Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Nel 1983 la repubblica d' Irlanda adottava il "Fisheries-Amendment Act", che modificava la normativa nazionale in materia di pesca ( Fisheries Consolidation-Act del 1959 ), inserendovi un articolo ( 222B ) a tenore del quale l' uso di un peschereccio immatricolato in Irlanda, all' interno dei limiti esclusivi di pesca del paese o fuori di essi, è subordinato al rilascio di una licenza . Il ministro competente può subordinare la licenza alla condizione che almeno il 75% dell' equipaggio del peschereccio sia composto da cittadini della CEE .
2 . La società Pesca Valentia Limited, ricorrente nella causa pricipale, è un' impresa di pesca irlandese costituita sotto forma di "joint venture", in cui sono associati il 26% di capitali irlandesi ed il 74% di capitali spagnoli, che, dal momento della sua creazione, nel 1980, svolge attività di pesca nelle acque irlandesi, avvalendosi di pescherecci immatricolati in Irlanda e dedicandosi principalmente alla cattura di naselli destinati, per lo più, all' esportazione verso il mercato spagnolo .
3 . In applicazione della summenzionata legge irlandese del 1983, il peschereccio "Monte Marin", di proprietà di detta impresa, era titolare di una licenza valida per il periodo 17 agosto 1984-16 agosto 1985, rilasciata dal ministro irlandese della pesca, convenuto nella causa principale .
4 . Detta licenza conteneva, in particolare, le due disposizioni seguenti :
"a ) L' imbarcazione a cui si riferisce la presente licenza non verrà impiegata per la pesca in mare, all' interno dei limiti di pesca esclusivi dello Stato o altrove, se il 75% o più dei membri dell' equipaggio non sono cittadini irlandesi o cittadini di un altro Stato membro della Comunità economica europea .
b ) L' imbarcazione non verrà impiegata per la pesca in mare nella parte della zona di pesca esclusiva dello Stato che si trova entro una distanza di dodici ( 12 ) miglia marine dalle linee di base ".
5 . Quando l' imbarcazione veniva sottoposta ad ispezione, l' 11 settembre 1984, nella zona di pesca irlandese, ma al di fuori della fascia costiera dell' Irlanda, l' equipaggio che aveva a bordo non soddisfaceva la prescritta condizione . Veniva allora promosso procedimento penale a carico del capitano .
6 . In occasione di tale procedimento penale, la Pesca Valentia proponeva un ricorso dinanzi alla High Court di Dublino, con il quale sosteneva che la normativa irlandese era stata adottata in un settore di competenza esclusiva della Comunità ed era, comunque, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall' art . 7 del trattato CEE .
7 . Onde poter soppesare il valore che va attribuito a questi due argomenti, il giudice nazionale ha sollevato le due questioni che vi propongo di esaminare .
I - Sulla competenza degli Stati membri ( prima questione pregiudiziale )
8 . La prima questione sollevata dal giudice nazionale si legge come segue :
"Se gli artt . 100 e 102 dell' atto di adesione del 1972, gli artt . 1 e 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 101/76 e l' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 170/83 ostino a che uno Stato membro emani una normativa la quale prescriva che una percentuale minima degli equipaggi delle imbarcazioni che pescano all' interno delle zone di pesca esclusive dello Stato sia costituita da cittadini della CEE ".
9 . A - Vi propongo di esaminare, in primo luogo, le disposizioni del regolamento n . 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( G.U . L 20, pag . 19 ).
10 . A termini dell' art . 1 di tale regolamento, "allo scopo di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato del settore della pesca nell' ambito dell' attività economica generale e di favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, è istituito un regime comune per l' esercizio della pesca nelle acque marittime e sono adottate misure specifiche per azioni appropriate e per il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri in tale settore ".
11 . A norma dell' art . 2 "il regime applicato da ciascuno degli Stati membri all' esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non può comportare differenze di trattamento nei confronti di altri Stati membri .
12 . Gli Stati membri assicurano, in particolare, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno degli Stati membri e sono immatricolate nel territorio della Comunità parità di condizioni di accesso e di sfruttamento dei fondali situati nelle acque di cui al comma precedente ."
13 . Da tali norme appare che, purché non vengano effettuate discriminazioni nei confronti dei pescherecci degli altri Stati membri ( problema che esaminerò a proposito della seconda questione pregiudiziale ), ogni Stato membro è competente a determinare il regime cui desidera subordinare l' esercizio della pesca nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione .
14 . Ciò trova conferma nell' art . 2, n . 2, ove leggiamo che gli Stati membri "comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nel settore di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché quelle derivanti dall' applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma di detto paragrafo ".
15 . Infine, a norma dell' art . 3 dello stesso regolamento, "gli Stati membri notificano agli altri Stati membri ed alla Commissione le modifiche che intendono apportare al regime di pesca definito in applicazione delle disposizioni previste all' art . 2 ".
16 . Dato che il regolamento parte quindi dall' idea che la normativa degli Stati membri subisce un' evoluzione nel tempo, è evidentemente impossibile sostenere che gli Stati membri abbiano perso, in termini generali, la competenza legislativa nel settore della pesca .
17 . Questa prima conclusione trova conferma nell' ultima parte dell' art . 1 e negli artt . 5, 6, 9, 10, 11 e 12 dello stesso regolamento, da cui risulta chiaramente che la responsabilità primaria in tema di politica delle strutture rimane agli Stati membri, mentre la Comunità interviene solo per garantirne il coordinamento .
18 . La prova che i provvedimenti che regolano l' esercizio della pesca marittima fanno parte della politica delle strutture ci è fornita, tra l' altro, dall' art . 12, ove leggiamo che il comitato permanente per le strutture della pesca ha il compito, in particolare, "di assicurare l' informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione nel settore della politica delle strutture ed in particolare per quanto concerne le misure che disciplinano l' esercizio della pesca marittima ".
19 . A termini del quinto punto della motivazione del regolamento n . 101/76, "è opportuno che il settore della pesca si sviluppi in modo razionale e che alle persone che ne traggono le loro risorse sia assicurato un equo tenore di vita ".
20 . E chiaro che il tenore di vita dei pescatori non dipende soltanto dalle risorse alieutiche disponibili, ma anche dal numero dei pescherecci che sfruttano tali risorse . Uno sviluppo razionale del settore è impossibile se il numero dei pescherecci aumenta in modo sconsiderato . Il regolamento contempla, pertanto, che gli Stati membri ( art . 8 ) o la Comunità ( art . 9 ) possano concedere aiuti allo scopo di accrescere la produttività, in particolare mediante una ristrutturazione delle flotte .
21 . Il regolamento n . 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un' azione comune di ristrutturazione, ammodernamento o sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell' agricoltura ( GU L 290 del 22.10.1983, pag . 1 ), che trova fondamento nell' art . 9, n . 2, del regolamento n . 101/76, tende anch' esso a raggiungere, nell' ambito di programmi pluriennali, un equilibrio soddisfacente fra il potenziale di pesca e le risorse marine disponibili ( ved . in particolare il terzo punto della motivazione, nonché gli artt . 3, 4 e 11 ).
22 . Infine, la direttiva del Consiglio 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca ( G.U . L 290 del 22.10.1983, pag . 15 ) è volta ad incoraggiare gli Stati membri a porre in essere azioni specifiche di adattamento strutturale delle loro flotte pescherecce, con propri mezzi legislativi, regolamentari ed amministrativi ( ved ., in particolare, i punti quinto, sesto e settimo del preambolo ). Detta direttiva consente agli Stati membri di concedere premi forfettari d' immobilizzazione per i pescherecci la cui redditività non è garantita a causa delle limitazioni di cattura, o indennità di arresto, onde ridurre in via definitiva la capacità di pesca delle flotte le cui caratteristiche tecniche le rendono difficilmente adattabili alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine .
23 . Il 24 aprile 1985 la Commissione adottava una decisione relativa al programma pluriennale di orientamento della flotta peschereccia presentato dall' Irlanda conformemente al citato regolamento n . 2908/83 ( GU L 157 del 15.6.1985, pag . 23 ). In tale decisione la Commissione constata e approva che il programma irlandese prevede un rinnovo della flotta, senza aumento del tonnellaggio globale, compatibile con le possibilità di sfruttamento delle risorse alieutiche prevedibili a medio termine . Prende atto del fatto che le autorità irlandesi hanno già istituito un sistema permanente di controllo dell' entrata in servizio per quanto riguarda le imbarcazioni di oltre 20 metri ( 65 piedi ) di lunghezza, ai fini di un migliore sfruttamento delle risorse disponibili e di una ripartizione ottimale dell' attività peschereccia ( ved . anche l' allegato I, punto 4 della decisione ).
