Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . L' oggetto del ricorso proposto dalla Commissione è quello di far dichiarare dalla Corte che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare dall' art . 48, nonché dall' art . 10, par . 3, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612 ( 1 ), adottando e mantenendo disposizioni legislative che impongono o ammettono come condizione al rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari dei lavoratori migranti cittadini della Comunità l' obbligo per la famiglia di vivere in un alloggio adeguato, e ciò non soltanto nel momento in cui si stabiliscono con il lavoratore interessato nel territorio della Repubblica federale, ma per l' intera durata del soggiorno .
2 . La legislazione tedesca contestata è la "Aufenthaltsgesetz EWG" ( legge relativa al soggiorno dei cittadini della CEE ) che, nella versione del 31 gennaio 1980 ( 2 ), dispone quanto segue al paragrafo 7 :
"1 ) Viene concesso a richiesta il permesso di soggiorno ai familiari di una persona ( articolo 1, n . 2 ) che è titolare di un tale permesso e dispone di un alloggio per sé ed i familiari, ritenuto adeguato secondo i criteri applicati nel luogo di soggiorno .
(...)
5 ) (...)
Il permesso di soggiorno per i familiari dei lavoratori viene a richiesta prorogato per almeno cinque anni, qualora siano sempre presenti le condizioni necessarie per la concessione .
(...)
9 ) Il permesso di soggiorno può essere limitato temporalmente a posteriori, qualora non siano più presenti le condizioni necessarie per la sua concessione" ( 3 ).
L' art . 10 del regolamento n . 1612/68 prevede quanto segue :
"1 ) Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza :
a ) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b ) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a
suo carico .
2 ) Gli Stati membri favoriscono l' ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1 .
3 ) Ai fini dell' applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri ".
3 . Per la Commissione risulta dalla lettera stessa dell' art . 10, par . 3, che va interpretato in modo restrittivo, che la condizione relativa ad un alloggio normale può porsi solo al momento del primo insediamento dei familiari del lavoratore migrante sotto il tetto di questi e non per l' intera durata del soggiorno . Essa aggiunge che, anche se detto paragrafo andasse interpretato nel senso che tale condizione sia permanente, la normativa tedesca sarebbe in contrasto con esso poiché da essa consegue una discriminazione fra lavoratori migranti e cittadini tedeschi, in quanto questi ultimi non sono oggetto di alcuna sanzione equivalente a quella che minaccia i familiari dei lavoratori migranti, ossia quella di essere rimandati puramente e semplicemente al loro paese d' origine .
4 . Il governo tedesco, invece, ritiene che l' art . 10, par . 3, abbia ad oggetto la regolamentazione del diritto di soggiorno che riguarda tutto il periodo della presenza nel territorio dello Stato membro ospitante . A suo parere, la nozione di insediamento (" Wohnung nehmen ") comporta già un elemento di durata . L' obiettivo dell' art . 10 sarebbe quello di consentire ai familiari di vivere durevolmente con il lavoratore . Orbene, non esisterebbe alcun motivo di esigere che le condizioni normali di alloggio siano presenti esclusivamente al momento in cui la famiglia si ricongiunge e di accettare che esse possano deteriorarsi fino a divenire anormali successivamente . Il carattere permanente della condizione di cui all' art . 10, par . 3, sarebbe ugualmente giustificato dagli obiettivi più generali cui esso tende, ossia la tutela del lavoratore stesso e quella della sicurezza e dell' ordine pubblico .
5 . In secondo luogo, secondo il governo tedesco, nella prassi amministrativa non vi sarebbe alcuna discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti in quanto, in caso di sovrappopolamento illegittimo di un alloggio, anche i cittadini tedeschi sono passibili di sanzioni; esse sarebbero generalmente comminate dalle autorità locali sulla base delle legislazioni dei Laender . Nessun paese potrebbe evidentemente espellere dal suo territorio i propri cittadini .
