Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La société coopérative des asphalteurs belges, in prosieguo : "Belasco", e le sette imprese che fanno parte di questa associazione chiedono, in via principale, l' annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 1986, relativa ad un procedimento di applicazione dell' art . 85 del trattato CEE ( IV/31.371 : rivestimenti bitumati ) ( 1 ), e, in subordine, l' annullamento o, almeno, la riduzione delle ammende che sono state loro irrogate .
2 . Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato, in sostanza, che le sette imprese facenti parte della Belasco hanno violato l' art . 85, n . 1, del trattato CEE adottando una convenzione entrata in vigore il 1° gennaio 1978, applicata almeno fino al 9 aprile 1984, nonché misure collettive destinate ad attuare e a completare la convenzione stessa, compresa la loro partecipazione comune ad accordi con imprese estranee all' associazione relativi a sconti sui prezzi di vendita dei prodotti considerati . La Commissione ha rimproverato alla stessa Belasco di aver partecipato all' attuazione della convenzione di cui trattasi .
3 . A sostegno del ricorso le ricorrenti presentano, in primo luogo, vari argomenti di fatto diretti a provare che, nella decisione, la Commissione ha dato un' immagine errata del mercato e dei prodotti di cui trattasi, nonché dell' attuazione della convenzione censurata e degli effetti della stessa . In diritto, esse fanno rilevare, più in particolare, tre errori che la Commissione avrebbe commesso nella valutazione dei fatti per quanto riguarda il mercato di cui trattasi, gli effetti della normativa belga in materia di prezzi e il ruolo delle ricorrenti nei negoziati relativi all' assorbimento di un' impresa concorrente, la UPM, ex membro della Belasco, la quale ha messo in moto il procedimento di infrazione presentando reclamo alla Commissione .
4 . In secondo luogo, esse deducono la violazione delle forme sostanziali per motivazione errata, contraddittoria e insufficiente . La maggior parte dei brani della decisione della Commissione impugnati dalle ricorrenti verte sugli stessi elementi contestati nell' ambito di altre censure, in particolare sugli effetti pratici delle misure di attuazione della convenzione .
5 . Lo stesso dicasi per la censura riguardante la violazione dell' art . 85 del trattato CEE, con la quale le ricorrenti fanno riferimento, oltre all' insussistenza di un pregiudizio sensibile per gli scambi fra gli Stati membri, alla mancanza di qualsiasi prova degli elementi di fatto e di diritto costitutivi di un' infrazione ai sensi di detto articolo .
6 . Infine, in subordine, qualora la Corte ritenga che nei loro confronti ricorressero i presupposti per l' applicazione dell' art . 85, n . 1, le ricorrenti deducono la violazione dell' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17 ( 2 ) e del principio della parità di trattamento che giustificherebbe l' annullamento o, comunque, la riduzione delle ammende irrogate .
7 . Da questo breve riassunto dei mezzi dedotti, per i cui dettagli rinvio alla relazione d' udienza, emerge che molti di essi si basano sugli stessi elementi di fatto e sugli stessi argomenti . Pertanto, per evitare troppe ripetizioni e rinvii, non li esaminerò nell' ordine col quale sono stati presentati, ma tenterò di raggrupparli in quattro principali capitoli in funzione dei presupposti per l' applicazione dell' art . 85, n . 1, del trattato CEE .
8 . Nei due capitoli successivi esaminerò se l' accordo controverso avesse lo scopo o l' effetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e potesse pregiudicare il commercio fra gli Stati membri . Tuttavia questo esame sarà preceduto da un capitolo mirante a circoscrivere con precisione i prodotti menzionati nella decisione della Commissione e a stabilire il posto occupato dalle ricorrenti nel mercato dei suddetti prodotti; infatti, per valutare correttamente se vi sia stata tanto alterazione delle condizioni di concorrenza ai sensi dell' art . 85, n . 1, quanto pregiudizio per gli scambi intracomunitari, si deve tener conto del contesto economico nel quale la convenzione e le misure di attuazione sono state applicate e dell' ambito effettivo nel quale il gioco della concorrenza si sarebbe svolto in loro mancanza .
9 . Un ultimo capitolo sarà dedicato alle censure formulate nei confronti dell' irrogazione delle ammende .
10 . Il piano delle presenti conclusioni sarà pertanto il seguente :
A - Il mercato e i prodotti di cui trattasi
B - Le alterazioni del gioco della concorrenza
C - Il pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri
D - L' applicazione dell' articolo 15, n . 2, del regolamento n . 17
1 . L' intenzionalità delle infrazioni
2 . La loro durata
3 . La loro gravità
4 . L' osservanza del principio della parità di trattamento .
A - Il mercato e i prodotti di cui trattasi
11 . Le ricorrenti sostengono che il mercato dei rivestimenti bitumati, preso in considerazione dalla Commissione nella sua decisione, è soltanto un sottosegmento del più ampio mercato dei rivestimenti impermeabili elastici per l' edilizia che comprende anche i prodotti detti "sintetici", a base soprattutto di polimeri non contenenti - o contenenti pochissimo - bitume . La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione questo mercato per valutare correttamente la situazione concorrenziale nonché la quota di mercato che le ricorrenti avrebbero detenuto .
12 . La Commissione nega di aver commesso un errore di valutazione non includendo i prodotti sintetici nella definizione del mercato di cui trattasi e sostiene che, anche ammesso che essa avrebbe dovuto tenerne conto, le quote di mercato detenute dalle imprese ricorrenti sono rimaste immutate dal 1978 al 1980 e hanno subito soltanto variazioni di scarsa entità fra il 1981 e il 1984, di modo che si sono sempre situate chiaramente al di sopra del 50 %.
13 . Per quanto riguarda questo punto controverso, si deve innanzitutto osservare che, come giustamente rilevato dalla Commissione, nell' ambito dell' art . 85 la definizione dei prodotti interessati non ha esattamente lo stesso significato che ha nell' ambito dell' art . 86 . In quest' ultimo caso essa serve a stabilire se un' impresa gode sul mercato "da prendere in considerazione", costituito da dati prodotti, di una posizione tale da dover essere considerata in posizione dominante sul mercato comune o in una parte sostanziale di esso . La posizione dominante, presupposto indispensabile per l' applicazione dell' art . 86, è configurabile solo con riferimento ad un dato mercato .
14 . Nell' ambito dell' art . 85 si tratta prima di tutto di descrivere i prodotti che sono stati effettivamente oggetto di un accordo e sul mercato dei quali l' accordo aveva lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza . La posizione e l' importanza delle imprese interessate su questo mercato saranno prese in considerazione soltanto in seguito, allo scopo di stabilire se le restrizioni della concorrenza che costituiscono lo scopo o l' oggetto dell' accordo nonché il pregiudizio per gli scambi che l' accordo può comportare devono essere considerati poco o non "sensibili ".
