Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La presente causa costituisce l' appendice della causa 48/86 che aveva ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1986, con cui erano state trasferite, dal 1° gennaio 1985, in base all' art . 15, n . 1, della decisione 31 gennaio 1984 n . 234/84/CECA ( 1 ), le produzioni e quantità di riferimento annue della Cockerill-DRC SA alla società Sacilor .
2 . Essendosi resa conto che tale decisione era stata adottata su una base giuridica erronea, la Commissione l' aveva revocata e sostituita con una nuova decisione, del 10 marzo 1986, avente in sostanza lo stesso oggetto, ma fondata questa volta sull' art . 9, n . 4, della decisione n . 234/84/CECA . I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso contro tale decisione, dopo aver rinunziato agli atti nella causa 48/86 .
3 . I fatti rilevanti da prendere in considerazione ai fini della presente causa sono essenzialmente, in primo luogo, la vendita ( in data 22 ottobre 1985 ) da parte dei ricorrenti, in qualità di liquidatori dei beni della Cockerill-DRC SA, che aveva cessato qualsiasi attività di produzione all' inizio del primo trimestre del 1985, di un treno di laminazione alla società tedesca Dorninger, al prezzo di FF 7*900*000, e, in secondo luogo, la rivendita pressoché immediata ( in data 4 novembre 1985 ) di tale treno da parte della Dorninger alla società francese Sacilor, al prezzo di FF 10*300*000 .
4 . In precedenza, nell' estate del 1985, i ricorrenti richiamandosi all' art . 15, n . 1, della decisione n . 234/84/CECA, avevano chiesto alla Commissione l' autorizzazione per poter vendere, con effetto dal secondo trimestre 1985, le produzioni e quantità di riferimento della Cockerill-DRC SA alla società-madre belga Cockerill-Sambre, domanda che quest' ultima aveva confermato .
A - Sulla ricevibilità
5 . 1 . Pur non muovendo sotto tale profilo un' obiezione formale contro la ricevibilità del ricorso, la Commissione si duole della circostanza che i ricorrenti non abbiano contribuito all' economia processuale proseguendo la controversia nell' ambito della causa 48/86 invece di proporre il presente ricorso, in quanto i fatti sarebbero rimasti immutati e gli argomenti dedotti non recherebbero alcun elemento nuovo .
6 . A tal riguardo vorrei semplicemente ricordare che nella sua ordinanza di cancellazione del ruolo del 18 giugno 1986 nella causa 48/86 la Corte ha constatato che proprio la Commissione, con la revoca della sua decisione 13 gennaio 1986, aveva giustificato la rinunzia agli atti della parte ricorrente e che l' obbligare quest' ultima ad impugnare, in fase di replica, la nuova decisione del 10 marzo 1986 "avrebbe comportato per essa l' impossibilità di rispondere per iscritto alla difesa di tale decisione, che la Commissione avrebbe svolto per la prima volta nella controreplica" ( punto 10 della motivazione ).
Non si può quindi far carico ai ricorrenti di aver agito in tal modo .
7 . 2 . La Commissione ha invece giustamente sollevato un' eccezione di irricevibilità formale contro il secondo capo della domanda con cui i ricorrenti chiedono alla Corte di "ingiungere alla Commissione di far uso dei poteri ad essa attribuiti dalle norme del trattato CECA onde adottare i provvedimenti idonei a garantire un equo risarcimento del danno derivante dalla decisione impugnata ".
8 . Infatti, nei limiti in cui tale domanda rappresenta soltanto una mera trascrizione dell' art . 34, 1° comma, terza frase, del trattato CECA, essa è inutile e superflua . L' obbligo della Commissione di risarcire il danno eventualmente derivato alla parte ricorrente dalla decisione impugnata rientra nel suo più generale obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza di annullamento . Non è quindi necessario ribadirlo ( 2 ).
9 . Se tale domanda è volta a ottenere fin d' ora il risarcimento di un siffatto pregiudizio, i termini stessi dell' art . 34 del trattato CECA ostano alla sua ricevibilità in quanto tale norma ammette una domanda del genere soltanto in seguito all' annullamento della decisione che ha assertivamente determinato il danno e una volta constatato che la Commissione non intende adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all' illegittimità accertata ( 3 ).
10 . Comunque sia, affinché sussista un obbligo di risarcimento sarebbe necessaria l' esistenza di una colpa, che nel caso di specie sarebbe provata soltanto qualora la decisione impugnata fosse effettivamente illegittima .