6 . Nel corso della trattazione orale l' agente del governo tedesco ha sottolineato in particolare che soltanto ove il lavoratore straniero rifiuti in modo sistematico di procurarsi un alloggio adeguato, in particolare declinando le offerte d' aiuto da parte delle amministrazioni competenti e non approfittanto delle sovvenzioni di cui può beneficiare chiunque viva nel territorio tedesco, potrebbe essere emanato un provvedimento di espulsione . Questo non costituirebbe quindi in alcun caso la conseguenza automatica di una situazione di fatto, ossia l' insufficienza dell' alloggio, ma presupporrebbe la persistenza di un comportamento abusivo quale quello descritto . Secondo l' interpretazione data dalle autorità tedesche ai testi menzionati, il mancato rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe possibile solo se fossero soddisfatti i criteri stabiliti dalla Corte in materia di espulsione per violazione dell' ordine pubblico . Anche se non si può escludere che un' autorità locale interpreti eventualmente in modo erroneo i testi legislativi, le disposizioni di cui trattasi costituirebbero in realtà solo un' "ultima ratio", una specie di "spada di Damocle" destinata ad indurre i lavoratori migranti a conformarsi alla regola .
7 . Prima di analizzare la portata dell' art . 10, par . 3, vorrei esaminare se i chiarimenti in tal modo forniti dalla Repubblica federale di Germania rispetto al modo in cui essa applica i testi legislativi contestati possano essere presi in considerazione dalla Corte .
8 . A tal proposito va constatato in primo luogo che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a volontà dell' amministratore e sprovviste di pubblicità adeguata, non sono sufficienti ad escludere l' esistenza di inadempimento se la legislazione nazionale comporta una disposizione incompatibile con il diritto comunitario ( vedasi, da ultimo, la sentenza 15 marzo 1988, causa 147/86, Commissione / Repubblica ellenica, Racc . 1988, pag . 1637, punti 15 e 16 della motivazione ).
9 . Risulta in secondo luogo dall' art . 3 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ( GU del 4.4.1964, pag . 850 e seguenti ), nonché dalla giurisprudenza della Corte, che i provvedimenti presi per garantire il mantenimento dell' ordine pubblico devono fondarsi esclusivamente sul comportamento personale dell' individuo nei riguardi del quale essi sono applicati .
10 . Le disposizioni di cui trattasi della legge tedesca non riguardano personalmente il lavoratore ma solo i suoi familiari . Sono essi a rischiare di essere espulsi pur non avendo preso, nella maggior parte dei casi, parte alcuna o una parte solo limitata alla decisione di occupare un alloggio troppo piccolo o insalubre .
11 . In quanto i menzionati chiarimenti della Repubblica federale di Germania fanno riferimento solo alle condizioni in cui il lavoratore migrante stesso potrebbe essere oggetto di un provvedimento di espulsione a causa del rifiuto persistente di procurare, a sé ed alla famiglia, un alloggio adeguato, non possono quindi esser presi in considerazione nel presente contesto .
12 . Siamo quindi ricondotti alla questione se la legge tedesca, quale è redatta, subordinando in modo permanente il diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore alla condizione di un alloggio adeguato il cui rispetto può essere verificato in ogni momento e in particolare in occasione della proroga del permesso di soggiorno, sia compatibile con il diritto comunitario .
13 . A tal proposito vorrei fare due osservazioni preliminari relative alla portata della controversia .
14 . E' evidente, in primo luogo, che il rispetto della condizione relativa all' alloggio può essere verificata in occasione di ogni nuovo arrivo di un familiare del lavoratore anche ove questo intervenga molto tempo dopo l' insediamento del lavoratore stesso o dei primi familiari sopraggiunti . Se, per questo motivo, l' alloggio diviene inadeguato, solo questo nuovo familiare può vedersi rifiutare il diritto di stabilirsi con il lavoratore . L' arrivo di un nuovo familiare non può servire da pretesto per rifiutare di prorogare o per ritirare il permesso di soggiorno a un altro familiare già regolarmente insediato né, a fortiori, al lavoratore stesso . Pertanto, la sola vera questione che si pone è quella se un familiare già insediato possa vedersi opporre un rifiuto di proroga o il ritiro del permesso di soggiorno se l' alloggio non può più essere considerato normale a seguito di un altro avvenimento, quale la nascita di un bambino, il raggiungimento da parte di un bambino dell' età adulta o il trasloco, forzato o volontario, della famiglia in un alloggio troppo piccolo o insalubre .
