Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I ricorsi proposti dai sigg . Del Plato, Ferrari, Paruccini e Rodari contro la Commissione ( cause riunite da 181 a 184/86 ) sollevano il problema delle norme in base alle quali i dipendenti dei ruoli scientifico o tecnico delle Comunità inquadrati in un grado della categoria B possono accedere alla categoria A .
2 . Lo statuto del personale ( in prosieguo : "statuto ") contempla espressamente solo due modi di avanzamento, vale a dire il procedimento del concorso e il procedimento di promozione .
3 . Nell' ambito del procedimento del concorso, le cui modalità sono definite nell' art . 30 e nell' allegato III dello statuto, la commissione giudicatrice, nominata dall' autorità che ha il potere di nomina ( AIPN ), ha il compito di esaminare tutti i candidati e di stendere l' elenco di coloro che essa giudica idonei ad espletare le mansioni di cui si tratta . L' AIPN sceglie i candidati che essa nomina ai posti vacanti su detto elenco ( art . 30 ). Essa si attiene interamente ai giudizi formulati dalla commissione giudicatrice e non riesamina il caso dei candidati che non figurano nell' elenco degli idonei .
4 . Per contro, nell' ambito del procedimento di promozione ( art . 45, n . 1 ) l' AIPN deve procedere allo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promuovibili, vale a dire di tutti i dipendenti che abbiano maturato un minimo d' anzianità nel loro grado .
5 . A partire da una determinata epoca, le istituzioni seguono la prassi di procedere annualmente a promozioni collettive all' interno delle carriere ( per quanto riguarda la categoria A, da A7 ad A6 e da A5 ad A4 ). Per facilitare questo compito, esse hanno incaricato i "comitati di promozione", organi di natura consultiva, di effettuare una preselezione dei candidati più meritevoli, poiché i posti disponibili non sono quasi mai sufficienti a garantire l' avanzamento di tutti i dipendenti aventi l' anzianità prescritta .
6 . La Corte non ha censurato detto sistema, ma ha sottolineato la necessità che l' elenco dei candidati più meritevoli sia formalmente adottato dall' AIPN previo scrutinio per merito comparativo, da parte della stessa, di tutti i candidati, quindi anche di quelli che non figurano nell' elenco ( 1 ) ( fermo restando che in entrambi i sistemi le nomine sono comunque riservate all' AIPN ).
7 . E' chiaro che il dipendente di categoria B nominato ad un posto A7 fruisce di una promozione in senso lato ( in questo senso, vedansi sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite da 80 a 83/81 e da 182 a 185/82, Adam / Commissione, Racc . pag . 3411, punto 29 della motivazione, e D . Rogalla, Fonction publique européenne, ed . Fernand Nathan, Parigi, ed . Labor, Bruxelles 1982, pagg . 137 e 138 ). Lo statuto considera però detto tipo di promozione come un modo d' avanzamento particolare, che qualifica "passaggio ". Esso dispone infatti nell' art . 45, n . 2, che "il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ".
8 . Tuttavia, a norma dell' art . 98, 2° comma, l' art . 45, n . 2, non si applica nei confronti dei dipendenti che occupano nel settore nucleare un posto che richiede competenze scientifiche o tecniche e sono retribuiti con gli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti . Secondo quali procedimenti possono, quindi, i suddetti dipendenti passare da D in C, da C in B e da B in A?
9 . Secondo una prima tesi, sostenuta dai ricorrenti nell' ambito del primo mezzo, poiché il n . 2 dell' art . 45 è inapplicabile, vale il n . 1 dello stesso articolo, cioè il procedimento di promozione "normale ". Questa interpretazione trascura il fatto che detto n . 1 riguarda soltanto le promozioni all' interno della categoria alla quale il dipendente appartiene già : "la promozione (...) comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene ".
10 . A sostegno di detta tesi, si potrebbe però sostenere che tale limitazione si spiega unicamente col fatto che l' art . 45 contiene anche il n . 2, che prescrive il concorso per il cambiamento di categoria : poiché quest' ultima norma non vale per il personale di cui trattasi come accade nel caso dei ricercatori dell' Euratom, non vi sarebbe logicamente alcun motivo che osti all' applicazione del procedimento di promozione anche al passaggio ad una categoria superiore .
11 . Comunque sia, non si può ignorare l' altra limitazione contemplata dal n . 1 dell' art . 45, vale a dire la possibilità di ascendere, mediante promozione, soltanto al grado immediatamente superiore . Ne consegue che, ammesso che l' art . 45, n . 1, sia applicabile, solo i dipendenti di grado B1 potrebbero accedere mediante promozione alla categoria A .
