Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . La presente causa trova la sua origine in una questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Verwaltungsgericht di Treviri per quanto riguarda l' interpretazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi alla classificazione delle varietà di viti e alle condizioni alle quali i vini possono essere considerati come vini di qualità prodotti in regioni determinate ( v.q.p.r.d .).
I - I fatti che sono all' orgine del procedimento
2 . Nel corso degli anni 1972 e 1973, il ricorrente nella causa principale otteneva dal Ministero dell' agricoltura, della viticoltura e dell' ambiente della Renania-Palatinato l' autorizzazione a concludere contratti per la coltura di una varietà di vite denominata "Aris", ottenuta da un incrocio interspecifico con varietà di vite della specie "vitis riparia ". Fino al 1984, i vini contenenti una certa percentuale di uve della varietà "Aris" erano riconosciuti come v.q.p.r.d . nel Land Renania-Palatinato .
3 . Il 14 dicembre 1985, il ricorrente nella causa principale chiedeva di nuovo l' attribuzione di un numero di controllo ufficiale, che riconoscesse come v.q.p.r.d . un vino contenente il 10% di uve della varietà "Aris ". La Camera dell' agricoltura della Renania-Palatinato respingeva tale domanda in quanto i vini provenienti da varietà di viti interspecifiche non potevano più ottenere un numero di controllo ufficiale come v.q.p.r.d .
4 . Essa sosteneva in particolare che all' accoglimento della domanda si opponeva il combinato disposto degli artt . 6, n . 1, lett . a ), e 4, n . 1, comma 1, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 1 ), da cui risulta che solo la varietà "vitis vinifera" può essere utilizzata nella produzione di questi vini .
5 . Dopo aver proposto senza successo un' opposizione contro la decisione di rigetto della sua domanda, il ricorrente adiva il Verwaltungsgericht di Treviri facendo valere in particolare l' art . 55, n . 2, della legge tedesca sui vini e l' art . 13, n . 4, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 347, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti ( 2 ).
6 . Avendo dei dubbi sulla portata dell' art . 13, n . 4, sopra menzionato, del regolamento n . 347/79, alla luce del combinato disposto dei precitati artt . 6, n . 1, lett . a ), e 4, n . 1, comma 1, del regolamento n . 338/79, il Verwaltungsgericht ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
" Se un vino ottenuto da una varietà di vite per la quale siano in corso l' esame dell' idoneità alla coltura, ricerche scientifiche o lavori di selezione o di incrocio possa essere riconosciuto come vino di qualità prodotto in regioni determinate, a norma dell' art . 13, n . 4, del regolamento ( CEE ) n . 347/79 oppure se vi osti il combinato disposto dell' art . 6, n . 1, lett . a ), comma 1, e dell' art . 4, n . 1, comma 1, del regolamento ( CEE ) n . 338/79 ".
II - Esame della questione pregiudiziale
7 . Da quanto detto, risulta in modo evidente che il giudice nazionale cerca in definitiva di sapere se un vino ottenuto da una varietà di vite che non rientra nella specie "vitis vinifera" possa essere classificato come v.q.p.r.d ., quando per questa specie siano in corso esami di attitudine alla coltura, ricerche scientifiche o lavori di selezione o di incrocio .
8 . Come risulta dai termini stessi della questione pregiudiziale, la principale difficoltà di quest' ultima risiede nella contraddizione tra gli artt . 6, n . 1, lett . a ), e 4, n . 1, del regolamento n . 338/79, da una parte, e l' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, dall' altra .
9 . Dalle prime due disposizioni risulta che un v.q.p.r.d . può essere prodotto solo da viti classificate come appartenenti alla specie "vitis vinifera"; l' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, da parte sua, equipara i prodotti provenienti da una varietà di vite per la quale sono in corso esami di attitudine alla coltura, ricerche scientifiche o lavori di selezione o di incrocio, ai prodotti ottenuti da vitigni autorizzati .
