Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Non occorre che vi ricordi gli antefatti della causa che mi accingo a trattare, dato che essi ci sono stati esposti particolareggiatamente stamattina .
2 . Pertanto, posso occuparmi subito delle due questioni principali che si pongono in questo procedimento . La prima questione è se si applichi la direttiva del 1960 . A questo proposito sono state difese dinanzi a noi due tesi .
3 . Secondo la prima tesi, la direttiva si applica perché trattasi dell' acquisto di titoli esteri da parte di residenti . Infatti, le azioni considerate sarebbero azioni estere in base al diritto irlandese .
4 . Questa tesi non può essere accolta giacché la nozione "titoli esteri" usata nella direttiva dev' essere interpretata in base non al diritto nazionale, ma al diritto comunitario, in questo caso in base alla nota esplicativa figurante a pag . 932 della Gazzetta ufficiale del 1960 ( 1 ) , che, a tenore dell' art . 10, costituisce parte integrante della direttiva .
5 . Secondo detta nota, il criterio da seguire è quello della sede dell' emittente . Orbene, nel caso di specie è pacifico che la sede delle società che hanno emesso le azioni di cui trattasi si trova in Irlanda : si trattava pertanto dell' acquisto di azioni nazionali da parte di residenti .
6 . La seconda tesi è che la direttiva si riferisce implicitamente a questo tipo di operazioni . Non posso aderire nemmeno a questa tesi, poiché essa non è consona né al testo né alla struttura della direttiva . A tenore dell' art . 2 della direttiva devono essere concesse autorizzazioni generali nell' ambito della disciplina dei cambi per talune operazioni specificate nell' allegato B . Orbene, non sono state effettuate operazioni del genere . Pertanto, non trattasi di operazioni liberalizzate a norma della direttiva .
7 . Su questo punto condivido l' opinione del governo irlandese e della Commissione . Di conseguenza, ritengo che l' esito della causa principale non dipenda dalla soluzione delle questioni sottoposteci .
8 . Secondo me, quindi, si deve rispondere al giudice nazionale come segue :
" L' acquisto e la cessione, da parte di residenti, di titoli nazionali presso una borsa estera esulano dalla sfera d' applicazione della direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l' attuazione dell' art . 67 del trattato CEE ".
9 . Ciononostante, esporrò brevemente il modo in cui risolverei ciascuna delle questioni se vi fosse motivo di farlo .
10 . Per quanto riguarda la prima questione, vertente sull' efficacia diretta della direttiva, rileverei che, secondo la nostra giurisprudenza, i singoli possono naturalmente invocare dinanzi ai giudici degli Stati membri, ricorrendo determinati presupposti, delle norme di direttiva qualora la direttiva non sia stata debitamente recepita nell' ordinamento interno, e in particolare quando il recepimento non sia stato effettuato entro il termine stabilito .
11 . Orbene, nel caso presente la Commissione ha espressamente dichiarato che la direttiva è stata correttamente recepita nell' ordinamento nazionale . Pertanto, poiché nella fattispecie non ricorre affatto un' ipotesi contemplata da detta giurisprudenza, la questione dell' efficacia diretta non si pone .
12 . La seconda questione è formulata soltanto per il caso in cui la prima fosse risolta in senso affermativo . Poiché ciò non si verifica, non è nemmeno necessario risolvere questa questione .
13 . Tuttavia, per fornire al giudice nazionale la soluzione più esauriente possibile dei problemi che si pongono nella controversia sottoposta al suo giudizio, vorrei aggiungere che le operazioni effettuate dalle parti nella causa principale non fanno parte delle operazioni liberalizzate con la direttiva 11 maggio 1960, ma rientravano ancora, all' epoca, nella competenza normativa degli Stati membri .
14 . Ne ho già esposto il motivo e mi limiterò ad aggiungere che, per l' appunto, il Consiglio ha emanato nel frattempo una direttiva intesa, come emerge chiaramente dal suo testo ( 2 ), a liberalizzare anche operazioni del genere .
15 . Per quanto riguarda la terza questione, relativa alla validità della decisione della Commissione del dicembre 1980, la considero, d' accordo con la Commissione e col governo irlandese, irrilevante ai fini della decisione della causa principale . Ritengo inoltre che la Corte non debba risolverla nell' ambito del presente procedimento . Infatti, la sua soluzione dipende dal se la Commissione possa autorizzare misure di salvaguardia solo qualora sia stato previamente esperito il procedimento del concorso reciproco .
16 . Questo punto è controverso tra le parti nella causa principale . Secondo me, detta controversia dovrebbe essere definita qualora fosse portata dinanzi alla Corte da Stati membri o da istituzioni comunitarie . In questo caso la Commissione e lo Stato membro che partecipa al procedimento hanno espresso sul punto la medesima opinione . Alla loro opinione si sono naturalmente associati i convenuti nella causa principale . Orbene, detta opinione è talmente condizionata dagli interessi dei partecipanti al procedimento che noi non dovremmo basare su di essa la nostra decisione, ma dovremmo riservarci di esaminare la questione nell' ambito di un altro procedimento .
17 . Tuttavia, per il caso in cui la Corte intendesse comunque pronunziarsi sul punto, rileverò che il presente procedimento non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione della Commissione .
18 . Vengo ora alla quarta questione, cioè al se l' Irlanda avesse diritto, in base alla decisione della Commissione, di imporre restrizioni ai suoi cittadini relativamente alle operazioni di cui trattasi .
19 . Ritengo, con la Commissione, che detta questione non si ponga nel caso di specie . Qualora occorresse risolverla, si dovrebbe affermare che la decisione della Commissione non riguarda dette operazioni perché, comunque, esse non erano liberalizzate .
20 . Vorrei infine attirare l' attenzione sul rilievo della Commissione secondo cui la questione se i convenuti nella causa principale possano invocare la mancanza dell' autorizzazione delle operazioni di cui trattasi da parte del governo irlandese o delle autorità irlandesi è una questione di diritto interno irlandese .
21 . Di conseguenza, e come ho già detto all' inizio, la soluzione da fornire al giudice di rinvio dovrebbe essere nel senso che l' acquisto e la cessione, da parte di cittadini nazionali, di quote di imprese nazionali presso una borsa estera esulano dalla direttiva 11 maggio 1960 per l' attuazione dell' art . 67 del trattato CEE .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 per l' attuazione dell' art . 67 del trattato CEE ( GU 1960, pag . 921 ).
( 2 ) Direttiva 17 novembre 1986 ( 85/566 : GU 1986, L 332, pag . 22 ).
Full & Egal Universal Law Academy