Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Avvertita da rimostranze di diversi operatori economici e da notizie diffuse dalla stampa e dalla televisione greca circa gli ostacoli che in Grecia venivano frapposti all' importazione e all' esportazione di olio d' oliva da e negli altri Stati membri e paesi terzi, la Commissione instaurava, nei confronti della Repubblica ellenica, il procedimento di cui all' art . 169 del trattato .
2 . Viste le risposte fornite da detto Stato membro nella fase precontenziosa, la Commissione si risolveva ad esperire la presente azione per inadempimento, nella quale fa carico alla Repubblica ellenica di non aver adempiuto gli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30, 34 e 5 del trattato CEE, nonché quelli che scaturiscono per lei dal regolamento del Consiglio del 22 settembre 1966, n . 136, relativo all' organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi ( 1 ) ed in ispecie dell' art . 3 di detto regolamento .
3 . Gli antefatti della controversia, come pure le vicende della fase precontenziosa sono diffusamente illustrati nella relazione d' udienza, alla quale mi permetto di richiamarmi per l' essenziale .
4 . Il principale problema della causa sta nella prova dei fatti che, secondo la Commissione, costituirebbero infrazione degli artt . 30 e 34 del trattato e del regolamento ( CEE ) n . 136/66 .
5 . In realtà, la condotta delle autorità elleniche nel corso dell' intera lite non è stata tale da facilitare il chiarimento complessivo dei fatti . Tanto nella fase precontenziosa, quanto nella causa dinanzi alla Corte ed anche dopo, reiteratamente sollecitato a questo scopo dalla Corte, il governo ellenico non è stato in grado di fornire nemmeno il testo delle disposizioni regolamentari o amministrative eventualmente esistenti sui punti controversi, né spiegazioni esaurienti sui problemi sollevati dai reclami che erano stati presentati .
6 . Per questo motivo la Commissione ha aggiunto, dall' inizio della fase precontenziosa, agli addebiti quello di contravvenzione, ad opera della Grecia, all' art . 5 del trattato .
7 . Stando così le cose, è opportuno anzitutto definire accuratamente gli addebiti mossi, prima di addentrarci nell' esame dei mezzi e degli argomenti delle parti .
8 . Risulta che la Commissione muove alla Repubblica ellenica tre critiche fondamentali :
a ) vietando le importazioni di olio di oliva dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, è contravvenuta all' art . 30 del trattato CEE e al regolamento ( CEE ) n . 136/66, specie all' art . 3 dello stesso;
b ) vietando le esportazioni di olio di oliva, eccezion fatta per l' olio vergine del tipo extra e fine confezionato in recipienti di contenuto non superiore ai 5 litri, è contravvenuta all' art . 34 del trattato e al regolamento ( CEE ) n . 136/66, specie all' art . 3 dello stesso;
c ) non avendo comunicato alla Commissione le informazioni richieste in proposito, ha trasgredito gli obblighi che le incombono in forza dell' art . 5 del trattato CEE .
9 . Ricorderò che gli addebiti testé citati, elencati nell' atto introduttivo, coincidono con il complesso delle censure formulate, nella fase precontenziosa, nelle due note di diffida e nei due pareri motivati inviati dalla Commissione al governo ellenico . Per questo, su questo punto non vi sono ragioni d' irricevibilità che impediscono di esaminare nel merito la causa .
1 - Il problema delle formalità amministrative e delle disposizioni nazionali relative alle importazioni ed esportazioni di olio d' oliva
10 . Il primo punto da chiarire, a proposito appunto della definizione dell' oggetto del contendere, riguarda la mancata conoscenza del tenore di eventuali disposizioni o istruzioni interne sulle quali si basassero le pratiche impugnate .
11 . E noto che, fin dalla fase precontenziosa del procedimento, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche di informarla circa le formalità amministrative prescritte in Grecia per le importazioni di olio d' oliva da altri Stati membri, la cui applicazione, secondo i reclami presentati, rendeva difficoltoso o impediva l' ingresso di queste merci nel territorio greco .