15 . Per quanto riguarda i "prodotti di cui trattasi", i rivestimenti bitumati, che sono stati oggetto della convenzione Belasco e delle misure adottate per la sua attuazione, la Commissione ha distinto nei punti 3 e 4 della decisione fra :
- i feltri bitumati e altri prodotti analoghi, denominati prodotti "Belasco";
- i prodotti a base di bitumi "migliorati" mediante aggiunta di materie plastiche, denominati "prodotti nuovi", e
- i feltri catramati .
16 . Al punto 5 essa ha aggiunto che i membri della Belasco mettono sul mercato anche dei prodotti detti "connessi" che vengono venduti agli stessi clienti e usati in generale congiuntamente ai rivestimenti bitumati .
17 . L' asserzione delle ricorrenti secondo la quale la convenzione si applicava ai soli prodotti di tipo vecchio denominati "Belasco" e non ai prodotti "nuovi" o "migliorati" che sono comparsi sul mercato solo alla fine degli anni '70 mi sembra contraddetta dal testo stesso del punto 1, lett . b ), del capitolo "Oggetto della convenzione", ai termini del quale si devono intendere per prodotti "i feltri di tutti i tipi (...) impregnati di bitume, tanto quelli attualmente noti in commercio col nome di 'feltri bitumati' (...) quanto i materiali dello stesso tipo eventualmente fabbricati in futuro per soddisfare le stesse esigenze ".
18 . In questo contesto il fatto che la decisione della Commissione non sia stata rivolta alla società Derbit, che fabbrica esclusivamente prodotti nuovi ( punto 30 della decisione ), non significa, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, che la decisione non si applichi a questi prodotti né, a fortiori, che la convenzione censurata non verta su di essi, ma si spiega in quanto la società Derbit, che non fa parte della Belasco, non ha nemmeno partecipato, in quanto estranea all' associazione, agli accordi stipulati con i membri . Non vi è quindi su questo punto contraddizione nella motivazione della decisione della Commissione, la quale ha definito correttamente i prodotti considerati .
19 . Ciò non significa che tutte le misure adottate in base alla convenzione siano state necessariamente estese ai prodotti nuovi . Questa estensione è avvenuta solo in misura "limitata" e "graduale", come la Commissione ha espressamente precisato (( punto 74, xi ), della decisione )).
20 . Per quanto riguarda il quesito se i prodotti così definiti formino un mercato autonomo o rientrino in un mercato più ampio sul quale si trovano in concorrenza diretta con altri prodotti aventi le stesse funzioni o idonei agli stessi usi, vorrei osservare innanzitutto che le stesse ricorrenti ammettono che non vi è un solo mercato dei rivestimenti impermeabili e dei prodotti per la copertura di tetti, e distinguono fra il mercato delle tegole e delle tegole d' ardesia e quello dei rivestimenti impermeabili elastici per l' edilizia .
21 . La funzione o l' uso non sono gli unici criteri dell' intercambiabilità che fa sì che dei prodotti di per sé diversi appartengano in genere allo stesso mercato . Altri criteri di cui tener conto sono le caratteristiche e i prezzi dei prodotti di cui trattasi, nel senso che in via di principio fanno parte dello stesso mercato soltanto i prodotti che, a causa in particolare di questi diversi elementi, vengono considerati analoghi dall' utente .
22 . E' possibile, infatti, che prodotti utilizzabili in via di principio per scopi identici, non possano, in realtà, a causa di altri elementi, essere impiegati indifferentemente dagli utenti .
23 . A questo proposito le stesse ricorrenti ammettono che i prodotti sintetici hanno caratteristiche proprie e differiscono talvolta sostanzialmente dai materiali bitumati tradizionali, in particolare per quanto riguarda la loro composizione e le loro tecniche di posa .
24 . Secondo la Commissione, il particolare sistema di collocazione richiede personale altamente qualificato e specificamente addestrato di modo che il passaggio per l' utente ( imprenditori generici o specializzati in copertura ) dai rivestimenti bitumati ai prodotti sintetici non può avvenire improvvisamente e richiede in particolare una notevole riqualificazione dei suoi dipendenti . Il documento del Centre scientifique et technique de la construction ( CSTC ) prodotto dalle ricorrenti nell' allegato C del ricorso e nell' allegato 1 della replica conferma espressamente detta asserzione almeno per una categoria sostanziale dei prodotti di cui trattasi, vale a dire per quelli a base di elastomeri e di plastomeri ( vedasi punto 3.21, pag . 12 ).
25 . La Commissione sostiene inoltre - e la ricorrente l' ha ammesso nel corso della trattazione orale - che i prezzi dei prodotti sintetici sono nettamente superiori e quindi non costituiscono vere e proprie alternative in termini economici per i lavori di impermeabilizzazione effettuati di regola con i rivestimenti bitumati .
26 . Non ritengo pertanto che sia stato sbagliato considerare che i prodotti sintetici sono usati per applicazioni specifiche e non costituiscono veramente una concorrenza di sostituzione per i rivestimenti bitumati .
27 . In realtà, del resto, le ricorrenti non si sentivano in concorrenza, a quanto pare, con i produttori dei prodotti sintetici, come è attestato, da un lato, dal fatto che, in occasione delle frequenti riunioni dell' assemblea dei contraenti, i membri della Belasco, pur attentissimi a seguire quanto avveniva sul mercato, non si preoccupavano molto di detti produttori e, dall' altro, dal fatto che le ricorrenti non hanno presentato alcun argomento su questo punto nel corso del procedimento amministrativo che ha preceduto l' adozione della decisione della Commissione impugnata .
28 . Non è quindi sorprendente che esse abbiano tentato soltanto nella fase della replica ( pag . 46 ) di valutare l' impatto che l' inclusione dei prodotti sintetici nel mercato di cui trattasi avrebbe avuto sulla loro quota di mercato come definita dalla Commissione nel punto 8 della decisione .
29 . Dopo aver ammesso che è senz' altro difficile effettuare una valutazione al riguardo, le ricorrenti sostengono che, dal 1981 al 1983, la loro quota di mercato dovrebbe essere ridotta del 10-15% qualora si tenesse conto di tutti i prodotti sostituibili, il che comporterebbe che nel 1981 la loro quota era solo del 47-50% e nel 1983 del 42-45%, invece rispettivamente del 58,7% e del 59,6 %.
