980, dovevano essere fissate a norma del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, "che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo" ( 2 ). Ai sensi dell' art . 4, n . 3, di tale regolamento, per la fissazione del tasso della restituzione viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che vengono applicati per i prodotti di base o per i prodotti a questi assimilati . A termini dell' art . 5, n . 1, del regolamento, si applica il tasso della restituzione vigente il giorno in cui le merci vengono esportate; tuttavia, l' art . 5, n . 2, contiene una disciplina della fissazione anticipata del tasso della restituzione nonché varie possibilità di adeguamento e correzione dello stesso .
11 . Con i regolamenti 27 giugno 1980, n . 1681 ( 3 ), 31 luglio 1980, n . 2050 ( 4 ), e 29 agosto 1980, n . 2282 ( 5 ), la Commissione delle Comunità europee aveva fissato, rispettivamente, per i mesi di luglio, agosto e settembre del 1980 i tassi delle restituzioni da applicare a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, per il granoturco, a 9,798 ecu, 8,575 ecu e 7,262 ecu per 100 kg . Ai sensi delle note in calce contenute nei suddetti regolamenti, gli importi menzionati dovevano essere, rispettivamente, ridotti dell' importo della restituzione alla produzione di 2,055 ecu, 1,723 ecu e parimenti 1,723*ecu per 100 kg . La restituzione all' esportazione effettivamente ancora dovuta ai sensi dell' art . 4, n . 3, del regolamento n . 2682/72 ammontava pertanto in luglio a 7,743 ecu, in agosto a 6,852 ecu e in settembre a 5,539 ecu per 100 kg di granoturco .
2)*Sull' applicazione del regolamento n . 1681/80
12 . La peculiarità del nostro caso consiste nel fatto che il momento della fissazione anticipata della restituzione all' esportazione ( 30 luglio 1980 ) ed il momento dell' esportazione ( agosto e settembre 1980 ) sono diversi mentre nel frattempo erano state ridotte le restituzioni alla produzione e le restituzioni all' esportazione . Tale ipotesi, incontestabilmente, non è disciplinata nel regolamento della Commissione n . 1681/80 .
13 . Il regolamento n . 1681/80 stabilisce soltanto i tassi delle restituzioni vigenti nel mese di luglio del 1980 . Esso non precisa quali tassi di restituzione debbano applicarsi nel caso in cui i fatti che danno luogo, da un lato, alla concessione di restituzioni all' esportazione e, dall' altro, a restituzioni alla produzione si verifichino in mesi diversi .
14 . Non si può ritenere che detto regolamento abbia anche disciplinato, almeno implicitamente, il caso della fissazione anticipata della restituzione all' esportazione, in quanto la stessa Commissione ha ammesso di non aver preso in considerazione, al momento dell' adozione del regolamento, il caso della fissazione anticipata della restituzione all' esportazione .
15 . Il regolamento n . 1681/80 non si applica quindi all' ipotesi della fissazione anticipata di restituzioni all' esportazione . Rimane da esaminare se si possa trovare una soluzione al problema con l' ausilio delle regole generali vigenti per la concessione di restituzioni all' esportazione .
3)*Sulla pertinenza delle regole generali sulla concessione di restituzioni all' esportazione
16 . Il regolamento del Consiglio n . 2682/72 dispone all' art . 4, n . 3, che nella fissazione del tasso della restituzione deve tenersi conto, fra l' altro, delle restituzioni alla produzione . Esso stabilisce all' art.*5, n . 1, che si deve applicare il tasso della restituzione vigente il giorno dell' esportazione delle merci, ma consente, al n . 2, di far fissare in anticipo il tasso della restituzione .
17 . Da queste disposizioni si potrebbe desumere complessivamente che, in caso di fissazione anticipata del tasso della restituzione, non venga fissato a quel momento soltanto il tasso generale della restituzione all' esportazione ai sensi dell' art . 4, n . 2, bensì, nel contempo, anche il tasso della restituzione alla produzione vigente nello stesso momento, vale a dire la restituzione ai sensi dell' art . 4, n . 3 . L' applicazione degli artt . 4 e 5 del regolamento n . 2682/72 condurrebbe quindi ad un risultato identico a quello del regolamento della Commissione n . 1681/80 che non si riferisce direttamente al caso di specie .
18 . a)*Le ricorrenti contestano quest' interpretazione del regolamento n.*2682/72; secondo il loro punto di vista, la fissazione anticipata della restituzione all' esportazione include soltanto la determinazione del tasso della restituzione all' esportazione e non anche quella del tasso della restituzione alla produzione .
