Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . L' impresa Spie-Batignolles vi chiede, in forza degli articoli 178 e 215, 2° comma, del Trattato CEE, di condannare la Commissione a risarcire il danno che essa avrebbe subito a causa del comportamento illecito dei servizi della Commissione nel preparare e nell' eseguire due contratti di appalto, stipulati fra la Repubblica del Ruanda e la Spie-Batignolles, per la costruzione di due strade nel Ruanda .
2 . La ricorrente stipulava nel 1978 con le autorità ruandesi due contratti per la costruzione di una strada Kigali-Butare ( lotto n . 1 ) e di una strada Butare-frontiera col Burundi ( lotto n . 2 ). Questi progetti venivano finanziati dal Fondo europeo di sviluppo ( in prosieguo : "FES ") nell' ambito della "cooperazione finanziaria e tecnica" istituita dalla prima convenzione di Lomé ( in prosieguo : "Lomé I ") ( 1 ). Durante l' esecuzione dei due contratti sorgevano numerose difficoltà . Infine il lotto n . 2 veniva ultimato e consegnato il 6 giugno 1981 . Lo stesso giorno le autorità del Ruanda risolvevano a danno della ricorrente il contratto relativo al lotto n . 1 . Il procedimento arbitrale che si svolgeva dinanzi alla Corte di arbitrato della Camera internazionale di commercio fra la Spie-Batignolles e le autorità del Ruanda e che riguarda i due contratti sfociava, fra l' altro, in cinque lodi parziali in data 30 maggio 1986, con i quali venivano parzialmente accolte varie domande della Spie-Batignolles relative al risarcimento del danno e alla proroga del termine per l' esecuzione dei lavori . Il 24 febbraio 1987 la suddetta Corte di arbitrato emetteva un sesto lodo col quale dichiarava che era illegittima la risoluzione del contratto relativo al lotto n . 1, e che, inoltre, le autorità del Ruanda avevano commesso vari altri illeciti contrattuali nell' esecuzione dei due contratti . Alla ricorrente veniva riconosciuto, in via di principio, il diritto al risarcimento del danno; non è stato ancora statuito sull' esatto ammontare del danno che deve essere risarcito dal Ruanda . Per una più ampia illustrazione dei fatti e del procedimento nella presente controversia rinvio alla relazione d' udienza, sub I.B . In prosieguo mi richiamerò ad essa solo nella misura necessaria ad illustrare o a corroborare le mie considerazioni .
3 . La ricorrente chiede alla Corte di giustizia di dichiarare la Commissione responsabile, in via principale o in solido, per gli importi che risultano ( o risulteranno ancora ) dal suddetto procedimento arbitrale . In subordine essa chiede che la Commissione sia dichiarata responsabile per una parte di detti importi ( 2 ). Avverso il ricorso la Commissione ha sollevato due eccezioni che, con ordinanza 26 febbraio 1987, la Corte ha deciso di riunire all' esame del merito della causa . In particolare, la Commissione ha sostenuto che il ricorso era prescritto e irricevibile per mancanza di oggetto .
L' eccezione relativa alla prescrizione
4 . Secondo la Commissione la domanda di risarcimento della ricorrente è prescritta in base all' articolo 43 dello statuto ( CEE ) della Corte, poiché sono trascorsi più di cinque anni tra l' ultimo atto della Commissione o del suo delegato a Kigali che potrebbe comportarne la responsabilità ( una riunione svoltasi il 15 maggio 1981 alla quale hanno partecipato sia la Commissione sia la ricorrente ), e il reclamo presentato il 5 giugno 1986 dalla ricorrente, pervenuto alla Commissione il 6 giugno 1986 ( 3 ).
5 . L' argomento della Commissione si basa sulla formulazione dell' articolo 43 dello statuto della Corte, in cui si dispone che :
"le azioni (...) in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine ".
Tuttavia, come la ricorrente ha giustamente osservato, l' articolo 43 dev' essere interpretato alla luce della vostra giurisprudenza . In effetti nella prima sentenza Birra Wuehrer avete precisato che il termine di cinque anni
"non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l' obbligo di risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire . Pertanto, trattandosi qui di casi in cui la responsabilità della Commissione deriva da un atto normativo, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che siano prodotti gli effetti dannosi dell' atto (...)" ( 4 ).
6 . Applicato alla presente causa ( che riguarda la responsabilità non derivante da atto normativo della Comunità ) questo principio significa che la ricorrente può impugnare gli atti della Commissione i cui effetti dannosi si siano concretati il 6 giugno 1981 o dopo questa data ( 5 ). Si deve quindi esaminare in quale preciso momento gli effetti dannosi si siano prodotti nei confronti della ricorrente . A questo proposito si deve però prima chiarire per quale danno la ricorrente chiede il risarcimento .
La ricorrente deduce di aver subito un duplice danno a seguito del comportamento della Commissione . In primo luogo, il comportamento della Commissione avrebbe impedito l' esecuzione corretta dei due contratti, e avrebbe così causato varie spese aggiuntive : esso avrebbe portato ad un rallentamento dei lavori, all' esecuzione di lavori inutili o accessori . Queste spese aggiuntive sarebbero la conseguenza di tre illeciti diversi commessi dalla Commissione . Quest' ultima avrebbe perturbato l' esecuzione dei lavori approvando un fascicolo di gara lacunoso; avrebbe rallentato o persino "paralizzato" i lavori con un' ingiustificata richiesta di vistare gli ordini di servizio e col fatto di essersi illegittimamente ingerita nelle funzioni dell' ordinatore nazionale ed avrebbe omesso di adottare i provvedimenti di adeguamento necessari per evitare la cattiva esecuzione dei due progetti, vale a dire il riesame approfondito del fascicolo di gara e dell' ammontare del credito .
7 . Dai documenti agli atti emerge chiaramente che, per quanto riguarda questa prima categoria di danni, gli effetti dannosi del censurato comportamento della Commissione si erano già concretati prima del 6 giugno 1981 . Per quanto attiene alle asserite carenze del fascicolo di gara la ricorrente, fin dal 6 dicembre 1980, aveva chiesto alle autorità ruandesi la risoluzione dei contratti relativi ai due lotti a carico delle stesse autorità, fra l' altro a causa del fatto che le carenze del fascicolo avrebbero reso molto difficoltosa l' esecuzione dei contratti ( 6 ). Per quanto concerne la richiesta del delegato della Commissione di vistare gli ordini di servizio, essa era già stata formulata il 3 agosto 1978 ( 7 ). Ammettendo che questa richiesta abbia comportato un rallentamento dei lavori, il rallentamento si è concretato a partire dal momento in cui gli ordini di servizio sono stati inviati per il visto . Orbene, l' ultimo ordine di servizio è stato vistato dal delegato della Commissione il 29 luglio 1980 ( 8 ).
Per quanto riguarda l' ingerenza nelle competenze dell' ordinatore nazionale, il comportamento più recente che la ricorrente considera illecito consiste nell' asserita imposizione, da parte del delegato della Commissione, nella riunione di cantiere del 19 febbraio 1980, di una serie di modifiche all' esecuzione dei lavori . Le difficoltà che questo comportamento avrebbe creato nell' esecuzione dei lavori si erano indubbiamente già concretate ( ed erano note alla ricorrente ) quando, nel dicembre 1980, essa ha inviato le suddette domande di risoluzione alle autorità del Ruanda : infatti, in queste domande, essa fa menzione di una disorganizzazione completa dei lavori ( 9 ). E per l' appunto per le conseguenze finanziarie di questa situazione che essa chiede il risarcimento danni nel procedimento arbitrale e nella presente causa .
Per quanto riguarda l' omessa adozione di provvedimenti di adattamento, nella replica la ricorrente espone dettagliatamente i passi da essa esperiti presso la Commissione per chiederle di adottare detti provvedimenti . Essa precisa di aver inviato la sua prima richiesta d' intervento alla Commissione il 3 aprile 1979 e di averle inviato in seguito altre richieste, l' ultima in data 24 marzo 1981 . Del resto la Commissione accolse questa richiesta e durante i primi mesi del 1981 inviò in loco una missione tecnica; in una riunione non si trovò però alcuna soluzione per i problemi esistenti ( 10 ). Anche in questo caso mi sembra difficile poter negare che la "situazione disastrosa", che sarebbe dovuta all' omissione della Commissione, esistesse già all' epoca della domanda di risoluzione inviata dalla ricorrente all' amministrazione ruandese nel dicembre 1980 ( 11 ).
Da tutto ciò risulta che gli effetti dannosi del suddetto comportamento della Commissione si erano verificati più di cinque anni prima che la ricorrente proponesse concretamente ricorso . La ricorrente non ha negato tale fatto, ma ribatte che il danno da essa subito non si era concretato già in tutte le sue componenti quantificabili prima del 6 giugno 1981 . Mi sembra però che questo punto di vista si basi su un' errata interpretazione della citata sentenza Birra Wuehrer . Infatti in questa sentenza la Corte ha affermato che il termine di prescrizione di cui all' articolo 43 comincia a decorrere non appena si sono prodotti gli effetti dannosi del comportamento criticato . Con ciò si intende che non trattasi più di un danno potenziale in astratto, ma di un danno certo in concreto, anche se l' entità precisa e l' importo esatto di questo danno non sono ancora determinati con certezza ( 12 ). Al riguardo non è comunque necessario che si siano già prodotti tutti gli effetti dannosi del comportamento censurato e/o che l' intero danno si sia già consolidato, in altre parole che le componenti o l' entità del danno non possano più modificarsi .