30 . Questo assunto richiede le seguenti osservazioni :
1 . esso riguarda soltanto gli anni 1981-1983, di modo che si può dedurne che la quota di mercato delle ricorrenti sia rimasta effettivamente immutata dal 1978 al 1980;
2 . pur ridotta a tali proporzioni, la loro quota di mercato non può essere definita "minima" ( vedasi pag . 36 del ricorso );
3 . per comportare una riduzione del 10-15% nella quota di mercato delle ricorrenti i prodotti sintetici avrebbero dovuto costituire dal 20% al 30% del mercato così ridefinito; orbene, mentre le ricorrenti non hanno affatto corroborato i dati da loro presentati, in base ad uno studio di mercato di una ditta tedesca la Commissione ha dimostrato che alla fine del 1981 la quota dei prodotti sintetici non superò il 10%; del resto, il rappresentante delle ricorrenti ha ammesso all' udienza che all' epoca di cui trattasi i prodotti sintetici costituivano effettivamente soltanto dall' 8% al 10% del suddetto mercato;
4 . per di più, dalla relazione Buytaert, prodotta dalle stesse ricorrenti, emerge che la Commissione ha, in realtà, sottovalutato la quota dei membri sul mercato da essa presa in considerazione ( vedasi allegato III del controricorso ).
31 . In base a queste considerazioni giungo alla conclusione che la Commissione ha ragione quando sostiene che, anche ammesso che avrebbe dovuto tener conto dei prodotti sintetici in occasione della definizione del mercato di cui trattasi, le quote di mercato dei membri della Belasco, dal 1981 al 1984, sarebbero state inferiori solo del 5-7% rispetto alle cifre figuranti nella decisione impugnata e sarebbero sempre rimaste chiaramente al di sopra del 50 %.
32 . Data l' importanza delle quote di mercato anche così rettificate, siffatte variazioni relativamente minime non avrebbero certamente richiesto una valutazione giuridica diversa dei fatti e delle situazioni del caso di specie . Quand' anche fosse stato commesso un errore - quod non - per quanto riguarda la definizione del mercato di cui trattasi e la delimitazione delle quote che vi detenevano le ricorrenti, esso non basterebbe a giustificare di per sé l' annullamento della decisione impugnata .
B - Le alterazioni del gioco della concorrenza
33 . Secondo la giurisprudenza della Corte,
"per stabilire se un accordo debba considerarsi vietato in ragione delle alterazioni del gioco della concorrenza che ne costituiscono l' oggetto o l' effetto, occorre considerare come la concorrenza si svolgerebbe in assenza dell' accordo stesso . A tale scopo si devono prendere in considerazione, in particolare, la natura e la quantità, limitata o no, dei prodotti oggetto dell' accordo, la posizione e l' importanza delle parti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, il carattere isolato dell' accordo o, al contrario, la sua posizione in un complesso di accordi" ( 3 ).
Questi ultimi elementi devono consentire di accertare se gli ostacoli per la concorrenza siano di notevole entità, poiché gli accordi che comportano solo restrizioni della concorrenza insignificanti esulano dal divieto di cui all' art . 85, n . 1 .
34 . L' art . 85, n . 1, riguarda gli accordi che hanno lo scopo o l' effetto di falsare il gioco della concorrenza . Nella sentenza LTM ( 4 ), la Corte aveva già precisato che il carattere non cumulativo, ma alternativo di questa condizione,
"sottolineato dalla congiunzione 'o' , implica innanzitutto la necessità di prendere in considerazione l' oggetto stesso dell' accordo, tenendo conto delle circostanze economiche in cui esso deve essere applicato" ( Racc . 1966, pag . 281 ).
35 . La descrizione fornita dalla Commissione, nei punti da 12 a 21 della decisione, della convenzione stipulata dai membri della Belasco corrisponde fedelmente al contenuto di quest' ultima ( come è riprodotto nell' allegato 3 della comunicazione degli addebiti, che figura nell' allegato I del controricorso ).
36 . L' oggetto della convenzione è stato definito come segue dalle parti contraenti :
1 ) fissazione di listini prezzi e di condizioni di vendita minime da applicare inderogabilmente a qualsiasi consegna in Belgio dei prodotti sopra indicati nonché all' esecuzione di tutti i lavori dei contraenti mediante prodotti cui si applica la presente convenzione;
2 ) fissazione di listini prezzi e di condizioni minime di esecuzione e di garanzia per tutti i lavori di copertura di tetti mediante cappe come descritte nella presente convenzione;
3 ) fissazione delle quote di ripartizione fra i contraenti;
4 ) fissazione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi contratti in base al presente accordo o in base a risoluzioni adottate validamente;
5 ) costituzione di un fondo a garanzia dell' osservanza degli impegni assunti;
6 ) difesa e promozione collettiva degli interessi dei contraenti nei limiti del possibile; in particolare nelle trattative con i paesi stranieri e mediante una propaganda collettiva a favore dei prodotti fabbricati da essi e a favore dei lavori di asfaltatura eseguiti mediante questi prodotti;
7 ) studio e promozione di tutte le misure per la normalizzazione e la razionalizzazione della produzione e della distribuzione dei feltri catramati e bitumati .
37 . Le altre clausole considerate più in particolare dalla Commissione figurano nell' art . 1, n . 8, della convenzione, che definisce le attribuzioni dell' assemblea dei contraenti incaricata in particolare dell' esecuzione della convenzione, nell' art . 2, il quale prevede che un "accountant" avrà il compito di controllare l' osservanza delle quote e dei prezzi, nell' art . 3, che stabilisce direttamente le quote di ripartizione delle consegne assegnate a ciascun membro e stabilisce un sistema di perequazione, nell' art . 5, che disciplina taluni "doveri" dei contraenti e prevede segnatamente, nel quarto capoverso, che l' assemblea dei contraenti si riserva il diritto di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti connessi, nonché nell' art . 6, che disciplina il comportamento dei membri in caso di fallimento di uno di essi .
38 . Non vi possono essere dubbi che questa convenzione nel suo insieme e la maggior parte se non la totalità delle clausole summenzionate hanno così effettivamente avuto lo scopo di limitare la concorrenza e, tenuto conto della posizione che occupavano i membri della Belasco sul mercato belga dei prodotti di cui trattasi, che dette clausole avevano, secondo l' espressione usata dalla Corte nella citata sentenza LTM,
"un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza"
perché si possa attribuire loro un' influenza sensibile sul gioco normale della concorrenza .
39 . Così la determinazione in comune dei listini prezzi e delle condizioni di vendita e la ripartizione del mercato mediante la fissazione di quote di consegna sono espressamente contemplate dalle lettere a ) e c ) dell' art . 85, n . 1, del trattato .
40 . Tuttavia le ricorrenti sostengono ( pag . 15 della replica ) che "il listino prezzi comune (...) era necessario (...) per la presentazione di domande collettive di aumento dei prezzi che consentivano alle imprese estranee all' associazione, alle quali ne veniva data comunicazione, di adottare un comportamento concorrenziale rispetto a questi prezzi ". In altri termini, il listino prezzi comune sarebbe stato solo uno strumento destinato a rendere possibile le domande collettive di aumento e non avrebbe avuto lo scopo di eliminare la concorrenza fra i membri della cooperativa . Del resto, questi ultimi avrebbero fatto, ogni volta, un grandissimo regalo alle imprese estranee informandole dei prezzi comuni allo scopo di consentire ad esse di offrire i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli comuni e di far loro così concorrenza .
