Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
signori Giudici,
1 . Le tre questioni sollevate dalla High Court di Dublino sono sorte nell' ambito di una controversia avente ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui le autorità irlandesi hanno parzialmente incamerato la cauzione costituita dalle società ricorrenti nella causa principale in occasione della vendita alle stesse di carni bovine disossate, detenute dall' ente d' intervento irlandese e destinate all' esportazione al di fuori del territorio della Comunità .
2 . Nella fattispecie, 20 tonnellate delle 166 tonnellate acquistate dalle ricorrenti non potevano essere esportate a causa di un furto avvenuto mentre la merce si trovava nel Regno Unito ed era affidata ad un' impresa di trasporti su strada .
3 . Con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art . 16, n . 3, del regolamento ( CEE ) della Commissione 4 ottobre 1979, n . 2173, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli enti d' intervento ( GU L 251 del 5.10.1979, pag . 12 ), debba essere interpretato nel senso che esso comprende l' eccezione di forza maggiore contemplata dall' art . 16, n . 2, dello stesso regolamento .
4 . Orbene, dalle osservazioni della Commissione è emerso che le vendite delle carni di cui trattasi, secondo ogni probabilità, sono state effettuate in forza dei regolamenti ( CEE ) della Commissione 13 luglio 1982, n . 1929, e, rispettivamente, 15 settembre 1982, n . 2534 ( 1 ).
5 . Questi regolamenti stabilivano che la carne doveva essere "venduta ai fini dell' esportazione" e che la vendita doveva avvenire in conformità alle disposizioni del regolamento ( CEE ) della Commissione 9 aprile 1981, n . 985, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d' intervento, destinate all' esportazione, e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ( GU L 99 del 10.4.1981, pag . 38 ).
6 . Il regolamento ( CEE ) n . 985/81 prescrive, nell' art . 1, n . 2, che "fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79, ed in particolare degli articoli da 2 a 5 e del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ".
7 . A tenore dell' art . 3, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 985/81, la cauzione costituita al fine di garantire l' esportazione può essere svincolata soltanto qualora sia fornita la prova contemplata dall' art . 12 del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 giugno 1976, n . 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento ( GU L 190 del 14.7.1976, pag . 1 ).
8 . Da questo articolo, in combinato disposto con gli artt . 2, n . 1, e 3, 1° comma, lett . a ) ( come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2675/80 ) ( 2 ), emerge che con detta prova si deve attestare per l' appunto il fatto che i prodotti destinati all' esportazione hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità .
9 . Qualora ricorra questo presupposto, l' art . 13, n . 4, del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 prescrive, e l' art . 3, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 985/81 lo conferma, che la cauzione dev' essere svincolata . L' art . 13, n . 5, del primo regolamento aggiunge che "su richiesta dell' interessato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite le prove di cui al n . 4 ".
10 . La situazione dei prodotti che, per causa di forza maggiore, non hanno ricevuto l' utilizzazione e/o la destinazione previste, è espressamente disciplinata dall' art . 11 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 .
11 . Il n . 1 di questo articolo prescrive quanto segue :
" 1 ) Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile assolvere le condizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, se non è stata costituita alcuna cauzione, le autorità dello Stato membro presso cui le merci sono state ritirate decidono, su richiesta dell' interessato :
a ) che il termine prescritto per l' operazione sia prorogato per il periodo giudicato necessario in considerazione della circostanza addotta,
oppure
b ) che il controllo possa considerarsi effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti .
Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure menzionate alle lettere a ) e b ) non siano appropriate, le autorità competenti informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall' art . 38 del regolamento n . 136/66/CEE e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati ."
12 . E' pertanto pacifico che una ben precisa norma di diritto comunitario consente di prendere in considerazione i casi di forza maggiore qualora carni acquistate dall' ente d' intervento ai fini dell' esportazione al di fuori della Comunità non abbiano raggiunto la loro destinazione entro il termine stabilito .
13 . Il riconoscimento di un caso di forza maggiore non comporta tuttavia automaticamente lo svincolo della cauzione . A seconda delle circostanze, possono essere adottati altri provvedimenti ( ad esempio, la proroga del termine stabilito per l' operazione ), oppure dev' essere provato che ricorre un secondo presupposto, vale a dire la perdita definitiva delle merci .
14 . Tenuto conto delle osservazioni che precedono, intese a collocare il problema sollevato con la prima questione pregiudiziale nel preciso contesto normativo quale emerge da tutti i dati forniti dalla High Court nella sentenza di rinvio, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere detta questione come segue :
" La situazione dell' operatore il quale, nell' ambito di un' operazione di vendita disciplinata dai regolamenti ( CEE ) della Commissione nn . 2173/79 e 985/81, abbia acquistato carni bovine provenienti dalle scorte d' intervento, ma abbia omesso di adempiere l' obbligo di esportare la carne al di fuori del territorio della Comunità, dev' essere esaminata alla luce del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1687/76 . A norma dell' art . 11 di questo regolamento, l' esistenza di un caso di forza maggiore costituisce, nelle suddette circostanze, una condizione necessaria ma non sufficiente per lo svincolo della cauzione costituita al fine di garantire l' esportazione ."
