Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Come la causa 77/86, R/HM Commissioners Costums & Excise ex parte National Dried Fruit Trade Association ( NDFTA, sentenza 11 febbraio 1988, Racc . 1988, pag . 757 ), il presente procedimento verte sulla normativa comunitaria che prescrive un prezzo minimo all' importazione ( PMI ) per l' uva secca importata dai paesi terzi . Le questioni sollevate dal Finanzgericht di Duesseldorf riguardano quello che nelle conclusioni NDFTA ho chiamato "primo sistema PMI ". Una descrizione di questo primo sistema PMI è già stata fornita nella relazione d' udienza della presente causa e in quelle conclusioni . La sua cronistoria si può riassumere come segue .
Al momento dei fatti, la disciplina fondamentale sull' organizzazione comune dei mercati dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( uva secca compresa ) era il regolamento del Consiglio n . 516/77 ( GU 1977, L 73, pag . 1 ), più volte emendato, che prescriveva, tra l' altro, un prezzo comunitario e un sistema di prelievi . Il considerando n . 12 ammetteva che il sistema, in circostanze eccezionali, poteva risultare inadeguato .
L' art . 14, n . 1, disponeva che : "1 . Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti tra quelli cui si riferisce l' articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d' importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell' articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi ".
Norme particolareggiate per l' applicazione di queste disposizioni sono contenute nel regolamento del Consiglio n . 521/77 ( GU L 73, pag . 28 ). Nella motivazione è detto che le misure adottate a norma dell' art . 14 devono essere abrogate appena viene a cessare la perturbazione o la minaccia di perturbazione; devono essere adeguate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli voluti . L' art . 1 dispone che, per valutare se sussista un' effettiva perturbazione o minaccia grave di perturbazione, bisogna tener conto, in particolare, del volume delle importazioni effettuate o prevedibili, delle disponibilità di prodotti sul mercato comunitario e ( lettera d ) "se la situazione prevista al principio di questo articolo si produce a causa delle importazioni" si deve tener conto "dei prezzi praticati sul mercato della Comunità, riportati ad uno stadio comparabile, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, e, in particolare, della loro tendenza al ribasso eccessivo ".
Qualora sussista o si profili una grave perturbazione, l' art . 2 dispone che, se necessario, si può sospendere il rilascio delle licenze di importazione o si possono respingere le relative domande e - se non è necessaria la licenza - le importazioni possono essere sospese in tutto o in parte . Esso prevede pure "un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere sottoposte alla clausola che abbiano luogo a un prezzo almeno pari al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione" (( art . 2, 1, c ) )).
L' art . 2, n . 2, recita : "Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari . (...) possono essere limitate ad alcune (...) qualità o presentazioni ".
Il regolamento della Commissione n . 2742/82 ( GU L 290, pag . 28 ) dichiara nella motivazione che misure di salvaguardia erano necessarie per l' uva secca diversa dalle varietà "di Corinto" in quanto i prezzi delle importazioni nella stagione 1981/1982 erano scesi molto al disotto della media europea provocando, nell' ottobre del 1982, giacenze di sultanina pari al 60% del raccolto di quell' anno ed esponendo il mercato comunitario al rischio di gravi perturbazioni che potevano compromettere gli obiettivi dell' art . 39 del trattato .
Il prezzo minimo per l' importazione di uva secca, esclusa quella di Corinto, era stato fissato inizialmente in 106,7 ecu il quintale netto . L' art . 2, n . 2, prescriveva una tassa di compensazione di 16 ecu il quintale netto in caso di inosservanza del prezzo minimo .
Il PMI e la tassa di compensazione, espressa in ecu, dovevano essere convertiti in moneta nazionale per il raffronto con il prezzo pattuito nel giorno dell' espletamento delle formalità doganali di importazione ( art . 2 e 3 del regolamento n . 2742/82 ). Per detta conversione erano fissati coefficienti che venivano modificati periodicamente . Nel periodo che riguarda la presente lite erano contenuti nel regolamento del Consiglio n . 2186/83 ( GU 1983, L 210, pag . 11 ).
