Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . L' art . 20 del regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 3796/81, "relativo" all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca" ( 1 ) , che ha sostituito il regolamento ( CEE ) n . 100/76, prescrive che i dazi della tariffa doganale comune siano sospesi per quanto riguarda, fra l' altro, i tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 . Questo perché - come è rilevato nella motivazione del regolamento - la produzione comunitaria di tonno non è sufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie alimentari di trasformazione . L' art . 24 del regolamento dispone inoltre che, se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all' art . 1, n . 2, subisce gravi perturbazioni a causa delle importazioni o delle esportazioni, possono essere adottati provvedimenti adeguati negli scambi con i paesi terzi . Un provvedimento del genere è stato adottato - a causa dei prezzi vigenti per i tonni albacora sul mercato internazionale - nella forma di un regime di vigilanza sulle importazioni in Francia ( 2 ) .
2 . Oltre a ciò l' art . 17 di detto regolamento stabilisce che per i tonni di cui all' allegato III, destinati all' industria conserviera, un' indennità di compensazione è versata, se necessario, ai produttori di tonno della Comunità, al fine di evitare che - come si spiega nella motivazione del regolamento - il livello dei redditi dei produttori comunitari interessati sia compromesso da flessioni di prezzi all' importazione dei tonni destinati all' industria conserviera . Sempre a tenore dell' art . 17, per i prodotti di cui al n . 1 è fissato un prezzo alla produzione comunitaria in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle ultime tre stagioni di pesca precedenti la fissazione di detto prezzo sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi e per una parte significativa della produzione comunitaria; il Consiglio adotta le norme generali per l' attribuzione dell' indennità di cui al n . 1 e fissa il prezzo alla produzione comunitaria di cui al n . 4; le modalità di attuazione dell' articolo sono adottate secondo il procedimento contemplato dall' art . 33 ( cioé dalla Commissione con la partecipazione del comitato di gestione per i prodotti della pesca ).
3 . In base all' articolo succitato il Consiglio fissava col regolamento ( CEE ) n . 3605/85 ( 3 ) in 1 479 ecu la tonnellata il prezzo alla produzione comunitaria del tonno albacora per la stagione 1986 . Nell' ambito della precedente organizzazione di mercato nel settore dei prodotti della pesca il Consiglio aveva già stabilito, col regolamento ( CEE ) n . 1196/76 ( 4 ) , norme generali relative alla concessione dell' indennità compensativa ai produttori di tonno destinato all' industria conserviera . In base a detto regolamento per ciascuno dei prodotti elencati nell' allegato ( fra i quali il tonno albacora ) viene stabilito ogni mese un prezzo medio del mercato comunitario sulla base della media ponderata dei corsi medi mensili rilevati per ciascun prodotto ( art . 2 ). Ai sensi dell' art . 3, per ciascuno dei prodotti elencati nell' allegato, ai produttori di tonno della Comunità viene versata un' indennità compensativa qualora tanto il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario quanto il prezzo d' entrata (( attualmente ai sensi dell' art . 21, n . 3, 2° comma, del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 )) siano inferiori al 90% del prezzo comunitario alla produzione . L' art . 4 del regolamento dispone che l' indennità compensativa è versata soltanto se da un esame risulti che la situazione rilevata sul mercato comunitario è la conseguenza del livello dei prezzi sul mercato mondiale del tonno e che il calo del prezzo sul mercato comunitario non è provocato da un aumento anormale dei quantitativi prodotti . A norma dell' art . 5, per tutti i quantitativi di tonno forniti all' industria conserviera nel periodo trimestrale per il quale sono stati rilevati i prezzi, l' importo dell' indennità compensativa è limitato alla differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo effettivamente riscosso dal produttore comunitario . Tale importo non può tuttavia - aggiunge l' art . 5 - superare in alcun caso la differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario ( che viene stabilito in base ai corsi medi mensili ). Infine l' art . 7 del regolamento dispone che secondo il procedimento del comitato di gestione sono stabilite le modalità di attuazione del regolamento nonché l' importo massimo dell' indennità compensativa .
