Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta a norma dell' art . 177 del trattato CEE dalla Court of Session di Scozia, solleva importanti questioni relative al diritto di un singolo di ricevere una formazione professionale in un' università e in particolare se egli possa avere diritto ad un aiuto finanziario per le spese di mantenimento . Questa è l' ultima di una serie di cinque cause; nelle quattro precedenti ho già pronunciato conclusioni che, in parte, riguardano le medesime questioni di cui al presente procedimento . Per evitare ogni ripetizione farò riferimento a tali precedenti conclusioni . I fatti di causa, pacifici tra le parti e esposti nell' ordinanza di rinvio con la più grande chiarezza, se posso permettermi un simile giudizio, possono sintetizzarsi come segue .
Stephen Malcolm Brown, ricorrente presso il giudice britannico, è nato in Francia nel 1966 . Il padre ( britannico ) e la madre ( francese ) hanno entrambi lavorato in Inghilterra fino al 1965, anno in cui si trasferirono in Francia dove ancora vivevano all' epoca dei fatti di causa . Il ricorrente, in possesso di doppia cittadinanza, francese e britannica, ha frequentato scuole francesi e conseguito il diploma di maturità nel giugno del 1983 . Veniva poi ammesso all' università di Cambridge onde seguirvi studi di ingegneria elettrotecnica che dovevano avere inizio nell' autunno del 1984 .
Prima di andare a Cambridge, egli aveva lavorato come apprendista ingegnere presso lo stabilimento di Edimburgo della società Ferranti plc . Il suo lavoro era a tempo pieno, retribuito e definito "apprendistato pre-universitario nell' industria", per il quale venivano regolarmente versati
i contributi alla previdenza sociale . Dopo l' iniziale programma di tirocinio di dodici settimane, gli veniva affidato un incarico, consistente in "mansioni d' ingegneria elettrotecnica di natura pratica, il cui espletamento faceva parte della normale attività aziendale", secondo quanto si afferma nell' ordinanza di rinvio . Il requisito preliminare per poter effettuare il tirocinio era di essere ammesso all' università . Il 14 settembre 1984 il ricorrente lasciava la ditta Ferranti per andare a Cambridge .
Nell' ottobre 1984 la Ferranti lo faceva partecipare a un programma di studi in collaborazione con l' università . Ciò gli consentiva di fruire di una determinata somma di denaro per ogni trimestre e di portare avanti la sua formazione professionale svolgendo un periodo di apprendistato retribuito durante le vacanze estive dell' università . Egli non era obbligato a lavorare per conto della Ferranti dopo il conseguimento della licenza, né la Ferranti aveva l' obbligo, dopo tale periodo, di fornirgli un posto di lavoro . Di regola, la suddetta società consente di fruire di un programma di studi solo a studenti che abbiano terminato con profitto il primo anno di università; nel caso del ricorrente si rinunciava a tale requisito, tenuto conto del lavoro da lui già svolto nella prima parte del 1984 .
L' università di Cambridge raccomanda agli studenti di ingegneria elettrotecnica, senza peraltro porre ciò come condizione, di acquisire, prima dell' inizio degli studi una qualche esperienza professionale . Tuttavia, prima della fine del secondo anno di studi, è necessario avere acquisito otto settimane di esperienza professionale .
Il ricorrente intende conseguire il titolo di ingegnere elettrotecnico ed esercitare la professione, nonché diventare membro dell' ordine degli ingegneri elettrotecnici, la Institution of Electrical Engineering .
Lo studio intrapreso dal ricorrente è volto ad impartire agli studenti ampie conoscenze in taluni settori dell' ingegneria e dell' ingegneria elettrotecnica . Tali studi comprendono altresì corsi di matematica e di organizzazione aziendale . La specializzazione vera e propria in ingegneria elettrotecnica comincia solamente nel terzo anno universitario .
Le principali categorie di membri dell' ordine professionale degli ingegneri sono quelle di "student members", "associate members", "members" e "fellows ". I "members" e i "fellows" sono conosciuti come "corporate members" ( membri a pieno titolo ). Un diploma recante la dicitura "di prima o seconda classe", di studi di ingegneria elettrotecnica o in una disciplina affine come fisica, matematica, informatica o elaborazione dati, diploma rilasciato dopo aver frequentato un corso patrocinato dall' ordine, come è il caso degli studi del ricorrente, soddisfa i requisiti per la formazione professionale posti dall' ordine stesso e consente al titolare del diploma di divenire immediatamente "associate member ". Per diventare membro a pieno titolo, è necessario possedere ulteriori requisiti di tirocinio pratico e di esperienza . Del pari, il candidato deve sottoporsi a un "esame professionale" consistente in una tesi scritta che consente di valutare l' esperienza del candidato in un colloquio vertente su di essa . Mentre nel Regno Unito una persona può lavorare come ingegnere e fare uso del titolo di "engineer" senza essere in possesso di alcun titolo formale e senza essere membro di un particolare ordine professionale, una persona iscritta nella categoria degli ingegneri professionisti dell' "Engineering Council Register" ( Albo dell' ordine degli ingegneri ) ha il diritto di usare il titolo di "chartered engineer" e la sigla "C . Eng .", sempre che appartenga a una "institution ". L' essere membro a pieno titolo dell' ordine professionale degli ingegneri elettrici conferisce il diritto di esservi iscritto con questo titolo .
