Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Le presenti quattro cause riunite costituiscono nuovi episodi della lunga storia dell' aiuto versato dalla Comunità ai produttori greci di concentrati di pomodori nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (( ( aiuto disciplinato, per il periodo considerato, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 516/77 ( GU 1977, L 73, pag . 1 ), e relative modifiche ) )). L' obiettivo di questo aiuto era quello di assicurare la competitività della produzione comunitaria di concentrati di pomodori rispetto alle importazioni da paesi terzi, pur garantendo un reddito sufficiente per i coltivatori del prodotto fresco; esso era calcolato sulla base di un "prodotto di riferimento" ( corrispondente, all' epoca, ad una quantità 100 kg, imballaggio compreso, di concentrato avente un contenuto in estratto secco dal 28 al 30 % e confezionato in recipienti di 1,5 kg ), successivamente adeguato mediante coefficienti onde tener conto delle differenze di confezionamento e di concentrazione .
A norma dell' art . 103 dell' atto di adesione della Grecia ( GU 1979 L 291, pag . 17 ), il calcolo dell' aiuto alla produzione concesso ai produttori greci di concentrati doveva essere diverso da quello dell' aiuto riguardante i produttori degli altri Stati membri . Di conseguenza, venivano fissati due livelli di aiuto per le stagioni di commercializzazione 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984; i coefficienti adottati per la stagione 1981/1982 venivano mantenuti per le due stagioni successive ed erano gli stessi per la Grecia e per gli altri Stati membri . (( ( Aiuti : regolamento ( CEE ) n . 1963/81 ( GU 1981, L 192, pag . 16 ), regolamento ( CEE ) n . 1585/82 ( GU 1982, L 178, pag . 20 ), regolamento ( CEE ) n . 1618/83 ( GU 1983, L 159, pag . 52 ); coefficienti : regolamento ( CEE ) n . 1962/81 ( GU 1981, L 192, pag . 13 ), regolamento ( CEE ) n . 1602/82 ( GU 1982, L 179, pag . 16 ) e regolamento ( CEE ) n . 1615/83 ( GU 1983, L 159, pag . 48 ) )).
Questi provvedimenti della Commissione sono stati impugnati per la prima volta nella causa 250/81 ( Greek Canners / Commissione, Racc . 1982, pag . 3535 ), nella quale le ricorrenti chiedevano l' annullamento del regolamento n . 1962/81 sostenendo che i coefficienti fissati non tenevano sufficientemente conto del fatto che gli imballaggi generalmente utilizzati in Grecia sono di piccole dimensioni e che il costo di trasformazione è più elevato in questo paese . Questo ricorso veniva dichiarato irricevibile in quanto il regolamento di cui trattasi, pur potendo pregiudicare le imprese, non le riguardava né direttamente, né individualmente ai sensi dell' art . 173 del trattato .
Nella causa 192/83 ( Grecia / Commissione, Racc . 1985, pag . 2791, in prosieguo denominata : il "ricorso per annullamento del 1983 "), la Grecia impugnava successivamente il regolamento ( CEE ) n . 1618/83 ( aiuti ) e il regolamento ( CEE ) n . 1615/83 ( coefficienti ) che riguardavano solo la stagione 1983/1984 . La Corte ha dichiarato, nella sua sentenza, che la Commissione aveva "commesso un errore tecnico trasferendo ad un sistema di aiuti differenziati per i produttori greci e per i produttori degli altri Stati membri il congegno di coefficienti uniformi per tutti i produttori, che esisteva prima dell' adesione della Repubblica ellenica" ( 33° punto della motivazione ).
Ciò aveva portato, secondo la Corte, a una "diminuzione ingiustificata dell' importo dell' aiuto garantito a tutti coloro, fra i produttori greci, il cui prodotto non risponde" alle caratteristiche del prodotto di riferimento . Senza che ciò fosse stato voluto, tale situazione aveva determinato una disparità di trattamento obiettiva incompatibile con l' art . 40, n . 3, 2° e 3° comma, del trattato, il quale richiede la parità di trattamento di tutti i produttori, e in grado di compromettere l' obiettivo del regolamento ( CEE ) n . 516/77, cioè quello di assicurare la competitività dei prodotti comunitari rispetto ai prodotti provenienti dai paesi terzi .
Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento ( CEE ) n . 1615/83 nella parte in cui i coefficienti venivano a creare una disparità di trattamento tra la Grecia e gli altri Stati membri dovuta "all' impiego di imballaggi più piccoli della confezione tipo contemplata" per il prodotto di riferimento ( punto 35 della motivazione e dispositivo della sentenza ). La Corte ha aggiunto che "spetta alla Commissione, in forza dell' art . 176 del trattato CEE, fissare, per la Grecia, nuovi coefficienti o qualsiasi altro sistema di compensazione che tenga conto della differenza, quanto al regime d' aiuto, fra la Grecia e gli altri Stati membri" ( punto 36 della motivazione ).
In altri ricorsi presentati contemporaneamente ( cause riunite da 194 a 206/83, Asteris ed altri / Commissione, Racc . 1985, pag . 2815, in prosieguo : "ricorso per risarcimento danni "), le ricorrenti, che erano produttori greci di concentrati di pomodori, chiedevano un indennizzo per le perdite da esse assertivamente subite a causa del modo di fissazione dei coefficienti adottati per le stagioni 1981/1982 e 1982/1983 rispettivamente dai regolamenti ( CEE ) n . 1962/81 e n . 1602/82 ( vedi il punto 18 della motivazione di questa sentenza ). La Corte rinviava a quanto dichiarato nella sentenza sul ricorso per annullamento del 1983, pronunziata lo stesso giorno, e cioè che i coefficienti identici fissati per la stagione 1983/1984 dal regolamento ( CEE ) n . 1615/83 erano illegittimi, dichiarando che "questa constatazione va estesa per identità di motivi ai regolamenti della Commissione nn . 1962/81 e 1602/82 che recano fissazione dei coefficienti per le stagioni 1981/1982 e 1982/1983" ( punto 19 della motivazione ). Tuttavia, la Corte dichiarava che "l' errore tecnico" della Commissione nella fissazione dei coefficienti non poteva essere considerato come costituente violazione grave di una norma superiore di diritto o il travisamento manifesto e grave, da parte della Commissione, dei limiti del proprio potere, benché tale errore avesse portato obiettivamente ad una disparità di trattamento dei produttori greci ( disparità che la Corte aveva ritenuto, nella sua sentenza sul ricorso per annullamento del 1983, incompatibile col principio sancito dall' art . 40, n . 3 ). La Corte dichiarava di conseguenza che la responsabilità della Commissione non veniva assunta ai sensi dell' art . 215, 2° comma .
Precedentemente alla pronunzia di queste sentenze, la Commissione aveva adottato il regolamento ( CEE ) n . 1709/84 ( GU 1984, L 162, pag . 8 ) che aveva fissato dei coefficienti per le stagioni 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, alla fine delle quali il periodo transitorio contemplato all' art . 103 dell' atto di adesione della Grecia è scaduto . L' art . 4 e l' allegato V di questo regolamento stabiliscono dei coefficienti da applicare all' aiuto alla produzione relativo ai concentrati di pomodori, senza fare distinzione tra la Grecia e gli altri Stati membri .
A seguito della sentenza relativa al ricorso per annullamento del 1983, la Commissione adottava, il 20 febbraio 1986, il regolamento ( CEE ) n . 381/86 ( GU L 44, pag . 10 ), che contemplava il "pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984 ". Questo regolamento menzionava, nei suoi considerando, la necessità di rimediare alla disparità di trattamento accertata dalla Corte nella sua sentenza, ma la Commissione non adottava alcun provvedimento al fine di aumentare l' importo dell' aiuto versato o da versare per le stagioni precedenti o successive al 1983/1984 . In particolare, questo regolamento non modificava il regolamento n . 1709/84 relativo alle stagioni 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, e la disparità di trattamento veniva mantenuta .
Le quindici imprese ricorrenti nelle cause riunite 97 e 193/86 ( in prosieguo : i "produttori ") rappresentano, secondo le indicazioni fornite alla Corte, il 99% della produzione greca di concentrati di pomodori . Le ricorrenti e la Grecia sostengono che le sentenze della Corte impongono alla Commissione di correggere tale stato di cose . La Commissione riconosce che le era e le è possibile adottare provvedimenti per aumentare l' aiuto relativo alle stagioni precedenti e successive . Essa ritiene tuttavia che le sentenze della Corte le impongano solo di prendere provvedimenti per quanto riguarda la campagna 1983/1984 cosa che essa ha fatto col regolamento ( CEE ) n . 381/86 . Per le altre stagioni, essa ha preso la decisione politica di non modificare il sistema .
