CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
presentate il 28 febbraio 1989 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Dalla nuova trattazione orale della causa 246/86 svoltasi il 14 febbraio 1989 non sono emersi elementi nuovi tali da indurmi a modificare le prime conclusioni da me presentate in questa causa il 5 maggio 1988. Non posso quindi che confermare le considerazioni e la conclusione che ho allora esposto.
2.
Vorrei solamente fare una precisazione per quanto riguarda il problema del pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri. Per i motivi indicati nelle summenzionate conclusioni sono convinto che questo presupposto sussiste nel caso di specie.
3.
Non condivido però il punto di vista secondo il quale nel caso di un accordo puramente nazionale si potrebbe ritenere che sussista un pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri soltanto perché la struttura concorrenziale all'interno dello Stato membro è stata modificata in modo tale che le importazioni devono far fronte a condizioni diverse da quelle che sussisterebbero in mancanza dell'accordo. Mi sembra che se si accogliesse tale principio la grande maggioranza degli accordi puramente nazionali sarebbero considerati pregiudizievoli per gli scambi fra gli Stati membri e rientrerebbero nella sfera d'applicazione dell'art. 85. Non credo che ciò sia conforme alla ratio di questo articolo.
( *1 ) Lingua originale: il francese.
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