Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I - A prosecuzione di un contenzioso ormai lungo e vario che l' ha opposta in numerose occasioni alla Commissione delle Comunità europee, la ricorrente, Mariette Turner, intende ora ottenere :
a ) l' annullamento della decisione del direttore generale del personale e dell' amministrazione, in data 19 settembre 1985, che ha confermato il suo rapporto informativo definitivo per il periodo 1981-1983;
b ) un risarcimento per la redazione tardiva di tale rapporto, nonché per la mancanza di rapporti informativi tra il 1977 ed il 1981;
c ) la condanna simbolica della convenuta al pagamento di un franco, a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalla mancata risposta al reclamo con cui la ricorrente intendeva ottenere la revisione del rapporto per il periodo 1981-1983 .
2 . II - La ricorrente, medico di professione, è dipendente della Commissione dall' aprile 1966 .
3 . In conformità al disposto dell' art . 43 dello statuto del personale, è stata regolarmente oggetto di rapporti informativi fino al periodo compreso tra il 1° luglio 1975 ed il 30 giugno 1977 .
4 . Il rapporto informativo relativo al periodo dal 1° luglio 1977 al 4 maggio 1979 fu annullato per vizio di forma a seguito del ricorso presentato a questa Corte dalla ricorrente ( sentenza 21 marzo 1985, causa 263/83, Turner / Commissione, Racc . 1985, pag . 893 ), e non è stato rifatto prima della presentazione del ricorso in esame .
5 . Per il periodo dal 5 maggio 1979 al 30 giugno 1981, il relativo rapporto informativo non è mai stato redatto, in conseguenza della sentenza della Corte del 9 luglio 1981, cause riunite 59/80 e 120/80, ( Turner / Commissione, Racc . 1981, pag . 1883 ) che ha annullato, per sviamento di potere, le decisioni 5 maggio e 20 maggio 1979, che avevano assegnato la ricorrente ad altro incarico nel contesto della ristrutturazione del servizio medico e l' avevano trasferita ad un impiego in seno alla DG XII .
6 . Con decisione 20 ottobre 1981, la ricorrente veniva assegnata, come medico di fiducia, al servizio liquidatore delle prestazioni della cassa malattia ( DG IX ). Essa proponeva un ricorso di annullamento di detto provvedimento, che veniva respinto con sentenza 12 gennaio 1984 ( causa 266/82, Turner / Commissione, Racc . 1984, pag . 1 ).
7 . III - Analizziamo, una ad una, le domande presentate dalla ricorrente, tenendo conto degli argomenti di entrambe le parti, riassunti nella relazione d' udienza .
Prima domanda : annullamento della decisione 19 settembre 1985, che ha confermato il rapporto informativo definitivo della ricorrente per il periodo 1981-1983
8 . A - Il primo motivo invocato dalla ricorrente, a sostegno della domanda d' annullamento, si riferisce alla tardività del rapporto informativo relativo al periodo 1981-1983 .
9 . La Commissione non avrebbe rispettato alcuno dei termini prescritti dalla "Guida per la compilazione del rapporto informativo", adottata nel 1979 ai sensi dell' art . 43 dello statuto .
10 . Infatti, stando ai termini prescritti dalla guida, la ricorrente avrebbe dovuto ricevere il progetto di rapporto informativo del compilatore entro il 30 novembre 1983, mentre l' ha effettivamente ricevuto solo nel luglio 1984 . Da quel momento in poi, tutti gli atti di competenza dell' amministrazione sarebbero stati adottati in ritardo, sicché il procedimento si è concluso, nel suo insieme ( con la decisione definitiva in data 19 settembre 1985 ) con circa nove mesi di ritardo rispetto alla data alla quale ciò sarebbe dovuto accadere a termini della "Guida per la compilazione del rapporto informativo ".
11 . Nel controricorso, la Commissione riconosce - come già il compilatore d' appello nella nota 25 marzo 1985 - che i termini fissati dalla guida per la compilazione del rapporto informativo non sono stati rispettati .
12 . Quali conseguenze vanno ricollegate a questo fatto?
13 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che questo vizio non è tale da determinare, di per sé, l' annullamento di un rapporto informativo, soprattuto se il ricorrente non dimostra che il ritardo gli ha recato danno ( 1 ). La Corte ha persino ammesso che, in determinate circostanze, il ritardo ha potuto avvantaggiare il dipendente ( 2 ).
