Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Siete chiamati a pronunciarvi su una domanda pregiudiziale rivoltavi dal Finanzgericht dell' Assia nel quadro di una causa che vede opposti l' università di Bielefeld e lo Hauptzollamt di Giessen . In particolare, il giudice a quo vi chiede di prendere posizione sulla validità di un provvedimento con cui la Commissione delle Comunità europee ha escluso un laser di produzione americana dal beneficio della franchigia doganale .
La causa trae origine dall' importazione nella Germania federale ( dicembre 1979 ) di un sistema a raggi laser fabbricato negli Stati Uniti d' America, ordinato dall' università di Bielefeld e destinato ad un progetto di ricerca . Per ottenere l' esonero dal dazio della tariffa doganale comune "( TDC "), l' università si rivolse all' ufficio competente identificando l' apparecchio con la sigla "YAG-Laser", modello "Quanta-Ray DCR-1A", e dichiarando che la ricerca aveva ad oggetto "processi di eccitazione atomici in campi fotonici intensi" nel cui àmbito sarebbe stata studiata la diffusione elettronica simultanea in atomi liberi . Nella domanda si affermava altresì che le prestazioni di cui è capace il laser americano erano necessarie alla corretta attuazione del progetto e non potevano essere assicurate da apparecchi analoghi, compresi quelli, costruiti nella Comunità delle imprese JK Lasers e Quantel .
L' autorità doganale accordò provvisoriamente la franchigia, ma nel contempo chiese all' istituto di controllo e d' insegnamento della tecnica doganale ( Zolltechnische Proefungs-und Lehranstalt ) di verificare se le condizioni del beneficio fossero soddisfatte . A sua volta l' istituto invitò il ministro federale delle finanze a promuovere la procedura prevista dall' articolo 7, regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione, 12 dicembre 1979 ( GU L 318, pag . 32 ); e, all' esito di quest' ultima, la Commissione stabilì, con decisione 82/288, del 13 aprile 1982 ( GU L 131, pag . 27 ), che l' apparecchio DCR-1A non poteva fruire dell' esonero in quanto "(...) dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi ( di ) (...) valore scientifico equivalente (...) e ( suscettibili di ) esser adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ". Tale era il caso dei laser "YG 482", costruito dall' impresa Quantel in Francia, e "HY series", prodotto dalla società JK Lasers Ltd nel Regno Unito .
Contro il conforme provvedimento dell' amministrazione tedesca l' università di Bielefeld ricorse allora dinanzi al Finanzgericht dell' Assia sostenendo che le prestazioni del laser americano rispondevano ai fini del progetto di ricerca in misura nettamente superiore a quelle degli apparecchi comunitari . In particolare, la ricorrente osservò che, alla luce dei dati comparativi da essa forniti, il provvedimento 13 aprile 1982 era spiegabile solo con un' ipotesi : la Commissione, cioè, non aveva tenuto conto che lo strumento controverso corrispondeva non al modello standard - su cui essa si era espressa in passato con varie decisioni negative ( così la decisione 82/83 per cui vedasi sentenza 27 marzo 1985, Goethe Universitaet / Hauptzollamt Francoforte, causa 4/84, Racc.1985, pag . 991 ) - , ma ad una sua speciale e assai potenziata versione ( DCR 1 AA 1320 ).
Con ordinanza 13 giugno 1986, la 7a sezione del Finanzgericht sospese il giudizio e, ai sensi dell' articolo 177 trattato CEE, vi sottopose il seguente quesito : "Se la decisione n . 82/288 della Commissione, del 13 aprile 1982, relativaall' apparecchio 'Quanta-Ray Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A' , sia invalida in quanto ( gli ) apparecchi dello stesso genere prodotti nella Comunità forniscono prestazioni inferiori, specie rispetto all' impiego previsto, a quelle dell' apparecchio modello DCR 1 AA 1320 ".
Nel nostro procedimento osservazioni scritte sono state presentate dalla sola Commissione . In udienza è intervenuta anche l' università di Bielefeld .
2 . Com' è noto, la disciplina relativa all' importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dalla TDC è dettata dal regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio, 10 luglio 1975 ( GU L 184, pag . 1 ), modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 del Consiglio, 8 maggio 1979 ( GU L 134, pag . 1 ). Queste fonti sono poi integrate dal già ricordato regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione, 12 dicembre 1979, che ha sostituito il precedente regolamento d' attuazione n . 3195/75, 2 dicembre 1975 ( GU L 316, pag . 17 ).
Ai nostri fini rileva soprattutto l' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 . Il suo n . 1 subordina la concessione del beneficio alla condizione che "strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non siano fabbricati nella Comunità" e il secondo trattino del n . 3 prevede che la detta equivalenza vada apprezzata "confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie dello strumento (...) oggetto della richiesta di franchigia (...) con quelle del corrispondente strumento (...) fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest' ultimo (( possa )) esser utilizzato per gli stessi scopi scientifici (( a )) cui è destinato (( l' altro )) e con risultati paragonabili (...)".
