Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Le cause riunite da 151 a 154/86, Bauer e altri / Commissione, hanno ad oggetto, come le cause riunite da 181 a 184/86, Del Plato e altri / Commissione, le "modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i dipendenti e agenti temporanei dei ruoli scientifico o tecnico" adottate dalla Commissione il 3 giugno 1983 e pubblicate nelle Informazioni amministrative del 24 giugno 1983 ( in prosieguo : "modalità procedurali ").
2 . Tuttavia, mentre nelle cause riunite da 181 a 184/86 la maggior parte dei mezzi sono intesi a contestare la legittimità di tali norme procedurali, i ricorrenti nelle presenti cause adducono, per lo più, argomenti che si fondano su un' asserita violazione delle predette modalità .
3 . Per questo motivo, mi sembra più opportuno presentare conclusioni separate per ciascuno dei due gruppi di cause .
I - Quanto alla ricevibilità
4 . Nel loro secondo capo della domanda, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia condannare la Commissione a inserirli nell' elenco dei candidati riconosciuti idonei a espletare mansioni della categoria A . Risulta però da una costante giurisprudenza della Corte, che questo genere di domanda è irricevibile . La Corte non può invadere la sfera di competenza dell' AIPN rivolgendole degli ordini intesi a determinare la sua scelta . ( Si vedano, in tal senso, la sentenza 15 dicembre 1966, M . Serio, causa 62/65, Racc . 1966, pag . 813, e pag . 828, punto D della motivazione, 1° capoverso, e la sentenza 22 ottobre 1977, A . Moli, causa 121/76, Racc . 1977, pag . 1971, punto 23 della motivazione ). Va aggiunto che nella fattispecie, come ho già esposto nelle mie conclusioni nelle cause riunite da 181 a 184/86, l' AIPN ha potuto validamente affidare al comitato ad hoc il compito di redigere un elenco di idoneità e che la stessa, pertanto, non è più competente in materia .
II - Quanto al merito
Sul mezzo fondato sull' inosservanza delle disposizioni dettate dal punto III, n . 2, delle modalità procedurali
5 . Detto mezzo, esposto in modo più dettagliato nella relazione d' udienza, si risolve in sostanza nell' asserzione secondo cui il comitato ad hoc, dopo aver verificato che i candidati erano effettivamente in possesso di un diploma universitario e dopo aver effettuato con loro un colloquio inteso a valutare il loro livello di preparazione e il loro settore di competenza, avrebbe dovuto in ogni caso inserire i ricorrenti nell' elenco degli idonei, poiché essi erano in possesso di un diploma universitario .
6 . Al riguardo, va innanzitutto osservato che il punto III, n . 2, lett . d ), delle modalità procedurali del 1978, che la Corte ha avuto occasione di esaminare nell' ambito della causa Adam e altri / Commissione ( sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite da 80 a 83/81 e da 182 a 185/82, Racc . 1984, pag . 3411 ) era del seguente tenore :
"I candidati titolari di un diploma universitario (...) sono riconosciuti idonei al passaggio di categoria, previa verifica del diploma e dopo un colloquio con il comitato inteso a valutare il settore di competenza ."
7 . Lo stesso passaggio nelle modalità procedurali del 1983, qui in esame, così recita :
"I candidati titolari (...) potranno essere riconosciuti idonei al passaggio di categoria, previa verifica del diploma e dopo un colloquio col comitato inteso a valutare il livello di preparazione e il settore di competenza ".
8 . Mi sembra lecito non tener conto della versione in lingua inglese di tale passaggio, dato che tutte le altre versioni nelle varie lingue utilizzano l' espressione "potranno ". Resta da stabilire se, malgrado tale modifica, la nuova versione del testo significhi che il comitato era tenuto ad iscrivere ipso facto sull' elenco degli idonei tutti i titolari di un diploma universitario .
9 . A favore di un siffatto obbligo si possono citare i seguenti argomenti :
a ) il termine "colloquio" non contiene, di per sé, alcuna connotazione di esame o di concorso;
b ) il testo usa l' espressione "dopo un colloquio inteso a valutare il livello di preparazione e il settore di competenza" e non un' espressione del tipo "a condizione che" o "purché" ( per esempio, "purché al termine del colloquio il loro livello di preparazione sia ritenuto soddisfacente dal comitato ");
c ) in base al punto III, n . 2, lett . e ), l' elenco verte sui candidati "riconosciuti idonei" e non sui candidati riconosciuti "maggiormente idonei ".