15 . In secondo luogo ritengo che l' osservazione della Commissione, secondo cui la condizione relativa all' alloggio si applica solo in occasione del primo ingresso del familiare nel territorio del paese ospistante, non possa chiaramente essere compresa nel senso che questo obbligo vincola il lavoratore e la famiglia solo durante alcuni giorni ( per esempio fino alla concessione della carta di soggiorno ) e che successivamente essi sarebbero liberi di traslocare immediatamente in un alloggio più piccolo . Siffatto atteggiamento costituirebbe un abuso ( 4 ) e potrebbe, a mio parere, dar luogo al ritiro della carta di soggiorno . Risulta infatti chiaramente dalle espressioni utilizzate nell' art . 10, ossia "s' installer avec", "stabilirsi con", "to install themselves with", ma soprattutto dall' espressione tedesca "Wohnung nehmen", che questo articolo si riferisce ad una situazione, la coabitazione o co-residenza dei familiari e del lavoratore che li ha preceduti, che, per la sua stessa natura, è destinata ad avere una certa durata .
16 . Ma come bisogna interpretare l' espressione "alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato"? Secondo il governo tedesco (( vedasi la sua risposta ai quesiti posti dalla Corte, pag . 11, lett . e ), secondo paragrafo )), si tratta di un livello qualitativo stabilito ( letteralmente "posto ") dai lavoratori tedeschi nella regione di cui trattasi (" der von deutschen Arbeitnehmern regionale gesetzte Standard "), ossia del livello medio qualitativo che può dedursi considerando il tipo di alloggi occupati di fatto dai salariati tedeschi nella regione interessata . Il governo tedesco fa anche osservare che, in quanto il criterio è determinato nel contenuto dalla situazione effettiva nella regione e che esso è quindi variabile in funzione del livello locale dello sviluppo sociale, non esiste per definizione nella Repubblica federale di Germania alcuna disposizione o provvedimento che obblighino i cittadini tedeschi ad adeguarsi alle condizioni di alloggio considerate normali per i lavoratori tedeschi nella regione ( pag . 8, primo paragrafo, della risposta ai quesiti della Corte ). La Repubblica federale ritiene infine che non si possa parlare di discriminazione dato che i lavoratori immigrati non sono sottoposti a condizioni più severe di quelle risultanti dall' effettiva situazione regionale .
17 . Ma questa tesi non mi convince . L' assenza di discriminazione, a mio parere, va stabilita in riferimento alle condizioni imposte ai lavoratori nazionali dai testi legislativi o regolamentari, in quanto altrimenti non sarebbe più sufficientemente garantito un trattamento obiettivo di tutti i casi . Tali testi esistono nella maggior parte dei "Laender" se non in tutti . Così per esempio a Berlino non possono essere locati o utilizzati alloggi che non comportino per ogni persona una superficie abitabile di 9 m2 e per ogni bambino minore di sei anni una superficie abitabile di 6 m2 ( legge 6 marzo 1973 ). Ad Amburgo la superficie abitabile non deve essere inferiore a 10 m2 per persona ( legge 8 marzo 1982 ). A Brema il criterio è di 7,5 m3 d' aria per ogni bambino in età scolare e di 15 m3 per ogni persona di età superiore ( legge 26 luglio 1910 ). Le legislazioni dei Laender comportano anche regole relative alle condizioni che devono essere soddisfatte dal punto di vista dell' igiene . Ritengo quindi che un alloggio normale ai sensi dell' art . 10, par . 3, sia un alloggio che soddisfi almeno ai criteri così definiti dalla legislazione vigente nel luogo di residenza . Alla luce di queste norme le autorità competenti autorizzano o rifiutano l' ingresso nel paese ai familiari del lavoratore e impongono successivamente il rispetto di esse .
