Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . L' amministrazione può limitarsi a pagare l' indennità di espatrio a partire dal momento in cui un dipendente ne abbia fatto domanda, mentre l' interessato era in possesso dei necessari requisiti fin dall' entrata in vigore delle disposizioni che istituiscono detta indennità? Questa è, in sostanza, la questione che dovete risolvere per statuire sul ricorso proposto dal sig . Michele Canters, dipendente di cittadinanza tedesca in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra ( Italia ). L' interessato chiedeva, il 12 marzo 1985, di fruire dell' indennità di espatrio, istituita il 4 maggio 1978 . L' amministrazione gli attribuiva l' indennità a partire dal marzo 1985, ma gliela negava per il periodo precedente, decorrente dal 1978 .
2 . Esamino in primo luogo l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta per il motivo che i fogli paga relativi ai mesi maggio 1978 - febbraio 1985, nei quali non figura l' indennità di espatrio, dovrebbero essere considerati atti arrecanti pregiudizio, rispetto ai quali il termine di ricorso sarebbe scaduto .
3 . Secondo la vostra giurisprudenza, in determinate circostanze i fogli paga possono costituire atti arrecanti pregiudizio ( 1 ), ma è necessario che essi esprimano in modo chiaro una decisione dell' amministrazione ( 2 ). Orbene, nel caso di specie il silenzio non può essere interpretato in questo senso .
4 . Infatti, la Commissione stessa, nel difendersi nel merito, sostiene che non poteva conoscere la situazione del ricorrente a causa del comportamento passivo di quest' ultimo . Non è pertanto possibile ritenere che i fogli paga abbiano potuto esprimere una decisione, anche implicita, della Commissione riguardante una situazione che essa, per sua stessa ammissione, ignorava .
5 . Peraltro, nemmeno l' argomento della Commissione secondo cui la decisione di rigetto 1° aprile 1986 opposta al reclamo del ricorrente conferma le precedenti decisioni che si sono concretizzate mediante i fogli paga resiste alla critica . La natura giuridica dei fogli paga non può dipendere dalla successiva qualificazione che la Commissione intenda attribuire agli stessi .
6 . Pertanto - e facendo notare che l' argomento tratto dal principio "nemo auditur" è in realtà relativo al merito della controversia - vi suggerisco di respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione .
7 . Per quanto riguarda il merito, occorre subito precisare che tutte le considerazioni della Commissione sulla particolare situazione del ricorrente in Italia sono irrilevanti per la questione se l' interessato abbia diritto all' indennità di cui trattasi . Quest' ultima è semplicemente subordinata al fatto che il dipendente sia cittadino di uno Stato diverso da quello della sede di servizio . Si tratta di un requisito obiettivo ( 3 ), necessario e sufficiente, di cui il sig . Canters è in possesso .
8 . Del resto, mi pare che la Commissione, la quale sembra sostenere che la "ratio legis" dell' indennità non comprende situazioni come quella del ricorrente, non tragga da detta tesi tutte le conseguenze giacché non contesta il diritto dell' interessato dal momento dalla presentazione della domanda .
9 . Quale fondamento giuridico la Commissione può quindi invocare a sostegno della sua decisione? Interrogata all' udienza su questo punto, essa non ha saputo indicare quale sia la regola scritta o il principio che ha inteso applicare . Da parte mia osservo che l' indennità di espatrio fa parte integrante della retribuzione, alla quale il dipendente, in forza dell' art . 62 dello statuto, non può rinunciare . Peraltro, in mancanza di un termine di prescrizione o di un' espressa disposizione che stabilisca che l' indennità è attribuita solo a partire dalla presentazione della domanda del dipendente, quest' ultimo fruisce di detto diritto dal momento in cui soddisfa i requisiti prescritti dalle norme statutarie .
10 . La Commissione si è richiamata alla vostra sentenza Broe ( 4 ), in cui si rileva che non si può paragonare la situazione dell' amministrazione, incaricata di provvedere al pagamento di migliaia di stipendi, con quella del dipendente, che ha un interesse personale a verificare i suoi emolumenti mensili .
11 . Detta sentenza mi pare, però, del tutto ininfluente nel caso di specie . Infatti, riguarda un' azione di ripetizione d' indebito esperita nei confronti del dipendente . Orbene, la trasposizione di soluzioni formulate per il caso in cui il dipendente percepisca quanto non gli è dovuto al caso in cui egli non riceva quanto gli è dovuto non può essere considerata pertinente . Nel primo caso si tratta, infatti, per il dipendente di conservare somme versategli indebitamente e, a tal fine, di provare la sua buona fede . Nell' altro, si tratta di ottenere l' applicazione delle norme riguardanti la retribuzione alla quale egli ha diritto, a seguito della nomina, in base all' art . 62 dello statuto .
12 . Infine, mi pare che la Commissione trascuri, nell' insistere sul comportamento passivo del ricorrente, due importanti elementi : primo, che la responsabilità della gestione amministrativa ed economica del personale compete innanzitutto all' amministrazione; secondo, che il confronto della cittadinanza del dipendente con il paese sede di servizio è un' operazione elementare, e il ricorrente ha ricordato giudiziosamente i molteplici mezzi che consentono all' amministrazione di conoscere molto rapidamente la situazione del personale sotto questo aspetto .
13 . Pertanto, il contrapporre alla propria omissione il lasso di tempo che il ricorrente avrebbe lasciato passare prima di presentare la domanda non può giustificare una limitazione del pagamento dell' indennità di espatrio . Non ci si può, infatti, trincerare dietro una valutazione opportunistica che faccia leva su elementi particolari del caso concreto per porre in non cale una normativa particolarmente priva di ambiguità, nessuna disposizione della quale impone al dipendente di fare domanda per ottenere il diritto all' indennità considerata . Pertanto, il diritto sorge dal giorno in cui l' interessato soddisfa le condizioni stabilite dalle norme statutarie, e cioè, in questo caso, dalla data dell' entrata in vigore della norma che istituisce l' indennità di espatrio .
14 . In questo caso non potete adottare una soluzione diversa da quella di cui alla sentenza Houyoux e Guery ( 5 ), nella quale avete annullato una decisione della Commissione che negava l' indennità di alloggio per il periodo precedente alla domanda del dipendente, anche se, a differenza dell' indennità di espatrio, la normativa vigente prescrive espressamente, prima dell' attribuzione di detta indennità, delle verifiche da parte dell' APN .
15 . Di conseguenza, vi suggerisco :
- di annullare la decisione 1° aprile 1986, con cui la Commissione ha negato al sig . Canters il beneficio dell' indennità di espatrio per il periodo 4 maggio 1978 - marzo 1985,
- di condannare la Commissione alle spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Sentenza 21 febbraio 1974, causa 15/73, Kortner e a ., Racc . pag . 177; sentenza 15 giugno 1976, causa 1/76, Wack, Racc . pag . 1017 .
( 2 ) Sentenza 2 luglio 1981, causa 185/80, Garganese, Racc . pag . 1785 .
( 3 ) Sentenza 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass, Racc . pag . 3005, punto 13 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 11 luglio 1979, causa 252/78, Racc . pag . 2393 .
( 5 ) Sentenza 27 ottobre 1987, cause riunite 176 e 177/86, Racc . 1987, pag . 0000 .
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