12 . Nonostante le insistenti richieste della Commissione, le autorità elleniche mai hanno inviato i dati sollecitati, limitandosi a dichiarare - in contraddizione con le lagnanze degli operatori colpiti - che "l' importazione in Grecia di olio d' oliva da paesi della CEE è libera ".
13 . Quanto alle esportazioni, il governo greco - pur ammettendo l' esistenza di restrizioni durante un certo periodo - non è riuscito a trasmettere alla Commissione il testo delle norme relative, né la Commissione ha potuto averne conoscenza in altro modo .
14 . Per questo motivo, fin dalla conclusione della fase scritta, la Corte ha chiesto per iscritto al governo ellenico di illustrare le formalità amministrative e di produrre le norme nazionali in fatto di importazione e di esportazione di olio d' oliva dal 1984 .
15 . Come è stato esposto nella relazione d' udienza, il governo della Repubblica ellenica ha sostenuto in un primo tempo che nessuna disposizione restrittiva era stata adottata dopo quell' anno, salvo restrizioni all' esportazione di talune categorie d' olio d' oliva durante un certo periodo, fondate su una lettera del segretario di stato per l' economia alla Banca nazionale della Grecia, in data 10 gennaio 1985, n . 95 .
16 . Non avendo giudicato soddisfacente la risposta ottenuta, la Corte per due volte ha reiterato questa richiesta .
17 . Dapprima la Repubblica ellenica ha ammesso l' esistenza di una prassi amministrativa bancaria "nell' ambito della messa in atto del regolamento ( CEE ) n . 136/66", ma sempre senza produrre il testo delle norme relative .
18 . Di fronte all' insistenza della Corte, il governo ellenico si è limitato a dichiarare, con qualche particolare in più, in cosa consistesse detta prassi bancaria, senza però ottemperare alla richiesta della Corte di produrre le norme .
19 . All' udienza, gli agenti della Repubblica ellenica, a richiesta della Corte, hanno reiteratamente dichiarato che non vi era alcun testo di legge e che le prassi amministrative in questione erano "certamente" disciplinate da vari documenti interni delle banche .
20 . Si conclude quindi che - a parte la già ricordata lettera del segretario di stato per l' economia - non è stato possibile individuare concretamente disposizioni regolamentari o amministrative emanate dalle competenti autorità sulle quali si basassero le restrizioni dell' importazione e dell' esportazione segnalate alla Commissione .
21 . Per tale motivo, questa non ha criticato, nei pareri motivati e nell' atto introduttivo, alcuna precisa norma o disposizione da dichiararsi incompatibile col diritto comunitario vigente .
22 . Tengasi presente, d' altra parte, che la natura della "prassi amministrativa bancaria", come è stata descritta dalla Repubblica ellenica in risposta alle domande della Corte, fa sorgere inevitabili interrogativi sulla relazione che può avere con problemi di controllo dei cambi .
23 . Infatti, il governo greco ci ha dichiarato che la prassi prescritta comporta la presentazione di una domanda alla Banca di Grecia o ad una sua filiale, onde consentire l' esame della pratica "sotto il profilo dei problemi valutari ad essa connessi", allo scopo di valutare l' osservanza degli "obblighi" ed "evitare la fuga di divise ".
24 . I dati forniti sono, tuttavia, chiaramente insufficienti per esaminare la questione sotto questo aspetto .
25 . Per questo motivo appunto la Commissione ha comunicato alla Corte, all' udienza, che da vari anni sta cercando di conoscere le disposizioni vigenti per rendersi conto della natura e dell' estensione di questi controlli sui cambi .
26 . Per questo motivo, non disponendo di elementi concreti, questo aspetto delle formalità greche dell' import-export è stato lasciato fuori dall' oggetto del contendere .
27 . Si deve poi vedere se possa o meno ritenersi dimostrata, grazie ai restanti elementi disponibili, l' esistenza di restrizioni dell' importazione o dell' esportazione di olio d' oliva in Grecia, per effetto di prassi amministrative incompatibili col trattato o col diritto derivato .
28 . Se la conclusione sarà positiva, sarà inevitabile dichiarare che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi che le incombevano in forza del diritto comunitario .