12 . La Commissione, dal canto suo, considera l' art . 45, n . 1, inapplicabile nel caso in esame, poiché vi è una netta differenza tra la promozione in senso stretto e il passaggio da una categoria all' altra . A suo avviso, l' art . 98, 2° comma, stabilendo una deroga al principio del concorso, conferisce all' AIPN un amplissimo potere discrezionale per la disciplina di detto tipo di avanzamento, potere limitato, naturalmente, dall' osservanza dei principi fondamentali di obiettività, di parità di trattamento, eccetera .
13 . La Commissione si è avvalsa di detto potere adottando le "modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A per i funzionari e agenti temporanei dei quadri scientifico e tecnico" ( in prosieguo : "modalità procedurali "), che sono in discussione nelle cause presenti . Le suddette disposizioni contemplano un procedimento che, pur essendo diverso dal procedimento del concorso, è tuttavia simile per vari aspetti a quest' ultimo .
14 . In questa sede, devono essere evidenziate in particolar modo due caratteristiche delle predette modalità procedurali .
15 . a ) Mentre in base all' art . 45, n . 1, il dipendente può essere promosso, di volta in volta, solo al grado immediatamente superiore, le "modalità procedurali" contemplano l' accesso al grado A7 non solo per i dipendenti di grado B1, ma anche per i dipendenti di grado B2, B3 o B4 aventi una determinata anzianità .
16 . La Commissione ha forse ritenuto che questo modo di fare fosse consono allo spirito degli artt . 92 e seguenti dello statuto, che contemplano una notevole flessibilità nelle possibilità di carriera dei ricercatori dell' Euratom . Nella sentenza 20 ottobre 1977 ( causa 5/76, Jaensch / Commissione, Racc . pagg . 1826 e 1827, punti da 16 a 18 della motivazione ) la Corte ha considerato che la possibilità del passaggio dei dipendenti Euratom da una categoria a un' altra senza concorso costituisce uno dei vantaggi che lo statuto riserva ai ricercatori per compensare l' incertezza derivante, per loro, dalla limitazione nel tempo dei programmi di ricerca .
17 . Rilevo, per inciso, che in tal modo la Corte ha adottato un' interpretazione opposta a quella difesa da uno dei primi commentatori dello statuto, A.M . Euler, direttore generale presso la Commissione Euratom ( 2 ). L' Euler ha infatti desunto dall' art . 98 che i dipendenti considerati non possono essere nominati ad un grado diverso da quello immediatamente superiore al loro, sia esso compreso in un' altra categoria o nella stessa categoria . A suo avviso, il motivo di tale disposizione restrittiva risiede nei numerosi vantaggi di cui detti dipendenti possono fruire sia al momento della prima nomina, in forza degli artt . 95 e 98, 1° comma, sia al momento della promozione, in forza dell' art . 98, 3° comma, sia in base ad altre disposizioni del Titolo VIII .
18 . Questa interpretazione, anche se corrisponde forse all' intenzione degli autori dello statuto, non discende però necessariamente dal testo della norma e la Corte, qualora l' avesse adottata, avrebbe introdotto una rigidità eccessiva nelle possibilità di carriera dei predetti dipendenti .
19 . b ) In secondo luogo, il sistema istituito dalla Commissione comporta un comitato ad hoc, che non è qualificato comitato consultivo . Detto comitato, ultimati i suoi lavori, trasmette all' AIPN una relazione motivata accompagnata dall' elenco dei candidati giudicati idonei ad espletare mansioni di categoria A . Detto elenco finale degli idonei resta valido fino alla stesura di un nuovo elenco (( (" modalità procedurali", punto III, n . 2, lett . e ) ed f )) )).
20 . Pertanto, l' AIPN non esamina i meriti di tutti i candidati . Essa adotta automaticamente l' elenco degli idonei e nomina, mano a mano che si rendono vacanti dei posti, le persone in esso figuranti . Sotto questo aspetto essenziale, il procedimento considerato è quindi decisamente simile al procedimento concorsuale .
Sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione
21 . Per motivi che menzionerò più oltre, i ricorrenti considerano illegittime le modalità procedurali e chiedono pertanto che la Corte le dichiari inapplicabili in base agli artt . 184 del trattato CEE e 156 del trattato CEEA .
22 . Secondo la Commissione, detta eccezione d' illegittimità è irricevibile .
23 . A tenore dei due articoli invocati dai ricorrenti, l' atto del quale si deduce l' illegittimità dev' essere "(...) un regolamento del Consiglio o della Commissione (...)".