41 . Non sarete sorpresi, signori, se vi dico che questo argomento non mi convince .
42 . Qualora il listino prezzi comune fosse servito solo allo scopo indicato, non sarebbe stato necessario affiancarlo con norme comuni sugli sconti . Esso mirava senz' altro ad evitare una concorrenza in materia di prezzi fra i membri .
43 . Peraltro, la Commissione ha ragione di sottolineare che le autorità belghe, sebbene raccomandassero effettivamente alle associazioni di categoria di presentare domande collettive in nome dei loro membri, non lo consideravano un obbligo tassativo e non prescrivevano che gli aumenti massimi da esse autorizzati fossero necessariamente applicati integralmente o immediatamente .
44 . Non vi è contraddizione fra questo rilievo e il fatto che la Commissione ha dimostrato nell' allegato II del controricorso nonché nell' allegato III della controreplica che in realtà i termini di applicazione degli aumenti autorizzati erano molto variabili e che gli aumenti non erano applicati uniformemente e integralmente a tutti i prodotti . Infatti, poiché tanto i termini quanto i tassi di aumento per prodotto erano identici per tutti i membri della Belasco, ciò attesta per l' appunto che detti membri hanno effettivamente dovuto concertarsi ogni volta sulla ripartizione degli aumenti autorizzati fra i vari prodotti e sul momento più opportuno per la loro applicazione .
45 . Alla luce di quanto precede non si può quindi sostenere che l' allineamento dei listini prezzi dei membri della Belasco sia la conseguenza della normativa belga sui prezzi né che la Commissione, la quale si è espressamente pronunciata su questa asserzione nel punto 74, i ), della decisione, abbia commesso un errore di valutazione a questo proposito .
46 . Per quanto riguarda la comunicazione delle intenzioni comuni in materia di prezzi alle imprese estranee alla Belasco, essa mirava evidentemente a indurle a praticare anch' esse detti prezzi .
47 . Per il resto vi sono soltanto tre altre clausole di cui le ricorrenti negano seriamente il carattere restrittivo ( vedansi pagg . 8 e 9 del ricorso ) e che riguardano :
1 ) il divieto di fare regali e di vendere sottocosto;
2 ) l' organizzazione di una pubblicità collettiva per i prodotti del marchio Belasco;
3 ) l' adozione di misure di normalizzazione e di razionalizzazione .
48 . Per quanto riguarda la prima di queste clausole, essa mira, come la Commissione ha giustamente sottolineato (( punto 73, ii ), della decisione )), ad evitare che venga elusa la disciplina stabilita in materia di prezzi e quindi non costituisce affatto la semplice trasposizione nella convenzione di una disposizione della normativa belga in materia di concorrenza sleale ( 5 ), il cui scopo è la tutela dei consumatori .
49 . Le altre due clausole, anche se forse non hanno di per sé un carattere restrittivo, come ammette la Commissione ( pagg . 27 e 28 del controricorso ), contribuiscono però, poiché s' inseriscono in una convenzione come quella di cui trattasi, a rinforzarne lo scopo restrittivo, limitando in particolare la libertà dei partecipanti di potersi fare concorrenza mediante la differenziazione dei prodotti (( punto 73, v ) e vi ), della decisione )).
50 . Così inteso, il giudizio che la Commissione ha espresso in particolare sull' ultima di queste clausole non mi sembra affatto in contraddizione con il fatto che la principale attività della Belasco consista nell' elaborazione di norme IBN sotto l' egida dell' Institut belge de normalisation . Del resto, la Commissione ha avuto cura di precisare nella decisione (( punto 73, vi ), 2° capoverso )) che l' addebito da essa formulato non riguardava la partecipazione dei membri della Belasco a detta attività . A questo proposito, la censura di motivazione errata e contraddittoria non può quindi essere accolta .
51 . Lo stesso dicasi per quanto riguarda i prodotti nuovi . Non vi è contraddizione fra l' ammissione che essi "sono stati sviluppati autonomamente da ogni fabbricante" (( punto 74, xi ), 2° capoverso, della decisione )) e il rilievo che nel contesto di un accordo come quello di cui trattasi la determinazione in comune di talune delle loro caratteristiche ha un carattere restrittivo della concorrenza, tanto più che, in mancanza di una normalizzazione, tale coordinamento costituisce la premessa indispensabile per qualsiasi fissazione di prezzi comuni .
52 . Per quanto riguarda le altre clausole, sono invece la loro attuazione e i loro effetti concreti che vengono contestati dalle ricorrenti .
53 . Orbene, si deve constatare, innanzitutto, che in base all' art . 10 della convenzione stessa, le decisioni dell' assemblea dei contraenti fanno parte integrante della convenzione . Si potrebbe pertanto semplicemente considerare che le decisioni adottate per eseguire le clausole censurate partecipano della loro natura restrittiva .
54 . Inoltre, dai punti 154 e 155 della sentenza Van Landewyck del 29 ottobre 1980 ( 6 ) emerge che, quando delle imprese hanno adottato delle disposizioni che hanno lo scopo di restringere sensibilmente la concorrenza, non occorre accertare in quale misura esse le abbiano effettivamente messe in vigore .
55 . Si potrebbe pertanto essere tentati di terminare qui l' analisi del carattere restrittivo dello scopo dell' accordo censurato .
56 . Tuttavia, nella fattispecie l' "accordo", come definito dalla Commissione nel punto 72 della decisione, non è soltanto costituito da un accordo fra imprese, vale a dire la convenzione Belasco, ma anche da vari altri accordi stipulati e da varie misure e decisioni adottate allo scopo di applicarla e di completarla . Peraltro, la decisione della Commissione non riguarda soltanto detto "accordo", ma anche gli accordi fra membri ed estranei sugli sconti di prezzo, stipulati nel maggio e nell' ottobre 1978 ( artt . 2 e 3 della decisione ).
57 . La Commissione ha dedicato i punti da 22 a 68 della decisione alla descrizione, sotto il profilo fattuale, delle decisioni adottate e degli accordi stipulati dai membri della Belasco, compresi gli accordi con gli estranei all' associazione, allo scopo di applicare la convenzione . A questo scopo essa si è basata in larghissima misura su documenti interni della Belasco, sui resoconti delle riunioni dell' assemblea dei contraenti e su relazioni dell' "accountant ". Nel punto 74 ha espresso la sua valutazione giuridica di queste decisioni e di questi accordi con riguardo a quanto prescritto dall' art . 85, n . 1 .
