Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Alla Corte è stato sottoposto il fenomeno della riscossione dell' importo compensativo del premio variabile alla macellazione (" clawback ") su carni ovine che non hanno fruito del premio stesso, non solo con ricorso diretto proposto dal Regno Unito contro la Commissione ( 1 ), del quale ho appena trattato, ma pure con domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice of England and Wales .
Gli antefatti della causa principale pendente dinanzi alla High Court sono i seguenti .
2 . Nel febbraio del 1986, la ditta Johnson vendeva alla ditta LST, per l' esportazione, carni ovine che non potevano fruire del premio variabile di macellazione . La carne veniva effettivamente esportata . Dopo l' esportazione, l' Intervention Board for Agricultural Produce, che è competente nel Regno Unito per riscuotere il "clawback", chiedeva alla LST il pagamento di un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione . La LST, sostenuta dalla Johnson, chiedeva allora alla High Court of Justice di dichiarare ch' essa non era tenuta a versare il "clawback" sull' esportazione di cui è causa, dato che le disposizioni comunitarie sulle quali si era basato l' Intervention Board sono invalide .
3 . In seguito a ciò, la High Court of Justice ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se il regolamento ( CEE ) n . 3451/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, e il regolamento ( CEE ) n . 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986, che modificano il regolamento ( CEE ) n . 1633/84 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile per la macellazione degli ovini, siano illegittimi nella parte in cui impongono il pagamento del 'clawback' ai sensi dell' art . 9, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1837/80 del Consiglio, su prodotti che non possono fruire del premio variabile alla macellazione ".
B - Discussione
4 . Le argomentazioni delle attrici nella causa principale, del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee sono in ampia misura identiche a quanto era già stato dedotto nella causa 61/86 ( Racc . 1988, pag . 0000 ). Per quanto riguarda la valutazione di queste argomentazioni, rinvio alle mie odierne conclusioni per la suddetta causa .
5 . Nell' ambito della presente causa pregiudiziale resta quindi da esaminare solo un punto di diritto sollevato dalle attrici esclusivamente nella presente causa, cioè la trasgressione del divieto di discriminazione .
6 . Le attrici nella causa principale ravvisano una trasgressione del principio di cui all' art . 40, n . 3, del trattato CEE nel fatto che i produttori di carne ovina della regione 5 ( Gran Bretagna ), che non fruiscono per i loro prodotti del premio alla macellazione, sono cionondimeno debitori di un "clawback" mentre i produttori di carne ovina di altre regioni della Comunità, i quali del pari non hanno fruito del premio alla macellazione, non devono versare il "clawback ".
7 . La Commissione nega la trasgressione del divieto di discriminazione, in quanto il premio variabile alla macellazione viene erogato solo nella regione 5 e, quindi, i produttori di carne ovina di tale regione si trovano in una situazione diversa da quella dei produttori di altre regioni .
8 . Qualora si paragoni, in generale, la situazione dei produttori di carne ovina della regione 5 a quella dei produttori delle altre regioni della Comunità, si deve convenire con la Commissione che si tratta di situazioni non paragonabili .
9 . In definitiva, i produttori di carne ovina della regione 5 riscuotono prima degli altri produttori della Comunità una quota del premio che è loro destinata . Essi godono quindi di un vantaggio concorrenziale su questi, di guisa che la loro situazione non può essere paragonata a quella dei produttori di carne ovina delle altre regioni della Comunità .
10 . Anzitutto, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( 2 ), il divieto di discriminazione posto dall' art . 40 del trattato CEE non osta a che situazioni paragonabili siano trattate diversamente qualora la differenza sia obiettivamente giustificata . Inoltre, tenuto conto delle differenze obiettive che caratterizzano il contesto giuridico e le condizioni economiche dei mercati di cui trattasi ( regioni ), si può dire che i produttori di carne ovina della regione 5 non si trovano nella stessa situazione dei produttori delle altre regioni della Comunità .
11 . Quindi, non vi è trasgressione del divieto di discriminazione .
C - Conclusioni finali
12 . Tenuto conto del risultato al quale sono pervenuto nelle conclusioni 61/86, proporrei alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostale dalla High Court of Justice :
"Il procedimento davanti alla Corte non ha rilevato alcun elemento tale da inficiare la validità dei regolamenti della Commissione n . 3451/85, del 6 dicembre 1985, e n . 9/86, del 3 gennaio 1986 ".
13 . Inoltre, si devono far pervenire al giudice a quo un esemplare delle conclusioni e della sentenza per la causa 61/86, alle quali viene fatto richiamo nel presente procedimento .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Causa 61/86, Racc . 1988, pag . 0000 .
( 2 ) Cfr . da ultimo : sentenza della Corte 11 marzo 1987 per le cause riunite 279, 280, 285 e 286/84, Walter Rau Lebensmittelwerke e altri contro CEE, Racc . pag . 1069 .
Full & Egal Universal Law Academy