10 . Ci si chiede se tale equiparazione abbia come effetto che i vini ottenuti da una varietà di vite non rientrante nella specie "vitis vinifera", ma per la quale sono in corso esami di attitudine alla coltura possono essere considerati come v.q.p.r.d . violandosi così le disposizioni restrittive degli artt . 4, n . 1, e 6, n . 1, del regolamento n . 338/79 .
11 . E' questa la tesi sostenuta dal ricorrente nella causa principale che deduce tra l' altro - come precisa il giudice tedesco nella domanda di pronunzia pregiudiziale - i seguenti argomenti :
a ) L' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79 è una norma speciale e più recente rispetto alle disposizioni del regolamento n . 338/79;
b ) Dalle disposizioni degli artt . 31, n . 1 ( 3 ), e 49, n . 1, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 4 ), risulta che il Consiglio ha voluto riservarsi la possibilità di derogare o di autorizzare deroghe al principio definito all' art . 6 del regolamento n . 338/79, secondo cui possono essere utilizzate per la produzione di v.q.p.r.d . solo le varietà raccomandate o autorizzate di cui all' art . 4, n . 1, dello stesso regolamento . L' art . 13 del regolamento n . 347/79 avrebbe appunto contemplato tali deroghe per i casi di sperimentazioni di coltura ufficialmente autorizzate; pertanto solo l' art . 13, n . 4, che, equiparando i prodotti ottenuti da tali esperimenti ai prodotti ottenuti da varietà di viti autorizzate, consentirebbe la loro utilizzazione nella produzione di v.q.p.r.d ., si applicherebbe in questi casi;
c ) Nel corso dei negoziati per l' istituzione dell' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, la delegazione tedesca ha ritenuto che le sperimentazioni su nuove colture nel campo delle varietà di vite non fossero considerate dall' art . 3 del regolamento n . 817/70 ( che è precedente al regolamento n . 338/79 ).
12 . Gli argomenti che ho appena riassunto non mi sembrano tuttavia assolutamente convincenti dato che, a mio parere, non portano alla migliore interpretazione possibile delle norme di cui trattasi .
13 . Per fornirne la dimostrazione, è opportuno, con la Commissione, distinguere due gruppi di norme comunitarie che si applicano alla fattispecie : le norme generali relative alla classificazione delle varietà di vite - considerate nei regolamenti nn . 337/79 e 347/79 - e le norme specifiche che si applicano ai v.q.p.r.d . - considerate nel regolamento n . 338/79 .
14 . A - Il regolamento n . 337/79, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, all' art . 30, n . 1 ( 5 ), primo trattino, autorizza il Consiglio ad adottare le norme generali relative alla classificazione delle varietà di vite, stabilendo che tale classificazione venga effettuata distinguendosi, per unità amministrative o parti di unità amministrative, tra varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate .
15 . Nel contempo, a norma dell' art . 30, n . 1, secondo trattino, il Consiglio, nell' ambito di queste norme generali, autorizzava gli Stati membri a derogare, a fini di esame dell' attitudine alla coltura, di ricerche scientifiche, ecc ., al disposto del n . 2, secondo cui solo le varietà raccomandate o autorizzate potevano essere piantate, reimpiantate e innestate nella Comunità .
16 . Dal canto suo, l' art . 49 dello stesso regolamento n . 337/79 ha sancito il principio secondo cui solo le uve provenienti dalle varietà sopra menzionate possono essere utilizzate per la preparazione del mosto di uva, del vino da tavola, del vino liquoroso e di v.q.p.r.d .; tuttavia, esso ha autorizzato il Consiglio a derogare a tale principio .
17 . Sulla base dell' autorizzazione conferita dal precitato art . 30 del regolamento n . 337/79 ( che è attualmente l' art . 31 nella versione del regolamento n . 454/80 ), il Consiglio ha adottato il regolamento n . 347/79, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di vite che possono essere coltivate nella Comunità, regolamento che ha sostituito il regolamento del Consiglio 13 luglio 1970, n . 1388 ( 6 ). Ai sensi dell' art . 1 del regolamento n . 347/79, la classificazione delle varietà di vite comprende tutte le varietà del genere "vitis", ivi comprese quelle provenienti da incroci interspecifici; esso riguarda quindi anche la varietà "Aris" che proviene da un incrocio interspecifico con varietà di "vitis riparia ".