Del resto, dal punto II, n . 1, 3° trattino, delle modalità risulta che i candidati esclusi dall' elenco devono essere considerati "non idonei" (" sempre a condizione che non siano stati considerati non idonei in tre procedure consecutive ");
d ) lo stesso comitato ad hoc riconosce di aver esitato sul problema se occorresse iscrivere d' ufficio sull' elenco tutti i diplomati .
A pag . 9 del rapporto del comitato, infatti, si legge :
"La commissione esaminatrice ha dovuto affrontare una difficoltà derivante dal fatto che la metà dei candidati era in possesso di un diploma di livello universitario ".
(( ( La versione in lingua tedesca è addirittura molto più categorica, poiché in essa si afferma che "il problema principale per la commissione consisteva nel fatto che (...) ( Das Hauptproblem des Proefungsausschusses bestand darin, dass )(...)".) ))
Il comitato ad hoc così prosegue :
"Il comitato avrebbe potuto limitarsi, dopo un colloquio con questi candidati, a indicare il livello di preparazione e il settore di loro competenza, ma, così facendo, esso avrebbe praticamente escluso tutti i candidati non di livello universitario o sarebbe stato indotto a proporre un numero di candidati idonei incompatibile con il tenore delle modalità procedurali . Il comitato ha ritenuto a maggioranza che, nonostante il rischio di ricorsi analoghi a quelli che sono stati proposti in precedenza, fosse opportuno stabilire quali dei candidati, senza distinzione di diplomi, fossero idonei a espletare mansioni di categoria A ".
10 . A favore della tesi opposta, sostenuta dalla Commissione, si possono addurre i seguenti argomenti :
a ) esiste nella Comunità una prassi generale, secondo la quale, per l' assunzione di nuovi dipendenti o per le loro promozioni, non si fa distinzione tra le persone in possesso di un diploma e quelle in grado di dimostrare un' esperienza professionale di livello equivalente . I titolari di un diploma non godono di alcun diritto di precedenza;
b ) per l' assunzione diretta nella categoria A, viene effettuata una severa selezione tra i candidati in possesso di un diploma . Se tali persone potessero farsi assumere dapprima nella categoria B, per godere poi di un diritto acquisito ad essere inseriti in un elenco di idoneità ai fini di una promozione nella categoria A, la procedura di selezione testé ricordata verrebbe ad essere elusa;
c ) come ha giustamente sostenuto la Commissione, "valutare il livello di preparazione" comporta necessariamente un raffronto tra i rispettivi livelli di preparazione dei candidati in possesso di diploma . D' altro canto, l' espressione "potranno essere riconosciuti idonei" implica che il comitato aveva la facoltà di selezionare i candidati il cui livello di preparazione non fosse inferiore a un determinato limite, che il comitato era legittimato a fissare in forza del suo potere discrezionale;
d ) in base al punto III, n . 2, lett . e ), delle modalità procedurali, l' elenco degli idonei deve indicare il settore o i settori di competenza di ciascun candidato . Non viene precisato che esso debba contenere un' indicazione circa il livello di preparazione .
Certo sarebbe forse stato in armonia con tale testo se il comitato avesse redatto un elenco contenente in ordine decrescente di graduatoria, secondo il livello di preparazione, i nomi di tutti i candidati in possesso di un diploma . In tal caso, però, sarebbe stato necessario, per rispettare il principio di parità di trattamento, far figurare in tale elenco, in posizione appropriata, anche i candidati non in possesso di un diploma, ma in possesso di un livello di preparazione analogo . Tale elenco, in definitiva avrebbe ricompreso la totalità o quasi dei candidati dei due gruppi, poiché sappiamo che alcuni dei candidati in possesso di diploma erano stati classificati tra gli ultimi . Considerando che il numero dei posti disponibili era limitato, soltanto i candidati meglio classificati avrebbero avuto una speranza di essere nominati durante il periodo di validità dell' elenco degli idonei .
