Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Bureau national interprofessionnel du cognac ( in prosieguo : "BNIC ") ha chiesto la condanna del sig . Aubert, viticoltore, al pagamento della somma di FF 7 916,02 corrispondenti al contributo assertivamente da lui dovuto a causa del superamento, nel corso della stagione 1979/1980, della quota destinata allo smercio cui era vincolato . L' Aubert ritiene di non essere debitore della somma, in quanto la quota, e il contributo su cui si basa, sono in contrasto col diritto comunitario, ed in particolare con l' art . 85 del trattato CEE .
Alla Corte è stato fatto presente che questo non è un caso isolato . 465 viticoltori si sono rifiutati di pagare il contributo . Uno dei "tribunal d' instance" della regione di Cognac ha dato ragione alla richiesta del BNIC; altri cinque hanno ritenuto che il contributo non fosse dovuto, con motivazioni simili a quelle dedotte dall' Aubert . Il tribunal d' instance di Saintes, investito della causa riguardante l' Aubert, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, le due questioni pregiudiziali seguenti :
"1 . Se le norme intese ad istituire quote di produzione che si suddividano in una quota destinata allo smercio e in una quota destinata all' immagazzinamento siano compatibili con l' art . 85 del trattato di Roma, in quanto mirano a limitare la produzione di un prodotto per conservarne la qualità .
2 . In caso negativo, se un contributo calcolato in base ad una quota siffatta sia compatibile con il suddetto articolo del trattato di Roma ".
La questione, che è chiaramente di notevole importanza per il BNIC e per i viticoltori e commercianti della regione di Cognac, è insorta in questo modo :
Il BNIC è un' organizzazione fra categorie nel settore dei vini e delle acquaviti di Cognac, istituita con decreto ministeriale 5 gennaio 1941 . Tale decreto è stato in seguito emendato a più riprese . A norma dell' art . 1 del decreto ministeriale 14 novembre 1960, sostituito dal disposto dell' art . 1 di un decreto 18 febbraio 1975, il BNIC comprende personalità che rappresentano la viticoltura e il commercio, delegati dei viticoltori e dei commercianti e delegati di talune attività connesse . Benché i delegati vengano proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria, tutti i membri del BNIC sono nominati dal ministro dell' agricoltura . Alcuni funzionari dello Stato hanno il compito di assistere, con voto consultivo, alle assemblee del BNIC . Alle deliberazioni dell' ente presiede una personalità nominata dal ministro dell' agricoltura, il quale nomina anche un commissario del governo ( in prosieguo : il "commissario "). L' art . 4 del decreto del 1960 stabilisce che il commissario assista alle assemblee del BNIC e della commissione permanente . Può dare il suo assenso alle decisioni adottate, come pure sottoporle all' approvazione del ministro . Nessuna disposizione dell' art . 6 lo autorizza ad adottare altri tipi di provvedimento .
A norma della legge 10 luglio 1975, n . 600, modificata con legge 4 luglio 1980, n . 502, gli accordi conclusi nell' ambito di organizzazioni fra categorie riconosciute - come il BNIC - possono ( quando si prefiggono lo scopo di migliorare ad esempio la qualità dei prodotti, incrementarne la vendita e dare attuazione, sotto il controllo dello Stato, alle norme in materia di smercio, di prezzi e di condizioni di pagamento ) essere estesi dal ministro e applicati - nella zona di produzione di cui trattasi - a tutti i membri delle categorie facenti parte dell' organizzazione . A norma dell' art . 3 di detta legge, tali organizzazioni hanno facoltà di esigere, presso tutti i membri delle categorie che le costituiscono, un contributo derivante dagli accordi così estesi .