La ricorrente ha del pari richiamato l' attenzione sul fatto che la Commissione ( anche dopo il 6 giugno 1981 ) ha posto in essere ulteriori comportamenti lesivi : in particolare, nell' ottobre 1981 essa sarebbe illegittimamente intervenuta in occasione della ( ri)assegnazione all' impresa Colas del contratto relativo al lotto n . 1 . Tuttavia quest' ultimo comportamento della Commissione dev' essere collocato nell' ambito della risoluzione del contratto relativo al lotto n . 1 da parte delle autorità ruandesi ( 13 ) e non può sospendere il termine di prescrizione relativo al suddetto comportamento della Commissione . Giungo pertanto alla conclusione che la domanda di risarcimento danni della ricorrente è prescritta nella parte in cui essa mira ad ottenere il risarcimento delle spese aggiuntive che la ricorrente avrebbe sostenuto a seguito dell' asserito comportamento illecito della Commissione .
8 . In secondo luogo la ricorrente chiede il risarcimento del danno da essa subito in conseguenza della risoluzione del contratto relativo al lotto n . 1 ad opera delle autorità ruandesi ( a seguito della quale la ricorrente non è stata pagata integralmente e varie cauzioni da essa costituite sono state incamerate ). Ad avviso della ricorrente la Commissione dev' essere dichiarata responsabile in via principale, in tutto o in parte, del danno da essa subito a seguito di detta risoluzione . Su questo punto la domanda della ricorrente non mi sembra prescritta poiché il danno di cui essa chiede il risarcimento può essersi concretato evidentemente solo al momento della risoluzione, vale a dire il 6 giugno 1981, cinque anni esatti prima della data in cui la ricorrente ha presentato reclamo alla Commissione . Nelle considerazioni che seguono esaminerò quindi soprattutto la questione più ristretta se la Commissione possa essere dichiarata responsabile del danno subito dalla ricorrente a seguito della risoluzione del contratto per il lotto n . 1 ad opera delle autorità ruandesi . Nondimeno le mie seguenti osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità ( infra, nn . 9 e 10 ) e le mie osservazioni preliminari all' esame nel merito ( infra, nn . da 11 a 15 ) valgono, mutatis mutandis, anche per la prima categoria di danni, per la quale ritengo prescritta la domanda della ricorrente .
Tuttavia, qualora riteniate che la domanda di risarcimento danni della ricorrente non sia prescritta neanche per quanto riguarda la prima categoria di danni, esaminerò brevemente, alla fine delle mie conclusioni e in subordine, la questione se la Commissione possa essere dichiarata responsabile di questo danno .
L' eccezione d' irricevibilità
9 . Come ho già osservato, la ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione al risarcimento del danno che costituisce l' oggetto del ( dei ) procedimento(i ) d' arbitrato dinanzi alla Camera internazionale di commercio . La Commissione ha ribattuto che, in mancanza di un lodo sulle domande della ricorrente nei confronti delle autorità ruandesi, l' oggetto del ricorso non può ( ancora ) essere definito in modo sufficientemente chiaro e preciso e che, per questo motivo, il ricorso stesso è irricevibile . Inoltre non sarebbe provato il nesso di causalità fra il danno ancora imprecisato e i fatti addebitati alla Commissione .
10 . Non posso accogliere questo argomento . Nella sentenza 2 giugno 1976 ( 14 ) avete considerato che un ricorso in base all' articolo 215, 2° comma, del trattato, può essere proposto anche nel caso di
"danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l' entità del danno non è ancora esattamente determinabile" ( punto 6 della motivazione )
e ciò in quanto
"in effetti può essere necessario, onde evitare danni maggiori, adire il giudice non appena è certa la causa del pregiudizio" ( punto 7 della motivazione ) ( 15 ).
Nella fattispecie è innegabile che il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento era imminente e prevedibile con una certa sicurezza al momento della proposizione del ricorso . Contrariamente a quanto sostiene la Commissione non è necessario attendere l' esito del procedimento arbitrale per conoscere l' oggetto del presente procedimento : infatti la ricorrente ha proposto ricorso per il risarcimento del danno del quale essa chiede il risarcimento alle autorità ruandesi nell' ambito del procedimento arbitrale . Anche se l' ammontare esatto di questo danno non poteva essere determinato al momento della proposizione del presente ricorso ( e anche se la parte risarcibile del danno non è stata ancora determinata del tutto nell' ambito del procedimento arbitrale, è comunque evidente che il danno non solo era imminente, ma si è anche concretato a partire dal momento in cui la ricorrente ha sostenuto spese aggiuntive ( vedasi supra, n . 7 ) e dalla risoluzione del contratto ad opera delle autorità ruandesi ( vedasi supra, n . 8 ).
Inoltre l' asserita mancanza di un nesso di causalità fra detto danno e il censurato comportamento della Commissione non può comportare l' irricevibilità del ricorso per mancanza d' oggetto : tale questione rientra infatti nell' esame del merito . Di conseguenza si deve respingere l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione .
Introduzione all' esame del merito
11 . La responsabilità della Comunità presuppone - si deve ancora rilevare - che la ricorrente provi l' illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l' effettività del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato ( 16 ). Esaminerò quindi se e in qual misura la ricorrente abbia adempiuto l' onere della prova su ciascuno di questi punti . Non seguirò però l' ordine tradizionale : infatti esaminerò prima la questione del nesso di causalità ( infra, nn . da 16 a 18 ), poiché da questo esame emergerà quale onere della prova gravi sulla ricorrente per quanto attiene all' illiceità del comportamento della Commissione . Inoltre, per chiarire le mie osservazioni, è necessario prima esaminare se, e al verificarsi di quali presupposti, il danno subito dalla ricorrente possa venire in considerazione per un risarcimento in base all' articolo 215, 2° comma, del trattato .
12 . Come ho già osservato, la ricorrente chiede che la Commissione sia condannata in via principale o in solido a risarcire il danno che costituisce oggetto del procedimento arbitrale fra essa stessa e il Ruanda .
E quindi evidente che la ricorrente mira, nella fattispecie, ad ottenere il risarcimento di un danno contrattuale, il che solleva una questione preliminare importante, vale a dire se l' articolo 215 del trattato consenta alla Corte di dichiarare la Comunità responsabile di danni di questa natura, che risultino da comportamenti extracontrattuali "illeciti ". Da uno studio di diritto comparato sui diritti degli Stati membri effettuato dal servizio ricerca e documentazione della Corte è emerso che nella maggior parte degli Stati membri si ammette che, quando è provato che un illecito contrattuale ( supponiamo il comportamento delle autorità ruandesi ) e un illecito extracontrattuale ( supponiamo il comportamento della Commissione ) hanno causato un danno unico, gli autori di questi due illeciti possono essere dichiarati responsabili in solido di questo danno . Naturalmente la parte danneggiata deve provare l' illegittimità del comportamento ( contrattuale o extracontrattuale )) da parte di ciascuno dei due autori del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra ciascuno dei due comportamenti e il danno unico, di cui si chiede il risarcimento .
Vorrei proporvi di basarvi su uno stesso principio di responsabilità solidale, poiché siffatto principio sembra conforme ai "principi generali comuni ai diritti degli Stati membri", in quanto non si tratta, da parte dell' autore dell' illecito extracontrattuale, di un "danno contrattuale", bensì di un' obbligazione che deriva da un danno extracontrattuale che esso ha causato, ma che, per la persona danneggiata, presenta anche un carattere contrattuale nei confronti di un' altra persona .
13 . E vero che in una fattispecie analoga, nella sentenza 19 settembre 1985 ( 17 ), pronunciata nella causa Murri, avete affermato che, quando il danno lamentato da una ricorrente risulta "in primo luogo" dal rifiuto dello stato ACP di rispettare il contratto e la ricorrente non ha mai fatto dirimere la controversia sorta dal contratto mediante il prescritto procedimento arbitrale, la ricorrente non è in grado di provare che il comportamento della Commissione le ha causato un danno distinto dal danno contrattuale da essa subito ( 18 ). Tuttavia da detta sentenza non può dedursi senz' altro che la Comunità non possa mai essere dichiarata responsabile del danno il cui risarcimento è chiesto anche alla controparte contrattuale . A mio avviso, dalla sentenza di cui trattasi si può dedurre soltanto che la parte danneggiata, qualora non prenda i provvedimenti necessari ( e obbligatori ) per far accertare la responsabilità della controparte contrattuale e l' ammontare del danno contrattuale subito, non può fornire la prova del danno che derivi dal comportamento extracontrattuale della Comunità . Mi sembra pertanto che la sentenza Murri non escluda la possibilità di chiedere, in base all' articolo 215, 2° comma, del trattato, che la Comunità sia condannata ( congiuntamente o in solido ) per un danno contrattuale ( causato da una parte contraente tenuta al suo risarcimento ), qualora chi chiede il risarcimento di tale danno alla parte contraente faccia accertare la sussistenza e l' ammontare del danno contrattuale a carico della controparte mediante il procedimento prescritto ( nella fattispecie : il "procedimento arbitrale "). Agendo in tal modo egli dà alla Corte la possibilità di distinguere fra l' obbligo di risarcimento extracontrattuale della Comunità e l' obbligo di risarcimento contrattuale della controparte contrattuale, anche se in seguito la Comunità sarà condannata in solido, poiché si tratta dello stesso danno .