24 . Ciononostante, la Corte considera gli artt . 184 del trattato CEE e 156 del trattato CEEA espressione di un principio fondamentale di diritto comunitario in base al quale l' illegittimità deve poter essere fatta valere contro l' applicazione di qualsiasi atto delle istituzioni recante norme generali, purché sussista un nesso giuridico diretto e necessario tra l' atto impugnato e l' atto generale la cui illegittimità è dedotta ( 3 ).
25 . A proposito dello statuto del personale, la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 marzo 1975 ( 4 ):
" (...) qualora un atto di portata generale trovi attuazione in una serie di decisioni individuali concernenti la totalità o gran parte dei dipendenti di un' istituzione, non si può negare al singolo dipendente, che intenda valersi del rimedio previsto dall' art . 91 dello statuto del personale, il diritto di eccepire l' illegittimità dell' atto di portata generale nell' impugnare la decisione individuale, che sola gli permette di sapere con certezza come e in quale misura vengano lesi i suoi specifici interessi ".
26 . Possono le "modalità procedurali" essere considerate un atto del genere?
27 . A questo proposito la Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi nei termini seguenti ( 5 ):
" (...) secondo la costante giurisprudenza, istruzioni o provvedimenti di carattere interno, quali le 'modalità di procedura' fissate dalla Commissione, non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l' amministrazione sia assolutamente tenuta, (...) tuttavia, atti del genere enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, dalla quale l' amministrazione non può discostarsi senza indicare le ragioni che ve l' hanno indotta, se non vuole rendersi responsabile di violazione del principio della parità di trattamento" ( 6 ).
28 . Siffatte direttive interne non possono, in nessun caso, stabilire norme che deroghino allo statuto ( 7 ).
29 . Pertanto, è lecito concludere che, qualora uno o più dipendenti interessati da un atto del genere ritengano che esso è in contrasto con una disposizione dello statuto o con un principio generale di diritto comunitario, essi devono potere eccepirne l' illegittimità .
30 . La Commissione sostiene però che detta eccezione d' illegittimità è irricevibile nel caso di specie, data l' analogia esistente fra le "modalità procedurali" ed i bandi di concorso . Essa si richiama alla sentenza 11 marzo 1986 ( causa 294/84, H . Adams e altri / Commissione, Racc . 1986, pag . 977 ), il cui brano pertinente è citato nel punto II-A, della relazione d' udienza .
31 . La Commissione non sbaglia quando sottolinea che le "modalità procedurali valevano, al pari di un bando di concorso, per un procedimento ben determinato di passaggio dalla categoria B alla categoria A, al quale potevano partecipare, alle condizioni ivi menzionate, i dipendenti di ruolo e i dipendenti temporanei dei ruoli scientifico e tecnico di categoria B che avessero presentato la candidatura entro il 30 settembre 1983 ".
32 . D' altra parte, si deve rilevare che non si trattava formalmente di un bando di concorso e che l' atto criticato conteneva disposizioni aventi in certa misura un carattere normativo che manca nei veri e propri bandi di concorso .
33 . Peraltro, nella sentenza Jaensch ( 20 ottobre 1977, causa 5/76, Racc . pag . 1817 ), la Corte ha respinto un ricorso inteso all' annullamento delle modalità procedurali ( in una versione precedente, per la maggior parte identica ) e pertanto ha implicitamente giudicato ricevibile il ricorso proposto contro detta disciplina .
34 . Infine si deve osservare che, successivamente alla sentenza Adams, 11 marzo 1986, venne instaurata dinanzi alla Corte un' altra causa - la causa 307/85, Gavanas / Consiglio ( Racc . 1987, pag . 2435 ) - nella quale l' istituzione convenuta sostenne che la domanda di annullamento di una nomina per l' irregolarità di un concorso era irricevibile perché il ricorrente non aveva contestato entro i termini il bando di concorso . L' avvocato generale Lenz ( 8 ) osservò che, secondo la giurisprudenza prevalente, in casi del genere taluni atti precedenti ( bando di concorso, atti adottati nell' ambito del procedimento concorsuale ) potevano considerarsi inclusi nel procedimento come atti preparatori e potevano essere impugnati in via incidentale . Egli si richiamò alle sentenze nelle cause 11 ( 9 ) e 21/65 ( 10 ), 37/72 ( 11 ) e 101/77 ( 12 ) e suggerì di non dichiarare i mezzi di cui trattasi irricevibili per non essere stati dedotti tempestivamente in un ricorso specifico .
35 . Nella sentenza 10 giugno 1987, punto 16, per la causa Gavanas, già citata, la Corte ha considerato che, "siccome l' illegittimità degli atti, in particolare degli atti della commissione giudicatrice, che hanno portato all' adozione dell' atto lesivo può essere dedotta nell' ambito di un ricorso contro la decisione finale che li presuppone, non si può desumere l' acquiescenza del ricorrente dal fatto che egli non abbia proposto ricorso contro gli atti della commissione giudicatrice ".
