Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I - Il Gerechtshof di Arhem ( Paesi Bassi ) vi chiede l' interpretazione di diverse norme di diritto comunitario, onde accertare la compatibilità con esse del sistema di autorizzazione degli impianti di squartamento, contemplato dalla "Destructiewet" ( legge sulla distruzione di carogne e resti di animali ), del 21 febbraio 1957, in particolare per quanto riguarda i residui di volatili da cortile .
2 . La questione pregiudiziale, preceduta da alcune considerazioni che servono ad inquadrarla nel contesto, è così redatta :
" come debbano essere interpretati (...) gli artt . 30 e/o 34 e/o 36 e/o 37 del trattato CEE e/o del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 giugno 1968, n . 827/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell' allegato II del trattato e/o il regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2777/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in ordine al fatto che l' eliminazione dei residui di pollame è riservato a pochi titolari di autorizzazione ."
3 . La questione pregiudiziale è sorta in occasione di un' azione penale promossa dal pubblico ministero olandese contro l' impresa Nertsvoederfabriek Nederland BV, imputata di aver costruito, posto o tenuto in funzione senza autorizzazione, tra il gennaio e l' ottobre del 1984, in spregio all' art . 5 della "Destructiewet", un impianto destinato, esclusivamente o principalmente, a rendere innocui i residui di animali che essa macellava, trasformandoli in particolare in un prodotto ( polvere brunastra ) idoneo ad essere usato come mangime . Questa attività è disciplinata dalla "Destructiewet", che mira a prevenire qualsiasi rischio, danno ed inconveniente per l' ambiente e per la salute pubblica .
4 . La summenzionata legge olandese si applica in particolare ai residui di volatili da cortile che siano palesemente incommestibili e che provengano da impianti ove la macellazione dei volatili stessi viene effettuata su scala industriale, ad eccezione dei residui che siano utilizzati altrimenti ((*( art . 2, n . 1, lett . f )*)).
5 . L' art . 4 della legge sancisce il divieto di sottrarre i residui di animali allo squartamento e l' art . 5, n . 1, dichiara che è proibito costituire o tenere in funzione, ampliare o modificare senza autorizzazione un' impresa di squartamento .
6 . In ossequio alla legge, il proprietario o detentore di residui di animali è obbligato a dichiararli e cederli, gratuitamente, alla rispettiva amministrazione comunale, salvo in determinati casi nei quali è prevista la corresponsione di un indennizzo ( art . 12 ). A cura del comune i residui saranno consegnati ad un' impresa di squartamento, debitamente autorizzata, cui spetta procedere, del pari gratuitamente, alla raccolta e allo squartamento .
7 . A qualsiasi impresa in possesso di residui di animali è dunque vietato usarli in modo diverso dal previsto, vale a dire squartarli direttamente, lavorali od utilizzarli in qualsiasi altra maniera, oppure venderli o, come si dichiara nella stessa questione pregiudiziale ed è ammesso dal governo olandese, esportarli in altri Stati membri o in paesi terzi . Secondo questa disposizione nemmeno le stesse imprese di squartamento potrebbero vendere nel paese, o persino esportare, i residui raccolti .
8 . Attualmente esistono nei Paesi Bassi quattro imprese di squartamento, ciascuna delle quali opera nella zona che le è stata attribuita e quindi gode nella stessa di una situazione d' esclusiva .
9 . L' importanza economica di questo sistema sta nel fatto che, come si sottolinea nel provvedimento di rinvio, la macellazione dei volatili da cortile implica la produzione di residui che rappresentano circa il 18% del volatile ( tra il 20 e il 25% secondo il governo olandese ), dei quali circa 1/4 può essere riutilizzato . Alle imprese olandesi che si occupano della macellazione di volatili da cortile viene così vietato di sfruttare i residui, potenzialmente redditizi, i quali, pur se inadatti per il consumo umano, conservano un certo valore economico potendo essere trasformati in farina animale ricca di proteine .
10 . II - Poiché esula dall' odierno oggetto del contendere l' applicazione dell' art . 169 del trattato, non è il caso di pronunciarsi circa l' eventuale inosservanza delle norme comunitarie da parte di uno Stato membro .