Ritengo che nella fattispecie siano soddisfatte le condizioni enunciate nella sentenza Murri . Infatti la ricorrente ha esperito integralmente il procedimento dinanzi alla Corte di arbitrato della Camera internazionale di commercio, in conformità alle clausole speciali del contratto . Questo giudice ha dichiarato che le autorità ruandesi avevano ingiustamente risolto il contratto relativo al lotto n . 1 e che il Ruanda aveva commesso vari illeciti contrattuali in occasione dell' esecuzione dei due contratti . La Corte d' arbitrato si pronuncerà in una sentenza successiva sull' ammontare esatto del danno subito dalla ricorrente in seguito a detta risoluzione . Ritengo pertanto che la domanda di risarcimento danni ex articolo 215, 2° comma, del trattato non sia a priori inammissibile .
14 . Un' altra questione è quella se il fatto che una parte diversa dalla Comunità sia stata già condannata a risarcire il danno subito estingua l' obbligo di risarcimento di questo danno nei confronti della parte danneggiata da parte della Comunità ( 19 ). Anche in questo caso gli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri indicano una soluzione negativa : l' obbligo di risarcimento nei confronti di una parte danneggiata viene meno in capo all' autore di un atto illecito non per il fatto che un terzo è stato dichiarato responsabile, ma soltanto mediante l' esecuzione effettiva dell' obbligo di risarcimento . Di conseguenza ritengo che, indipendentemente dall' ammontare del danno per il quale le autorità ruandesi saranno dichiarate responsabili, la sentenza della Camera internazionale di commercio nel procedimento arbitrale fra la ricorrente e dette autorità non impedisca alla ricorrente di proporre ricorso di risarcimento danni avverso la Commissione, finché non risulti che le autorità ruandesi hanno eseguito il lodo arbitrale .
Qualora nella presente causa la Corte condanni la Commissione a risarcire il danno in solido si porrebbe anche un problema di ripartizione della responsabilità ed eventualmente anche di azione di regresso fra la Comunità e le autorità del Ruanda, problema che però non affronterò, tenuto conto del risultato del mio esame ( 20 ).
15 . Poiché sono giunto alla conclusione che l' articolo 215, 2° comma, non osta alla pronuncia sulla domanda della ricorrente posso iniziare l' esame del merito . Come ho già osservato, mi occuperò, in via principale del se la Commissione possa essere dichiarata responsabile del danno che la ricorrente ha subito in seguito alla risoluzione del contratto relativo al lotto n . 1 da parte delle autorità ruandesi ( infra, nn . da 16 a 33 ). In subordine esaminerò brevemente la questione se la Commissione possa essere dichiarata responsabile degli altri danni di cui la ricorrente chiede il risarcimento ( infra, n . 34 ).
Il nesso di causalità
16 . Sono consapevole del fatto che in genere non si esamina il nesso di causalità prima di trattare della legittimità del comportamento della Commissione . Ritengo però di avere un buon motivo per procedere in tal modo : infatti un' analisi approfondita del problema del nesso di causalità mostrerà in cosa consista esattamente l' onere della prova che nella fattispecie grava sulla ricorrente .
17 . Quando, come nel caso di specie, il danno è la risultante dell' interazione dei comportamenti di più parti ( la ricorrente stessa e la Commissione, ma anche le autorità ruandesi e lo studio tecnico tedesco Rhein-Ruhr, agente per conto di queste ultime ) la determinazione del nesso di causalità pone spesso problemi delicati . Vorrei richiamare alla vostra memoria due principi . Come principio base si può porre quello secondo cui il nesso di causalità richiesto manca qualora il danno di cui si chiede il risarcimento si sarebbe verificato anche, e allo stesso modo, senza i comportamenti illeciti ( 21 ).
Il secondo principio riguarda la portata limitata della mia analisi : vale a dire la possibilità di una condanna della Commissione, in via principale o in solido, al risarcimento del danno che la ricorrente ha subito in conseguenza della risoluzione unilaterale da parte delle autorità ruandesi del contratto relativo al lotto n . 1 . Orbene, la Corte ha già affermato che, quando un operatore economico subisce un danno a seguito della decisione autonoma di uno stato ( in quella causa si trattava di uno Stato membro ), vale a dire una decisione basata unicamente sulla propria valutazione delle autorità di detto stato, e senza alcuna partecipazione da parte di un terzo, la Comunità non può essere dichiarata responsabile del danno subito ( 22 ).
18 . Applicando questi due principi al presente caso giungo alla conclusione che la Commissione può essere dichiarata responsabile del danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento soltanto se viene provato :
i ) che la Commissione è stata "complice" della risoluzione del contratto da parte delle autorità ruandesi, nel senso che essa è intervenuta nel processo decisionale del Ruanda sollecitando o imponendo la risoluzione . Esaminerò in prosieguo, ai nn . da 22 a 25, questa ipotesi, che riguarda il comportamento della Commissione in occasione della risoluzione del contratto;
ii ) oppure che, ammettendo che la risoluzione sia stata una decisione autonoma delle autorità ruandesi, la decisione di risolvere il contratto possa essere nondimeno imputata alla Commissione poiché questa si è comportata, di fatto, come committente ( associato ) del progetto . Ciò si verificherebbe qualora la Commissione e/o il suo delegato si fossero di fatto sostituiti, in tutto o in parte, alle autorità ruandesi o al "funzionario direttore dei lavori", durante l' esecuzione del progetto . Esaminerò questa ipotesi in prosieguo, ai nn . 26 e 27;
iii ) oppure che il comportamento della Commissione ha reso inevitabile la risoluzione del contratto da parte delle autorità ruandesi . Ciò, ad esempio, si sarebbe potuto verificare qualora si ammetta che le carenze del rapporto geologico abbiano causato la cattiva esecuzione del progetto ( e in definitiva la risoluzione del contratto ) e che la responsabilità di dette carenze possa essere imputata alla Commissione . Esaminerò questa ipotesi successivamente, ai nn . 28 e 29 . Devo osservare sin da ora che intenzionalmente uso la parola "inevitabile", e ciò in quanto, a mio avviso, non è sufficiente che il comportamento della Commissione abbia "anche contribuito" alla cattiva esecuzione del progetto . Infatti ho già rilevato in precedenza che la Comunità non può essere dichiarata responsabile del danno derivante da una decisione autonoma di uno Stato ( membro ) ( 23 ). Pertanto si deve dimostrare che a causa del comportamento di un terzo, nella fattispecie la Commissione, non poteva sussistere tale decisione autonoma;
iv ) oppure che il comportamento ( vale a dire l' intervento ) della Commissione avrebbe consentito di evitare la risoluzione del contratto e che la Commissione era tenuta a tale intervento . Esaminerò questa ipotesi in prosieguo ai nn . nn . da 30 a 33 .
Tenuto conto di queste considerazioni relative all' onere della prova a carico della ricorrente esaminerò ora gli argomenti della stessa riguardanti l' asserito comportamento illecito della Commissione .
La valutazione del comportamento della Commissione
19 . Vorrei iniziare il mio esame del comportamento della Commissione con un breve cenno sull' ambito normativo della convenzione di Lomé I, soprattutto per quanto riguarda il ruolo che le sue disposizioni attribuiscono alla Commissione . La legittimità del comportamento della Commissione dev' essere infatti valutata su questo sfondo . Successivamente esaminerò in modo più approfondito - ove necessario - talune di dette disposizioni .
La "cooperazione finanziaria e tecnica" fra la Comunità e gli Stati ACP, nel cui ambito è stato attuato in Ruanda il progetto controverso, è disciplinata dagli articoli da 40 a 61 della convenzione di Lomé I . Per a presente causa è essenziale tener presente che nella convenzione la ripartizione delle attribuzioni e dei compiti fra la Comunità e lo Stato ACP interessato è disciplinata diversamente nella "fase preparatoria" rispetto alla "fase esecutiva" di un progetto .
20 . Per "fase preparatoria" intendo la fase in cui un determinato progetto viene individuato e proposto e che sfocia nella decisione di attuazione e di finanziamento del progetto . E importante osservare che la fase preparatoria non riguarda la programmazione dell' esecuzione concreta del progetto . In questa fase si esamina soltanto in quale misura il progetto sia tecnicamente e finanziariamente realizzabile e giustificato dal punto di vista sociale ed economico alla luce degli obiettivi della convenzione e degli specifici obiettivi di sviluppo dello Stato ACP interessato . La fase preparatoria comprende, fra l' altro, l' adozione di un programma indicativo ( 24 ), che costituisce il quadro nel cui ambito il progetto concreto sarà in seguito elaborato e realizzato . La preparazione e la presentazione di proposte di progetti concreti avvengono ad opera dello Stato ACP interessato; su domanda di questo Stato la Comunità può fornire assistenza tecnica per la preparazione dei dossier ( 25 ). In seguito la Comunità, in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato, esamina in quale misura le proposte possano fruire di un finanziamento ( 26 ). Questo esame comprende, infatti, un' "analisi di attuabilità", riguardante la realizzabilità del progetto sotto il profilo finanziario e tecnico, la giustificazione sociale del progetto, e così via . In base a questa analisi di attuabilità la Comunità e lo Stato ACP interessato elaborano una proposta di finanziamento che presentano per l' approvazione ai competenti servizi della Comunità ( 27 ).
