Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il presente ricorso riguarda in sostanza la concessione di riferimenti supplementari nel caso di concentrazione di imprese nell' ambito della decisione n . 3485/85/CECA ( 1 ), ma voi dovete preliminarmente esaminare l' eccezione di irricevibilità relativa alla tardività del ricorso presentato dalla società Dillinger .
Sulla ricevibilità
2 . L' art . 33, 3° comma, stabilisce, come si sa, che il ricorso per annullamento dev' essere presentato entro un mese a decorrere dalla pubblicazione o dalla notifica dell' atto .
La ricorrente sostiene di essere stata informata con una lettera dell' Eurofer in data 14 maggio 1986 - di cui avrebbe avuto conoscenza più tardi - dell' attribuzione alla British Steel Corporation ( BSC ), per la concentrazione con la Alpha Steel, di riferimenti speciali sulla base dell' art . 13 della decisione n . 3485/85/CECA . D' altro canto, il 27 maggio 1986 la Commissione ha indirizzato alla Wirtschaftsvereinigung Eisen - und Stahlindustrie un documento contenente i riferimenti fissati per il secondo trimestre 1986 .
3 . Secondo la ricorrente, il confronto tra gli elenchi relativi al primo e al secondo trimestre consentono di dimostrare l' aumento dei riferimenti della BSC .
4 . In considerazione di tali elementi ci si chiede se si possa ritenere che il termine abbia potuto cominciare a decorrere in mancanza di pubblicazione o di notifica . Osservo che nella causa Koenecke ( 2 ), intervenuta nell' ambito del trattato CEE, voi non avete escluso il principio di un dies a quo che possa risultare da circostanze diverse da queste formalità di pubblicità, pur avendo dichiarato, nella fattispecie, che la "comunicazione" indirizzata alla ricorrente era insufficiente per consentirle "di identificare la decisione presa e di conoscerne il contenuto esatto, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso ".
5 . Nella presente causa, le informazioni di cui disponeva la ricorrente riguardavano l' attribuzione di quantità supplementari alla BSC senza consentire di conoscerne la motivazione se non con riferimento all' art . 13 della decisione generale . Per esprimere il concetto in altri termini, erano conosciuti solo visti e dispositivo, non la motivazione . Ora, avete già dichiarato, nella sentenza Tezi Textiel / Commissione, che una comunicazione della Commissione ai sensi dell' art . 115 del trattato CEE, poiché contiene solo una sintesi degli articoli della decisione controversa, non aveva consentito alla ricorrente "di conoscere il testo di detta decisione e in particolare la motivazione della stessa" ( 3 ).
6 . Faccio rilevare che la ricorrente, senza essere contraddetta a tal riguardo, sostiene che, con lettera dell' Eurofer in data 2 giugno 1986, la Commissione era stata invitata a fornire maggiori informazioni sul "caso BSC ". La convenuta avrebbe rifiutato di comunicare la decisione, limitandosi a far riferimento all' art . 13, n . 4, ed al 2° comma dell' ottavo considerando della decisione generale . D' altro canto, partendo dall' esistenza del ricorso presentato dalla Sacilor Usinor ( 4 ), essa avrebbe anche rifiutato di dare maggiori chiarimenti .
7 . In particolare nella prospettiva dell' esercizio dei mezzi di ricorso, la motivazione di un atto costituisce un' esigenza troppo essenziale perché si possa ritenere che un singolo che non ha potuto averne conoscenza sia sufficientemente informato del contenuto esatto di una decisione . Richiamo qui i termini della vostra sentenza Repubblica federale di Germania / Commissione ( 5 ) in cui avete dichiarato che l' obbligo di motivazione, quale risulta dall' art . 190 del trattato CEE,
" ha lo scopo di dare la possibilità alle parti di tutelare i loro diritti, alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale ed agli Stati membri, come a qualsiasi altro interessato, di sapere come la Commissione abbia applicato il trattato ".
8 . Pertanto, nella fattispecie, non si può ritenere, tenuto conto del carattere lacunoso delle informazioni portate a conoscenza della ricorrente, che il termine per la presentazione del ricorso abbia potuto cominciare a decorrere . Certo, la motivazione della decisione impugnata sembra quanto meno succinta . Ma sarebbe paradossale opporre alla ricorrente tale circostanza . Simile soluzione comporterebbe che il termine per la presentazione del ricorso possa decorrere nel caso di motivazione "condensata" anche quando una motivazione più sostanziosa lascerebbe intatta la possibilità di stare in giudizio .
9 . Pertanto, vi propongo di respingere l' eccezione di irricevibilità .
Sul merito
10 . Secondo il primo dei mezzi dedotti, l' art . 13 della decisione n . 3485/85/CECA non ha costituito una base giuridica valida per l' attribuzione di riferimenti supplementari .