Esaminiamo la questione .
B - Nel merito
11 . La parte ricorrente deduce quattro mezzi a sostegno della domanda di annullamento, e precisamente :
- che la Sacilor non sarebbe o non sarebbe più il "proprietario attuale" del treno di laminazione della Cockerill-DRC SA e che la Commissione sarebbe quindi incorsa in un "errore manifesto";
- che la società Dorninger, prima acquirente di tale treno, non sarebbe una "impresa" ai sensi del trattato CECA e non avrebbe quindi potuto né acquistare né trasferire le relative produzioni e quantità di riferimento;
- che la Sacilor non avrebbe mai prodotto in tali impianti ma utilizzerebbe i riferimenti acquistati al fine di aumentare la produzione degli altri suoi impianti;
- che la Commissione le avrebbe impedito di realizzare una parte dell' attivo della Cockerill-DRC SA vietando la vendita delle produzioni e quantità di riferimento alla Cockerill-Sambre, causandole così un danno .
12 . Tali mezzi mirano in realtà a far valere che la Commissione ha applicato a torto l' art . 9, n . 4, della decisione n . 234/84/CECA sebbene l' art . 15, n . 1, costituisca, nel caso di specie, la disposizione pertinente .
13 . Iniziamo quindi con l' esame di tale problema . La prima parte dell' art . 9, n . 4, recita : "quando un impianto - stabilimento o impresa - è oggetto di un trasferimento di proprietà, il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e delle quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti (...)".
14 . Nella sua ordinanza 9 aprile 1986 nella causa 48/86 R, il Presidente della Corte aveva affermato che in forza di tale disposizione il nuovo proprietario acquista di diritto ed automaticamente le produzioni e quantità di riferimento corrispondenti . Constatando che le vendite successive del treno di laminazione di cui trattasi alla società Dorninger ed alla Sacilor hanno avuto come risultato finale l' acquisto della proprietà da parte della Sacilor egli ha concluso che la Commissione non poteva fare altro che trasferire le produzioni e quantità di riferimento ( punti da 28 a 30 della motivazione ).
15 . A norma dell' art . 15, n . 1, "su richiesta preliminare da parte delle imprese interessate, la Commissione può autorizzare scambi, vendite o cessioni globali o parziali di produzioni e di quantità di riferimento, qualora gli impianti corrispondenti alle produzioni di riferimento da trasferire siano stati definitivamente chiusi o venduti e trasferiti in un paese terzo successivamente al 1° gennaio 1980 ". Gli avv.ti Cauët e Joliot ritengono che nella fattispecie ricorra appunto l' ipotesi della chiusura di un impianto ai sensi di tale disposizione . Dobbiamo pertanto esaminare la portata di tale nozione .
16 . E' evidente anzitutto che si sarebbe stati in presenza di una chiusura pura e semplice se l' impianto fosse stato lasciato in stato d' abbandono divenendo progressivamente inutilizzabile per effetto della ruggine e delle intemperie . Ciò tuttavia non si è verificato .
17 . Si sarebbe potuta inoltre considerare come chiusura definitiva ai sensi dell' art . 15 la vendita dei vari componenti dell' impianto come pezzi di ricambio o rottami . Nemmeno tale ipotesi si è verificata .
18 . L' impianto infatti è stato venduto in blocco alla società Dorninger .
19 . E' pertanto incontestabile che alla data di tale vendita la società Cockerill-DRC SA ha cessato di essere proprietaria dell' impianto, il che non è stato realmente contestato dai suoi liquidatori .
20 . Questi sostengono tuttavia che si sarebbe comunque in presenza di un caso di chiusura ai sensi dell' art . 15, n . 1, poiché la società Dorninger non sarebbe un' impresa ai sensi del trattato CECA . Essa avrebbe quindi potuto acquistare soltanto la mera proprietà degli impianti e non le produzioni e quantità di riferimento ad essa connesse . A fortiori essa non avrebbe potuto trasferire queste ultime alla società Sacilor .
21 . Orbene, nessuna disposizione della decisione n . 234/84/CECA consente di concludere che le produzioni e quantità di riferimento sarebbero state trasferite insieme all' impianto soltanto qualora quest' ultimo fosse stato venduto ad un' altra impresa siderurgica .