Cause 97 e 99/86
I produttori e la Grecia formulano conclusioni identiche nei due primi ricorsi attualmente sottoposti alla Corte ( rispettivamente cause 97 e 99/86 ): essi chiedono alla Corte di annullare il regolamento ( CEE ) n . 381/86 e di intimare alla Commissione di conformarsi alle sentenze relative al ricorso per annullamento del 1983 e al ricorso per risarcimento danni e di stabilire il pagamento di un aiuto integrativo per le stagioni di commercializzazione 1981/1982, 1982/1983, 1984/195 e 1985/1986 ( e, solo nel caso dei produttori, per la stagione 1986/1987 ), così da porre fine alla disparità di trattamento dei produttori greci . Il governo greco si è limitato, nella replica, a chiedere l' annullamento del regolamento ( CEE ) n . 381/86, ma ritengo che si tratti di una formulazione concisa e non di una limitazione apportata alle conclusioni che figurano nel ricorso . Ritengo inoltre che risulti chiaramente dall' insieme delle osservazioni del governo greco che quest' ultimo chiede alla Corte anche di adottare misure per quanto riguarda la stagione 1986/1987, poiché questa stagione viene menzionata negli argomenti relativi sia a tale stagione che a quelle precedenti . La Commissione non ha formulato alcuna osservazione su questi due punti .
Pur ritenendo il ricorso della Grecia ricevibile, la Commissione sostiene che quello dei produttori non lo è, in quanto il regolamento n . 381/86 costituisce un provvedimento di carattere puramente normativo e non riguarda quindi direttamente e individualmente le ricorrenti, come ha dichiarato la Corte nella causa Greek Canners relativamente al regolamento ( CEE ) n . 1962/81, che l' ha preceduto . Secondo la Commissione, il fatto che il regolamento impugnato, che produce effetti nel settore d' attività dei produttori, sia stato adottato in esecuzione di una sentenza della Corte è irrilevante .
I produttori sostengono al contrario che il riferimento fatto, nel punto 36 della motivazione della sentenza relativa al ricorso per annullamento del 1983, agli obblighi derivanti per la Commissione dell' art . 176, unitamente a quanto dichiarato dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso per risarcimento danni, basta a fare del regolamento ( CEE ) n . 381/86, malgrado la sua forma esterna, una decisione che riguarda direttamente e individualmente le ricorrenti .
Nelle cause riunite 16 e 17/62 ( Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes / Consiglio, Racc . 1962, pag . 901 ), la Corte ha dichiarato che la questione se un atto impugnato sia un regolamento o una decisione dev' essere esaminata tenendo conto dell' oggetto e del contenuto dell' atto e non della sua denominazione ufficiale . Il criterio di distinzione tra questi due atti "va ricercato nella 'portata' generale, ovvero individuale, dell' atto di cui trattasi ". Il regolamento, che è un atto a carattere essenzialmente normativo, è "applicabile non già ad un numero limitato di destinatari, indicati espressamente oppure facilmente individuabili, bensì ad una o più categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso (...); se un atto chiamato regolamento dall' organo che l' ha emanato contiene disposizioni che riguardano determinate persone fisiche o giuridiche in modo non soltanto diretto, ma anche individuale, si deve ammettere che, a prescindere dalla questione se l' atto considerato nel suo insieme possa essere legittimamente considerato come un regolamento, tali disposizioni non hanno natura normativa e possono quindi essere impugnate da dette persone a norma dell' art . 173, 2° comma" ( pag . 918 ).
Non sussisteva alcun dubbio sul fatto che il regolamento ( CEE ) n . 1962/81, applicabile nell' insieme della Comunità, fosse di carattere normativo . Per tale motivo l' azione delle ricorrenti nella causa Greek Canners non era ricevibile . Si potrebbe pensare, a prima vista, che il regolamento ( CEE ) n . 381/86, che tratta una materia analoga, rientri nella stessa categoria e che, tenuto conto delle precedenti sentenze nelle quali la Corte aveva ritenuto che le disposizioni dell' art . 173 sulla ricevibilità delle azioni di ricorrenti diversi dagli Stati membri dovevano essere interpretate in maniera alquanto restrittiva, il ricorso dei produttori debba essere dichiarato irricevibile .