36 . Per tutti questi motivi, vi suggerisco di non dichiarare irricevibili, perché tardivi, i mezzi con cui i ricorrenti mettono in discussione la legittimità delle "modalità procedurali ".
a ) Sulla funzione assegnata al comitato ad hoc
37 . Nell' ambito del primo mezzo, i ricorrenti deducono l' illegittimità di uno degli elementi essenziali delle "modalità procedurali", cioè delle disposizioni che conferiscono al comitato ad hoc il potere di redigere in via definitiva l' elenco degli idonei, come se si trattasse di un concorso .
38 . Così disponendo, le "modalità procedurali" infrangerebbero l' art . 45, n . 1, sola norma che si applica nella fattispecie . I ricorrenti rilevano che in base a detta disposizione l' AIPN adotta liberamente le decisioni di nomina, previo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promuovibili e previo esame dei rapporti riguardantili, senza che la sua volontà possa essere vincolata dalla stesura di un elenco degli idonei .
39 . Tuttavia, questo argomento non è fruttuoso giacché, come ho fatto notare poc' anzi, l' art . 45, n . 1, se si applicasse, consentirebbe soltanto promozioni "al grado superiore", vale a dire da B1 ad A7 o addirittura ad A8 . Orbene, al momento della proposizione del ricorso, uno dei ricorrenti era inquadrato nel grado B2, due nel grado B3 e il quarto nel grado B4 .
40 . Ne consegue che il mezzo d' illegittimità dedotto dai ricorrenti contro le "modalità procedurali" è irricevibile per difetto d' interesse .
41 . Come ricorderete, voi avete più volte dichiarato dei mezzi irricevibili per mancanza d' interesse ( si vedano in particolare le cause 37/72, già citata, 90/74, Deboek / Commissione, Racc . 1975, pagg . 1123, nonché le sentenze citate dall' avvocato generale J . P . Warner nelle conclusioni per quest' ultima causa, Racc . 1975, pag . 1143 ).
42 . Tuttavia, è mio dovere esaminare, in subordine il mezzo nel merito .
43 . Rilevo, innanzitutto, che la Commissione non sarebbe affatto criticabile qualora conferisse promozioni a dipendenti di grado B1 in base ai criteri e secondo il procedimento contemplati dall' art . 45, n . 1 .
44 . Ciò non significa però che, adottando le "modalità procedurali", essa abbia agito illegittimamente .
45 . Nella già citata sentenza Jaensch, la Corte ha interpretato l' art . 98, 2° comma, in senso ampio, poiché ha affermato che la possibilità del passaggio dei dipendenti di cui all' art . 92 da una categoria a un' altra senza concorso è contemplata dalla suddetta disposizione . Per la Corte, si tratta pertanto di una possibilità che è differente da quella eventualmente derivante già dall' art . 45, n . 1, e che non è limitata ai dipendenti di grado B1 .
46 . Il problema si risolve quindi nello stabilire se la Commissione, procedendo in base all' art . 98, 2° comma, avesse o no il diritto di ispirarsi al procedimento di concorso, e segnatamente di adottare il principio dell' elenco degli idonei redatto in via definitiva dalla commissione giudicatrice .
47 . In altri termini, qual è la portata effettiva del secondo comma dell' art . 98, a tenore del quale le disposizioni dell' art . 45, n . 2, "non sono applicabili" ai dipendenti retribuiti a carico del bilancio delle ricerche e degli investimenti? L' art . 45, n . 2, dispone che "il passaggio di un funzionario (...) da una categoria (...) a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso ". Poiché l' art . 98 contempla una deroga a detta disposizione, il passaggio di cui trattasi può quindi avvenire senza concorso .
48 . Secondo me, però, sarebbe contrario alla logica trarre dalle due disposizioni suddette la conclusione che, per quanto riguarda i dipendenti dell' Euratom, il passaggio da B ad A deve avvenire senza concorso .
49 . Orbene, la Commissione, se ha il diritto di bandire un concorso, ha del pari il diritto di allestire un procedimento che, pur essendo diverso dal concorso, ne mutui taluni elementi caratteristici .
50 . La Corte, infatti, ha già precisato che
" nulla impedisce, in linea di massima, all' autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante decisione interna d' indole generale, norme per l' esercizio del potere discrezionale che le attribuisce lo statuto" ( sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis, Racc . pag . 1734, punto 11 della motivazione ).