Nell' ambito delle sue competenze di regolamento, il Secretary of State for Scotland ha varato le seguenti normative sui pagamenti di assegni di studio finanziati da fondi pubblici : lo Student' s Allowance ( Scotland ) Regulations del 1971 ( SI 1971/124 ) ( regolamento scozzese sugli assegni di studio ), modificato da due regolamenti del 1983 ( SI 1983/798 e SI 1983/1536, emendamenti 1 e 2 ). Le due principali categorie di finanziamenti destinati agli studenti sono la borsa di mantenimento ( il cui importo dipende dalle imposte pagate dai genitori e dal loro reddito ) e il pagamento diretto delle tasse scolastiche da parte dello Scottish Education Department ( in prosieguo "SED ") all' università indipendentemente dal reddito dello studente o dei suoi genitori .
Non ritengo necessario esporre ulteriori dettagli di queste disposizioni di regolamento . Basta precisare che, con lettera 6 agosto e 18 ottobre 1984, il SED negava al ricorrente nella causa principale un assegno di studi per i motivi di seguito esposti . Egli non aveva diritto a un assegno poiché non soddisfava i requisiti seguenti :
1 ) Non aveva risieduto abitualmente nelle Isole britanniche per un periodo di tre anni antecedente al 31 agosto 1984 .
2 ) Nonostante risiedesse all' interno della Comunità europea durante questo periodo, non aveva lavorato in Scozia per almeno nove mesi dei dodici precedenti tale data e non era per seguire studi in un "istituto di istruzione professionale" (" scuola professionale" a norma del regolamento del Consiglio n . 1612/68, GU L 257 del 1968, pag . 2 ) che egli aveva chiesto un assegno . Sono infatti queste le due condizioni che devono essere adempiute per consentire a un cittadino di uno Stato membro della CEE che risiede all' interno della Comunità, ma fuori della Scozia, di fruire di un assegno di studi . Occorre osservare come un ulteriore requisito sia quello che la persona richiedente l' assegno suddetto debba fare ingresso nel Regno Unito allo scopo esclusivo o principale di svolgervi o di cercarvi un lavoro .
3 ) Benché risiedesse nella Comunità europea e fosse figlio di un cittadino di uno Stato membro della CEE, nessuno dei suoi genitori svolgeva un' attività lavorativa in Scozia al momento della "data determinante" ( il 30 giugno 1984 ) o vi aveva lavorato per un periodo totale di almeno un anno durante i tre anni precedenti la data suddetta .
Nel ricorso contro il diniego del SED, il ricorrente nella causa principale affermava di aver diritto a una borsa di studio, e che una delle seguenti disposizioni del diritto comunitario prevalevano sulla normativa nazionale . Si tratta : a ) dell' art . 7 del trattato CEE così come interpretato nella causa 293/83, Gravier / Città di Liegi, Racc . 1985, pag . 593, b ) dell' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68, c ) dell' art . 7, n . 2 di tale regolamento o d ) dell' art . 12 .
Alle sue richieste veniva fatta opposizione da parte del Secretary of State for Scotland ( nell' ambito della cui competenza rientra il SED ), e la Court of Session ha sottoposto talune questioni alla Corte di giustizia per quanto riguarda gli articoli del trattato e del regolamento n . 1612/68 .
La norma di cui all' art . 7 del regolamento n . 1612/68 chiamata in causa è la seguente :
"1 . Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d' impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato .
2 . Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali .
3 . Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell' insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione ".
L' art . 12 del regolamento n . 1612/68, in particolare, così recita :
"I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono ".
Il governo danese obietta in via preliminare che, poiché il Brown ha la cittadinanza britannica, non può valersi contro il Regno Unito di nessuna norma del trattato relativa alla discriminazione . Tal medesimo punto non è stato sollevato dal governo del Regno Unito, per cui, al di fuori del breve riferimento or ora compiuto nelle osservazioni del governo danese, tale questione non è stata affrontata . Il mio ragionamento si fonda sul fatto che, in quanto cittadino francese, egli può vantare determinati diritti, poiché la Francia è il paese nel quale egli ha risieduto e con il quale, indipendentemente dal fatto che egli sia figlio di un cittadino britannico, i legami sono più stretti .
