Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . I - La corte d' appello di Versailles chiede alla corte di risolvere i quesiti che le ha sottoposto circa l' interpretazione dell' art . 2, n . 2, della direttiva n.64/223 del Consiglio, 25 febbraio 1964, adottata durante il periodo transitorio, onde sopprimere le restrizioni per la libertà di stabilimento e per la libera prestazione di servizi nelle attività inerenti al commercio all' ingrosso .
2 ) Il n . 2 dell' art . 2, di detta direttiva definisce il commercio all' ingrosso come segue :
"2 . Ai sensi della presente direttiva esercita un' attività attinente al commercio all' ingrosso ogni persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti, grossisti e dettaglianti o a trasformatori, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande .
Le merci possono essere rivendute o allo stato primitivo oppure dopo trasformazione, trattamento o condizionamento, quali si praticano per consuetudine nel commercio all' ingrosso ".
3 . II - In esito alle accuse formulate dalla direction de la concurrance e des prix des Hauts-de-Seine, gli amministratori di due società appartenenti al gruppo Metro, specializzato nel commercio all' ingrosso con il sistema del "cash and carry", E . Conradi e H . Hereth, venivano condannati, unitamente a dette società, dal tribunal correctionnel de Nanterre, per inosservanza di talune norme del diritto francese inerenti alla disciplina dell' attività commerciale al minuto, in quanto era stato accertato che l' attività di dette società non si limitava al commercio all' ingrosso, ma sotto vari aspetti poteva considerarsi del pari un' attività commerciale al minuto .
4 . In sede d' appello, la corte d' appello di Versailles ha ritenuto necessario controllare se l' attività delle società Metro potesse qualificarsi commercio all' ingrosso, ai sensi del già citato art . 2, n . 2, della direttiva n . 64/223, ed ha perciò sottoposto alla corte, a norma dell' art . 177 del trattato, talune questioni pregiudiziali che sono riprodotte nella relazione d' udienza .
5 . III - Nelle osservazioni scritte, la Commissione ha contestato l' applicazione della direttiva n . 64/223 al caso in esame . A suo giudizio, la definizione di commercio all' ingrosso che si desume dall' art . 2, n . 2, di detto atto mira soltanto a delimitare, ratione materiae, il campo d' applicazione della direttiva, che si riferisce come è noto alla realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi .
6 . Sotto questo aspetto, la Commissione rileva che la Repubblica francese ( alla pari degli altri Stati membri ) ha adottato diversi provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva n . 64/223, dopo aver soppresso varie restrizioni del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore del commercio all' ingrosso, ricadenti sotto l' art . 3; d' altra parte, dalla fine del periodo transitorio, gli artt . 52 e 59 del trattato sono direttamente efficaci ( 1 ) senza che la loro efficacia o il loro campo d' applicazione siano limitati da norme come la direttiva ora in esame .
7 . E' d' uopo osservare che, a prima vista e malgrado l' impegno in questo senso degli avvocati delle parti, è lungi dall' esser dimostrato che, nella causa principale, sorga un problema di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi .
8 . Il punto controverso nella causa principale è la classificazione dell' attività di talune società nell' uno o nell' altro ramo commerciale, onde determinare quale normativa francese le disciplini, particolarmente in fatto di fissazione di prezzi e di pubblicità dell' IVA .
9 . In base al modo in cui sono formulate le questioni sottoposte alla corte di giustizia, direi che il giudice a quo, in sostanza, vuole accertare l' esistenza, nel diritto comunitario, di elementi interpretativi della nozione di commercio all' ingrosso che gli consentano di decidere se gli imputati ricadano sotto la normativa francese relativa al commercio al minuto .
10 . Secondo me, si tratta essenzialmente, di un problema giuridico interno che non è risolto dal diritto comunitario ( nel quale non esiste alcuna disciplina generale del commercio all' ingrosso ) e che, di conseguenza, deve essere risolto, in linea di massima, dal diritto nazionale .
11 . Questa corte si è già pronunciata sulla portata della direttiva n . 64/223 nella sentenza Metro del 1977 ( 2 ), in una causa relativa alle stesse società . Ammettendo la necessità di separare il rivenditore all' ingrosso da quello al minuto onde evitare distorsioni della concorrenza, la corte ha considerato quindi che la direttiva non consentiva di risolvere i problemi di concorrenza contemplati dall' art . 85 del trattato . Ricordiamo il tenore esatto del n . 30 della sentenza Metro : "(...) questa direttiva definisce la funzione del grossista per l' applicazione delle norme del trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ma non può interpretarsi nel senso che miri a disciplinare i problemi della concorrenza di cui all' art . 85 ."
12 . La corte ha poi dichiarato esplicitamente che la direttiva del 1964 adottata in forza degli artt . 54, nn . 2 e 3, e 63, nn . 2 e 3, del trattato non dà una definizione di commercio all' ingrosso di carattere generale, dal momento che la sua portata è limitata all' applicazione delle norme del trattato relative a quelle libertà fondamentali .