3 . E' opportuno sottolineare, in limine, che questa controversia presenta numerose analogie con la ricordata causa Johann-Wolfgang-Goethe Universitaet, ma che a differenza di essa va risolta sul terreno dei requisiti di legittimità inerenti alla forma . In concreto, non si tratta qui di interpretare la normativa or ora citata . Dovremo invece :
a ) stabilire se la Commissione prese in considerazione e, in caso affermativo, valutò a sufficienza il fatto che il laser importato era una versione più efficace del tipo "DCR-1A", denominato "DCR-1AA 1320", e suscettibile di prestazioni superiori a quelle degli analoghi apparecchi costruiti nella Comunità;
b ) verificare se nel render noti i risultati a cui giunse la sua indagine essa rispettò l' obbligo impostole dall' articolo 190 del trattato .
Sul primo punto, ritengo che l' iter logico seguito dall' organo di controllo sia scorretto, anche se per ragioni solo in parte coincidenti con l' ipotesi formulata dall' università di Bielefeld nella causa principale e nel nostro procedimento . E' certo infatti che il giudizio della Commissione ebbe per oggetto non, come sembra risultare dalla decisione, il modello standard, ma l' apparecchio perfezionato : lo provano sia la risposta che essa ha dato ad un apposito quesito della Corte, sia, nella documentazione relativa, il resoconto delle riunioni tenute dal comitato delle franchigie doganali e la lettera che Quantel inviò al Ministero francese dell' industria . Correttamente identificato lo strumento controverso, tuttavia, la Commissione avrebbe dovuto apprezzare la sua diversità ed esporre in modo congruo i motivi che, nonostante tale caratteristica, l' avevano indotta a ritenerne l' "equivalenza ".
Orbene, checché essa dica, nulla di tutto questo fu fatto . Lo stereotipato testo della decisione e i documenti a cui ho alluso non mettono in luce alcun elemento dal quale si possa desumere che, pur consapevole delle più elevate prestazioni del laser americano, la Commissione le prese in esame ai fini del proprio giudizio . Essi dimostrano piuttosto il contrario . Così, nei verbali del comitato per le franchigie si legge che la decisione fu presa "après une longue discussion et compte tenu de nombreux précédents", dove l' ultima frase sembra indicare che alle peculiarità dell' apparecchio importato non si prestò la dovuta attenzione . Così pure, il prospetto comparativo allegato alla lettera della ditta Quantel non corrobora in alcun modo gli argomenti della Commissione, ma pare semmai evidenziare la superiorità dello stesso apparecchio rispetto a quasi tutti i valori d' impiego, e in particolare a quei valori "di cresta" che, senza venire smentita, l' università ha sempre giudicato di decisiva importanza per l' attuazione del suo progetto .
Giova a questo punto mettere in rilievo che la Commissione è tenuta a fornire i propri atti di una motivazione esauriente perché le "parti possano tutelare i loro diritti, la Corte esercitare il suo sindacato, gli Stati membri (...) e qualsiasi altro interessato, sapere come sia stato applicato il trattato" ( vedasi, se pure nel quadro di un ricorso ex articolo 173, la pronuncia 17 marzo 1983, Control Data / Commissione, causa 294/81, Racc . 1983, pag . 911, punto 14 della motivazione ). Ebbene, alla luce di quanto ho detto fin qui, appare evidente che nel nostro caso il requisito così prescritto non è stato adempiuto, e pertanto, che la lite deve mettere capo ad una dichiarazione d' invalidità . Nella parte motiva del provvedimento, infatti, manca il nucleo principale del giudizio di comparazione a cui la Commissione è tenuta e cioè l' esplicitazione delle ragioni per le quali apparecchi sulla cui diversità non sussistono dubbi debbano considerarsi equivalenti a stregua dell' articolo 3, n . 3, regolamento ( CEE ) n . 1798/75; né tanto meno può dirsi che queste ragioni siano emerse nel corso del procedimento ( così, in sostanza, il punto 31 della sentenza citata ).
Giunto a questa conclusione, mi sembra irrilevante accertare se, ed in quale misura, l' università abbia effettuato una congrua indagine sugli strumenti prodotti dalle imprese comunitarie prima di procedere all' acquisto dell' apparecchio americano . Sul punto, comunque, i sospetti affacciati dalla Commissione sono rimossi dai documenti che la ricorrente nel giudizio principale ha prodotto dopo l' udienza . Essi provano infatti che, come l' università ha sempre sostenuto, un' ampia ricerca fu effettivamente svolta .
4 . Per tutte le considerazioni che precedono, vi suggerisco di rispondere come segue al quesito postovi dal Finanzgericht dell' Assia con ordinanza 13 giugno 1986 nel quadro della causa dinanzi ad esso pendente tra l' università di Bielefeld e lo Hauptzollamt di Giessen :
"Non è valida la decisione 82/288, emanata dalla Commissione il 13 aprile 1982, in cui si stabilisce che l' importazione dell' apparecchio nella stessa denominato 'Quanta-Ray Nd : YAG Laboratory Laser System, model DCR-1A' , ma, in realtà, rispondente al modello 'DCR-1AA 1230' , non poteva beneficiare della franchigia dal dazio della tariffa doganale comune ".
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