I fatti dai quali è scaturito l' odierno rinvio pregiudiziale possono riassumersi come segue . Nel febbraio e nel maggio del 1984, l' attrice nella causa principale importava tre partite di uva sultanina turca, dichiarandola ogni volta ad un prezzo superiore al PMI . Da successive indagini condotte dalle autorità doganali risultava che il prezzo reale era inferiore al PMI . Si applicava quindi la tassa di compensazione, ammontante a DM 20 174,70 . L' attrice vuole ora recuperare questa somma, adducendo l' invalidità dei regolamenti allora vigenti . La lite è giunta dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf, il quale ha sollevato le seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77, in relazione agli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) n . 521/77, contenga un' autorizzazione per la Commissione ad adottare provvedimenti di salvaguardia ai sensi del regolamento n . 2742/82 sufficientemente precisa e che stabilisca i criteri essenziali .
2 ) In subordine : se l' espressione 'in conseguenza d' importazioni' di cui all' art . 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ed all' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 521/77 si debba interpretare nel senso che importazioni da paesi terzi al momento dell' adozione del regolamento ( CEE ) n . 2186/83 ed ancora al momento delle importazioni effettuate dall' attrice devono esser state la causa essenziale delle perturbazioni .
3 ) In subordine : se l' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 521/77, in relazione agli artt . 13 e 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 ed all' art . 155 del trattato CEE, si debba intendere nel senso che la Commissione, in caso d' inosservanza di prezzi minimi stabiliti per l' importazione, non poteva prescrivere la riscossione di un tributo di compensazione .
4 ) In subordine : se l' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 521/77, in relazione agli artt . 13 e 14 del regolamento ( CEE ) n . 516/77, vada interpretato nel senso che la Commissione non può stabilire a forfait i tributi di compensazione in modo che siano superiori alla differenza fra il prezzo minimo stabilito ed il prezzo d' importazione .
5 ) In subordine : se il prezzo minimo stabilito dall' art . 2, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 2742/82 sia illegittimo, in quanto non calcolato secondo criteri obiettivi e non motivato ".
La terza, quarta e quinta questione pongono sul tappeto problemi già sorti nella causa NDFTA . Gli argomenti svolti in questa causa non mi inducono a mutare il parere già espresso nelle mie precedenti conclusioni, alle quali mi richiamo .
Nella sentenza NDFTA la Corte, mentre ha ammesso che la tassa di compensazione, pur se non espressamente autorizzata dall' art . 2 del regolamento n . 521/77, costituiva un mezzo adeguato per mettere in atto un sistema di PMI, che un' aliquota fissa poteva essere adottata e che vi erano motivi sufficienti per giustificare le iniziative prese, ha comunque deciso che : "un' unica tassa di compensazione, ad aliquota fissa, applicata anche quando la differenza tra il prezzo di importazione e il prezzo minimo è molto piccola, si risolve in un aggravio economico", che la Commissione non ha dimostrato sia necessario perché il sistema del PMI consegua il suo scopo . La Corte ha quindi dichiarato che il regolamento n . 2742/82 ( e, a mio parere, anche i vari regolamenti che lo hanno emendato ) "è invalido nella parte in cui ha istituito una tassa di compensazione ad aliquota fissa pari alla differenza tra il prezzo di mercato mondiale più basso e il prezzo minimo" ( punti 32 e 33 della motivazione ).
La prima e la seconda questione sollevano nuovi problemi e vanno esaminate più particolareggiatamente, anche se la pronuncia della Corte nella causa NDFTA può dare soddisfazione all' attrice .
La prima questione contiene la differenza più saliente tra il nostro caso e la lite NDFTA : l' attrice impugna i regolamenti del Consiglio su cui è basato il sistema PMI come pure i regolamenti d' attuazione della Commissione . Essa sostiene che in questo settore sono necessarie disposizioni d' autorizzazione molto specifiche, specie dal momento che le parti interessate non sono consultate, contrariamente a quanto avviene nei procedimenti antidumping e che l' esclusione delle parti interessate dal sistema dell' organizzazione comunitaria del mercato dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli costringe la Corte di giustizia a riequilibrare la situazione esaminando a fondo i fatti su cui si basano le istituzioni comunitarie quando istituiscono il sistema del PMI . Se la Corte non effettuasse questo controllo, ne risulterebbero lesi dei diritti attribuiti all' attrice dalla costituzione tedesca .