Questione n . 1
"Se un corso di studio a tempo pieno in ingegneria, svolto presso un' università a conclusione del quale viene conferito un titolo accademico che consenta al titolare di rispondere ai requisiti di studio necessari per diventare membro dell' associazione professionale degli ingegneri elettrotecnici, cosa che, a sua volta, può permettergli, dopo la maturazione di ulteriore esperienza pratica, di essere iscritto come ingegnere professionista e di fare uso del titolo di 'chartered engineer' , costituisca :
a ) formazione professionale rientrante nella sfera d' applicazione del trattato CEE ai sensi dell' art . 7 dello stesso, come interpretato nelle cause 152/82, Forcheri / Belgio, e 293/83, Gravier / Città di Liegi;
oppure
b ) formazione presso una 'scuola professionale' di cui all' art . 7, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1612/68 ".
Tale questione deve risolversi alla luce delle sentenze della Corte nelle cause 152/82, Forcheri / Regno del Belgio ( Racc . 1983, pag . 2323 ) e Gravier ( già citata ), anche se il giudice nazionale, onde potersi pronunziare definitivamente sulla causa pendente, potrà avvalersi anche delle sentenze della Corte nelle cause 293/85, Commissione / Regno del Belgio e 24/86, Blaizot / Università di Liegi e altre ( Racc . 1988, pag . 305 e 379 ), in cui è stata discussa approfonditamente la questione del se e in quali circostanze studi universitari possono costituire una formazione professionale .
Ho già esposto il mio punto di vista nelle conclusioni delle cause suddette, e in particolare nella causa Commissione / Belgio; per questa ragione non mi ripeterò qui per esteso . In sintesi, gli studi universitari integrano una formazione professionale quando "preparano ad un titolo" o "conferiscono la capacità particolare a esercitare" una professione, un mestiere o un impiego particolare e anche se tali studi comportano "una parte" di carattere generale . In risposta alle questioni scritte della Corte, il governo tedesco sembra ammettere che ogni tipo di insegnamento universitario che prepari ad una professione o a un mestiere è formazione professionale, e il governo danese concorda del pari sul fatto che ogni tipo di insegnamento che conferisce una capacità particolare a svolgere un determinato lavoro e che fuoriesce dall' ambito di un mero insegnamento generale costituisce una formazione professionale .
D' altro lato, la Repubblica federale tedesca ha sostenuto nelle sue osservazioni che un corso universitario può costituire formazione professionale solo se la sua frequenza costituisce un requisito necessario per accedere a una particolare professione . Io non accetto tale punto di vista . Vi sono professioni alle quali si può accedere sia con una laurea in una determinata materia sia senza laurea purché si disponga di un certo titolo accademico o esperienza pratica . Ritenere che studi universitari che portino ad esercitare tali professioni non costituiscano formazione professionale poiché non sono requisiti indispensabili d' accesso ad esse costituirebbe una ingiustificabile restrizione della definizione di cui alla causa Gravier .
Dai fatti di causa pacifici tra le parti, ed esposti in ordinanza di rinvio, sembra risultare in via preliminare che gli studi seguiti dal ricorrente rispondono ai criteri già esposti, a fondamento della sentenza Gravier . Tali studi lo forniscono in larga misura della formazione e delle competenze necessarie per poter diventare un ingegnere elettrotecnico, per poter lavorare in tale settore e, qualora egli consegua la sua laurea con una certa votazione, di diventare un "associate member" dell' ordine professionale, vale a dire membro a pieno titolo . A mio parere, la constatazione che i suoi studi non lo qualifichino immediatamente o direttamente come "chartered engineer" non è determinante . Appare chiaro infatti che la laurea che gli consente di diventare "associate member" è parte integrante della sua completa qualificazione professionale, pur potendosi definire nel contempo come preparazione per un tipo particolare di professione .
Io non condivido le interpretazioni più restrittive fornite dai governi tedesco e danese per quanto riguarda il requisito supplementare che risulterebbe dall' art . 7, n . 3, vale a dire quello del nesso con l' attività del lavoratore in quanto tale . La libera circolazione dei lavoratori che il regolamento n . 1612/68 vuole render più agevole costituisce "uno dei mezzi che garantiscono al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale" ( terzo punto della motivazione ). E chiaro che tale finalità sarebbe, almeno in parte, frustrata qualora un lavoratore comunitario non fosse in grado di fruire di un corso di formazione in un settore nuovo, ed in particolar modo ad un livello più elevato .
Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione, il ricorrente e la Commissione sono del parere che non è ragionevolmente possibile distinguere tra "formazione professionale" e "insegnamento delle scuole professionali" di cui all' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68 . Il Regno Unito ritiene che la Corte possa senz' altro condividere questo parere . Secondo me, ogni istituto d' insegnamento che garantisce uno o più cicli di formazione professionale va considerato come "scuola professionale" a norma dell' art . 7, n . 3 .
