Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il tribunal de première instance di Dinant, nell' ambito del procedimento penale dinanzi ad esso promosso dal Pubblico Ministero contro un negoziante di burro, il sig . Arthur Mathot, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' obbligo imposto ai soli preparatori belgi, con esclusione dei loro concorrenti di altri Stati membri, di indicare il loro nome ed il loro indirizzo sulla confezione del burro sia compatibile con l' art . 30 del trattato CEE ".
Così formulata la questione consiste nel chiedere la pronuncia della Corte sulla compatibilità di una disposizione di diritto nazionale col diritto comunitario .
Orbene, nell' ambito del procedimento pregiudiziale istituito dall' art . 177 del trattato CEE, la Corte è competente a pronunciarsi solo sull' interpretazione del trattato o sulla validità o sull' interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità .
Tuttavia, è possibile riformulare la questione in modo da farla rientrare nella sfera di applicazione dell' art . 177 . Essa potrebbe essere formulata nei seguenti termini :
"Se l' art . 30 del trattato CEE, un' altra disposizione dello stesso trattato o un principio generale di diritto comunitario ostino a che gli Stati membri impongano, per quanto attiene all' etichettatura del burro di produzione nazionale, norme più severe di quelle applicate nei confronti del burro importato ."
Poiché la Corte ha già avuto occasione più volte ( fra l' altro, recentissimamente ) di pronunziarsi su problemi di questo tipo, posso limitarmi a tre brevi osservazioni, che posso presentare in questa stessa udienza .
1 . L' art . 30 del trattato CEE non osta ad un provvedimento nazionale che non abbia effetto restrittivo sulle importazioni .
Di recente, nella sentenza 23 ottobre 1986, nella causa 355/85, Commissario di polizia di Thouars / Michel Cognet ( Racc . 1986, pag . 3231 ), avete avuto occasione di pronunciarvi a questo proposito . In detta sentenza avete dichiarato, relativamente ad una normativa nazionale che determinava una differenza di trattamento a seconda che si trattasse di libri messi direttamente sul mercato nello Stato membro in cui erano stati editi e stampati o di libri reimportati dopo essere stati previamente esportati in un altro Stato membro, dato che il prezzo di vendita dei primi era imposto e quello dei secondi libero, che "l' art . 30 del trattato CEE non osta ad una siffatta differenza di trattamento . Questo articolo intende infatti eliminare gli ostacoli per l' importazione di merci, non già garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate o reimportate . La mancanza di vincoli per quanto riguarda il prezzo di vendita dei libri reimportati non sfavorisce il loro collocamento sul mercato . La differenza di trattamento fra merci che non sia atta ad ostacolare l' importazione od a sfavorire la distribuzione delle merci importate o reimportate non ricade sotto il divieto stabilito da detto articolo ".
2 . Nessun' altra disposizione del trattato, né alcun principio generale di diritto comunitario ostano a che si riservi un trattamento meno favorevole ai prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati ( discriminazione alla rovescia ), qualora i provvedimenti di cui trattasi riguardino un settore non disciplinato da normativa comunitaria né interessato da una armonizzazione delle leggi nazionali .
La prima disposizione che si prende in considerazione in materia di discriminazione è evidentemente l' art . 7, a tenore del quale "nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ".
Orbene, come è stato ripetutamente affermato dalla Corte, in particolare nella sentenza 30 novembre 1978 ( causa 31/78, Bussone, Racc . 1978, pag . 2445 ) e 14 luglio 1981 ( causa 155/80, Oebel, Racc . 1981, pag . 1993 ), che vorrei qui citare, "il divieto di discriminazione enunciato dall' art . 7 non è violato da una normativa che non si applichi in funzione della nazionalità degli operatori economici, bensì in funzione del luogo in cui questi esercitano la loro attività .
Ne consegue che una normativa nazionale la quale non faccia distinzione fra i suoi destinatari, né direttamente, né indirettamente, in funzione della nazionalità non è in contrasto con l' art . 7, anche se influisce sulla capacità concorrenziale degli operatori ad essa sottoposti .