58 . L' esistenza di questi documenti e la veridicità delle citazioni degli stessi non si possono contestare . Infatti, le ricorrenti riconoscono :
- che per i prodotti Belasco sono stati effettivamente adottati listini prezzi comuni,
- che esse hanno comunicato in anticipo le loro intenzioni in materia ad altri produttori belgi,
- che si sono concertate del pari più volte sui prezzi dei prodotti nuovi e dei prodotti connessi,
- che hanno stabilito il cosiddetto principio della "cristallizzazione della clientela", secondo il quale ciascun membro deve rimanere nell' ambito della propria clientela e non cercare di entrare in rapporti d' affari con quella degli altri,
- che vi era un accordo nonché dei tentativi d' accordo fra i membri, da un lato, e i membri e gli estranei, dall' altro, sugli sconti da praticare rispetto al listino prezzi comune,
- che è stato effettivamente istituito un sistema di quote soggetto al controllo dell' "accountant ".
59 . La linea di difesa generale delle ricorrenti riguardo alla maggior parte di questi fatti consiste nel sostenere che le decisioni adottate sono rimaste lettera morta o non sono state rispettate in pratica e che i sistemi istituiti non hanno funzionato come voluto .
60 . Del resto, in un certo numero di casi la stessa Commissione lo ammette, in particolare per quanto riguarda l' osservanza dei prezzi comuni per i prodotti connessi (( punto 74, v ) )), del principio della cristallizzazione della clientela (( punto 74, vi ) )) e dei prezzi di vendita dei prodotti nuovi (( punto 74, xi ) )).
61 . Per quanto riguarda il sistema delle quote la Commissione ha accertato che le vendite di due membri su sette della Belasco superavano ampiamente le quote che erano state loro attribuite ( punto 26 ). Ciò non significa però che, nel complesso, questo sistema non abbia funzionato né che questi due membri abbiano potuto violarlo impunemente e senza dover versare compensazioni ad altri membri .
62 . Le ricorrenti sostengono che le cifre figuranti nell' allegato 4 della comunicazione degli addebiti sotto la voce "conti da regolarizzare" non si riferiscono a qualsivoglia penalità, dovuta a eventuali superamenti di quote, ma evidenziano correzioni della quota di partecipazione di ciascun membro alle spese di funzionamento della società cooperativa Belasco ( pag . 28 della replica ). Tuttavia la Commissione ha dimostrato in modo convincente ( pag . 17 della replica e allegati VI e VII della stessa ) che, se ciò si fosse verificato, un membro non avrebbe affatto partecipato alle spese di funzionamento, ma avrebbe fruito di una somma di 119 858 BFR, mentre un altro membro avrebbe sostenuto quasi il terzo delle spese di funzionamento nel 1983 .
63 . I membri della Belasco deducono anche che le misure di difesa contro la concorrenza della IKO, discusse nel corso delle assemblee generali, sono rimaste nella fase delle dichiarazioni e che le proposte sono rimaste lettera morta . La Commissione è però riuscita a provare, citando numerosi verbali delle assemblee generali, che "l' azione decisa" o "l' azione condotta" contro la ditta di cui sopra aveva consentito a tre partecipanti all' accordo di sottrarre ad essa dei clienti (( punti 60 e 74, vii ), della decisione, punto 36 della comunicazione degli addebiti e verbali dell' assemblea generale riprodotti nell' allegato VIII della controreplica ).
64 . Per quanto riguarda la disciplina convenuta in materia di sconti, la Commissione ha dimostrato che l' accordo stipulato al più tardi il 30 ottobre 1978 è stato applicato sino a quando esso è venuto meno nel luglio/agosto 1980, in seguito al fallimento della UPM avvenuto il 4 luglio 1980 . Il fatto che due clienti della Atab e un cliente dell' Asphaltco abbiano fruito durante questo periodo di sconti superiori al massimale stabilito dall' accordo, il fatto che in generale la disciplina sugli sconti sia stata nettamente meno rispettata a partire dal 1981 (( punto 74, iii ) )) e che il primo accordo con estranei, del maggio 1978, si sia concluso con un fallimento ( punto 54 ) non consente di negare la realtà della creazione di una disciplina del genere . I reclami di coloro che l' hanno rispettata lo provano .
65 . Orbene, occorre ricordare che
"ai fini dell' applicazione dell' art . 85, n . 1, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti dell' accordo, qualora questo abbia l' oggetto di restringere, impedire o alterare il gioco della concorrenza" ( 7 ).
66 . Le varie decisioni di attuazione della convenzione hanno avuto innegabilmente scopi restrittivi . Per quanto attiene ai loro effetti si deve tenerne conto, come la stessa Commissione osserva nel punto 76 della decisione, solo all' atto di valutare la gravità delle infrazioni commesse, allo scopo di determinare l' ammontare delle ammende da infliggere .
C - Il pregiudizio per il commercio fra Stati membri
67 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ricordata segnatamente nella sentenza Remia dell' 11 luglio 1985 ( 8 ),
"un accordo fra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ".
68 . A questo proposito si deve constatare che la convenzione censurata prevedeva espressamente azioni collettive avverso concorrenti stranieri poiché affidava all' assemblea dei contraenti il compito di adottare "le misure di protezione e di difesa (...) qualora per una causa qualsiasi estranea al gruppo dei contraenti lo scopo perseguito dal presente contratto (...) fosse minacciato, ad esempio in caso di inasprimento della concorrenza da parte di imprese straniere (...)" (( art . 1, n . 8, lett . b ) )). Orbene, sforzarsi di evitare mediante azioni concertate che aumenti la concorrenza proveniente dagli altri Stati membri equivale a voler "congelare" le correnti di scambio e ad opporsi alla realizzazione di un mercato unico . Del pari, i membri della Belasco si facevano reciproco divieto, salvo previa autorizzazione dell' assemblea dei contraenti, di usare i loro impianti o attrezzature per conto terzi ( parte centrale del punto 1 del capitolo introduttivo della convenzione ) nonché di venderli o affittarli e, in caso di sostituzione, di prestarli o cederli a terzi ( art . 5, n . 3 ). Queste disposizioni erano in particolare volte ad impedire che talune società straniere potessero venire a stabilirsi in Belgio avvalendosi dei mezzi di produzione esistenti .
69 . Si potrebbe essere tentati di obiettare che i produttori stranieri o gli importatori avrebbero potuto approfittare del fatto che prezzi relativamente elevati erano mantenuti in vigore sul mercato belga dai membri della Belasco, grazie al loro accordo, per sottrarre a questi ultimi quote di mercato vendendo a prezzi inferiori . Tuttavia, vi è una sufficiente probabilità che tali concorrenti stranieri si siano scontrati, presso i clienti da essi avvicinati, con controfferte particolarmente allettanti da parte dei membri della Belasco . Questi ultimi, grazie ai prezzi remunerativi che erano riusciti, almeno in parte, ad assicurarsi nei confronti dei loro clienti abituali, dovevano in effetti essere in grado di permettersi momentaneamente dei sacrifici per evitare la penetrazione di un concorrente straniero sul mercato belga .