4 . Dette modalità venivano adottate col regolamento della Commissione 31 luglio 1986 ( 5 ), ( CEE ) n . 2469/86 . Di detto regolamento ci interessa nel presente procedimento soprattutto l' art . 2 . A norma del n . 2 di quest' articolo, l' indennità è attribuita, per ciascuno dei prodotti considerati nell' allegato III dal regolamento ( CEE ) n . 3796/81 ( quindi anche per i tonni albacora ), per tutti i quantitativi di tonno prodotti da un produttore comunitario, sbarcati nella Comunità, venduti da detto produttore all' industria conserviera stabilita nella Comunità e consegnati a detta industria durante il periodo considerato ai fini della trasformazione completa e definitiva in prodotti della voce 16.04 della tariffa doganale comune . Inoltre il n . 3 recita :
"L' importo massimo dell' indennità è fissato al livello necessario per assicurare che la diminuzione del prezzo sul mercato comunitario non minacci il reddito percepito dai produttori di tonno dalla commercializzazione dei loro prodotti, tanto sul mercato della Comunità che su quello dei paesi terzi ".
5 . Ciò significa - come è emerso nel corso del procedimento - che l' importo massimo non corrisponde semplicemente alla differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario . Si deve tener conto anche del rapporto fra il reddito complessivo ottenuto durante il trimestre per il quale viene versata l' indennità compensativa e la media ponderata del reddito complessivo dei produttori comunitari, calcolata in base ai trimestri corrispondenti degli anni 1983-1985 ( per i particolari rinvio alla nota tecnica prodotta in giudizio ).
6 . Poiché i summenzionati provvedimenti di vigilanza non risultavano sufficienti e si verificavano numerose importazioni a prezzo ridotto, la Commissione adottava inoltre, il 31 luglio 1986, il regolamento ( CEE ) n . 2470/86 ( 6 ) , che fissava per la prima volta un' indennità compensativa per i produttori di tonno . L' importo massimo dell' indennità ammontava per l' albacora di peso superiore a 10 kg à 170 ecu la tonnellata e per l' albacora di peso inferiore a 10 kg a 185 ecu la tonnellata ( per contro la differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario sarebbe stata di 315 ecu la tonnellata e, rispettivamente, 344 ecu la tonnellata ).
7 . In seguito all' emanazione dei due suddetti regolamenti della Commissione, la Repubblica francese ha proposto, il 21 ottobre 1986, un ricorso diretto all' annullamento di detti regolamenti o - per quanto attiene al primo regolamento - all' annullamento dell' art . 2, n . 3, ( come è stato espressamente chiarito all' udienza, in risposta ad una domanda del giudice relatore ).
B - Il mio punto di vista
8 . Esaminerò ora particolareggiatamente la fondatezza del ricorso, a sostegno del quale è intervenuto il governo spagnolo . A questo proposito si devono distinguere due gruppi di argomenti : innanzitutto gli argomenti che riguardano la motivazione formale dei regolamenti, e, in secondo luogo, quelli relativi alla legittimità sostanziale degli stessi .
1 ) Contrariamente all' ordine seguito nell' atto introduttivo, inizierò con il gruppo di argomenti menzionato da ultimo .
9 . A questo proposito la ricorrente ha sostenuto essenzialmente ( per i particolari rinvio alla relazione d' udienza ) che i regolamenti della Commissione non sono conformi ai regolamenti del Consiglio ( CEE ) n . 3796/81 e 1196/76 . In base alle norme stabilite dal Consiglio l' importo massimo dell' indennità compensativa dovrebbe essere fissato tenendo conto solo dei criteri di prezzo indicati dall' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76; per contro la Commissione non sarebbe stata autorizzata a limitare l' indennità compensativa nel modo da essa effettuato, cioé tenendo conto dei quantitativi sbarcati, poiché ciò si risolverebbe nel penalizzare i produttori . Una disciplina come quella varata col regolamento ( CEE ) n . 2469/86 ( la quale sarebbe così poco precisa che lascerebbe alla Commissione un ampio potere discrezionale ) non può in nessun caso essere considerata modalità di attauzione ai sensi dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 . Se detta disciplina fosse stata ritenuta necessaria, il Consiglio stesso avrebbe dovuto inserirla fra le norme generali enunciate nell' art.17 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81, poiché solo così sarebbe stata rispettata la gerarchia delle norme stabilite dal diritto comunitario .