In definitiva, benché la questione non sia delle più facili da trattare, tale tesi mi sembra troppo semplicistica .
Innanzitutto, il regolamento ( CEE ) n . 381/86 riguarda una situazione limitata alla Grecia e ad un certo numero di operatori che hanno trasformato pomodori greci in concentrati greci nel corso della stagione 1983/1984 : i ricorrenti nella causa in esame coprono il 99% della produzione .
Il regolamento riguardava in modo chiaro detti operatori, e solo questi ultimi, e niente lascia pensare che uno qualunque dei ricorrenti non fosse in attività nel 1983/1984 né che la Commissione, se l' avesse desiderato, non avrebbe potuto redigere un elenco completo di questi operatori . Ciò mi sembra corrispondere, di conseguenza, più alle caratteristiche di una decisione relativa, e unicamente relativa, a questi operatori più che a quelle di un regolamento di portata generale . Dato che le persone "cui la norma si riferiva potevano essere individuate" al momento dell' adozione del "regolamento", si può ragionevolmente ritenere, a mio parere, che esse fossero individualmente interessate ( causa 112/87, Toepfer / Commissione, Racc . 1978, pag . 1019, 1030; cause riunite da 41 a 44/70, International Fruit Company NV ed altri / Commissione, Racc . 1971, pag . 411; causa 11/82, Piraiki-Patraiki / Commissione, Racc . 1985, pag . 207; quest' ultima causa riguardava operatori che avevano concluso, prima che fossero autorizzate misure di salvaguardia, contratti relativi alla consegna di filati di cotone a clienti francesi ).
Non vi è dubbio sul fatto che le autorità nazionali non disponevano di alcun margine di discrezionalità per l' applicazione di tale atto . Gli operatori erano quindi a mio parere direttamente interessati da quest' ultimo e si deve ritenere che tale atto li riguardasse direttamente ai sensi dell' art . 173 del trattato CEE ( causa NV International Fruit Company, sopramenzionata ). Anche nel caso in cui si ritenga che le autorità nazionali disponessero di un margine teorico discrezionale, un provvedimento comunitario di tale tipo può riguardare direttamente un privato ( causa Piraiki-Patraiki, sopramenzionata ).
Ammetterei quindi che i produttori soddisfano le condizioni necessarie per impugnare questo regolamento, che è stato deliberatamente adottato al fine di rimediare ad un errore tecnico commesso a loro danno in provvedimenti normativi generali che non tenevano conto in modo adeguato della loro situazione particolare .
Secondo l' art . 176 del trattato, un' istituzione da cui emana l' atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al trattato "è tenuta a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa ". La parte che risulta vincitrice in un procedimento dinanzi alla Corte è legittimata "a far dichiarare dalla Corte l' inadempimento eventuale dell' istituzione agli obblighi ad essa incombenti a norma delle disposizioni vigenti" ( causa 30/76, Koester / Parlamento, Racc . 1976, pag . 1719, 1725 ).
Nel ricorso per annullamento del 1983, la Grecia ha ottenuto l' annullamento del regolamento relativo alla campagna 1983/1984 . Nessuna domanda era stata formulata per quanto riguarda le stagioni precedenti e i regolamenti ad esse relativi non sono stati annullati, anche se la Corte ha precisato, in occasione del ricorso per risarcimento danni, che i regolamenti relativi alle stagioni 1981/1982 e 1982/1983 erano viziati dalla stessa illegittimità . Una correzione vi è stata per il 1983/1984 ( e nessun ricorso è stato presentato su tale punto ), ma risulta chiaramente che i coefficienti adottati per le stagioni dal 1984 al 1987, dal regolamento ( CEE ) 19 giugno 1984, n . 1709/84, non sono conformi alla sentenza pronunziata dalla Corte il 19 settembre 1985 su ricorso per annullamento del 1983 .
Bisogna tener conto di due principi . Il primo è che il trattato, nell' art . 173, fissa un termine per contestare la validità degli atti adottati dalla Commissione . Questi atti, se non sono impugnati entro tale termine e poi annullati, sono considerati validi . Il secondo principio è che la Commissione è tenuta ad adottare provvedimenti per conformarsi alla sentenza della Corte .