18 . L' art . 10, par . 3, ha unicamente l' obiettivo di assicurare che le menzionate norme siano in ogni caso soddisfatte in occasione dell' ingresso del o dei familiari nel paese e durante un primo periodo che segue immediatamente l' ingresso stesso . Successivamente non ci si può più fondare su questo articolo per ritirare il permesso di soggiorno o per non rinnovarlo, qualora sopravvenga un elemento nuovo del tipo di quelli menzionati a titolo di esempio al precedente punto 14 . In tale occasione la famiglia del lavoratore migrante va trattata come i cittadini del paese ospitante . Essa può ormai essere sottoposta solo alle sanzioni contemplate dalla normativa pertinente nei confronti dei cittadini nazionali che violano le stesse norme : infatti, qualora ciò non avvenga, non è rispettato il principio di non discriminazione di cui alla seconda parte del paragrafo 3 dell' art . 10 .
19 . Possono essere considerati anche i seguenti ulteriori argomenti a favore della tesi secondo cui i familiari non possono essere espulsi da uno Stato membro se le loro condizioni di alloggio divengono inadeguate in un momento posteriore al loro ingresso nel paese .
20 . Risulta in primo luogo molto chiaramente dai documenti relativi ai lavori preparatori prodotti dalla Commissione, ed in particolare dal verbale della 44a sessione del Consiglio del 29 luglio 1968, pag . 32 ( doc . n . 1297/68 ( P.V . Cons . 21 ) def .)), che se da un lato la condizione relativa all' "alloggio normale" è stata introdotta al fine di evitare che i lavoratori migranti siano favoriti rispetto ai cittadini nazionali, dall' altro lato ed in senso opposto l' ultima parte del paragrafo è stata inserita al fine di escludere che i lavoratori provenienti dagli altri Stati membri siano discriminati rispetto ai cittadini nazionali .
21 . D' altra parte, nella sentenza Adoui e Cornuaille ( 5 ), la Corte ha dichiarato quanto segue in merito alle sanzioni che possono colpire gli stranieri in caso di violazione dell' ordine pubblico :
"Le riserve contenute negli artt . 48 e 56 del trattato consentono agli Stati membri di adottare, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, per i motivi che dette norme contemplano, fra cui in particolare quelli di ordine pubblico, provvedimenti che essi non possono disporre nei confronti dei propri cittadini, nel senso che ad essi manca il potere di allontanare questi ultimi dal territorio nazionale o di vietare loro di accedervi . Tale disparità di trattamento, relativa alla natura dei provvedimenti adottabili, va quindi ritenuta lecita; tuttavia deve sottolinearsi che, negli Stati membri, le autorità competenti a prendere tali provvedimenti non possono basare l' esercizio dei loro poteri su valutazioni di tali comportamenti da cui conseguano discriminazioni arbitrarie nei confronti di cittadini di altri Stati membri ".
22 . La Corte ne ha concluso che
"uno Stato membro non può, in forza della riserva relativa all' ordine pubblico di cui agli artt . 48 e 56 del trattato, allontanare dal proprio territorio un cittadino di un altro Stato membro né rifiutargli l' accesso al proprio territorio a motivo di un comportamento che, ove sia posto in essere da cittadini del primo Stato membro, non dà luogo a misure repressive o ad altri provvedimenti concreti ed effettivi volti a combatterlo ".
23 . Risulta con certezza da quanto precede che uno Stato membro che non disponga di norme relative alle condizioni di alloggio non può farle valere solo nei confronti dei lavoratori migranti, neppure in occasione del primo insediamento dei familiari .
24 . Ne risulta anche che uno Stato membro che dispone di tali norme, ma non adotta provvedimenti repressivi nei confronti dei suoi cittadini che non le rispettano, non può adottare provvedimenti repressivi neppure nei confronti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie .
25 . A mio parere, ne risulta anche che uno Stato membro che adotta provvedimenti repressivi nei confronti dei propri cittadini non può tuttavia giungere fino a ritirare il diritto di soggiorno ai familiari di un lavoratore migrante se dovesse accadere che l' alloggio di cui questi dispone divenga insufficiente nel corso del loro soggiorno comune .