10 . a ) Per quanto riguarda la questione di principio da ultimo menzionata - e cioé se una disciplina come quella di cui all' art . 2, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 2469/86 potesse essere adottata come elemento dalle modalità di attuazione che devono essere stabilite dalla Commissione o dovesse rientrare fra le norme generali che devono essere adottate dal Consiglio a norma dell' art . 17 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 - non vedo alcun motivo convincente per risolvere detta questione nel senso sostenuto dalla ricorrente e dall' interveniente .
11 . A questo proposito ritengo importante il fatto che nell' art . 155 del trattato CEE, che disciplina le competenze della Commissione, si fa menzione in modo del tutto generico dell' esercizio dei poteri conferiti dal Consiglio alla Commissione per l' attuazione delle norme da esso stabilite . Non si fa alcuna distinzione a seconda del grado d' importanza delle norme, né emerge che alla Commissione possano conferirsi poteri di natura affatto subordinata, accompagnati dalla precisa indicazione dei criteri da osservare .
12 . Del pari, è importante rilevare che la giurisprudenza della Corte in materia, lungi dal corroborare la tesi della ricorrente, contiene importanti elementi a favore della tesi della Commissione .
13 . Ad esempio, ricordo la sentenza emessa nella causa 25/70 ( 7 ) a tenore della quale è necessario stabilire in base all' art . 43, n . 2, 3° comma, del trattato CEE, solo i punti essenziali dei regolamenti agricoli; nella quale si considera peraltro che le disposizioni d' attuazione possono essere adottate secondo un procedimento diverso dallo stesso Consiglio o dalla Commissione; e in cui si sottolinea soprattutto che il procedimento del comitato di gestione consente al Consiglio di attribuire alla Commissione poteri di attuazione notevolmente estesi . Ricordo inoltre la sentenza pronunciata nella causa 57/72 ( 8 ) , in cui si afferma che la Commissione dispone di un' ampia libertà di valutazione, che esclude qualsiasi automatismo e che va esercitata alla luce degli scopi politico-economici fissati dal regolamento base ( e in cui si rileva inoltre che la Commissione può esercitare i poteri necessari per garantire il funzionamento di un determinato sistema ).
Ricordo anche la sentenza nella causa 23/75 ( 9 ) , da cui emerge che la nozione di "attuazione" ai sensi dell' art . 155 del trattato va interpretata in senso lato ( cosicché nel settore della politica agricola comune possono essere attribuite alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione ) e in cui si sottolinea che il procedimento del comitato di gestione consente al Consiglio di attribuire alla Commissione poteri di attuazione notevolmente estesi i cui limiti devono essere definiti con riferimento agli scopi generali essenziali dell' organizzazione di mercato e meno in funzione del significato letterale della delega .
Rilevo infine che questo orientamento emerge anche dalla giurisprudenza più recente : infatti, nella sentenza emessa nella causa 27/85 ( 10 ) si considera che i poteri di attuazione della Commissione nel settore della politica agricola comune devono essere interpretati in senso lato, e che spettano alla Commissione, in tale settore, ampie facoltà di valutazione e di azione, i cui limiti devono essere definiti con riferimento agli scopi generali dell' organizzazione di mercato di cui trattasi .
14 . b ) Poiché quindi, nessuna obiezione di principio osta a che alla Commissione sia attribuita un' ampia facoltà di valutazione per l' applicazione del sistema di compensazione qui considerato ( il che del resto spesso si verifica - secondo le osservazioni dettagliate della Commissione - in sede di realizzazione della politica agricola comune ) la questione decisiva è se i regolamenti menzionati dalla ricorrente stabiliscano chiari limiti ai poteri conferiti alla Commissione .
15 . aa ) Secondo me, è senz' altro evidente che questo non è il caso del regolamento base relativo all' organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti della pesca, a proposito del quale, del resto, la ricorrente non ha in pratica presentato argomenti .