11 . Poiché si tratta di una questione pregiudiziale sollevata a norma dell' art . 177, la Corte di giustizia deve pronunciarsi sull' interpretazione del diritto comunitario, prendendo come sfondo gli elementi di fatto e di diritto esposti dal giudice nazionale, in modo da consentire a questi una pronuncia nella causa principale che non sia incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario direttamente efficaci nell' ordinamento giuridico interno ( 1 ).
12 . Il fatto che la Commissione abbia promosso nei confronti del Regno dei Paesi Bassi un procedimento per inadempimento a norma dell' art . 169 non può trasformare la natura del presente procedimento, che non persegue affatto gli stessi obiettivi né potrebbe quindi sostituirlo adeguatamente .
13 . E' opportuno sottolineare inoltre che la presente questione pregiudiziale riguarda soltanto i residui di volatili da cortile e non i resti di animali in generale, motivo per cui anche il mio esame sarà circoscritto a questo settore .
14 . Ritengo che la questione sollevata dal giudice nazionale abbia i seguenti obiettivi :
- da un lato, stabilire se un regime come quello istituito dalla legge olandese, dal quale deriva il divieto quasi assoluto di vendere i residui di cui trattasi, sia compatibile con il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione e all' esportazione, divieto sancito dagli artt . 30 e 34 del trattato CEE e se eventualmente possa considerarsi giustificato per motivi di salute pubblica alla luce dell' art . 36;
- d' altra parte, accertare se detto regime sia compatibile con le norme che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato istituite dai regolamenti nn . 827/68 e 2777/75, in quanto sopprime il mercato libero di detti prodotti, obbligando i produttori a cedere gli scarti di volatili da cortile all' unico compratore autorizzato in una determinata regione, il quale viene così a trovarsi in una situazione di monopsonio .
15 . Aggiungo che il riferimento fatto dal giudice nazionale all' art . 37 del trattato CEE non pare richieda da parte della Corte l' interpretazione di detta disposizione, data la natura delle questioni di fatto e di diritto esposte nel provvedimento di rinvio : infatti sarà sufficiente valutare la situazione di esclusiva sotto il profilo della sua incidenza sul funzionamento della o delle organizzazioni comuni di mercato .
16 . III - Esaminiamo quindi i due punti nei quali ha suddiviso la questione pregiudiziale cominciando, per motivi d' ordine logico, dal secondo, vale a dire in qual misura le norme delle due organizzazioni comuni di mercato indicate dal giudice nazionale siano incompatibili con un sistema del tipo di quello istituito nei Paesi Bassi .
17 . I residui di volatili da cortile inadatti per il consumo umano sono classificati nella voce doganale 05.15 dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 827, che ha istituito un' organizzazione comune di mercato per determinati prodotti elencati nell' allegato II del trattato ( 2 ).
18 . Quanto all' altra organizzazione comune di mercato cui si fa richiamo nella questione pregiudiziale, organizzazione questa istituita dal regolamento del Consiglio del 29 ottobre 1975, n . 2777/75 ( 3 ), e relativa al settore della carne di volatili da cortile, detta organizzazione non contempla i residui di volatili da cortile inadatti per il consumo umano, ma soltanto i residui commestibili .
19 . Orbene, poiché la questione pregiudiziale si riferisce al primo tipo di residui, non vedo la necessità d' interpretare i principi cui si informa il regolamento n . 2777/75, onde fornire al giudice nazionale elementi per pronunciarsi nella causa principale .
20 . E' certo che, nelle osservazioni presentate in causa, la Commissione si è richiamata alla direttiva n . 71/118 relativa a problemi sanitari in fatto di commercio di carni fresche di volatili da cortile ( 4 ), rilevando, con riferimento a detta direttiva, che, in determinate circostanze, determinati residui di volatili da cortile potrebbero essere disciplinati dal regolamento n . 2777/75 .
21 . La Commissione ha però chiarito che si riferiva all' ipotesi del volatile macellato che, per le lesioni sofferte, fosse parzialmente considerato inadatto al consumo umano dopo l' obbligatoria ispezione veterinaria, mentre si consideravano idonei al consumo umano i relativi residui . Orbene, nel caso sub judice, si tratta esclusivamente di residui inadatti per il consumo umano; non è quindi necessario prendere ora in esame l' interpretazione della direttiva n . 71/118 o del regolamento n . 2777/75 .
