Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Col regolamento 9 settembre 1986, n . 2800 ( GU 1986, L 259, pag . 14; in prosieguo : "regolamento relativo al dazio provvisorio ") la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 33% sui congelatori tipo armadio originari dell' URSS . Risulta che la Technointorg é l' unica impresa che esporta questi prodotti dall' URSS nella CEE . Con atto depositato il 26 novembre 1986, la Technointorg proponeva ricorso contro la Commissione ( causa 294/86 ), chiedendo che la Corte volesse "annullare il regolamento della Commissione n . 2800/86, almeno nella parte in cui si applica alla ricorrente, in particolare per quanto riguarda l' art . 1 ". Con atto separato, presentato anch' esso il 26 novembre 1986 ( procedimento 294/86 R ), la Technointorg chiedeva alla Corte di sospendere nei suoi confronti, con provvedimento d' urgenza, l' esecuzione del regolamento n . 2800/86, a condizione ch' essa continuasse a fornire una garanzia per l' importo del dazio provvisorio . Questa domanda veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1986, in cui le spese erano riservate .
Col regolamento 22 dicembre 1986, n . 29/87 ( GU 1987, L 6, pag . 1; in prosieguo : "regolamento relativo al dazio definitivo "), il Consiglio istituiva un dazio antidumping definitivo del 33% sugli stessi prodotti ( art . 1 ) e stabiliva che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento n . 2800/86 erano riscossi definitivamente ( art . 2 ). Con atto depositato il 18 marzo 1987, la Technointorg proponeva ricorso contro il Consiglio ( causa 77/87 ), chiedendo che la Corte volesse "annullare il regolamento (...) n . 29/87 nella parte in cui si applica alla ricorrente ". Gli argomenti dedotti in questa causa sono analoghi a quelli dedotti nella causa 294/86, con l' aggiunta di altri quattro punti . Con atto separato, presentato anch' esso il 18 marzo 1987 ( procedimento 77/87 R ), la Technointorg chiedeva alla Corte di sospendere nei suoi confronti, con provvedimento d' urgenza, l' esecuzione del regolamento n . 29/87, a condizione ch' essa continuasse a fornire una garanzia "per l' adempimento dei suoi obblighi a norma del regolamento della Commissione n . 2800/86 ". Con ordinanza 23 marzo 1987, il presidente della Corte autorizzava la Commissione ad intervenire nel procedimento 77/87 R a sostegno delle conclusioni del Consiglio . Con ordinanza 9 aprile 1987, il presidente della Corte respingeva la domanda di provvedimento d' urgenza, riservando le spese . Con ordinanza 8 maggio 1987, la Corte autorizzava la Commissione ad intervenire nella causa 77/87 a sostegno delle conclusioni del Consiglio .
Con ordinanza 8 luglio 1987, la Corte disponeva la riunione delle cause 294/86 e 77/87 ai fini della trattazione, scritta e orale, e della sentenza .
Con un telex pervenuto alla Corte il 20 marzo 1987, la Commissione faceva presente che il ricorso nella causa 294/86, inteso all' annullamento del regolamento relativo al dazio provvisorio, era divenuto privo di oggetto in quanto il dazio provvisorio imposto da questo regolamento non era più in vigore . Con un telex del 6 aprile 1987, la Technointorg obiettava che la decisione del Consiglio di riscuotere definitivamente i dazi provvisori non era altro che un provvedimento di esecuzione del regolamento della Commissione che istituiva il dazio provvisorio e che questo dazio poteva essere recuperato soltanto se la Corte di giustizia avesse annullato il regolamento della Commissione col quale era stato istituito . Questo argomento, a mio avviso, non é conciliabile col sistema dei provvedimenti antidumping, instaurato dal regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE ( GU 1984, L 201, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento di base "). A norma degli artt . 11 e 12 di questo regolamento e secondo quanto disposto dal proprio art . 6, il regolamento relativo al dazio provvisorio ha cessato di aver effetto, salvo per quanto riguarda la parte che è stata rinnovata con l' adozione del regolamento relativo al dazio definitivo, come, ad esempio, là dove il punto 14 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo conferma parzialmente il punto 24 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio e dove l' art . 2 del regolamento relativo al dazio definitivo stabilisce che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono riscossi definitivamente . Qualsiasi parte del regolamento relativo al dazio provvisorio così incorporata nel regolamento relativo al dazio definitivo deve, a mio avviso, essere impugnata con ricorso diretto contro quest' ultimo, come la Technointorg ha fatto nella causa 77/87 . Qualsiasi parte del regolamento relativo al dazio provvisorio che non sia stata così confermata è ormai scaduta e perciò non vi è luogo all' annullamento .