Da queste premesse, l' attrice deduce che il regolamento del Consiglio n . 521/77 è nullo . Destinato in teoria a disciplinare nei particolari le disposizioni generali dell' art . 14 del regolamento del Consiglio n . 516/77, in realtà non è meno generale dell' art . 14 ed essenzialmente trasferisce alla Commissione i poteri del Consiglio . L' attrice sostiene che questa delegazione è eccessiva, in contrasto con gli artt . 4, 43, 145 e 155 del trattato CEE, con la gerarchia delle norme e con lo stato di diritto .
L' art . 155 stabilisce che la Commissione, tra l' altro, "esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite ".
Il Consiglio, che nella presente causa ha presentato osservazioni solo sulla questione n . 1, sostiene che la portata del potere discrezionale attribuito alla Commissione dal regolamento n . 521/77 resta entro i limiti già considerati accettabili dalla Corte ed è un normale esercizio dei poteri contemplati dall' art . 155 del trattato . E definita sufficientemente per consentire il pieno sindacato giurisdizionale .
Tanto il Consiglio quanto la Commissione si richiamano alla pronunzia della Corte nella causa 25/70, Einfuhr - und Vorratsstelle / Koester ( Racc . 1970, pag . 1161 ), secondo la quale il Consiglio non è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti riguardanti la politica agricola comune secondo il procedimento di cui all' art . 43 purché "i punti essenziali dell' emananda disciplina" siano stati così stabiliti, come è avvenuto per il regolamento n . 516/77 . Provvedimenti di esecuzione dei regolamenti di base possono essere adottati in modo diverso, o direttamente dal Consiglio o dalla Commissione, se autorizzata conformemente all' art . 155, che è una disposizione facoltativa la quale autorizza il Consiglio a "determinare le condizioni alle quali esso può subordinare l' esercizio da parte della Commissione dei poteri a questa attribuiti ".
Entrambe le istituzioni sottolineano inoltre che la Corte ha costantemente ammesso che la Commissione deve avere, e il Consiglio deve perciò attribuirle a norma dell' art . 155, un ampio potere discrezionale nel decidere come agire, talvolta d' urgenza, per la direzione quotidiana dei mercati agricoli ( vedasi, ad esempio, causa 23/75, Rey Soda / Cassa conguaglio zucchero, Racc . 1975, pag . 1279, in particolare pag . 1300 ). Esse sostengono che le limitazioni emergenti tanto dall' art . 14 del regolamento n . 516/77 ( la perturbazione deve essere grave e i provvedimenti adottati per farvi fronte devono essere abrogati appena viene meno la perturbazione ) quanto dagli artt . 1 e 2 del regolamento n . 521/77 ( che elencano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se vi sia una grave perturbazione in atto o in prospettiva, il tipo di provvedimenti di salvaguardia che possono essere adottati e le circostanze nelle quali possono essere adottati ) dimostrano che la libertà di azione della Commissione era adeguatamente delimitata . Poteva comunque essere sindacata dal Consiglio a richiesta di uno Stato membro in forza dell' art . 14, n . 3, del regolamento n . 516/77, il quale attribuisce al Consiglio, in questi casi, il potere di modificare o annullare il regolamento della Commissione .
Concordo con questi argomenti delle istituzioni . Non vi è nulla di anormale o di eccessivo nel potere discrezionale attribuito alla Commissione dal regolamento n . 521/77 . E necessario che la Commissione possa intervenire rapidamente ed efficacemente entro limiti adeguati e controllabili . In questo caso, i poteri della Commissione erano chiaramente definiti ed esercitabili in modo da consentire il sindacato giurisdizionale ( che è completato dal potere riservato al Consiglio dall' art . 14, n . 3, del regolamento n . 516/77 ). Risolverei quindi affermativamente la prima questione .