51 . Essa ha del pari affermato che la Commissione, anche qualora sussista la possibilità di coprire un posto vacante mediante promozione, data la presenza di un dipendente avente l' anzianità prescritta, può tuttavia, in forza dell' ampio potere discrezionale di cui dispone, decidere di bandire un concorso ( sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Kuster / Parlamento europeo, Racc . pag . 1709 ).
52 . Infine, è del tutto evidente che le modalità procedurali non comportano - contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti - la delega del "potere di promozione" da parte dell' AIPN . Quest' ultima dispone liberamente i passaggi di categoria in base all' elenco degli idonei . L' iscrizione nell' elenco non attribuisce il diritto alla nomina .
b ) Sull' infrazione delle norme che disciplinano i concorsi
53 . I ricorrenti sostengono che la Commissione, avendo reintrodotto un sistema concorsuale, era tenuta a rispettare tutte le norme relative al procedimento di concorso, contenute nell' allegato III dello statuto .
54 . Orbene, credo di aver già spiegato sopra perché la Commissione non era obbligata a farlo .
55 . Peraltro, essa non sarebbe stata in grado di rispettare la norma secondo cui nel bando di concorso dev' essere specificata la natura delle mansioni e delle attribuzioni relative al posto da coprire (( ( allegato III, art . 1, n . 1, lett . c ) )), giacché al momento della pubblicazione delle "modalità procedurali" non era possibile sapere con certezza quali posti si sarebbero resi vacanti nel corso del periodo di validità dell' elenco degli idonei .
56 . La Commissione doveva manifestamente curare di non infrangere una norma giuridica di rango superiore .
57 . I ricorrenti sottolineano in particolare che l' elenco avrebbe dovuto contenere un numero di candidati almeno doppio del numero dei posti da coprire, come prescrive l' art . 5, penultimo comma, dell' allegato III .
58 . Orbene, la suddetta disposizione precisa che tale proporzione dev' essere osservata "possibilmente ".
59 . D' altro canto, anche se il numero di candidati iscritti nell' elenco non avesse superato in misura rilevante le disponibilità di bilancio prevedibili, questo non vizierebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, il risultato dei lavori del comitato . Infatti, nella sentenza 26 ottobre 1978 ( causa 122/77, Agneessens e altri / Commissione, Racc . pag . 2085, 2098 e 2099 ) la Corte ha affermato che "l' art . 5, 5° comma, dell' allegato III contiene solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice, intesa ad agevolare la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina e la cui osservanza dipende dalla natura e dalle circostanze del concorso, dal numero dei candidati e dalle loro qualifiche ". Pertanto, la disposizione di cui trattasi non costituisce un principio fondamentale che dev' essere rispettato in ogni caso .
60 . Al comitato ad hoc venne chiesto di tener conto delle disponibilità di bilancio prevedibili, vale a dire dei posti che potessero rendersi vacanti ed essere attribuiti mediante il passaggio di dipendenti da una categoria a un' altra nel corso della durata della validità dell' elenco degli idonei . Orbene, questa durata non fu fissata in anticipo : le "modalità procedurali" si limitavano a stabilire che l' elenco sarebbe rimasto valido fino alla redazione di un nuovo elenco (( ( punto III, n . 2, lett . f ) )). Poiché gli avanzamenti di questo tipo non si svolgono a un ritmo regolare, regnava una certa incertezza circa la durata della validità dell' elenco e, pertanto, circa il numero complessivo di posti che prevedibilmente si sarebbero resi vacanti . Di conseguenza, la Commissione non poteva fissare con certezza il "numero dei posti da coprire" e, quindi, il comitato non poteva calcolare il doppio del numero suddetto .
61 . Emerge adesso, a posteriori, dai dati forniti dalla Commissione che alla data della trattazione orale erano state effettuate nove nomine e stavano per esserne effettuate altre due, mentre l' elenco degli idonei conteneva quindici nomi . Così, anche a tre anni di distanza dalle operazioni di selezione, il numero dei candidati figuranti nell' elenco supera ancora di molto il numero dei posti attribuiti .
62 . Pertanto il mezzo non può essere accolto .
c ) Sulla differenza di trattamento a danno dei candidati laureati
63 . Per i motivi esposti in modo più particolareggiato nella relazione d' udienza, i ricorrenti sostengono che la dispensa dalla presentazione della monografia, contemplata dalle "modalità procedurali" per i dipendenti in possesso di un diploma di livello universitario ha avuto in realtà l' effetto di porre detti dipendenti in una situazione di svantaggio rispetto agli altri candidati .
64 . A questo proposito, ricorderò innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio generale della parità di trattamento, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario, non vieta di trattare diversamente situazioni che non siano identiche tra loro .