24 . Nell' allegato II, intitolato "conclusioni finali", la Commissione ritiene inoltre "che le autorità irlandesi dovrebbero provvedere quanto prima ad estendere il loro regime di licenze per pescherecci, ai fini di un migliore equilibrio delle risorse e delle capacità . Essa approva inoltre l' intenzione di dette autorità di vagliare con la massima cura ogni domanda di ammodernamento o di sostituzione di battelli ".
25 . Tutti gli atti ora citati provano con sovrabbondanza di argomenti che gli Stati membri hanno mantenuto la competenza per adottare, entro parametri definiti dalla Comunità, tutti i provvedimenti necessari ad una ristrutturazione razionale delle loro flotte pescherecce .
26 . Tale competenza deve necessariamente comprendere quella di evitare che i risultati di tutti questi sforzi di ristrutturazione, sviluppati con il concorso di notevoli risorse finanziarie nazionali e comunitarie, possano essere rimessi in questione o "aggirati" da un aumento incontrollato della flotta peschereccia a causa dell' immatricolazione di pescherecci già registrati in paesi terzi, ed il cui equipaggio sia composto, in grande maggioranza, da cittadini di detti paesi .
27 . Certo, ci si può chiedere perché l' Irlanda non abbia adottato provvedimenti allo stadio della stessa registrazione delle imbarcazioni di cui trattasi . Ma non si può negare ad uno Stato membro la competenza per decidere che la concessione della bandiera o la registrazione non conferiscono automaticamente il diritto ad esercitare attività di pesca e che per questo è necessaria un' autorizzazione speciale, sotto forma di licenza, il cui uso può essere sottoposto, a sua volta, a talune condizioni .
28 . Per completezza vorrei ancora ricordare, come è stato fatto dal Regno Unito e dalla Commissione, la vostra giurisprudenza, secondo la quale dal semplice silenzio di un regolamento che istituisce l' organizzazione comune dei mercati in un determinato settore non si può inferire che gli Stati membri non siano più liberi di adottare alcun provvedimento in tale settore ( sentenza del 7 febbraio 1984, causa 237/83, Jongeneel Kaas / Paesi Bassi, Racc . pag . 483 ). L' assenza di iniziativa del legislatore comunitario lascia al contrario agli Stati membri la facoltà di adottare le misure che essi ritengono idonee a migliorare le strutture di un determinato settore, nel rispetto dei dispositivi e dei principi che reggono l' organizzazione comune dei mercati ( sentenza 25 novembre 1986, causa 148/85, Direction générale des Impôts / M.-L . Forest, Racc . pag . 3449 ).
29 . Nella presente causa le questioni che ci sono sottoposte non riguardano un' organizzazione comune dei mercati 1 bensì un regolamento relativo all' istituzione di una politica comune delle strutture attraverso il coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri .
30 . I principi enunciati dalla Corte nelle sentenze ora citate valgono a fortiori in un caso del genere .
31 . B - Il giudice nazionale si riferisce altresì all' art . 100 dell' atto di adesione ed all' art . 6, n . 1, del regolamento n.170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 1 ). Tali articoli autorizzano espressamente gli Stati membri a derogare, per quanto riguarda le loro zone costiere, ormai fissate a dodici miglia marine, al summenzionato principio della parità di accesso di tutti i pescatori della Comunità alle acque marittime degli altri Stati membri .
32 . In quanto consentono ad uno Stato membro di escludere dalle sue zone di pesca costiere i pescherecci immatricolati negli altri Stati membri, tali norme sono manifestamente estranee alla questione se uno Stato membro possa eventualmente sottoporre a condizioni o vietare l' esercizio della pesca da parte dei suoi stessi pescherecci in questa stessa zona riservata .
33 . C - Ci rimane, infine, da esaminare se l' art . 102 dell' atto di adesione del 1972 possa privare gli Stati membri della competenza ad adottare una normativa del tipo di quella di cui è causa .
34 . A norma dell' art . 102 dell' atto di adesione del 1972, che dispone che, "al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l' adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni di esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare", la competenza per adottare misure intese alla conservazione delle risorse del mare appartiene in via piena e definitiva alla Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1979 .
35 . E quanto la Corte ha confermato in una lunga serie di sentenze ( 1 ) .
36 . Ne risulta che "gli Stati membri non hanno quindi più il diritto di esercitare una competenza autonoma in materia di provvedimenti di conservazione, per quel che riguarda le acque che rientrano sotto la loro giurisdizione" e che "l' adozione di siffatti provvedimenti, con le limitazioni che essi comportano per le attività della pesca, dipende, dopo questa data, dal diritto della Comunità ". Analogamente, "le risorse cui i pescatori degli Stati membri hanno pari diritto d' accesso devono ormai essere disciplinate dal diritto comunitario" ( 2 ) .
