Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Queste conclusioni si riferiscono a due ricorsi con cui il signor M ., già dipendente del Consiglio delle Comunità europee, impugna il provvedimento del segretario generale di tale istituzione che gli irroga la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio . Il ricorrente chiede : a ) a titolo principale, l' annullamento dell' atto e la cessazione del procedimento disciplinare; b ) a titolo subordinato, la sospensione dell' atto fino a quando non siano provate le proprie affermazioni difensive; c ) a titolo ulteriormente subordinato, l' adeguamento della sanzione a quella suggerita nel parere della commissione di disciplina .
I fatti . Il signor M . fu assunto dal Consiglio il 1° luglio 1982 come giurista-linguista col grado LA 7 . In quell' occasione egli riempì formulari ed esibì documenti dai quali risultava : a ) che era coniugato con la signora O .; b ) che aveva due figli a carico; c ) che la moglie non percepiva assegni familiari dal proprio datore di lavoro . Le schede informative annuali che M . compilò per il 1983 e il 1984 contengono i medesimi dati . Fu quindi sulla loro base che l' amministrazione definì e versò al ricorrente le varie indennità previste per i funzionari coniugati con figli a carico .
Nel giugno e nel luglio del 1985, peraltro, il Consiglio venne a conoscenza : a ) di una sentenza di divorzio tra il signor M . e la signora O . pronunciata il 14 novembre 1981 dal tribunale di Haarlem e trascritta nei registri di stato civile del comune di Haarlemmermeer il 28 aprile 1982; b ) di una sentenza emessa l' 8 luglio 1982 con cui il medesimo tribunale aveva affidato i figli alla madre; c ) del fatto che il Raad van Arbeid di Haarlem aveva corrisposto alla signora O . assegni familiari per i due figli a carico fino al 1° ottobre 1982 e per la figlia minore dal 1° luglio 1984; d ) di vari debiti che M . aveva contratto, senza onorarli, nel Belgio e nei Paesi Bassi . Per quest' ultima ragione :
1 ) il suo superiore gerarchico aveva proposto nei suoi confronti un ammonimento scritto con nota 27 settembre 1983;
2 ) egli era stato più volte condannato in contumacia;
3 ) i creditori avevano rivolto al Consiglio domande di pignoramento sul suo stipendio per oltre 1 350 000 BFR .
Sulla scorta di questi elementi e con nota del 28 ottobre 1985, il segretario generale del Consiglio, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo . "AIPN "), mosse a M . una serie di addebiti e manifestò l' intenzione di ascoltarlo il 10 gennaio 1986 . L' audizione fu poi rimessa al 16 gennaio su domanda del dipendente, che chiese il rinvio per poter esser assistito da un difensore; ma all' incontro, M . si presentò solo e rifiutò di spiegare i fatti di cui era accusato . Egli si dolse invece che i termini impiegati nella nota del 20 ottobre e, in ispecie il brano iniziale "J' ai été informé que depuis votre entrée en fonctions (...) vous avez gravement et volontairement manqué aux obligations auxquelles vous êtes tenu en vertu du statut", avevano leso il suo diritto di difesa anticipando il risultato del procedimento disciplinare .
A questo punto ( 4 marzo 1986 ), l' AIPN adì la commissione di disciplina trasmettendole un rapporto che indicava i fatti addebitati e le circostanze in cui erano stati commessi . Il rapporto fu inviato a M . tre giorni dopo . Lo stesso 4 marzo si procedette al sorteggio dei membri della commissione e l' 11 successivo si effettuò un sorteggio supplementare per sostituire un membro impedito ed un altro ricusato dal dipendente .
La commissione tenne due riunioni . Nel corso della prima ( 25 marzo 1986 ) si provvide agli adempimenti preliminari e alla scelta del membro relatore . La seduta per le deliberazioni venne fissata all' 11 aprile e il dipendente fu invitato, con nota del 26 marzo, a restare quel giorno nel suo ufficio tenendosi a disposizone della commissione . Il 4 aprile, tuttavia, M . comunicò al presidente di quest' ultima che l' 11 si sarebbe trovato in congedo sulla Costa Azzurra; dichiarò comunque che avrebbe fatto ritorno a Bruxelles se fosse cessata un' agitazione promossa dal comitato del personale che aveva deciso di sospendere la partecipazione dei suoi membri agli organi collegiali . Il presidente rinviò allora la riunione al 16 maggio; e ad essa, nonostante i ripetuti inviti, il funzionario - che, tra l' altro, non si era pronunciato per iscritto sugli addebiti - rifiutò di presentarsi, adducendo la scadenza del termine mensile entro il quale, secondo l' articolo 7, 1° comma, allegato IX statuto del personale, la commissione deve trasmettere il suo parere all' AIPN .