14 . Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento che comprovi il fatto che tale ritardo le abbia arrecato un qualche pregiudizio .
15 . Tuttavia, la ricorrente invoca, a sostegno della domanda, la posizione assunta dalla Corte nella sentenza Castille ( 3 ), secondo la quale "il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può essere pregiudicato dall' assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardano ". Tenendo conto di questo brano, la ricorrente ritiene che l' affermazione di una lesione potenziale al normale svolgimento della sua carriera sia sufficiente perché la domanda sia considerata fondata .
16 . Tale argomento non mi pare tuttavia conferente nel caso di specie : la sentenza Castille affrontava il problema nel contesto dell' analisi della richiesta di risarcimento presentata dal ricorrente, senza inferirne alcunché al fine dell' esame della validità del rapporto informativo .
17 . Perciò discuterò il senso che conviene attribuire, a mio parere, alla sentenza Castille quando, nel prosieguo, analizzerò la prima richiesta di risarcimento formulata dalla ricorrente .
18 . B - Ma la ricorrente invoca poi un altro motivo a fondamento della domanda di annullamento : la Commissione non avrebbe giustificato la variazione dei giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente ( quello del 1975-1977 ), come prescritto dall' art . 5, 2° comma, della "Guida per la compilazione del rapporto informativo ".
19 . Questo vizio è stato segnalato dal comitato paritetico per i rapporti informativi nel parere emesso, su richiesta della ricorrente, il 29 luglio 1985, in seguito al rapporto del compilatore d' appello, parzialmente diverso da quello del primo compilatore, che non modificava però le varie valutazioni analitiche .
20 . Secondo il comitato paritetico, il rapporto del 1975-1977 doveva essere considerato come ultimo rapporto valido, dato che quello del 1977-1979 era stato annullato dalla Corte ( causa 263/83 ) e non era stato rifatto in seguito e quello del 1979-1981 non era stato affatto redatto . Dato che le osservazioni analitiche risultanti dal rapporto del 1981-1983 sono chiaramente meno favorevoli di quelle del 1975-1977, dovrebbero essere oggetto di una giustificazione espressa .
21 . Tuttavia, il compilatore d' appello si è limitato a comunicare alla ricorrente ( nota 19 settembre 1985 ) di aver preso conoscenza del rapporto per il 1975-1977, ma che, nella valutazione dei giudizi risultanti dal rapporto del 1981-1983 rispetto a quelli che erano stati espressi in quel primo rapporto, era necessario tener conto che, nel frattempo, il sistema di valutazione era stato modificato e alla ricorrente erano state affidate altre mansioni dal 20 ottobre 1981 .
22 . La Commissione ritiene che le circostanze così richiamate dal compilatore d' appello costituiscano una giustificazione sufficiente della modifica dei giudizi analitici della ricorrente : i sistemi di valutazione non sarebbero paragonabili, il compilatore cui incombeva l' elaborazione del nuovo rapporto informativo non era lo stesso e le mansioni svolte sarebbero state diverse .
23 . In proposito, si deve osservare quanto segue .
1 ) La modifica dei sistemi di valutazione, per quanto riguarda i giudizi analitici, non impedisce, di per sé, il suo raffronto e la giustificazione delle variazioni, come richiesto dalla "Guida per la compilazione del rapporto informativo ".
Nel nostro caso, è evidente che le valutazioni risultanti dal rapporto per il periodo 1981-1983 sono nettamente inferiori a quelle adottate nel rapporto per il 1975-1977 . Infatti, mentre in quest' ultimo, per un sistema di classificazione strutturato su tre livelli, la ricorrente aveva ottenuto due giudizi corrispondenti al livello più alto ( nelle rubriche competenza e rendimento ) ed uno normale ( comportamento nel servizio ) nel rapporto per il 1981-1983, in un sistema strutturato su cinque livelli, le è stato attribuito soltanto un giudizio superiore al livello medio ( ottimo - quarto livello ) e tredici corrispondenti al livello medio ( terzo livello ).
