Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Con sentenza interlocutoria 28 ottobre 1986 il giudice di pace del cantone di Beveren-Waas vi chiede d' interpretare le disposizioni del trattato CEE in tema di concorrenza, stabilimento, libera circolazione dei servizi e non discriminazione fiscale in rapporto alla normativa belga che ha per oggetto la remunerazione dei depositi a risparmio .
Tale disciplina è contenuta in particolare nel regio decreto 29 dicembre 1983, come modificato dal regio decreto 13 marzo 1986, e prevede l' esenzione fiscale sugli interessi attivi, fino a concorrenza di 50 000 BFR, dei soli depositi a risparmio per cui vengono praticati i tassi stabiliti dalla legge . Il beneficio non è quindi concesso nei confronti dei depositi costituiti a condizioni più favorevoli .
Il giudizio a quo nacque da un ricorso proposto contro l' Aspa, un istituto di credito con sede ad Anversa, dal signor Pascal van Eycke, residente a Beveren-Waas . A van Eycke l' Aspa aveva rifiutato un deposito alle migliori condizioni d' interesse vigenti prima del 13 marzo 1986; egli chiese pertanto che si dichiarasse l' illegittimità di tale rifiuto e insieme l' esistenza di un contrasto tra la disciplina applicata dalla convenuta - appunto, il detto regio decreto - e varie disposizioni comunitarie .
I quesiti postivi dal giudice mirano in sostanza ad accertare : a ) se gli articoli 85 e seguenti del trattato CEE vadano interpretati nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale la quale, recependo precedenti accordi interbancari, subordini il beneficio di determinate esenzioni fiscali all' applicazione di condizioni uniformi d' interesse per i depositi a risparmio e così venga a limitare la concorrenza; b ) se gli articoli da da 59 a 66 e 95 dello stesso trattato vadano interpretati nel senso che è con essi incompatibile una normativa nazionale per cui il detto beneficio sia applicabile ai soli depositi a risparmio espressi in valuta nazionale ed effettuati presso banche stabilite nel territorio dello Stato membro interessato .
Hanno presentato osservazioni scritte e sono intervenuti in udienza il signor van Eycke, il governo di Bruxelles e la Commissione delle Comunità europee .
2 . Richiamando la giurisprudenza Foglia/Novello ( sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Racc . 1981, pag . 3045 ), il governo belga vi suggerisce di dichiararvi incompetenti a rispondere . Che la causa principale sia fittizia e in ogni caso pretestuosa proverebbero infatti sette circostanze : a ) l' avvocato di van Eycke è praticante nello studio del difensore di Aspa; b ) le parti hanno chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio alla nostra Corte con "conclusioni concordi"; c ) le parti hanno preferito il foro convenzionale di Beveren-Waas alla competenza territoriale del giudice di Anversa; d ) la controversia è priva d' oggetto perché, salvo ad escludere la concessione del beneficio fiscale, il decreto 13 marzo 1986 non vieta ad Aspa di praticare condizioni più favorevoli sui depositi; e ) essendosi la controversia svolta dinanzi a un giudice di pace, il governo belga non ha potuto far valere nel suo quadro le proprie ragioni; f ) nella misura in cui si risolverebbe in una pressione sul ministro del tesoro, la sentenza della Corte sarebbe inutiliter data; g ) avanti al consiglio di Stato belga pende un giudizio promosso da un istituto di credito per ottenere l' annullamento della normativa controversa .
La tesi non mi persuade . Da un lato, infatti, essa non tiene conto che, a differenza di quanto accadde nel caso Foglia/Novello, il problema su cui il giudice di Beveren-Waas vi interroga rileva rispetto al suo ordinamento e non a quello di un diverso Stato membro; dall' altro, i dati che la corroborano - alludo specialmente ai primi tre - non provano in modo irrefutabile l' artificiosità della lite a qua . Al contrario, secondo la vostra giurisprudenza, deve risultare "in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario (( richiesta alla Corte )) non (( ha )) alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale" ( sentenze 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Poidomani e Giglio, punto 6 della motivazione; 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasduenger, punto 11 della motivazione, rispettivamente Racc . 1981, pag . 1563, e Racc . 1985, pag . 3001; i corsivi sono miei ).
Rispetto alle altre quattro circostanze evocate dal governo belga osservo poi : a ) che apprezzare la rilevanza della risposta fornita dalla Corte per la controversia principale compete unicamente al giudice di quest' ultima ( sentenza 12 giugno 1986, cause 98, 162 e 258/85, Bertini e Bisignani ed altri, Racc . 1986, pag . 1885, punto 8 della motivazione ); b ) che, a detta dello stesso agente di Bruxelles, il procedimento a quo si è svolto ritualmente e che, almeno nella presente causa, egli ha avuto la piena possibilità di farci conoscere il proprio punto di vista; c ) che la pendenza di una causa di analogo oggetto dinanzi a un diverso giudice nazionale è del tutto irrilevante rispetto a questo procedimento .