Quanto alla seconda questione, l' attrice assume che l' art . 14 del regolamento n . 516/77 e l' art . 1 del regolamento n . 521/77 vanno interpretati nel senso che le importazioni devono essere, se non l' unica, quantomeno la causa essenziale della perturbazione del mercato . Nella presente fattispecie, essa sostiene, i presupposti per applicare misure di salvaguardia non sussistevano : la perturbazione del mercato, se esisteva, non era dovuta, o non era dovuta essenzialmente, alle importazioni . Essa svolge due tesi principali .
Anzitutto, durante il periodo in questione la circostanza della rilevante entità delle sovvenzioni comunitarie e nazionali ha provocato un aumento innaturale della produzione e dei prezzi, nonché un abbassamento della qualità, giacché le sovvenzioni venivano corrisposte indipendentemente dalla qualità . Il ricorso a misure di salvaguardia in queste circostanze è ingiustificato . Su questo punto, la Commissione ammette che la Grecia concedeva aiuti non autorizzati, alcuni dei quali erano considerati dalla Commissione incompatibili con il mercato comune, ma deduce che detti aiuti avevano effetto in parte benefico, in parte neutro sul mercato comunitario : benefico in quanto aumentavano le vendite greche sul mercato comunitario, neutro in quanto promuovevano le esportazioni greche nei paesi terzi . Le indagini della Commissione sui presunti aiuti continuano . D' altro canto, la Grecia ha categoricamente smentito all' udienza di aver concesso aiuti illegittimi .
Nessuno dei partecipanti è riuscito a produrre in giudizio dati sull' entità o sullo scopo degli asseriti aiuti nazionali . Le osservazioni dell' attrice contengono alcuni particolari sulle sovvenzioni comunitarie versate nell' ambito della relativa organizzazione di mercato, ma non mi pare che l' attrice cerchi di impugnare questo sistema ( salvo forse in relazione al GATT, punto che esaminerò in seguito ). Essa parla di sovvenzioni nazionali non autorizzate corrisposte in aggiunta all' aiuto comunitario . Non mi pare giusto che l' esistenza di un aiuto nazionale impedisca alla Comunità di adottare misure di salvaguardia del genere di quelle in esame . Nemmeno mi pare sia dimostrato, in questa causa, che le sovvenzioni abbiano causato la perturbazione del mercato . In ogni caso, questo è un punto che va accertato dal giudice nazionale .
In secondo luogo, le merci importate non erano simili a quelle prodotte nella Comunità e quindi non potevano causare perturbazioni . Questo fa sorgere il problema se si debba distinguere tra "raisins" e sultanina, problema esaminato a fondo nella NDFTA .
La tesi dell' attrice è che, a parte l' uva di Corinto, l' uva secca si divide in "rosinen", uva secca con vinaccioli, non più venduta, almeno in Germania, e sultanina, derivata da uva senza vinaccioli . La sultanina a sua volta si divide in chiara e scura . La sultanina chiara viene immersa in acqua nella quale è disciolta una piccola quantità di carbonato di potassio e di un prodotto essiccante prima di essere esposta al sole, mentre la sultanina scura non viene trattata, ma solo essiccata al sole . La sultanina scura è nota come "raisins" in gran Bretagna e negli Stati Uniti . La sultanina chiara si distingue poi a seconda che sia trattata con solfato . Il mercato tedesco richiede uva non solfitata per motivi igienici . Tutta la merce greca è trattata col solfito, è il solo modo in cui la merce greca può assumere il colore che in commercio caratterizza l' uva sultanina . Quindi la merce greca non si confà né al mercato tedesco, né ad altri mercati comunitari . L' attrice importava sultanina non solfitata .
Questa descrizione delle categorie di uva secca non differisce sostanzialmente da quella fornita dalla NDFTA . In particolare, pare assodato che quella che in Gran Bretagna si chiama "raisins" derivi dalla stessa uva della sultanina greca, ma trattata in modo diverso . Gli argomenti in senso contrario della Commissione e del governo greco sono essenzialmente gli stessi esposti nella causa NDFTA .