16 . Quanto all' indennità compensativa da versare ai produttori di tonno, il citato art . 17 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81, si limita a stabilire innanzitutto - in termini molto generici - che essa è accordata "se necessario" ( al riguardo, a tenore della motivazione del regolamento, si deve tener conto che l' indennità compensativa mira a salvaguardare il livello dei redditi dei produttori di tonno, il quale può essere compromesso da una flessione dei prezzi all' importazione di tonni destinati all' industria conserviera ). Anche se l' art . 17 dispone inoltre che il Consiglio adotta le norme generali per la concessione delle indennità compensative ( 11 ) , e che le modalità di attuazione dello stesso articolo sono adottate secondo il procedimento del comitato di gestione, non se ne può tuttavia desumere cosa deve rientrare nelle norme generali o nelle modalità di attuazione . Da detto articolo emerge chiaramente solo che il Consiglio deve fissare il prezzo alla produzione comunitaria; esso però non impone di ritenere che al Consiglio sia vietato delegare alla Commissione ampi poteri e in particolare i poteri necessari per adottare tutte le norme che - come ha osservato la Commissione - sono necessarie per la corretta attuazione del sistema di compensazione .
17 . bb ) Al centro della controversia, pertanto, vi è anche l' interpretazione del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 e precisamente la questione se gli impugnati regolamenti della Commissione siano conformi a detto regolamento .
18 . Come sapete, la ricorrente ha osservato ( sostenuta dal governo spagnolo ) che il Consiglio ha precisato esaurientemente nel regolamento ( CEE ) n . 1196/76 il senso dell' espressione "se necessario" figurante nell' art . 17 del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 (( e che figurava anche nell' art . 16 del precedente regolamento ( CEE ) n . 100/76 )), e che - qualora sia assodato che sussistono i presupposti di cui all' art . 3 ( calo dei prezzi sul mercato comunitario e dei prezzi d' entrata al di sotto di un determinato livello ) e qualora ricorrano anche i presupposti di cui all' art . 4 ( la situazione rilevata sul mercato comunitario deve essere conseguenza del livello dei prezzi sul mercato mondiale ) - la Commissione è unicamente competente, nell' ambito del procedimento del comitato di gestione e in base all' art . 5 di detto regolamento, a determinare gli elementi di calcolo ( determinazione del prezzo medio trimestrale ) e il sistema di controllo dei prezzi di vendita effettivamente riscossi . Per importo massimo si dovrebbe quindi intendere la differenza menzionata nell' art . 5 del regolamento che non dovrebbe superare la differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo medio trimestrale . Pertanto, trattandosi di garantire il livello dei redditi dei produttori di tonno, si dovrebbe tener conto solo di un importo corrispondente al prezzo comunitario alla produzione . La disciplina stabilita dalla Commissione nel regolamento ( CEE ) n . 2469/86 comporterebbe invece - poiché si deve tener conto dei quantitativi prodotti per il calcolo dell' importo massimo - una penalizzazione degli aumenti di produzione che non potrebbe rispondere allo scopo perseguito . Detta disciplina non sarebbe necessaria per evitare la "compensazione eccessiva" dovuta all' indennità di cui trattasi, paventata dalla Commissione, e comunque questo scopo potrebbe essere raggiunto grazie al citato art . 4 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 .
19 . Ritengo - lo dico subito - che su questo punto non si debbano seguire la ricorrente e l' interveniente, e che la Commissione abbia, dalla sua argomenti più convincenti quando sostiene che, in base al sistema generale e allo scopo della normativa, dev' esserle riconosciuto il potere di stabilire l' importo massimo secondo criteri diversi da quelli menzionati nell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 .
20 . Infatti depongono già in tal senso taluni termini usati negli artt . 5 e 7 del regolamento del Consiglio . Così l' art . 5 recita, significativamente : "l' importo dell' indennità compensativa è limitato alla differenza (...) (( die Ausgleichentschaedigung belaeuft sich (...) hoechstens (...)"; the compensation shall not exceed (...)"; ten hoogste gelijk zijn"; "le montant de l' indemnité compensatoire est limité à (...))". Orbene, per disporre nel senso dell' interpretazione caldeggiata dalla ricorrente sarebbe stato più ovvio scegliere termini analoghi a quelli impiegati nel regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 3117/85 ( 12 ) , che così stabilisce : "L' importo dell' indennità è uguale alla differenza tra il prezzo di vendita riscosso dal produttore ed il prezzo minimo garantito ". Il fatto che ciò non sia avvenuto corrobora la tesi secondo cui con i termini "è limitato a" si fa riferimento ad un altro sistema di calcolo . Del pari, l' art . 7 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 dispone che si deve stabilire l' importo massimo dell' indennità compensativa secondo il procedimento del comitato di gestione . La scelta di questo procedimento e l' espressa menzione di un importo massimo sarebbero inspiegabili se si trattasse solo dell' operazione di calcolo relativamente semplice indicata nell' art . 5 del regolamento ( e cioè della determinazione della differenza fra il prezzo comunitario alla produzione e un prezzo di vendita medio trimestrale dei produttori ).