65 . Orbene, è indubbio che sussisteva una differenza oggettiva fra i candidati laureati e gli altri candidati . Secondo me, la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che le capacità dei primi erano, almeno in parte, attestate dal diploma di laurea e che quindi non era necessario che essi presentassero una monografia .
66 . Certo, non si può escludere che in determinati casi il candidato possa dimostrare meglio le sue capacità presentando una monografia e rispondendo a domande vertenti sulla stessa anziché facendo una dissertazione improvvisata su di un argomento da lui scelto fra tre temi proposti dal comitato ad hoc .
67 . Tuttavia, si deve rilevare, per un altro verso, che il solo candidato laureato al quale venne suggerito di presentare una monografia, e che lo fece, sostiene che questa scelta lo ha danneggiato .
68 . In generale, i ricorrenti, i quali peraltro sostengono che il possesso del diploma di laurea dovrebbe attribuire loro il diritto di essere iscritti senz' altro nell' elenco degli idonei, non possono negare di avere, in via di principio, cognizioni base più ampie e più approfondite rispetto ai candidati che abbiano acquisito perizia attraverso l' espletamento delle loro mansioni e quindi di essere in grado di presentare, senza eccessive difficoltà, una dissertazione su di un argomento per lo meno vicino alla loro specialità . Orbene, tali erano gli argomenti proposti, come emerge dall' elenco dei temi fra i quali i ricorrenti dovettero scegliere .
69 . Nemmeno le domande successivamente formulate dal comitato su determinati punti del tema prescelto potevano quindi cogliere i candidati completamente alla sprovvista .
70 . L' avvocato dei ricorrenti sostiene ciononostante che il sig . Del Plato, architetto, è stato particolarmente sfavorito dal sistema adottato dal comitato ad hoc . Orbene, il suddetto candidato scelse, fra i tre temi propostigli, il "ruolo dell' architetto in un centro di ricerca nucleare già in attività ". E' difficile pensare che detto argomento e i quesiti postigli al riguardo nel successivo quarto d' ora l' abbiano privato della possibilità di far valere le sue cognizioni e l' abbiano messo in posizione d' inferiorità rispetto ai candidati ammessi a presentare una monografia .
71 . Per tutti i motivi che ho esposto, ritengo che non vi sia stata infrazione del principio della parità di trattamento a danno dei candidati laureati .
d ) Sulle censure relative all' ultima parte del colloquio
72 . Nell' ultimo quarto d' ora del colloquio i candidati dovevano rispondere a quesiti di cultura generale in materia scientifica e tecnica . I ricorrenti deducono che detti quesiti, privi di qualsiasi relazione con gli studi da loro effettuati, erano così generici che il candidato non poteva fare altro che dare risposte generiche .
73 . Si deve innanzitutto osservare che la suddetta fase del colloquio si svolse secondo modalità identiche per i candidati di entrambe le categorie . I cinque quesiti posti a ciascun candidato vennero attinti da un unico elenco . Per ciascun candidato, un quesito era attinente agli studi effettuati . Poiché i restanti quesiti erano quattro, era poco probabile che fossero tutti difficilissimi o facilissimi . Quanto più ampia era la cultura scientifica e tecnica del candidato tanto maggiore era il numero dei quesiti che dovevano sembrargli facili .
74 . E' anzi lecito ritenere che i laureati fossero, a priori, un po' più capaci degli altri candidati di rispondere a detti quesiti .
75 . L' ampio potere discrezionale che la Corte riconosce a tutti gli organi di selezione consentiva pienamente al comitato ad hoc di procedere come fece . Il metodo seguito non era idoneo a determinare giudizi manifestamente errati sull' idoneità dei candidati .
e ) Sulla mancanza di verbale dei vari colloqui
76 . Su questo punto posso essere brevissimo . Il comitato ad hoc ha spiegato particolareggiatamente, nella relazione motivata, il modo in cui ha proceduto . L' AIPN e la Corte sono state messe in grado di accertare che il comitato ha proceduto scrupolosamente e metodicamente . Il comitato ha spiegato in che modo ha assegnato i punteggi nelle varie fasi del procedimento . Non si può esigere che un organo siffatto faccia inoltre il resoconto, nella sua relazione, di tutti i quesiti posti ai candidati e delle risposte da questi fornite . Infine, non potevano allegarsi alla relazione i punteggi ottenuti da ciascun candidato in ciascuna fase e complessivamente, giacché, in caso di indiscrezioni, ciò avrebbe nociuto ai candidati che occupavano gli ultimi posti nella graduatoria .
f ) Sull' inosservanza dei termini inizialmente stabiliti
77 . I termini suddetti avevano, manifestamente, solo valore indicativo .
g ) Sull' omessa divulgazione del metodo di attribuzione dei punteggi
78 . Ho già trattato questa questione alla lett . e ).
h ) Sull' illiceità dell' uso di un questionario stereotipo inviato ai superiori gerarchici e sulla violazione delle prerogative della difesa
79 . I ricorrenti sostengono che il questionario stereotipo che il comitato ad hoc invitò i superiori gerarchici dei candidati a compilare non può essere considerato equivalente al colloquio con i superiori gerarchici di ciascun candidato contemplato dalle modalità procedurali . Pertanto, queste ultime sarebbero state infrante .