In quell' occasione mi è parso che, mentre a prima vista si poteva ammettere la differenza tra raisins e sultanina, in realtà si trattasse di una questione di fatto riservata al giudice nazionale e che - agli effetti della causa pregiudiziale - questa Corte potesse ammettere la distinzione, giacché non mi pare ne consegua inevitabilmente che esulasse dalla competenza della Commissione prescrivere un PMI e una tassa di compensazione per tutta l' uva secca diversa da quella di Corinto . Ciò è dovuto al fatto che, come ho detto nelle conclusioni NDFTA, "l' importazione di un prodotto di origine extracomunitaria può minacciare gravi perturbazioni sul mercato comunitario per un prodotto di origine comunitaria ". In particolare, l' art . 14 del regolamento del Consiglio n . 516/77 non limita i provvedimenti che possono essere adottati alle importazioni della stessa merce .
Nella sentenza la Corte, pur dichiarando che non era necessario decidere se "altra uva secca" potesse comprendere due categorie, raisins e sultanina ( punto 12 della motivazione ), ha deciso che l' NDFTA non aveva dimostrato che "questi due tipi di merce non possono soddisfare le stesse esigenze, di guisa che non possono affatto sostituirsi fra loro" ( punto 13 della motivazione ). La Corte ha perciò considerato la questione come un problema di prova "la tesi della Commissione, secondo la quale questi due ultimi tipi di uva vanno ritenuti intercambiabili, va accolta, salvoché venga dimostrato che questi due tipi di merce non possono soddisfare le stesse esigenze, di guisa che non possono affatto sostituirsi fra loro ". In quell' occasione la Corte ha detto espressamente che la lite non andava risolta "solo con riguardo alle tradizioni culinarie di talune regioni della Gran Bretagna o dell' Irlanda ". Inoltre, pare che sia stato disatteso - o quantomeno trascurato - il particolare contenuto nelle osservazioni scritte dell' osservazione circa le rispettive possibilità d' impiego di raisins e della sultanina nelle lavorazioni alimentari ( anziché in campo culinario ), come l' essiccazione, il riscaldamento ad alta temperatura, l' inclusione nei dolciumi, in prodotti di pasticceria e in cereali da prima colazione, e l' assunto, non contestato, dell' associazione, secondo il quale in taluni Stati membri non vi è la tradizione di usare "raisins ".
Nella causa odierna, pendente mentre la causa NDFTA veniva discussa, la Corte ha acquisito una prova ulteriore che, in un terzo Stato membro, almeno per alcuni usi, i due tipi di uva non si considerano intercambiabili . All' udienza in queste cause, è pure stato dichiarato alla Corte che una situazione analoga si verificava pure nei Paesi Bassi e che ivi un procedimento analogo era stato sospeso in attesa delle due pronunzie pregiudiziali della Corte . Mi pare dunque che il problema non si limiti ad una certa regione o ad un determinato Stato membro .
Tuttavia, se la questione da risolvere è se sia stata fornita la prova, sulla quale la Commissione potesse fondarsi, che i prodotti sono intercambiabili, non mi pare sia stato dimostrato nella presente fattispecie che si debba giungere ad una conclusione diversa da quella della causa NDFTA .
Se poi la lite verte sulle prove e va risolta in sede giurisdizionale e non dalla Commissione, ritengo del pari che il problema dell' intercambiabilità sia una questione di fatto che va risolta, in base alle prove di cui dispone, dal giudice nazionale . Se questi accerta che le merci sono intercambiabili, si allineerà indubbiamente alla sentenza NDFTA, che parte da questo presupposto e dichiara che la Commissione non ha errato nel ritenere che l' aumento delle importazioni dai paesi terzi, specie dalla Turchia, in un momento nel quale i prezzi del mercato mondiale stavano scendendo, costituiva una minaccia di perturbazione del mercato comunitario . Il giudice nazionale, se accerterà che vi è una distinzione tra i prodotti comunitari e quelli importati dall' attrice, dovrà pure giudicare se in quel momento dette importazioni provocavano, o minacciavano di provocare, gravi perturbazioni sul mercato comunitario per la merce della Comunità .