2 ) Nella sentenza Castille ( punti 27 e 28 della motivazione ), la Corte ha già ritenuto, senza lasciar adito a dubbi, che l' obbligo di giustificazione si impone in maniera vincolante ai compilatori anche in caso di mutamento del sistema di valutazione analitica, in particolare ove le diversità tra un rapporto e quelli precedenti sia significativa ( vedasi punto 26 della motivazione, ove si parla di divergenze di valutazioni significative quanto quelle constatate nella presente causa ).
D' altronde, la Corte si è premurata di chiarire espressamente che detto obbligo di giustificazione si impone anche ai compilatori del periodo 1977-1979, a prescindere dal fatto che la "Guida per la compilazione del rapporto informativo" contenesse una nota a pié di pagina in cui si indicava che il disposto dell' art . 5, 2° comma, non era obbligatorio per il raffronto tra la valutazione relativa a quel periodo e la valutazione precedente .
La Corte ha considerato, a ragione, che i compilatori "non possono essere esonerati dall' obbligo di giustificazione da una nota a pié di pagina (...) destinata a fornire consigli pratici ai relatori" ( punto 27 della motivazione ).
3 ) Nel caso in esame, non è neppure possibile riscontrare indizi di tale giustificazione nelle "valutazioni di natura generale" ( modificate dal primo compilatore rispetto al progetto iniziale ), che, per il loro tono globale e sintetico, non sono atte a fornire elementi per comprendere i motivi delle modifiche rispetto al precedente rapporto .
4 ) Di regola, neppure il mutamento dei compilatori ed il mutamento delle mansioni affidate al dipendente paiono impedire l' adempimento dell' obbligo di giustificazione . Se così fosse, i dipendenti sarebbero seriamente danneggiati ad ogni cambiamento di attribuzioni, che comporta come conseguenza un nuovo compilatore . Questi ha la possibilità, in circostanze normali e se non vi sono stati grandi ritardi, di ottenere le necessarie informazioni dal compilatore precedente e dagli ex superiori gerarchici del dipendente .
Tanto più che, nella fattispecie, si tratta di attribuzioni che, nella precedente causa ( vedi sintesi dei mezzi ed argomenti delle parti nella sentenza Turner del 12 gennaio 1984 ), la Commissione aveva considerato di natura medica e corrispondenti alla sua specializzazione ed esperienza, caratteristiche che, per generale ammissione, sono comuni alle mansioni espletate dalla ricorrente nel periodo 1975-1977, considerate nel relativo rapporto informativo come corrispondenti "alla formazione e alle attitudini del dipendente ".
5 ) Si aggiunga che il fatto che l' ultimo rapporto rispetto al quale occorre effettuare il raffronto ( quello del 1975-1977 ) sia stato ancora redatto sotto l' impero del precedente sistema di valutazione non può essere imputato alla ricorrente, nonostante questa abbia accettato che non venisse redatto quello del 1979-1981 .
6 ) Inconferente è pure l' argomento, dedotto dalla Commissione, secondo cui la ricorrente non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, che, se non vi fossero state irregolarità, si sarebbe trovata in una situazione più favorevole : la ratio dell' obbligo di giustificazione è di permettere al dipendente di conoscere e controllare i motivi della mutata valutazione del suo lavoro, dandogli la possibilità di formulare osservazioni e, se del caso, di correggere il suo comportamento nel servizio; perciò l' inadempimento di tale obbligo sottrae al dipendente una garanzia concessagli a norma dello statuto .
24 . Alla luce di quanto precede, non ritengo fondata la posizione della Commissione : il rapporto del compilatore d' appello non contiene una vera e propria giustificazione del mutamento dei giudizi analitici, ma piuttosto una giustificazione dell' assenza di giustificazione .
25 . La mia conclusione è, dunque, che il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1981-1983 è viziato da una irregolarità essenziale e, di conseguenza, va annullato e corretto in base a tale conclusione .
26 . Solo se si rivelasse interamente impossibile procedere a tale correzione in termini adeguati ( dato il periodo già decorso ed il decesso del primo compilatore avvenuto nel frattempo ) sarei, eventualmente, indotto a proporvi, in via alternativa, di attribuire alla ricorrente un indennizzo quale compensazione per la persistenza, nel suo fascicolo individuale, di una irregolarità tale da incidere indefinitamente sullo sviluppo della sua carriera .
