Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La ricorrente, sig.ra Evelyne Delauche, dipendente della Commissione di grado A 4, vicecapo della divisione "Statuto" presso la direzione "Personale" DG IX-A1, ha proposto un ricorso per l' annullamento di tre decisioni della Commissione e vi chiede inoltre di condannare la stessa a risarcirle il danno ed a sostenere le spese della presente causa .
2 . Le tre decisioni di cui trattasi sono quelle :
1 ) dell' 11 luglio 1985 con cui la Commissione non l' ha prescelta al posto di capo della divisione IX-B1 "diritti amministrativi e finanziari", dichiarato vacante il 12 aprile 1985;
2 ) del 29 luglio 1985, con cui il sig . Roberto Capogrossi veniva nominato a detto posto;
3 ) del 10 marzo 1986 con cui la Commissione ha respinto il reclamo proposto contro le due precedenti decisioni .
3 . Il ricorso si basa su quattro motivi d' annullamento dedotti in progressivo subordine . In primo luogo la trasgressione dello statuto del personale ed in particolare dell' art . 5, n . 3, come pure del principio di uguaglianza degli uomini e delle donne, inteso come principio generale del diritto . Il secondo motivo consiste nella mancanza della motivazione adeguata prescritta dagli artt . 7, n . 1, e 45, n . 1, dello statuto . Col terzo motivo la ricorrente deduce nuovamente la trasgressione dell' art . 5, n . 3, dello statuto e del principio di uguaglianza degli uomini e delle donne, come pure l' abuso di potere da parte della convenuta . In ultimo luogo essa denuncia la trasgressione del legittimo affidamento e del dovere di assistenza .
4 . Il motivo relativo al difetto di motivazione non richiede lunghe considerazioni, tenuto conto della sentenza Bonino ( 1 ), in cui è stato precisato che la giurisprudenza, secondo la quale l' autorità che ha il potere di nomina non è obbligata a motivare le decisioni in fatto di promozione, vale del pari nel caso in cui fra i candidati vi siano delle donne, di guisa che il principio di uguaglianza è irrilevante in proposito . All' udienza, del resto, è parso che la ricorrente abbia rinunziato a questo motivo .
5 . Prima di passare ai motivi essenziali della causa, è opportuno trattare di quello, dedotto in via molto subordinata, che riguarda l' asserita trasgressione del dovere di assistenza e del legittimo affidamento . Si sostiene in particolare che l' AIPN avrebbe dovuto prendere in considerazione l' interesse della ricorrente ad essere promossa, tanto più che, con sue varie dichiarazioni, la Commissione avrebbe fatto ritenere che sarebbero stati adottati dei provvedimenti effettivi per l' attuazione del principio di uguaglianza . La pregressa mobilità della Delauche ed il fatto che avesse svolto mansioni di capodivisione ad interim avrebbero inoltre dovuto militare a suo favore .
6 . Ricordo che, secondo la vostra giurisprudenza, l' esercizio di un interim o di una supplenza, benché vada preso in considerazione agli effetti della promozione, non attribuisce all' interessato il diritto al reinquadramento ( 2 ). Così pure, il vice del dipendente il cui posto si è reso vacante non ha il diritto di essere nominato a questo posto, nemmeno se ha le qualità necessarie per coprirlo ( 3 ). A parte ciò, il dipendente può invocare il legittimo affidamento solo qualora si trovi di fronte "ad una situazione implicante quello che si potrebbe chiamare inadempimento di un impegno" ( 4 ), e ciò unicamente quando precise assicurazioni gli sono state date dall' amministrazione ( 5 ) tali da "dargli delle speranze fondate" ( 6 ). Nella presente causa, nei confronti della ricorrente non è stato assunto alcun preciso impegno ed essa non può parlare di legittimo affidamento riferendosi a dichiarazioni di intenzioni che indicavano l' orientamento generale di una politica auspicabile . In proposito, dalle indicazioni che ci sono state fornite si desume che in seno alla Commissione sono stati compiuti certi passi destinati a migliorare la situazione attuale . Per il resto, questo argomento è connesso a quello relativo al modo in cui l' AIPN ha esercitato il proprio potere discrezionale, argomento che costituisce oggetto del terzo motivo della presente causa .
7 . Con questo la ricorrente deduce che il fatto che essa non sia stata prescelta costituisce un abuso di potere dell' AIPN il quale può spiegarsi unicamente con la politica "sessista" seguita dalla Commissione . Per liquidare quest' argomento basta ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l' AIPN dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta, nell' interesse del servizio, dei candidati migliori per i posti da coprire . Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni adottate in questo campo è limitato, secondo la stessa giurisprudenza, essenzialmente al controllo che l' AIPN sia rimasta entro limiti ragionevoli ( 7 ) e non criticabili ( 8 ) e non abbia commesso un errore manifesto di valutazione .