18 . Il regolamento n . 347/79 ribadisce, all' art . 5, che le varietà di vite sono ripartite in tre classi ( raccomandate, autorizzate e temporaneamente autorizzate ), mentre gli articoli successivi indicano le varietà di vite che devono essere assegnate a ciascuna di queste classi in funzione dell' utilizzazione normale delle uve provenienti da queste viti ( ad esempio, l' art . 6 riguarda le varietà di uva da vino ).
19 . L' art . 13, a sua volta, ribadisce innanzitutto, al n . 1, il divieto, già sancito all' art . 30, n . 2, del regolamento n . 337/79 ( 7 ), di piantare le varietà di vite che non figurano nella classificazione e le varietà di vite temporaneamente autorizzate, mentre il n . 2 dell' art . 13 sopra menzionato, così come l' art . 30, n . 1, secondo trattino, del regolamento n . 337/79, autorizza tuttavia gli Stati membri ad ammettere deroghe a questo divieto per fini indicati nella stessa disposizione .
20 . Per quanto riguarda l' art . 13, n . 4, esso stabilisce che, i prodotti provenienti da varietà di viti piantate per uno dei fini di cui al n . 2, sono equivalenti ai prodotti derivati da varietà di vite autorizzate .
21 . La Commissione precisa che questa equiparazione mira ad assicurare lo smercio dei prodotti ottenuti in condizioni identiche .
22 . Ci si chiede però se tale equiparazione significhi altresì che i prodotti di cui trattasi siano ipso facto atti alla produzione di v.q.p.r.d .
23 . Non sembra che sia così .
24 . Tutto ciò che si può affermare è che, considerando i prodotti provenienti da varietà di vite per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura, ecc ., come equivalenti a prodotti derivati da varietà di vite autorizzate - l' art . 13, n . 4, deroga alla regola risultante dall' art . 49, n . 1, del regolamento n . 337/79, secondo cui solo le varità di vite raccomandate o autorizzate sono idonee alla produzione di vino . In altri termini, a norma dell' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, le varietà di vite che non figurano nella classificazione, per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura, e che potevano già essere piantate o innestate a norma del n . 2 dello stesso articolo, potranno anche essere utilizzate nella produzione di mosto di uva, di mosto di uva concentrato, di vino atto a diventare vino da tavola, di vino da tavola e di vino liquoroso, ciò in deroga al principio di cui all' art . 49, n . 1, del regolamento n . 337/79 .
25 . In concreto, equiparare le varietà di vite sopra menzionate a varietà di vite autorizzate significa riconoscere che esse possono fornire normalmente "un vino leale e mercantile la cui qualità, pur essendo accettabile" è inferiore a quella del vino ottenuto da varietà di viti raccomandate (( ( art . 6, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 347/79 ) )).
26 . Tale equiparazione comprenderebbe anche la possibilità di produrre dei v.q.p.r.d . se la produzione di questi ultimi non fosse sottoposta ad altre condizioni più restrittive .
27 . Ora, nel regolamento n . 347/79 non sono stabilite le condizioni specifiche che un vino deve soddisfare per essere qualificato come v.q.p.r.d .: come la Commissione ha sottolineato, il regolamento sopra menzionato non contiene la minima indicazione circa l' attitudine delle differenti varietà di uva da vino ( in particolare quelle che fanno parte delle varietà raccomandate o autorizzate ) alla produzione di v.q.p.r.d .
28 . B - E' il regolamento n . 338/79 che contiene le disposizioni speciali relative ai v.q.p.r.d . e che definisce in particolare i requisiti specifici che un vino deve soddisfare per essere considerato come v.q.p.r.d . Dal combinato disposto degli artt . 6, n . 1, lett . a ), e 4, n . 1, risulta che sono idonei alla produzione di v.q.p.r.d . solo le varietà di viti :
a ) che rientrano nelle categorie raccomandate o autorizzate di cui all' art . 31 ( 8 ) del regolamento n . 337/79;
b ) che rientrano nella specie "vitis vinifera";
c ) che figurano nell' elenco, compilato da ogni Stato membro, delle varietà di vite idonee alla produzione dei v.q.p.r.d .