27 . Non sembra, però, che ciò possa verificarsi nel presente caso . Per un verso, nelle osservazioni scritte ed orali della convenuta si rinvengono considerazioni sul modo in cui la ricorrente svolgeva i propri compiti nel 1975-1977 e nel 1981-1983, che non sono state espresse nel suo rapporto, ma sono tali da dimostrare che la convenuta è in grado di fornire una giustificazione completa delle nuove valutazioni . D' altra parte, occorre tener conto del fatto che, essendo in fase di elaborazione il nuovo rapporto per il 1977-1979, la Commissione dovrebbe già poterne disporre al momento in cui proceda alla rettifica del rapporto 1981-1983, in esecuzione di una sentenza d' annullamento resa nella presente causa, e potrebbe allora effettuare un raffronto tra i due .
28 . C - Alla luce di questa conclusione, non risulta necessario approfondire l' esame delle altre due questioni sollevate dalla ricorrente in via incidentale .
29 . La prima si riferisce al fatto che l' AIPN, nonostante la sua insistenza, non ha ritenuto necessario definire correttamente ed in modo preciso la situazione amministrativa nel nuovo impiego . Oltre al fatto che il rilievo si trova formulato in termini molto vaghi e non documentati, va considerato che esso si trova pregiudicato dalla decisione della Corte nella sentenza Turner del 12 gennaio 1984 .
30 . Quanto alla seconda questione, essa si riferisce al fatto che la ricorrente - medico - è scrutinata da un dipendente non medico, cui incombe formulare un giudizio, in particolare, sulle sue competenze .
31 . In proposito, basti quanto segue :
a ) nessuna disposizione dello statuto o del trattato impone che il superiore gerarchico di un dipendente abbia la stessa specialità o formazione accademica del suo subordinato per poterlo valutare conformemente alle norme d' applicazione :
b ) la situazione comune in una qualsiasi amministrazione è che un capo abbia alle sue dipendenze elementi di varie specialità universitarie o non universitarie, senza che per questo gli sia preclusa la valutazione del loro lavoro in base ai risultati rispettivi, nel contesto delle finalità perseguite dall' amministrazione;
c ) come risulta dalla stessa giurisprudenza Turner ( 4 ) non si deve confondere "la libertà di giudizio che dev' essere riconosciuta al medico, sul piano tanto della diagnosi quanto delle decisioni in campo medico" con "la particolare posizione del medico nel caso in cui espleta compiti consultivi o di controllo nell' ambito amministrativo", la cui natura e i cui indirizzi debbono essere definiti e valutati dall' amministrazione, fatta salva soltanto l' indipendenza di giudizio e di decisione dei medici di cui si serve .
Seconda domanda : risarcimento per la tardiva compilazione del rapporto informativo del 1981-1983
32 . Fondandosi, anche qui, sul punto 36 della motivazione della sentenza Castille, la ricorrente ritiene di non dover precisare la natura del pregiudizio subito, limitandosi a lamentare il danno per la prosecuzione della carriera, danno che, secondo la ricorrente, andrebbe valutato non solo nel contesto del presente ricorso, ma nell' ambito del contenzioso esistente tra le parti sin dal 1978 .
33 . Si ricorderà che, nella sentenza Castille, la Corte ha giudicato incompatibile con i "principi di buona amministrazione" il ritardo allora verificatosi nella compilazione del rapporto del ricorrente e dichiarò che "poiché, nell' ambito dello statuto, la Commissione è responsabile della regolarità delle procedure di compilazione del rapporto informativo sui suoi dipendenti essa ( avrebbe dovuto ) sopportare le conseguenze finanziarie che discendono da tale illecito amministrativo" ( punto 34 della motivazione ).
34 . Secondo la Corte ( 5 ), la determinazione dell' importo del risarcimento richiede, invece, in linea di principio, che venga comprovato un qualunque nesso tra il fatto lesivo degli interessi di carriera del ricorrente e l' inesistenza del rapporto informativo nel momento in cui sono state prese le decisioni che possono incidere su tale carriera ( punto 35 della motivazione ).
35 . Se ne deve forse desumere, tuttavia, dal punto 36 della motivazione della sentenza Castille, che il diritto ad un risarcimento determinato ex aequo et bono scaturisca semplicemente dal ritardo del rapporto, purché imputabile all' amministrazione, indipendentemente da qualunque altra condizione la cui prova incomba al dipendente?