26 . Infatti, non vi è alcuna proporzione tra, da un lato, un' ammenda, o anche l' espulsione forzata dall' alloggio di cui trattasi e, dall' altro, il ritiro o il rifiuto di proroga del permesso di soggiorno che equivale, alla fin fine, al rinvio puro e semplice nel paese d' origine .
27 . La Corte ha già avuto l' occasione di affermare decisamente che "tra le sanzioni comminate per l' inosservanza delle formalità prescritte per la notifica e per la registrazione, è indubbiamente in contrasto con la disciplina comunitaria l' espulsione dei soggetti tutelati dal diritto comunitario, in quanto tale provvedimento costituisce la negazione del diritto stesso conferito e garantito dal trattato" ( 6 ). Nella sentenza 3 luglio 1980, causa 157/79, Regina / Pieck ( Racc . pag . 2171 ), la Corte ha ugualmente escluso che possa essere comminata una pena detentiva per l' inosservanza delle formalità richieste per l' accertamento del diritto di soggiorno di un lavoratore tutelato dal diritto comunitario ( punti da 18 a 20 della motivazione ). Nella sentenza 14 luglio 1977, Sagulo, Brenca e Bakhouche, causa 8/77, Racc . pag . 1495, la Corte ha dichiarato, in modo più generale, che,
"sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di sanzionare, entro limiti ragionevoli, l' obbligo imposto alle persone tutelate dal diritto comunitario di essere munite di una carta d' identità o di un passaporto validi, in nessun caso siffatte sanzioni possono assumere una gravità tale da divenire un ostacolo alla libertà d' ingresso e di soggiorno prevista dal trattato" ( punto 12 della motivazione ).
Va osservato che nelle sentenze Watson ( punto 21 della motivazione ) e Pieck ( punto 19 della motivazione ) la Corte ha parlato di
"sanzioni talmente sproporzionate rispetto alla gravità dell' infrazione da risolversi in uno ostacolo alla libera circolazione delle persone ".
28 . Il fatto di occupare un alloggio sovrappopolato costituisce certamente una contravvenzione più grave rispetto all' inosservanza di una formalità, ma l' espulsione di un familiare si porrebbe direttamente in contrasto con l' obiettivo stesso perseguito dall' art . 10 del regolamento n . 1612/68, che è quello di contribuire ad eliminare gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, consentendo loro in particolare di farsi raggiungere dalla famiglia : anziché favorire la riunione delle famiglie, essa vi metterebbe fine . Orbene, è difficile immaginare che la sanzione che uno Stato membro può comminare ai propri cittadini in caso di sovrappopolamento di un alloggio sia la separazione degli occupanti se sono membri di una stessa famiglia . In numerosi Stati membri, fra cui la Repubblica federale di Germania, ciò sarebbe probabilmente incompatibile con norme costituzionali o legislative .
29 . A ciò si aggiunge che in tal caso si porrebbe talora il delicato problema di individuare quali familiari dovrebbero essere oggetto di un provvedimento di espulsione : l' ultimo arrivato, quello la cui carta di soggiorno scade per prima, ovvero il bambino che ha superato una determinata età limite ed a causa del quale la superficie disponibile per ogni persona diviene da un giorno all' altro insufficiente rispetto alla normativa?
30 . Nella risposta al quesito ad esso rivolto dalla Corte, il governo tedesco ha chiarito anche che, proprio in quanto la condizione relativa all' alloggio costituisce un mezzo indispensabile per promuovere l' integrazione sociale del lavoratore e dei familiari nel paese ospitante, uno Stato membro non potrebbe limitarsi a comminar loro le stesse sanzioni applicabili ai propri cittadini . E' tuttavia difficile comprendere in qual modo l' espulsione potrebbe favorire tale integrazione .
31 . Quello che le autorità tedesche volevano certamente dire è che esse devono poter esercitare la minaccia di espulsione al fine di ottenere l' osservanza di condizioni normali di alloggio . Comprendo perfettamente tale preoccupazione di disporre di un mezzo di pressione efficace, ma ritengo che la minaccia di espulsione possa essere utilizzata solo se essa può anche essere legalmente eseguita . Orbene, per i motivi sopra esposti, non mi pare che questo possa essere il caso .