80 . Si deve ammettere che un questionario del genere non era contemplato dalle "modalità procedurali ". Mi sembra, però, che tra un questionario e un colloquio non vi sia una differenza tale da impedire di considerarli equivalenti . Secondo me, un questionario, poiché richiede un certo sforzo di riflessione e di redazione, offre ai candidati garanzie più consistenti rispetto a un semplice colloquio .
81 . Peraltro, dalla replica emerge che, qualora il comitato avesse tenuto i colloqui di cui trattasi, i ricorrenti ne avrebbero comunque messo in discussione la legittimità se non fossero stati messi in grado di pronunziarsi sulle osservazioni orali dei superiori interpellati . Essi si sarebbero basati sulla stessa sentenza 11 marzo 1986 ( causa 294/84, Hermanus Adams / Commissione, Racc . 1986, pag . 977 ) che invocano adesso, quando lamentano di non essere stati invitati a commentare le risposte dei loro superiori al questionario .
82 . Pertanto, è sufficiente esaminare la questione se il comitato fosse tenuto a consentire ai ricorrenti di esprimere il loro punto di vista sulle risposte fornite dai loro superiori . A questo proposito, si deve rilevare, innanzitutto, che vi è una differenza sostanziale tra il caso Adams e la fattispecie, poiché nel primo caso i colloqui avevano un' importanza nettamente maggiore . Si trattava di stabilire se cinquantatré dipendenti avrebbero dovuto essere iscritti nell' elenco dei candidati ammessi alle prove di un concorso . Nei loro confronti era stata adottata una decisione negativa unicamente in base al loro fascicolo e a colloqui tra la commissione giudicatrice e gli assistenti dei direttori generali .
83 . Nella fattispecie, la decisione di non iscrivere i ricorrenti nell' elenco degli idonei è stata adottata in seguito ai colloqui che essi stessi hanno avuto con il comitato ad hoc .
84 . I punteggi sono stati attribuiti unicamente in base ai due colloqui ( e il voto assegnato a seguito del primo colloquio è stato, in taluni casi, modificato attraverso la concessione di un abbuono per le pubblicazioni dei candidati, lette e commentate da un membro del comitato ). Nessun punto è stato attribuito in funzione delle risposte dei superiori gerarchici al questionario .
85 . Nel caso di specie non ricorre nemmeno una situazione come quella che, nella causa Rittweger ( 21/70, sentenza 3 febbraio 1971, Racc . pagg . 7, 17 e 18 ), condusse la Corte a concludere che un telex inviato dall' ufficio del personale ai membri della commissione nel corso di un procedimento di selezione e contenente giudizi sui candidati, il quale non era stato portato a conoscenza di questi ultimi era idoneo a viziare il procedimento . In quel caso, la decisione era stata adottata senza che i candidati avessero sostenuto prove e senza che l' AIPN avesse avuto un colloquio con loro . Inoltre, nella suddetta sentenza la Corte rilevò espressamente che il telex aveva influito in modo decisivo sul contenuto delle decisioni impugnate e conteneva giudizi poco favorevoli alla ricorrente e nettamente contrastanti con la valutazione contenuta nel rapporto informativo relativo alla stessa .
86 . Nel nostro caso le cose stanno diversamente . Per i motivi sopra esposti, non si può ritenere che le risposte dei superiori gerarchici al questionario abbiano influito in maniera decisiva sulle decisioni del comitato ad hoc . D' altra parte, è assodato che nessuna di dette risposte conteneva giudizi negativi .
87 . Nel corso della fase orale, il patrono dei ricorrenti ha addirittura espresso il parere che le risposte ai questionari avrebbero dovuto indurre il comitato ad hoc ad iscrivere i ricorrenti nell' elenco degli idonei . Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, un' irregolarità procedurale comporta l' annullamento totale o parziale di una decisione soltanto se venga provato che, in sua mancanza, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso ( sentenza 23 aprile 1986, Bernardi / Parlamento europeo, causa 150/84, Racc . 1986, pag . 1375, punto 28, e sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209 a 215 e 218/78, Van Landewyck / Commissione, Racc . pag . 3125, 3239 ).