21 . Quel che più conta, però - se non si può, data la lettera delle norme stabilite dal Consiglio, parlare di assoluta chiarezza ai sensi della tesi della ricorrente - sono la logica dello scopo della normativa e gli elementi forniti, almeno implicitamente dall' art . 4 del regolamento del Consiglio .
22 . Già più volte si è fatto cenno allo scopo della normativa : esso consiste nel salvaguardare il livello del reddito dei produtori di tonno della Comunità, che può essere minacciato da influenze del mercato mondiale ( nei cui confronti non vi sono, di regola, sistemi di protezione ). Orbene, è evidente che il livello del reddito è determinato non solo dai prezzi, ma anche dai quantitativi smerciati . Esso può rimanere immutato persino in caso di calo dei prezzi se la produzione sia stata proporzionalmente aumentata . Dato lo scopo suddetto, è pertanto logico considerare il modo di vedere della Commissione coerente col sistema . E evidente che, senza un siffatto correttivo, il sistema potrebbe sortire risultati aberranti con l' attribuzione di una compensazione eccessiva, di una sorta di premio alla produzione ( con tutte le conseguenze dannose che ciò comporterebbe, come, ad esempio, incentivo per un futuro aumento di produzione col rischio della destabilizzazione del mercato e dell' influenza sulle correnti commerciali fra gli Stati a danno di paesi terzi ). Ciò potrebbe comunque essere evitato - se si applica alla lettera l' art . 4 del regolamento del Consiglio - solo in caso di aumento anormale dei quantitativi prodotti, poiché questo esclude senz' altro il versamento dell' indennità compensativa .
23 . Per quanto riguarda inoltre il suddetto art . 4 si deve rilevare - e questo rilievo è senza dubbio importante per il nostro problema interpretativo - che esso attribuisce sicuramente alla Commissione un notevole potere discrezionale ( in particolare per stabilire quando si verifichi un aumento anormale dei quantitativi prodotti e come si debba valutare l' influenza di detto aumento sui prezzi sul mercato comunitario ). Infatti, questo si concilia male con l' assunto secondo cui all' atto dell' applicazione dell' indennità compensativa ( dopoché è stata effettuata la determinazione in base all' art . 4 ) la Commissione deve limitarsi, nel procedimento del comitato di gestione, ad una semplice operazione di calcolo . E' essenziale inoltre il criterio - applicato nell' art . 4 e or ora trattato - secondo cui non si può prescindere dai quantitativi prodotti, che naturalmente influenzano la situazione del mercato e quella economica . Orbene, giustamente la Commissione sostiene che non si vede perché detta considerazione debba valere solo in situazioni estreme ( e cioé quando si constati un aumento anormale della produzione comunitaria e si concluda che questo fenomeno è la sola causa del calo dei prezzi ) e non nei casi in cui il livello dei prezzi risulti influenzato tanto dall' andamento del mercato mondiale quanto dalla produzione comunitaria, e in cui sia quindi impossibile escludere il versamento dell' indennità compensativa . Infatti, ciò porterebbe ad ammettere non solo - poiché non si terrebbe conto dell' influenza dell' aumento dei quantitativi prodotti sul livello dei redditi - che la concessione del' indennità compensativa possa risolversi in una compensazione eccessiva incompatibile con lo scopo di detta indennità, ma anche che il sistema dell' indennità possa subire modifiche improvvise e radicali, con il versamento di indennità eccessive in caso di aumenti "normali" della produzione e la mancanza di indennità in caso di aumento anormale della produzione in un periodo di tempo successivo ( come è avvenuto negli altri trimestri del 1986 ).