La Technointorg ha sostenuto che il regolamento relativo al dazio provvisorio, benché ormai scaduto, ha però creato un "fatto economico durevole", che potrebbe ancora costituire oggetto di un separato controllo giurisdizionale . Tuttavia, il fatto che i dazi continuino ad applicarsi deriva esclusivamente dal regolamento relativo al dazio definitivo . In base al solo regolamento relativo al dazio provvisorio, quest' ultimo sarebbe venuto a scadere e dovrebbe essere rimborsato . A mio avviso, la Technointorg non ha fornito la prova di alcun effetto autonomo che possa essere imputato al regolamento relativo al dazio provvisorio dopo la data di entrata in vigore del regolamento relativo al dazio definitivo ( 9 gennaio 1987 ).
La Technointorg fa accenno anche alla responsabilità extracontrattuale della Commissione e sostiene ch' essa continua ad avere interesse ad agire per l' annullamento del regolamento relativo al dazio provvisorio perché qualsiasi vizio di legittimità che venisse accertato dalla Corte potrebbe costituire la base per un' azione di danni . Ora, né nella causa 294/86, né nella causa 77/87, la Technointorg ha chiesto un risarcimento di danni . Anzi, essa non ha allegato alcuna perdita o danno che possa imputarsi al regolamento relativo al dazio provvisorio, neppure nel caso che questo dovesse essere annullato dalla Corte . Perciò, a mio avviso, questo argomento non offre alcuna base per ritenere che vi fosse un qualsiasi interesse a proseguire la causa 294/86 dinanzi alla Corte, dopo l' entrata in vigore del regolamento relativo al dazio definitivo .
Ritengo quindi che il ricorso nella causa 294/86 sia divenuto privo di oggetto, dopo il 9 gennaio 1987, e debba essere dichiarato irricevibile, con la condanna della Technointorg alle spese . I problemi sollevati in detta causa andranno risolti nell' ambito della causa 77/87 .
Nella causa 77/87, la Technointorg deduce sette mezzi a sostegno della domanda di annullamento .
Col primo mezzo, essa fa valere la violazione del principio generale del diritto alla difesa e della essenziale formalità procedurale consistente nel concedere una valida audizione alle parti in causa . La Technointorg sostiene di aver conferito una procura al sig . Astakhov, direttore generale della East-West-Agencies - Technical and Optical Equipment Belgium SA-NV ( in prosieguo : "EWA "), impresa d' importazioni ad essa associata nel Belgio, per rappresentarla nel procedimento antidumping in questione; a torto la Commissione non si sarebbe rivolta a lui per avere informazioni o non gli avrebbe inviato un questionario destinato agli esportatori . Inoltre, ciò costituirebbe una violazione dell' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento di base, il quale impone alla Commissione di informare gli esportatori dell' apertura di un' inchiesta antidumping .
I fatti, a mio avviso, non militano a favore della tesi sostenuta dalla Technointorg . La Commissione annunciava l' apertura del procedimento antidumping di cui trattasi con un avviso ( 85/C 319/05 ) pubblicato nella Gazzetta ufficiale l' 11 dicembre 1985 ( GU 1985, C 319, pag . 3 ), in cui era stabilito il termine entro il quale le parti interessate potevano fornire informazioni e chiedere di essere sentite, termine che scadeva il 17 gennaio 1986 . Una copia di questo avviso ed un questionario per gli esportatori venivano spediti alla Technointorg, al suo indirizzo di Mosca, nel dicembre 1985 . Il Consiglio allega che questi documenti sono stati inviati con raccomandata il 13 dicembre, ma la ricevuta dell' ufficio postale prodotta in causa reca la data del 17 dicembre . Ammetto che l' avviso e il questionario siano stati inviati al più tardi il 17 dicembre . Il Consiglio afferma pure che un telex in cui si annunciava l' invio del questionario era stato inviato il 13 dicembre alla Technointorg a Mosca, allo stesso numero di telex che veniva successivamente usato dalla Technointorg per i suoi telex alla Commissione . La Technointorg nega di aver ricevuto questo telex . Secondo la Commissione, un altro telex veniva inviato alla Technointorg il 13 febbraio 1986, ma rimaneva senza risposta . Quale che sia la situazione per quanto riguarda questi telex, è chiaro che la lettera col questionario giungeva a destinazione, dato che, il 19 febbraio 1986, la Technointorg inviava un telex alla Commissione dichiarando di averla ricevuta "solo pochi giorni fa" e chiedendo che il termine per la risposta venisse prorogato fino al marzo 1986 . A mio avviso, la Commissione ha in tal modo adempiuto l' obbligo di informare gli esportatori, a norma dell' art . 7, n . 1, lett . b ), del regolamento di base .