21 . Se la proposta di finanziamento è approvata dalla Comunità, il progetto entra nella "fase esecutiva ". In questa fase, più ancora che in quella preparatoria, l' accento è posto sul principio del rispetto della sovranità dello Stato ACP di cui trattasi . Ecco perché l' articolo 55 della convenzione di Lomé I dispone :
"Gli Stati ACP (...) sono responsabili dell' esecuzione dei progetti finanziati dalla Comunità . Essi sono pertanto responsabili della negoziazione e della stipulazione degli appalti di lavori e forniture e dei contratti di cooperazione tecnica ."
La direzione dell' esecuzione dell' appalto spetta al funzionario designato dallo Stato ACP interessato e/o ad un esperto designato da questo Stato ( nella fattispecie lo studio tecnico tedesco Rhein-Ruhr ) ( 28 ).
E vero che anche nella fase esecutiva vige il principio della "stretta collaborazione" fra la Comunità e lo Stato ACP interessato . Tuttavia, diversamente da quanto avviene nella fase preparatoria, vi è una chiara ripartizione di attribuzioni : il compito della Comunità ( assunto dalla Commissione ) consiste nella gestione dei crediti assegnati al progetto ( 29 ), mentre la stipulazione del contratto d' appalto e l' esecuzione del progetto spettano allo Stato ACP interessato ( 30 ). Questa ripartizione dei compiti è stata confermata e evidenziata più volte dalla vostra giurisprudenza . Avete infatti sottolineato che gli appalti che sono presi in considerazione per un aiuto del Fondo europeo di sviluppo ( FES ) rimangono contratti nazionali, nel senso che soltanto le autorità dei vari Stati ACP sono autorizzati a prepararli, a negoziarli e a stipularli . Il compito della Commissione consiste soltanto nell' adottare le decisioni di finanziamento per l' esecuzione dei progetti stabiliti in accordo con gli Stati ACP; il rispetto della sovranità di questi Stati e delle responsabilità loro attribuite dalla convenzione implica che la Commissione non tratti direttamente con gli aggiudicatari che infatti mantengono rapporti giuridici solo con lo Stato ACP responsabile dell' appalto ( 31 ). Questo contesto normativo non esclude però che i terzi possano essere lesi da atti o da comportamenti della Commissione nel corso dell' esecuzione di detti progetti; tali soggetti, qualora ritengano che il comportamento della Commissione sia illecito, possono proporre ricorso in forza degli articoli 178 e 215, 2° comma, del trattato ( 32 ).
Delineato questo sfondo normativo posso ora iniziare ad esaminare il comportamento della Commissione . Al centro di questo esame vi saranno due questioni : in primo luogo, se detto comportamento sia illecito e, in secondo luogo, se esso sia tale da rendere la Commissione ( cor)responsabile della risoluzione del contratto ad opera delle autorità ruandesi .
Prima ipotesi : suggerimento, invito o imposizione in ordine alla risoluzione del contratto
22 . In questa ipotesi può sussistere un atto illecito della Commissione solo se viene provato che la Commissione o i suoi rappresentanti hanno illecitamente suggerito e imposto al governo ruandese la decisione di risolvere il contratto e lo abbiano invitato in tal senso . E evidente che detta illiceità dev' essere valutata in base alla ripartizione delle attribuzioni fra la Commissione e il Ruanda in precedenza delineata .
Vorrei anche sin da ora precisare che per l' analisi che segue non ha alcuna importanza diretta se la risoluzione del contratto da parte del Ruanda fosse illegittima ( come ha affermato il giudice arbitrale ), oppure legittima . Infatti la questione che si pone è quella se il fatto che ha causato il danno ( vale a dire la risoluzione del contratto ) possa essere imputato alla Commissione, indipendentemente dal se questo stesso fatto debba o no essere considerato come un atto illecito . Per contro, il lodo arbitrale potrebbe essere rilevante indirettamente ( qualora esso venga riconosciuto dalla Corte ). Qualora venga provata la "complicità" della Commissione nella risoluzione del contratto, col riconoscimento del lodo si respinge in particolare la difesa della Commissione secondo cui essa avrebbe partecipato ad una risoluzione lecita e non può quindi configurarsi un suo comportamento lesivo .
23 . La ricorrente non ha sostenuto che la Commissione aveva imposto alle autorità ruandesi la risoluzione del contratto . Essa insiste invece nel sostenere che la Commissione le ha invitate a risolvere il contratto o, quanto meno, ha loro suggerito tale decisione . Tuttavia gli elementi di prova addotti dalla ricorrente a sostegno di questa tesi sono particolarmente fragili . La ricorrente sostiene che la decisione di risoluzione è stata adottata dal ministro ruandese degli affari esteri "in circostanze particolarmente illegali" ( sic ) dopo un' infruttuosa riunione diretta a conciliare le parti in cui, oltre alla ricorrente e al rappresentante del Ruanda, era rappresentata anche la Commissione ( 33 ). Essa ricorda che dopo la risoluzione del contratto il governo del Ruanda ha affidato all' impresa Colas ( 34 ) il completamento del progetto con un contratto a consuntivo illegale ( 35 ). Inoltre la ricorrente ritiene non plausibile il mezzo di difesa della Commissione, la quale aveva fatto valere che il suo comportamento era ispirato unicamente al desiderio di contribuire alla composizione amichevole della controversia fra la ricorrente e le autorità ruandesi; ad avviso della ricorrente, a poco a poco la Commissione ha abbandonato il suo atteggiamento neutrale durante l' esecuzione del progetto e si sarebbe schierata dalla parte del Ruanda . Infine, all' udienza la ricorrente ha richiamato l' attenzione su vari documenti che la Commissione aveva prodotto su domanda della Corte ( 36 ) ( in prosieguo : il "fascicolo della Commissione "). A suo avviso detti documenti provano che, al momento della risoluzione del contratto, le autorità ruandesi hanno agito conformemente alle istruzioni della Commissione ( 37 ), e gli stessi documenti proverebbero anche il "partito preso" della Commissione stessa ( 38 ).
24 . Come ho già detto ritengo che la ricorrente non abbia suffragato la sua tesi con prove sufficienti . Non solo i documenti di cui essa si avvale sono inidonei a provare la sua versione dei fatti, ma, inoltre, tanto dai documenti da essa citati quanto da vari altri documenti allegati agli atti emerge che è esatta la versione della Commissione ( la quale sostiene che il suo comportamento era unicamente ispirato al desiderio di comporre amichevolmente la controversia fra la ricorrente e il Ruanda ).
Soprattutto i documenti del fascicolo della Commissione non lasciano spazio a dubbi ( 39 ). Da essi non emerge in nessun modo che nello sviluppo della controversia fra la ricorrente e le autorità ruandesi la Commissione abbia adottato un atteggiamento parziale ( 40 ) il che, del resto, è stato confermato dalla stessa ricorrente in una sua lettera inviata nel maggio 1981 al FES di Bruxelles ( 41 ). Nondimeno detti documenti provano che la decisione delle autorità ruandesi del 6 giugno 1981 di risolvere il contratto con la ricorrente non è stata adottata su suggerimento o col consenso della Commissione . Ciò è soprattutto chiarito dal documento n . 32 del fascicolo della Commissione, vale a dire dalla lettera 29 aprile 1981 del delegato della Commissione, nella quale questi informa il FES dei suoi tentativi di far recedere le autorità ruandesi dalla sua decisione di risolvere il contratto nonostante i tentativi di conciliazione della Commissione . La lettera termina come segue :
"In ogni caso farò tutto il possibile non per influenzare l' amministrazione, ma per metterla dinanzi alle sue responsabilità, tenendola al corrente delle implicazioni e delle conseguenze di ciascuna scelta (...)" ( 42 ).
Questo atteggiamento è sistematicamente confermato dagli altri documenti presentati alla Corte ( 43 ). Inoltre emerge anche che soltanto a partire dal momento in cui appariva irrevocabile la decisione delle autorità ruandesi di risolvere il contratto la Commissione ( che nutriva dubbi sulla legittimità di una risoluzione unilaterale ) ha fornito assistenza alle autorità ruandesi allo scopo di evitare che esse non compromettessero ulteriormente la loro posizione ( giuridica ) ( 44 ). Questa assistenza è consistita, fra l' altro, nella consegna alle autorità ruandesi, da parte della Commissione, di una bozza della lettera con cui sarebbe stata notificata alla ricorrente la risoluzione del contratto ( 45 ). Difficilmente si può contestare che questo atteggiamento rientrasse nei compiti della Commissione . Essa aveva motivo infatti di temere che i fondi stanziati dalla Comunità venissero spesi inutilmente a causa di un comportamento sconsiderato delle autorità ruandesi, e aveva il diritto di agire per limitare per quanto possibile le conseguenze negative di questo comportamento, tanto più in quanto il suo comportamento non poteva più danneggiare gli interessi di terzi, dato che le autorità ruandesi avevano già deciso di risolvere il contratto .