37 . In considerazione dell' assenza di qualsiasi normativa comunitaria, nonostante la scadenza del periodo transitorio di cui all' art . 102 dell' atto di adesione, la Corte aveva allora ancora riconosciuto agli Stati membri una competenza provvisoria ad adottare provvedimenti nazionali di conservazione, che, tuttavia dovevano esercitare come "gestori dell' interesse comune ".
38 . Ma da allora è stata adottata una normativa comunitaria in materia : si tratta appunto del citato regolamento n . 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca . Pertanto è questa la normativa ormai di applicazione, che è pertinente per la presente causa .
39 . Per poter valutare se la competenza esclusiva della Comunità ad adottare i provvedimenti necessari alla conservazione delle risorse biologiche del mare escluda l' adozione, ad opera di uno Stato membro, di una normativa del tipo di quella in causa, occorre definire la nozione di "misure di conservazione ".
40 . Il senso di tale espressione va ricercato nel regolamento n . 170/83 e nei regolamenti adottati per dare applicazione a quest' ultimo, vale a dire
- il regolamento n . 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 24, del 27.1.1983, pag . 14 );
- il regolamento n . 172/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse ( GU L 24 del 27.1.1983, pag . 30 ) ed i regolamenti che, da allora, hanno fissato ogni anno il totale delle catture ammesse ( TAC ) e la loro ripartizione tra gli Stati membri ( contingenti ).
41 . Da questi atti si inferisce che le misure in parola possono comportare per ogni specie o gruppo di specie di pesci :
- l' istituzione di zone nelle quali la pesca è vietata o limitata in determinati periodi a taluni tipi di imbarcazioni, ad un numero totale di imbarcazioni di ogni Stato autorizzate ad esercitare la pesca simultaneamente, a taluni attrezzi da pesca o a determinati usi delle catture;
- la fissazione di norme relative agli attrezzi da pesca;
- la determinazione di una dimensione minima o di un peso minimo per specie;
- una normativa sulle catture accessorie;
- la limitazione dell' attività di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture che possono essere effettuate dalla flotta peschereccia di ogni Stato membro .
42 . Solo il primo e l' ultimo di questi punti possono interessarci in questo caso .
43 . a ) Risulta da quanto precede, nonché dalla giurisprudenza della Corte ( sentenza 10 luglio 1984, causa 63/83, Regina / Kirk, Racc . pag . 2689, punto 19 della motivazione ) che un provvedimento concernente le condizioni di accesso o di esercizio della pesca può, in determinati casi, rispondere ad uno scopo di conservazione delle risorse alieutiche .
44 . E però evidente che il provvedimento adottato dall' Irlanda non aveva uno scopo del genere . Esso non è inteso a proteggere le specie ittiche ( tale scopo è conseguito mediante l' istituzione di contingenti e di misure tecniche di conservazione ), ma a garantire un tenore di vita equo ai cittadini degli Stati membri che traggono le loro risorse dalla pesca in mare ( vedasi il quinto punto della motivazione del regolamento n . 101/76 ).
45 . Pertanto, l' art . 102 dell' atto di adesione e la giurisprudenza della Corte, che sanciscono la competenza esclusiva della Comunità in materia di conservazione delle risorse alieutiche, non trovano applicazione nel caso di specie .
46 . b ) Anche ad accogliere l' opposta opinione non si può giungere alla conclusione dell' incompatibilità del provvedimento di cui è causa con il diritto comunitario .
47 . Infatti, sempre che la Pesca Valentia peschi specie sottoposte a contingenti, il provvedimento controverso è autorizzato dall' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83, che demanda agli Stati membri il compito di determinare, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore, le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati .
48 . Ciò è stato confermato dalla sentenza della Corte 3 ottobre 1985, causa 207/84, Rederij L . de Boer / Produktschap voor vis en visprodukten, Racc . pag . 3203 . In tale causa la Corte ha dichiarato che
"una disciplina nazionale, qualora controlli il numero di pescherecci che possono praticare la pesca delle aringhe, assumendo come criterio di ammissione al contingente la capacità del pescatore richiedente di trasformare a bordo le aringhe pescate in aringhe vergini ( cioè in aringhe leggermente salate e sventrate ), costituisce una modalità d' uso del contingente ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 170/83, che rientra nella competenza degli Stati membri ed è conforme al disposto ed allo scopo di detto regolamento (..)." ( punto 28 della motivazione ).