29 . Ne deriva che le varietà per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura, in forza dell' equiparazione operata all' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, soddisfano solo la prima delle summenzionate condizioni, richieste per la produzione di un v.q.p.r.d .: si tratta di varietà che fanno parte delle categorie raccomandate o autorizzate . Però, dato che queste varietà non sono state assimilate a quelle della specie "vitis vinifera", occorre che esse soddisfino inoltre le altre due condizioni richieste dall' art . 4, n . 1, del regolamento n . 338/79 per la produzione di v.q.p.r.d .: cioè rientrare nella specie "vitis vinifera" e figurare sull' elenco speciale compilato da ciascuno Stato membro interessato .
30 . Bisogna quindi necessariamente dedurre dal combinato disposto degli artt . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79 e 6 e 4, del regolamento n . 338/79 che le varietà di vite per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura devono necessariamente appartenere alla specie "vitis vinifera" per essere autorizzate a produrre v.q.p.r.d . e per figurare sull' elenco compilato da ciascuno Stato membro .
31 . Quanto precede dimostra che malgrado il potere considerevole lasciato agli Stati membri dal regolamento n . 338/79 ( a tal riguardo la Commissione menziona a titolo d' esempio gli artt . 2, 3, n . 2, 7, 11, n . 2, e 19 ), il legislatore comunitario ha voluto attribuire alla produzione dei v.q.p.r.d . requisiti particolarmente severi, e ciò in nome degli obiettivi "di una politica di qualità nel settore agricolo e in particolare nel settore vinicolo" ( preambolo, secondo considerando ).
32 . Come è stato chiarito all' udienza, si cerca di promuovere un adeguamento controllato delle colture ai progressi realizzati nel settore dell' ecologia e dell' enologia attraverso prove ed esperimenti che comprendono innanzitutto lunghi esami tecnici circa il valore culturale della specie prima di poter analizzare la sua attitudine alla produzione di v.q.p.r.d .
33 . A tal riguardo, allo stato attuale delle cose, il legislatore ha espressamente optato per una limitazione di tale produzione alle varietà della specie "vitis vinifera", in quanto l' equiparazione di cui all' art . 13, n . 4, non può prevalere sul divieto esplicito di utilizzare varietà di vite di altre specie ( in particolare della specie "vitis riparia ").
34 . Per tale motivo, malgrado l' equiparazione sancita dall' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, il legislatore non ha utilizzato la possibilità di deroga, di cui all' art . 49, n . 1, del regolamento n . 337/79, in modo da consentire che varietà di vite per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura possano essere utilizzate per la produzione di v.q.p.r.d .
35 . L' equiparazione stabilita all' art . 13, n . 4, deve quindi essere limitata al campo d' applicazione specifico del regolamento n . 347/79, che è quello delle norme generali di classificazione delle varietà di vite, e la sua portata non deve pertanto essere estesa all' ambito proprio del regolamento n . 338/79, che è quello delle condizioni speciali di produzione dei v.q.p.r.d .
36 . Benché il regolamento n . 338/79 possa essere considerato come precedente al regolamento n . 347/79 ( 9 ), essi hanno ciascuno un campo d' applicazione specifico, e non è corretto ritenere il secondo di questi regolamenti ( in particolare il suo art . 13, n . 4 ) come una lex specialis rispetto al primo .
37 . Per contro, entrambi si configurano come leggi speciali rispetto al regolamento n . 337/79, al quale essi rinviano esplicitamente nei rispettivi preamboli e di cui concretizzano o sviluppano i principi nell' ambito delle loro materie specifiche .
38 . Bisogna anche aggiungere che - come la Commissione ha rilevato nelle sue osservazioni - poiché l' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79 è una disposizione derogatoria ( e ha pertanto un carattere eccezionale rispetto alla norma generale dell' art . 49 del regolamento n . 337/79 ), esso non dev' essere interpretato in senso ampio, ma, al contrario, in senso stretto .