Nel parere formulato il 16 maggio, dopo aver constatato che il funzionario aveva "deliberatamente ingannato" l' amministrazione sul suo status familiare "presentando diverse false dichiarazioni allo scopo di ottenere indebiti vantaggi", la commissione di disciplina rilevò che tali "ripetuti comportamenti costituiscono un inadempimento del dovere d' integrità morale che incombe su ogni dipendente ". Tuttavia, e nonostante la gravità dell' infrazione, l' organo ritenne opportuno offrire a M . una possibilità di riabilitarsi proponendo di retrocederlo al grado LA 8, 2° scatto .
Dopo avere riascoltato il signor M . in data 30 maggio 1986, ed aver comunicato il 4 giugno al presidente della commissione i motivi che lo inducevano a discostarsi dal parere, il 13 giugno 1986 il segretario generale del Consiglio emise la decisione 528/86 infliggendo al dipendente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con effetto dal 16 settembre 1986 .
Il provvedimento dà conto del secondo colloquio tra M . e l' AIPN . Vi si legge che il funzionario non fornì spiegazioni sui fatti addebitatigli e non si pronunciò sul parere della commissione . Ribadendo la linea già tenuta nel colloquio del 16 gennaio, egli dichiarò, invece, che i suoi diritti di difesa erano stati lesi e che a tale violazione si erano aggiunte varie e non meglio precisate irregolarità da parte della commissione di disciplina .
Nel merito - rileva la decisione -, era stato accertato in modo chiaro ed inequivocabile che M .: a ) aveva reso false dichiarazioni sul suo stato civile; b ) aveva taciuto all' amministrazione il fatto di percepire assegni familiari da altra fonte, così violando l' obbligo di cui all' articolo 67, paragrafo 2, dello statuto; c ) aveva contravvenuto ripetutamente al disposto dell' articolo 23, 1° comma, seconda frase dello statuto, non adempiendo i propri obblighi di natura privata . Oltre a violare le dette norme, questi comportamenti costituiscono una trasgressione grave e volontaria del dovere di astenersi da atti che possano menomare la dignità della funzione svolta dal dipendente ( articoli 11 e 12 dello statuto ).
In particolare - continua il provvedimento -, le false e ripetute dichiarazioni rese dal funzionario sul proprio stato civile al momento dell' assunzione dimostrano ch' egli è privo delle doti di integrità richieste dall' articolo 27 dello statuto e per ciò stesso è inadatto a esercitare qualsivoglia attività nell' impiego pubblico europeo . Alla luce di questo dato, dell' aggravante rappresentata dalla stessa "elementarità" dei doveri di cui agli articoli 67, paragrafo 2, e 23, 1° comma, e del fatto che, nel corso dell' intero procedimento, il funzionario non ha invocato attenuanti di sorta, la riabilitazione prospettata dalla commissione di disciplina appare "puramente teorica ". L' AIPN ritiene pertanto la sanzione suggerita dal parere non proporzionata all' importanza dei fatti e decide di destituire M .
Conviene ancora segnalare che, nella nota confidenziale inviata il 4 giugno 1986 dal segretario generale del Consiglio al presidente della commissione di disciplina, le ragioni per cui l' AIPN giudicò di non potersi conformare al parere emergono con chiarezza ancora maggiore . Esse attengono anzitutto alla serietà delle mancanze di M . e al fatto che, anziché portare giustificazioni, egli si fosse trincerato dietro espedienti procedurali, e in secondo luogo, al fatto che la commissione di disciplina non avesse messo in evidenza alcuna attenuante o elementi suscettibili di lasciar sperare in una riabilitazione .
In data 14 luglio 1986, M . reagì al provvedimento : a ) presentando un reclamo amministrativo; b ) proponendo un ricorso che fu registrato in cancelleria il 16 giugno ( causa 175/86 ); c ) chiedendo con separata istanza che l' esecuzione dell' atto fosse sospesa . Inoltre, con atto registrato il 5 agosto 1986 ( causa 209/86 ), il funzionario propose un secondo ricorso contro la stessa decisione, fondato, in particolare, sulla nota 4 giugno 1986 del segretario generale .