24 . Pertanto, secondo me, tenuto conto del principio espresso non compiutamente nell' art . 4 del regolamento del Consiglio, dello scopo perseguito con la normativa di cui trattasi e del tenore ambiguo degli artt . 5 e 7 del regolamento, la sola conclusione possibile è che il regolamento del Consiglio consente ( o, se si preferisce, autorizza ) pienamente la fissazione dell' importo massimo dell' indennità compensativa ad un livello diverso da quello che risulterebbe dall' art . 5 del regolamento del Consiglio come interpretato dalla ricorrente e dall' interveniente . Di conseguenza, non si può ritenere che la Commissione, adottando nel regolamento ( CEE ) n . 2469/86 come parametro determinante il livello di reddito ottenuto sino ad allora dai produttori di tonno, abbia infranto il regolamento ( CEE ) n . 1196/76 .
25 . cc ) In questo contesto non è necessario esaminare ulteriormente le osservazioni contenute nelle memorie delle parti, poiché esse si limitano al problema se la Commissione per la fissazione dell' importo massimo debba tener conto solo degli elementi relativi al prezzo menzionati nell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 o possa anche basarsi su altre considerazioni .
26 . All' udienza, però, la ricorrente e l' interveniente sono arrivate a mettere in dubbio che il sistema adottato dalla Commissione nel regolamento impugnato comporti effettivamente una compensazione delle perdite di reddito . Esse hanno osservato che il regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 1196/76 nelle norme generali di base menziona solo il prezzo medio trimestrale del mercato comunitario e non il fatturato degli ultimi tre anni . Inoltre, sarebbe più corretto basarsi sul reddito reale dei produttori di tonno; la Commissione non avrebbe quindi dovuto limitarsi a prendere in considerazione il fatturato, trascurando il fatto che se aumenta la produzione aumentano anche le spese di produzione e che il costo della vita è aumentato dal periodo di riferimento ( 1983-1985 ) adottato dalla Commissione .
27 . A mio avviso, in base ai principi che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte, detti argomenti devono essere considerati tardivi e, quindi, irricevibili, poiché manifestamente si tratta non di precisazioni intese semplicemente a chiarire mezzi dedotti per iscritto, ma di un mezzo nuovo ed autonomo .
Tuttavia, a questo proposito osserverò brevemente quanto segue .
28 . Se non vado errato, non si nega l' esattezza delle cifre riportate nella nota tecnica prodotta dalla Commissione . Da detti dati emerge che per i produttori di tonno vi è stato un certo aumento di produzione e quindi un certo aumento di reddito ( anche se detto aumento - come si rileva nella motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2470/86 - non è stato tale da essere qualificato "aumento anormale ").
29 . Quanto alla necessità di tener conto del reddito reale e delle spese di produzione, sottolineata dalla ricorrente e dall' interveniente, innanzitutto si può obiettare che l' espressione "garanzia del livello di reddito" lascia certamente spazio per un' interpretazione restrittiva conforme alla politica di risparmio ( da un certo periodo di tempo raccomandata alla Commissione, in generale, nel settore della politica agricola comune ). Inoltre, la Commissione ha sostenuto, senza essere contraddetta, di aver ottenuto dagli Stati membri solo dati sui redditi globali dei produttori di tonno e che, pertanto, essa poteva basarsi solamente su di essi nella nota tecnica summenzionata .
30 . Quanto infine al fatto che come valore di riferimento siano stati scelti i redditi medi degli anni 1983-1985, si deve ammettere che in tal modo è stato considerato determinante per il 1986 un livello di reddito inferiore a quello del 1985 . Tuttavia, se si considera globalmente il sistema, non si può contestare la fondatezza di detto metodo, dato che il regolamento base del Consiglio ( CEE ) n . 3796/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, mostra che l' importante elemento di riferimento "prezzo alla produzione comunitaria" è fissato in base alla media dei prezzi rilevati nel corso delle tre stagioni di pesca precedenti .
Difficilmente, quindi, si può sostenere che la Commissione abbia manifestamente travalicato i limiti del potere discrezionale di cui dispone in questo contesto .
31 . Dopo aver accertato che non sussistono seri motivi per dubitare della legittimità sostanziale degli impugnati regolamenti della Commissione, occorre adesso esaminare anche la questione se essi siano motivati sufficientemente, come prescritto dall' art . 190 del trattato CEE, o se nella loro motivazione - senza dubbio molto laconica - debbano ravvisarsi gli estremi della violazione delle forme sostanziali .