19 . In ordine alla fissazione anticipata, la Commissione sembra invece partire dal presupposto della determinazione comune del tasso della restituzione all' esportazione e della restituzione alla produzione in quanto fa unicamente riferimento alla possibilità di tener conto delle modifiche dell' importo della restituzione alla produzione in base all' art . 5, n . 2, 5° comma, del regolamento n . 2682/72 .
20 . b)*In linea di principio non va scartata la tesi secondo cui, in caso di fissazione anticipata del tasso di restituzione, risultano determinati tutti gli elementi della restituzione per i quali non è stabilita alcuna possibilità esplicita di correzione o adeguamento . Una siffatta interpretazione risponderebbe alla natura della fissazione anticipata che è diretta ad offrire agli operatori commerciali, già qualche tempo prima dell' operazione d' esportazione, la possibilità di includere nel calcolo dei prezzi la restituzione all' esportazione come importo fisso . Agli operatori commerciali si offre pertanto la possibilità di un calcolo a condizioni fisse, anche se non necessariamente le più favorevoli, possibilità di cui essi possono valersi o meno .
21 . Certi dubbi su tale possibile interpretazione discendono tuttavia già dalla lettera del regolamento n . 2682/72, da cui non risulta come debba essere intesa la nozione di "tasso della restituzione ".
22 . Mentre l' art . 4, n . 2, del regolamento si basa sul tasso della restituzione all' esportazione non ridotto, nell' art . 4, n . 3, viene preso in considerazione il tasso di restituzione ridotto della restituzione alla produzione e di altri aiuti . Dal regolamento non si evince tuttavia a quale dei due tassi di restituzione si riferisca l' art . 5, n . 2, che disciplina la fissazione anticipata del tasso della restituzione .
23 . Poiché siffatte ambiguità nella formulazione di norme giuridiche non devono andare a carico degli operatori commerciali, che ad esse si richiamano, sarebbe ovvio ritenere che la nozione di "tasso della restituzione" contenuta nell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 2682/72 indichi il tasso della restituzione all' esportazione non ridotto ai sensi dell' art . 4, n . 2, in cui non si è ancora tenuto conto di un' eventuale restituzione alla produzione .
24 . A favore di tale conclusione depone soprattutto il fatto che con l' art . 6 del regolamento n . 1009/86 del Consiglio 25 marzo 1986, "che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso" ( 6 ), la Commissione è stata autorizzata per la prima volta a stabilire, con la procedura contemplata dall' art . 26 del regolamento n . 2727/75, quella del comitato di gestione, norme d' attuazione relative alla possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni alla produzione . Poiché tale possibilità si è aggiunta a quella della fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione contemplata dall' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 11 novembre 1980, n . 3035 ( 7 ), che ha sostituito il regolamento n . 2682/72, si deve accogliere la conclusione delle ricorrenti secondo cui nel 1980 il sistema comunitario della fissazione anticipata si riferiva esclusivamente alle restituzioni all' esportazione ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n.*2682/72, ma non alle restituzioni alla produzione e nemmeno alla restituzione ridotta ai sensi dell' art . 4, n . 3, del regolamento n.*2682/72 .
25 . Sarebbe infatti stata superflua una possibilità autonoma di fissazione anticipata delle restituzioni alla produzione, se tale specie di fissazione anticipata fosse già stata contemplata nella disciplina generale sulla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione .
4 )* Il momento rilevante per la fissazione della restituzione alla produzione
26 . Poiché, pertanto, la fissazione anticipata della restituzione alla produzione non comporta ancora la fissazione anticipata della restituzione alla produzione, occorre esaminare quale tasso di restituzione alla produzione debba essere preso in considerazione per la riduzione della restituzione all' esportazione .
27 . a)*Richiamandosi all' art . 3, n . 1, lett . b ), del regolamento della Commissione 29 novembre 1979, n . 2730, "recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli" ( 8 ) le ricorrenti sostengono la tesi secondo cui è rilevante il tasso della restituzione alla produzione vigente il giorno dell' esportazione . Ciò troverebbe conferma nell' art . 4, n . 3, del regolamento n . 2682/72, a norma del quale nella fissazione del tasso della restituzione viene tenuto conto delle restituzioni alla produzione che vengono applicate in tutti gli Stati membri nel settore di cui trattasi . Le ricorrenti ravvisano un' ulteriore conferma della loro tesi nella disciplina dell' art . 5, n . 2, 5° comma, frasi 1 e 2, del regolamento n . 2682/72, poiché la riduzione del tasso della restituzione alla produzione costituirebbe un provvedimento modificativo delle disposizioni vigenti in materia, sicché dovrebbe essere corretto il tasso di restituzione .