25 . E vero che in alcuni rapporti del delegato della Commissione figurano varie critiche sull' esecuzione dei lavori da parte della ricorrente ( 46 ). Tuttavia tali osservazioni non provano di per sé un atteggiamento parziale della Commissione ( né, a fortiori, che la Commissione abbia suggerito alle autorità ruandesi di risolvere il contratto o le abbia incitate a farlo ). Al contrario, esse rientrano nei compiti di gestione della Commissione, che infatti deve accordare soltanto il finanziamento "necessario per assicurare un' esecuzione ottimale, sotto il profilo economico e tecnico, dei progetti o programmi approvati" ( 47 ). Del resto le critiche della Commissione non erano forse infondate, poiché il giudice arbitrale ha statuito che la cattiva esecuzione del progetto era dovuta al comportamento della ricorrente, rispettivamente per il 25% ( lotto n . 1 ) e per il 48% ( lotto n . 2 ) ( 48 ).
Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha provato che la Commissione abbia suggerito la risoluzione del contratto relativo al lotto n . 1 da parte delle autorità ruandesi, o che essa abbia invitato le autorità ruandesi a risolvere il contratto .
Seconda ipotesi : se la risoluzione del contratto possa essere imputata alla Commissione .
26 . La ricorrente ha sostenuto in maniera dettagliata che la Commissione dev' essere dichiarata responsabile in solido del danno contrattuale da essa subito . Al riguardo essa si basa su un duplice argomento . Innanzitutto le disposizioni della convenzione di Lomé I ( e le altre disposizioni che vigono per i contratti ) imporrebbero una "responsabilità congiunta" della Commissione e del committente/stato ACP per tutti i danni causati all' imprenditore nell' ambito contrattuale . In secondo luogo, indipendentemente dalle disposizioni della convenzione di Lomé I, la Commissione si sarebbe ingerita in modo così illecito nell' esecuzione dell' appalto che essa dev' essere dichiarata responsabile, unitamente al committente, di tutto o almeno di una parte del danno contrattuale subito dalla ricorrente .
27 . L' argomentazione della ricorrente non mi convince . Per quanto attiene alla prima parte del suo argomento, posso rinviare alla breve esposizione sull' ambito normativo della convenzione di Lomé I ( sopra, nn . da 19 a 21 ). Anche se esiste una "stretta collaborazione" fra la Comunità e gli stati ACP nell' attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, tuttavia questa stretta cooperazione non impedisce, come ho già detto, che nella fase esecutiva di un progetto concreto vi sia una ripartizione abbastanza precisa delle competenze fra la Comunità ( rappresentata dalla Commissione, più esattamente dal FES ) e lo stato ACP interessato . Voi avete confermato che nella fase esecutiva soltanto lo stato ACP interessato agisce in quanto committente; la Commissione si limita ad adottare le decisioni di finanziamento necessarie per eseguire i progetti, allo scopo di garantire un uso corretto e scrupoloso dei fondi stanziati dalla Comunità ( 49 ). Nelle disposizioni della convenzione di Lomé I non viene menzionata una responsabilità congiunta nei confronti dell' aggiudicatario del progetto; nel sistema della convenzione di Lomé I la "stretta collaborazione" rimane circoscritta alle parti del contratto ( 50 ).
Del resto la ricorrente in realtà non sembra basarsi su una responsabilità congiunta della Commissione e delle autorità ruandesi . Infatti in tale ipotesi gli illeciti contrattuali del Ruanda ( accertati nel procedimento arbitrale ) sarebbero imputati alla Commissione . La ricorrente non fa alcun cenno di tale imputazione, ma fa riferimento ( questa è la seconda parte del suo argomento ) a taluni atti della Commissione dai quali emerge, a suo avviso, che il delegato della Commissione si è illegittimamente ingerito nell' esercizio delle competenze del Ruanda . Tuttavia i fatti citati dalla ricorrente non sono affatto tali da provare che la Commissione abbia a tal punto usurpato le competenze del committente che la decisione di risoluzione del contratto debba essere imputata anche ad essa . Così la ricorrente ha segnalato il fatto che il delegato della Commissione aveva chiesto che tutti gli ordini di servizio gli fossero trasmessi per il visto prima della loro esecuzione ( 51 ). Non comprendo perché questa richiesta sia illegittima, poiché l' emissione di un ordine di servizio ha conseguenze finanziarie e il delegato deve, in nome della Commissione, vegliare a che i fondi stanziati dal FES siano usati in modo responsabile . La ricorrente ha sostenuto, senza provarlo, che il delegato della Commissione aveva abusato di questo potere di controllo preliminare per ingerirsi nelle competenze del committente . Ad esempio, non è risultato che vi sia stato un rifiuto ( anche temporaneo ) di apporre il visto, o che a questa apposizione siano state poste condizioni . Sorprende anche, a mio parere, che la ricorrente non abbia presentato alla Corte alcun documento da cui risulti che essa ha formulato, durante l' esecuzione del progetto ( e persino in seguito ), qualche protesta o obiezione su detto comportamento della Commissione, da essa definito particolarmente grave nella presente controversia .
La ricorrente ha anche addebitato alla Commissione varie altre "ingerenze illecite" nelle competenze del committente : essa avrebbe partecipato attivamente alle riunioni di cantiere, durante le quali avrebbe presentato proposte di espropriazione e soluzioni tecniche alternative, ed avrebbe proposto al FES, per previa approvazione, una modifica parziale del progetto . Neanche a questo riguardo figura nel fascicolo una prova seria di quanto asserito dalla ricorrente . Essa ha citato i verbali di quattro diverse riunioni di cantiere . Sembra che durante due di queste riunioni il delegato della Commissione abbia soltanto presentato proposte ( 52 ) o espresso dubbi ( 53 ). Non vedo come ciò provi che la Commissione si sia ingerita nelle competenze del committente . Sembra che durante un' altra riunione la Commissione abbia richiamato l' attenzione dell' amministrazione ruandese sul fatto che non era certo che il FES avrebbe preso a suo carico le spese dovute alla lunga sospensione, da parte di detta amministrazione, del pagamento di varie fatture della Spie-Batignolles ( 54 ). Questa osservazione, a mio avviso, rientra del tutto nei compiti del delegato della Commissione e non tocca in alcun modo le competenze proprie del committente . Mi chiedo del resto come questo comportamento della Commissione, che normalmente deve aver consentito alla ricorrente un più rapido pagamento dei lavori da essa effettuati, abbia potuto danneggiarla . La ricorrente ha infine richiamato l' attenzione su una riserva, formulata dal delegato della Commissione durante la riunione di cantiere del 19 febbraio 1980, riguardante il finanziamento di una modifica della costruzione di banchine stradali ( 55 ). Da una annotazione manoscritta si deve dedurre che il delegato aveva dato il suo consenso solo per un tratto di un chilometro e, per il resto, aveva formulato riserve ( 56 ). Poiché queste riserve riguardavano una modifica unilaterale delle modalità d' esecuzione del progetto da parte del committente, esse non mi sembrano necessariamente ingiustificate . Inoltre le riserve non costituivano un veto assoluto : è stato dato un accordo per la costruzione di un tratto di un chilometro affinché la costruzione di questo breve tratto consentisse di giudicare dell' utilità della modifica . Questo invito alla prudenza non mi sembra in contrasto col compito della Commissione che deve vegliare ad un uso corretto dei fondi . Inoltre a questo proposito si deve anche rilevare che la ricorrente non ha mai criticato il comportamento della Commissione o del suo delegato durante l' esecuzione dei lavori, al contrario : ho già menzionato una lettera della ricorrente alla Commissione con cui essa conferma l' atteggiamento neutrale della Commissione e le chiede persino di mediare fra essa stessa e le autorità ruandesi ( 57 ).
Terza ipotesi : sul fatto di rendere inevitabile la risoluzione del contratto
28 . Già in precedenza ( nn . 26 e 27 ) sono giunto alla conclusione che non vi è nulla che provi che la Commissione si è ingerita nelle competenze del committente . Ne consegue che l' asserita "paralisi" dei lavori non può essere dovuta ad un tale comportamento della Commissione . Tuttavia la ricorrente sostiene che si può addebitare alla Commissione anche un altro illecito che avrebbe causato la cattiva esecuzione del progetto . Essa si basa sul sesto lodo arbitrale del 24 febbraio 1987, dal quale emergerebbe che le carenze dello studio geologico, figurante nel fascicolo di gara, l' avrebbero "indotta in errore", il che avrebbe portato infine al fallimento del progetto . Sebbene detto studio non sia stato effettuato dalla Commissione o su suo incarico, la ricorrente ritiene nondimeno che la Commissione sia responsabile dei suoi effetti dannosi . Questa tesi si basa sull' articolo 53 della convenzione di Lomé I, che dispone che la Comunità "esamina i progetti in stretta collaborazione con gli stati ACP ". Ai termini del n . 2, lett . c ), di detto articolo, scopo di tale esame è, fra l' altro, quello di accertare "che si verificano condizioni tali da assicurare il buon esito e l' attuabilità dei progetti ".
29 . Anche in questo caso l' argomento della ricorrente si basa su un' interpretazione errata delle vigenti disposizioni di regolamento . Come ho già rilevato in precedenza ( n . 20 ), l' articolo 53 si applica alla fase preparatoria di un progetto durante la quale si accerta, fra l' altro, se il progetto sia economicamente e tecnicamente realizzabile e se corrisponda agli obiettivi specifici dello stato interessato . Orbene, durante detta fase non si stabilisce ancora il piano concreto dell' esecuzione del progetto; ciò fa parte della fase esecutiva del progetto e rientra quindi nella responsabilità dello stato ACP interessato . La Commissione, benché abbia il compito di incoraggiare la cooperazione fra uffici di studio e tecnici degli Stati membri e degli stati ACP ( 58 ), non è responsabile della qualità tecnica del fascicolo di gara e degli studi geologici che esso contiene; carenze del genere possono essere invocate, in via di principio, solo contro il committente ( lo stato ACP interessato ).