36 . A mio parere non è così .
37 . Si deve riconoscere che dal brano già citato della sentenza Castille risulta che il dipendente non è tenuto a dimostrare che sia stata la mancanza del rapporto ad impedire l' adozione di una decisione favorevole che sarebbe stata altrimenti adottata . In altre parole, il dipendente non è tenuto a dimostrare l' esistenza di un nesso eziologico tra la mancanza del rapporto e l' adozione di una decisione favorevole o la mancata adozione di una decisione favorevole .
38 . Ma, a mio parere - come pure secondo la Commissione - il dipendente deve comunque dimostrare che, durante il periodo nel quale è venuto a mancare il rapporto, sono state prese, o avrebbero dovuto esserlo, decisioni relative alla sua carriera, sulle quali la mancanza di rapporto poteva eventualmente esercitare una qualunque influenza .
39 . E' quanto avvenne nel caso Castille : in assenza del rapporto, la cui redazione era in notevole ritardo, vennero prese decisioni di promozione nelle quali non venne compreso il ricorrente Castille ( punti 9 e 31 della motivazione ). Per questo la Corte ritenne che, "alla luce delle particolari circostanze del caso di specie" ( punto 37 della motivazione ) vi fosse un pregiudizio da stimare ex aequo et bono .
40 . Nel caso di specie, invece, la ricorrente Turner non è stata in grado di dimostrare che una qualche decisione relativa allo sviluppo della sua carriera sia stata presa, o avrebbe dovuto essere presa, nel periodo durante il quale il rapporto era ancora in fase di compilazione, né che la mancanza del rapporto abbia potuto incidere, in linea di pura ipotesi, su tali decisioni .
41 . Il riferimento alla promozione di un altro medico al grado A 3 quale capo del servizio medico della Commissione a Bruxelles appare espresso in termini vaghi e la ricorrente lo collega alla sua "esclusione" da tale servizio medico e non al ritardo nella compilazione del rapporto informativo . Tale promozione fu, d' altra parte, di parecchio anteriore al periodo cui si riferisce il rapporto impugnato e la Corte l' ha già ritenuta regolare, escludendo che possa giustificare la fondatezza dei ricorsi per annullamento in occasione dei quali è stata invocata ( 6 ).
42 . Occorre poi tener conto del fatto che, nel caso Castille, il ritardo nell' approvazione finale del rapporto informativo del ricorrente era nettamente superiore a quello del caso di specie, posto che si aggirava intorno ai quattro anni dopo la fine del periodo cui si riferiva il rapporto ( punto 33 della motivazione ).
43 . Per concludere, tutto ciò induce a ritenere che la richiesta di risarcimento per la redazione tardiva del rapporto per il 1981-1983 vada respinta .
44 . Tale conclusione si impone anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte, espressa nella sentenza Vincent della quarta sezione ( 7 ), che ha respinto una richiesta di risarcimento motivata dalla stesura tardiva del rapporto informativo e la sua mancanza iniziale al momento in cui venne decisa una tornata di promozioni nella quale si trovava coinvolto il ricorrente . Nonostante fosse stato allegato un pregiudizio morale e psicologico, la Corte ritenne che, dato che il fascicolo individuale del ricorrente era stato poi completato e le decisioni relative alle promozioni erano state riviste e confermate alla luce dei nuovi elementi, non fosse stato arrecato alcun pregiudizio al ricorrente; per tali motivi, la Corte volle ( punto 25 della motivazione ) ben sottolineare le differenze rispetto alla giurisprudenza enunciata nella sentenza Geist del 14 luglio 1977 ( 8 ), nella quale viene in causa l' assoluta inesistenza di vari rapporti informativi relativi al ricorrente, alla cui mancanza sarebbe stato assai difficile se non impossibile rimediare, "a causa del tempo trascorso, essendosi dispersi o avendo lasciato il servizio coloro che dovevano compilare i rapporti" ( 9 ).
Terza domanda : risarcimento per la mancanza del rapporto informativo tra il 1977 ed il 1981
45 . Analizziamo, in primo luogo, la domanda nella parte che riguarda la mancanza del rapporto per il periodo 1979-1981 .