32 . Come sapete, la ricorrente deduce detta violazione . Nel regolamento ( CEE ) n . 2469/86 non sarebbero indicati i criteri adottati per determinare l' importo massimo e non sarebbe precisato su quale disposizione del regolamento del Consiglio ( CEE ) n . 1196/76 - che non menzionerebbe espressamente criteri come quelli usati dalla Commissione - la Commissione si sia basata per adottare il suo regolamento . Anche se alcuni elementi di valutazione emergono dalla motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2470/86, essi non costituirebbero - siccome questo regolamento è stato in vigore solo per un trimestre - un' adeguata motivazione per il regolamento della Commissione che ha stabilito le modalità d' applicazione ai sensi dell' art . 7 del regolamento ( CEE ) n . 1196/76 . La ricorrente sostiene inoltre che nella motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2470/86 avrebbero dovuto figurare anche concrete indicazioni sul calcolo dell' importo massimo, per esempio spiegazioni sulla nozione di "reddito", cioé elementi come quelli che figurano nella nota tecnica, già più volte menzionata, che é stata presentata al comitato di gestione . Il governo spagnolo aderisce a questa tesi . Anch' esso sostiene che per una motivazione completa sarebbero state necessarie, in special modo, spiegazioni sul sistema di calcolo dell' importo massimo e indicazioni sugli elementi di calcolo usati dalla Commissione ( reddito, prezzi, periodo di riferimento ).
33 . Sul difetto di motivazione - mezzo dedotto relativamente spesso - esiste già una cospicua giurisprudenza, dalla quale si possono ricavare preziose indicazioni anche per il presente procedimento . Così la Corte ha di recente sottolineato, in termini generali ( nella sentenza emessa nelle cause riunite 142 e 156/84 ( 13 ) ), che la portata dell' obbligo di motivazione dipende dal contesto in cui il provvedimento è stato adottato ( il che potrebbe essere rilevante tenuto conto del fatto che durante la riunione del comitato di gestione e - come ci è stato spiegato - già nel corso della preparazione di detta riunione furono distribuite note tecniche particolareggiate sul calcolo dell' indennità compensativa, che dovevano garantire un' esatta informazione agli Stati membri partecipanti in questo modo al procedimento ). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, non è necessario fornire una motivazione specifica di tutti i particolari qualora questi siano in armonia col provvedimento nel suo complesso, ma occorre piuttosto che siano chiariti i punti essenziali ( 14 ) , e - come si considera nella sentenza pronunciata nella causa 108/81 ( 15 ) - che sia evidenziato lo scopo perseguito nella sua essenza . La Corte ha inoltre sottolineato che non è necessario comunicare i fatti concreti, ma è sufficiente indicare solo in generale gli elementi fondamentali sui quali si è basata la valutazione dei fatti e il procedimento seguito per questa valutazione ( 16 ) . Infine, nella sentenza emessa nella causa 230/78 ( 17 ) , essa ha considerato che la motivazione di un regolamento di attuazione può rinviare ad una situazione di fatto i cui tratti specifici siano indicati nel regolamento base .
34 . Se si esamina, alla luce di quanto precede, il sistema di norme di cui trattasi, è innanzitutto importante rilevare come nella motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2468/86 si faccia riferimento alla salvaguardia del livello di reddito dei produttori di tonno e come dall' art . 2 dello stesso regolamento emerga chiaramente che si tratta del reddito proveniente dalla vendita di tutti i quantitativi prodotti ( tanto sul mercato della Comunità che su quello dei paesi terzi ). Questo principio è ribadito nella motivazione del regolamento ( CEE ) n . 2470/86, dove del pari si chiarisce che l' andamento del reddito ( nel senso sopraindicato ) dev' essere preso in considerazione per un periodo rappresentativo .
35 . Importante poi è anche il nesso col regolamento base ( CEE ) n . 3796/81 . Infatti, dalla motivazione di detto regolamento emerge chiaramente lo scopo essenziale del sistema di compensazione, e cioé la garanzia del livello del reddito dei produttori di tonno, e dall' art . 17, n . 4, si desume che per la fissazione del prezzo alla produzione comunitaria ( e quindi di un elemento di riferimento importante per il livello dei redditi ) ci si basa sui prezzi delle tre stagioni precedenti la fissazione di detto prezzo . Inoltre non si deve dimenticare - e anche questo fa parte del quadro sistematico dell' insieme - che l' art . 4 delle norme base stabilite dal Consiglio nel regolamento ( CEE ) n . 1196/76 mostra come per la disciplina sulla compensazione sia essenziale che la compensazione delle perdite di reddito venga ottenuta in ragione del calo dei prezzi e non di un aumento dei quantitativi prodotti .