22 . Il testo dell' art . 9, n . 4, stabilisce espressamente che quando un impianto è oggetto di un ( sottinteso : qualsivoglia ) trasferimento di proprietà il nuovo proprietario diviene destinatario delle produzioni e quantità di riferimento . Come la Commissione ha giustamente rilevato, esso non potrebbe quindi trarre un vantaggio immediato fintantoché non svolga un' attività di produzione in tale impianto . Discende infatti indirettamente dall' art . 9, n . 3, 1° comma, della decisione n . 234/84/CECA che un' impresa titolare di produzioni e quantità di riferimento conserva la disponibilità delle quote di produzione ad essa attribuite o riacquista tale disponibilità soltanto qualora eserciti un' attività di produzione oppure riprenda una siffatta attività .
23 . Qualora la società Dorninger si fosse decisa ad intraprendere una tale attività, da quel momento essa avrebbe dovuto essere considerata come impresa siderurgica e, da "destinataria" delle produzioni e quantità di riferimento, sarebbe diventata l' utilizzatrice delle stesse .
24 . Ciò tuttavia non si è verificato nel caso di specie, poiché qualche giorno dopo l' acquisto la Dorninger ha rivenduto l' impianto alla Sacilor, la cui qualità d' impresa siderurgica ai sensi del trattato CECA non è contestata né contestabile .
25 . Poiché le produzioni e quantità di riferimento non si sono "estinte" per il fatto che l' impianto sia stato, per qualche giorno, di proprietà di un' impresa non siderurgica, esse hanno potuto essere trasferite alla Sacilor .
26 . I ricorrenti fanno tuttavia valere inoltre che nemmeno la Sacilor avrebbe svolto attività di produzione in tali impianti, ma avrebbe utilizzato i riferimenti acquistati al fine di aumentare la produzione degli altri suoi impianti .
27 . Orbene, come il presidente della Corte ha fatto osservare nella sua summenzionata ordinanza 9 aprile 1986, emessa nella causa 48/86 R ( punto 31 della motivazione ), la circostanza che quest' ultima impresa abbia acquistato tale impianto con l' intenzione di demolirlo e non di svolgervi attività di produzione ( 4 ) è irrilevante per stabilire se la Commissione potesse, in base all' art . 9, n . 4, adottare la decisione impugnata .
28 . A sensi del punto 5 della motivazione della decisione della Commissione 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA ( 5 ), che ha introdotto l' art . 9, nn . 3, 2° comma, e 4, nella disciplina delle quote, lo scopo di tali disposizioni è, "nell' interesse generale del mercato" quello di "evitare qualsiasi maggiorazione dei riferimenti ".
29 . Tale obiettivo non viene pregiudicato qualora l' acquirente di un impianto non faccia alcun uso dello stesso o proceda alla sua immediata demolizione utilizzando le produzioni e quantità di riferimento ad esso collegate per aumentare la sua produzione totale in altri suoi impianti . ( E' quanto la Commissione definisce "premio per la chiusura ").
30 . I ricorrenti sostengono poi che la decisione 10 marzo 1986 dovrebbe essere annullata poiché la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto circa l' identità del nuovo proprietario dell' impianto . Il treno di laminazione infatti non sarebbe stato trasferito alla Sacilor bensì alla società Dillinger Huettenwerke con sede nella Saar .
31 . Tale punto sembra essere pacifico, ma nemmeno esso consente di mettere in dubbio la validità della decisione adottata dalla Commissione il 10 marzo 1986 .
32 . E' infatti incontestabile che a quella data l' impianto di cui trattasi era stato "oggetto di un trasferimento di proprietà" ai sensi dell' art . 9, n . 4 . La Cockerill-DRC aveva pertanto cessato di essere la titolare delle produzioni e quantità di riferimento degli impianti e delle quote corrispondenti, che erano passate al nuovo proprietario .
33 . In ordine a questo punto fondamentale la Commissione non è quindi incorsa in un errore manifesto . Ne discende che un eventuale annullamento della decisione impugnata per un errore sull' identità del proprietario non potrebbe in alcun caso avere l' effetto di restituire alla Cockerill-DRC SA le quote corrispondenti al laminatoio alienato .
34 . Non è peraltro stata fornita la prova che la Sacilor non sia o non sia più proprietaria degli impianti . Ma anche se così fosse, da ciò discenderebbe unicamente l' obbligo della Commissione di adottare, in base all' art . 9, n . 4, una nuova decisione volta a constatare il trasferimento delle produzioni e quantità di riferimento di cui trattasi a tale nuovo proprietario . Anche qualora fosse certo che la Dillinger Huettenwerke fosse divenuta proprietaria dell' impianto prima del 10 marzo 1986, data di adozione della decisione impugnata, la parte ricorrente non avrebbe comunque interesse a chiedere l' annullamento di questa, né in quanto la stessa le revoca le produzioni e quantità di riferimento, dato che in quel momento essa non era più proprietaria degli impianti, né in quanto le attribuisce alla Sacilor . Tale interesse sussisterebbe soltanto in capo al proprietario "effettivo ".
