Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
I . - 1 . La formulazione della questione sollevata dalla corte d' appello di Parigi esige qualche osservazione preliminare .
2 . Nell' ambito del procedimento ex art . 177 del trattato CEE, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità col diritto comunitario delle norme interne a cui il giudice di rinvio si riferisce . La questione pregiudiziale oggetto di rinvio da parte del giudice francese deve dunque essere esaminata nell' ambito di un' interpretazione delle norme comunitarie afferenti la materia in oggetto, al fine di consentire al giudice "a quo" di esprimere la sua valutazione di conformità o meno ( 1 ).
3 . Nel caso specifico, si tratta di stabilire se le disposizioni degli artt . 30 e 85 del trattato CEE, richiamati dalla corte d' appello, ostino a che uno Stato membro stabilisca, con calcolo a forfait, alcuni elementi del prezzo di vendita al minuto della carne di manzo e di vitello .
4 . Al fine di fornire al giudice di rinvio "tutti gli elementi d' interpretazione necessari" è opportuno estendere l' ambito della questione all' interpretazione dei limiti risultanti, in materia, dal regolamento n . 805/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine . Così come avete osservato,
"la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali sul controllo dei prezzi, nel caso di prodotti disciplinati da un' organizzazione comune dei mercati agricoli, deve operarsi anzitutto sotto il profilo dell' organizzazione stessa" ( 2 ).
5 . Si tratta dunque di stabilire se le prescritte norme comunitarie ostino a che le autorità nazionali impongano ai dettaglianti il rispetto di un prezzo-limite per la vendita al minuto di carne bovina, calcolato a partire dal prezzo d' acquisto all' ingrosso, più le spese di trasporto al banco di vendita calcolate a forfait, di un margine di utile dall' ammontare fisso e di certi tributi restrittivamente elencati .
II . - 6 . Trattandosi, innanzitutto, della portata da attribuire, in tale materia, alle disposizioni dell' art . 85 del trattato CEE, le quali sono volte a realizzare l' obiettivo indicato dall' art . 3, lett . f ), è d' uopo osservare, conformemente a quanto avete dichiarato nella sentenza Cullet, che una disciplina come quella di cui trattasi nel caso di specie, che
"non mira ad imporre la stipulazione di accordi tra fornitori e dettaglianti, o altri comportamenti del genere contemplati dall' art . 85, n . 1, del trattato",
ma,
"al contrario, affida la responsabilità della fissazione dei prezzi alle pubbliche autorità",
non potrebbe essere censurata per mezzo dell' applicazione delle disposizioni di questo articolo ( 3 ).
III . - 7 . Per contro, l' intervento delle autorità nazionali nella fase dei prezzi al minuto di prodotti facenti parte di un' organizzazione comune dei mercati è di tal natura da ostacolare il normale smercio dei prodotti stessi, a determinate condizioni ( di cui spetta al giudice verificare l' esistenza ), e quindi compromettere tanto la libera circolazione di queste merci, nei termini in cui essa è garantita dagli artt . 30 del trattato CEE e 22 del regolamento n.*805/68, quanto gli obiettivi e il funzionamento stessi dell' organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina .
8 . La vostra giurisprudenza ha precisato i limiti che, a tale riguardo, sono imposti agli Stati membri . In via generale, la fissazione, da parte dello Stato, del margine di utile massimo che un dettagliante è autorizzato a prelevare sul prezzo di vendita compromette l' applicazione delle norme comunitarie precitate
"qualora i prezzi d' acquisto presi in considerazione non tengano conto delle spese commerciali e d' importazione che il dettagliante ha effettivamente sostenuto, sia nella fase dell' approvvigionamento sia in quella della vendita al consumo, ovvero qualora lo stesso margine di utile sia fissato a un livello il quale, tenuto conto delle modalità di calcolo dei prezzi d' acquisto, non è atto a garantire al dettagliante l' equa remunerazione della sua attività" ( 4 ).
9 . Nel caso di specie, si tratta innanzitutto di esaminare se la disciplina contestata, che impone ai dettaglianti il rispetto di un margine di utile fisso, disponga che il prezzo d' acquisto dei prodotti di cui trattasi tenga conto delle spese reali di trasporto - che si tratti di semplici spese per il rifornimento sul mercato nazionale o invece di spese d' importazione - o se invece essa le includa forfettariamente nel margine di utile massimo .
IV . - 10 . A proposito delle spese d' importazione, nella sentenza Roelstraete 5 giugno 1985 avete osservato che, se questo margine
"è stabilito in modo da comprendere le spese d' importazione che il dettagliante ha eventualmente incontrato" ( 5 ),
allora il regime interno di controllo dei prezzi può essere analizzato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata dall' art . 30 del trattato CEE .
