Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . La lite pendente dal 1982 tra la sig.ra Maria Frascogna e la Caisse des dépôts et des consignations ( Cassa dei depositi ) di Bordeaux ha condotto nuovamente ad una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte .
2 . Come già sappiamo dalla causa 157/84 ( 1 ), l' attrice, rimasta vedova, vive dal settembre 1976 presso il figlio, che svolge un' attività lavorativa subordinata in Francia e provvede al suo mantenimento .
3 . L' attrice percepisce una pensione di reversibilità da un ente previdenziale italiano, che ammontava nel 1981 a soli 1*000 FF al mese . L' assegno speciale di vecchiaia ( allocation spéciale de vieillesse ), da lei richiesto, le fu negato dalla Caisse des dépôts et des consignations, convenuta nella causa principale, nel 1982, in quanto non soddisfaceva al requisito d' aver vissuto in Francia per quindici anni, come richiesto dall' accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953, concernente i regimi di previdenza sociale .
4 . La commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine ( commissione di prima istanza del contenzioso della previdenza sociale ), dinanzi alla quale la ricorrente presentava ricorso contro tale decisione, aveva quindi sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale se le norme dell' accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953 siano attualmente compatibili con il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( 2 ).
5 . Nella sentenza 6 giugno 1985, la Corte ha anzitutto dichiarato che un ascendente di un lavoratore migrante non può richiedere il pagamento del suddetto assegno in forza del regolamento n . 1408/71 . Tuttavia, al fine di risolvere tutte le questioni relative all' interpretazione del diritto comunitario, il cui chiarimento servisse al giudice di rinvio ai fini della decisione nella causa principale, la Corte ha fatto presente, con riferimento alla sua precedente giurisprudenza, che, nel caso concreto, la concessione dell' assegno summenzionato deve essere considerata come un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 1612/68, relativo alla libertà di circolazione di lavoratori all' interno della Comunità ( 3 ). La Corte ha pertanto dichiarato quanto segue :
"a ) L' attribuzione di un assegno speciale di vecchiaia il quale garantisca un reddito minimo alle persone anziane, secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale di cui trattasi nella causa principale, costituisce un vantaggio sociale ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612 .
b ) L' art . 7, n . 2, di questo regolamento dev' essere interpretato nel senso che l' attribuzione di detto vantaggio sociale non può essere subordinata alla condizione dell' effettiva residenza nel territorio di uno Stato membro per un certo numero di anni, qualora tale condizione non valga per i cittadini di tale Stato membro ".
6 . Nel proseguimento della causa principale dinanzi al tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre ( tribunale in materia di previdenza sociale ) - nuova denominazione del giudice di rinvio - la convenuta ha continuato ad opporsi alla richiesta dell' attrice . Secondo la convenuta l' assegno speciale di vecchiaia non rientra nell' ambito d' applicazione del regolamento n . 1612/68; a norma dell' art . 7, n . 2, di questo regolamento, il lavoratore che sia cittadino di uno Stato membro e che lavori in un altro Stato membro gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali; la parità di trattamento è però disposta solo per lo stesso lavoratore . Inoltre l' attrice, cui la legge attribuisce il diritto all' assegno semplice d' aiuto sociale, non può essere considerata come ascendente a carico di un lavoratore di un altro Stato membro; anche per questa ragione essa non rientrerebbe nella disciplina del regolamento n . 1612/68 .
7 . L' attrice, invece, sostiene che l' ambito d' applicazione del regolamento n . 1612/68 si estende non solo al lavoratore, ma anche ai familiari che si sono avvalsi del diritto di abitare con lui nel territorio di un altro Stato membro .
8 . Il tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre ha quindi sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' assegno speciale di vecchiaia rientri nella sfera di applicazione 'ratione materiae' e 'ratione personae' del regolamento 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori ".