29 . Infatti, la giurisprudenza della Corte è concorde nel senso che si può ritenere che semplici prassi amministrative, se debitamente comprovate, siano sufficienti per giustificare una pronuncia di inadempimento, a norma dell' art . 169 del trattato ( 2 ).
2 - Le restrizioni delle importazioni
30 . La Commissione fa carico alla Repubblica ellenica di chiudere il suo mercato alle importazioni di olio d' oliva da altri Stati membri e dai paesi terzi, in ispregio delle norme fondamentali sulla libera circolazione delle merci e sull' organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi .
31 . Per corroborare il suo assunto, la Commissione invoca ( vedasi la replica ) il fatto che, dopo l' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea ( 1° gennaio 1981 ) fino al giorno dell' esperimento dell' azione ( 11 novembre 1986 ), in questo Stato membro sono state importate soltanto 2 005 tonnellate di olio d' oliva raffinato di origine italiana, merce che del resto è stata immediatamente riesportata nell' Unione Sovietica .
32 . Cita inoltre un articolo pubblicato nella stampa specializzata, nel quale si ricordano, in particolare, alcune dichiarazioni del ministro greco del commercio, secondo le quali in Grecia non si importerebbe olio d' oliva .
33 . Infine la Commissione ricorda vari tentativi di operatori economici di importare in Grecia olio italiano, specie nel 1984 e nel 1985 . Le domande degli interessati sarebbero state respinte tacitamente senza alcuna spiegazione .
34 . Quanto al primo addebito, la Repubblica ellenica si è trincerata dietro l' affermazione generica che le importazioni d' olio d' oliva in Grecia sono libere e che il fatto che in Grecia, ciononostante, non vi siano state importazioni ( salvo 2 005 tonnellate riesportate nell' Unione Sovietica ) sarebbe dovuto all' insussistenza della domanda, dato che la produzione nazionale era sufficiente per il fabbisogno interno, nonché al fatto, ricordato all' udienza, che i prezzi sul mercato greco sarebbero inferiori a quelli del mercato estero .
35 . E evidente che un periodo tanto lungo senza alcuna importazione, o quasi, di olio d' oliva è, già di per sé, atto a far sorgere dubbi sulla piena regolarità dei procedimenti applicati durante il periodo stesso .
36 . Tanto più che la difesa della Repubblica ellenica in questo punto è in grave contraddizione con l' affermazione - fatta dalla convenuta per difendersi dall' addebito di divieto di esportazioni, che pure le è stato mosso - che, durante una parte del periodo di riferimento, il mercato greco è stato colpito da un rilevante calo della produzione, che ha provocato una forte penuria di questo prodotto . L' argomento del governo greco naufraga quindi sulle proprie contraddizioni .
37 . Nonostante ciò, l' esistenza di un "dubbio" o di una "presunzione" di irregolarità dovuti alla mancanza di importazioni non ci consente, da sola, di affermare che vi è stata inosservanza delle norme comunitarie .
38 . Altrettanto inconferente è la citazione di una piccola frase tratta da un giornale, che attribuisce una determinata dichiarazione ad un esponente del governo greco .
39 . A mio parere è già diversa l' illazione da trarre dal terzo fatto ( o complesso di circostanze ) citato dalla Commissione a sostegno del suo addebito : l' esistenza di casi concreti nei quali, senza alcuna spiegazione, non è stata autorizzata l' importazione di olio d' oliva da altri Stati membri .
40 . A domanda della Corte, la Commissione ha prodotto i documenti che comprovano che sono stati effettuati reiterati tentativi, rimasti infruttuosi, nel 1984 e nel 1985, da parte di un operatore economico ( la società italiana Alivar ) per importare in Grecia olio d' oliva, senza che le autorità greche fornissero spiegazioni di sorta per il rifiuto . L' olio in questione, secondo quanto risulta dal fascicolo processuale, rimarrà bloccato nei magazzini doganali .
41 . La presente causa trae origine dalla necessità di presentare una domanda alle autorità bancarie che, come ha ammesso la Repubblica ellenica "ha lo scopo non solo di consentire le importazioni agli interessati (...) ma anche di evitare la fuga di divise ". Per l' appunto i documenti relativi al reclamo dell' Alivar menzionano espressamente la presentazione della domanda alla banca, alla quale è seguito un iter burocratico rimasto oscuro . In nessun caso la domanda ha avuto seguito .