11 . Ciò si verifica in particolare allorché un margine di utile fisso è applicato indipendentemente dal mercato su cui viene effettuato il rifornimento, sia esso nazionale o di un altro Stato membro . Contrariamente ai dettaglianti che si riforniscono presso un grossista nazionale, anche per la carne importata dalla Comunità, il dettagliante che importi direttamente la merce da un altro Stato membro vedrà, in questo caso, il suo utile netto ridotto dell' importo corrispondente alle spese d' importazione, il che rischia, in definitiva, di scoraggiare questo genere di commercio ( 6 ).
12 . C' è allo stesso modo "un rischio, quantomeno potenziale, di incidenza" sul regime dei prezzi istituito col regolamento n . 805/68, qualora il margine di utile comprenda le spese di rifornimento sul mercato nazionale, in quanto esse
"possono variare in funzione, particolarmente, della distanza tra i centri d' approvvigionamento e il luogo in cui ciascun dettagliante esercita la propria attività commerciale ".
In altri termini, includerle nel margine può comprimere quest' ultimo al punto da incidere sulla rete di distribuzione dei prodotti "nelle regioni più lontane dai centri d' approvvigionamento" ( 7 ).
13 . E' ben vero che nel caso di specie si tiene conto delle spese di trasporto specificamente . Ciò non costituisce però, di per sé, un modo di conformarsi al diritto comunitario, qualora il calcolo delle spese venga effettuato, come nella fattispecie, a forfait . Ora, dagli atti di causa risulta che l' importo adottato dovrebbe coprire unicamente le spese sostenute da un dettagliante che si rifornisce esclusivamente sul mercato nazionale . Da un punto di vista più generale, detto importo apparirebbe di gran lunga inferiore alle spese che di solito incombono sui macellai . In definitiva, è dunque proprio sul margine di utile massimo che va a ricadere la differenza tra l' ammontare effettivo delle spese di trasporto e quello stimato in astratto .
14 . In questa prospettiva, un sistema come quello descritto appare dunque in contrasto con le disposizioni degli artt . 30 del trattato CEE e 22 del regolamento n . 805/68, in quanto scoraggia le importazioni . Esso è altresì incompatibile con detto regolamento qualora l' inclusione nel margine di utile massimo di spese reali di approvvigionamento, superiori alle spese calcolate, possa danneggiare, in talune regioni, la rete di distribuzione dei prodotti di cui trattasi . Si potrà osservare d' altro canto che, successivamente ai fatti di cui è causa, la disciplina nazionale è stata modificata per poter consentire ai dettaglianti di far valere, giustificandole, le loro spese effettive .
15 . Quanto ai tributi cui essi sono soggetti, ed il cui onere può essere trasferito solo sul margine di utile, spetterà al giudice nazionale accertare se questo sistema permette agli interessati di ricavare dalla loro attività una equa remunerazione ( 8 ).
V . - 16 . La questione sollevata dalla corte d' appello di Parigi va quindi risolta come segue .
1 ) Gli artt . 3, lett . f ), e 85 del trattato CEE non ostano a che uno Stato membro stabilisca un prezzo massimo di vendita al minuto della carne bovina .
2 ) Un regime nazionale di controllo dei prezzi al minuto della carne bovina, che imponga ai dettaglianti di vendere la merce ad un prezzo non superiore al prezzo d' acquisto praticato nella fase del commercio all' ingrosso, più un importo calcolato a forfait per le spese di trasporto ed un margine di utile di ammontare fisso,
- costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, in contrasto con l' art . 30 del trattato CEE nonché con l' art . 22 del regolamento n . 805/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, qualora detto margine comprenda fra l' altro spese effettive d' importazione, eventualmente sostenute dai dettaglianti, superiori all' importo calcolato a forfait,
- è incompatibile col regolamento n . 805/68 qualora l' inclusione nel margine di spese effettive di rifornimento superiori alle spese calcolate in astratto danneggi, in determinate regioni, la rete di distribuzione dei prodotti disciplinati dall' organizzazione comune,
- danneggia la suddetta organizzazione, qualora il margine di utile massimo autorizzato rischi, a causa del trasferimento sul suo ammontare dell' onere di taluni tributi, di non essere più atto a garantire ai dettaglianti una equa remunerazione per l' attività svolta .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Cause riunite 95 e 96/79, Kefer e Delmelle, Racc . 1980, pag . 103, punto 5 della motivazione .
( 2 ) Cause riunite da 16 a 20/79, Danis, Racc . 1979, pag . 3327, punto 8 della motivazione .
( 3 ) Causa 231/83, Racc . 1985, pag . 305, punto 17 della motivazione .
( 4 ) Cause riunite 95 e 96/79, precitate, punto 10 della motivazione .
( 5 ) Causa 116/84, Racc . 1985, pag . 1713, punto 21 della motivazione .
( 6 ) Causa 116/84, precitata, punti 21 e 22 della motivazione .
( 7 ) Causa 116/84, precitata, punto 24 della motivazione .
( 8 ) Cause riunite 95 e 96/79, precitate, punto 10 della motivazione .
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