88 . Di conseguenza, nemmeno i due mezzi in esame possono essere accolti .
i ) Sui mezzi dedotti dal solo ricorrente Paruccini
89 . Il sig . Paruccini sostiene in primo luogo che la sua monografia non è stata esaminata dal comitato ad hoc . Se egli intende dire che non tutti i membri del comitato hanno letto la sua monografia, si deve rilevare che ciò non è prescritto dalle modalità procedurali . Se, invece, il ricorrente vuole dire che egli non ha avuto modo di esporre oralmente la sua tesi per quindici minuti dinanzi al comitato, allora ha omesso di produrre la prova di un siffatto vizio procedurale .
90 . Il ricorrente deduce poi, che il comitato ad hoc avrebbe dovuto servirsi dell' assistenza di un esperto, tenuto conto della natura molto specialistica dell' argomento trattato nella monografia .
91 . Orbene, le "modalità procedurali" stabiliscono che "il comitato ha facoltà di designare degli esperti, col compito di assisterlo al momento della presentazione della tesi e della sua discussione col candidato ". Il comitato aveva pertanto il diritto di ritenere che nel caso specifico non fosse necessario avvalersi dell' assistenza di un esperto . Peraltro, il ricorrente non si è offerto di provare, e quindi non ha fornito la prova che il membro del comitato che esaminò la sua monografia - e che emise il giudizio "buono" -, non era all' altezza del compito .
Conclusione
92 . Poiché non ritengo fondato nessuno dei mezzi dedotti dai ricorrenti, posso solo suggerirvi di respingere i ricorsi .
93 . Per quanto riguarda le spese, dovrete naturalmente statuire in base all' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Vedasi, in particolare, sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich / Commissione, Racc . pag . 1855, 1864, punto 17 della motivazione .
( 2 ) A . M . Euler, "Europaeisches Beamtenstatut", Dritter Teilband, pag . 692, Koelner Schriften zum Europarecht, Carl Heymanns Verlag KG, 1966 .
( 3 ) Vedasi, da ultimo, sentenza 10 giugno 1986, cause riunite 81 e 119/85, Usinor, Racc . pag . 1777, punto 13 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 18 marzo 1975, cause riunite 44, 46 e 49/74, Marie-Louise Acton e altri, Racc . pag . 383, punto 7 della motivazione : In quel caso, l' "atto di portata generale" era la decisione della Commissione 21 marzo 1973 di operare una trattenuta sugli stipendi dei dipendenti che avevano partecipato ad uno sciopero .
( 5 ) Sentenza 9 ottobre 1984, cause riunite da 80 a 83/81 e da 182 a 185/82, R . Adam e altri, Racc . pag . 3411, punto 22 della motivazione; vedansi, anche, le mie conclusioni per la causa 15/85, Consorzio cooperative d' Abruzzo, Racc . 1987, pag . da 1005 a 1014, e le sentenze ivi citate : sentenza 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage, Racc . pag . 81, punto 12 della motivazione; sentenza 1° dicembre 1983, causa 343/82, Michael, Racc . pag . 4023, punto 14 della motivazione; sentenza 13 dicembre 1984, ca se riunite 129 e 274/82, Lux, Racc . pag . 4127, punto 20 della motivazione .
( 6 ) Vedasi, nello stesso senso, sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, S . Ragusa, Racc . pag . 1245, punto 18 della motivazione : "Il provvedimento interno", al quale la Corte attribuì valore giuridico, era una nota dell' AIPN che stabiliva uno schema di procedimento ( non contemplato dallo statuto ) di promozione .
( 7 ) Vedasi sentenza 1° dicembre 1983, causa 343/82, Michael, Racc . pag . 4023, punto 16 della motivazione .
( 8 ) Conclusioni presentate il 21 gennaio 1987 dall' avvocato generale C . O . Lenz nella causa 307/85, Gavanas / Consiglio, Racc . 1987, pag . 2435, punti 27 e 28 dealla motivazione .
( 9 ) Sentenza 14 dicembre 1965, causa 11/65, Morina / Parlamento, Racc . pag . 1219 .
( 10 ) Sentenza 14 dicembre 1965, causa 21/65, Morina / Parlamento, Racc . pag . 1279 .
( 11 ) Sentenza 15 marzo 1973, causa 37/72, Marcato / Commissione, Racc . pag . 361 .
( 12 ) Sentenza 13 aprile 1978, causa 101/77, Ganzini / Commissione, Racc . pag . 915 .
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