Orbene, il comitato ad hoc aveva il compito di facilitare le nomine che la Commissione doveva compiere sottoponendo a questa un elenco che non superasse in modo eccessivo il numero di posti disponibili;
e ) quanto all' argomento dei ricorrenti secondo cui il comitato non era autorizzato a trasformare il colloquio prescritto dalle modalità procedurali in un vero e proprio esame, chiedendo ai candidati di svolgere una relazione e di rispondere a dei quesiti, si può osservare quanto segue .
11 . Tradizionalmente, la Corte riconosce un margine di discrezionalità molto ampio alle commissioni esaminatrici dei concorsi come ai comitati di promozione circa la scelta dei criteri con i quali essi intendano valutare le capacità o i meriti dei candidati .
12 . Il comitato ad hoc aveva perciò il potere di organizzare o di strutturare il colloquio, richiedendo ai candidati di svolgere una breve relazione e ponendo loro dei quesiti scelti su una lista predisposta . Una semplice conversazione con i candidati non avrebbe probabilmente permesso al comitato di farsi un' idea abbastanza precisa del loro livello di preparazione . La capacità di un candidato di presentare un problema sotto forma di relazione costituisce, al riguardo, un buon criterio .
13 . Stando così le cose, l' interpretazione data dal comitato al concetto di "colloquio" non era manifestamente erronea .
14 . A conti fatti, ritengo che la seconda serie di argomenti sia più convincente della prima e che il primo mezzo vada pertanto disatteso .
Sul mezzo attinente alla violazione dell' art . 98
15 . Con il loro secondo mezzo, i ricorrenti fanno valere che il comitato, operando una selezione tra i candidati in possesso di un diploma universitario o equipollente, avrebbe messo in atto una procedura equivalente a un concorso . Dall' art . 98, 2° comma, dello statuto risulterebbe invece che l' autorità che ha il potere di nomina ha non solo la possibilità, ma l' obbligo di non organizzare concorsi per il passaggio da una categoria inferiore a una superiore per i dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico .
16 . E' necessario dunque cercare di chiarire la portata esatta del 2° comma dell' art . 98, secondo cui le disposizioni dell' art . 45, n . 2, "non sono applicabili" ai dipendenti retribuiti in base al bilancio delle ricerche e degli investimenti . Secondo tale ultima disposizione "il passaggio di un dipendente (...) da una categoria (...) a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ". Poiché l' art . 98 deroga a tale disposizione il passaggio di cui trattasi può quindi avvenire senza concorso .
17 . Sono, tuttavia, del parere che sarebbe contrario alla logica trarre da queste due disposizioni la conclusione che, per quanto riguarda i dipendenti dell' Euratom, il passaggio da B ad A debba avvenire senza concorso .
18 . Orbene, se la Commissione ha la facoltà di organizzare un concorso, essa ha altresì la facoltà di applicare una procedura che, pur essendo diversa da quella del concorso, ne mutua taluni elementi caratterizzanti .
19 . La Corte, infatti, ha avuto occasione di precisare che :
"(...) nulla impedisce, in linea di massima, all' autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante decisione interna d' indole generale, norme per l' esercizio del potere discrezionale che le attribuisce lo statuto" ( sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis, punto 11 della motivazione, Racc . 1985, pag . 1734 ).
20 . D' altro canto, la Corte ha altresì dichiarato che anche nel caso in cui la Commissione avesse avuto la possibilità di procedere alla copertura di un posto attraverso lo strumento della promozione trovandosi in presenza di un candidato in possesso dell' anzianità richiesta, tuttavia, in forza dell' ampio potere discrezionale di cui dispone, essa poteva decidere di organizzare un concorso ( sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuster / Parlamento europeo, Racc . 1976, pag . 1709 ).
Quanto al mezzo attinente alla presa in considerazione delle possibilità di bilancio
21 . I ricorrenti sostengono che il comitato ad hoc non doveva tener conto dei prevedibili vincoli di bilancio, come invece ha fatto .