22 . D' altro canto, il fatto che, secondo la Nertsvoederfabriek, come ha osservato rispondendo ad una domanda della Corte, le abitudini dei consumatori nei Paesi Bassi consentirebbero di ritenere inadatti per il consumo umano determinati rifiuti ritenuti commestibili "secondo i parametri accettati nel diritto comunitario" non significa che il regolamento n . 2777/75 si debba applicare nella fattispecie . Questo regolamento mira a tutelare il consumatore umano ed è fuori questione quando si tratta di residui destinati ad essere eliminati .
23 . Vediamo in quali casi il sistema della "Destructiewet" sia compatibile con il regolamento n . 827/68 .
24 . A mio parere, questo regolamento non si oppone a che gli Stati membri istituiscano un sistema di raccolta e di distruzione onde tutelare l' igiene e la salute delle persone e degli animali e proteggere l' ambiente, i quali, altrimenti, verrebbero messi a repentaglio . Orbene, son questi, come abbiamo visto, gli scopi del sistema disciplinato dalla "Destructiewet", la quale dispone che i residuati o scarti non riutilizzabili siano obbligatoriamente raccolti e distrutti in modo tale che, data la loro potenziale nocività, non possano costituire un pericolo per la salute pubblica .
25 . Il regolamento n . 827/68, talvolta considerato come regolamento sussidiario o residuale, mira soprattutto a disciplinare prodotti che, non rientrando o non potendo rientrare nelle organizzazioni comuni di mercato, presenti o future, possono in qualche modo essere venduti . Quindi detto regolamento disciplina in particolare diversi rifiuti di origine vegetale e animale e per questo è già stato definito "pattumiera" oppure "cassone per rifiuti ".
26 . Non stupisce quindi il fatto che il regolamento non contempli sistemi specifici per l' organizzazione comune di mercato che esso ha creato, contrariamente a quanto avviene nella grande maggioranza delle altre organizzazioni di mercato . In definitiva si tratta di una disciplina commerciale fondata, molto semplicemente, sul principio della libertà dei negozi commerciali nell' ambito del mercato comune, sull' applicazione della tariffa doganale comune e sul divieto di massima di sovvenzioni statali .
27 . Non mi pare proprio che sia possibile estrapolare per quest' organizzazione comune di mercato, come vorrebbero l' imputata nella causa principale e la Commissione, secondo le rispettive osservazioni, principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte per altre organizzazioni comuni, come il principio del "mercato aperto", secondo il quale qualsiasi produttore ha libero accesso al mercato il cui funzionamento è disciplinato dagli strumenti e dai dispositivi contemplati dalla rispettiva organizzazione comune ( 5 ).
28 . Sorge in ogni modo la questione se detto sistema, fondato sull' esistenza di un numero limitato d' imprese di squartamento, debitamente autorizzate, alle quali è attribuita l' esclusiva per una determinata zona, sia compatibile con i principi di libertà di commercio sanciti dal regolamento n . 827/68 .
29 . E' indiscutibile che un sistema di autorizzazione di questo tipo implica, in linea di massima, un effetto restrittivo sull' esercizio della libertà di commercio .
30 . E' tuttavia utile ricordare che, come rileva la Corte nella sentenza del 1985 in fatto di "olii usati" ( 6 ), "il principio della libertà di commercio non ha valore assoluto, ma è soggetto a taluni limiti giustificati dagli scopi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità, purché non si comprometta la sostanza di questi diritti ".
31 . Orbene, la tutela dell' ambiente e della salute pubblica non può eliminarsi dal novero degli scopi generali della Comunità europea .
32 . Alla luce degli stessi scopi, la direttiva del Consiglio 16 luglio 1975, n . 75/439 ( 7 ), ha istituito un sistema analogo a quello che stiamo esaminando ora, il quale contempla, per l' eliminazione degli olii usati, la possibilità che gli Stati membri autorizzino solo un' impresa per la raccolta e per l' eliminazione di questi prodotti nella zona ad essa assegnata .
33 . E la Corte, nella già citata sentenza 7 febbraio 1985, ha ritenuto che detto sistema non fosse in contrasto con alcuna norma superiore di diritto comunitario .
34 . Si deve tener presente d' altra parte che, nel campo che ci interessa, non vi è armonizzazione o ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, poiché finora non è stato possibile negare a questi la libertà di istituire quei sistemi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che ritengano più indicati per tutelare la salute pubblica e l' ambiente .