Per quanto riguarda il sig . Astakhov, la Technointorg sostiene che la Commissione ha ricevuto copia della sua procura ( datata 23 dicembre 1985 ) il 14 febbraio 1986 . La Commissione nega questo fatto e non esistono prove in proposito . E da notare che la lettera inviata dall' EWA alla Commissione il 14 febbraio 1986 e firmata dal sig . Astakhov non fa menzione della procura e nemmeno della Technointorg . La si può ragionevolmente ritenere una lettera inviata per conto degli importatori, ai quali era stato parimente trasmesso un questionario . La Commissione sostiene di aver avuto per la prima volta conoscenza della qualità di mandatario del sig . Astakhov da un telex della Technointorg in data 27 febbraio 1986 e di aver ricevuto la procura soltanto il 7 marzo 1986, insieme ad una lettera che conteneva la risposta al questionario indirizzato agli importatori . Il telex del 27 febbraio 1986 non dice che la procura era già stata inviata e riterrei, quindi, che la Commissione abbia ignorato i poteri di rappresentanza del sig . Astakhov prima del 27 febbraio 1986 . Dagli atti non risulta alcun indizio del fatto ch' essa abbia avuto notizia di questa rappresentanza in un momento anteriore . Poiché la Technointorg, il 19 dello stesso mese, aveva accusato ricevuta del questionario ed aveva lasciato intendere ( chiedendo una proroga del termine ) che avrebbe risposto allo stesso, le autorità comunitarie non avevano alcun obbligo di rivolgersi al sig . Astakhov finché non avessero ricevuto una risposta al questionario . Un particolare curioso della vicenda è che, a quanto pare il 10 marzo 1986, l' EWA inviava un telex alla Commissione per dire che la Technointorg aveva chiesto se il questionario destinato agli esportatori fosse stato mandato all' indirizzo esatto in URSS, mentre, con telex del 19 febbraio 1986, la Technointorg ne aveva già accusato ricevuta . Inoltre, secondo la Commissione ( che non è stata contraddetta su questo punto ), l' EWA era stata informata, il 3 marzo per telefono e il 14 marzo 1986 mediante telex, dell' invio del questionario alla Technointorg e della mancata risposta .
Il sig . Astakhov ha avuto uno o più incontri con funzionari della Commissione ( ad esempio, il 1° aprile 1986 ). Inoltre, nel corso del 1986, l' EWA forniva informazioni riguardanti la situazione dell' importatore, cosicché il sig . Astakhov o i suoi colleghi erano in contatto con la Commissione . La Technointorg sostiene che il sig . Astakhov non è stato specificamente interpellato in merito alla situazione della Technointorg, o ad impegni che questa avrebbe offerto, né è stato invitato a compilare il questionario . A prescindere dal fatto che gli sia stato o meno specificamente richiesto, mi sembra ch' egli abbia avuto la possibilità di dare informazioni o spiegazioni per conto della Technointorg e di restituire il questionario compilato . Ritengo impossibile condividere la tesi che la Technointorg ha sostenuto in udienza, secondo cui "se la Commissione avesse detto 'Riempite il questionario' , l' avremmo fatto", cosicché la colpa sarebbe della Commissione . La Commissione aveva chiarito, senza alcuna possibilità di dubbio, ch' essa aveva inviato il questionario e che voleva una risposta .
In realtà, il questionario destinato agli esportatori non ha mai avuto risposta . Ora, nell' ambito di un procedimento antidumping, le autorità comunitarie hanno poteri di accertamento limitati e dipendono in larga misura dalle informazioni che vengono loro fornite, in particolare dagli esportatori interessati . Risulta ch' esse devono basarsi sulle risposte date nel questionario destinato agli esportatori per definire a grandi linee la situazione ed individuare gli ulteriori punti che eventualmente devono essere accertati, ad esempio mediante ispezioni . La Technointorg, da parte sua, si è astenuta dal fornire le informazioni di base, dalle quali avrebbero potuto prendere le mosse altri sviluppi nell' inchiesta . Stando così le cose, le autorità comunitarie erano, secondo me, pienamente legittimate a fondarsi sull' art . 7, n . 7, lett . b ), del regolamento di base, secondo cui, qualora non vengano fornite informazioni, esse possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili .
Tenuto conto di tutte queste circostanze, ritengo che debba essere disatteso il mezzo della Technointorg relativo alla violazione del diritto alla difesa o al diniego del contraddittorio .
Col secondo mezzo di annullamento, la Technointorg fa valere la violazione del' art . 190 del trattato CEE e del principio generale del diritto secondo cui le decisioni devono essere motivate . La Technointorg critica i punti 14, 17 e 18 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo, nonché il punto 33 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio, in quanto non darebbero una spiegazione adeguata per quanto riguarda, rispettivamente, a ) la definizione della quota di mercato della Technointorg, b ) la nozione di interesse della Comunità e c ) la ragione per cui l' aliquota del 33% è stata considerata idonea ad eliminare il pregiudizio arrecato all' industria comunitaria .
Relativamente alla quota di mercato, la Technointorg lamenta il fatto che il suddetto punto 14 si riferisca unicamente all' aumento della sua quota di mercato nel Regno Unito e nel Belgio, mentre da ciò non consegue che la sua quota di mercato sia aumentata anche nell' intera Comunità o che sia stato causato un pregiudizio all' industria comunitaria nel suo complesso . Questa affermazione ignora completamente la prima frase del terzo capoverso del punto 14, dal quale risulta chiaramente che la quota di mercato della Technointorg nell' intera Comunità era aumentata ( in quanto, mentre il consumo nella Comunità rimaneva stabile, le importazioni dall' Unione Sovietica erano aumentate di oltre 20 000 unità dal 1981 al 1985 ), come pure ignora il punto 13 del preambolo, il quale avalla le considerazioni svolte in proposito dalla Commissione nel regolamento relativo al dazio provvisorio, che tratta il problema in modo abbastanza dettagliato, in particolare nel punto 23 del preambolo . Ritengo pertanto che questa censura sia infondata e non possa essere accolta .
Secondo la Technointorg il punto 17 non spiega perché l' interesse della Comunità debba prevalere sull' interesse dell' importatore Peja Import BV a continuare le importazioni del prodotto considerato . Ma, in realtà, detto punto spiega che l' interesse della Comunità deve prevalere in considerazione "della difficile situazione in cui versa l' industria comunitaria di congelatori e dell' importanza economica e sociale che questa riveste ". A mio avviso, questa frase costituisce un' adeguata motivazione, tale da rispondere alle esigenze poste dall' art . 190 del trattato CEE, cosicché l' argomento della Technointorg dovrebbe essere disatteso .
Analoghe considerazioni valgono, secondo me, per il punto 33 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio e per il punto 18 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo, riguardanti l' aliquota del dazio . Il margine di dumping accertato era del 204 %. A norma dell' art . 13, n . 3, del regolamento di base, l' importo del dazio dovrebbe essere inferiore a detto margine, "se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio ". I due suddetti punti spiegano perché un dazio del 33% è sufficiente ad eliminare il pregiudizio ( confrontando il prezzo di vendita necessario per garantire un equo margine di profitto ai produttori comunitari più efficienti con i prezzi di vendita nella Comunità dei prodotti importati in dumping ), e lo fanno, a mio avviso, in modo sufficientemente dettagliato e chiaro, così da soddisfare le esigenze dell' art . 190 del trattato CEE .
Di conseguenza, ritengo che il secondo mezzo di annullamento dedotto dalla Technointorg dovrebbe essere disatteso .
Col terzo mezzo, la Technointorg deduce la violazione dell' art . 2, n . 5, del regolamento di base e dell' art . 190 del trattato .
A norma dell' art . 2, n . 5, del regolamento di base, il valore normale delle importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato ( come l' URSS ) dev' essere determinato "in maniera appropriata ed equa", in base : a ) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo ad economia di mercato è realmente venduto, o b ) al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato, o, se non si dimostrino validi né l' uno né l' altro di questi criteri, c ) al prezzo realmente pagato nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto . Dal punto 8 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio risulta che la Spagna ( che nel periodo considerato non faceva parte della CEE ) era stata proposta a tal fine come paese di riferimento, ma la proposta aveva incontrato l' opposizione, fra l' altro, di un importatore legato all' esportatore sovietico, e che "la Commissione ha ritenuto che una base di confronto opportuna e realistica fosse offerta dai prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo . Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni in merito ".