Ai fini della conclusione degli accordi, il regolamento interno del BNIC, approvato il 19 giugno 1978, stabilisce la procedura seguente : a ) si svolgono negoziati interni tra i membri di ognuna delle due famiglie dei viticoltori e dei commercianti, seguite poi da un' assemblea di ognuna di esse, b ) si prepara un progetto di accordo o una proposta, che sono presentati all' assemblea generale ordinaria del BNIC, c ) con il consenso dei tre quarti dei membri dell' assemblea, viene convocata un' assemblea generale straordinaria onde deliberare sul progetto di accordo e sentire la relazione di ogni famiglia in merito alle posizioni adottate; d ) se le due famiglie si accordano su di una posizione comune, l' assemblea generale straordinaria chiede al ministro l' estensione dell' accordo .
Il giudice di rinvio ha accertato che il 18 ottobre 1979 ebbe luogo un' assemblea generale del BNIC . Il verbale dell' assemblea generale ordinaria evidenzia che la commissione produzione del BNIC discusse un progetto relativo alla stagione 1979/1980, progetto redatto dal direttore del BNIC ( il quale nell' ente in esame ha lo status di dipendente ). Vi sono stati colloqui con gli incaricati del ministero, e, sembra, col commissario . Il progetto contemplava : un rendimento massimo di Hl 10 di alcool puro per ettaro ( con una rettifica in favore dei giovani viticoltori o dei viticoltori che avessero da poco iniziato l' attività ), una quota destinata all' immagazzinamento di cognac variabile a seconda del prodotto, nonché un massimale di smercio di Hl 8,5 per ettaro nella Grande Champagne e di Hl 8 per ettato nelle restanti zone vinicole . Per ogni ettolitro di alcool puro che superasse il limite di Hl 4,5 ( o la quantità per i giovani viticoltori e per quelli nuovi ), si stabiliva di esigere un contributo ( cosiddetto "contributo finanziario ") di FF 300 per ettolitro entro il limite del massimale . Il superamento avrebbe dovuto essere penalizzato con una sanzione di FF 3 000 per ogni ettolitro di alcool puro smerciato e ogni quantità che superasse il rendimento massimo con una sanzione di FF 1 500 per ettolitro . Il commissario dava il suo assenso all' insieme delle proposte, con l' eccezione del rendimento massimo di Hl 10 per ettaro, cifra peraltro riconfermata dall' assemblea generale ordinaria .
La pratica veniva poi sottoposta all' esame dell' assemblea generale straordinaria, dopo che le famiglie avevano espresso, nella relazione, parere favorevole in merito al progetto . Il commissario proponeva di sostituire il termine "sanzione" con "contributo ". Veniva deciso, da parte dei capi delle famiglie e del direttore, di sottoscrivere l' accordo solo dopo sottoscrizione da parte del commissario delle delibere relative alla stagione, sempre a condizione che le disposizioni approvate - e testé riassunte - subissero solo modifiche formali .
Il 29 ottobre 1979 il commissario adottava un provvedimento che fissava il rendimento massimo a Hl 10 di alcool puro per ettaro e stabiliva una quota di produzione suddivisa in una "quota destinata allo smercio" di 4,5 Hl di alcool puro per ettaro, e una "quota destinata ad essere immagazzinata", riprendendo in tal modo, per i diversi tipi di cognac, i quantitativi già proposti nel progetto approvato dall' assemblea . L' art . 9 della delibera così statuiva : "a titolo di eccezione, e per la sola stagione 1979/1980, viene istituito un contributo di categoria destinato a concorrere al finanziamento delle misure di organizzazione del mercato dei vini e delle acquaviti di Cognac ed in particolare allo studio e alla ricerca di forme di utilizzazione commerciale ( diverse da quelle del cognac e del pineau delle zone della Charente ) per i mosti e i vini ottenuti dalle uve bianche tipiche della 'regione delimitata Cognac' . Il contributo doveva essere di FF 300 per ettolitro di alcool puro per ettaro, o per i quantitativi per i giovani viticoltori o per quelli nuovi, entro il limite di un massimale di 8 Hl per ettaro o di 8,5 Hl per ettaro per la "Grande Champagne ". Ogni superamento delle quote era passibile di un contributo supplementare fissato in FF 3 000 per ettolitro di alcool puro .