11 . Innanzitutto, non posso condividere gli argomenti della ricorrente che sostengono che l' art . 13, n . 4, si riferisce solo alle ipotesi considerate ai nn . 2 e 3 di tale norma . Il 2° comma dell' ottavo considerando della decisione n . 3485/85/CECA dissipa qualsiasi ambiguità precisando che :
"conviene estendere questa possibilità alle concentrazioni soprattutto quando ne consegue una chiusura di impianti di laminazione a caldo che contribuisce in misura eccezionale ad una riduzione di capacità ".
12 . Gli "adeguamenti eventualmente necessari" di cui all' art . 13, n . 4, devono poter consistere in correzioni, modifiche e, se del caso, aumenti dei riferimenti derivanti dal sistema di calcolo contemplato all' art . 13, n . 1 . Bisogna però ancora sforzarsi di precisare la portata del potere in tal modo riconosciuto alla Commissione .
13 . Osservo a tal riguardo che l' obiettivo di soppressione delle capacità di produzione in eccesso non può autorizzare un' interpretazione eccessivamente estensiva che ridurrebbe la precisione delle disposizioni che fissano i riferimenti delle imprese . Bisogna dunque privilegiare l' applicazione di regole obiettive, prestabilite e, comunque, contenere le possibilità di liberarsene . In tale prospettiva, il carattere "necessario" degli adeguamenti da operare esprime la misura da rispettare . In altri termini, si trovano così formulate le esigenze del principio di proporzionalità . Difatti non bisogna perdere di vista il fatto che, se le concentrazioni pervengono ad eliminare capacità di produzione in eccesso, l' attribuzione di riferimenti supplementari introduca una nuova tensione dell' offerta dei prodotti interessati .
14 . Vi propongo di esaminare la decisione impugnata alla luce di queste osservazioni .
15 . La Dillinger sostiene che la concentrazione ha procurato alla BSC un vantaggio economico considerevole per il solo fatto di beneficiare dei riferimenti dell' Alpha Steel nella categoria I a . Inoltre, tale operazione, consistendo del resto nell' assorbimento di un' unità di produzione non redditizia e de facto chiusa dal 1984, non può giustificare l' attribuzione di riferimenti supplementari . Rilevo anzitutto che la prova delle asserzioni della ricorrente circa la data di chiusura della fabbrica di Newport non è stata fornita, mentre la Commissione produce agli atti una relazione di ispezione che dimostra il funzionamento degli impianti di cui trattasi alla fine del 1985 .
16 . Pertanto, tenuto conto delle rilevanti capacità di produzione che la concentrazione ha soppresso nella fattispecie - circa il 15% della capacità comunitaria in eccesso nel settore dei nastri larghi a caldo - il principio dei riferimenti supplementari mi sembra corrispondere al tenore dell' art . 13, n . 4, interpretato alla luce del 2° comma dell' ottavo considerando .
17 . Ma, nella fattispecie, la Commissione ha concesso riferimenti supplementari alla BSC nelle categorie di prodotti I b, I c e II che corrispondono a prodotti che l' Alpha Steel non fabbricava . Per di più, tali riferimenti rappresentano da soli una quantità superiore ai riferimenti di cui l' Alpha Steel era titolare nella categoria I a . Infine, un rapido calcolo consente di constatare che la BSC beneficia così di un aumento del 12%, sia come produzione che come consegna, nelle categorie di cui trattasi .
18 . Diciamolo chiaramente : sia la struttura della decisione generale che i principi sopra richiamati mi portano a dubitare molto seriamente della legittimità di questi aumenti .
19 . La decisione generale mi sembra escludere la soluzione adottata dalla Commissione . Da una parte, è difficile ammettere che gli adeguamenti di cui all' art . 13, n . 4, possano, in via di principio, riguardare prodotti diversi da quelli interessati dai riferimenti di cui all' art . 13, n . 1, cioè quelli interessati dalla concentrazione . D' altra parte, l' art . 15, n . 3, della decisione generale, relativo, è vero, al caso di chiusura, esprime una riserva molto netta nei confronti di trasferimenti tra categorie .
20 . Certamente, non bisogna disconoscere la complessità delle operazioni di concentrazione e la necessità di comprendere la totalità degli aspetti industriali, economici e sociali ad essa sottostanti .
21 . Certo, la Commissione sostiene che la concentrazione di quantità supplementari nella sola categoria I a avrebbe perturbato il mercato in tale settore . E giocoforza constatare che l' eventualità di tale rischio non dimostra affatto il carattere indispensabile della concessione massiccia di riferimenti supplementari nelle categorie Ib, Ic e II .