42 . Il governo greco non ha contestato che vi siano effettivamente state difficoltà nelle importazioni, ma si è limitato a difinirle "casi eccezionali" e all' udienza i suoi agenti hanno potuto soltanto dichiarare che gli uffici competenti avevano loro comunicato che erano infondati i reclami presentati dalla Commissione, ma che non disponevano di elementi che corroborassero questa asserzione . Comunque hanno ammesso che detti reclami potessero esser stati formulati come reazione "alla rigidità della macchina amministrativa greca ".
43 . Si dirà che a questa prassi fa difetto il grado di costanza o di generalità che la giurisprudenza della Corte richiede perché una prassi amministrativa sia considerata misura vietata dall' art . 30 ( sentenza 9 maggio 1985, Commissione / Francia, causa 21/84, n . 13 della motivazione ). Solo in apparenza è così .
44 . Infatti, poiché sono state importate solamente 2 005 tonnellate tra il gennaio 1981 e il novembre 1986 ( quantitativo che per altro non è giunto a penetrare nel territorio doganale greco perché è subito stato riesportato nell' Unione Sovietica ) i casi sono due :
- o la Alivar è stata l' unica a chiedere l' autorizzazione ad importare olio d' oliva durante quel periodo e allora ciò significa che ( salvo per la partita di 2 005 tonnellate ) tutte le importazioni richieste sono state vietate,
- oppure vi sono state altre domande di importazione e tutte sono state respinte, il che vuol dire che sono fondati gli altri reclami segnalati dalla Commissione .
45 . Così stando le cose, i casi dimostrati di divieto di importazione costituiscono, a mio parere, motivo sufficiente per condannare la Grecia .
46 . Quindi, se non è stato dimostrato che siano stati opposti ostacoli all' importazione di olio d' oliva da paesi terzi ( motivo per cui non si può accogliere questo capo di domanda ), gli elementi emersi in corso di causa dimostrano che la Repubblica ellenica, impedendo la realizzazione, in Grecia, di importazioni di olio d' oliva dagli altri Stati membri, è contravvenuta all' art . 30 del trattato .
3 - Le restrizioni delle esportazioni
47 . Il 1° febbraio 1985 la Commissione, avvertita dai reclami pervenutile e dalle notizie giuntele, inviava un telex al ministro greco dell' agricoltura chiedendo spiegazioni sull' eventuale esistenza di restrizioni all' esportazione di grandi partite di olio d' oliva vergine del tipo extra e fine in altri Stati membri e nei paesi terzi .
48 . Con lettera del 14 febbraio il ministro greco informava la Commissione che la prolungata siccità dell' anno precedente e il ritardo nella lotta contro la mosca olearia avevano provocato una penuria di olio d' oliva delle qualità extra e fine sul mercato greco, con conseguente forte aumento dei prezzi e perturbazione del mercato, tanto da far sorgere fenomeni di speculazione . Per far fronte a questa situazione, il governo greco decideva di vietare temporaneamente le esportazioni di queste due qualità di olio .
49 . E in questa situazione che la Commissione ha contestato le restrizioni imposte dalla Repubblica ellenica alle esportazioni di olio d' oliva, nella prima lettera di diffida e nel primo parere motivato, in data 21 ottobre 1985 .
50 . In seguito, la Commissione ha appreso, tramite nuove lagnanze degli operatori economici, che la Repubblica ellenica non solo continuava a proibir l' esportazione di olio extra e fine, ma aveva anche esteso il divieto a tutte le qualità di olio commestibile e all' olio di scarto destinato all' industria . Era consentita solo l' esportazione di olio extra e fine confezionato in recipienti di contenuto non superiore ai 5 litri .
51 . Per questo motivo, rispettivamente il 10 aprile e il 26 giugno 1986, la Commissione inviava una nuova lettera di diffida e un nuovo parere motivato, estendendo gli addebiti a tutti questi tipi di olio .