Ai sensi dell' art . 10 del provvedimento, i proventi così ottenuti dovevano essere utilizzati per versare FF 300 per ettolitro di alcool puro ai viticoltori che non avevano avuto la possibilità di vendere la loro quota destinata allo smercio e avevano rinunciato a produrla sotto forma di cognac . Il rimanente doveva essere devoluto ad una cassa per il finanziamento delle attività di cui all' art . 9 .
Il 23 novembre 1979 il BNIC varava un accordo fra categorie con cui si conveniva, "in conformità all' art . 9 del provvedimento del commissario del governo", di esigere un contributo per lo stesso periodo, sulla medesima base imponibile, gli stessi tassi e per le stesse finalità del contributo di cui al provvedimento . A norma dell' art . 5 dell' accordo "il BNIC si incarica della determinazione dell' imponibile, della riscossione e della contabilizzazione delle operazioni che conseguono all' applicazione degli articoli di cui sopra ".
L' accordo fra categorie veniva esteso a tutte le categorie interessate della regione con decreto ministeriale 2 gennaio 1980, adottato in conformità alla legge 10 luglio 1975, n . 600 .
Benché l' Aubert sia principalmente interessato ad evitare il versamento del contributo, dal testo dell' ordinanza di rinvio sembra potersi desumere che dinanzi al giudice nazionale egli contesti sia la legittimità delle quote destinate allo smercio e all' immagazzinamento che quella del contributo; infatti le questioni sollevate dal tribunale vertono su questi due aspetti .
E' a quanto pare pacifico che l' azione intentata contro l' Aubert è volta esclusivamente al pagamento del contributo di FF 300 per ettolitro; nessuna richiesta è stata avanzata per quello che concerne le "sanzioni", vale a dire i contributi supplementari di FF 3 000 o FF 1 500 . Il contributo è assertivamente destinato a raccogliere fondi onde conservare la qualità, ma il tribunal d' instance ha accertato che, nella misura di un quinto, serviva per far ottenere a taluni viticoltori una maggiorazione del prezzo .
La prima questione sollevata dal giudice nazionale è intesa ad accertare se il fatto che la produzione sia stata limitata per conservarne la qualità sia motivo sufficiente per rendere un accordo compatibile con l' art . 85; con la seconda questione si vuole risolvere il problema se il contributo fondato su disposizioni incompatibili col trattato ( vale a dire che non sfuggono al divieto di cui all' articolo solo perché volte a conservare la qualità ) sia anch' esso incompatibile col trattato . Tuttavia, le questioni sono state sollevate ritenendo che implicassero problemi di carattere più generale che ne sono alla base .
Il BNIC ha illustrato a sua volta le difficoltà incontrate dai viticoltori e dai commercianti della regione di Cognac a seguito di un considerevole aumento, tra il 1972 e il 1977, della superficie di terreno coltivabile destinata alla produzione di vino bianco utilizzato per il cognac, nonché a seguito della caduta o della stagnazione delle vendite, con la conseguente creazione di una sovrapproduzione, situazione all' origine dell' istituzione di quote per la stagione 1975/1976 e di un contributo per la stagione 1979/1980 . Il BNIC allega che era necessaria una diversificazione per proteggere le numerose persone la cui attività è consacrata o connessa alla produzione e alla distribuzione di un prodotto che riveste una grande importanza per l' economia della regione .
E' verosimile che queste difficoltà spieghino le misure adottate; tali difficoltà, però, non sono sufficienti di per sé a sottrarre all' art . 85 del trattato un comportamento che, in mancanza, ricadrebbe nell' ambito di applicazione di tale articolo .