D' altra parte, come è stato affermato dalla Corte nella sentenza 3 luglio 1979 ( cause da 185 a 204/78, Van Dam, Racc . pag . 2361 ), non si può considerare come contraria al principio della parità di trattamento l' applicazione di una legislazione nazionale per la sola circostanza che, assertivamente, altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose ".
La Corte ha riaffermato lo stesso principio nella sentenza Smit ( 1 ) e nella già citata sentenza Cognet .
A proposito degli artt . 37 e 95 del trattato, la Corte ha dichiarato che :
"né l' art . 37, né l' art . 95 del trattato CEE ostano a che uno Stato membro colpisca un prodotto nazionale - in particolare determinate acquaviti - indipendentemente dal fatto che esso sia soggetto ad un monopolio commerciale, con tributi nazionali superiori a quelli gravanti sui prodotti analoghi importati dagli altri Stati membri" ( 2 ).
Per quanto attiene poi al principio generale di non discriminazione, vorrei ricordare un altro brano della sentenza 23 ottobre 1986 ( già citata ), in cui la Corte ha affermato che "circa il principio generale di non discriminazione, va osservato che il trattamento sfavorevole delle merci di produzione nazionale rispetto a quelle importate o anche dei dettaglianti che vendono merci di produzione nazionale rispetto a quelli che vendono merci importate, praticato da uno Stato membro in un settore non soggetto ad una normativa comunitaria o a un' armonizzazione delle legislazioni nazionali, non rientra nell' ambito di applicazione del diritto comunitario" ( punto 11 della motivazione ).
3 . Infine, vorrei rilevare, ad ogni buon conto, che il problema della discriminazione alla rovescia non può porsi più per quanto riguarda l' etichettatura del burro, poiché questa materia ha costituito oggetto di un provvedimento di armonizzazione a livello comunitario . Si tratta della direttiva del Consiglio 79/112/CEE, del 18 dicembre 1978, "relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità" ( 3 ).
Ai termini dell' art . 3 della suddetta direttiva
1 . "l' etichettatura dei prodotti alimentari comporta soltanto le seguenti indicazioni obbligatorie :
(...)
6 ) il nome o la ragione sociale e l' indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità ".
Se la direttiva 79/112/CEE è stata correttamente recepita in Belgio, il che non spetta alla Corte di giustizia verificare nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, né il burro di produzione nazionale, né quello importato possono essere messi in vendita in Belgio in una confezione che rechi unicamente un numero di licenza .
Anche se, quindi, il problema della discriminazione alla rovescia sollevato dall' imputato nella causa principale non si pone in realtà, ritengo tuttavia che sia opportuno risolvere la questione molto precisa formulata dal giudice nazionale quanto alla portata dell' art . 30 e ricordare anche la giurisprudenza della Corte in materia di discriminazione alla rovescia nel settore della libera circolazione delle merci .
Conclusione
In conclusione suggerisco di fornire alla questione sottopostavi dal tribunal de première instance di Dinant una soluzione articolata nei seguenti tre punti :
1 ) L' art . 30 del trattato CEE mira ad eliminare gli ostacoli per l' importazione di merci, non già a garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate .
2 ) Il trattamento sfavorevole delle merci di produzione nazionale rispetto a quelle importate, praticato da uno Stato membro in un settore non soggetto ad una normativa comunitaria o ad un' armonizzazione delle legislazioni nazionali, non rientra nell' ambito di applicazione del diritto comunitario .
3 ) Le norme degli Stati membri relative all' etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari hanno costituito oggetto di armonizzazione mediante la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 . L' art . 3, n . 1, punto 6, 1° comma, di detta direttiva dev' essere interpretato nel senso che l' etichettatura del burro deve obbligatoriamente contenere l' indicazione del nome o della ragione sociale e l' indirizzo del fabbricante, del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità .
Questa disposizione si applica ai prodotti alimentari indipendentemente dalla loro provenienza .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 25 gennaio 1983, causa 126/82, Smit / Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenverwoer, Racc . 1983, pag . 92 .
( 2 ) Sentenza 13 marzo 1979, causa 86/78, Peureux, Racc . 1979, pag . 915, dispositivo .
( 3 ) GU L 33 dell' 8.2.1979, pag . 1 .
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