B - Nel merito
9 . Una lettura appropriata della sentenza della Corte 6 giugno 1985 nella causa 157/84, cioè una lettura del dispositivo della sentenza in connessione con la motivazione e, in particolare, con il punto 21, è sufficiente per rispondere alla domanda del giudice di rinvio . Pertanto mi sembrano opportune solo le seguenti osservazioni complementari .
10 . Nella sentenza 12 luglio 1984 nella causa 261/83 ( 4 ), la Corte aveva già dichiarato che la nozione di vantaggio sociale a norma dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68 comprende anche la concessione di un reddito garantito alle persone anziane e agli ascendenti a carico del lavoratore . La parità di trattamento prescritta dall' art . 7 del regolamento deve escludere anche la discriminazione degli ascendenti a carico del lavoratore .
11 . Tuttavia, i familiari di un lavoratore ai sensi dell' art . 10 del regolamento n . 1612/68 fruiscono solo indirettamente della parità di trattamento, come la Corte ha constatato nella sentenza 18 giugno 1987, nella causa 316/85 ( 5 ). I familiari possono godere delle corrispondenti prestazioni solo se queste ultime devono essere considerate vantaggi sociali ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento n . 1612/68, per il lavoratore migrante stesso e non, ad esempio, per l' ascendente a suo carico . Si tratta pertanto di un diritto del familiare mediato dallo status giuridico del lavoratore, non di un diritto autonomo .
12 . Come la Corte ha poi fatto presente nella summenzionata sentenza, una prestazione siffatta a favore di un familiare di un lavoratore costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell' art . 7, n . 2, del regolamento, solo in quanto il familiare è a carico del lavoratore .
13 . La condizione di familiare a carico non è tuttavia esclusa - anche ciò è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza già menzionata del 18 giugno 1987 - dal fatto che il familiare del lavoratore migrante richieda o riceva un reddito minimo dallo Stato . Anche in questo caso il familiare deve essere ancora considerato come un familiare a carico del lavoratore migrante . Ogni altra prospettiva sarebbe incompatibile con il principio della parità di trattamento dei lavoratori migranti ( 6 ). Ho già esposto questa tesi nelle conclusioni nella causa 316/85, nei termini seguenti : l' insostenibilità della tesi opposta diventa evidente, quando ci si renda conto che essa condurrebbe, nel caso in cui dei familiari del lavoratore migrante siano indigenti, al risultato che perderebbero il diritto di soggiorno fruendo di prestazioni di aiuto sociale ( poiché non sarebbero più a carico del lavoratore ) o che - in altri termini - in situazioni siffatte il diritto di soggiorno sarebbe possibile solo rinunciando a prestazioni essenziali, contemplate per i cittadini nazionali, cioè a prezzo di un grave pregiudizio ( 7 ).
C - Conclusioni
Di conseguenza, vi propongo di risolvere come segue la questione sottopostavi :
Quando ascendenti a carico di un lavoratore, cittadino di uno Stato membro e occupato in un altro Stato membro, vanno ad abitare presso di lui, la concessione di un assegno speciale di vecchiaia, che garantisce agli anziani un reddito minimo alle condizioni stabilite dalla legge nazionale applicata nella causa principale, costituisce un vantaggio sociale per il lavoratore migrante ai sensi del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612 .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) Sentenza 6 giugno 1985 nella causa 157/84, Maria Frascogna / Caisse des dépôts et des consignations, Racc . pag . 1739 .
( 2 ) GU 1971, L 149, pag . 2 .
( 3 ) GU 1968, L 257, pag . 2 .
( 4 ) Carmela Castelli / ONPTS, Racc . 1984, pag . 3199 .
( 5 ) Sentenza 18 giugno 1987, Centre public d' aide sociale di Courcelles / Marie-Christine Lebon, Racc . 1987, pag . 0000000000 .
( 6 ) Cfr . punto 20 della motivazione .
( 7 ) Cfr . punto 35 della motivazione .
Full & Egal Universal Law Academy