Il BNIC sostiene inoltre che l' art . 85, n . 1, non si applica all' accordo di cui trattasi nei limiti in cui riguarda vini e mosti destinati alla distillazione . Tali prodotti sono prodotti agricoli a norma dell' art . 38, n . 2, e dell' allegato II del trattato . A norma dell' art . 42, l' art . 85 non si applica nei limiti determinati dal Consiglio . L' art . 2 del regolamento del Consiglio n . 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ( GU 30 aprile 1962, pag . 993 ) esonera gli accordi, le decisioni e pratiche che costituiscono parte integrante di un' organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell' art . 39 del trattato . Il presente accordo fra categorie si riferisce dunque ad un prodotto agricolo ( il vino e il mosto ), nell' ambito di un' organizzazione nazionale di mercato; il contributo avrebbe come finalità quella di permettere all' organizzazione di realizzare gli obiettivi enunciati all' art . 39, nella parte in cui servirebbe a finanziare un programma di studio e di ricerca di nuove forme di utilizzazione commerciale . La quota destinata allo smercio sarebbe solo un punto di riferimento per determinare la base imponibile del contributo .
Questo argomento non mi sembra doversi condividere . E' pacifico che l' accordo fra categorie e il provvedimento del commissario del 1979, alla stessa stregua del provvedimento del commissario del 1976 con cui sono state istituite le quote, riguardava le acquaviti autorizzate a portare la denominazione d' origine controllata "Cognac ". Tanto le quote che i contributi riguardano le acquaviti, le quali - all' allegato II del trattato - sono esplicitamente escluse dalla categoria dei prodotti agricoli . Il fatto che il ricavato di tali contributi sia destinato in parte a finanziare lo studio di forme di utilizzazione commerciale per il vino e il mosto della regione di Cognac non modifica tale situazione . Di conseguenza, l' oggetto dell' accordo di cui trattasi rientra nell' ambito di applicazione dell' art . 85 del trattato .
Comunque stiano le cose, come sembra aver accertato il tribunal d' instance e come la Commissione sostiene, la parte di contributo utilizzata al fine di far ottenere una maggiorazione di prezzo a taluni produttori era incompatibile con la normativa sui prezzi adottata nell' ambito dell' organizzazione comune di mercato nel settore del vino .
L' art . 85 espressamente dispone il divieto degli accordi tra imprese o associazioni d' imprese e delle pratiche concordate consistenti nel limitare o controllare la produzione e gli sbocchi, che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune .
Un accordo che istituisca quote come quelle del caso di specie, con un contributo che "abbia come base imponibile" tali quote ( come precisa l' ordinanza di rinvio ) e che divenga esigibile in caso di superamento, rientra palesemente, a mio parere, nel campo di applicazione di tale articolo . La finalità precipua sembra essere stata la limitazione delle quantità disponibili sul mercato e il sostegno dei prezzi . Dagli atti di causa risulta invece meno chiaro se vi sia stato anche lo scopo di mantenere la qualità, nonostante tale questione sia affidata alla valutazione del giudice nazionale . Comunque anche se la finalità delle disposizioni di cui trattasi è quella di limitare la produzione per mantenere la qualità, ciò non basta a esonerarle dall' applicazione dell' art . 85, n . 1 . Esso avrebbe potuto giustificare la concessione, da parte della Commissione, di un' esenzione ex art . 85, n . 3; però nel caso di specie le disposizioni adottate non sono state notificate, e nessuna esenzione è stata chiesta alla Commissione . E' possibile peraltro - come osserva la Commissione - che un accordo istitutivo di quote di produzione e di un contributo non abbia molte possibilità di fruire di esenzione ex art . 85, n . 3, anche se la finalità era quella di mantenere la qualità .
Un tale meccanismo di quote in materia di acquaviti destinate alla produzione di cognac - prodotti intensamente esportati negli altri Stati membri - è palesemente atto a pregiudicare od alterare la concorrenza, anche se le acquaviti non siano esportate negli Stati membri ( causa 123/83, BNIC / Clair, Racc . 1985, pag . 391 ).
Ritengo pertanto che l' istituzione delle quote e del contributo possa ricadere nell' ambito di applicazione dell' art . 85, n . 1, se a norma di tale articolo vi sia stato un accordo o una pratica concordata .