52 . In termini del pari così ampi la Commissione ha definito, nell' atto introduttivo, riferendosi alle esportazioni, l' oggetto della presente azione d' inadempimento .
53 . Per esaminarlo, sarà opportuno distinguere le due parti in cui l' addebito è stato successivamente formulato .
54 . a ) Anzitutto si deve tener conto del fatto che il governo ellenico ha ammesso di aver vietato, temporaneamente, le esportazioni d' olio del tipo extra e fine . Il periodo del divieto, inizialmente stabilito in quattro mesi, dal 10 gennaio 1985, è stato poi espressamente prorogato fino al 10 giugno dello stesso anno . L' 11 luglio si sarebbe effettuata una prima esportazione di 10 000 tonnellate d' olio nell' Unione Sovietica .
55 . Il provvedimento restrittivo, come è noto, è stato giustificato con la penuria di olio di dette qualità; oltre a ciò, il governo greco si è difeso facendo carico alla Commissione di non aver preso in considerazione la richiesta, formulata dal ministro dell' agricoltura nella lettera del 14 febbraio 1985, che i competenti uffici della Commissione, d' intesa con gli uffici del ministero greco dell' agricoltura, studiassero le possibili soluzioni per quella situazione d' emergenza .
56 . Bisogna ammettere che questa difesa del governo greco non convince .
57 . Infatti, "per attenuare gli effetti dell' irregolarità dei raccolti sull' equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo" l' art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 136/66 contempla un sistema secondo il quale "il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all' art . 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere che gli organismi di intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio di oliva" nonché possono fissare "le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta ".
58 . Alle autorità nazionali non è stato attribuito alcun potere di decidere unilateralmente - come ha fatto il governo ellenico - l' imposizione di restrizioni dell' esportazione motivandole con le ragioni addotte .
59 . Orbene, non è lecito al governo ellenico giustificare con una domanda presentata con lettera del 14 febbraio 1985 le misure unilaterali di restrizione delle esportazioni che ha posto in esecuzione dal 10 gennaio di quell' anno .
60 . All' udienza, il rappresentante della Commissione ha sostenuto poi che l' applicazione del provvedimento menzionato nell' art . 12 del regolamento non si giustificherebbe, data l' esistenza di eccedenze di olio d' oliva presso gli enti d' intervento di altri Stati membri .
61 . In ogni caso, la Repubblica ellenica non sarebbe autorizzata ad adottare, sostituendosi al Consiglio, i provvedimenti restrittivi o di equilibrio che solo quell' istituzione è competente ad adottare .
62 . Per questo motivo, non mi resta altro che constatare che la Repubblica ellenica, vietando le esportazioni di olio di oliva delle qualità extra e fine durante il periodo tra il 10 gennaio e il 10 giugno del 1985, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 34 del trattato CEE, nonché del regolamento ( CEE ) n . 136/66 .
63 . b ) La Commissione sostiene, tuttavia, che - anche dopo la scadenza del periodo ricordato nel paragrafo precedente - la Repubblica ellenica ha continuato a vietare l' esportazione di olio d' oliva, estendendo il divieto a tutte le qualità del prodotto, salvo all' olio di oliva commestibile confezionato in piccoli recipienti, di contenuto non superiore ai 5 litri e all' olio di sansa sotto qualsiasi forma .
64 . La Commissione fonda la censura in primo luogo sul raffronto dei dati statistici forniti dall' Eurostat circa i quantitativi importati in recipienti di meno di cinque litri con i dati riguardanti le esportazioni complessive .
65 . D' altro canto sostiene che il fatto che nella stagione 1985-1986 siano state esportate 65 000 tonnellate di olio d' oliva sfuso comprova l' esistenza di un contingentamento e dell' intervento dello Stato sul mercato oleario, tanto più che, ad eccezione di 10 000 tonnellate ( esportate da operatori privati ), tutte queste partite sono state esportate tramite l' Unione cooperativa centrale dei produttori di olio d' oliva e, in buona parte, in esecuzione di contratti stipulati tra Stati .