La Technointorg contesta la suddetta affermazione secondo cui nessuna delle parti si sarebbe opposta alla scelta della Iugoslavia, in quanto la Commissione non avrebbe chiesto quale fosse il punto di vista della Technointorg, né avrebbe chiesto informazioni al sig . Astakhov . A mio parere, la Commissione non era affatto tenuta a fare passi del genere . Spettava agli interessati rendere noto in tempo il proprio punto di vista . Ora, risulta che la Technointorg non ha mai fatto commenti ( né direttamente, né tramite il sig . Astakhov ) sulla scelta di un paese "analogo", se non dopo l' istituzione del dazio antidumping provvisorio . Ritengo perciò che l' obiezione non sia fondata .
In ogni caso, a mio avviso, detta obiezione è irrilevante, in quanto la parte in questione del regolamento relativo al dazio provvisorio è stata sostituita da quanto disposto nel regolamento relativo al dazio definitivo, che, al punto 6 del preambolo, recita :
"Technointorg ha contestato la scelta della Iugoslavia come paese analogo, sostenendo che in Iugoslavia i metodi di produzione sono diversi da quelli adottati in Unione Sovietica e il potere d' acquisto è tre volte più elevato che in URSS . Tuttavia, l' esportatore non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, né ha proposto alcuna alternativa per la scelta del paese analogo . In ogni modo, anche se gli argomenti addotti dall' esportatore fossero stati provati da dati di fatto convincenti, sarebbe stato necessario procedere a un' inchiesta supplementare che, per i motivi di cui sopra, al quarto considerando del presente regolamento, è esclusa ".
Il quarto "considerando" ha il seguente tenore :
"Dopo l' istituzione del dazio antidumping provvisorio, Technointorg si è dichiarata disposta a collaborare pienamente con la Commissione . La Commissione ha fatto presente che, nonostante queste affermazioni, l' esportatore non ha fornito alcuna informazione in merito alle sue esportazioni verso la Comunità . In ogni caso, dato che Technointorg non si è rivolta alla Commissione entro i termini indicati nell' avviso di apertura della procedura, le informazioni eventualmente fornite da questa società in merito alle sue esportazioni verso la Comunità non avrebbero potuto essere prese in considerazione senza procedere ad un' inchiesta supplementare . Indipendentemente dall' ulteriore carico che ne conseguirebbe a livello amministrativo, procedere ad un' inchiesta supplementare dopo l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio potrebbe incoraggiare alcune parti a non collaborare fin dall' inizio della procedura ed a presentare le loro osservazioni soltanto nel caso in cui dall' inchiesta condotta senza la loro partecipazione emergessero risultanze che potessero riguardarle ".
In relazione a questi punti del preambolo, la Technointorg lamenta che la questione se essa abbia o meno fornito prove delle proprie affermazioni ( il che, a suo dire, essa ha fatto ) viene resa del tutto irrilevante dallo stesso Consiglio, il quale considererebbe, nei passi citati, che qualsiasi prova avrebbe richiesto ulteriori indagini, la cui esecuzione era comunque impossibile .
A mio avviso, il punto 6 risponde debitamente all' obiezione della Technointorg, tenuto conto del fatto ch' essa è stata formulata con ritardo . Il punto 4 illustra la politica delle autorità comunitarie, che è contraria all' apertura di un' inchiesta supplementare in una fase avanzata del procedimento, per dare soddisfazione a parti che in precedenza abbiano rifiutato di partecipare al suo svolgimento normale secondo il sistema stabilito nel regolamento di base . Questa politica, in linea di massima, mi sembra accettabile, anche se la Commissione ammette che possono esservi casi in cui sarebbe giusto procedere ad una nuova inchiesta, qualora siano stati forniti i dati fondamentali, il che non è avvenuto nella fattispecie . Un diverso modo di agire sarebbe discriminatorio nei confronti delle parti che collaborino normalmente . Se la Corte accogliesse la tesi della Technointorg, si correrebbe, a mio avviso, il rischio di sconvolgere le norme di procedura stabilite nel regolamento di base . Mi sembra che i punti 4 e 6 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo siano chiari e non necessitino di ulteriori spiegazioni . Non si può quindi parlare di violazione dell' art . 190 del trattato CEE . Di conseguenza, il terzo mezzo di annullamento dedotto dalla Technointorg dovrebbe essere disatteso .