Il BNIC osserva che le disposizioni di cui trattasi non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art . 85, n . 1, poiché non vi era né accordo tra imprese, o associazioni d' imprese, né pratica concordata . L' accordo fra categorie scaturirebbe - a parere dell' ente - da un ente di diritto pubblico a carattere para-amministrativo e avrebbe la sua fonte di diritto nel potere normativo esercitato dal commissario del governo . Tuttavia il BNIC non presenta approfondite argomentazioni in merito, rimettendosi alla decisione della Corte .
Il tribunal d' instance rileva quanto segue : "occorre rilevare che per la fissazione di queste quote è necessaria una decisione del commissario del governo e non, come nel caso della fissazione di un prezzo minimo di acquisto delle acquaviti di Cognac, un semplice accordo tra categorie esteso con decreto interministeriale; (...) è lo scopo del contributo ad essere stato definito con accordo intercategorie 31 dicembre 1980 ( sic : si tratta, sembra, del 23 novembre 1979 ), esteso con decreto ministeriale 2 gennaio 1980 ". Il tribunale continua chiedendosi se la fissazione di una quota di produzione, di una destinata allo smercio e all' immagazzinamento non debba essere considerata come una pratica concordata, anche se il provvedimento è stato preso allo scopo di migliorare la produzione e di conservare la qualità del prodotto, cosa che può ostare all' applicazione dell' art . 85, n . 1, alla quota di produzione stessa a norma del n . 3 del medesimo articolo . Il tribunale sembra essersi dunque orientato nel senso che vi è stata pratica concordata, ma che le quote sono state istituite dal commissario del governo .
Si deve osservare, malgrado ciò, che l' art . 4 del decreto del 1960 dispone che il commissario può dare il suo assenso alle delibere adottate, oppure sottoporle all' autorizzazione del ministro . Ciò fa supporre che la procedura abbia inizio con una "decisione" del BNIC . Se il commissario l' approva ( senza trasmetterla direttamente al ministro ), l' accordo fra categorie viene sottoscritto e successivamente "esteso" dal ministro ( cosa che gli conferisce portata vincolante nei riguardi di tutti gli esercenti, nella regione, delle professioni di cui trattasi ). Nessun' altra norma di diritto francese è stata richiamata per dimostrare che il commissario dispone di ulteriori autonome competenze .
Nel caso di specie, benché il provvedimento del commissario faccia riferimento alle "deliberazioni" dell' assemblea generale del 18 ottobre 1979 ( e non ad una "decisione" adottata ), mi sembra che, se il verbale dell' assemblea è esatto, il tribunal d' instance abbia la possibilità di valutare se, in seno al BNIC, vi sia stato accordo tra le due famiglie, quanto alla necessità di istituire le quote e il contributo . Un accordo del genere, se non dovesse essere approvato dal commissario, costituirebbe palesemente, a mio parere, un accordo o una pratica concordata a norma dell' art . 85 . E' pacifico che vi siano state trattative con i competenti servizi governativi e, pare, col commissario o i suoi collaboratori; ciò non toglie che vi sia stato un accordo, a meno che il tribunale non ritenga - contrariamente a quanto risulta dal verbale - che l' accordo sia stato imposto al BNIC .
Una possibilità sarebbe quella di ritenere che l' accordo sia stato adottato con riserva di approvazione da parte del commissario, cosa che lo priverebbe, in fin dei conti, della portata vincolante . Se però il verbale è esatto, la realtà è che il progetto è stato elaborato dal BNIC . Le proposte sono state formulate dai suoi membri . La commissione produzione e il direttore del BNIC hanno rispettivamente preparato e steso il progetto . L' assemblea ha precisato che i membri non avrebbero sottoscritto l' accordo se il commissario avesse apportato una qualsivoglia modifica alla stesura degli articoli di cui trattasi .