Anche se la Commissione deve approvare il fascicolo di gara prima che la gara sia indetta ( 59 ), questa approvazione rientra tuttavia nel suo compito di controllo sul piano finanziario . Essa è tenuta a verificare la concezione tecnica di un progetto solo nei limiti in cui possano risultarne errori nel finanziamento del progetto ( vedansi, più avanti, i nn . 31 e 32 ). Inoltre la Commissione, in quanto ente finanziatore del progetto, potrebbe essere dichiarata responsabile qualora risulti che ha finanziato un progetto conoscendone o dovendone conoscere ( a causa del suo ruolo nella fase preparatoria ) la non attuabilità .
Come si vede gli argomenti della ricorrente vanno in tutt' altra direzione . Essa non ha neanche addotto alcun elemento mirante a far dichiarare la responsabilità della Commissione . Secondo quanto asserito dalla stessa ricorrente la principale carenza dello studio geologico consisteva in un esame in parte superficiale, in parte errato, di vari strati geologici che dovevano fornire il materiale di pavimentazione delle strade . A questo proposito essa ha fatto riferimento al sesto lodo arbitrale dal quale emerge che le autorità ruandesi si sono espressamente rifiutate di finanziare uno studio più approfondito e hanno anche omesso di effettuare esami più approfonditi all' atto della costituzione del fascicolo di gara ( 60 ). Su questo punto nel lodo arbitrale si afferma che persino un' impresa specializzata come la Spie-Batignolles non avrebbe dovuto rilevare queste carenze, dato che, fra l' altro, il Ruanda era assistito da un gruppo di ingegneri particolarmente competenti e con grande esperienza in materia di esecuzione di lavori in Africa ( 61 ). Ciò che vale per un' impresa specializzata, incaricata dell' esecuzione dei lavori, mi sembra valere a maggior ragione per la Commissione, che è essenzialmente incaricata di finanziare il progetto .
Quarta ipotesi : se la Commissione potesse e dovesse impedire la risoluzione del contratto
30 . Infine la ricorrente sostiene che la Commissione era tenuta da un "obbligo d' intervento" ad adottare gli adattamenti ( tecnici e finanziari ) per ovviare alle difficoltà sorte nell' esecuzione del progetto . Secondo la ricorrente, omettendo di adottare detti adattamenti la Commissione fa sorgere la propria responsabilità .
31 . Al pari della Commissione posso osservare che sembra esservi una contraddizione fra l' argomento della ricorrente relativo all' asserita ingerenza illecita della Commissione nelle competenze del committente ( vedasi sopra, n . 26 ) e l' obbligo d' intervento di cui trattasi . Tuttavia ciò che è più importante è che anche in quest' ultima ipotesi gli argomenti della ricorrente si basano su un' errata interpretazione delle disposizioni vigenti . Ciò vale soprattutto quando essa rinvia all' articolo 57 della convenzione di Lomé I che, secondo quanto da essa asserito, si applica ai progetti terminati e agli investimenti realizzati, e non ai lavori in corso . Peraltro la ricorrente ha anche rinviato agli articoli 29, 31 e 33 del protocollo n . 2 della convenzione di Lomé I . L' articolo 29 dispone che il FES "decide gli adattamenti (...) necessari per assicurare (...) la debita esecuzione dei progetti (...)". L' articolo 31, n . 6, stabilisce che il delegato del FES "controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti (...) finanziati mediante le risorse del fondo ". L' articolo 33 dispone che se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali dello stato ACP interessato, la Comunità può adottare, "a titolo eccezionale", una decisione d' impegno supplementare .
Dal quadro generale sopra delineato e dall' esame più approfondito di varie disposizioni specifiche risulta chiaramente che il compito del delegato della Commissione nell' esecuzione di un progetto si limita, ai termini dell' articolo 29, n . 1, del protocollo n . 2, all' adozione dei provvedimenti di finanziamento "necessari per assicurare, nelle migliori condizioni economiche e tecniche, la debita esecuzione dei progetti approvati ". Non è difficile comprendere che questa definizione del compito della Commissione esclude che quest' ultima si occupi dell' esecuzione tecnica del progetto : infatti quest' ultima rientra nella "competenza sovrana" dello stato ACP interessato ( 62 ). La Commissione non può evidentemente avvalersi neppure della propria competenza ( finanziaria e di gestione ) per raggiungere indirettamente questo risultato, ciò è quanto sostenuto del resto dalla stessa ricorrente ( vedasi sopra, seconda ipotesi, nn . 26 e 27 ).
32 . Quale "intervento" della Commissione permette quindi ancora l' ambito normativo della convenzione di Lomé I? A mio avviso, il termine "necessari", di cui all' articolo 29 del protocollo n . 2, citato nel paragrafo precedente, riguarda soprattutto il controllo delle spese : il FES finanzia il progetto, ma deve controllare che i fondi comunitari impiegati non superino quanto è necessario per una esecuzione ottimale del progetto . Gli articoli 29, 31 e 33 del protocollo, invocati dalla ricorrente, si ispirano agli stessi principi, che del resto corrispondono al sistema generale della convenzione di Lomé I : invece di imporre soluzione determinate allo stato ACP interessato, si accorda ad esso un credito di importo limitato, che, in via di principio, consenta di finanziare tutto il progetto - i superi sono possibili solo in casi eccezionali ( vedasi l' articolo 33 ). E vero che la limitazione delle spese non è la prima delle priorità : la Comunità stanzia fondi sufficienti per assicurare la debita esecuzione dei lavori ( vedasi l' articolo 29, n . 1 ). Tuttavia il delegato non esercita certo il controllo a favore del committente . "Il delegato controlla, per conto della Commissione, la corretta esecuzione finanziaria e tecnica dei progetti (...) finanziati mediante risorse del fondo" ( articolo 31, n . 6; il corsivo è mio ), e ciò allo scopo di evitare un ricorso inutile ai fondi comunitari .
Questo ambito normativo non esclude per la verità che in talune ( estreme ) circostanze possa essere necessario che il delegato intervenga e che questo intervento incida anche sull' esecuzione del contratto . Questo è il senso dell' argomento addotto dalla ricorrente : essa sostiene che sarebbe stato necessario riesaminare in modo approfondito l' importo del credito assegnato al progetto . Tuttavia, a parte un riferimento generico alle pesanti difficoltà intervenute nell' esecuzione del progetto, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio specifico a sostegno di questo assunto . Né dalla sua breve descrizione degli antefatti ( 63 ) né dal sesto lodo arbitrale ( 64 ) risulta che la gestione del credito abbia causato le difficoltà del progetto . Naturalmente è probabile che un' ulteriore "iniezione di fondi" da parte del FES avrebbe consentito di risolvere le difficoltà fra il Ruanda e la Spie-Batignolles ( a spese della Comunità ). Tuttavia le considerazioni che precedono consentono di comprendere che non spetta affatto al FES "risolvere" tutti i problemi sorti fra il committente e l' appaltatore mediante un aumento automatico dell' importo del credito assegnato al progetto . Del resto, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente dinanzi alla Corte, la Commissione è intervenuta effettivamente per risolvere i problemi che erano sorti, come risulta dai seguenti esempi . La Commissione partecipò alla "riunione di conciliazione" tenutasi l' 11 e il 12 maggio 1981 nel Ruanda ( 65 ). Essa tentò di risolvere amichevolmente le divergenze sorte fra il Ruanda e la Spie-Batignolles, e ciò proprio allo scopo di evitare la risoluzione del contratto da parte delle autorità ruandesi ( 66 ). Dal 13 al 15 maggio 1981 essa organizzò anche un' "ultima" riunione a Bruxelles durante la quale la Spie-Batignolles e le autorità ruandesi avevano quasi raggiunto un accordo in una clausola aggiuntiva (" avenant ") ai due contratti ( 67 ).
33 . Poiché non é emerso che la gestione del credito abbia portato o contribuito alle difficoltà di cui trattasi, la ricorrente avrebbe dovuto provare che l' importo del credito, approvato dal FES per il progetto, era ( ab initio ) manifestamente insufficiente per l' esecuzione del progetto stesso . Essa non ha tuttavia fornito questa prova, pur avendo sostenuto con dovizia di particolari che la Commissione avrebbe dovuto rilevare le carenze dello studio geologico ( e di tutto il fascicolo di gara ). A questo proposito ho già concluso ( punto 29 ) nel senso che non si può addebitare alla Commissione di non aver rilevato le carenze della concezione tecnica . La ricorrente non ha neanche provato la manifesta insufficienza del piano finanziario del progetto sulla base degli altri elementi del fascicolo di gara o di altri elementi : al contrario, le difficoltà nell' esecuzione sembrano risultare in tutti i casi da circostanze sopravvenute o scoperte in seguito . Concludo pertanto che anche in quest' ultima ipotesi la Commissione non era tenuta ad agire in modo da poter evitare la risoluzione del contratto .