Questione n . 2
"Se la nozione di accesso alla formazione professionale ai fini dell' art . 7 del trattato CEE, come interpretato nelle cause 152/82 Forcheri / Belgio e 293/83 Gravier / Città di Liegi vada interpretata nel senso che essa comprende il pagamento, effettuato da uno Stato membro in base alla propria normativa nazionale, a, o per una persona che fruisca di tale formazione professionale : a ) delle tasse scolastiche, oppure b ) dell' indennità di mantenimento, ovvero di entrambe ".
La questione non riguarda il problema dell' imposizione di una tassa come nella causa Gravier ma quello del versamento dell' ammontare delle relative tasse scolastiche ad una persona o per conto di una persona . Ciò si spiega col fatto che nel Regno Unito, in linea generale, le tasse universitarie non sono pagate dallo studente britannico, ma dall' ente locale competente in materia di istruzione, mentre prima del settembre 1986 le tasse universitarie andavano pagate direttamente dallo studente cittadino di uno Stato membro della Comunità . Non vedo nessuna differenza di principio tra il fatto di sottoporre o meno uno studente al pagamento di tasse, in relazione alla sua cittadinanza, e il fatto di pagare o no le tasse suddette in sua vece . Queste due soluzioni costituiscono una discriminazione a norma della sentenza Gravier .
Ma tale sentenza concepisce forse le spese scolastiche in alternativa alle tasse d' iscrizione? Se il pagamento delle tasse scolastiche è condizione per l' accesso al sistema educativo nazionale, a mio parere è senz' altro così . Nella sentenza Gravier si fa riferimento a tasse d' iscrizione ma, come appare chiaramente dai fatti della causa così come da quelli della sentenza Blaizot e della causa 309/85, Barra / Stato belga e Città di Liegi, il problema non era quello delle tasse d' iscrizione di base che tutti gli studenti pagano, ma quello dell' istituto che nel corso dell' udienza veniva chiamato "minerval degli studenti stranieri" il quale poteva rappresentare il 50% delle spese di studio . Esso è costituito essenzialmente o almeno sostanzialmente da spese scolastiche .
Infatti, in base ad un emendamento alla normativa in vigore nel Regno Unito, entrata in vigore il 1° settembre 1986, le spese scolastiche per i cittadini di Stati membri della Comunità ( apparentemente senza tener conto della natura degli studi universitari intrapresi ) sono corrisposte dalle autorità britanniche . Ecco perché il Regno Unito non ha contestato la pretesa per cui le spese scolastiche non dovrebbero essere pagate dagli studenti cittadini di uno Stato membro . Pare nondimeno che l' emendamento di cui sopra non legittimi il ricorrente a tutte le pretese da lui avanzate . Tale emendamento non era retroattivo . Il ricorrente era tenuto a pagare le tasse relative agli anni accademici 1984 e 1985 ed è possibile che debba pagarle anche per il 1986 . Inoltre il suo avvocato ha indicato nel corso dell' udienza che l' emendamento non si applica o potrebbe non applicarsi agli studi intrapresi prima dell' entrata in vigore dell' emendamento stesso .
Per le ragioni esposte, e avendo presente il fatto che egli intraprendeva un corso di formazione professionale, non era debitore di tali tasse ai sensi della sentenza Gravier; principio che, come ho già indicato nella causa Blaizot, ritengo abbia effetto non solamente verso il futuro ma anche verso gli studenti che abbiano intrapreso un corso di formazione professionale all' epoca della sentenza Gravier, e prendendo in considerazione la totalità dei loro studi . Di conseguenza è opportuno rimborsare le tasse da lui pagate e dispensarlo dal pagare quelle ancora da versarsi .
Le somme destinate al mantenimento degli studenti, di cui alla seconda parte della questione n . 2, pongono un problema di natura differente .
Il ricorrente afferma giustamente, riferendosi alla sentenza 9/74 , Casagrande / Landeshauptstadt Muenchen ( Racc . 1974, pag . 773 ) che le condizioni d' accesso alla formazione professionale non hanno riguardo solamente alle condizioni nelle quali gli studenti sono ammessi a seguire un determinato ciclo di studi, ma anche a tutto quello che li pone nelle condizioni di poter seguire gli studi stessi . Lo studente deve disporre di mezzi che gli assicurino l' esistenza, di libri e di articoli di cancelleria . Mentre gli studenti nazionali ricevono somme destinate al loro mantenimento, uno studente di un altro Stato membro deve provvedervi da sé, il che costituisce un fattore determinante nella sua decisione di seguire o meno detti studi; secondo il ricorrente questa è una palese discriminazione .
Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni, così come il Secretary of State nella causa principale, affermano insistentemente che gli assegni o le borse di mantenimento non fanno parte del principio di cui alla sentenza Gravier . Nella presente causa, la Commissione non ha affermato che invece ne fanno parte . In effetti, nonostante essa abbia adottato una posizione differente nelle cause precedenti, mi sembra che alla fin fine accetti che non ne facciano parte .
La questione non è di semplice soluzione, ma per i motivi allora esposti nella causa Gravier e che illustrerò in seguito, non ritengo che le condizioni d' accesso di cui alla sunnominata sentenza ricomprendano gli assegni di cui trattasi .
In primo luogo la sentenza Gravier sottolinea che le tasse d' iscrizione costituivano "un ostacolo economico all' accesso all' istruzione" nel senso che, se lo studente non le pagava, non poteva fruire dell' istruzione stessa . Mi rendo conto, chiaramente, che se uno studente non può mangiare o disporre di un letto, non può nemmeno studiare; non mi sembra però che i mezzi di sostentamento siano in connessione diretta con l' accesso a un ciclo di studi in sé stesso onde ricavarne una trasgressione al principio di non discriminazione di cui alla sentenza Gravier . L' accesso diretto a corsi di formazione professionale fa parte del campo d' applicazione dell' art . 7 del trattato; in assenza di norme più specifiche di diritto comunitario, i mezzi di sostentamento non ne fanno parte .
Un risultato del genere è forse incompatibile con l' affermazione della Commissione, ammessa dal Secretary of State, secondo cui per un lavoratore ogni discriminazione è vietata per quanto riguarda gli assegni o le borse di mantenimento per la formazione professionale a norma dell' art . 7, n . 3, del regolamento n . 1612/68? Io non sono di questo parere . Il regolamento di cui sopra comporta una norma specifica che dispone, nel testo inglese, che un lavoratore goda "allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali" dell' accesso alla formazione professionale o, come nel testo francese, semplicemente "dell' insegnamento delle scuole professionali ".
Alla luce di quanto contenuto nei testi francesi e negli altri che divergono dal testo inglese, ritengo che i termini "access to vocational training" ( accesso alla formazione professionale ) abbiano lo stesso significato che quelli di "insegnamento delle scuole professionali" e non ricomprendano semplicemente il diritto di seguire determinati studi ma tutti gli aspetti che sono legati al compimento di un corso di formazione professionale . Tenuto conto delle finalità del regolamento così come enunciate nella motivazione, mi sembra, per le ragioni esposte nelle mie conclusioni nella causa Lair, che i diritti e le condizioni di cui all' art . 7, n . 3 del regolamento abbiano ad oggetto le borse di mantenimento qualora siano concesse ai lavoratori nazionali .
L' art . 7, n . 2, se va applicato ( questione che ho del pari esaminato nella causa Lair ), è anche più chiaro . Un "vantaggio sociale", qualora riguardi la formazione professionale o a un tipo d' insegnamento diverso dalla formazione professionale, riguarda senza dubbio gli assegni di mantenimento . Se, come ritengo, ciò vale almeno per l' insegnamento di carattere generale, è impensabile che un lavoratore disponga di maggiori diritti per quanto riguarda l' insegnamento generale di quanti non ne disponga per la formazione professionale .
A mio parere è opportuno risolvere affermativamente la parte a ) della seconda questione e negativamente la parte b ).
Questione n . 3
"Se una persona, cittadina di uno Stato membro, che è stata ivi residente e che si rechi in un altro Stato membro ( lo 'Stato ospitante' ) debba essere considerata 'lavoratore' ai sensi dell' art . 7 del regolamento n . 1612/68 qualora :
a ) la persona interessata sia occupata in un lavoro a tempo pieno retribuito e coperto dal regime previdenziale come apprendista ingegnere elettrotecnico per un periodo di otto mesi prima di accedere all' università;
b ) prima di recarsi nello Stato ospitante la persona interessata si sia già organizzata per intraprendere, a conclusione del periodo di otto mesi, studi di ingegneria a tempo pieno in un' università dello Stato ospitante;
c ) non sarebbe stata occupata dal suo datore di lavoro nella qualità in cui lo è stata se non fosse stata ammessa all' università;
e
( d ) abbia accettato detta occupazione onde maturare esperienza di lavoro nell' industria dell' ingegneria elettrotecnica ".
Visto che la decisione finale sul se il ricorrente sia un lavoratore ai sensi dell' art . 7 del regolamento spetta al giudice nazionale, ciò che la Corte deve decidere è se, a tale fine, il termine "lavoratore", correttamente interpretato, possa applicarsi ad una persona la quale svolga le attività menzionate nella questione di cui sopra .