Nel provvedimento il commissario ha manifestato il suo assenso a ciò che era stato pattuito durante l' assemblea . L' accordo fra categorie è stato poi sottoscritto e datato 23 novembre 1979 i termini fissati erano sostanzialmente quelli stabiliti nel corso dell' assemblea e approvati nel provvedimento .
Un accordo fra categorie del genere costituisce un accordo tra imprese o associazioni d' imprese che rientra nell' ambito di applicazione dell' art . 85 del trattato CEE ( vedasi sentenza della Corte nella causa BNIC / Clair, punti 19 e 20 della motivazione ). L' adozione da parte del ministro di un atto destinato a rendere obbligatorio l' accordo per tutti gli operatori economici delle professioni di cui trattasi - anche se non hanno partecipato all' accordo stesso - non può avere l' effetto di sottrarlo all' applicazione dell' art . 85, n . 1 ( punto 23 della motivazione ).
Si sostiene ciononostante che vi sia una distinzione tra quote e contributi, in quanto le prime sono state fissate dal commissario ( e non dal BNIC nell' accordo fra categorie ) e i secondi istituiti mediante accordo, dato che solo il BNIC, e non anche il commissario, poteva istituire i contributi .
E' possibile affermare che sussiste una differenza di forma, poiché - a prima vista - è l' accordo che fissa il contributo . Tuttavia, la decisione precisa che il contributo "è istituito" e "diventerà esigibile" alle condizioni indicate . L' accordo dichiara che, in conformità all' art . 9 del provvedimento del commissario, "è creato un contributo", e tale contributo è istituito con espresso rinvio alle quote fissate nel provvedimento . L' accordo sanziona e riprende nel testo le cifre sul rendimento massimo e sulle quote di smercio contenute nel provvedimento . L' unica disposizione "extra ordinem" riguarda il funzionamento del sistema : il BNIC è competente per la determinazione dell' imponibile, per la riscossione e la contabilizzazione delle operazioni .
L' esame dei documenti non consente quindi - a quanto pare - di trarre la conclusione che il BNIC, nell' accordo fra categorie, non ha fissato le quote, ma solo i contributi . Il giudice di rinvio potrebbe a buon diritto considerare che il BNIC sia stato all' origine dei due provvedimenti e li abbia adottati nel suddetto accordo .
Alla luce di quanto precede, a mio parere ricorrono tutti i requisiti per l' applicazione dell' art . 85 . Vi è stato un accordo tra imprese o associazioni di imprese, per limitare o controllare la produzione e gli sbocchi, atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri e avente per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune . La soluzione delle due questioni è negativa .
Qualora si ritenesse che il BNIC abbia correttamente sostenuto di essere il solo a poter fissare il contributo, - come ha fatto - ma che il commissario poteva fissare e fissava le quote, ebbene anche in tal caso l' istituzione del contributo sarebbe in contrasto con l' art . 85 del trattato .
L' ordinanza di rinvio non fa menzione dell' art . 5 del trattato . Tuttavia, si è molto discusso sul se, qualora la funzione del BNIC fosse stata ridotta al minimo e fosse lo Stato a prendere l' iniziativa delle quote e dei contributi, poi approvandoli, non vi fosse stata violazione, da parte della Francia, del combinato disposto degli artt . 5 e 85 del trattato . Il Regno Unito è intervenuto per suggerire che questa sarebbe stata una buona occasione per la Corte di chiarire la relazione tra i due articoli nonché la portata degli obblighi che ne derivano per gli Stati membri . La Commissione afferma che un provvedimento statale che incoraggi o favorisca la conclusione di un accordo in contrasto con l' art . 85, n . 1, e che non possa fruire dell' esenzione ex art . 85, n . 3, pregiudica i risultati positivi che l' art . 85 persegue e si trova in tal modo in contraddizione col trattato .