Col quarto mezzo, la Technointorg fa valere la violazione dell' art . 2, n . 5, del regolamento di base, sostenendo che, nel caso di un esportatore sovietico, il prezzo interno del mercato iugoslavo costituisce un criterio di paragone irragionevole, in quanto : 1 ) il potere d' acquisto dei consumatori iugoslavi, convertito in franchi belgi, corrisponde quasi al triplo del potere d' acquisto dei consumatori sovietici, e 2 ) talune parti componenti dei congelatori prodotti in Iugoslavia sono fabbricate su licenze concesse da imprese non iugoslave ( il che implica il pagamento di diritti o compensi ) o vengono acquistate fuori della Iugoslavia . Questi fattori, a suo avviso, avrebbero potuto facilmente essere presi in considerazione dalle autorità comunitarie, se queste avessero scelto di costruire il valore normale sul mercato iugoslavo, invece di servirsi del prezzo interno effettivamente praticato in Iugoslavia .
Quest' ultimo argomento mi sembra infondato . Nel costruire il valore normale in un paese ( nella fattispecie, la Iugoslavia ), le autorità comunitarie non possono tener conto di fattori di costo relativi ad altri paesi ( nella fattispecie, l' URSS ). Ai sensi dell' art . 2, n . 5, del regolamento di base, le autorità comunitarie hanno un certo margine di discrezionalità nello stabilire se il valore normale debba essere costruito ovvero determinato in base a prezzi effettivamente praticati . A mio parere, la Technointorg non ha dimostrato ch' esse abbiano ecceduto i limiti del loro potere discrezionale decidendo, in questo caso, di basare il valore normale sui prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo, che, alla luce dei dati disponibili, la Commissione poteva assumere come il parametro più adeguato .
Neppure gli argomenti relativi al potere d' acquisto e al costo delle parti componenti dei congelatori mi sembrano validi, poiché si riferiscono ad un preteso potere d' acquisto ed a pretesi costi in un paese non retto da un' economia di mercato ( l' URSS ), mentre, secondo me, l' art . 2, n . 5, ha precisamente lo scopo di escludere il ricorso a prezzi e costi esistenti in tali paesi, in quanto essi non sono la risultante delle forze del mercato . Perciò, a mio avviso, non si deve procedere ad adeguamenti a norma di tale disposizione per differenze di costo o di prezzo fra il paese "analogo" e il paese esportatore .
Di conseguenza, il quarto mezzo di annullamento dedotto dalla Technointorg dovrebbe essere disatteso .
Col quinto mezzo, la Technointorg fa valere la violazione dell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento di base, in quanto la Commissione non avrebbe effettuato un "valido confronto", avendo rifiutato di prendere in considerazione adeguamenti diversi da quelli contemplati dall' art . 2, nn . 9 e 10 . Le autorità comunitarie avrebbero dovuto procedere ad adeguamenti in ragione del livello più elevato dei salari e dei costi delle parti componenti dei prodotti in Iugoslavia - già evocati nell' ambito del quarto mezzo -, anche se questi elementi non fossero rientrati nelle categorie indicate nell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento di base .
Ai fini di un valido confronto tra il prezzo all' esportazione e il valore normale, nell' art . 2, nn . 9 e 10, sono previsti adeguamenti in ragione di differenze nella natura delle merci, differenze di quantità, differenze nelle condizioni e modalità di vendita, differenze di oneri all' importazione e di imposte indirette . A mio avviso, le differenze fatte valere dalla Technointorg non rientrano in alcuna di queste categorie e, anche se l' art . 2, n . 10, stabilisce criteri "orientativi" e non "tassativi", mi sembra che alle autorità comunitarie fosse lecito non tener conto degli adeguamenti richiesti . Di conseguenza, il quinto mezzo di annullamento dovrebbe essere disatteso .
Col sesto mezzo, la Technointorg sostiene che sono stati violati gli artt . 4, n . 1, e 11, n . 1, del regolamento di base, nonché l' art . 190 del trattato CEE, in quanto, anche ammettendo l' esistenza del dumping, le sue esportazioni non avrebbero potuto arrecare un reale pregiudizio all' industria comunitaria nel suo complesso, ma solo ad una piccola frazione della stessa, costituita da produttori operanti nella fascia inferiore del mercato . Il numero ristretto delle unità esportate dalla Technointorg nella CEE ( approssimativamente 20 000 nel 1985 ) renderebbe impossibile che un danno notevole sia stato causato all' industria comunitaria dalle esportazioni della Technointorg, considerate separatamente dalle esportazioni provenienti da altri paesi non membri della CEE, e le autorità comunitarie non avrebbero motivato le loro conclusioni relative ad un pregiudizio "cumulativo ".