46 . Durante tale periodo, la ricorrente ha espletato nuove mansioni, che le erano state affidate dall' amministrazione; ma, come sappiamo, le corrispondenti decisioni sono state annullate con sentenza 9 luglio 1981, per sviamento di potere . Ciò considerato, il direttore generale del personale e dell' amministrazione propose alla ricorrente, che accettò, di soprassedere alla redazione del rapporto 1979-1981, come risulta dai documenti allegati agli atti di causa .
47 . Sebbene si tratti di una proposta singolare, spiegabile in considerazione delle circostanze del caso di specie, non posso esimermi dal concludere che, per questo periodo, il ricorso della ricorrente è infondato, giacché non è legittimo che questa venga ora a prevalersi del suo precedente consenso per impugnarne le conseguenze .
48 . Per quanto riguarda l' assenza di rapporto per il periodo 1977-1979, il problema è già un po' più delicato . Come sappiamo, il primo rapporto compilato per questo periodo fu annullato dalla sentenza 21 marzo 1985 ( causa 262/83 ).
49 . In esecuzione di tale sentenza e a norma dell' art . 176, n . 1, del trattato CEE, la Commissione avrebbe dovuto procedere alla sua rielaborazione, tenendo conto degli elementi non presi in considerazione in precedenza .
50 . Ciò, però, non è accaduto fino alla data dell' udienza della presente causa ( 2 luglio 1987 ), vale a dire più di due anni dopo la sentenza della Corte . Nel corso di tale udienza, l' agente della Commissione si è limitato a comunicare che era stato appena predisposto un progetto di rapporto e che la ricorrente lo avrebbe ricevuto fra breve .
51 . Questo fatto ci sembra radicalmente incompatibile con le regole di buona amministrazione che si impongono alla Commissione, tanto nei rapporti con i suoi dipendenti, quanto nell' esecuzione delle sentenze della Corte .
52 . Quanto a quest' ultimo aspetto, la Corte ha già riconosciuto ( 10 ) che "l' esecuzione di una sentenza d' annullamento che richieda l' adozione di vari provvedimenti amministrativi non può, di regola, effettuarsi immediatamente ". Ne consegue che, analogamente a quanto espressamente contemplato dall' art . 34, n . 2, del trattato CECA, va riconosciuto alla Commissione un "termine ragionevole" per conformarsi ad una sentenza di annullamento di un provvedimento adottato in esecuzione del trattato CEE .
53 . Nel presente caso va però riconosciuto che il ritardo nella preparazione del nuovo rapporto ha superato di gran lunga tutto ciò che può considerarsi "termine ragionevole", senza che si possa invocare, come giustificazione, la mancata domanda da parte della ricorrente in tal senso, giacché spetta alla Commissione adottare, d' ufficio, i necessari provvedimenti di esecuzione della sentenza .
54 . Per quanto riguarda la posizione della ricorrente e la sua richiesta d' indennizzo, si deve riconoscere la fondatezza dell' argomento secondo cui l' assenza prolungata del nuovo rapporto per il 1977-1979 è stata atta a pregiudicare il regolare sviluppo della sua carriera . Infatti, dato il tenore degli elementi ( l' opinione favorevole del precedente superiore gerarchico della ricorrente ) la cui mancanza aveva determinato l' annullamento del rapporto informativo da parte della Corte, sarebbe stato inevitabile che il rapporto sostitutivo contenesse, nel complesso, una valutazione della ricorrente più favorevole che in precedenza . E' quanto è stato espressamente riconosciuto dalla sentenza Turner del 21 marzo 1985 ( punto 21 della motivazione ).
55 . Il rapporto per il 1981-1983 è stato quindi preparato in assenza delle valutazioni favorevoli del primo superiore gerarchico della ricorrente, che sarebbero dovute risultare dal rapporto 1977-1979 : non solo la menzione di tali valutazioni può contribuire a fornire una migliore immagine della precedente carriera della ricorrente, ma, inoltre, permetterebbe di disporre di un rapporto valido, già elaborato in conformità al nuovo sistema di valutazione, il che impedirebbe di invocare il mutamento del sistema per dar conto delle modifiche dei giudizi analitici .
56 . Stando così le cose e a questi effetti, mi sembra perfettamente possibile applicare alla fattispecie l' orientamento definito nella sentenza Castille, data la mancanza del rapporto al momento in cui sono state prese decisioni importanti per la carriera della ricorrente ( la redazione del rapporto 1981-1983 ).