70 . E' vero che il fatto che le importazioni in Belgio siano comunque aumentate lascia supporre che l' azione dei membri della Belasco non sia stata del tutto efficace . Tuttavia vi era certamente l' intenzione di evitare un aumento delle importazioni e in mancanza dell' accordo queste forse sarebbero aumentate molto di più .
71 . Nei punti 61 e 62 della decisione la Commissione ha del resto dimostrato che "attacchi" concertati contro importatori e produttori stranieri sono stati effettivamente proposti o decisi . Vero è che non ha potuto fornire indicazioni sul seguito concreto che hanno avuto queste proposte e decisioni .
72 . Questo fatto non è tuttavia decisivo per sottrarre le misure di cui trattasi al divieto di cui all' art . 85, n . 1, dato che un pregiudizio "potenziale" per gli scambi accertato con un "grado di probabilità sufficiente" soddisfaceva già, di per sé, il criterio di cui trattasi .
73 . Così non vi è contraddizione fra l' ammissione della Commissione di non disporre di alcun elemento sul seguito riservato a queste decisioni e proposte e l' asserzione figurante nel punto 88 della decisione "come è già stato dimostrato nella presente decisione, quest' azione non era affatto soltanto ipotetica", la quale significa soltanto che le pertinenti disposizioni della convenzione non sono rimaste lettera morta, ma sono state applicate, indipendentemente dal fatto se abbiano avuto dei risultati .
74 . In occasione del fallimento della società UPM, nel 1980, le ricorrenti si sono mostrate estremamente preoccupate di evitare che questa ditta fosse assorbita da imprese concorrenti, in particolare straniere . Ancora una volta non può esservi contraddizione fra questa constatazione della Commissione (( punti 63, 64 e 74, viii ), della decisione )) e l' asserzione delle ricorrenti - non contestata dalla Commissione - di non essere affatto responsabili del fallimento della UPM; ciò che la Commissione ha messo in discussione non sono i motivi di questo fallimento né quelli dell' insuccesso dei tentativi di salvataggio della UPM, ma il fatto che quando si è prospettata la possibilità di un suo assorbimento da parte di terzi concorrenti, i membri della Belasco hanno agito in piena conformità alla lettera e allo spirito delle summenzionate disposizioni della loro convenzione . Poiché era in causa soltanto il loro comportamento concertato di fronte ad un eventuale assorbimento della UPM da parte di un industriale straniero, non si può peraltro far carico alla Commissione di aver trascurato il ruolo svolto dalle autorità economiche regionali nello stesso contesto .
75 . Le ricorrenti sostengono inoltre che le loro decisioni in materia di prezzi e di quote riguardano soltanto i prodotti da loro fabbricati, escluso qualsiasi prodotto importato .
76 . Ciò è esatto e sotto questo aspetto la controversia in esame si distingue abbastanza nettamente dal caso dell' associazione dei commercianti di cemento olandesi ( sentenza 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren / Commissione, Racc . pag . 977 ) citato nella decisione della Commissione .
77 . Infatti, come l' avvocato generale Mayras aveva sottolineato nelle sue conclusioni ( pag . 1001 ), i commercianti di cemento iscritti all' associazione di cui trattasi vendevano anche i due terzi del cemento importato ( la produzione nazionale consentiva di far fronte al fabbisogno di cemento nei Paesi Bassi solo per due terzi ) e applicavano a queste vendite il loro sistema di prezzi indicativi e le loro condizioni generali di vendita .
78 . Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte,
"la circostanza che un' intesa (...) abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti nell' ambito di un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che gli scambi tra Stati membri possano venir pregiudicati" ( 9 ).
in particolare quando detto accordo abbraccia l' intero territorio di uno Stato membro .
79 . Orbene, la convenzione Belasco si applicava senz' altro all' intero territorio belga . Il punto 1 del capitolo "Oggetto della convenzione" dispone espressamente che i listini prezzi e le condizioni minime di vendita da stabilire si applicano "a ogni cessione in Belgio senza eccezione ".
80 . Per di più trattasi qui di una convenzione che contempla espressamente l' adozione di misure di tutela e di difesa contro un inasprimento della concorrenza di imprese straniere . L' accordo poteva pertanto pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri . Rimane da stabilire se questo pregiudizio potesse essere considerato sensibile . Questo è, a mio avviso, il punto più delicato della lite in esame . In un caso come la fattispecie ciò dipende anzitutto dalla posizione dei partecipanti all' accordo sul mercato di cui trattasi ( vedasi, in particolare, il punto della sentenza Papiers peints ) e dalla loro capacità collettiva di reagire ai tentativi di penetrazione di concorrenti stranieri sul mercato .
81 . Inoltre, come la Corte ha sottolineato nella sentenza Miller del 1° febbraio 1978 ( 10 ),
"vietando gli accordi che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri, l' art . 85, n . 1, del trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto" ( punto 15 della motivazione ).
82 . Nella causa Miller la Corte aveva considerato sufficiente il fatto che la Commissione avesse provato, in base a taluni elementi di fatto, che vi era il pericolo di un pregiudizio sensibile per gli scambi fra Stati membri . Credo che ciò si sia verificato anche nella fattispecie .
83 . Infatti, come ho già rilevato, l' accordo si applicava a tutto il territorio belga e le consegne dei membri della Belasco costituivano in metri quadrati quasi il 60% del consumo apparente di rivestimenti bitumati in Belgio nel 1983 e la loro produzione rappresentava il 70% circa della produzione belga . Anche se la Commissione avesse dovuto far rientrare i prodotti sintetici nella definizione del mercato di cui trattasi, le vendite dei membri della Belasco avrebbero continuato a rappresentare più del 50% del mercato .
84 . E' pertanto innegabile che i produttori stranieri che intendevano esportare sul mercato belga si trovavano di fronte un compattissimo gruppo di produttori nazionali che si erano impegnati a lottare di concerto contro un aumento delle importazioni . L' azione condotta fruttuosamente contro l' IKO, anche se riguardava un concorrente belga, prova che i membri della Belasco erano perfettamente in grado di agire efficacemente avverso un concorrente .
85 . In definitiva, ritengo pertanto che sia legittimo concludere che l' accordo poteva pregiudicare in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri .
D - L' applicazione dell' articolo 15, n . 2, del regolamento n . 17
86 . Ai sensi dell' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17, la Commissione può infliggere alle imprese ed alle associazioni d' imprese ammende che possono andare fino al 10% della cifra d' affari realizzata durante l' esercizio sociale precedente, purché l' infrazione dell' art . 85, n . 1, sia stata commessa "intenzionalmente o per negligenza ". Per determinare l' ammontare dell' ammenda, la Commissione deve "tener conto, oltre che della gravità dell' infrazione, anche della sua durata ".
87 . A sostegno della loro domanda, proposta in subordine, d' annullamento o di riduzione delle ammende inflitte, le ricorrenti deducono che la Commissione non si è pronunciata sugli argomenti, riguardanti l' intenzionalità e la durata delle infrazioni assertivamente commesse, sviluppati nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti .
88 . Esse aggiungono che la Commissione non ha valutato la gravità delle infrazioni in funzione dei loro effetti sul mercato e che le ha discriminate rispetto alle imprese estranee alla Belasco alle quali non ha inflitto ammende .
89 . La prima asserzione non resiste ad una semplice, rapida lettura della decisione . Infatti, nel punto 109 la Commissione fa espressamente riferimento agli argomenti dedotti nel corso del procedimento in merito alla asserita buona fede dei membri della Belasco per confutarli immediatamente . Nel punto 106 essa si è espressa chiaramente sulla durata dell' infrazione come da essa concepita .
90 . In generale, del resto, la Corte ha sempre sottolineato che l' obbligo di motivazione stabilito dall' art . 190 del trattato,
"non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo" ( 11 ).
91 . Rimane quindi, in realtà, soltanto da stabilire se il giudizio espresso dalla Commissione su questi due punti sia corretto nel merito .
1 . L' intenzionalità delle infrazioni
92 . Si deve innanzitutto ricordare che in base all' art . 15, n . 2, è sufficiente che l' infrazione dell' art . 85 sia stata commessa "per negligenza ". Questa condizione minima è soddisfatta in ogni caso nella fattispecie .
93 . In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte e in particolare dalla sentenza Miller già citata ( 12 ) e dalla sentenza BMW del 12 luglio 1979 ( 13 ) emerge che, perché si possa ritenere che un' infrazione sia stata commessa "intenzionalmente", è irrilevante stabilire se gli interessati fossero o meno consci di trasgredire il divieto di cui all' art . 85, quando essi non potevano ignorare che le misure e gli atti censurati, che avevano adottato e accettato, avevano lo scopo di limitare la concorrenza .
94 . Orbene, ciò si è senz' altro verificato nella fattispecie poiché lo scopo dell' accordo stabilito nella stessa convenzione dimostra sufficientemente che i membri miravano tanto a restringere la concorrenza fra loro quanto ad ostacolare qualsiasi concorrenza da parte di estranei, comprese le imprese stabilite all' estero .
2 . La durata delle infrazioni
95 . Nel capitolo della convenzione "Durata della validità e scadenza del contratto" si legge quanto segue :
"Il presente contratto è stipulato per un periodo di sei anni che è iniziato il 1° gennaio 1978 e si concluderà il 31 dicembre 1983 . In mancanza di disdetta, sarà rinnovato tacitamente per un periodo di cinque anni a ciascuna scadenza ".
96 . Nonostante le loro asserzioni secondo le quali la convenzione non è stata mai rinnovata, neanche tacitamente, le ricorrenti non hanno prodotto un qualsivoglia avviso di disdetta . Perciò la Commissione ha potuto giustamente ritenere che la convenzione abbia continuato ad essere in vigore almeno fino al 9 aprile 1984, giorno in cui ha effettuato il suo primo atto d' accertamento, tanto più che delle discussioni sulle "modifiche da apportare alla convenzione in vigore" proseguirono oltre il 1° gennaio 1984, dato che l' assemblea dei contraenti si riunì ancora quattro volte dopo detta data ( vedansi punto 53 della comunicazione degli addebiti e punto 120 della controreplica ).
97 . Aggiungo che, persino qualora la Commissione ritenesse a torto che l' accordo sia durato fino al 9 aprile 1984, da ciò non dovrebbe necessariamente conseguire una riduzione delle ammende poiché l' errore di valutazione avrebbe riguardato meno di 100 giorni su un periodo complessivo di sei anni . Infatti, la durata delle infrazioni costituisce soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione in occasione della determinazione dell' ammontare delle ammende . Inoltre, non si deve escludere a priori che persino in caso di cessazione formale dell' accordo in data 31 dicembre 1983 gli effetti dello stesso si siano protratti oltre questa data . In tal caso l' art . 85 avrebbe continuato ad essere applicabile ( 14 ).
3 . La gravità delle infrazioni
98 . Le critiche delle ricorrenti secondo le quali la Commissione non ha valutato la gravità delle infrazioni in funzione degli effetti sul mercato sono infondate .
99 . Innanzitutto, la Commissione ha dedicato un capitolo intero della decisione, vale a dire i punti da 76 a 82, all' esame degli effetti concreti dell' accordo, proprio per valutare la gravità delle infrazioni . Dalla semplice lettura di questa parte della decisione emerge chiaramente che la Commissione non ha tenuto conto in questo contesto delle misure di attuazione della convenzione Belasco nel caso delle quali ha ammesso la sua incapacità di provare che esse avevano effettivamente prodotto effetti .
100 . Inoltre, nella parte della decisione dedicata alla valutazione degli elementi che concorrono a determinare l' ammontare dell' ammenda, la Commissione osserva innanzitutto che talune delle misure censurate "possono classificarsi fra le più gravi violazioni della libera concorrenza" ( punto 105 ), prima di rinviare agli effetti dell' accordo "menzionati in precedenza" ( punto 106 ) e di precisare che "nella valutazione della gravità delle infrazioni si è tenuto conto del regime sotto vari aspetti meno rigoroso applicato dai soci ai prodotti nuovi (...)" ( punto 107 ).
101 . Queste constatazioni consentono anche di respingere il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione consistente, secondo le ricorrenti, nella mancata risposta della Commissione all' argomento, da loro sviluppato nella risposta alla comunicazione degli addebiti, relativo agli effetti dell' accordo sul mercato .
102 . Resta però da stabilire se dette constatazioni abbiano effettivamente trovato adeguato riscontro nell' ammontare delle ammende inflitte dalla Commissione .
103 . A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che la gravità delle infrazioni è soltanto uno degli elementi di cui si deve tener conto nel determinare l' ammontare delle ammende . Dal punto 104 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha anche tenuto conto, oltre che della durata dell' infrazione, "della cifra d' affari globale di ciascuna delle imprese di cui trattasi, nonché della sua cifra d' affari realizzata nella fornitura di rivestimenti bitumati in Belgio e, nel caso Belasco, dei costi annui ".