Secondo la Technointorg, il mercato comunitario dei congelatori verticali sarebbe suddiviso in due fasce completamente separate, di cui quella superiore comprenderebbe congelatori sofisticati, di alta qualità e costo elevato, e quella inferiore sarebbe costituita da congelatori più semplici e meno cari, senza troppi accessori e non reclamizzati con costose campagne promozionali . A suo dire, soltanto i ricchi comprano i primi e soltanto i poveri comprano i secondi . Io non ammetto questi argomenti . A mio avviso, mentre si può fare una valida distinzione fra congelatori di tipo armadio e congelatori di tipo cofano ( come è stata fatta nel punto 6 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio ), non è stato in alcun modo dimostrato perché i congelatori del tipo armadio ( i soli di cui trattasi nel caso di specie ) non dovrebbero essere considerati tutti "prodotti simili", ai sensi dell' art . 4, nn . 1 e 5, del regolamento di base . La Technointorg non ha prodotto alcuna prova consistente perché essi vengano trattati come prodotti diversi e, per quanto riguarda le categorie di potenziali acquirenti, non mi sembra affatto ovvio che la clientela relativamente agiata, o senz' altro benestante, scelga necessariamente il modello costoso . Per una clientela molto più vasta di quella costituita dai "poveri immigrati" ( cui si riferisce la ricorrente ) un congelatore semplice a buon mercato può essere un acquisto attraente, se il modello di lusso è molto più caro . Per coloro che comunque si manterrebbero nell' ambito o al di sotto della categoria media, l' acquisto del modello a buon mercato può presentare ancor maggiore interesse .
Alla ricorrente non giova neppure, a mio avviso, l' argomento secondo cui i suoi prodotti non sarebbero dello stesso livello qualitativo dei prodotti della CEE . Se i prodotti non possono competere sul piano della qualità, l' alternativa è la concorrenza sui prezzi e ciò rende particolarmente necessaria la tutela contro la concorrenza sleale in materia di prezzi esercitata col dumping . Infine, la Technointorg cerca di trovar sostegno nel fatto che le autorità comunitarie hanno raffrontato i suoi prodotti con quelli "meno prestigiosi" della CEE al fine di determinare la sottoquotazione . Questo fatto mi sembra irrilevante nell' ambito dell' argomento in esame, poiché detto raffronto attiene alla verifica della sottoquotazione a norma dell' art . 4, n . 2, lett . b ), del regolamento di base, non già alla definizione del prodotto simile, ai sensi dell' art . 4, nn . 1 e 5 . In ogni caso, raffrontando le importazioni sovietiche con i prodotti comunitari della fascia inferiore, le autorità hanno seguito il metodo più favorevole alla Technointorg ed hanno tuttavia accertato, in base a prove che la ricorrente non è riuscita a smentire, l' esistenza del dumping e del pregiudizio per i produttori comunitari .
Su un mercato di 1,6 milioni di unità ( punto 23 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio ) non ritengo che la cifra di 20 000 unità sia trascurabile . Inoltre, il volume delle importazioni oggetto di dumping è soltanto uno dei vari fattori da prendere in considerazione nel determinare il pregiudizio ai sensi dell' art . 4, n . 2, del regolamento di base . Benché il numero delle unità esportate dalla Technointorg nella CEE nel 1985 sia stato forse relativamente modesto, l' incremento delle esportazioni di cui trattasi - che dev' essere anch' esso preso in considerazione a norma dell' art . 4, n . 2 ( in termini assoluti o in relazione alla produzione o al consumo nella Comunità ) - è stato sostanziale, mentre il consumo nella Comunità rimaneva stabile . A mio avviso, la Technointorg non è riuscita a dimostrare che la valutazione effettuata in proposito dalle autorità comunitarie sia errata .
Per quanto riguarda la decisione delle autorità comunitarie di determinare l' impatto delle importazioni effettuate in dumping sull' industria comunitaria considerando congiuntamente quelle della Technointorg e quelle provenienti dalla Iugoslavia e dalla Repubblica democratica tedesca, mi sembra chiaro che, quando importazioni effettuate in dumping provengono da vari paesi, i loro effetti sull' industria comunitaria sono cumulativi . Le autorità comunitarie devono quindi poter agire contro tutti gli esportatori, anche se le esportazioni di ciascun singolo esportatore sono relativamente modeste . Per raggiungere lo scopo del regolamento di base, che è la tutela contro il dumping, si deve ritenere che le autorità comunitarie siano legittimate a prendere in considerazione globalmente l' effetto di dumping del prodotto simile proveniente, come nella fattispecie, da più paesi diversi .