In subordine : la responsabilità totale o parziale della Commissione per gli altri danni subiti dalla ricorrente
34 . Qualora riteniate che non siano prescritte le domande della ricorrente miranti al rimborso delle "spese aggiuntive" causatele dal comportamento della Commissione ( vedasi sopra n . 7 ), devo anche esaminare nel merito gli argomenti da essa addotti su questo punto . Tuttavia posso essere assai conciso poiché gli argomenti della ricorrente al riguardo non divergono da quelli che essa ha presentato per far imputare la risoluzione del contratto al comportamento della Commissione .
Per la verità l' onere della prova a carico della ricorrente al riguardo non è veramente gravoso : la ricorrente non deve provare che gli illeciti della Commissione hanno causato la risoluzione del contratto, ma che tali illeciti sono la causa di tutto il danno o di parte del danno che costituisce oggetto del procedimento arbitrale . Tuttavia dall' analisi precedentemente svolta è apparso chiaramente che la ricorrente ha omesso di provare non solo che la Commissione era responsabile della risoluzione del contratto, ma anche che in qualche modo era stato illecito il comportamento della stessa in occasione dell' esecuzione dei due progetti . Abbiamo infatti visto che non vi è alcuna prova che la Commissione si sia ingerita illecitamente nell' esecuzione del contratto ( nn . 26 e 27 ), che essa abbia commesso un illecito nella preparazione del fascicolo di gara ( nn . 26 e 27 ), o che sia venuta meno agli obblighi a suo carico per quanto riguarda la gestione dei fondi del FES in occasione dell' esecuzione dei due progetti ( nn . 30-33 ). Ritengo pertanto che la domanda della ricorrente debba essere respinta anche su questo punto .
Conclusione
35 . In base a quanto precede vi suggerisco di :
1 ) dichiarare infondato il ricorso della ricorrente in quanto diretto a far dichiarare la responsabilità della Commissione per la risoluzione in data 6 giungo 1981 del contratto per il lotto n . 1 ( progetto FES, n . 4.100.041.43.14 ) da parte delle autorità ruandesi;
2 ) per il resto, respingere il ricorso in quanto prescritto;
3 ) condannare la ricorrente alle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) GU 1976, L 25, pag . 1 .
( 2 ) Vedasi la relazione d' udienza, sub II .
( 3 ) Le parti convengono sul fatto che il summenzionato reclamo costituisce una "richiesta" ai sensi dell' articolo 43 dello statuto ( CEE ) della Corte, che prolunga di due mesi il termine di prescrizione di un' azione per responsabilità extracontrattuale ( ai sensi dell' articolo 173 e con riguardo all' articolo 175, 2° comma ). Il ricorso è stato iscritto nella cancelleria della Corte il 1° agosto 1986, dopo che il reclamo del 5 luglio 1986 era stato respinto dalla Commissione .
( 4 ) Vedasi sentenza 27 gennaio 1982, cause riunite 256, 257, 265, 267/80 e 5/81, Birra Wuehrer / Commissione, Racc . 1982, pag . 85, punto 10 .
( 5 ) Un termine di cinque anni, che sia cominciato a decorrere il 6 giugno 1981, scade solo alla fine del giorno 6 giugno 1986 ( data in cui il reclamo della ricorrente è pervenuto alla Commissione ). Vedasi sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset, Racc . 1987, pag . 223, in particolare punti 7 e8 della motivazione .
( 6 ) Vedasi, per il lotto n . 1, l' allegato n . 25 del ricorso, in particolare pag . 5 e pag . 6, e, per il lotto n . 2, l' allegato n . 26 del ricorso, in particolare pag . 6 .
( 7 ) Vedasi l' allegato n . 39 del ricorso .
( 8 ) Vedasi pag . 10 delle osservazioni della Commissione sull' eccezione di irricevibilità . Questo punto non è contestato dalla ricorrente, che nel ricorso afferma di non aver più ricevuto alcun ordine di servizio dopo il 6 dicembre 1980 .
( 9 ) Vedasi l' allegato n . 25 del ricorso ( lotto n . 1 ), pag . 2, e l' allegato n . 26 ( lotto n . 2 ), pag . 6 .
( 10 ) Vedasi l' allegato n . 28 del ricorso per il verbale di questa riunione .
( 11 ) Del resto l' accoglimento di queste due domande costituiva la domanda principale della ricorrente nel procedimento arbitrale avverso il Ruanda ( oltre alla domanda relativa alla risoluzione del contratto da parte delle autorità ruandesi per il lotto n . 1, di cui si tratterà più avanti . Ciò costituisce un indizio del fatto che fra il dicembre 1980 e il 6 giugno 1981 non si era verificato alcun altro danno .
( 12 ) Più precisamente nella sentenza pronunciata nella causa Birra Wuehrer avete affermato che il termine di prescrizione per il risarcimento del danno causato da un regolamento cominciava a decorrere non dalla pubblicazione o dall' entrata in vigore "astratta" del regolamento, ma dal momento in cui le ricorrenti in detta causa avevano subito i concreti effetti dannosi dell' applicazione del suddetto regolamento ( vedasi punto 10 della motivazione della sentenza ).
( 13 ) Vedasi più avanti la nota 35 e il testo relativo .
( 14 ) Sentenza nelle cause riunite da 56 a 60/74, Kampfmeyer / Commissione e Consiglio, Racc . 1976, pag . 711 .
( 15 ) Questa sentenza è stata confermata dalla sentenza 2 marzo 1977, causa 44/76, Eier-Kontor, Racc . pag . 393, in particolare punto 8 della motivazione, e dalla sentenza 29 gennaio 1985, causa 147/83, Binderere / Commissione, Racc . pag . 257, in particolare punto 19 della motivazione .
( 16 ) Vedasi, ad esempio, la sentenza 17 dicembre 1981, cause riunite da 197 a 200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle / Consiglio e Commissione, Racc . 1981, pag . 3211, punto 18 della motivazione .
( 17 ) Sentenza nella causa 33/82, Murri Frères / Commissione, Racc . 1985, pag . 2759 .
( 18 ) Vedansi i punti da 35 a 38 della motivazione della sentenza .
( 19 ) Su questo punto suppongo che la Camera internazionale di commercio dichiarerà le autorità ruandesi responsabili di tutto il danno derivante dalla risoluzione del contratto e di cui la ricorrente ha chiesto il risarcimento nel corso del procedimento arbitrale . In caso contrario il problema qui sollevato riguarda soltanto la parte del danno per il quale tanto la parte contraente quanto la Comunità saranno dichiarate responsabili .
( 20 ) A questo riguardo vedasi la sentenza 14 luglio 1967, cause riunite 5, 7 e da 13 a 24/66, Kampffmeyer e altri / Commissione, Racc . pag . 287, in particolare pag . 312 . Vedansi anche le conclusioni dell' avvocato generale Gand, pag . 314, in particolare pag . 327 e 328 .
( 21 ) Trattasi qui del criterio "negativo" della "conditio sine qua non"; il contrario non è sempre vero . Vedansi le conclusioni dell' avvocato generale Roemer nelle cause riunite 29, 31, 36, da 39 a 47, 50 e 51/63, Racc . 1965, pag . 1153, in particolare pag . 1163; vedansi anche le conclusioni dell' avvocato generale Gand nelle cause riunite 5, 7 e da 13 a 24/66, Racc . 1967, pag . 314, in particolare da pag . 326 a 328 .
( 22 ) Vedasi la sentenza 10 maggio 1978, causa 132/77, Suiker Export / Commissione, Racc . 1978, pag . 1061, punti da 22 a 27 della motivazione .
( 23 ) Vedasi la sentenza Suiker Export, citata nella nota n . 22 .
( 24 ) Vedasi l' articolo 51 di Lomé I .
( 25 ) Vedasi l' articolo 52 di Lomé I .
( 26 ) Vedasi l' articolo 53 di Lomé I .
( 27 ) Vedasi l' articolo 54 della convenzione di Lomé I . In questa fase è senz' altro possibile disporre l' esecuzione di uno studio tecnico allo scopo di accertare se il progetto sia tecnicamente e finanziariamente realizzabile . Lo "studio geologico" tanto controverso nella fattispecie ( vedasi più avanti ) costituisce tuttavia non uno "studio di realizzabilità", ma uno studio tecnico che di regola è effettuato nella fase dell' esecuzione del progetto e che è riprodotto nel fascicolo di gara ( vedasi più avanti ).
( 28 ) Vedasi l' articolo 56 del capitolato generale di oneri relativo agli appalti pubblici di lavori e di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, come dichiarato applicabile dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 gennaio 1972, n . 282 ( GU L 39, pag . 1; in prosieguo : il "capitolato d' oneri "). Per quanto riguarda l' esecuzione dei due progetti che hanno dato origine alla presente controversia, la direzione dell' esecuzione dell' appalto era affidata al ministero ruandese dei lavori pubblici . Il ministero ha delegato però detta competenza allo studio tecnico tedesco "Rhein-Ruhr Ingenieur GMBH" ( in prosieguo "RRI ") che era anche l' autore dello studio geologico ( di cui si parlerà pi avanti, nei nn . 28 e 29 ). Vedansi gli allegati nn . 1 e 2 del ricorso ( testo della lettera con cui è stata comunicata l' aggiudicazione alla Spie-Batignolles ), punto 7 .