13 . La sfera della libertà di stabilimento comprende, d' altra parte, tanto il commercio all' ingrosso quanto il commercio al minuto . L' esercizio di ciascuna di queste attività è quello che è disciplinato da diverse norme, variabili da uno Stato membro all' altro, qualora non vi sia armonizzazione delle legislazioni in questo settore .
14 . Di conseguenza, come non serve per disciplinare i problemi di concorrenza di cui all' art . 85 - che possono sussistere indiscutibilmente nel rapporto concorrenziale tra i due tipi di commercio - deve considerarsi anche ( o a maggior ragione ) che la direttiva non serve, in linea di massima, per delimitare l' ambito di ciascuna delle forme di commercio, nel senso di sottometterle a diverse normative interne, siano esse fiscali, di tutela dei consumatori o di salvaguardia della concorrenza leale .
15 . Deve, per questo motivo, ritenersi forse priva d' interesse una nozione comunitaria di commercio all' ingrosso come quella contenuta nell' art . 2, n . 2, della direttiva?
16 . A mio parere, questa nozione assume importanza se, e solo se, i concetti impiegati dalla legislazione interna sono tali da avere effetti restrittivi sotto il profilo della libertà di stabilimento delle imprese comunitarie alla stessa stregua di quelle nazionali .
17 . Nel caso ora in esame, non è emerso a mio giudizio - né dalle osservazioni scritte né da quanto è stato detto all' udienza - che le società condannate nella causa nazionale fossero o fossero state oggetto di discriminazione rispetto a qualsiasi altra società francese che esercitasse lo stesso tipo di attività .
18 . Le società Metro erano già stabilite in Francia al momento dei fatti litigiosi, ed è fuori discussione che sussistesse alcun ostacolo derivante dalle leggi francesi o dalla loro applicazione da parte dell' amministrazione nazionale .
19 . Queste leggi risalgono, d' altra parte, al 1945 e sono perciò molto anteriori alla data dello stabilimento ( il primo si è avuto nel 1971 ), né può sostenersi che la loro adozione avesse qualsivoglia intento discriminatorio nei confronti degli imputati nella causa principale .
20 . La causa penale dinanzi al giudice nazionale verte sul tipo particolare ed originale di commercio esercitato dalle società imputate, che, secondo le autorità francesi, le faceva ricadere sotto la normativa nazionale in fatto di commercio al minuto .
21 . Le società Metro sarebbero state le prime ( secondo i loro avvocati, sarebbero persino le sole, nel mercato comunitario ) a praticare questo tipo di operazioni - descritte come "self-service all' ingrosso", che interessano i professionisti di vari settori economici e di attività molto diverse, mediante il rilascio di una "tessera di cliente", e che implicano la vendita di un certo numero di prodotti al pezzo o in piccole quantità -, mentre qualsiasi impresa francese che svolga lo stesso tipo di attività deve essere soggetta alle stesse norme .
22 . E' certo che la mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo settore può contribuire a frenare la realizzazione, nel mercato comune, del principio della libertà di stabilimento .
23 . Il valersi della direttiva n . 64/223 come strumento generale di armonizzazione delle legislazioni va, tuttavia, chiaramente oltre i suoi scopi .
24 . D' altro canto, è giurisprudenza costante di questa corte ( 3 ) che, a norma dell' art . 52, 2° comma, la libertà di stabilimento implica l' accesso ad attività non dipendenti ed il suo esercizio secondo le norme poste dalle leggi del paese di stabilimento per i propri cittadini; di qui deriva che, se non vi è armonizzazione delle leggi l' applicazione non discriminatoria delle norme del paese di stabilimento è lecita alla luce dell' art . 52 . In particolare, gli Stati membri possono fare una distinzione chiara tra il commercio all' ingrosso e il commercio al minuto, onde evitare le distorsioni della concorrenza che si verificherebbero "se i grossisti, che devono sopportare oneri in genere proporzionalmente inferiori proprio per la fase distributiva in cui agiscono, entrassero in concorrenza con i dettaglianti nella fase della vendita al minuto, specie della fornitura ai privati" ( sentenza Metro, già citata, n . 29, pag . 1909 e 1910 ).
25 . Tuttavia, la situazione potrà essere diversa se, in seguito all' applicazione - anche non discriminatoria - di una normativa nazionale incompatibile con la definizione dell' art . 2, n . 2, della direttiva, venissero create per gli operatori economici condizioni di accesso o di esercizio dell' attività che gli stranieri potrebbero molto difficilmente o non potrebbero affatto soddisfare . Sussisterà, in tal caso, un ostacolo dissimulato per lo stabilimento, criticabile in forza non tanto di un' interpretazione ampia dell' art . 52 del trattato ( che la corte non pare ammettere ), quanto dell' esistenza, in questo caso, di una direttiva i cui precetti sarebbero posti in non cale .
26 . Sotto questo punto di vista, le società in questione hanno cercato di dimostrare alla corte che solo un' impresa di dimensioni soprannazionali potrebbe, economicamente, realizzare in Francia questo tipo di operazioni, che non sarebbero quindi alla portata di imprese esclusivamente francesi .