36 . Tutto questo non costituisce, certo, la motivazione ideale per la normativa adottata dalla Commissione, sulla quale dobbiamo pronunciarci e alla quale senza dubbio si sarebbe potuto aggiungere taluni elementi tratti dalla menzionata nota tecnica senza appesantire troppo il testo del regolamento . Tuttavia, difficilmente si possono riconoscere fondate le censure relative al difetto di motivazione formulate dagli Stati membri ( che hanno partecipato ai lavori preparatori ) e, in particolare, non è dato ravvisare una violazione dell' obbligo di motivazione così grave da giustificare per questo motivo l' annullamento della normativa .
C - Conclusione
37 . Senza che occorra, a mio avviso, esaminare un ulteriore argomento svolo all' udienza dal governo spagnolo (( che detto governo riteneva di poter dedurre da una proposta della Commissione relativa alla modifica del regolamento ( CEE ) n . 3796/81 )), vi suggerisco di respingere il ricorso e di condannare in solido alle spese del giudizio la ricorrente e l' interveniente .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1981, n . L 379, pag . 1 .
( 2 ) Regolamento della Commissione ( CEE ) n . 293/86, del 10 febbraio 1986 ( GU 1986, L 35, pag . 7 ), che proroga il regolamento della Commissione ( CEE ) n . 3150/85
( 3 ) GU 1985, L 344, pag . 11 .
( 4 ) GU 1976, L 133, pag . 1 e seguenti .
( 5 ) GU 1986, L 211, pag . 19 e seguenti .
( 6 ) GU 1986, L 211, pag . 22 .
( 7 ) Sentenza 17 dicembre 1970 nella causa 25/70 ( Einfuhr - und Vorratsstelle foer Getreide - und Futtermittel / Koester, Berodt & Co .), Racc . 1970, pag . 1161 .
( 8 ) Sentenza 14 marzo 1973 nella causa 57/72 ( Westzucker GmbH contro Einfuhr - und Vorratsstelle foer Zucker ), Racc . 1973, pag . 321 .
( 9 ) Sentenza 30 ottobre 1975 nella causa 23/75 ( Rey Soda / Cassa conguaglio zucchero ), Racc . 1975, pag . 1301 e 1302, punti da 10 a 14 .
( 10 ) Sentenza 11 marzo 1987 nella causa 27/85 ( Société Vandemoortele NV / Commissione ), Racc . 1987, pag . 1129 .
( 11 ) Il riferimento alle "norme generali" manca nella versione tedesca ( vedasi GU 1981, L 379, pag . 10 ).
( 12 ) Regolamento del Consiglio 4 novembre 1985, ( CEE ) n . 3117/85, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine ( GU 1985, L 297, pag . 1 ).
( 13 ) Sentenza 17 novembre 1987 nelle cause riunite 142 e 156/84 ( British American Tobacco Company Ltd e R.J . Industries Inc . / Commissione, sostenuta da Philip Morris Inc . e Rembrandt Group Ltd, Racc . pag . 0000 .
( 14 ) Sentenza 29 febbraio 1984 nella causa 37/83 ( Rewe Zentrale AG / Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland ), Racc . 1984, pag . 1229 .
( 15 ) Sentenza 30 settembre 1982 nella causa 108/81 ( G.R . Amylum / Consiglio ), Racc . 1982, pag . 3135, punto 21 .
( 16 ) Sentenza 15 marzo 1984 nella causa 64/82 ( Tradax Graanhandel BV / Commissione ), Racc . 1984, pag . 1359 .
( 17 ) Sentenza 27 settembre 1979 nella causa 230/78 ( SpA Eridania - Zuccherifici nazionali e SpA Società italiana per l' industria degli zuccheri / Ministro per l' agricoltura e le foreste, Ministro per l' industria, il commercio e l' artigianato e la SpA Zuccherifici meridionali ), Racc . 1979, pag . 2749 .
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