Con ordinanza 5 settembre 1986 il presidente della seconda sezione della Corte respinse l' istanza di sospensione dell' atto impugnato . Parallelamente, l' AIPN rigettò, con decisione 8 settembre 1986, il reclamo del 14 giugno e un ulteriore reclamo presentato da M . il 29 luglio .
2 . Nella causa 175/86 il Consiglio ha eccepito l' irricevibilità della domanda, proposta da M . a titolo ulteriormente subordinato, che mira alla riforma della decisione per quanto riguarda il tipo della sanzione . Richiamando la sentenza 30 maggio 1973, causa 46/72 ( De Greef / Commissione, Racc . 1973, pag . 543 ), e la citata ordinanza 5 settembre 1986, l' istituzione rileva che in materia disciplinare vi è consentito annullare l' atto impugnato, ma non certo sostituire la vostra valutazione dei fatti a quella dell' AIPN . A tale tesi il ricorrente ribatte che la causa ha carattere pecuniario perché attiene ai mezzi di sussistenza del dipendente; la Corte è dunque investita di piena giurisdizione .
L' eccezione è fondata . Per la verità, venticinque anni orsono i giudici considerarono pecuniaria la natura di una controversia in tema di licenziamento disciplinare, e da ciò trassero le conseguenze processuali indicate da M . ( sentenza 4 luglio 1963, causa 32/63, Alvis / Consiglio, Racc . 1963, pag . 97, in particolare pag.112 ). La successiva giurisprudenza, tuttavia, è interamente nel senso che, una volta accertati i fatti di cui l' AIPN incolpa il funzionario, la Corte deve limitarsi a verificare se la decisione è inficiata da errore manifesto e eccesso o sviamento di potere ( sentenze 4 febbraio 1970, causa 13/69, Van Eick / Commissione, Racc . 1970, pag . 3, punti da 23 a 26, 30 maggio 1973, De Greef, precitata, punti da 45 a 47, 29 gennaio 1985, F . / Commissione, causa 228/83, Racc . 1985, pag . 275, punto 34 ).
Nella causa 209/86, il Consiglio eccepisce invece l' irricevibilità dello stesso ricorso, adducendo l' identità del suo oggetto con quello della causa 175/86, salvo per quanto riguarda l' istanza ad exhibendum della citata nota 4 giugno 1986 . Sta tuttavia di fatto - afferma l' istituzione - che tale istanza è solo una domanda in via incidentale di un provvedimento istruttorio, prevista espressamente dall' articolo 45 del regolamento di procedura e non separabile dal primo ricorso; imperniando su di essa un nuovo ricorso, M . tiene dunque un comportamento processuale che l' articolo 69, n . 3, della stessa fonte considera defatigatorio e dà luogo a spese supplementari che sarebbe iniquo imporre al Consiglio . A tali argomenti M . replica che l' attore può completare il suo atto introduttivo con nuove argomentazioni purché lo faccia entro il termine di ricorso .
Diversamente dalla prima, quest' eccezione non è accoglibile . Il fenomeno che il Consiglio contesta costituisce infatti una mutatio in amplius del giudizio o, meglio, del suo oggetto, realizzata attraverso la presentazione di "ragioni" non formulate inizialmente; e non v' è sistema di giustizia amministrativa che a certe condizioni non lo consideri praticabile . Il ricorrente, cioè, può integrare il suo primo atto introduttivo avanzando "motivi aggiunti" o anche promuovere un secondo atto, se non è ancora spirato il termine per l' impugnazione del provvedimento contro cui fu proposto ricorso ( vedasi Sandulli : Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, Napoli, 1964, pag . 354 e 355; Chapus : Droit du contentieux administratif, Paris, 1982, pagg . 247 e 248 ).
3 . I mezzi che M . solleva nei due ricorsi sono numerosi e di vario genere, ma possono in sostanza ridursi ai seguenti : a ) violazione dei diritti di difesa; b ) motivazione insufficiente; c ) errori manifesti nella valutazione dei fatti . Il primo mezzo si articola in tre censure : a ) l' AIPN non avrebbe rispettato il principio del giudice imparziale; b ) il ricorrente avrebbe disposto di soli quindici giorni per depositare rilievi scritti a difesa; c ) la commissione di disciplina non avrebbe osservato il termine di un mese impartito per la formulazione del parere .