Il ricorrente afferma di essere stato lavoratore a norma dell' art . 48 del trattato per tutto il periodo in cui era occupato presso la Ferrandi . Nel suo caso ricorrevano i presupposti di cui alla causa 66/85, Lawrie-Blum / Land Baden-Wuertemberg ( sentenza 3 luglio 1986, Racc . pag . 2121 ), in quanto persona la quale "fornisce per un certo periodo di tempo, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima prestazione in contropartita delle quali riceve una retribuzione ". Egli si trovava nella stessa situazione della sig.ra Lawrie-Blum, insegnante tirocinante la quale del pari stava effettuando "una preparazione obbligatoria all' esercizio di una professione ". Inoltre, in quanto tirocinante, egli era coperto dal regime previdenziale nazionale .
Il ricorrente e la Commissione affermano che quanto detto è sufficiente . Essendo egli un lavoratore, lo è sotto tutti gli aspetti, e quindi non si può imporre nessun periodo minimo di occupazione come requisito perché egli possa essere considerato tale, ai sensi dell' art . 48 del trattato o a norma del regolamento n . 1612/68 . Ad opinione delle parti sopraccitate, le intenzioni del ricorrente nel momento in cui accettò il lavoro di cui trattasi, non rilevano, o quanto meno non più del fatto che, fin dall' inizio, tale lavoro era previsto solamente per un periodo limitato, anteriormente all' inizio degli studi universitari .
Il Regno Unito, la Germania federale e la Danimarca sono completamente in disaccordo con tale conclusione, per essi, il regolamento di cui sopra ha come scopo di facilitare l' accesso ad una professione e l' integrazione dei lavoratori migranti nello Stato ospitante . Il fatto di ritenere che un breve periodo di occupazione consenta di far fruire di assegni di mantenimento per studenti, anche, eventualmente, per un periodo molto lungo, anche se detto lavoro è stato svolto allo scopo di integrare un altro reddito o perché era utile ai fini degli studi, sia nel periodo pre-universitario sia durante le vacanze, ha come risultato - essi affermano - di fornire un' interpretazione completamente priva di giustificazione dell' oggetto e della finalità del regolamento n . 1612/68 .
E evidente che, ai fini dell' art . 48, conviene interpretare in senso lato la nozione di "lavoratore" ( cfr . causa 53/81, Levin / Staatssecretaris van Justitie, Racc . 1982, pag . 1035, in particolare pag . 1050 ). E anche evidente che il lavoro svolto presso la Ferranti durante tutto il periodo in questione rispondeva ai criteri di un contratto di lavoro di cui alla causa Lawrie-Blum . A tale riguardo, un lavoratore può essere occupato a tempo parziale o ricevere meno della retribuzione minima garantita stabilita dalle autorità nazionali . Dall' altro lato, la sentenza Levin afferma senza possibilità d' equivoco che le attività lavorative subordinate devono essere reali ed effettive "restando escluse da questa sfera le attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie", e che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori "garantiscono solo la libera circolazione di coloro che esercitano o intendono esercitare un' attività economica ".
Una persona che sia "lavoratore" a norma dell' art . 48 può a buon diritto accettare un' offerta di lavoro effettiva e a tal fine recarsi in uno Stato membro . La Corte ha dichiarato che egli ha del pari diritto di spostarsi per cercare un lavoro ( causa 316/85, Centre publique / Lebon, sentenza 18 giugno 1987, Racc . pag . 2811 ). Una persona che sia alla ricerca di un lavoro non fruisce di alcun diritto ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, e a tale riguardo mi sembra che, anche se vi è chi può vantare diritti ai sensi dell' art . 48 del trattato, non ne consegue necessariamente che egli possa anche fruire dei diritti di cui all' art . 7 del regolamento .
A mio parere, per poter aver diritto ad un sussidio di studio a norma dell' art . 7 del regolamento, il ricorrente deve dimostrare di presentare la sua richiesta in quanto lavoratore, e in quanto tale deve trovarsi nello Stato membro, e continuare a risiedervi per svolgervi un' attività lavorativa .
Una persona la quale sia intenzionata a recarsi in ogni caso in uno Stato membro come studente, e che si è fatta ammettere in un' università o in un istituto scolastico da una certa data e per un dato periodo ma che, onde acquisire un' utile esperienza, svolge un' attività lavorativa a breve termine, non può a mio parere avvalersi dell' art . 7, nn . 2 e 3 per richiedere un sussidio in qualità di lavoratore . In pratica, il lavoro è accessorio agli studi e, nonostante che le intenzioni reali di chi svolge un lavoro in qualità di lavoratore siano state dichiarate non rilevanti, le sentenze della Corte non escludono, a mio parere, un esame delle ragioni che hanno portato l' interessato a soggiornare in uno Stato membro, e i motivi per i quali egli vi svolge un lavoro temporaneo così come dello status che possiede nel momento in cui fa richiesta di un tale sussidio . Mi sembra che chi compie un curriculum come quello descritto nella questione diventa poi studente universitario alla stessa stregua degli altri studenti; egli non va considerato però come una persona che fa uso dei diritti di un lavoratore di frequentare un corso di formazione professionale come modo di acquistare maggiori capacità o possibilità di carriera . Non entra all' università in quanto lavoratore .