104 . Inoltre, la Commissione - proprio al pari della Corte nell' esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito attribuitale dall' art . 17 del regolamento n . 17 in base all' art . 172 del trattato CEE - dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire l' impatto esatto che uno o un altro di questi elementi può avere sull' ammontare che essa dovrà in definitiva stabilire . Ciò vale anche per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione per valutare la gravità delle infrazioni .
105 . Infine, l' art . 15, n . 2, del regolamento n . 17 si limita a stabilire un minimo ( 1 000 unità di conto ) e un massimo ( 10% della cifra d' affari realizzata durante l' esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all' infrazione ) per l' ammontare delle ammende che la Commissione può irrogare .
106 . Nella fattispecie, poiché le ammende si situano soltanto fra lo 0,75% e il 2,5% della cifra d' affari complessiva realizzata nel 1983 dalle imprese interessate, come riprodotta nell' allegato I della decisione della Commissione, non si può sostenere che la Commissione non abbia sufficientemente tenuto conto di eventuali circostanze "attenuanti ". Dato che la Commissione ha ritenuto che tutte dette imprese dovessero essere considerate ugualmente responsabili dell' accordo ( punto 108 della decisione ), le diverse percentuali si spiegano col fatto che la Commissione ha tenuto conto anche della cifra d' affari realizzata nella fornitura di rivestimenti bitumati in Belgio .
4 . L' osservanza del principio della parità di trattamento
107 . Neanche la censura di violazione del principio della parità di trattamento è fondata .
108 . E' vero che secondo la costante giurisprudenza della Corte citata dalle ricorrenti,
"questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata" ( 15 ).
109 . Tuttavia nella fattispecie la Commissione ha per l' appunto dimostrato che le situazioni rispettive dei membri della Belasco e della Belasco stessa, da un lato, e quella degli estranei alla Belasco, dall' altro, non erano analoghe .
110 . Le imprese estranee, la International Roofing, la UPM e la Al-Asfalt, non hanno mai aderito alla convenzione censurata e le sole infrazioni accertate nei loro confronti riguardavano soltanto gli accordi sugli sconti che esse avevano stipulato con i membri nel maggio e nell' ottobre 1978; per di più, non è provato che esse li abbiano effettivamente rispettati . Peraltro, diversamente dall' accordo fra i membri, questi accordi non riguardavano i prodotti nuovi e sono rimasti in vigore soltanto fino al luglio/agosto 1980 .
111 . Pertanto la Commissione ha legittimamente potuto decidere di non irrogare ammende alla IR e alla Al-Asfalt, pur ingiungendo loro di porre immediatamente fine alle infrazioni da esse commesse, nei limiti in cui queste permanevano, e di astenersi in futuro da qualsiasi accordo, pratica concordata o misure che potessero avere un effetto equivalente ( vedasi art . 5 della decisione ).
112 . Per quanto riguarda la UPM che, in passato, faceva parte della Belasco e aveva aderito alla convenzione del 1966, ma non a quella del 1978, la Commissione non poteva rivolgerle intimazioni di sorta a questo proposito dato che la UPM era stata dichiarata fallita già il 4 luglio 1980 .
113 . Poiché il principio della parità di trattamento osta non solo a che siano trattate in modo diverso situazioni che sono identiche, ma anche a che siano trattate in modo identico situazioni diverse ( 16 ), mi sembra che esso non possa giustificare, nella fattispecie, né una riduzione né, a fortiori, l' annullamento delle ammende irrogate ai membri della Belasco e alla Belasco stessa, la cui partecipazione agli accordi in materia di prezzi con gli estranei rappresenta in realtà soltanto un elemento relativamente modesto fra tutti quelli che costituiscono le infrazioni dell' art . 85, n . 1, loro addebitate .
Conclusione
114 . Da quanto precede emerge che la Commissione ha correttamente applicato l' art . 85, n . 1, del trattato CEE agli accordi e alle decisioni considerati e non ha infranto né l' art . 15 del regolamento n . 17 né il principio della parità di trattamento irrogando alle imprese facenti parte della Belasco e alla Belasco stessa le ammende di cui trattasi .
115 . Pertanto suggerisco alla Corte di respingere il ricorso per intero e di condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle dell' interveniente .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 232 del 19.8.1986, pag . 15 .
( 2 ) Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17; primo regolamento d' applicazione degli artt . 85 e 86 del trattato ( GU del 21.2.1962, pag . 204 ).
( 3 ) Vedansi, in particolare, le sentenze 10 luglio 1980, causa 99/79, Lancôme / Etos, Racc . pag . 2511, punto 24 della motivazione, e 11 dicembre 1980, causa 31/80, L' Oréal / De Nieuwe AMCK, Racc . pag . 3775, punto 19 della motivazione .
( 4 ) Sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière / Maschinenbau Ulm GbmH, Racc . pag . 261 .
( 5 ) Legge 14 luglio 1971 sugli usi commerciali, Moniteur belge del 30.7.1971, pag . 9087 .
( 6 ) Cause riunite da 209 a 215 e 218/78, Racc . 1980, pag . 3125, in particolare pag . 3270 .
( 7 ) Sentenza 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC / Clair, Racc . pag . 391, punto 22 della motivazione; vedasi anche la sentenza 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer / Commissione, Racc . pag . 405, punto 39 della motivazione .
( 8 ) Causa 42/84, Remia e a . / Commissione, Racc . 1985, pag . 2545, punto 22 della motivazione; vedasi anche la summenzionata sentenza LTM, Racc . 1966, pag . 281 .
( 9 ) Sentenza 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a . / Commissione, Racc . pag . 1491, punto 25 della motivazione .
( 10 ) Causa 19/77, Miller / Commissione, Racc . 1978, pag . 131; vedasi anche la sentenza 11 novembre 1986, causa 226/84, British Leyland / Commissione, Racc . pag . 3263, punto 20 della motivazione .
( 11 ) Vedasi, da ultimo, la sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142 e 156/84, British-American Tobacco e Reynolds Industries / Commissione, Racc . pag . 4469, punto 72 della motivazione .
( 12 ) Racc . 1978, pag . 131, punto 18 della motivazione .
( 13 ) Cause 32, 36 e 82/78, BMW / Commissione, Racc . 1979, pag . 2435, punto 44 della motivazione .
( 14 ) Vedasi, a questo proposito, la sentenza 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon / AMP, Racc . pag . 2015, punto 17 della motivazione .
( 15 ) Vedasi anche sentenza 12 marzo 1987, causa 215/85, BALM / Raiffeisen, Racc . 1979, pag . 1279, punto 23 della motivazione .
( 16 ) Vedasi, in particolare, sentenza 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d' approvisionnement des avirons / Receveur des douanes de Saint-Denis et directeur régional des douanes de la Réunion, Racc . pag . 1525, punto 15 della motivazione .
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