32 . Inoltre, l' art . 9 del regolamento n . 1612/68 dimostra a mio parere che il legislatore comunitario ha voluto favorire l' integrazione dei lavoratori migranti con mezzi positivi e non negativi, facendoli godere "di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l' alloggio, ivi compreso l' accesso alla proprietà dell' alloggio di cui necessita ". "Detto lavoratore", continua il paragrafo 2 dello stesso art . 9, "può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano . La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un' analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali ". L' agente del governo tedesco ha dichiarato d' altra parte che il suo paese osserva pienamente questo articolo, sicché nella maggior parte dei casi dovrebbero trovarsi soluzioni adeguate in tal modo .
33 . Infine, la Commissione ha rettamente attirato l' attenzione della Corte sull' art . 4 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d' ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ( direttiva 64/221/CEE; GU del 4.4.1964, pag . 850 ). Ai sensi di tale disposizione, le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d' ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell' elenco allegato alla direttiva stessa . Si tratta di malattie estremamente gravi, ossia le malattie oggetto di una normativa sanitaria speciale, la tubercolosi, la sifilide e le altre malattie infettive o parassitarie contagiose . Tuttavia, il paragrafo 2 dello stesso articolo dispone che l' insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l' allontanamento dal territorio . Orbene, se tale allontanamento non è consentito nonostante che tali malattie comportino seri rischi per la popolazione autoctona e spese rilevanti per gli enti previdenziali del paese ospitante, può presumersi che, anche nella redazione dell' art . 10, par . 3, del regolamento n . 1612/68, il Consiglio non abbia voluto instaurare un diritto all' espulsione qualora le condizioni di alloggio divengano insufficienti successivamente all' arrivo della famiglia del lavoratore .
34 . Si giunge pertanto alla conclusione che un testo legislativo nazionale il quale preveda il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno o la riduzione a posteriori della durata di validità del permesso di soggiorno di un familiare di un lavoratore migrante, in base al fatto che l' alloggio della famiglia non può più essere considerato adeguato secondo i criteri applicati a tal proposito nel luogo di residenza, è incompatibile con l' ultima parte dell' art . 10, par . 3, del regolamento n . 1612/68, che vieta ogni discriminazione nell' applicazione di questa condizione .
35 . La Commissione ritiene anche che ci si troverebbe ipso facto ugualmente in presenza di un' inottemperanza all' art . 48 del trattato . Il governo tedesco fa invece valere che tale contestazione non è fondata, in quanto l' art . 48 non conferisce ai familiari del lavoratore migrante alcun diritto "primario" o "proprio" alla libertà di circolazione .
36 . Questa questione non è facile da risolvere . Da un lato infatti la possibilità accordata ai familiari di venire a stabilirsi con il lavoratore contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell' art . 48, eliminando ostacoli che si oppongono all' esercizio del diritto dei lavoratori di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri e di prendervi dimora al fine di svolgervi un' attività di lavoro . Quello che, per i familiari del lavoratore, costituisce il diritto di stabilirsi con lui nel territorio di uno Stato membro, per il lavoratore stesso rappresenta il diritto di farsi raggiungere dalla famiglia ( vedasi, a tal proposito, il quinto considerando del regolamento n . 1612/68 ). Si tratta dunque in qualche modo di un diritto accordato sia al lavoratore stesso sia alla famiglia .
37 . Dall' altro lato tuttavia l' avvocato generale Lenz ha rettamente affermato ( 7 ) che
"negli artt . 48, 49, 50 e 51 del trattato, che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori, non si parla del diritto dei familiari di seguire il lavoratore . Il regolamento del Consiglio n . 1612/68 va quindi in proposito oltre il contenuto minimo del trattato" ( pag . 1291 ).
Si può aggiungere che il termine stesso "membri della famiglia" non appare in questi articoli e che prima dell' adozione del regolamento n . 1612/68 mancava qualsiasi definizione della portata di tale nozione .