27 . L' assunto non pare però suffragato da elementi probatori che lo rendano sufficientemente convincente .
28 . Teoricamente è possibile ammettere che l' applicazione a questo tipo di commercio del regime francese del commercio al minuto costituisca una grave minaccia per la sua sopravvivenza : se si tratta di un' opzione del legislatore nazionale, dovrà valere indistintamente per gli operatori nazionali e comunitari .
29 . Nel frattempo non possiamo teoricamente escludere che si verifichi il contrario per effetto dell' adozione di una definizione di commercio all' ingrosso incompatibile con quella dell' art . 2, n . 2, della direttiva : penso che questa eventualità dev' essere tenuta presente nelle soluzioni da fornire al giudice a quo .
30 . Sotto questo profilo, è necessario fornire al giudice nazionale i criteri d' interpretazione delle nozioni comprese nella disposizione della direttiva di cui sopra che possano rivelarsi pertinenti per la pronuncia nella causa principale e che possano aver rilievo per la realizzazione della libertà di stabilimento . In questo modo sarà possibile dissipare i dubbi espressi dal giudice nazionale nella seconda e quarta questione .
31 . Sotto questo aspetto si deve ammettere che, come suggeriscono le osservazioni delle società francesi imputate, la definizione dell' art . 2, n . 2, della direttiva, nel nominare la rivendita a "utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande", pone l' accento sulla qualità degli acquirenti, e non sulla loro quantità o sulla natura o quantità della merce venduta .
32 . La definizione così rientra quindi solo nell' ambito d' applicazione della direttiva, cioè nel campo della realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi .
33 . La normativa nazionale che adotti una definizione diversa del commercio all' ingrosso per sottoporlo a norme diverse da quelle del commercio al minuto dovrà quindi essere considerata incompatibile con la direttiva solo qualora da ciò derivi un intralcio indiretto per lo stabilimento delle imprese comunitarie in condizioni discriminatorie rispetto alle imprese nazionali .
34 . D' altra parte, la direttiva non fornisce criteri per distinguere i clienti professionali dai non professionali o gli utilizzatori in grande da quelli non in grande, distinzione che ( secondo la terza questione del giudice a quo ) rientra, quindi, nella competenza del legislatore nazionale .
35 . In mancanza di armonizzazione, anche i punti contemplati dalla quinta e sesta questione esulano dall' ambito del diritto comunitario e quindi dagli scopi dell' art . 177 del trattato .
36 . IV - Ritengo che la soluzione da fornire alle questioni sollevate dalla corte d' appello di Versailles, nell' ambito del processo di collaborazione tra la corte di giustizia e i giudici nazionali, dovrà chiarire la natura dell' art . 2, n . 2, della direttiva n . 64/223, nel modo che ho testé esposto :
37 . Vi propongo quindi di risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice di rinvio :
"1 ) L' art . 2, n . 2, della direttiva n . 64/223 del Consiglio, 25 febbraio 1964, sancisce una definizione di commercio all' ingrosso al fine dell' applicazione delle norme del trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e non può essere inteso come destinato a regolare situazioni puramente interne nelle quali non siano coinvolte queste due libertà fondamentali, sancite dagli artt . 52 e 59 del trattato, ai quali è attribuita efficacia diretta dalla fine del periodo transitorio .
2 ) La classificazione dell' attività delle società nel commercio all' ingrosso o nel commercio al minuto, al fine di assoggettarle alle disposizioni nazionali che disciplinano il rispettivo esercizio, è una questione che va risolta, in linea di massima, dal giudice nazionale alla luce del diritto interno degli Stati membri .
3 ) Nel campo specifico d' applicazione, l' art . 2, n . 2, della direttiva dev' essere interpretato nel senso che, la definizione di commercio all' ingrosso ivi contenuta, nel nominare la rivendita a 'utilizzatori professionali o utilizzatori in grande' , pone l' accento sulla qualità degli acquirenti, e non sulla loro quantità o sulla natura o quantità della merce venduta; la normativa interna che adotti una definizione diversa del commercio all' ingrosso per assoggettarlo a norme distinte da quelle del commercio al minuto dovrà quindi considerarsi incompatibile con la direttiva solo qualora da ciò derivi un ostacolo indiretto per lo stabilimento in condizioni discriminatorie rispetto alle imprese degli altri Stati membri ."
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) Vedere per il diritto di stabilimento la sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc . pagg . 631 e seguenti e per la libera prestazione di servizi la sentenza del 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen, Racc . pagg . 1299 e seguenti .
( 2 ) Vedere sentenza 25 ottobre 1977, causa 26/77, Metro / Commissione, Racc . pag . 1875, in particolare, pag . 1910 .
( 3 ) Vedere ultimamente sentenza 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione / Regno del Belgio, Racc . pag . 719, punto 9 e seguenti; vedere inoltre sentenza 6 novembre 1984, causa 182/83, Fearon / Irisch Land Commission, Racc . pag . 3677, in particolare, pagg . 3685 e seguenti; e la sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione / Repubblica francese, Racc . pag . 273 .
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