3 . Come ricorderete, il quesito sub a ), nel quale ho condensato e riformulato le prime due domande del giudice di Beveren-Waas, vi impone di stabilire se la normativa di uno Stato membro che subordini un' esenzione fiscale all' applicazione di tassi d' interesse uniformi per i depositi a risparmio confligga con le regole comunitarie di concorrenza .
Per una risposta di segno positivo è van Eycke . A suo avviso, il decreto 13 marzo 1986 viola l' articolo 85 del trattato perché : a ) non fa che recepire, conferendole efficacia erga omnes, una pratica concertata tra istituti di credito; b ) ha effetti limitativi sulla concorrenza nella misura in cui le banche utilizzano il tasso d' interesse attivo per attirare il risparmio; c ) pregiudica il commercio intracomunitario ostacolando la penetrazione delle banche di altri Stati membri nel mercato belga .
Un' osservazione preliminare . La soggezione del settore bancario alle regole di concorrenza non è dubbia ( sentenza 14 luglio 1981, causa 172/80, Zuechner, Racc . 1981, pag . 2021, punti 7 e 8 della motivazione ) e la natura statale della misura restrittiva non impedisce la sua valutazione a stregua dell' articolo 85 . Tale disposto, è vero, si rivolge alle imprese e non agli Stati; in forza dell' articolo 5 trattato CEE, tuttavia, gli Stati membri devono astenersi dal prendere o dal mantenere misure atte a vanificare il suo effetto utile . Così, nella sentenza 3 dicembre 1987, causa 136/86, BNIC, punto 23 della motivazione ( Racc . 1987, pag . 4789 ), la Corte esaminò una normativa nazionale che, come la nostra, aveva recepito accordi interprofessionali di cui si assumeva l' incompatibilità con l' articolo 85, paragrafo 1 .
Ciò detto, tuttavia, osservo che i provvedimenti come quello controverso hanno, non meno delle manovre relative al tasso di sconto, obiettivi di politica monetaria o, più specificamente, di governo del credito . Invero, la concessione di determinati vantaggi fiscali come contropartita per la limitazione del tasso d' interesse incide sugli impieghi finanziari dei risparmiatori, sulla liquidità delle banche e sul livello generale dei tassi praticati . In particolare, il ricorso a tale incentivo frena l' ascesa dei tassi attivi e di conseguenza riduce gli interessi passivi del denaro prestato dalle banche .
Ora, se questi rilievi sono esatti, mi sembra evidente che i medesimi provvedimenti si riferiscono a una materia che gli articoli 104 e 105 del trattato riservano alla competenza degli Stati membri . In assenza di norme comunitarie di armonizzazione, essi non possono quindi ritenersi incompatibili col diritto comunitario anche quando comportino, com' è sicuramente nel nostro caso, una contrazione del margine di concorrenza sul terreno dei depositi a risparmio .
4 . Veniamo al quesito sub b ) che riproduce la sostanza della terza domanda postavi dal giudice belga . Esso mira ad accertare se la legislazione di uno Stato membro, che riservi il vantaggio dell' esonero fiscale ai depositi espressi in valuta nazionale e costituiti presso istituti di credito operanti nel territorio del detto Stato, contrasti con le norme primarie in tema di stabilimento, libera circolazione dei servizi e non discriminazione fiscale .
La risposta è agevole . Osservo anzitutto che il richiamo degli articoli 59 e seguenti è inconferente, dal momento che la liberalizzazione dei movimenti di capitali - a cui, secondo l' articolo 61, n . 2, del trattato, si collega quella dei servizi bancari - non è stata ancora attuata . Rilevo poi che, non costituendo il denaro un "prodotto", privo di base è anche il riferimento all' articolo 95 ( cfr . sentenza 23 novembre 1978, causa 7/78, Thompson, Racc . 1978, pag . 2247, punto 25 della motivazione ); in ogni caso, la Commissione ha affermato - né van Eycke è riuscito a smentirla - che, rispetto al beneficio in esame, il Belgio non discrimina tra filiali o succursali di banche nazionali o straniere .
5 . Per tutte le considerazioni che precedono vi suggerisco di rispondere come segue ai quesiti postivi dal giudice di pace del cantone di Beveren-Waas con sentenza interlocutoria del 28 ottobre 1986 nella causa dinanzi ad esso pendente tra il signor Pascal van Eycke e la società Aspa .
Allo stato attuale del diritto comunitario non è vietato agli Stati membri adottare o mantenere una normativa che subordini la concessione di determinati benefici fiscali sugli interessi dei depositi a risparmio all' applicazione di condizioni uniformi nei confronti dei medesimi interessi .
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