Procediamo con ordine . In primo luogo M . denuncia la violazione dell' articolo 6 della convenzione 4 novembre 1950 e, più precisamente, del suo paragrafo 1, in cui si dispone che "toute persone a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". Che M . non abbia avuto un giudice imparziale proverebbe la posizione - desumibile dal tenore del brano con cui si apre la nota del 28 ottobre 1985 - assunta nei suoi confronti dal segretario generale del Consiglio all' inizio del procedimento .
La censura va respinta . E' opportuno ricordare anzitutto che il citato articolo 6 non si applica ai procedimenti disciplinari da cui non derivi la perdita di un diritto civile, come quello di esercitare una professione liberale (( ( così, la Corte dei diritti dell' uomo nelle sentenze 8 giugno 1976, Engel, par . da 80 a 83 ( Publ . Cour A, vol . 22, pagg . da 33 a 35 ); 23 giugno 1981, Le Compte e altri, par . da 41 a 42 ( Publ . Cour A, vol . 43, pag . 19 ) )). Più specificamente, è da escludere che nell' àmbito della norma rientrino le controversie riguardanti l' assunzione in, e la revoca da, un impiego pubblico nazionale o internazionale ( vedasi le decisioni della Commissione di Strasburgo 8 marzo 1976, 7274/76, 8 ottobre 1980, 8496/79, e 15 maggio 1986, 11056/84 ).
A prescindere da tali dati, va rilevato che, in base all' articolo 87 dello statuto ed all' allegato IX della stessa fonte, l' AIPN non può avviare un procedimento disciplinare senza aver prima sentito il funzionario incolpato e che, per consentire a costui di giustificarsi, è tenuta a comunicargli gli addebiti . Un operato che rispetti dette regole ( e, nel nostro caso esse sono state senza dubbio rispettate ) è dunque conforme a criteri di buona amministrazione e, lungi dal pregiudicare i diritti di difesa, ne salvaguarda le basi . Quei diritti andranno poi garantiti in positivo nel corso del procedimento successivamente instaurato .
V' è di più . Ammettiamo, senza concederlo, che, in sede di comunicazione degli addebiti, il segretario generale del Consiglio abbia apprezzato erroneamente i fatti o usato espressioni avventate . Irregolarità del genere non potrebbero comunque inficiare la validità della decisione finale ove questa si dimostri fondata su elementi corrispondenti alla realtà e su valutazioni puntuali . Invero, come sottolineò l' avvocato generale M . Trabucchi concludendo in causa 46/72 ( De Greef, già citata, pag . 562 ), "una delle funzioni del procedimento disciplinare è (...) appurare nella loro materialità e (...) valutare correttamente i fatti in vista dei quali l' autorità competente ha deciso di iniziare questo procedimento ".
4 . In secondo luogo, il ricorrente lamenta la violazione dell' articolo 4, n . 1, allegato IX dello statuto a cui stregua "il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di (...) almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento (...)". M . si riferisce a una comunicazione orale fattagli il 7 marzo 1986 dal presidente della commissione di disciplina in cui questi lo avrebbe sollecitato a produrre un' eventuale memoria scritta al massimo entro quindici giorni . Interpretando la norma dello statuto come se dicesse "produrre" anziché "preparare", "difesa scritta" anziché "difesa" e "quindici giorni al massimo" anziché "almeno quindici giorni", il presidente pretese dunque che M . si difendesse per iscritto ancor prima della scadenza del termine statutario e gli impedì di farlo una volta che tale termine era scaduto .
Anche questa censura è infondata . Dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che, per presentare le proprie osservazioni, M . ebbe un tempo ben più lungo di quello previsto dallo statuto : vale a dire i due mesi abbondanti che vanno dal 7 marzo 1986 ( giorno in cui gli fu comunicato il rapporto ) al successivo 16 maggio ( giorno in cui la commissione di disciplina si riunì per deliberare sul suo caso ). Il funzionario lo nega osservando che in data 5 marzo il presidente della commissione gli scrisse "vous disposerez, à compter du jour de la réception du rapport de 15 jours pour préparer votre défense" e che, nel verbale della riunione tenuta dalla commissione il 25 marzo, si constata al punto 3, l' avvenuta scadenza del "délai d' au moins quinze jours ". Tali affermazioni, forse incaute o imprecise, sono tuttavia contraddette e comunque superate da una lettera del 26 marzo in cui il presidente ricordò a M . "les dispositions de l' article 4, alinéa 2, de l' annexe IX, qui prévoient que vous pouvez présenter des observations écrites ou verbales ".