49 . Analogamente, nell' ipotesi in cui ad uno Stato membro sia stato attribuito un contingente per una specie o per un gruppo di specie di pesci, esso è competente a subordinare a talune condizioni, relative alla composizione degli equipaggi, l' accesso dei suoi pescherecci a tale contingente .
50 . La condizione censurata non presta il fianco a critiche neppure nel caso in cui i pescherecci della Pesca Valentia intendano pescare specie per le quali la Comunità non ha stabilito contingenti . Uno Stato membro può vietare o limitare il diritto dei pescherecci che battono la sua bandiera di catturare tali specie . Questa possibilità è espressamente confermata, per quanto attiene alle misure tecniche, dall' art . 20 del citato regolamento n . 171/83, ove si legge :
"L' applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le misure teniche nazionali che vanno al di là delle esigenze minime da esso fissate, riguardanti esclusivamente i pescatori dello Stato membro interessato e intese a garantire una migliore gestione o un migliore impiego dei contingenti, oppure relative a specie non soggette a contingenti o a specie per le quali il presente regolamento non prevede misure specifiche, a condizione che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca ."
51 . Ciò che vale per le misure tecniche deve necessariamente valere anche per una misura quale quella adottata dall' Irlanda . Come vedremo a proposito della seconda questione, tale misura è infatti compatibile con il diritto comunitario .
52 . Desidero però sottolineare ancora una volta che, a mio parere, la normativa irlandese non costituisce una misura di conservazione .
53 . In base a tutte le considerazioni che precedono, ritengo di poter concludere che nessuna delle norme comunitarie citate dal giudice a quo nella prima questione vieta ad uno Stato membro di adottare una normativa che prescriva che i pescherecci colà immatricolati possono esercitare la pesca in mare solo a condizione che i loro equipaggi comportino una percentuale minima di cittadini della Comunità .
II - Il problema della discriminazione ( seconda questione pregiudiziale
54 . La seconda questione sollevata dalla High Court di Dublino verte sul problema se una normativa del tipo di quella in vigore in Irlanda costituisca una discriminazione effettuata in base alla nazionalità, vietata ex art . 7 del trattato CEE .
55 . E difficile capire come una clausola che non fa distinzione alcuna fra i cittadini irlandesi e quelli degli altri Stati membri possa dar luogo a discriminazioni tra cittadini della Comunità . Una siffatta disposizione non dà forse applicazione al principio di non discriminazione?
56 . I ricorrenti sostengono tuttavia che una prima discriminazione si verifica a danno delle imprese di pesca britanniche, che non sono ammesse a pescare nelle acque irlandesi se i loro equipaggi non sono, a loro volta, composti, per il 75% almeno, da cittadini della Comunità .
57 . In proposito, occorre constatare anzitutto che la questione sollevata dalla High Court di Dublino non verte su questo aspetto della normativa irlandese .
58 . Va poi notato che il trattamento riservato, nella fattispecie, alle imbarcazioni immatricolate nel Regno Unito, non differisce, per quanto attiene alle condizioni in materia di composizione degli equipaggi, da quello che si applica alle imbarcazioni della ricorrente nella causa principale o, per stare alla lettera dell' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 101/76, che il regime applicato dall' Irlanda all' esercizio della pesca nelle acque marittime su cui esercita la sua sovranità o giurisdizione non comporta alcuna differenza di trattamento nei confronti del Regno Unito .
59 . Sembra sia stata asserita l' esistenza di altri tre tipi di discriminazione :
- una discriminazione a favore di imprese concorrenti di altri Stati membri, nei quali non esiste una normativa analoga;
- una discriminazione a favore di altre imprese irlandesi che, per la natura delle loro attività di pesca, non soggiacciono ad una analoga condizione;
- una discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, poiché il titolare di una licenza subordinata alla condizione del 75% si vede praticamente costretto ad assumere pescatori irlandesi, dato che svolge la propria attività nelle acque di tale paese .
60 . Nessuna di queste disparità di trattamento è soggetta al divieto di cui all' art . 7 del trattato CEE .
61 . a ) Nella sentenza 3 luglio 1979, nelle cause riunite 185-204/78, Van Dam e altri, Racc . pag . 2345, la Corte ha espressamente dichiarato che "non si può considerare come contraria al principio della parità di trattamento l' applicazione di una legislazione nazionale - la cui conformità al diritto comunitario non è d' altronde contestata - adducendo che altri Stati membri applicano disposizioni meno rigorose . Diseguaglianze di tale genere (...) non possono far ritenere discriminatorie le disposizioni di uno Stato membro che ( le ) applichi in modo uniforme, nei confronti di chiunque sia soggetto alla sua giurisdizione (...)" ( punto 10 della motivazione ).