Una volta chiarito che una persona si sia trasferita in uno Stato membro come lavoratore nel senso autentico del termine, abbia colà trovato un lavoro e si sia in seguito deciso a chiedere di poter usufruire di un corso di formazione professionale in quanto tale, egli può avvalersi dell' art . 7, nn . 2 e 3 in materia di sussidi di studio . In tal caso mi sembra che non si possa accettare il fatto di imporre un periodo determinato durante il quale egli deve essere stato occupato come lavoratore ( cause 249/83, Hoeckx / Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Racc . 1985, pag . 973 e 122/84, Scrivner / Centre public d' aide sociale de Chastre, Racc . 1985, pag . 1027 ). Tuttavia, qualora si debba decidere se una persona è o no un lavoratore, e sussista dubbio in materia, è a mio avviso lecito considerare anche la lunghezza del periodo durante il quale egli afferma di aver lavorato . Tale periodo dev' essere ragionevolmente lungo considerato il suo scopo e mi sembra che il periodo di un anno, pur non essendo un criterio infallibile, sia tuttavia un lasso di tempo ragionevole .
Non sono d' accordo con la tesi secondo la quale la sentenza della Corte nella causa 157/84, Frascogna / Caisse de dépôts et consignations ( sentenza 6 giugno 1985 ) vieti che si ponga come requisito un periodo minimo di lavoro per decidere se una persona sia o meno lavoratore in uno Stato membro . Detta causa verteva su una pensione di vecchiaia a favore di una persona residente in uno Stato membro . In essa si trovava soddisfatto il requisito dell' età, e in tal modo la sentenza della Corte sancì come illegittimo l' ulteriore requisito della residenza . Per analogia, una volta che sia chiaro che una persona è un lavoratore a norma dell' art . 7 del regolamento, il requisito di un periodo minimo di lavoro non è accettabile . Questione diversa è quella invece di prendere in considerazione un periodo minimo di lavoro per decidere se una persona è o no un lavoratore ai sensi dell' art . 7, nn . 2 e 3 del regolamento in materia di assegni di studio .
Nel caso di specie, trattandosi di decidere che il ricorrente non può fruire dei diritti concessi ai lavoratori dall' art . 7, nn . 2 e 3 del regolamento, è del tutto legittimo prendere in considerazione il fatto che egli ha lavorato unicamente per otto mesi come apprendista .
Questione n . 4
"Se un lavoratore che lascia l' impiego al fine di frequentare - e frequenti - un corso per ottenere un diploma universitario di ingegneria elettrotecnica con l' intenzione di diventare ingegnere e di esercitare come tale, abbia diritto, a norma dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, ad un assegno spettante secondo la normativa nazionale agli studenti in relazione : a ) alle tasse scolastiche oppure b ) alle spese di mantenimento ovvero ad entrambe ".
In considerazione della soluzione da me suggerita per la terza questione, la quarta questione non necessita di una trattazione dettagliata . Comunque sia, per le ragioni già esposte nelle mie conclusioni nella causa Lair, ritengo che una persona, la quale è lavoratore a norma dell' art . 7, nn . 2 e 3, sia legittimata a ricevere assegni di mantenimento, e che sia tenuta a pagare, o ad essere esentata da tasse scolastiche alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ai sensi del n . 2 per quanto riguarda la formazione di carattere non professionale o ai sensi del n . 3 per quanto riguarda la formazione in scuole professionali o in centri di riadattamento .
Questione n . 5
"Se il figlio di un cittadino di uno Stato membro, nel caso in cui risieda nel territorio di un altro Stato membro ( lo 'Stato ospitante' ), possa esigere di fruire dell' applicazione dell' art . 12 del regolamento n . 1612/68 qualora il genitore, che al momento non lavora né risiede più nello Stato ospitante, fosse da ultimo residente o occupato nello Stato ospitante prima della nascita del figlio e qualora la residenza del figlio nello Stato ospitante non sia conseguenza dell' occupazione del genitore in questo Stato ".
