Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Regno di Spagna vorrebbe ottenere l' annullamento di due regolamenti adottati dal Consiglio il 6 maggio 1986 : il primo è il n . 1335/86 ( 1 ), che modifica il regolamento n . 804/68, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), e il secondo è il n . 1343/86 ( 3 ), che modifica il regolamento n . 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 4 ). Talune censure formulate dallo Stato ricorrente sono dirette contro entrambi i regolamenti, altre riguardano uno solo di questi testi .
2 . I regolamenti impugnati si collocano nell' ambito degli sforzi delle istituzioni comunitarie per frenare la crescita delle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari e prevedono, fra l' altro, la riduzione del 3% dei quantitativi globali garantiti in modo uniforme nella Comunità . Per la Spagna, questi regolamenti implicano una riduzione dei quantitativi globali relativi alle consegne alle centrali del latte e alle vendite dirette ai consumatori, quali risultano dall' atto di adesione, che ha modificato su questo punto i regolamenti n . 856/84 ( 5 ) e n . 857/84 .
3 . Suddivisi in due categorie, i mezzi d' annullamento dedotti contro i regolamenti in questione sono : la violazione del trattato o di qualsiasi norma relativa alla sua applicazione e la violazione di forme sostanziali .
I - Mezzi diretti contro entrambi i regolamenti
4 . Il mezzo basato sulla violazione del trattato o di qualsiasi norma relativa alla sua applicazione si articola in tre parti :
- La violazione dell' art . 39, n . 1, lett . b ), secondo cui uno degli scopi della politica agricola comune è quello di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola .
- La violazione del divieto di discriminazione, enunciato in generale dall' art . 7 del trattato e ribadito, per quanto riguarda la politica agricola comune, dall' art . 40, n . 3, 2° comma . Ai sensi di quest' ultima disposizione, l' organizzazione comune dei mercati "deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell' art . 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità ".
- La violazione del principio del legittimo affidamento .
5 . Per quanto riguarda l' asserita violazione dell' art . 39, la riduzione dei quantitativi globali effettuata dai regolamenti impugnati è stata decisa in conformità al regime stabilito dai regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856/84 e n . 857/84, la cui legittimità non è stata contestata dal Regno di Spagna . Inoltre, non è accertato che gli effetti dei regolamenti impugnati sulla produzione del latte in Spagna siano necessariamente quelli descritti dallo Stato ricorrente . Per valutare la legittimità di questi regolamenti rispetto all' art . 39 del trattato, si deve infatti :
- da un lato, tener conto dell' insieme della normativa comunitaria rilevante; ora, come viene sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione, gli eventuali effetti della riduzione della produzione lattiera devono essere esaminati alla luce, fra l' altro, del regolamento del Consiglio 6 maggio 1986, n . 1336/86, che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera ( 6 );
- dall' altro, ricordare che la riduzione imposta dai regolamenti in questione è scaglionata su un periodo di due anni, che comincia a decorrere solo un anno dopo la loro pubblicazione .
Stando così le cose, non si può ritenere che i regolamenti impugnati siano incompatibili con l' obiettivo essenziale di garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola .
6 . Relativamente alla violazione del divieto di discriminazione, lo Stato ricorrente insiste sulla particolare situazione del settore lattiero-caseario spagnolo e sostiene che, non tenendone conto, i regolamenti di cui trattasi, che impongono una riduzione lineare dei quantitativi globali per tutta la Comunità, risultano perciò illegittimi . In altri termini, una riduzione uniforme applicata a tutti i produttori di latte della Comunità costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, in quanto, non prendendo in considerazione la specificità del settore lattiero-caseario spagnolo, si tratterebbero in modo identico situazioni diverse .
7 . L' invocata specificità, quale descritta dallo Stato ricorrente, ma contestata dal Consiglio, appare comunque irrilevante per quanto riguarda la legittimità dei regolamenti impugnati . In proposito si può richiamare la vostra giurisprudenza, citata dal Consiglio, secondo cui i provvedimenti adottati dalle istituzioni comunitarie nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati non devono distinguere fra i territori degli Stati membri ( 7 ). Inoltre, come spiega il Consiglio, le differenze strutturali fra le varie regioni della Comunità sono state prese in considerazione al momento dell' adozione dei regolamenti che instaurano il prelievo supplementare e l' equilibrio di tale sistema è stato conservato quando detti regolamenti sono stati modificati nell' atto di adesione .