15 . Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, intesa a stabilire se le circostanze del caso di specie, come presentate dalla High Court di Dublino, siano tali da costituire un siffatto caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 11 del regolamento ( CEE ) n . 1687/76, vorrei anzitutto ricordare, come hanno fatto il governo irlandese e la Commissione, la sentenza della Corte nella causa 42/79, Milch -, Fett - und Eier-kontor / BALM ( sentenza 13 dicembre 1979, Racc . 1979, pag . 3703 ), la quale riguarda fatti abbastanza simili a quelli ora in esame . In quella fattispecie, l' attrice nella causa principale aveva acquistato a prezzo ridotto burro proveniente dalle scorte d' intervento alla condizione che la merce venisse esportata al di fuori della Comunità entro 30 giorni; essa aveva però rivenduto il burro ad un terzo, che infine non l' aveva esportato .
16 . La Corte ha affermato che :
" L' acquirente iniziale del burro d' ammasso, se decide ciononostante di rivendere la merce ad un terzo al fine dell' esportazione, assume con ciò, nei confronti dell' ente d' intervento agricolo, tutti i rischi che un operatore diligente può e deve ragionevolmente prevedere nell' ambito di questo negozio, ivi compreso quello dello sviamento del burro dovuto al comportamento fraudolento di un procuratore del terzo acquirente . L' eventualità di un comportamento del genere non era un rischio assolutamente imprevedibile per il rivenditore, in ispecie nelle circostanze indicate dal giudice nazionale . Di conseguenza, l' impossibilità in cui il rivenditore viene a trovarsi, a causa di detto sviamento, di effettuare l' esportazione effettiva della merce non può essere considerata come una circostanza eccezionale ed anomala che possieda tutte le caratteristiche del caso di forza maggiore (...)" ( punto 10 ).
17 . E' vero che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi, da ultimo, sentenza 27 ottobre 1987, causa 109/86, Theodorakis / Stato greco, Racc . pag . 4319 ), "il senso di detta nozione ( di forza maggiore ) va determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinato a produrre effetto" ( punto 6 ).
18 . Tuttavia, nel caso qui trattato, come nella causa 42/79, la situazione giuridica era per l' appunto caratterizzata dall' obbligo imposto, in forza dei pertinenti regolamenti comunitari, all' acquirente delle derrate di cui trattasi di esportarle al di fuori della Comunità . Come nella causa 42/79, l' adempimento di questo obbligo è garantito dalla costituzione di una cauzione che può essere svincolata, salvo il caso di forza maggiore, soltanto qualora l' esportazione sia effettivamente avvenuta .
19 . Ritengo pertanto che da ciò si possa legittimamente dedurre che anche nella presente fattispecie l' acquirente della carne bovina in questione, se invece di effettuare egli stesso l' esportazione prescritta ne abbia incaricato un terzo, non è per questo esente dall' obbligo di esportare . Al contrario, egli continua ad assumere, nei confronti dell' ente d' intervento, tutti i rischi che un operatore diligente può e deve ragionevolmente prevedere, e dovrà di conseguenza rispondere di qualsiasi illecito o di qualsiasi negligenza del terzo .
20 . Direi persino che ciò vale a fortiori nella presente fattispecie, in cui l' acquirente non ha rivenduto le merci di cui trattasi, ma ha semplicemente incaricato un' impresa di trasporto di provvedere all' esportazione .
21 . E' fuor di dubbio che, se la carne fosse stata sviata da un dipendente delle società ricorrenti mentre si trovava nei depositi o su un camion di loro proprietà, non si sarebbe avuto un caso di forza maggiore . Una siffatta eventualità non è assolutamente imprevedibile, né del tutto impossibile .
22 . Orbene, un fatto che non può costituire un caso di forza maggiore qualora sia avvenuto nella sfera giuridica dell' acquirente della carne, non può nemmeno essere considerato circostanza anormale e imprevedibile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado la migliore buona volontà, se avviene nella sfera giuridica del vettore, anche se questi è un soggetto autonomo rispetto all' acquirente e il trasporto gli sia stato affidato in subappalto ad insaputa di quest' ultimo .
23 . Secondo la sentenza Reich ( 3 ) l' operatore deve essere vigilante anche nei rapporti col vettore, poiché esiste una
"negligenza dell' importatore che non ha usato la normale prudenza nello stipulare contratti di acquisto o di trasporto, oppure nel tirare in ballo la responsabilità del trasportatore" ( punto 4 di detta sentenza ).