28 . Anche la Commissione non esclude l' applicazione della disciplina dell' art . 5, n . 2, 5° comma, del regolamento n . 2682/72, al fine di tener conto della differenza esistente tra i tassi della restituzione alla produzione vigenti nei vari periodi . Una correzione a norma della seconda frase della disposizione summenzionata verrebbe in considerazione qualora le ricorrenti nella causa principale potessero dimostrare di aver effettivamente dovuto pagare un prezzo maggiore per i quantitativi esportati per non aver fruito della restituzione alla produzione vigente nel luglio del 1980 .
29 . b)*Si deve anzitutto far presente che, secondo la tesi sostenuta nel caso di specie, la fissazione anticipata del tasso della restituzione ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 2682/72 riguarda soltanto il tasso della restituzione non ridotto ai sensi dell' art . 4, n . 2, di detto regolamento .
30 . Per quanto riguarda il tasso della restituzione alla produzione rimane ferma la disciplina generale dell' art . 4, n . 3, del regolamento, vengono cioè prese in considerazione le restituzioni alla produzione applicate in tutti gli Stati membri ai prodotti base . Tale disposizione impone pertanto la presa in considerazione delle restituzioni "applicate", ossia delle restituzioni di cui hanno effettivamente fruito le imprese di trasformazione . Poiché a norma dell' art . 5, n . 2, del regolamento della Commissione 4 luglio 1978, n . 1570 ( 9 ) dev' essere versato il tasso di restituzione vigente il giorno della trasformazione, nella presa in considerazione della restituzione alla produzione per il calcolo del tasso della restituzione all' esportazione può essere rilevante anche soltanto il tasso della restituzione alla produzione effettivamente pagato .
31 . Ai fini della riduzione del tasso della restituzione all' esportazione è quindi rilevante l' importo della restituzione alla produzione effettivamente versato; tale tasso non si riferisce né al momento della fissazione anticipata né al momento dell' esportazione dei prodotti trasformati, bensì al giorno della trasformazione .
32 . A favore di tale conclusione depone anche la circostanza che essa è ragionevole dal punto di vista economico . Dal tasso dell' intera restituzione all' esportazione ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2682/72 viene dedotta la restituzione alla produzione che è già stata concessa : né più né meno . In tal modo si tiene conto dello scopo dell' art . 4, n . 3, di detto regolamento, secondo cui dev' essere evitato un cumulo degli aiuti .
33 . Non è tuttavia possibile far ricorso alla disciplina dell' art . 5, n.*2, 5° comma, del regolamento n . 2682/72, relativo alla correzione del tasso della restituzione fissato in anticipo . Poiché la fissazione anticipata non si estende all' entità del tasso della restituzione alla produzione, una modifica di tale tasso di restituzione non può costituire motivo di correzione . Appare peraltro assai dubbio che la disciplina di tale disposizione sia pertinente, in quanto si riferisce a misure volte alla modifica dei prezzi del prodotto di base . Se è vero che la restituzione alla produzione, ossia un aiuto alla trasformazione, costituisce anche un elemento del costo, tale elemento del costo si riferisce non già al prezzo del prodotto di base, ma al prodotto trasformato . Una modifica del tasso della restituzione alla produzione non può pertanto giustificare l' applicazione dell' art . 5, n.*2, 5° comma, del regolamento n . 2682/72 .
C - Conclusione
34 . Per questi motivi propongo alla Corte di giustizia di risolvere come segue la questione sottopostale dal Bundesfinanzhof :
35 . Il tasso della restituzione alla produzione per sorbiti rientranti nelle voci 29.04 C e 38.19 T della tariffa doganale comune, ottenute nel territorio doganale della Comunità nell' agosto e nel settembre 1980 da granoturco di cui alla voce 10.05 B della tariffa doganale comune, e quindi esportate in paesi terzi, doveva essere calcolato tenendo conto del tasso della restituzione alla produzione in vigore al momento della trasformazione, anche se il tasso della restituzione all' esportazione in vigore il 30 luglio 1980 era stato fissato in anticipo .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1975, L 281, pag . 1 .
( 2 ) GU 1972, L 289, pag . 13 .
( 3 ) GU 1980, L 166, pag . 41 .
( 4 ) GU 1980, L 200, pag . 37 .
( 5 ) GU 1980, L 228, pag . 38 .
( 6 ) GU 1986, L 94, pag . 6 .
( 7 ) GU 1980, L 323, pag . 27 .
( 8 ) GU 1979, L 317, pag . 1 .
( 9 ) Regolamento della Commissione 4 luglio 1978, n . 1570, recante modalità d' applicazione del regolamento n . 2742/75 per quanto riguarda le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento n . 2026/75 ( GU 1978, L 185, pag . 22 ).
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