( 29 ) Vedasi l' articolo 29 del protocollo n . 2 relativo all' applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica della convenzione di Lomé I ( GU 1976, L 25, pag . 104 ).
( 30 ) Incidentalmente osservo che questa separazione funzionale delle attribuzioni viene sfumata, in una certa misura, dal protocollo n . 2 della convenzione di Lomé I . Per poter svolgere efficacemente il suo compito di gestione, la Commissione partecipa anche alla procedura di aggiudicazione ( vedasi l' articolo 25 del protocollo ) e alla negoziazione e alla stipulazione del contratto con l' aggiudicatario ( vedasi l' articolo 26 del protocollo ). Come emerge anche dalla giurisprudenza citata nel prosieguo delle mie conclusioni, dette disposizioni non contrastano tuttavia con la competenza di base dello stato ACP interessato .
( 31 ) Vedansi le sentenze 19 settembre 1985, causa 33/82, Murri Frères / Commissione, già menzionata nella nota 17, in particolare punti 33 e 34 della motivazione; 24 giugno 1986, causa 267/82, Développement SA e Clémessy / Commissione, in particolare punto 25 della motivazione, Racc . 1986, pag . 1907; 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC / Commissione, in particolare punto 28 della motivazione, Racc . 1985, pag . 2325; e la sentenza 10 luglio 1984, causa 126/83, STS / Commissione, in particolare punti da 13 a 18 della motivazione, Racc . 1984, pag . 2769 . Solo la sentenza Développement SA e Clémessy riguarda l' applicazione della convenzione di Lomé I; tuttavia tutte le sentenze summenzionate confermano che detto principio vale analogamente per le varie convenzioni di Lomé e di Yaoundé .
( 32 ) Sentenza CMC, menzionata nella nota 31, punto 31 della motivazione; sentenza Murri, ibidem, punto 35 della motivazione; sentenza Développement SA e Clémessy, ibidem, punti 16 e 17 della motivazione .
( 33 ) La ricorrente non ha chiarito in quale modo queste circostanze potrebbero comportare la responsabilità della Commissione, né da quali documenti emergerebbero ( o possano emergere ) le "circostanze particolarmente illegali ".
( 34 ) Per la spiegazione di questo termine vedasi l' articolo 12 del capitolato generale d' oneri, citato nella nota 28 . Il contratto con la ricorrente era un appalto a prezzi unitari, definito nello stesso articolo 11 .
( 35 ) Interpreto l' argomento della ricorrente su questo punto come segue : la decisione del Ruanda di risolvere il contratto con la ricorrente sarebbe stata basata sull' impegno della Commissione a far ultimare il progetto da un' altra impresa e a farlo finanziare dalla Comunità, ma né l' impegno né il sistema di finanziamento sarebbero stati conformi alle norme vigenti . La ricorrente non ha però fornito alcuna prova al riguardo . Del resto all' udienza la Commissione ha osservato che l' appalto era stato assegnato alla Colas in seguito ad una gara d' appalto .
( 36 ) Vedasi la relazione d' udienza, sub I.B in fine .
( 37 ) Per questa asserzione la ricorrente rinvia al documento n . 33 del fascicolo della Commissione . Per l' esame di questo e di altri documenti vedasi in prosieguo .
( 38 ) Per questa asserzione la ricorrente rinvia al documento n . 21 del fascicolo della Commissione . Per l' esame di questo e di altri documenti vedasi in prosieguo .
( 39 ) Mi rendo conto del fatto che i documenti redatti dalla Commissione o dal suo delegato non hanno piena forza probante, in altri termini, essi non possono essere invocati direttamente a discarico della Commissione . Tuttavia si deve tener conto del fatto che non vi era controversia fra la ricorrente e la Commissione al momento dell' esecuzione del contratto . Pertanto ritengo che i documenti redatti dagli uffici della Commissione in un periodo non sospetto e in circostanze non sospette possano essere considerati attendibili prima facie, almeno per quanto riguarda la posizione e il comportamento della Commissione al momento della risoluzione del contratto .
( 40 ) Su questo punto rinvio ai rapporti mensili del delegato della Commissione, che figurano fra i documenti presentati dalla Commissione .
( 41 ) Si tratta di una lettera del presidente-direttore generale della Spie-Batignolles-Travaux Publics al vicedirettore generale del FES, figurante come allegato n . 76 della replica della ricorrente . In fondo alla pagina 3 della lettera si afferma che la Spie-Batignolles non ha mai voluto equiparare la posizione della Commissione a quella del Ruanda, ma che si rivolge in tale lettera alla Commissione soltanto poiché, in quanto ente finanziatore, essa è quella che meglio può avviare un dialogo fra la società stessa e le autorità ruandesi . Dai dati di cui dispone la Corte non emerge che il punto di vista adottato dalla ricorrente nella suddetta lettera fosse basato su supposizioni di fatto errate relative al ruolo o al comportamento della Commissione .
( 42 ) Vedasi pag . 2, 2° capoverso, del documento .
( 43 ) Vedansi, ad esempio, fra i documenti presentati dalla Commissione, il documento n . 26, un telex del 10 febbraio 1981, in particolare l' ultimo paragrafo, e l' allegato I del documento n . 33, che è una nota ( interna ) dei servizi della Commissione, in data 12 maggio 1981, redatta per preparare una ( ultima ) riunione conciliativa, organizzata su iniziativa della Commissione . Detta nota dimostra chiaramente che la Commissione non ha adottato un atteggiamento parziale né ha voluto raccomandare al Ruanda una scelta determinata; essa ha voluto soltanto illustrare le varie possibilità di soluzione della controversia fra la ricorrente e le autorità ruandesi .
( 44 ) Ad esempio ciò emerge chiaramente dal documento n . 33 del fascicolo della Commissione, una nota del vicedirettore generale del FES inviata il 2 giugno 1981 al delegato della Commissione in Ruanda . Vedasi anche l' allegato V di questa nota, un telex fra le stesse persone in data 20 maggio 1981, in particolare le ultime cinque righe .
( 45 ) Vedasi, ad esempio, gli allegati IV e V del suddetto documento n . 33 del fascicolo della Commissione .
( 46 ) Così all' udienza la ricorrente ha segnalato, ad esempio, un' annotazione scritta ( forse apposta da un funzionario del FES ) su una lettera del 18 novembre 1980 inviata dal delegato della Commissione al funzionario competente del FES a Bruxelles ( documento n . 21 del fascicolo della Commissione ).
( 47 ) Art . 29 del protocollo n . 2 allegato alla convenzione di Lomé I, menzionato in precedenza, alla nota n . 29 .
( 48 ) Per il testo del lodo arbitrale vedasi l' allegato n . 51 alla replica della ricorrente .
( 49 ) Vedasi il combinato disposto degli articoli 31, n . 6, e 29, n . 1, del protocollo n . 2 allegato alla convenzione di Lomé I, già citato alla nota 29 .
( 50 ) Sentenza STS, menzionata nella nota 31, punto 15 della motivazione . Anche se questo brano della sentenza costituiva una premessa della tesi secondo la quale, nell' ambito normativo delle convenzioni di Lomé, le imprese non potevano essere "direttamente riguardate" dagli atti della Commissione ( ai sensi dell' articolo 173 e non ai sensi dell' articolo 215 del trattato ), tuttavia da detta sentenza e dalle seguenti sentenze discende che dall' ambito normativo vigente non si può dedurre alcuna responsabilità solidale della Commissione e dello stato ACP interessato .
( 51 ) Vedasi l' allegato n . 39 del ricorso per una copia della lettera contenente detta richiesta .
( 52 ) Vedasi l' allegato n . 40 del ricorso, a pag . 2, sub 3, lett . c ), del verbale .
( 53 ) Vedasi l' allegato n . 41 del ricorso, a pag . 1, sub B.2 ., del verbale
( 54 ) Vedasi l' allegato n . 42 del ricorso, a pag . 5, sub 3, lett . e ), del verbale .
( 55 ) Vedasi l' allegato n . 43 del ricorso, in fondo a pag . 5, e a pag . 1, sub B.I.d )
( 56 ) Nel ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione ha "imposto" questa modifica . Ciò è manifestamente inesatto, poiché nel verbale si afferma che l' amministrazione ruandese ha deciso la modifica su proposta della ricorrente .
( 57 ) Vedasi sopra, alla nota n . 41 .
( 58 ) Vedasi l' articolo 27 del protocollo n . 2 della Prima convenzione di Lomé, citato nella nota n . 29 .
( 59 ) Vedasi l' articolo 30, n . 2, del protocollo n . 2 della Prima convenzione di Lomé, citato nella nota 29 .
( 60 ) Vedasi l' allegato n . 51 della replica, alle pagg . 33-34 .
( 61 ) Trattasi dell' ufficio RRI . Vedasi supra, nota 28 .
( 62 ) Vedasi sopra il n . 21 e la giurisprudenza citata nella nota 31 .
( 63 ) Vedasi il ricorso, pagg . da 2 a 6 .
( 64 ) Vedasi l' allegato n . 51 della replica .
( 65 ) Vedasi il verbale del capo della delegazione della Commissione, documento n . 30 del fascicolo della Commissione .
( 66 ) Vedasi in particolare il documento n . 32 del fascicolo della Commissione .
( 67 ) Vedasi il documento n . 33 ( con allegati ) del fascicolo della Commissione .
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