35 . E' tuttavia necessario che le restrizioni del principio della libertà di commercio siano ridotte a ciò che è indispensabile per garantire, salvi restando i principi di proporzionalità e di non discriminazione ( 8 ), il conseguimento di quegli scopi . In particolare i sistemi di autorizzazione e di suddivisione per zone non sono criticabili, a meno che non si dimostri che gli scopi summenzionati possono essere raggiunti con sistemi meno gravosi sotto il profilo del primo principio .
36 . Tanto più che la normativa olandese in esame esclude espressamente dai suoi dispositivi i residui riutilizzabili diversamente, che possono essere posti in vendita, sempreché si osservino le precauzioni contemplate dalla disciplina che ad essi si applica ( ad esempio, conservazione dei rifiuti in fusti sigillati fino all' operazione di cottura, che può, in determinati casi, venir tralasciata ). Orbene, queste operazioni possono comportare per l' ambiente e per la salute delle persone e degli animali rischi identici a quelli che possono provocare i rifiuti destinati allo squartamento, in vista della trasformazione in prodotti utili come mangimi .
37 . Il legislatore ha ritenuto però che in un caso detti rischi possano esser posti sotto controllo senza sottrarre il prodotto al commercio normale, ma è stato di parere contrario nell' altro caso .
38 . II - A - L' altro aspetto della questione pregiudiziale è quello della misura in cui l' eventuale incidenza restrittiva del sistema della "Destructiewet" sul commercio intracomunitario sia compatibile con i divieti sanciti dagli artt . 30 e 34 del trattato e se, in caso di soluzione negativa, questi effetti potrebbero giustificarsi sotto il profilo dell' art . 36 .
39 . L' imputata nella causa principale e la Commissione sostengono, nelle rispettive osservazioni, che la "Destructiewet", quando pone il divieto di sottrarre i residui dei volatili da cortile al sistema di squartamento che essa istituisce, sancisce un divieto di esportazione e, indirettamente, un divieto di importazione .
40 . E' dubbio che la soluzione di questo punto della questione pregiudiziale sia effettivamente utile per il giudice a quo, tanto più che la causa principale verte sulla denuncia di un imprenditore che ha costruito e posto in funzione, nel suo mattatoio, un impianto di squartamento dei residui senza la necessaria autorizzazione . E' però il giudice nazionale - cui spetta la responsabilità di pronunciarsi nella causa principale che conosce direttamente - quello che meglio di chiunque altro puo' decidere della pertinenza delle questioni sollevate e sull' utilità degli elementi d' interpretazione chiesti alla Corte di giustizia ai fini della pronunzia che deve emettere ( 9 ).
41 . B - E' tuttavia opportuno osservare che, per quanto riguarda l' interpretazione dell' art . 30 - il cui principio si ritrova d' altronde tradotto nell' art . 4, n . 1, seconda parte, del regolamento n . 827/68 - onde fornire al giudice proponente gli elementi che gli consentano di valutare l' eventuale incidenza del sistema della "Destructiewet" sulle importazioni, i dati noti del processo sono chiaramente insufficienti per consentire una soluzione perentoria e diretta .
42 . Mi sembra però di poter constatare che dalla normativa olandese non deriva direttamente il divieto d' importare i prodotti in questione . Apparentemente, chiunque potrà importarli purché li immetta nel circuito obbligatorio istituito, all' interno delle frontiere, dalla "Destructiewet", consegnandoli alle autorità municipali affinché li cedano alle imprese di squartamento .
43 . Son tuttavia le condizioni alle quali questa consegna deve effettuarsi - in linea di massima, gratuitamente - quelle che in definitiva esercitano un effetto dissuasivo sulle importazioni .
44 . Orbene, la Corte di giustizia già varie volte ha ritenuto ( 10 ) che "l' art . 30 del trattato, vietando agli Stati membri le misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario ".
45 . La particolarità del nostro caso sta nel fatto che il sistema istituito dalla normativa olandese mira a sancire il divieto assoluto di vendita, che impedisce ai congegni di mercato di funzionare non solo per quanto riguarda le importazioni, ma anche sul piano interno .
46 . Il sistema della "Destructiewet" non ha né il proposito né l' effetto di proteggere alcuna produzione nazionale, dal momento che anche agli operatori economici nazionali è, di norma, vietato svolgere un' attività lucrativa avvalendosi dei rifiuti non commestibili di volatili da cortile di cui dispongono .