39 . Qualsiasi altra interpretazione dell' art . 13, n . 4, avrebbe per assurdo la conseguenza che un vino derivato da un esperimento su varietà di vite potrebbe essere considerato come v.q.p.r.d ., mentre un vino ottenuto da una varietà classificata, ma non rientrante nella specie "vitis vinifera", non potrebbe ottenere tale qualificazione .
40 . Inoltre, come la Commissione ha ricordato all' udienza, l' art . 49, n . 2, del regolamento n . 337/79 stabilisce esplicitamente che "le uve provenienti da viti appartenenti a varietà classificate come varietà temporaneamente autorizzate sono considerate atte a fornire i prodotti di cui al paragrafo 1, salvo i v.q.p.r.d .", quando si tratta, tra l' altro, di varietà derivanti da incroci interspecifici .
41 . In altri termini, anche quando le varietà sono autorizzate temporaneamente e ( come la varietà "Aris ") derivano da un incrocio interspecifico, il legislatore ha escluso che esse possano essere utilizzate nella produzione di v.q.p.r.d ., benché abbia ammesso esplicitamente che esse possono essere utilizzate nella preparazione degli altri prodotti elencati all' art . 49, n . 1 ( e, persino in questo caso, con la data ultima del 31 dicembre 1979 ).
42 . Alla conclusione alla quale pervengo non osta la dichiarazione fatta dalla delegazione tedesca all' atto dell' istituzione dell' organizzazione comune del mercato vitivinicolo nell' aprile 1970, e che è stata invocata dal ricorrente nella causa principale . Infatti, oltre al fatto che si tratta di una dichiarazione unilaterale, non pubblicata e, pertanto, senza valore ai fini dell' interpretazione da parte della Corte, essa è estranea al rapporto tra gli artt . 4 e 6 del regolamento n . 338/79 e l' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, dato che, come la Commissione ha sottolineato, essa è semplicemente nel senso che le sperimentazioni con nuove colture non sono considerate dall' art . 3 del regolamento n . 817/70 ( 10 ).
III - Conclusione
43 . Vi propongo pertanto di risolvere nel modo seguente la questione proposta dal Verwaltungsgericht di Treviri :
"A norma del combinato disposto dell' art . 13, n . 4, del regolamento n . 347/79, da un lato, e degli artt . 6, n . 1, lett . a ), comma 1, e 4, n . 1, comma 1, del regolamento n . 338/79, dall' altro, i vini provenienti da varietà di vite per le quali sono in corso esami di attitudine alla coltura, ricerche scientifiche o lavori di incrocio o di selezione, possono essere qualificati come vini di qualità prodotti in regioni determinate solo se le varietà utilizzate appartengono esclusivamente alla specie "vitis vinifera ".
(*) Tradotto dal portoghese .
( 1 ) GU L 54 del 5.3.1979, pag . 48 .
( 2 ) GU L 54 del 5.3.1979, pag . 75 .
( 3 ) Ex art . 30, n . 1 . La nuova versione risulta dalle modifiche introdotte nel regolamento n . 337/79 dal regolamento del Consiglio 18 febbraio 1980, n . 454 ( GU L 57 del 29.2.1980, pag . 7 ).
( 4 ) GU L 54 del 5.3.1979, pag . 1 .
( 5 ) Attualmente art . 31, n . 1 .
( 6 ) GU L 155 del 16.7.1970, pag . 5 .
( 7 ) Nella sua versione iniziale; attualmente art . 31 .
( 8 ) Precedente art . 30 .
( 9 ) Il che risulta chiaro solo se si prendono in considerazione le date dei regolamenti precedenti : il regolamento 28 aprile 1970, n . 817, che è precedente al regolamento n . 338/79 ; il regolamento 13 luglio 1970, n . 1388, che è precedente al regolamento n . 347/79 .
( 10 ) Attualmente art . 4 del regolamento n . 338/79 .
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