66 . Questi fatti confermerebbero, secondo la Commissione, il contenuto di diversi articoli apparsi su un giornale specializzato, nonché le osservazioni di un gruppo di funzionari della Commissione che ha visitato la Grecia nel settembre del 1985 .
67 . In subordine, la Commissione si è richiamata ed ha prodotto un elenco di dodici reclami presentati tra il 9 gennaio 1985 e il 18 novembre 1986 da operatori greci o italiani che tentavano invano di esportare olio di oliva commestibile sfuso dalla Repubblica ellenica .
68 . A mio parere, gli elementi di prova prodotti in giudizio dalla Commissione non consentono, purtroppo, di trarre conclusioni certe sul problema in esame .
69 . Quanto alle statistiche dell' Eurostat, oltre non essere interamente convincenti se poste a confronto con i dati relativi agli altri Stati membri, nulla rivelano sulle cause dei valori relativamente bassi delle esportazioni dalla Grecia .
70 . D' altra parte, il governo greco ha fornito la sua versione circa queste cause, ricollegandole alle abitudini alimentari della popolazione greca, che è quella che fa registrare il più alto consumo di olio d' oliva pro capite nella Comunità ( 20 kg ) ed assorbe quasi interamente la produzione nazionale .
71 . Quanto al fatto che l' 85% delle esportazioni di olio d' oliva sfuso siano state effettuate tramite la cooperativa "Elaiourgiki", il governo ellenico la spiega con la circostanza che questa è la maggior cooperativa di produzione di olio d' oliva e dispone di grandi riserve che può esportare senza difficoltà .
72 . D' altro canto, non si può attribuire che un valore di segnalazione e non di elemento probatorio agli articoli di giornale citati; del pari, il richiamo alle informazioni raccolte dalla delegazione di funzionari della Commissione non è corredato da alcun dato probatorio che suffraghi le impressioni comunicate e nemmeno da una relazione che le esponga ordinatamente .
73 . Infine, i reclami degli operatori economici non paiono nemmeno essi documentati con i dati necessari perché si possano considerare provati .
74 . Le constatazioni che precedono rispecchiano indubbiamente le difficoltà che la Commissione ha incontrato nell' investigazione e nell' accertamento degli indizi di infrazione di cui è stata informata .
75 . Certo, buona parte di queste difficoltà sono dovute alla scarsa cooperazione delle autorità elleniche, come vedremo meglio in seguito .
76 . E altresì chiaro che la situazione che fa da sfondo al presente procedimento pare riveli che qualcosa non funziona dal punto di vista della comprensione, da parte della Repubblica ellenica, delle esigenze del diritto comunitario e dell' osservanza delle sue norme
77 . E altresì certo che gli agenti del governo ellenico hanno ammesso che gli esportatori potessero lagnarsi delle difficoltà create dalla burocrazia dell' amministrazione greca .
78 . Ma non per questo si può fondare una dichiarazione di inosservanza su una base di indizi, assumendo come prova ciò che si vuol dimostrare . Non mi pare quindi che nella fattispecie vi siano ragioni sufficienti per procedere all' inversione dell' onere della prova .
79 . Per questo motivo, sotto il profilo delle asserite restrizioni all' esportazione di olio d' oliva nel periodo successivo al 10 giugno 1985, a mio parere il ricorso va respinto .
4 - Inadempimento dell' obbligo di cooperazione sancito dall' art . 5 del trattato CEE
80 . La Commissione sostiene che il governo ellenico, negando o omettendo di fornire alla Commissione le informazioni richieste e trasmettendole con eccessivo ritardo, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del trattato CEE .
81 . Ed in realtà - come chiaramente emerge da quanto precede - la condotta della Repubblica ellenica appare riprovevole . Ricordiamo che la Commissione ha inviato a questo Stato membro, il 13 agosto 1984, un telex chiedendo informazioni sulle restrizioni alle importazioni di olio d' oliva e, in particolare, su due pratiche specifiche nelle quali era stata rifiutata la licenza d' importazione, nonché spiegazioni sulle formalità amministrative in base alle quali erano state introdotte dette restrizioni; non essendo pervenuta risposta, la richiesta veniva rinnovata il 4 ottobre e il 28 novembre 1984 .
