Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel presente procedimento per inadempimento la Commissione delle Comunità europee, ricorrente, chiede di dichiarare che il regno del Belgio, convenuto, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, 82/470/CEE, relativa a misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio ( gruppo 718 CITI ) nonché dei depositari ( gruppo 720 CITI ) ( 1 ), è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva nonché dall' art . 189, terzo comma, e dall' art . 5, primo comma, del trattato CEE .
2 . L' art . 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . Il termine è scaduto il 2 gennaio 1984 .
3 . Il convenuto non contesta la mancata emanazione in Belgio delle misure necessarie per adeguarsi tempestivamente alla direttiva .
4 . E ben vero che abbiamo oggi appreso nel corso della trattazione orale che, con regio decreto, sono stati nel frattempo emanati provvedimenti d' attuazione di una parte della direttiva; è tuttavia pacifico che ciò non è avvenuto entro i termini prescritti .
5 . Propongo dunque alla Corte di decidere come segue :
"1 ) Il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1982, n . 82/470/CEE .
2 ) Il regno del Belgio è condannato alle spese ".
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU L 213 del 1982, pag . 1 .
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