47 . D' altro canto si deve tener conto che, in questo settore, non vi è armonizzazione delle disposizioni nazionali vigenti e non si conoscono le norme vigenti per questi prodotti negli altri Stati membri .
48 . Questo aspetto della questione appare d' altro canto secondario nel contesto della controversia principale e la questione specifica sollevata dal giudice a quo, pur facendo richiamo all' art . 30 del trattato nella parte finale, non pone in evidenza ( contrariamente a quanto succede per l' esportazione ) la necessità di risolverla .
49 . In ogni caso, dalle osservazioni presentate nel presente procedimento dal governo olandese, risulta che, in determinati casi, le stesse imprese di squartamento autorizzate sono indotte a pagare un prezzo per i rifiuti offerti, onde evitare la concorrenza creata dalla possibilità di trasformare i rifiuti in vista di "altre destinazioni utili ".
50 . Ciò vuol dire che il sistema non elimina completamente il mercato, in quanto non ne consegue sempre, inevitabilmente, un effetto dissuasivo per le importazioni .
51 . Se, oltre a ciò, fossero applicate eventuali altre restrizioni all' importazione che impedissero l' entrata dei prodotti legittimamente posti in vendita negli altri Stati membri, ci ritroveremmo chiaramente nella sfera d' applicazione dell' art . 30 . Il fascicolo non ci fornisce però alcun elemento per concludere in questo senso .
52 . Sotto questo aspetto, non è necessario esaminare l' eventuale sussistenza delle condizioni giustificative contemplate dall' art . 36 .
53 . Ritengo infine che qualsiasi soluzione da dare in questa parte non possa che limitarsi ai punti precisi che siano stati debitamente chiariti, formulando i principi generali da applicarsi .
54 . C - Quanto all' interpretazione dell' art . 34, non si può nemmeno sostenere che gli elementi contenuti nel fascicolo siano interamente concludenti .
55 . Infatti, le posizioni dei vari partecipanti circa il carattere restrittivo per le esportazioni che può attribuirsi al sistema della "Destructiewet" non sono perfettamente coincidenti .
56 . Il giudice proponente scrive, nel motivare la questione pregiudiziale, che "secondo il governo interessato la legge vieta l' esportazione di residui di animali", del pari la Commissione ritiene che la normativa olandese vieti l' esportazione per qualsiasi quantitativo, in termini che costituiscono, a suo parere, trasgressione manifesta dell' art . 34 del trattato .
57 . A sua volta, il governo olandese ammette che la "Destructiewet", obbligando a cedere i residui di animali all' amministrazione comunale, vieta implicitamente il trasporto di detti residui fuori delle rispettive zone . Esso chiarisce perciò che si tratta di un divieto assoluto di vendita, tanto nel mercato interno quanto negli altri Stati membri, e quindi non è una restrizione specifica dell' esportazione .
58 . La Nertsvoederfabriek sottolinea che l' art . 4 della "Destructiewet" contiene implicitamente un divieto di esportazione, ma che ha perso, in pratica, la natura di restrizione, dal momento che una decisione del 13 novembre 1985 del Raad van State ( Consiglio di Stato ), o del suo presidente, ha stabilito che la "Destructiewet" non vieta l' esportazione dei rifiuti, mentre l' amministrazione competente deve adottare provvedimenti idonei a facilitarla .
59 . In ogni caso la Corte ha già deciso, in primo luogo nella sentenza "Inter-Huiles" ( 11 ) e poi nella sentenza del 1985 sugli "olii usati" ( 12 ), che le norme comunitarie ostano a che uno Stato membro organizzi sul suo territorio un sistema di raccolta e di eliminazione degli olii usati che, imperniandosi sul criterio dell' esclusiva come la "Destructiewet", sia tale da vietare le esportazioni in un altro Stato membro ad uno squartatore o rigeneratore autorizzato .
60 . Le considerazioni di tutela della sanità pubblica non sono di per sé tali da giustificare questo divieto : questo scopo ( come quello della tutela dell' ambiente ) è garantito con altrettanta sicurezza quando i residui ( come gli olii usati, vedi sentenza Inter-Huiles, n . 14 della motivazione ) sono venduti ad un' impresa specializzata ubicata in un altro Stato membro, come quando vengono eliminati nello Stato membro di origine purché nel trasporto e nella distruzione si prendano le precauzioni indispensabili per evitare qualsiasi rischio, indipendentemente dal fatto che non vi sia armonizzazione fra i vari regimi nazionali .