35 . Nemmeno tale censura può quindi essere accolta .
36 . I ricorrenti fanno infine valere che la decisione della Commissione ha causato loro un danno .
37 . Dal momento che tale asserzione non può costituire, in questa fase, una domanda di risarcimento ( cfr . supra, problema della ricevibilità ), non è affatto necessario esaminare se ricorrano i presupposti per un eventuale indennizzo ( colpa, pregiudizio, nesso di causalità ).
38 . Tale argomento dev' essere necessariamente considerato come un ulteriore mezzo di annullamento dedotto contro la legittimità della decisione 10 marzo 1986 .
39 . Orbene, dato che in base alle circostanze della fattispecie la Commissione ha semplicemente tratto le conseguenze giuridiche che discendono automaticamente dall' art . 9, n . 4, della decisione n . 234/84/CECA, la sua decisione del 10 marzo 1986 non poteva arrecare un danno alla parte ricorrente .
40 . Vendendo gli impianti della Cockerill-DRC SA i liquidatori dei suoi beni, in forza della normativa vigente, hanno nel contempo venduto le produzioni e quantità di riferimento corrispondenti : quindi essi non potevano più disporne successivamente, salvo "eludere questo trasferimento di produzioni di riferimento" ai sensi dell' art . 9, n . 4, 1° comma, ultima frase .
41 . Se dovesse sussistere un danno, esso discenderebbe dalla stessa decisione generale n . 234/84/CECA che, con il combinato disposto dei suoi artt . 9, n . 4, e 15, impedisce ad un' impresa di trasferire separatamente i suoi impianti e le produzioni e quantità di riferimento corrispondenti . La parte ricorrente non ha tuttavia sollevato un' eccezione di illegittimità rispetto all' una o all' altra di tali disposizioni e, a prima vista, è difficile discernere i motivi su cui potrebbe essere fondata una siffatta eccezione di illegittimità .
42 . D' altro canto, poiché l' asserito danno consiste principalmente nel fatto che i liquidatori della Cockerill-DRC SA non hanno potuto vendere tali riferimenti alla Cockerill-Sambre ( che aveva loro offerto un corrispettivo di 1*500*000 FF ), essi avrebbero piuttosto dovuto impugnare la decisione della Commissione 27 settembre 1985 che negava l' autorizzazione a tale vendita ( vedere allegato 13 alle osservazioni scritte presentate dalla Commissione nella causa 48/86 R ).
43 . Ritengo pertanto che nessuno dei mezzi dedotti dalla parte ricorrente contro la legittimità della decisione impugnata del 10 marzo 1986 possa essere accolto .
44 . Di conseguenza, propongo alla Corte di respingere il presente ricorso e di condannare la parte ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario 48/86 R, nei limiti in cui esso riguarda la sospensione dell' esecuzione della decisione 10 marzo 1986, che erano state riservate fino alla sentenza nella causa 100/86 con l' ordinanza di cancellazione dal ruolo del 18 giugno 1986 nella causa 48/86 .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Decisione della Commissione 31 gennaio 1984 n . 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 29, pag . 1 ).
( 2 ) Cfr . ad esempio : sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg / Alta Autorità, Racc . 1961, pag . 1, in particolare pag . 36 : "La Corte, qualora accogliesse il ricorso, non avrebbe titolo per dettare all' Alta Autorità i provvedimenti resi necessari dalla sentenza di annullamento, bensì dovrebbe limitarsi a rinviare la pratica all' Alta Autorità ".
( 3 ) Cfr . in questo senso la sentenza 10 giugno 1986, cause riunite 81 e 119/85, Usinor / Commissione, Racc . 1986, pag . 1777, punto 24 della motivazione .
( 4 ) Vedi lettera della Sacilor 13 novembre 1985 diretta alla Commissione, allegato 16 alle osservazioni scritte della Commissione nella causa 48/86 R .
( 5 ) Decisione della Commissione 28 luglio 1983, n . 2177/83/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 208, pag . 1 ).
Full & Egal Universal Law Academy