Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
La sig.ra Yvette Rousseau ( in Fourage ), presidente e direttore generale della SA Paris distribution centre Leclerc della Bottière ( Nantes ), è stata processata per aver messo in vendita al pubblico 1*144 libri ad un prezzo inferiore a quello risultante dall' applicazione della legge 10 agosto 1981, n . 81-766 ( come successivamente modificata con legge 13 maggio 1985, n . 85-500 ) e del decreto 29 maggio 1985, n . 85-556 . Come è già ben noto alla Corte, dette leggi impediscono, salvo alcune eccezioni, che libri editi o importati in Francia vengano venduti, prima di due anni, ad un prezzo inferiore al 95% del prezzo stabilito dall' editore o dall' importatore, a meno che si tratti di libri importati da un altro Stato membro della Comunità che siano stati editi in uno di detti Stati oppure che, dopo essere stati editi in Francia, siano stati successivamente esportati in uno Stato membro .
La predetta è stata assolta dal tribunal de police di Nantes per il motivo che il prezzo fisso non si applica ai libri editi in Francia e reimportati da un altro Stato membro e che non era possibile distinguere quali tra i libri in questione editi in Francia avessero costituito oggetto di reimportazione da un altro Stato membro .
A seguito dell' appello interposto dal procuratore della Repubblica, la Cour d' appel di Rennes ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se gli artt . 3, lett . f ), e 7 del trattato CEE, debbano essere interpretati nel senso che essi vietano, nel territorio di uno Stato membro e per opere edite dallo stesso editore, l' instaurazione di un doppio regime giuridico - sconto massimo e libertà totale dei prezzi - la cui determinazione e applicazione siano subordinate al fatto che i libri messi in vendita in questo Stato abbiano o no costituito oggetto di previa esportazione seguita da reimportazione ".
Il problema di cui al caso di specie è lo stesso sollevato nella causa 355/85 Driancourt / Cognet, nella quale la Corte, ha pronunziato il 23 ottobre 1986, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore :
"Né l' art . 7 del trattato CEE, né alcun' altra disposizione o principio del trattato CEE, si applicano ad una differenza di trattamento nell' ambito di una normativa, che contempli la fissazione del prezzo di vendita al minuto dei libri da parte dell' editore o dell' importatore e sia obbligatoria per i dettaglianti, normativa secondo cui il prezzo dei libri editi e stampati nello Stato membro di cui trattasi è libero quando si tratta di libri reimportati dopo essere stati previamente esportati in un altro Stato membro, mentre è imposto dall' editore quando si tratta di libri che, nel corso della distribuzione, non abbiano varcato alcuna frontiera intracomunitaria ".
A mio parere, l' art . 3, lett . f ), non è direttamente efficace nelle controversie pendenti davanti ad un giudice nazionale . Non è stata dimostrata l' esistenza di una discriminazione effettuata in base alla cittadinanza, incompatibile con l' art . 7 del trattato . L' art . 30 non vieta differenze di prezzi che possono esistere tra i libri che sono stati reimportati in Francia da un altro Stato membro e quelli che non lo sono stati . Di conseguenza, occorre risolvere la questione pregiudiziale nello stesso senso che nella causa Cognet .
Occorre rilevare che è stata data comunicazione della sentenza Cognet al giudice a quo, il quale ha tuttavia tenuto ferma la domanda di decisione pregiudiziale . Dal momento che in simili circostanze ( come ho già osservato nelle conclusioni del 12 dicembre 1985 per le cause riunite da 271 a 274/84, 6 e 7/85, Procuratore della Repubblica / Chiron ), a norma del diritto comunitario, in particolare in fatto di procedura, è consentito al giudice nazionale revocare la domanda di pronunzia pregiudiziale, è auspicabile che negli Stati membri in cui attualmente ciò non pare possibile venga trovata una soluzione per cui gli ordinamenti nazionali, in particolare, in fatto di procedura, contemplino la possibilità di revoca, qualora non sia stata sollevata alcuna nuova questione, non sia stato addotto alcun nuovo argomento e la soluzione della Corte possa unicamente essere la stessa .
Spetta al giudice nazionale decidere sulle spese sostenute dalla sig.ra Rousseau ( in Fourage ); le spese sostenute dalla Commissione non sono ripetibili .
(*) Traduzione dall' inglese .
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