Per quanto riguarda il primo principio, è chiaro che la Grecia ha omesso di contestare nei termini la validità dei regolamenti relativi alle stagioni 1981/1982 e 1982/1983, e del regolamento ( CEE ) n . 1709/84 che riguarda le stagioni successive . Questi regolamenti sono quindi mantenuti, salvo modifica da parte della Commissione . Per le stagioni concluse alla data della pronunzia della sentenza, ritengo che la Commissione sia legittimata ad avvalersi del termine prescritto per l' impugnazione . Se fosse diversamente, sarebbe sempre possibile ad uno Stato membro eludere tale termine ove omettesse di impugnare i regolamenti sostituiti annualmente, fino al momento in cui impugnasse le norme relative ad una stagione chiedendo successivamente una rettifica per le stagioni precedenti . L' interesse della certezza del diritto giustifica il principio secondo cui gli atti la cui applicazione ha già avuto luogo debbono essere mantenuti anche se è riconosciuto che essi sono stati adottati su una base erronea .
Ritengo quindi che la sentenza della Corte non imponga alla Commissione di abrogare né di modificare i regolamenti relativi alle campagne 1981/1982, 1982/1983 o 1984/1985, che erano tutte terminate alla data di tale sentenza, in quanto l' ultima di esse si era conclusa il 30 giugno 1985 .
Le stagioni 1985/1986 e 1986/1987 non erano invece terminate . Nonostante l' argomento secondo cui la Grecia avrebbe dovuto addebitare solo a se stessa il fatto di non aver cercato di contestare nei termini la validità dei regolamenti di cui trattasi, tra i quali il regolamento ( CEE ) n . 1709/84, ritengo che la Commissione fosse tenuta, a norma dell' art . 176 del trattato, a rettificare i regolamenti relativi alla stagione in corso e a quelle successive . Anche se la Corte non aveva il potere di annullare questo regolamento, poiché la Grecia aveva lasciato scadere il termine d' impugnazione, il fatto che la Commissione abbia omesso di modificare la sua posizione quando ha saputo che il metodo adottato era erroneo costituisce una violazione dei suoi obblighi ai sensi dell' art . 176 del trattato . Tali obblighi non si limitavano alla stagione 1983/1984, per la quale il regolamento interessato era stato annullato . Alla Grecia non era preclusa l' impugnazione del regolamento ( CEE ) n . 381/86 ed essa è a mio parere legittimata ad ottenere l' annullamento di questo regolamento nella parte in cui omette di conformarsi, per le stagioni 1985/1986 e 1986/1987, alle indicazioni della Corte .
Ci si può meravigliare a prima vista del fatto che si debba procedere a rettifiche per le stagioni 1983/1984 e 1985/1986 e seguenti e non per il 1984/1985 . Non ritengo tuttavia tale situazione illogica poiché è pacifico che la Grecia aveva la possibilità di impugnare il regolamento per tale stagione ed ha trascurato di farlo .
I produttori non erano parti nella causa che ha dato luogo all' annullamento del regolamento per il 1983/1984 . Tuttavia, essi, a mio parere, per gli stessi motivi della Grecia, potevano legittimamente aspettarsi che il regolamento ( CEE ) n . 381/86 contemplasse rettifiche non solo per tale stagione ma anche per la stagione in corso e per quelle successive . Essi possono legittimamente ritenere quanto meno sorprendente che la Commissione intenda trincerarsi in modo così risoluto dietro l' argomento relativo al termine per agire e che intenda continuare a fondarsi, per la stagione ancora in corso, su una base dichiarata illegittima . Il fatto che il ricorso per risarcimento danni non abbia avuto esito positivo non è determinante . Gli artt . 173 e 215 sono indipendenti ed hanno obiettivi diversi . Il fatto che la Corte abbia rifiutato di concedere un indennizzo nel ricorso per risarcimento danni non osta, a mio parere, a che i produttori possano risultare vincitori nella causa in esame . Ritengo quindi che nella causa 97/86 essi possano legittimamente ottenere che si decida nello stesso senso che per la Grecia .
Cause 193 e 215/86
I ricorrenti hanno precisato che i due ultimi ricorsi erano presentati in subordine rispetto ai primi . Questi ricorsi non sono necessari se sono accolti i primi due . Tenuto conto della conclusione a cui sono pervenuto non è necessario esaminarli .