22 . Tale ragionamento presuppone giustificato il principio stesso dell' attribuzione di riferimenti supplementari in categorie non interessate dalla concentrazione . Ora, una tale possibilità, abbiamo visto, resta da dimostrare . In ogni caso, l' ampiezza dei riferimenti concessi in categorie di prodotti che l' Alpha Steel non fabbricava mi induce ad esprimere le più forti riserve circa la conformità alle esigenze di proporzionalità della decisione impugnata e a proporvi di dichiararne l' annullamento .
23 . Col secondo mezzo, la ricorrente sostiene che l' interpretazione adottata dalla Commissione non è stata legittimata dal parere conforme del Consiglio .
24 . Una nutrita discussione si è instaurata sulle condizioni in cui l' art . 13, n . 4, sarebbe stato introdotto dalla Commissione dopo che il Consiglio aveva rifiutato un art . 14B il cui testo non è stato del resto presentato . Nell' ambito del presente ricorso, rivolto contro la decisione individuale del 16 marzo 1986, dubito fortemente della pertinenza del mezzo nonché del dibattito che si è instaurato a tal riguardo .
25 . Infatti, le decisioni individuali rientrano indubbiamente nella responsabilità della Commissione . Non è necessario esaminare qui in modo approfondito quale ripartizione delle competenze in materia di quote tra il Consiglio e la Commissione sia stata contemplata dal trattato . E sufficiente citare al riguardo l' avvocato generale Mischo ( 6 ) che conclude, dopo aver esaminato la vostra giurisprudenza, che
"(...) il Consiglio deve solo dare il suo consenso agli elementi costitutivi del regime e (...) spetta alla Commissione disciplinarne tutti gli altri aspetti ".
Non si può pertanto sostenere che una decisione individuale richieda, tenuto conto di una tale ripartizione, il parere conforme del Consiglio ( 7 ). In conformità del principio fondamentale della gerarchia delle norme giuridiche, le decisioni individuali adottate dalla Commissione devono rispettare le regole generali . Sono poi queste ultime, ma solo queste ultime ed inoltre nell' ipotesi in cui esse fissino la "base" della disciplina delle quote, a dover ricevere il parere conforme del Consiglio . Vi propongo di conseguenza di respingere tale mezzo .
26 . Tuttavia, nell' ipotesi in cui doveste ritenere che viene sollevata implicitamente un' eccezione d' illegittimità relativa all' art . 13, n . 4, formulerei le osservazioni seguenti . E pacifico che un progetto di art . 14B, che consentiva in modo generale di concedere riferimenti aggiuntivi, è stato respinto dal Consiglio . Ora, a mio parere, bisogna distinguere tra una tale facoltà e l' ipotesi specifica di adeguamenti supplementari in caso di concentrazione . Ci si chiede se si debba considerare quindi che il rifiuto di parere conforme del Consiglio abbia riguardato anche questa ultima norma . Osservo a tal riguardo che essa è stata mantenuta in occasione del recente innovo della disciplina delle quote ( 8 ), senza che si possa contestare che quest' ultima abbia costituito oggetto di un parere conforme del Consiglio . In ogni caso, l' art . 13, n . 4, nonostante la sua rilevanza intrinseca, non va visto indubbiamente come un elemento costitutivo del sistema . Rilevo infine che la Commissione si è limitata ad estendere alle concentrazioni una facoltà già esistente nell' ambito d' applicazione della decisione n . 234/84/CECA ( 9 ) nel caso di separazione o di creazione di imprese .
27 . Neppure il mezzo con cui si fa valere uno sviamento di potere può aver successo . Se la ricorrente sostiene che l' applicazione dell' art . 13, n . 4, è stata adottata in funzione del caso particolare "BSC - Newport", è giocoforza constatare che la Commissione ha fatto presente, senza essere contraddetta, di aver applicato tale disposizione in altre situazioni . D' altro canto, lo sviamento di potere presupporrebbe che sia stato ricercato un obiettivo diverso dalla riduzione delle capacità di produzione in eccesso . Nulla indica che la concessione di riferimenti supplementari nell' ambito della presente concentrazione abbia perseguito uno scopo differente .
28 . Va anche respinto il mezzo relativo alla violazione del principio di non discriminazione . E sufficiente infatti constatare, con la Commissione, che nulla obbligava fino a quel momento le imprese ad eliminare la loro capacità di produzione in eccesso .
29 . Deducendo il mezzo relativo al mancato rispetto dell' "imperativo del congelamento delle quote relative di mercato", la ricorrente fa riferimento alla vostra sentenza Alpha Steel ( 10 ) nella quale, lo ricordo, avete dichiarato, del resto per respingere un argomento rivolto contro un criterio di ripartizione di quote, che quest' ultimo consentiva "di ridurre la produzione globale senza per questo modificare le posizioni rispettive sul mercato delle imprese ".