8 . In questa prospettiva, non vanno prese in considerazione solo le qualità, del resto indiscusse, della ricorrente, ma anche quelle del candidato in definitiva prescelto e ciò ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei candidati . La Corte non può in ogni caso sostituire la propria valutazione dei titoli e delle attitudini dei candidati a quella dell' AIPN ( 9 ).
9 . Orbene, il Capogrossi era, nello stesso modo della Delauche, una delle tre persone che, secondo il parere del comitato consultivo per le nomine ai gradi A 2 e A 3, meritavano di essere prese particolarmente in considerazione . Non si può ravvisare alcun errore manifesto nella nomina al posto di capo della divisione "diritti amministrativi e finanziari" di una persona laureata in economia e commercio con l' esperienza del Capogrossi, quale risulta dal fascicolo, sul quale sono stati stesi rapporti informativi eccellenti e che ha prevalso sugli altri candidati, in conformità alla proposta del commissario da cui la divisione dipende . E' perfettamente comprensibile che le sue conoscenze attuariali siano state considerate decisive per un posto di capo di una divisione la quale, fra l' altro, si occupa di complicati problemi in fatto di pensioni . Ciò non significa certo che gli altri candidati raccomandati dal comitato consultivo non possiedano le qualità ncessarie per svolgere queste mansioni . Al contrario, le tre persone proposte da detto comitato possedevano tutti i requisiti indicati dall' avviso di posto vacante . I motivi per cui la Commissione ha preferito nominare il Capogrossi sono stati chiariti nella lettera 10 marzo 1986, con cui il vicepresidente Christophersen ha informato la ricorrente del rigetto del reclamo, e non si può sostenere, a differenza di quanto fa la ricorrente, che la scelta in definitiva effettuata dall' AIPN sia stata "sorprendente" o inficiata da manifesto errore di valutazione .
10 . A parte ciò, non si vede come la Delauche possa accusare la Commissione di un atteggiamento "sessista", discriminatorio nei suoi confronti . Essa ha infatti percorso una carriera di tutto riguardo . Assunta all' inizio nel 1959 nel grado C 12, essa è salita rapidamente fino ad essere inquadrata, 18 mesi dopo, nel grado B 10 . Dopo regolari promozioni nella categoria B, nel 1965 è passata nella categoria A e vi ha fatto carriera fino al grado A 4 al quale è giunta nel 1979 . L' interessata sostiene tuttavia, a causa dei ripetuti insuccessi dei tentativi di essere nominata al grado A 3, che la sola spiegazione consiste nella politica "sessista" seguita dalla Commissione . Non si capisce come un argomento del genere possa essere addotto, dato che la carriera percorsa dalla ricorrente dimostra ampiamente che essa non è stata danneggiata da alcun pregiudizio sfavorevole .
11 . La parte essenziale del ricorso si basa in realtà sul primo motivo . Con questo la ricorrente cerca di dimostrare, invocando la giurisprudenza, il diritto di preferenza a favore delle donne qualora queste siano fortemente sottorappresentate ed i candidati maschi e femmine siano giudicati del pari idonei a svolgere le mansioni di cui trattasi . Essa basa questo diritto di preferenza sul principo di uguaglianza, sostenendo che solo l' ammettere un diritto del genere consentirebbe di correggere le disparità di fatto tra uomini e donne nei gradi superiori del pubblico impiego comunitario .
12 . E' incontestabile che, in seno alla Commissione, vi sia uno spiacevole squilibrio numerico fra uomini e donne nella categoria A per limitarci a questa, squilibrio che aumenta man mano che si sale . Dalla relazione stesa dalla commissione per i diritti della donna del Parlamento europeo, relativa alla situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie, in data 18 marzo 1987 ( 10 ), i cui dati si riferiscono alla situazione del 6 maggio 1986, si desume che su 2.937 dipendenti di categoria A, 2.657 sono uomini e 280 donne . Per quanto esigua, questa quota del 10% esiste in tutti i gradi? Niente affatto . Fino al grado A 5 compreso, questa percentuale persiste e, di fatto, è spesso superata . A partire dal grado A 4 vi è un calo spettacoloso della percentuale di donne . In questo grado vi sono solo 43 donne contro 817 uomini . Nel grado A 3 vi sono 6 donne e 347 uomini, nel grado A 2 i 132 dipendenti sono tutti di sesso maschile e nel grado A 1 vi è una sola donna contro 43 uomini . Questa situazione, senza dubbio inquietante, non è caratteristica della Commissione, né più in generale, delle istituzioni comunitarie . Tanto sul piano internazionale, quanto su quello nazionale è sentita l' esigenza urgente di trovare il modo per consentire ad un numero crescente di donne di accedere a mansioni le quali, nel complesso ed in pratica, sono state finora ampiamente riservate agli uomini .