I problemi sopra evocati sono stati esaminati diffusamente nei punti da 11 a 15 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo e nel punto 24 del preambolo del regolamento relativo al dazio provvisorio, che viene specificamente confermato dall' ultimo capoverso del punto 14 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo . I motivi indicati sono, a mio avviso, chiari e idonei a soddisfare le esigenze dell' art . 190 del trattato CEE .
Di conseguenza, il sesto mezzo di annullamento dedotto dalla Technointorg dovrebbe essere disatteso .
Col settimo mezzo, la Technointorg sostiene che sono stati violati l' art . 10, nn . 1 e 3, del regolamento di base, l' art . 190 del trattato CEE e il divieto di discriminazione, perché la Commissione non avrebbe accettato alcuno degli impegni offerti dalla Technointorg ed avrebbe rifiutato di discutere con questa di qualsiasi impegno essa fosse disposta ad offrire .
La Technointorg ha offerto due impegni alternativi : il primo il 22 ottobre 1986, modificato il 24 novembre 1986, e il secondo il 4 novembre 1986 . Com' è indicato nel punto 16 del preambolo del regolamento relativo al dazio definitivo, la Commissione non accettava né l' uno né l' altro dei suddetti impegni ed informava la Technointorg dei motivi di tale decisione, in particolare con telex del 18 novembre 1986 e del 28 novembre 1986 e con una lettera dell' 11 dicembre 1986, che sono stati prodotti in causa . Da questa corrispondenza risulta che gli impegni proposti sono stati considerati inadeguati sotto tre aspetti : 1 ) la Technointorg proponeva aumenti di prezzo molto meno rilevanti di quelli che erano necessari per eliminare il pregiudizio, 2 ) gli aumenti di prezzo offerti erano scaglionati su un periodo di vari anni, cosicché il tasso massimo sarebbe stato raggiunto soltanto nel 1989-1990, e 3 ) l' aumento di prezzo massimo del 25% era subordinato all' entrata in funzione di un nuovo stabilimento, cioè ad un evento sottratto al controllo delle autorità comunitarie . Alla luce di questi elementi, che non sono stati smentiti dalla Technointorg, considero che la Commissione, respingendo gli impegni proposti, non abbia superato i limiti del potere discrezionale spettantele in forza dell' art . 10 del regolamento di base .
Inoltre, pur rifiutando di stabilire un incontro per discutere il modo in cui avrebbero dovuto essere formulate le condizioni dell' impegno, poiché la Technointorg non aveva fornito le necessarie informazioni, la Commissione aveva chiarito ch' essa avrebbe preso in considerazione gli impegni che le venissero presentati .
Per quanto riguarda il preteso trattamento discriminatorio, dalla corrispondenza prodotta in causa risulta che la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Technointorg, era del tutto disposta ad esaminare eventuali osservazioni di quest' ultima . A mio parere, la Commissione non ha agito in modo discriminatorio accettando gli impegni offerti dagli esportatori della Iugoslavia e della Repubblica democratica tedesca, come ha fatto nel regolamento relativo al dazio provvisorio, e rifiutando invece quelli della Technointorg, perché le rispettive situazioni erano diverse . Dal punto 34 del preambolo di questo regolamento risulta che gli impegni accettati avevano l' effetto di portare i prezzi ad un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e che era possibile garantire l' effettivo rispetto di tali impegni . La Technointorg, da parte sua, aveva proposto aumenti di prezzo inadeguati e, non avendo compilato il questionario, né fornito informazioni, aveva reso impossibile sapere se i suoi impegni avrebbero potuto effettivamente essere controllati .
Ritengo quindi infondato il settimo mezzo di annullamento dedotto dalla Technointorg .
Di conseguenza, concludo nel senso che
il ricorso nella causa 294/86 dovrebbe essere dichiarato irricevibile, perché privo di oggetto, oppure essere respinto per gli stessi motivi, mutatis mutandis, che portano al rigetto del ricorso nella causa 77/87, con la condanna della Technointorg a rimborsare le spese sostenute dalla Commissione nella suddetta causa, comprese quelle relative al procedimento d' urgenza;
il ricorso nella causa 77/87 dovrebbe essere respinto, con la condanna della Technointorg a rimborsare le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, comprese quelle relative al procedimento d' urgenza .
(*) Traduzione dall' inglese .
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