Nel caso in cui le ricorrenti risultassero soccombenti nelle due prime cause, bisognerebbe allora esaminare gli ultimi due ricorsi . Essi sono stati presentati nei termini e le parti hanno a mio parere l' interesse richiesto per agire . Li considererò quindi ricevibili .
A seguito dell' adozione del regolamento ( CEE ) n . 381/86 i produttori e la Grecia, rispettivamente con lettere, del 10 e del 17 aprile, hanno invitato la Commissione a conformarsi alle sentenze relative ai procedimenti del 1983 disponendo il versamento di un aiuto supplementare per le stagioni anteriori e successive al 1983/1984 . Questa domanda era stata esplicitamente formulata sulla base dell' art . 175 del trattato . Con lettere rispettivamente dell' 11 e del 19 giugno 1986, la Commissione ha risposto che essa riteneva di essersi conformata alla sentenza nella causa 192/83 e di non essere tenuta ad adottare altri provvedimenti . Le ricorrenti chiedono in entrambe le cause l' annullamento di tale posizione della Commissione e di ciò che esse considerano come il rifiuto da parte di quest' ultima di conformarsi alla sentenza della Corte . A mio parere esse hanno inteso basare il loro ricorso innanzitutto sull' art . 175, facendo valere una mancata presa di posizione, e in secondo luogo sull' art . 173, facendo valere un rifiuto di agire che costituisce esso stesso una decisione impugnabile .
Il ricorso basato sull' art . 175 non è fondato, a mio parere, poiché la Commissione ha in effetti preso posizione . Essa ha fatto presente che riteneva di non dover adottare alcun provvedimento e che non avrebbe agito . Ritengo tuttavia che tale rifiuto possa costituire oggetto di un controllo ai sensi dell' art . 173, in quanto omessa adozione di un regolamento per le stagioni diverse dal 1983/1984, omissione che riguarda direttamente e individualmente i produttori e che questi ultimi e la Grecia hanno diritto di impugnare . Ritengo che, mutatis mutandis, per gli stessi motivi considerati per i due primi ricorsi, il rifiuto di porre rimedio alla situazione per le campagne 1985/1986 e 1986/1987 costituisse una violazione dell' obbligo a carico della Commissione di conformarsi alla sentenza della Corte, ma che, per le stagioni precedenti, la sentenza della Corte non imponesse di riaprire la questione, dato che non era stata presentata nei termini nessuna domanda di annullamento di questi regolamenti e che le stagioni considerate erano concluse .
Tuttavia, poiché la soluzione alla quale si perviene nella fattispecie costituisce la pura e semplice ripetizione di quella delle due prime cause, suggerisco di non statuire sui due ultimi ricorsi . Qualora il primo ricorso dei produttori ( causa 97/86 ) fosse dichiarato irricevibile, si dovrebbe dichiarare ricevibile il secondo ( causa 193/86 ) e i produttori risulterebbero vincitori nel merito in tale causa, mentre verrebbero accolte le domande della Grecia nel suo primo ricorso ( causa 99/86 ), che è manifestamente ricevibile, e la Corte non si pronunzierebbe sul suo secondo ricorso ( causa 215/86 ). Qualora, nel primo gruppo di ricorsi, un ricorso o entrambi fossero respinti nel merito, si dovrebbe a mio parere respingere anche i ricorsi paralleli del secondo gruppo .
Ritengo tuttavia, in considerazione delle circostanze del caso di specie, che i ricorsi nelle cause 97 e 99/86 debbano essere accolti; si dovrebbe quindi annullare il regolamento ( CEE ) n . 381/86 nei limiti in cui la Commissione, non fissando coefficienti che consentano di porre fine alla discriminazione esistente nei confronti dei produttori greci per le stagioni 1985/1986 e 1986/1987, ha omesso di conformarsi alla sentenza della Corte sul ricorso per annullamento del 1983, considerato alla luce della sentenza sul ricorso per risarcimento .
Poiché le domande delle ricorrenti vengono in tal modo parzialmente accolte e parzialmente respinte, suggerisco di porre a carico della Commissione la metà delle spese delle ricorrenti .
(*) Traduzione dall' inglese .
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