38 . D' altra parte, in diverse sentenze, la Corte ha ritenuto che i familiari del lavoratore ai sensi dell' art . 10 del regolamento n . 1612/68 siano solo "fruitori indiretti" ( 8 ) dei diritti alla libera circolazione che l' art . 48 del trattato riconosce a quest' ultimo e che i diritti ad essi conferiti dagli artt . 10 e 11 costituiscono semplicemente diritti "derivati", nel senso che essi sono connessi a quelli di cui è titolare il lavoratore in forza dell' art . 48 del trattato e degli artt . 1 e seguenti del regolamento n . 1612/68 ( 9 ).
39 . Inoltre, al punto 31 della motivazione della sentenza 8 aprile 1976 ( Royer, causa 48/75, Racc . pag . 497 ), la Corte ha stabilito che
"il diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi, per gli scopi voluti dal trattato - in ispecie per cercarvi o svolgervi un' attività professionale, subordinata o indipendente, o per ricongiungersi alla moglie o alla famiglia - è un diritto attribuito direttamente dal trattato o, a seconda dei casi, dalle disposizioni adottate per la sua attuazione" ( vedasi anche punto 50 della motivazione e dispositivo ).
A mio parere i diritti accordati ai familiari rientrano in quest' ultima categoria .
40 . Infine, il ragionamento della Commissione, secondo cui da ogni violazione del regolamento n . 1612/68 deriva ipso facto una violazione dell' art . 48 del trattato in quanto questo regolamento si fonda sull' art . 49 che prevede l' adozione delle "misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall' articolo precedente", dovrebbe logicamente condurre ad interpretare in modo restrittivo le disposizioni di tale regolamento limitando la loro portata a quanto è "necessario" alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori . Orbene, la giurisprudenza della Corte, in particolare per quanto concerne la nozione di "vantaggi sociali" di cui all' art . 7, par . 2, va esattamente nel senso contrario . Non ritengo che sia nell' interesse di nessuno, e certamente non in quello della Commissione, indurre la Corte a discostarsi da questa ampia interpretazione e penso quindi che non vada ravvisato un inadempimento all' art . 48 del trattato CEE .
Conclusione
41 . Sulla base delle considerazioni sopra esposte propongo di dichiarare che, adottando e mantenendo disposizioni legislative in base a cui la proroga del permesso di soggiorno dei familiari dei lavoratori migranti è rifiutata e la sua durata può essere ridotta se l' alloggio di cui dispongono i lavoratori per la famiglia non è più ritenuto adeguato secondo i criteri applicati in materia nel luogo di residenza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall' art . 10, par . 3, del regolamento del Consiglio n . 1612/68 .
42 . Quindi, poiché ritengo che il ricorso della Commissione vada accolto nell' essenziale, vi propongo anche di porre le spese a carico della Repubblica federale di Germania .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU L 257 del 19.10.1968, pag . 2 ).
( 2 ) BGBl I, 1980 del 6.2.1980, pag . 117 .
( 3 ) "Permesso di soggiorno" è la traduzione italiana dell' espressione tedesca "Aufenthaltserlaubnis ". Bisogna osservare che nella direttiva 68/360 "Aufenthaltserlaubnis" corrisponde a "carta di soggiorno ".
( 4 ) Al punto 43 della motivazione della sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair / Università di Hannover, Racc . pag . 3161, la Corte ha già accolto la nozione di abuso .
( 5 ) Cause riunite 115 e 116/81, Racc . 1982, pag . 1665, punto 7 della motivazione, pagg . 1707 e 1708 .
( 6 ) Vedasi sentenza 7 luglio 1976, Watson e Belmann, causa 118/75, Racc . 1976, pag . 1185, punto 20 della motivazione .
( 7 ) Conclusioni nella causa 59/85, Reed, Racc . 1986, pagg . 1283 e 1284 .
( 8 ) Vedasi sentenza 18 giugno 1987, Centre public d' aide sociale di Courcelles / Marie-Christine Lebon, causa 316/85, Racc . pag . 2811, punto 12 della motivazione .
( 9 ) Vedasi sentenza 7 maggio 1986, Guel / Regierungspraesident Duesseldorf, causa 131/85, Racc . pag . 1573, punto 20 della motivazione .
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