Entrambi gli argomenti riguardano la misura in cui le importazioni provocavano di fatto, o minacciavano di provocare, una grave perturbazione . La Commissione sostiene che non è il caso di dimostrare che le importazioni erano la causa principale della perturbazione . Questa sarebbe una ricerca vana . Un complesso di fattori interdipendenti crea e altera le condizioni di mercato : la situazione economica generale, i costi di produzione ( alcuni dei quali risentono di considerazioni politiche, come i redditi garantiti fissati nell' ambito delle organizzazioni comuni di mercato ), le condizioni metereologiche che determinano la qualità del raccolto, la domanda dei consumatori . Talune combinazioni particolari di questi fattori rendono le importazioni vantaggiose o no . Se i prezzi comunitari sono alti e la domanda è sufficientemente sostenuta, vi sarà convenienza ad importare merce a basso prezzo . Se ciò mette in difficoltà i produttori comunitari si può affermare che i loro problemi sono dovuti, sia pure essenzialmente, alle importazioni?
Il regolamento autorizza la Commissione ad agire quando le perturbazioni del mercato, o la minaccia delle stesse, avvengono "a causa delle importazioni ". Ciò deve intendersi, a mio parere, nel senso che le importazioni costituiscono un fattore "essenziale" o "rilevante" tra le cause di perturbazione o di minaccia per il mercato, che possono essere corrette mediante misure di salvaguardia . Se il reale motivo di perturbazione ( o di minaccia ) va ricercato altrove, cosicché le misure di salvaguardia non provocano alcun effetto sulle perturbazioni, queste non avvengono a causa delle importazioni . D' altro canto, non sono del parere che le importazioni devono essere l' unica causa o anche la causa "principale" della perturbazione del mercato, o l' unica o principale minaccia per lo stesso . Questo in molti casi escluderebbe il ricorso a misure di salvaguardia qualora le importazioni avessero o minacciassero di avere effetti sostanziali o rilevanti sulla stabilità del mercato, ma anche qualora altri fattori entrassero in gioco . Nella presente fattispecie, mi pare vi fossero chiari indizi in base ai quali la Commissione poteva concludere che le importazioni erano un fattore essenziale o rilevante, se la sultanina e raisins devono considerarsi intercambiabili . Se non sono assolutamente intercambiabili, spetta allora al giudice nazionale accertare se l' importazione dell' una avesse ripercussioni essenziali o rilevanti sul mercato degli altri .
L' attrice si è richiamata all' art . 3 del regolamento n . 521/77 che recita : "Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obblighi risultanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale ". Si sostiene che la Comunità deve quindi attenersi al Gatt e, in particolare, agli artt . II, XIX, e XXIII . Si fa richiamo alla relazione statistica del Gatt L 5778 del 20 febbraio 1985, intitolata "The European Economic Community : aiuti alla produzione attribuiti per pesche in scatola, pere in scatola, cocktails di frutta in scatola e uva secca ".
Tali questioni non sono sollevate nel provvedimento di rinvio . In ogni caso, l' attrice a mio giudizio non approfondisce i suoi argomenti, né i risultati della relazione del Gatt mi pare la soccorrano . Non credo che dette questioni vadano risolte .
Di conseguenza, direi che le questioni sollevate dal tribunale di Duesseldorf dovrebbero essere risolte nel senso che dalla causa nulla è emerso che possa indurre a dichiarare invalidi i regolamenti del Consiglio n . 516/77 e n . 521/77, ma che i regolamenti che istituiscono il primo sistema PMI ( cioè il regolamento della Commissione n . 2742/82 e quelli che lo modificano ) sono invalidi nelle parti in cui istituiscono una tassa di compensazione ad aliquota unica, indipendentemente dalla differenza tra l' effettivo prezzo d' importazione ed il PMI . Le importazioni devono essere state una causa essenziale della asserita perturbazione del mercato comunitario perché siano adottati provvedimenti di salvaguardia .
Sulle spese dell' attrice deve provvedere il giudice proponente . Non sono ripetibili le spese sostenute dal governo greco, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee .
(*) Traduzione dall' inglese .
Full & Egal Universal Law Academy