8 . Quanto alla violazione del principio del legittimo affidamento, è chiaro che gli operatori economici non possono utilmente basarsi su tale principio per rivendicare un diritto al mantenimento in vigore di una normativa comunitaria esistente . Inoltre, l' art . 8 dell' atto di adesione, sul quale tornerò fra poco, esclude che gli operatori economici possano avere legittime aspettative quanto all' immutabilità, per una qualsiasi durata, dei quantitativi vigenti al momento dell' adesione . Infine, secondo la vostra giurisprudenza, il principio del legittimo affidamento si riferisce soltanto a situazioni individuali e non può esser fatto valere in circostanze che, per definizione, sono generali .
9 . Col mezzo relativo alla violazione di forme sostanziali, il regno di Spagna contesta la legittimità dei regolamenti impugnati per il fatto ch' essi sono stati adottati nonostante il suo voto contrario . In sostanza, il governo ricorrente sostiene che i quantitativi globali previsti dall' atto di adesione non avrebbero dovuto, dato il loro carattere contrattuale, essere modificati con una decisione unilaterale, presa senza il consenso della parte interessata .
10 . Questo argomento, tuttavia, disconosce la portata dell' art . 8 dell' atto di adesione, secondo cui "le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme ". Dato che i quantitativi globali assegnati alla Spagna e indicati nell' atto di adesione sono stati fissati mediante modifica dei regolamenti comunitari n . 804/68 e n . 857/84, detti quantitativi potevano essere modificati, tenuto conto della suddetta disposizione, seguendo il procedimento legislativo comunitario e cioè, nella fattispecie, con voto a maggioranza qualificata . Il voto emesso dal governo spagnolo al momento dell' adozione dei regolamenti impugnati non ha quindi alcuna incidenza sulla loro legittimità . Poiché i partecipanti alle trattative per l' adesione del Regno di Spagna alle Comunità si erano accordati per l' inclusione dell' art . 8 nell' atto di adesione, non si può far carico al Consiglio di avvalersi di questa norma .
II - Mezzo diretto unicamente contro il regolamento n . 1343/86
11 . Viene allegato un duplice vizio di forma : la mancata consultazione del Parlamento europeo e l' insufficienza della motivazione .
12 . Il regno di Spagna deduce la violazione dell' art . 43, n . 2, del trattato, per la mancata consultazione del Parlamento europeo . Ma, come assume il Consiglio, sostenuto su questo punto dalla Commissione, il regolamento n . 1343/86 è un regolamento d' attuazione, recante modifica del regolamento n . 857/84, a sua volta adottato in forza del regolamento di base n . 804/68 .
13 . Ora, il regolamento n . 857/84 è stato adottato dal Consiglio senza consultazione del Parlamento europeo . In conformità alla vostra giurisprudenza richiamata dal Consiglio, per adottare provvedimenti d' attuazione dei regolamenti di base non si deve necessariamente seguire il procedimento di cui all' art . 43 del trattato .
14 . Infine, quanto alla violazione dell' obbligo di motivazione, sancito dall' art . 190 del trattato, non si può accettare la tesi della parte ricorrente, secondo cui nel preambolo dei regolamenti dovrebbe sempre essere menzionata una disposizione del trattato . Quando si tratta, infatti, di un regolamento d' attuazione, l' obbligo di motivare è soddisfatto, per l' aspetto di cui ci stiamo occupando, qualora nel preambolo sia espressamente indicato il regolamento in forza del quale è stato adottato il provvedimento impugnato . Nel caso in esame, il fatto che il regolamento impugnato faccia menzione del regolamento n . 804/68, che ne costituisce la base giuridica, mi sembra quindi sufficiente a dispensare dall' obbligo di riferirsi ad una particolare disposizione del trattato .
15 . Concludo quindi nel senso che la Corte dovrebbe respingere il presente ricorso per annullamento e porre le spese a carico del Regno di Spagna .
(*) Lingua processuale : lo spagnolo .
( 7 )* Lingua processuale : lo spagnolo .
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