61 . In ogni caso, spetta allo Stato che vi ha fatto ricorso dimostrare che non vi sono altri mezzi meno onerosi per garantire il rispetto delle esigenze di salute pubblica, cui si richiama l' art . 36 del trattato .
62 . Il governo olandese parla poi della necessità di garantire la redditività degli stabilimenti di squartamento autorizzati, che la legge obbliga a raccogliere gratuitamente tutti i rifiuti di animali, con o senza valore economico . Poiché non è possibile pretendere una contropartita dai piccoli produttori di questi rifiuti ( che per questo potrebbero essere indotti ad eludere lo squartamento ) è certo che esistono altri mezzi per compensare gli obblighi di servizio pubblico imposti agli squartatori, senza ricorrere ai divieti di esportazione ( sentenza Inter-Huiles, n . 13 della motivazione ).
63 . V - Propongo quindi che la Corte risolva come segue le questioni sollevate dal Gerechtshof di Arnhem :
1 . Il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 827, non osta a che uno Stato membro adotti un sistema secondo il quale tutti i residui di volatili da cortile destinati allo squartamento, affinché non siano nocivi per effetto della trasformazione in prodotti utili, devono essere consegnati, in linea di massima gratuitamente, a un numero limitato di imprese debitamente autorizzate, sempreché gli stessi scopi non possano essere raggiunti mediante un sistema meno limitativo della libertà di commercio nell' ambito della Comunità .
2 . L' art . 30 del trattato osta a che, nell' ambito di questo sistema, siano imposte restrizioni all' importazione di residui legalmente venduti in altri Stati membri, che impediscano di approfittare delle condizioni di mercato eventualmente esistenti, sempreché siano rispettate le altre condizioni di vendita che valgono per gli operatori nazionali .
3 . Le norme comunitarie in fatto di libera circolazione delle merci e in particolare l' art . 34 del trattato non ammettono un sistema di raccolta e di distruzione dei residui di volatili da cortile inadatti al consumo umano, come quello della "Destructiewet", qualora da tali norme derivi un divieto assoluto di esportazione di detti rifiuti, giustificato dal fatto che ciò sarebbe necessario per garantire la redditività delle imprese di squartamento autorizzate . Qualunque restrizione istituita in forza dell' art . 36 del trattato e in particolare per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali deve essere non discriminatoria e proporzionata allo scopo perseguito .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Cfr ., ad esempio, sentenza 26 gennaio 1977, causa 49/76, Gesellschaft fuer Uberseehandel, Racc . 1977, pag . 41; sentenza 23 novembre 1977, causa 38/77, Enka, Racc . 1977, pag . 2203; sentenza 29 giugno 1978, causa 154/77, Dechmann, Racc . 1978, pag . 1573; sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Biologische Producten, Racc . 1981, pag . 3277, in particolare pag . 3290, punto 9 della motivazione .
( 2 ) GU L 151 del 30.6.1968, pag . 16 .
( 3 ) GU L 282 dell' 1 . 11 . 1975, pag . 77 .
( 4 ) Direttiva del Consiglio del 15.2.1971, GU L 55 dell' 8.3.1971, pag . 23 .
( 5 ) Ad esempio, sentenza 18 maggio 1977, causa 111/76, Van del Hazel, Racc . 1977, pag . 901; sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc . 1978, pag . 2347; sentenza 26 febbraio 1980, causa 94/79, Vriend, Racc . 1980, pag . 327 .
( 6 ) Sentenza 7 febbraio 1985, causa 240/83, Procureur de la République / ABDHU, Racc . 1985, pagg . 531, in particolare pag . 549, n . 12 della motivazione .
( 7 ) GU L 194, pag . 31 .
( 8 ) Sentenza "olii usati" citata, pag . 549, n . 13 della motivazione .
( 9 ) Vedi Pigs Marketing Board, pag . 2347,in particolare pag . 2368 .
( 10 ) Cfr ., ad esempio, la sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil, Racc . 1984, pag . 2727, in particolare pag . 2746, n . 15 della motivazione .
( 11 ) Sentenza del 10 marzo 1983, causa 172/82, Fabricants raffineurs d' huile de graissage / Inter-Huiles, Racc . 1983, pag . 555, in particolare pag . 566 .
( 12 ) Racc . 1985, pag . 549, n . 14 della motivazione .
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