Non pare si debba procedere, nel caso di specie, ad un generale chiarimento di quale sia la portata del combinato disposto dell' art . 5 e dell' art . 85 . La Corte ha già dichiarato che l' art . 85 riguarda il comportamento delle imprese, e non leggi o regolamenti degli Stati membri . Di conseguenza, quando gli Stati membri - e solo essi - fissano prezzi o stabiliscono restrizioni alla produzione o allo smercio, le leggi e i regolamenti da essi emanati non rientrano nell' ambito di applicazione dell' art . 85 . In compenso, il trattato impone agli Stati membri di astenersi dall' emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace l' art . 85 . "Ciò si verifica in particolare nel caso in cui uno Stato membro imponga o favorisca la conclusione di intese contrarie all' art . 85 o ne rafforzi gli effetti" ( sentenza 30 aprile 1986, procedimenti riuniti da 209 a 213/84, Pubblico Ministero / Asjes, Racc . pag . 1425 ). Ciò si verifica - come sostiene il Regno Unito - qualora il governo adotti norme che obbligano o incoraggiano i produttori ad uniformare la loro attività o a fissare di comune accordo prezzi o quote . Può accadere che taluni governi - per finalità di carattere economico e a seguito di un accordo o consultazione con le categorie interessate - fissino prezzi o stabiliscano quote, il che dà luogo a questioni complesse . Però ogni caso va analizzato sulla base dei suoi propri fatti .
Se nel caso di specie il giudice nazionale ritenesse che il provvedimento del commissario o il decreto ministeriale abbiano solo conferito veste ufficiale ad un accordo già concluso dal BNIC - che anch' esso aveva agito in violazione dell' art . 85 - allora sarebbe accertata un' infrazione del combinato disposto degli artt . 5 e 85 del trattato . Il comportamento dello Stato avrebbe rinforzato gli effetti dell' accordo vietato . Se il giudice nazionale ritenesse che l' iniziativa presa dal BNIC e l' influenza da esso esercitata per ottenere il provvedimento del commissario e il decreto ministeriale siano state determinanti e decisive e che, pur dando solo veste formale ai desideri del BNIC, il commissario e il ministro abbiano accolto tali desideri perché il BNIC li aveva adottati e approvati, ebbene anche in tal caso vi sarebbe un' infrazione degli artt . 5 e 85 . Lo Stato darebbe il suo assenso, o almeno conferirebbe maggior forza agli effetti dell' accordo vietato . La stessa conclusione si imporrebbe, a mio parere, qualora il giudice nazionale ritenesse che il commissario abbia costretto o convinto il BNIC ad adottare l' accordo, o ad attuare una pratica anch' essa in contrasto con l' art . 85 .
Sembra impossibile affermare - sulla scorta dei fatti accertati nell' ordinanza di rinvio, considerati alla luce dei documenti cui essa rinvia e del verbale delle assemblee - che nel caso di specie non vi sia stato né a ) un accordo o una pratica concordata rientranti nell' ambito di applicazione dell' art . 85, né b ) un atto statale che abbia imposto la conclusione o rinforzato gli effetti di un accordo ex art . 85, ma piuttosto solo un provvedimento del governo dal carattere vincolante per le categorie interessate, provvedimento facente parte di una politica statale non riconducibile né all' art . 5 né all' art . 85 .
Tali questioni involgono tutte - sia pure in gradi diversi - valutazioni di fatto spettanti al giudice nazionale, ma se ci si attiene alla mia opinione, secondo cui vi è stato nel caso di specie un accordo vietato dall' art . 85, il problema non si pone . La fissazione di quote o di contributi è vietata in linea generale .
Ritengo dunque si debbano risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nel senso che un accordo fra categorie che istituisce un contributo esigibile in caso di superamento di una "quota destinata allo smercio" e di una "quota destinata all' immagazzinamento" - anche qualora dette quote tendano a limitare la produzione di un prodotto per conservarne la qualità - è incompatibile con l' art . 85, n . 1, del trattato CEE .
Spetta al giudice a quo statuire sulle spese della causa principale . Le spese sostenute dalla Commissione e dal Regno Unito non possono dar luogo a rifusione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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