Se l' art . 12 viene interpretato letteralmente, il ricorrente afferma di potersene avvalere in ogni caso . La madre francese, che grazie alla sua posizione lo legittima alle sue richieste, ha lavorato nel Regno Unito ed egli vi risiede . Inoltre, egli afferma che ne risulterebbe una notevole restrizione alla mobilità del lavoro se, avendo vissuto un genitore e suo figlio per quindici anni in uno Stato membro ed essendosi poi trasferiti in un altro Stato membro, il figlio non potesse ritornare a risiedere nel primo Stato per studiarvi o se figli nati successivamente non potessero fare la stessa cosa e non potessero far valere i diritti di cui all' art . 12 . Il Regno Unito replica che la madre lasciò il Regno Unito nel 1965 prima dell' entrata del Regno Unito nella Comunità economica europea, e che quindi i suoi figli non possono vantare diritti ai sensi della normativa comunitaria, diritti connessi con la sua attività di lavoro e la sua residenza nel Regno Unito prima della data di cui sopra . Non potrebbe giustificarsi che figli la cui residenza non abbia alcun nesso con l' attività lavorativa dei genitori in uno Stato membro possano pretendere tali diritti, se teniamo presente che finalità dell' art . 12 è quella di facilitare l' integrazione della famiglia del lavoratore nello Stato ospitante in cui egli è o era occupato .
L' art . 12 a mio parere va interpretato nel senso che conferisce un diritto a un figlio che abbia vissuto con i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre il genitore vi lavorava . Un successivo trasferimento dei genitori non priva il figlio dei suoi diritti . D' altro lato, mi sembra che un figlio nato dopo che il genitore ebbe finito di risiedere e di lavorare in uno Stato membro non può vantare i diritti di cui all' art . 12 . Infatti, egli non ha mai fatto parte della famiglia nello Stato di cui trattasi, né in tale Stato si è integrato come parte della famiglia del lavoratore . Il suo ritorno e la sua residenza per motivi di studio non sono legati al fatto che egli è figlio di un ex-lavoratore nello Stato membro, né al fatto di essere stato suo figlio nel periodo, ora terminato, in cui i genitori hanno lavorato nello Stato ospitante .
In ogni caso, non ritengo che il figlio del cittadino di un altro Stato membro, che abbia lasciato il Regno Unito prima del suo ingresso nella Comunità europea, possa vantare i diritti di cui sopra .
Di conseguenza, suggerisco di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate :
"1 . a ) L' espressione 'formazione professionale' ricomprende un corso di studi a tempo pieno in ingegneria elettrotecnica, svolto presso un' università, a conclusione del quale viene conferito un titolo accademico che consente al titolare di rispondere ai requisiti di studio necessari per diventare membro dell' associazione professionale degli ingegneri elettrotecnici, cosa che, a sua volta, può permettergli, dopo la maturazione di ulteriore esperienza pratica, di essere iscritto all' albo degli ingegneri professionisti; in via alternativa, tale espressione ricomprende un corso di studi il quale lo fornisca delle competenze e della preparazione necessaria per una tale professione, mestiere o impiego .
b ) Una tale formazione è formazione in una scuola professionale a norma dell' art . 7, n . 3, del regolamento del Consiglio n . 1612/68 .
2 ) L' art . 7 del trattato CEE, come interpretato nella causa 293/83, Gravier / Città di Liegi, vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità tra cittadini di uno Stato membro nel quale la formazione professionale si svolge, e cittadini di altri Stati membri per quanto riguarda il pagamento delle tasse scolastiche a o per una persona che fruisca della formazione professionale, esclusa l' indennità di mantenimento .
3 ) e 4 ). L' espressione 'lavoratore' ai fini della concessione di un assegno di studio ai sensi dell' art . 7, n . 2 o n . 3, del regolamento n . 1612/68, non include una persona che entra in uno Stato membro e vi lavora per otto mesi ( anteriormente all' inizio, ad una data determinata, di un corso universitario al quale già prima di entrare nello Stato membro di cui trattasi era stato ammesso ) al fine di acquisire una determinata esperienza nel settore dei suoi studi universitari, e qualora il datore di lavoro lo assuma a condizione che egli già sia stato ammesso all' università . Un tale soggetto non ha diritto ad un assegno ai sensi dell' art . 7, n . 2 o n . 3, del regolamento n . 1612/68, sia sotto forma di tassa scolastica che di assegno di mantenimento .
5 ) Il figlio di un cittadino di uno Stato membro è legittimato a fruire dei vantaggi di cui all' art . 12 del regolamento n . 1612/68, con riguardo ad un assegno di studi, qualora il genitore di cui trattasi abbia cessato di lavorare e di risiedere nello Stato ospitante prima della nascita del figlio; né vi è legittimato qualora il genitore vi abbia lavorato ma abbia lasciato lo Stato ospitante prima dell' entrata di questo nella Comunità economica europea ".
Sulla ripartizione delle spese nel presente procedimento statuirà il giudice a quo . Le spese sostenute dai governi che hanno sottoposto osservazioni e dalla Commissione non possono dar luogo a rifusione .
(*) Lingua processuale : l' inglese .
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