57 . Così stando le cose, e tenendo conto ancora una volta del disposto dall' art . 34, 2° comma, del trattato CECA (" se l' Alta Autorità si astiene dal prendere entro un termine ragionevole i provvedimenti che l' esecuzione di una decisione d' annullamento importa, è ammesso ricorso per risarcimento avanti alla Corte "), vi propongo di condannare la Commissione a versare alla ricorrente un indennizzo fissato ex aequo et bono a FB 25.000 .
Quarta domanda : Condanna della Commissione al pagamento di un franco simbolico quale risarcimento del danno morale per la mancata risposta al reclamo con cui la ricorrente intendeva ottenere la revisione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983
58 . Nonostante la diligenza di cui la ricorrente ha dato prova, tramite il suo avvocato, ed i contatti che, ad iniziativa dell' amministrazione stessa, la ricorrente ha avuto con l' incaricata responsabile del suo caso, la Commissione non ha ritenuto necessario rispondere al reclamo da questa presentato il 20 dicembre 1985 . La Commissione non ha dunque voluto, o potuto, avvalersi dell' opportunità di una risposta nella fase amministrativa del procedimento di cui agli artt . 90 e 91 dello statuto, onde evitare, eventualmente, il ricorso alla Corte .
59 . Dal punto di vista della buona amministrazione della giustizia non si può non rimpiangerlo .
60 . Nondimeno, ciò non implica che la domanda vada riconosciuta fondata : la norma stessa ( art . 90,n . 2, 2° comma ) equipara il caso della scadenza del termine per la risposta al reclamo ad un tacito rigetto, senza contemplare od imporre alcuna altra conseguenza per la mancata risposta . Dato che questa vale tacito rigetto, tale da costituire oggetto di ricorso a norma dell' art . 91, i diritti della difesa della ricorrente sono interamente salvaguardati e la sua posizione non è più sfavorevole di quanto sarebbe stata in caso di risposta negativa al suo reclamo .
61 . IV - Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di :
a ) annullare la decisione 19 settembre 1985 che ha approvato il rapporto informativo definitivo della ricorrente per il periodo 1981-1983;
b ) condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento di FB 25 000, a titolo di risarcimento ex aequo et bono per i pregiudizi arrecati alla ricorrente dalla prolungata mancanza del rapporto informativo per il periodo 1977-1979;
c ) dichiarare il ricorso infondato per il resto;
d ) condannare la Commissione a pagare tutte le spese, comprese quelle della ricorrente, dato che questa ha ottenuto soddisfazione per la parte essenziale delle sue domande, mentre quelle che sono state dichiarate infondate censurano un comportamento della Commissione che non va esente da riserve dal punto di vista della necessaria diligenza e degli imperativi di buona amministrazione .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Vedasi la giurisprudenza più recente, per esempio : sentenza 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk / Commissione ( Racc . 1982, pag . 1155, in particolare il punto 8 della motivazione ); sentenza 1° giugno 1983, cause riunite 36, 37 e 218/81, Seton / Commissione ( Racc . 1983, pag 1789, punto 13 della motivazione ); sentenza 21 marzo 1985, causa 263/83, Turner / Commissione ( Racc . 1985, pag . 893, punto 16 della motivazione ).
( 2 ) Vedasi sentenza Turner, citata, punto 16 della motivazione .
( 3 ) Sentenza 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Castille / Commissione ( Racc . 1986, pag . 497, punto 36 della motivazione ).
( 4 ) Sentenza 9 luglio 1981, cause riunite 59 e 129/80, punti 40, 41 e 46 della motivazione .
( 5 ) Sentenza Castille, precitata, punto 35 della motivazione .
( 6 ) Sentenza Turner del 9 luglio 1981, già citata, punti 47 e 49 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent / Parlamento Europeo, Racc . 1987, pag . 2473, punti 25 e 26 della motivazione . Cfr . anche le mie conclusioni nella stessa causa, presentate il 1° aprile 1987, punto 62 .
( 8 ) Causa 61/76, Geist / Commissione ( Racc . 1977, pag . 1419 ).
( 9 ) Punto 47 della motivazione .
( 10 ) Sentenza 12 gennaio 1984, causa 266/82, Turner, citata, punto 5 della motivazione .
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