13 . E' questo il contesto in cui il diritto di preferenza a favore delle donne viene invocato dalla ricorrente . In sostanza essa sostiene che, qualora vari candidati di sesso diverso che siano del pari idonei ed abbiano titoli identici chiedano un posto determinato, si dovrebbe scegliere una donna se, nel gruppo di cui trattasi, vi sia un grave squilibrio a sfavore del sesso femminile .
14 . Benché incontestabilmente occorra fare qualcosa - intraprendere una "affirmative action" - a favore delle donne, non mi pare che sia opportuno farlo affermando per via giurisprudenziale il diritto di preferenza . Si tratta infatti di un problema non solo di promozione, ma anche di assunzione . Qualsiasi azione specifica a favore di una categoria minoritaria sarebbe in contrasto col principio dell' uguaglianza formale . Sarebbe tuttavia concepibile che, in circostanze ben determinate e per raggiungere uno scopo privilegiato corrispondente ad una scelta sociale, a sua volta destinato a cancellare le disuguaglianze derivanti da pregiudizi del passato, possano essere adottate delle disposizioni in contrasto con detto principio, e cionondimeno giuridicamente fondate .
15 . Si possono prospettare varie tecniche, già proposte o usate in altri contesti . Si potrebbe pensare, ad esempio, come è stato raccomandato dalle risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione delle donne nelle istituzioni comunitarie ( 11 ), alla fissazione di contingenti che garantiscano un aumento annuale determinato nei gradi in cui le donne sono sottorappresentate . Si potrebbe del pari considerare l' adozione di un sistema di quote per l' assunzione e per la promozione oppure l' applicazione di criteri diversi a seconda che si tratti di uomini o di donne . Nel diritto comunitario, tuttavia, provvedimenti del genere possono essere adottati unicamente dal legislatore e, in attesa dell' adozione di disposizioni del genere di cui dovreste probabilmente valutare la legittimità, per quanto riguarda l' assunzione e la promozione non si può applicare una norma diversa da quella della neutralità sessuale . In mancanza di qualsiasi specifica disposizione, la ricorrente non può quindi vantare un qualsivoglia diritto di preferenza .
16 . Non avendo la Commissione commesso alcun illecito né alcuna illegittimità, concludo per la reiezione del ricorso e per la condanna di ciascuna delle parti alle proprie spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) 233/85, sentenza 12 febbraio 1987, Racc . 1987, pag . 739
( 2 ) Vedasi ad esempio, 77/70 Prelle, sentenza 16 giugno 1971, Racc . 1971, pag . 561; 28/72 Tondonati, sentenza 12 luglio 1973, Racc . 1973, pag . 779; 189/73, Van Reenen, sentenza 19 marzo 1975, Racc . 1975, pag . 445 .
( 3 ) 22/75, Koester, sentenza 29 Ottobre 1975, Racc . 1975, pag . 1267 .
( 4 ) L . Dubouis, "Fonctionnaires et agents des Communautés européennes", chronique, Revue trimestrielle de droit européen, 1983, pag . 86, specialmente pag . 92 .
( 5 ) Vedasi, ad esempio, le conclusioni dell' avvocato generale Capotorti per la causa 268/80, Guglielmi, Racc . 1981, pag . 2295, 2306 e seguenti .
( 6 ) 289/81, Mavridis, sentenza 19 maggio 1983, Racc . 1983, pag . 1731, 1744 .
( 7 ) 52/86,Banner, sentenza 25 febbraio 1987, punto 9, Racc . 1987, pag . 979 .
( 8 ) 306/85, Huybrechts, sentenza 5 febbraio 1987, punto 9, Racc . 1987, pag . 629 .
( 9 ) 324/85, Bouteiller, sentenza 4 febbraio 1987, Racc . 1987, pag . 529 .
( 10 ) Parlamento europeo, documenti di seduta 1986-1987, 18 marzo 1987, Serie A, doc . A2-257/86 .
( 11 ) Parlamento europeo, seconda legislatura, "Atti adottati dal Parlamento europeo", fascicolo 6/87, giugno 1987 .
Full & Egal Universal Law Academy