22 . Al riguardo, vorrei far rilevare quanto segue . L' autorità che ha il potere di nomina detiene, essa sola, il potere di nomina e non lo ha delegato al comitato ad hoc . Essa esercita tale potere in funzione delle "possibilità di bilancio" (( ( punto III, n . 2, lett . e ) )). Il comitato ad hoc ha il compito, nel compilare l' elenco degli idonei, di tener conto delle "prevedibili disponibilità di bilancio" (( ( punto I, lett . d )) )). Contrariamente a quanto asseriscono i ricorrenti, non vi è alcuna contraddizione tra queste due disposizioni, poiché in un caso si tratta di nomine e nell' altro di riconoscimento dell' idoneità . Le prime avvengono, di anno in anno, in base alle possibilità di bilancio per ogni esercizio, il secondo viene operato una volta per tutte, tenendo conto delle disponibilità di bilancio prevedibili durante gli anni in cui l' elenco degli idonei può rimanere valido; si tratta di due cose distinte .
23 . Peraltro, è certo che il comitato ad hoc non ha tenuto conto dei posti che presumibilmente sarebbero divenuti vacanti nel corso di un solo esercizio, altrimenti esso avrebbe compilato un elenco degli idonei ben più ristretto .
Quanto ai mezzi fondati sul principio di parità di trattamento
24 . I ricorrenti fanno valere, innanzitutto, che il principio di parità di trattamento non può essere applicato nella fattispecie, in quanto i candidati in possesso di un diploma non si trovano nella medesima situazione dei candidati che ne sono sprovvisti . Essi riconoscono peraltro che le modalità procedurali tengono conto di tale differenza e non richiedono la presentazione di una tesi da parte dei candidati diplomati .
25 . I ricorrenti asseriscono tuttavia che, per di più, essi non avrebbero assolutamente dovuto essere messi in una situazione di concorrenza nei confronti dei candidati non in possesso di diploma .
26 . Ora, dalle considerazioni già esposte inizialmente risulta che la Comunità, in linea generale, parte dal presupposto che un' esperienza professionale di una certa durata e di un certo livello debba essere considerata equivalente a un diploma, e che sia pertanto lecito mettere queste due categorie di candidati in competizione tra loro . Ritengo che detta prassi costante della Commissione non violi alcun principio superiore di diritto .
27 . Inoltre, i ricorrenti assumono che, ove il principio di parità di trattamento dovesse trovare applicazione, ne andrebbe ravvisata una violazione, in quanto i candidati non in possesso di diploma hanno beneficiato di un vantaggio per aver potuto presentare una tesi ed essere interrogati su quesiti ad essa attinenti .
28 . La mia opinione, invece, è che la Commissione non abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le capacità dei ricorrenti fossero, almeno in parte, attestate dal possesso di un diploma e che la presentazione di una tesi da parte loro non fosse quindi necessaria .
29 . Non si può certo escludere che, in un caso particolare, un candidato possa meglio dimostrare le proprie capacità presentando una tesi e rispondendo a quesiti in merito alla stessa, anziché essere obbligato a fare una relazione improvvisata su un tema da lui scelto tra tre argomenti proposti dal comitato ad hoc .
30 . Tuttavia i ricorrenti, che sostengono del resto che il possesso di un diploma dovrebbe dar loro ipso facto il diritto di accedere all' elenco degli idonei, non potrebbero contestare che si presuma che essi siano in possesso di conoscenze di base più ampie e più approfondite di quelle dei candidati che hanno acquisito la loro competenza attraverso l' espletamento di una mansione e che tali conoscenze dovrebbero metterli in grado di svolgere, senza troppe difficoltà, una relazione su di un tema quanto meno vicino alla loro specializzazione . Se si esamina la lista dei temi delle relazioni sottoposti alla scelta dei ricorrenti, si constata infatti che gli argomenti proposti presentavano tale caratteristica .
31 . Neppure i quesiti posti in seguito dal comitato ad hoc su determinati aspetti del tema prescelto potevano quindi cogliere i candidati del tutto alla sprovvista .
32 . Ritengo, pertanto, che anche questo mezzo non possa essere accolto .
Conclusioni
33 . Per tutti i motivi in precedenza indicati, posso solo concludere nel senso che il ricorso sia respinto e che si decida sulle spese in conformità all' art . 70 del regolamento di procedura della Corte di giustizia .
(*) Traduzione dal francese .
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