Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo solleva, in sostanza, questioni analoghe a quelle oggetto della causa 120/86 ( Mulder / Ministro dell' agricoltura e della pesca, Racc . 1988, pag . 0000 ) e, ove necessario, farò riferimento alle conclusioni da me presentate lo stesso giorno in detta causa, onde evitare ripetizioni .
Nella Repubblica federale di Germania il regolamento ( CEE ) del Consiglio 17 maggio 1977, n . 1078 ( GU 1977 L 131, pag . 1 ) è stato attuato con ordinanza del ministro dell' alimentazione, dell' agricoltura e delle foreste 22 giugno 1977 ( BGBl . I, pag . 1006 ). Il prelievo supplementare contemplato dai regolamenti ( CEE ) del Consiglio nn . 856 e 857/84 ( GU 1984, L 90, pagg . 10 e 13 ) è stato istituito con il "Verordnung oeber die Abgaben im Rahmen von Garantiemengen im Bereich der Marktorganisation foer Milch un Milcherzeugnisse" ( Milch-Garantiemengen-Verordnung, in prosieguo : "regolamento sui quantitativi garantiti di latte ") 25 maggio 1984 ( BGBl I, pag . 720 ), da ultimo modificato dal regolamento 18 giugno 1986 ( BGBl I, pag . 911 ). Il regolamento sui quantitativi garantiti di latte istituisce, nel § 1, un prelievo a carico del produttore ( formula A ) e fissa, nel § 4, i quantitativi di riferimento sulla base della produzione del 1983 . Il § 6 contempla talune situazioni particolari nelle quali può essere attribuito un quantitativo di riferimento diverso da quello stabilito nel § 4 . Trattasi dei casi in cui il produttore di latte beneficia dell' aiuto per lo sviluppo a norma della direttiva 72/159/CEE ( GU L 96, pag . 1 del 23.4.1972 ), in cui siano stati concessi al produttore di latte fondi pubblici tra il 1° luglio 1978 e il 29 febbraio 1984 per effettuare investimenti, senza un piano formale di sviluppo, in cui sia stato approvato un progetto di costruzione tra il 1° luglio 1978 e il 29 febbraio 1984 e in cui un progetto di costruzione sia stato realizzato tra il 1° luglio 1978 e il 29 febbraio 1984 .
I fatti pertinenti pacifici tra le parti ed esposti nell' ordinanza di rinvio possono essere così sintetizzati .
Il sig . von Deetzen è un agricoltore di 63 anni, proprietario di un terreno di 41,7 ha, situato lungo le rive del Weser e destinato a pascolo, che, a suo dire, non è coltivabile . Il suo figlio minore segue un corso di addestramento per produttori di latte, mentre il suo penultimo figlio, di 22 anni, è destinato ad ereditare l' azienda . Attualmente il von Deetzen possiede circa 40 mucche da latte e 80 vitelli .
Nel 1980 il von Deetzen presentava domanda per un premio di non commercializzazione ( e non, a quanto mi è dato di capire dall' allegato 1 della domanda proposta dinanzi al Finanzgericht, un premio di riconversione ) ai sensi del regolamento n . 1078/77 . Il premio, calcolato su di un quantitativo di latte di 190 665 kg, gli veniva attribuito con provvedimento 12 luglio 1980 . Di conseguenza, egli era tenuto a non mettere sul mercato latte per un periodo di cinque anni . Tale periodo comprendeva l' anno il 1983 adottato dalla Repubblica federale di Germania come anno di riferimento per il calcolo del prelievo supplementare . Il periodo di cinque anni durante il quale il von Deetzen si era impegnato a non mettere latte sul mercato scadeva il 7 settembre 1985 .
Il 22 maggio 1985 il von Deetzen si rivolgeva allo Hauptzollamt di Oldenburg perché gli venisse assegnato un quantitativo di riferimento di 190 665 kg di latte ai sensi del regolamento sui quantitativi di latte garantito . Con decisione 2 ottobre 1985 gli veniva attribuito un quantitativo di riferimento di zero chilogrammi . Dopo aver infruttuosamente proposto opposizione, egli adiva il Finanzgericht di Amburgo, il quale, con ordinanza 26 giugno 1986, decideva di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale, emersa nel corso del procedimento :
"Se i regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, nn . 856 e 857, ( quest' ultimo come da ultimo modificato dal regolamento n . 3571/85 ) e il regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371, come da ultimo modificato dal regolamento n . 3005/85, siano validi in quanto implicano che gli agricoltori i quali, avendo beneficiato di un premio di non commercializzazione o di ristrutturazione per un determinato periodo di riferimento, non hanno prodotto latte e di conseguenza non hanno ottenuto alcun quantitativo di riferimento nell' ambito della disciplina delle quote del latte debbano versare, al momento della ripresa della produzione di latte dopo la scadenza del periodo di cinque anni stabilito all' atto della concessione del premio, un prelievo pari al 75% del prezzo indicativo del latte ".
A differenza della causa Mulder, il giudice a quo solleva questioni vertenti, in particolare, sui poteri e sugli obblighi degli Stati membri nell' applicazione del prelievo supplementare .
Nelle osservazioni scritte il ricorrente ha basato la sua analisi sui diritti fondamentali, considerati nell' ottica del diritto tedesco piuttosto che nell' ottica del diritto comunitario .
Durante la trattazione orale egli ha posto l' accento sul principio del legittimo affidamento, sull' asserita discriminazione tra i produttori il cui impegno di non commercializzazione era scaduto in tempo utile per consentire loro la ripresa della produzione di latte nell' anno di riferimento e i produttori che, come lui, continuavano ad essere vincolati da detto impegno, e sull' asserita restrizione del suo diritto di esercitare la sua professione .
Nell' ambito della causa Mulder sono giunto alla conclusione che il legittimo affidamento degli allevatori che avevano accettato un premio di non commercializzazione contro l' impegno di non produrre latte per un periodo di cinque anni, comprensivo dell' anno di riferimento scelto dallo Stato membro, non era stato rispettato e che detti allevatori avevano subito una discriminazione . Di conseguenza, ho considerato il regolamento n . 857/84 nullo in quanto non contempla il caso specifico delle persone che si trovino nella situazione del ricorrente .
La questione sollevata nel caso presente è sostanzialmente identica . In base ai due predetti motivi pervengo alla medesima conclusione .
Nel caso presente il ricorrente svolge un ulteriore argomento nell' ambito dell' esercizio del diritto di proprietà : sostiene, cioè, che è stata lesa la sua libertà di esercitare la sua professione . Per i motivi esposti nella causa 44/79 ( Hauer / Land Rheinland-Pfalz, Racc . 1979, pag . 3727 ), escluderei che vi sia stata lesione di siffatti diritti qualora non avessi concluso per la violazione degli altri due principi invocati . Nel caso di specie, non è tuttavia necessario esaminare ulteriormente questo argomento, che è superfluo .
Di conseguenza ritengo che la questione sottoposta alla Corte debba essere risolta nei termini seguenti :
"I regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, nn . 856 e 857 (( ( quest' ultimo come da ultimo modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3571/85 ) )) e il regolamento ( CEE ) della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371, come da ultimo modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3005/85, sono nulli in quanto non contengono espresse disposizioni che tengano conto della situazione degli ex produttori di latte che non abbiano prodotto latte negli anni di riferimento di cui all' art . 2, nn . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 857/84 perché si erano impegnati ai sensi dell' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1078/77 a non mettere sul mercato latte durante detto periodo ".
Spetta al giudice a quo statuire sulle spese sostenute dalle parti del procedimento principale . Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione .
(*) Traduzione dall' inglese .
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