In proposito, la Commissione ha ragione di sottolineare che, "se la Terrytrans ( il vettore direttamente incaricato dalle ricorrenti ) ha agito nell' ambito del proprio potere stipulando il contratto di sub-appalto, le ricorrenti devono assumere l' indiretta responsabilità degli atti del sig . Charles Ward e del suo "socio ". Per contro, se la Terrytrans ha superato i limiti del proprio potere sub-appaltando l' operazione, in tal caso le ricorrenti possono verosimilmente rivalersi nei confronti di questa società ".
24 . Vi suggerisco, pertanto, di risolvere negativamente la seconda questione pregiudiziale, e di dichiarare che :
" Il fatto che l' acquirente di carni bovine provenienti da scorte d' intervento e destinate all' esportazione non adempia l' obbligo di esportare, a causa del dolo e/o della negligenza di un vettore autonomo cui a sua insaputa sia stato ceduto il contratto di trasporto, non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell' art . 11 del regolamento della Commissione n . 1687/76 ."
25 . Con la terza questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto comunitario, esiga soltanto che l' ente d' intervento fissi l' importo della cauzione da incamerare sulla sola base del quantitativo non esportato, o se invece detto principio richieda che si tenga conto anche di altri fattori, come quelli enumerati nella lettera c ) della questione in esame .
26 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ricordata da ultimo nella sentenza 30 giugno 1987, causa 47/86 ( Roquette Frères / Office national Interprofessionnel des Céréales, Racc . pag . 2889 ):
" al fine di stabilire se una disposizione di diritto comunitario sia conforme al principio di proporzionalità, occorre accertare se gli strumenti da essa predisposti siano idonei a conseguire lo scopo che si prefigge e se non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo" ( punto 19 ).
27 . Questo principio implica pertanto che la sanzione per l' inosservanza di un obbligo comunitario non vada al di là di quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito .
28 . Nella fattispecie, come emerge dal secondo punto del preambolo dei regolamenti ( CEE ) della Commissione nn . 1929/82 e 2534/82, si mirava a smerciare in taluni paesi terzi in cui esistevano sbocchi carni detenute in notevoli quantitativi dagli enti d' intervento francese e irlandese, e ciò al fine di evitare un prolungato deposito in magazzino, date le spese elevate che ne risultavano . Le carni poste in vendita a questo scopo erano espressamente destinate all' esportazione, ed era stata prevista una cauzione proprio al fine di garantire l' osservanza dell' obbligo di esportazione .
29 . Come è stato giustamente sottolineato dal governo irlandese, qualora un dato quantitativo di detta carne, per di più acquistata ad un prezzo favorevole, non viene esportata, la merce torna generalmente sul mercato comunitario, ove prende il posto di un equivalente quantitativo di carne che, a sua volta, dovrà essere ceduta all' ente d' intervento .
30 . Orbene, è del pari costante giurisprudenza, ricordata nella sentenza 27 novembre 1986, causa 21/85 ( Maas / BALM Racc . pag . 3537 ) che, "se gli obblighi di cui trattasi (...) devono essere considerati come obblighi principali la cui osservanza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un sistema comunitario (...) ( la loro ) violazione può essere sanzionata con l' incameramento dell' intera cauzione senza che ciò comporti una violazione del principio di proporzionalità (...)" ( punto 15 ).
31 . Nell' ambito della normativa di cui trattasi nella fattispecie, l' incameramento della cauzione in misura adeguata al quantitativo non esportato non è quindi certamente un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito .
32 . Del resto, l' art . 13, n . 5, del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 ha espressamente contemplato questa eventualità .
33 . Per contro, data l' importanza fondamentale che deve riconoscersi all' obbligo di esportazione, il principio di proporzionalità non richiede che si tenga conto di altre considerazioni, eccettuati naturalmente casi di forza maggiore accompagnati dalla perdita definitiva della merce, in cui, a dire il vero, non si pone alcuna questione di proporzionalità, poiché la cauzione deve comunque essere interamente svincolata .
34 . Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di risolvere come segue la terza questione pregiudiziale :
" Qualora l' operatore si sia impegnato ad esportare un certo quantitativo di carne bovina ed ometta di esportarne una parte, il principio di proporzionalità è applicato in modo adeguato se la cauzione viene svincolata proporzionalmente al quantitativo esportato . In mancanza di un caso di forza maggiore, il resto della cauzione non dev' essere svincolato, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione ."
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 13 luglio 1982, n . 1929, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli enti d' intervento francese e irlandese e destinate ad essere esportate ( GU L 209 del 17.7.1982, pag . 34 ), e regolamento ( CEE ) della Commissione 15 settembre 1982, n . 2534, recante lo stesso titolo ( GU L 271 del 21.9.1982, pag . 6 ).
( 2 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 17 ottobre 1980, n . 2675, recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento ( GU L 274 del 18.10.1980, pag . 14 ).
( 3 ) Sentenza 20 febbraio 1975, causa 64/74, Reich / Hauptzollamt Landau, Racc . 1975, pag . 261, a pag . 267 .
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