62 . La normativa irlandese, pertanto, non è discriminatoria per il fatto di imporre ai pescherecci immatricolati in Irlanda condizioni che le normative di altri Stati membri non impongono ai pescherecci colà immatricolati .
63 . b ) L' art . 7, che vieta "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", non si applica a disparità di trattamento che colpiscano cittadini di uno stesso Stato membro . Tali trattamenti differenziati, che trovano origine esclusivamente nelle normative di uno Stato membro, non sono soggetti al diritto comunitario .
64 . c ) Quanto al vantaggio pratico di cui godono i pescatori irlandesi al momento dell' assunzione, va ricordato che nella sentenza 18 marzo 1980, causa 52/79, Procuratore del re / Debauve, Racc . pag . 833, la Corte ha dichiarato che "differenze del genere, dovute a fenomeni naturali, non possono però essere qualificate come 'discriminazione' nel senso del trattato, poiché esso qualifica in tal modo soltanto le differenze di trattamento risultanti dalle attività umane, ed in particolare dai provvedimenti presi dalle autorità pubbliche" ( punto 21 della motivazione ).
65 . Pertanto, il fatto che per motivi pratici, i cittadini irlandesi si trovino in posizione più favorevole rispetto ai cittadini degli altri Stati membri al momento dell' assunzione, da parte di imprese di pesca irlandesi, dei pescatori chiamati a far parte degli equipaggi di imbarcazioni che esercitano la loro attività nelle acque irlandesi, non può ritenersi discriminatorio .
66 . Nessuna delle asserite disparità di trattamento o disuguaglianze rientra dunque nell' ambito d' applicazione dell' art . 7 del trattato CEE .
67 . Ritengo, infine, che non sia necessario che la Corte prenda posizione sul problema sollevato dalla Commissione, vale a dire sull' eventuale incompatibilità della normativa irlandese con l' art . 11 del regolamento del Consiglio n . 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori e l' art . 7 del regolamento della Commissione n . 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego . Questo non è, infatti, un procedimento per inadempimento . Inoltre, il problema non è stato menzionato dal giudice a quo, il che fa ritenere che non si sia presentato nella causa principale . Infine, si tratta di un problema del tutto marginale . Esso può sorgere, infatti, solo nel caso in cui il superamento della percentuale consentita del 25% dei cittadini di paesi terzi fosse dovuta solo all' assunzione di uno o più pescatori che abbiano sposato cittadine irlandesi . Nella fase attuale nulla lascia prevedere che le autorità irlandesi non sarebbero disposte a considerare come pescatori irlandesi i membri dell' equipaggio che si trovino in questa situazione .
III - Conclusioni
68 . Per tutte le considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere come segue le due questioni sollevate dalla High Court di Dublino :
1 ) Né gli artt . 100 e 102 dell' atto di adesione del 1972, né gli artt . 1 e 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 101/76, né l' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 170/83 vietano che uno Stato membro adotti una normativa che esiga che gli equipaggi dei pescherecci immatricolati in tale Stato membro e la cui attività di pesca si svolga nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione comportino una percentuale minima di cittadini comunitari .
2 ) Non si può ritenere che una siffatta normativa configuri una qualunque discriminazione effettuata in base alla nazionalità, vietata dall' art . 7 del trattato .
(*) Traduzione dal francese .
1 L' organizzazione del mercato nel settore della pesca è disciplinata dal regolamento n . 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981 ( GU L 379 del 31.12.1981, pag . 1 ).
( 1 ) - Sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione / Regno Unito, Racc . pag . 1045;
- sentenza 2 giugno 1981, causa 124/80, Officier van Justitie / Van Dam, Racc . pag . 1447;
- sentenza 16 dicembre 1981, causa 269/80, Regina / Tymen, Racc . pag . 3079;
- sentenza 10 febbraio 1982, causa 21/81, Pubblico ministero / Bout, Racc . pag . 381;
- sentenza 11 maggio 1983, causa 87/82, Rogers / Barthenay, Racc . pag . 1579;
- sentenza 14 febbraio 1984, causa 24/83, Gewiese e Mehlick / Scott Mackenzie, Racc . pag . 8 7 .
( 2 ) Vedi sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, Racc . pag . 1073, punto 18 della motivazione .
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