30 . La Commissione sostiene che "il punto di vista secondo cui la ripartizione delle quote deve effettuarsi su una base equa è certo pertinente, ma non ha niente a che vedere col principio del congelamento relativo delle quote di mercato ". E, per la convenuta, la Dillinger avrebbe omesso di sollevare il mezzo relativo alla violazione dell' art . 58, n . 2 . Non posso condividere tale tesi . Infatti, il ricorso riguarda esplicitamente tale disposizione ed il principio che essa contiene . D' altro canto, la ricorrente invoca la sentenza Alpha Steel in cui dovevate esaminare la censura di ripartizione non equa delle quote basate sulla violazione dell' art . 58, n . 2 . Pertanto, la posizione della Commissione a tale riguardo mi sembra eccessivamente formalista . Indipendentemente dalla qualificazione adottata dalla ricorrente, è manifesto che nella fattispecie si fa valere una ripartizione non equa dei riferimenti .
31 . La Dillinger ha precisato di perdere, a causa della decisione controversa, l' 1,9% dei suoi riferimenti come produzione e consegna nella categoria II in cui essa è monoproduttrice, mentre la BSC guadagna il 12,4% come produzione e il 12,2% come consegna .
32 . Certo, i riferimenti non possono essere fissati ne varietur . Correzioni, modifiche possono essere rese indispensabili dagli imperativi economici e tecnologici . Si tratta però nella fattispecie, nel contesto di una produzione siderurgica sottoposta a quote, di variazioni significative che riguardano, bisogna sottolinearlo, prodotti non toccati dalla concentrazione . La sola affermazione della Commissione che si dichiara "convinta che essa non ha commesso alcuna infrazione a tal riguardo" non costituisce una solida giustificazione . La sua decisione comporta infatti una sensibile modifica delle quote di mercato, in particolare a danno di imprese monoproduttrici come la ricorrente, mentre esse non beneficiano affatto della chiusura dell' Alpha Steel . Di conseguenza, l' esigenza di una ripartizione equa delle quote mi sembra ignorata dalla decisione impugnata .
33 . Il penultimo mezzo non sembra giustificare un esame distinto da quello al quale ho già proceduto poiché lo stesso art . 13, n . 4, a mio parere, postula il rispetto del principio di proporzionalità .
34 . Infine, la ricorrente sostiene, in subordine, che, anche nell' ambito dell' interpretazione dell' art . 13 adottata dalla Commissione, le condizioni contemplate da tale norma non avrebbero consentito di adottare la decisione impugnata . Mi permetto di rinviare ugualmente alle mie osservazioni relative al primo mezzo .
35 . Di conseguenza, vi propongo :
- di annullare la decisione individuale della Commissione 26 maggio 1986, n . SG ( 86 ) D/3794, indirizzata alla British Steel Corporation in applicazione dell' art . 13, nn . 1 e 4, della decisione della Commissione 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, nei limiti in cui essa riguarda l' attribuzione di riferimenti supplementari nelle categorie non interessate dall' operazione di concentrazione,
- di condannare la Commissione alle spese .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Decisione della Commissione 27 novembre 1985, che proroga il sistema di sorveglianza delle quote di produzione di taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5, del 18.12.1985 ).
( 2 ) Sentenza 5 marzo 1980, causa 76/79, Racc . pag . 665 .
( 3 ) Sentenza 5 marzo 1986, causa 59/84, Racc . pag . 887 ( il corsivo è mio ).
( 4 ) Causa 150/86, inizialmente riunita alla presente, che è stata oggetto di un' ordinanza di cancellazione a seguito di rinuncia agli atti .
( 5 ) Sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Racc . pag . 127 .
( 6 ) Conclusioni del 1° dicembre 1987, cause riunite 33, 44, 110, 226 e 285/86, Stahlwerke Peine-Salzgitter e altri, sentenza 14 luglio 1988, Racc . pag . 0000, in particolare pag . 0000 .
( 7 ) Noto che anche adottando la tesi secondo cui è il progetto della decisione che dev' essere sottoposto al Consiglio ( in tal senso, Kovar : "Le pouvoir réglementaire dan la CECA", LGDJ, Parigi, 1964, pag . 174 ) è ugualmente certo che solo le decisioni generali devono costituire oggetto di un parere conforme .
( 8 ) Decisione della Commissione 6 gennaio 1988, n . 194/88/CECA ( GU L 25 del 29.1.1988 ).
( 9 ) Decisione della Commissione 31 gennaio 1984 ( GU L 29 del 1°.2.1984 ).
( 10 ) Sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Racc . pag . 749 .
Full & Egal Universal Law Academy