5 . In terzo luogo M . fa valere l' inosservanza del termine previsto dall' articolo 7 dell' allegato IX . Secondo tale disposto la commissione di disciplina "sulla base dei documenti e delle dichiarazioni (...) ( rese dall' ) interessato (...) formula un parere motivato e ( lo ) trasmette all' autorità che ha il potere di nomina e all' interessato entro un mese (...) dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto ".
La censura non è più accoglibile delle altre . Come esattamente ci ricorda il Consiglio, la Corte si è più volte espressa nel senso di ritenere il detto termine meramente ordinatorio . Esso costituisce una semplice regola di buona amministrazione e il suo mancato rispetto, anziché essere sanzionato a pena di nullità ( sentenze 4 febbraio 1970, Van Eick, già citata, punti da 1 a 7; 29 gennaio 1985, F ., già citata, punto 30 ), può solo rendere l' istituzione responsabile del danno eventualmente procurato agli interessati . Nel nostro caso, peraltro, un danno è sicuramente inesistente .
6 . Il secondo mezzo ha di mira l' insufficiente motivazione del provvedimento e, in ispecie, della parte in cui l' AIPN ha disatteso il parere della commissione di disciplina optando per una sanzione più severa . M . lamenta soprattutto che l' AIPN abbia ritenuto puramente teorica la prospettiva di una sua riabilitazione e gli abbia irrogato una pena non proporzionata agli addebiti .
La censura è priva di fondamento . Come ho osservato sub n . 2, la discrezione riconosciuta all' autorità amministrativa in materia disciplinare è molto ampia e il controllo di legittimità esercitato dalla Corte correlativamente ristretto . Illuminanti in questo senso sono le più volte citate sentenze ( 4 febbraio 1970, Van Eick, punti da 23 a 26, 30 maggio 1973, De Greef, punti da 45 a 47, 29 gennaio 1985, F ., punto 34 ): provati i fatti - affermaste - "la valutazione delle (...) infrazioni addebitate (...) e la scelta della sanzione (...) più appropriata ricadono nel potere disciplinare dell' AIPN"; né la Corte "può sostituire la propria valutazione a quella di detta autorità salvo il caso di palese eccesso o sviamento di potere ".
M . non accampa questi vizi; come ho detto, invece, ci chiede di esaminare la motivazione . Ma è certo che il risultato di questa indagine non può essergli favorevole . L' AIPN - abbiamo visto - pone in primo luogo l' accento sulla intrinseca gravità dei fatti . Ora, le false dichiarazioni di M . sul proprio stato civile - un comportamento che anche la commissione di disciplina ha valutato con severità - vulnerano senz' alcun dubbio la fiducia da cui è caratterizzato il rapporto tra l' amministrazione e il funzionario; desumerne l' inidoneità di quest' ultimo a coprire un posto nell' impiego pubblico comunitario è dunque ragionevole .
In secondo luogo, la decisione contiene una serie di considerazioni dedicate all' inadempimento degli obblighi privati di M ., cioè a una circostanza su cui la commissione di disciplina ha sorvolato, benché figuri nel rapporto presentatole dall' AIPN . Al riguardo osservo che, per un funzionario della Comunità, il fatto di non onorare i propri debiti in un tempo congruo, di subire condanne in contumacia e di esporre le proprie autorità a una richiesta di pignoramento sullo stipendio è manifestamente in contrasto con l' obbligo di tenere, anche fuori dal luogo di lavoro, una condotta consona alla dignità del suo ufficio e, in ogni caso, tale da non menomare il prestigio dell' amministrazione ( vedasi, in senso analogo, tribunale amministrativo dell' OIT, sentenza 6 ottobre 1961, causa Wakley, paragrafo 7 ).
L' AIPN spiega infine il suo rifiuto di conformarsi alla proposta della commissione facendo riferimento al difetto di circostanze attenuanti desumibili dal fascicolo personale del dipendente o dal medesimo evocate nel corso del procedimento . Poiché anche questi argomenti mi paiono persuasivi e sono comunque adeguatamente delucidati, non ritengo che la decisione sia criticabile sul piano della motivazione e possa considerarsi sproporzionata agli addebiti .