82 . Solo dopo otto mesi dal primo telex, il 4 aprile 1985, le autorità elleniche risposero, dichiarando semplicemente che l' importazione in Grecia di olio d' oliva dai paesi comunitari era libera .
83 . La mancanza di spirito di collaborazione delle autorità elleniche si è manifestata nuovamente allorché furono invitate reiteratamente dalla Corte ad illustrare le formalità amministrative e a produrre le disposizioni nazionali in fatto di importazione e di esportazione di olio d' oliva .
84 . Il governo ellenico non solo mai ha prodotto dette disposizioni, ma ha anche omesso di illustrare l' origine degli obblighi imposti agli importatori e agli esportatori nell' ambito della "prassi seguita in fatto di amministrazione bancaria" e il modo in cui li ha resi noti agli stessi .
85 . Analoga mancanza di collaborazione vi fu per le esportazioni : rimasero perciò senza spiegazioni le lagnanze presentate dopo il periodo per il quale il governo greco ammette di aver proibito le esportazioni e nessuna disposizione nazionale - di indole regolamentare o amministrativa - è stata fornita alla Commissione o alla Corte relativamente al periodo indicato nel secondo parere motivato .
86 . D' altro canto, non si può considerare sufficiente giustificazione l' appello fatto dal governo greco alla ripartizione delle competenze tra i vari servizi dello Stato .
87 . Vi propongo dunque che, ricalcando la sentenza 24 marzo 1988 nella causa 240/86 ( 3 ), dichiariate che la condotta della Repubblica ellenica è incompatibile con il dovere di collaborazione sancito dall' art . 5 del trattato, in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad agevolare la Comunità nello svolgimento del suo compito e a prendere tutti i provvedimenti necessari per l' adempimento degli obblighi che scaturiscono dal trattato e dagli atti delle istituzioni .
5 - Conclusioni finali
88 . Vi propongo di dichiarare che la Repubblica ellenica non ha adempiuto gli obblighi che le incombono in forza degli artt . 30, 34 e 5 del trattato CEE, nonché del regolamento ( CEE ) n . 136/66, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in quanto :
a ) ha impedito l' effettuazione di importazioni di olio d' oliva dagli altri Stati membri, prescrivendo, nell' ambito della prassi bancaria amministrativa, la presentazione di una domanda, alla quale non ha dato seguito, senza alcuna spiegazione;
b ) ha vietato le esportazioni di olio del tipo extra e fine, quanto meno durante il periodo 10 gennaio - 10 giugno 1985;
c ) non avendo fornito informazioni esaurienti sui fatti contestatile e non avendo prodotto le norme nazionali vigenti, è venuta meno al dovere di collaborazione con le istituzioni, incombente agli Stati membri per il perseguimento degli obiettivi del trattato .
89 . Per il resto il ricorso va respinto .
90 . Benché la ricorrente non abbia ottenuto la vittoria in tutti i punti del ricorso, ciò è dovuto in larga parte alla mancanza di collaborazione della Repubblica ellenica, motivo per cui vi propongo di porre a carico di questo Stato membro, a norma dell' art . 69, § 3, del regolamento di procedura, la totalità delle spese .
(*) Traduzione dal portoghese .
( 1 ) GU L 172 del 30.9.1966, pag . 3025 .
( 2 ) Vedasi a questo proposito la sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione / Francia, Racc . 1983, pagg . 1013 e segenti, nella quale la Corte ha stigmatizzato varie pratiche che restringevano le importazioni di vino italiano, imputabili alle autorità francesi . Vedasi inoltre sentenza 9 maggio 1985, causa 21/84, Commissione / Francia, Racc . 1985, pagg . 1355 e seguenti, nella quale è stato dichiarato incompatibile con l' art . 30 del trattato il comportamento dell' amministrazione fiscale francese, che si risolveva nel rendere più difficile, nel ritardare e in definitiva nel rifiutare, senza valida ragione, l' omologazione - richiesta da un fabbricante britannico - di apparecchi per affrancatura che intendeva esportare in Francia .
( 3 ) Commissione / Repubblica ellenica, Racc . 1988, pag . 0000 .
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