Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig . Verbrugge dirige il supermarket Continent di Reims . Egli è imputato di aver venduto libri ad un prezzo inferiore a quello consentito dalla legislazione francese, vale a dire dalla legge n . 81-766 del 10 agosto 1981, emendata dalla legge n . 85-500 del 13 maggio 1985, unitamente al decreto di attuazione n . 856556 del 29 maggio 1985 . Queste norme vietano, salvo alcune eccezioni, la vendita di libri pubblicati o importati in Francia entro il biennio precedente con uno sconto superiore al 5% sul prezzo fissato dall' editore o dall' importatore, salvo nel caso in cui i libri siano importati da un altro Stato membro, tanto se sono stati ivi pubblicati quanto se sono stati pubblicati in Francia indi esportati in detto paese .
Nella presente causa i fatti sono incontestati . Dovendo fronteggiare la concorrenza di altri librai che, a quanto pare, applicavano prezzi inferiori a quelli stabiliti dalla legge, il Verbrugge offriva alla clientela la scelta tra il prezzo fissato dalla legge e un prezzo scontato del 20% rispetto al prezzo di vendita raccomandato . Pur se non vi sono prove di effettive vendite a questa seconda condizione, è evidente che molti, se non tutti i clienti, optavano per il prezzo inferiore .
Il Tribunal de police di Reims, dinanzi al quale pende il processo, ha sottoposto alla Corte la seguente questione :
" Se i principi comunitari di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dal trattato della Comunità europea vietino l' istituzione, mediante legge o regolamento, in uno Stato membro di detta Comunità di un duplice regime di prezzi nello stesso settore del commercio del libro e per prodotti identici o analoghi e, più particolarmente per quel che riguarda i libri, di un regime di prezzi imposti, salvo sconti non superiori al 5% per i libri editi e venduti nello Stato senza passaggio di una frontiera intracomunitaria durante la distribuzione e di un regime di prezzi liberi, in particolare per i libri editi in Francia e reimportati da un altro Stato membro ".
Il problema su cui verte la presente controversia è sostanzialmente identico a quello che ha dato origine alla causa 355/85 Driancourt / Cognet, sulla quale vi siete pronunciati il 23 ottobre 1986, Racc . pag . 3231 .
Il difensore del Verbrugge ha esposto argomenti miranti a dimostrare che la legge francese crea una disparità tra il libraio che tratta libri pubblicati in Francia, e che non hanno mai lasciato il paese, e il libraio che vende libri importati o che, pubblicati in Francia sono stati esportati e reimportati . Le conseguenze della legge, egli sostiene, sono quelle di abolire la concorrenza sul prezzo nelle vendite al minuto e di creare una discriminazione .
Buona parte dei suoi argomenti mi pare siano rivolti a criticare la legge francese in quanto tale piuttosto che a contestare la sua compatibilità con la norma comunitaria . Gli argomenti che egli svolge circa la compatibilità della normativa francese con quella comunitaria sono stati esaminati sostanzialmente nella sentenza della Corte nella causa Cognet e sono stati vagliati pure nella causa 168/86 Rousseau / Procureur Général, sentenza del 25 febbraio 1987, Racc . pag . 0000 .
Nulla nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, né in quelle orali svolte oggi, pare fornisca alla Corte motivi per mutare l' atteggiamento assunto nelle cause Cognet e Rousseau .
In questa causa si è fatto richiamo all' art . 3, lett . f ), pur se esso non è menzionato nella questione specifica . Mi pare, come ho già detto nella causa Cognet, che questo articolo non sia una disposizione sulla quale si può fare assegnamento in quanto tale in una causa tra uno Stato membro e un commerciante di questo Stato ( vedi pure la causa 229/83, Leclerc, Racc . 1985, pag . 1 ).
Di conseguenza per i motivi esposti nella sentenza Cognet, la soluzione della questione sottoposta dal Tribunal de police di Reims dovrebbe essere la seguente :
Né l' art . 7 del trattato CEE, né qualsiasi altra disposizione o principio sancito in quel trattato si applica a una differenza di trattamento conseguente ad una normativa la quale dispone che il prezzo di vendita al minuto dei libri deve venir fissato dall' editore o dall' importatore, prezzo che è vincolante per tutti i rivenditori, e secondo la quale il prezzo del libro pubblicato e stampato nello Stato membro interessato può venire liberamente determinato allorché i libri vengono reimportati dopo essere stati esportati in un altro Stato membro, mentre il prezzo viene fissato dall' editore nel caso in cui i libri non abbiano valicato alcuna frontiera comunitaria nel corso della distribuzione .
Le spese incontrate dalla Commissione in questo procedimento non sono ripetibili . Spetta al giudice a quo pronunciarsi sulle spese sostenute dal Verbrugge .
(*) Traduzione dal francese .
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