7 . Col terzo mezzo il ricorrente deduce che la decisione controversa è viziata da errori manifesti . Le falsità e le omissioni che gli si contestano - egli afferma - sono imputabili non a mala fede, ma ad ignoranza . La moglie, infatti, non lo informò dell' avvenuto divorzio e, in Olanda, la relativa procedura non prevede né la presenza degli interessati, né la notifica della pronuncia in mani proprie o a domicilio, ma si perfeziona con la mera trascrizione della sentenza negli atti dello stato civile . Allo stesso modo, egli non seppe mai di essere stato convocato davanti al giudice di Haarlem nella causa per l' affidamento dei figli . Si aggiunga - continua M . - che egli contò sempre di rappacificarsi con la moglie, tanto da avere, in vista di tale evento, affittato una grande abitazione . A fargli credere possibile una riconciliazione lo avevano indotto : a ) la domanda di un permesso di soggiorno speciale in Belgio presentata dalla signora O . il 19 novembre 1982; b ) la garanzia che alla stessa data quest' ultima aveva prestato su un fido di oltre 400 000 BFR da lui richiesto; c ) il ravvicinamento che tra i due coniugi si era avuto a cavallo tra il 1982 e il 1983 . In quel periodo, infatti, la famiglia visse unita a Bruxelles almeno durante le ferie e i fine settimana .
Anche questa censura è inconsistente . A ragione il Consiglio osserva che lo stato civile è un fatto obiettivo e che i sentimenti o le speranze di riconciliazione non valgono a modificarlo . A parte ciò, che M . non abbia avuto conoscenza del divorzio è da escludere . Dagli atti su cui la commissione di disciplina e l' AIPN trassero il convincimento della sua colpevolezza risulta infatti che durante l' intera causa egli fu assistito da un avvocato il quale non poté non fornirgli notizie sul suo andamento e sul suo esito . Inoltre, è assodato che nel quadro di tale giudizio e di quello relativo all' affidamento dei figli, M . comparve personalmente davanti al giudice . Il fatto che fino all' 8 agosto 1985 egli abbia omesso di comunicare alla sua istituzione il proprio mutamento di status è perciò inescusabile .
Sull' assenza di mala fede M . fa leva anche per quanto riguarda la violazione dell' articolo 67, paragrafo 2 . Le norme dello statuto - questo è il suo ragionamento - garantiscono le medesime indennità al dipendente coniugato e a quello divorziato con un figlio a carico . Ora, egli visse in Belgio con la figlia minore fino al luglio 1984 e fu solo dopo tale data che la signora O . cominciò a percepire - ma, com' essa stessa riconobbe il 15 novembre 1986, all' insaputa del ricorrente - assegni familiari in Olanda . Ne viene che, dovendo comunque l' istituzione corrispondere gli assegni all' uno o all' altro coniuge, le dichiarazioni da lui fatte non erano tali, per quanto egli poteva saperne, da causarle alcun pregiudizio .
Che dire della tesi così riassunta? A me essa pare fragile perché dimentica che M . sapeva, in ogni caso, di rendere dichiarazioni false e che a incrinare il suo rapporto fiduciario col Consiglio fu appunto la doppiezza di cui dette prova e non il danno - consapevole o inconsapevole, ma, tutto sommato, abbastanza ridotto ( circa 200 000 BFR ) - da lui recato all' istituzione . Si aggiunga che un M . in buona fede, se fosse stato davvero all' oscuro degli assegni olandesi percepiti dalla signora O ., avrebbe dovuto rimetterle le indennità ricevute allo stesso titolo dal Consiglio o chiedere a quest' ultimo di corrispondergliele direttamente . L' istituzione ha inoltre documentato che M . riscosse somme a cui sapeva di non avere diritto, come vari rimborsi per spese di viaggio sostenute dalla ex moglie .
Il leitmotiv della mancanza di mala fede ritorna a proposito dei debiti privati e si fonda qui sulla rinuncia di M . a difendersi nei giudizi in cui fu condannato . L' argomento è ovviamente assurdo : quella rinuncia dimostra solo che gli inadempimenti di M . erano, ai suoi stessi occhi, privi di qualsiasi giustificazione o, peggio, che M . non tiene in alcun conto il suo buon nome . Egualmente priva di base è infine la tesi secondo cui l' AIPN, pur conoscendo fin dal 1983 la situazione d' indebitamento del suo funzionario, decise di non procedere nei suoi confronti . E' vero, infatti, che, con nota del 27 settembre 1983, il superiore gerarchico di M . propose di irrogargli una lieve sanzione disciplinare; ma lo scritto non fu inoltrato all' AIPN e per questa ragione la vicenda non ebbe seguito .
8 . Alla luce delle considerazioni che precedono vi suggerisco di respingere i ricorsi promossi il 16 luglio e il 5 agosto 1986 dal signor M . contro il Consiglio delle Comunità europee e, ai sensi dell' articolo 70 del regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti .
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