Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Gli antefatti
1 . Il ricorso al quale si riferiscono queste conclusioni verte sulla composizione del Comitato economico e sociale stabilita, per il periodo settembre 1986 - settembre 1990, con decisione del Consiglio 15 settembre 1986 ( 1 ) previa consultazione della Commissione .
Detto comitato, contemplato tanto dal trattato CEE quanto dal trattato Euratom - a norma dell' art . 5 della convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee vi è solo un comitato comune - è composto "da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali" ( così recita l' art . 193 del trattato CEE, unica norma che si applica in materia ai sensi dell' art . 5 della convenzione relativa a talune istituzioni comuni ). L' art . 195 del trattato CEE ( cui corrisponde l' art . 167 del trattato Euratom ) stabilisce inoltre che la composizione del Comitato deve tener conto della necessità "di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale ". La scelta dei membri del Comitato avviene previa presentazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini ( art . 195 del trattato CEE, art . 167 del trattato Euratom ). Nel caso della Repubblica italiana, cui spettano 24 seggi ( a norma dell' art . 2 . 194 del trattato CEE e dell' art . 166 del trattato Euratom ), ciò significa che nel suddetto elenco devono figurare 48 candidati . Poiché l' art . 19 del regolamento interno del Comitato economico e sociale ( 2 ) consente la costituzione, nell' ambito di detto Comitato, di tre gruppi ( rappresentanti i datori di lavoro, i lavoratori e, rispettivamente, le altre categorie economiche e sociali ), anche gli elenchi nazionali dei candidati sono redatti in base a questo criterio; nell' elenco italiano figuravano quindi tre gruppi per ognuno dei quali vi erano otto candidati principali e altrettanti candidati alternativi .
3 . I ricorrenti - la Confederazione italiana dirigenti di azienda ( in prosieguo : la "CIDA "), che ( come ci è stato detto ) rappresenta con carattere di esclusività gli interessi dei dirigenti di azienda in Italia, il sig . Fausto d' Elia, presidente della CIDA e, attualmente, anche della Confédération internationale des cadres, nella quale sono riunite tutte le confederazioni nazionali dei dirigenti europei, e il sig . Pierluigi Marchesi, vicepresidente della CIDA - deducono che nell' elenco italiano dei candidati i due rappresentanti dei dirigenti d' azienda figuravano solo fra i candidati alternativi del terzo gruppo, e che pertanto nel Comitato economico e sociale attualmente in carica non è entrato alcun rappresentante italiano dei dirigenti d' azienda ( mentre ciò si era verificato nel 1982, poiché allora il d' Elia era candidato principale ).
4 . I ricorrenti sostengono che ciò costituisce, sotto vari punti di vista, violazione del trattato CEE ed hanno pertanto proposto ricorso contro il Consiglio, chiedendo l' annullamento della decisione relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo 1986-1990 .
5 . A proposito di detto ricorso, che ad avviso del convenuto e dell' interveniente a suo favore deve essere dichiarato irricevibile, e comunque respinto, osserverò quanto segue .
B - Osservazioni
I - Sulla ricevibilità del ricorso
6 . Per quanto attiene alla Confederazione ricorrente, si eccepisce l' irricevibilità del ricorso per il motivo che detta Confederazione, tenuto conto del sistema vigente per la costituzione del Comitato economico e sociale, non è affatto riguardata, o quanto meno ( così sostiene il governo spagnolo ) non è riguardata direttamente, dalla decisione impugnata . Quanto ai due singoli ricorrenti summenzionati, viene sollevata la questione se essi possano essere effettivamente considerati riguardati individualmente, oppure se non possano esserlo poiché - al pari di tutti coloro che non sono stati nominati - sono stati esclusi dal Comitato economico e sociale .
7 . 1 . A mio avviso, dette obiezioni non possono essere accolte per quanto attiene al ricorso dei due singoli . Ciò può essere dimostrato in modo relativamente semplice e pertanto inizio la mia analisi da questo punto .
8 . In effetti non sussiste alcun dubbio sul fatto che dette persone sono riguardate, poiché, pur proposte dal governo italiano, non sono state nominate dal Consiglio in base all' elenco dei candidati italiani . Si può ritenere che esse si trovino in una situazione analoga a quella dei candidati ( respinti ) ad un posto messo a concorso; pertanto, nel loro caso sussiste qualcosa di simile ad una aspettativa di nomina ( per contro, il richiamo - relativo al ricorrente d' Elia - al fatto che egli è già stato precedentemente membro del Comitato economico e sociale non ha alcun peso, poiché naturalmente un ex-membro di detto Comitato non ha affatto diritto ad essere rinominato ).
9 . Si deve anche riconoscere che i suddetti ricorrenti sono riguardati individualmente . Infatti, com' è noto, la giurisprudenza attribuisce importanza al se la situazione giuridica del ricorrente sia influenzata in ragione di circostanze di fatto che lo caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto ( 3 ) o al se - come è affermato nella sentenza emessa nella causa 169/84 ( 4 ) - una decisione riguardi il ricorrente a causa di determinate qualità sue particolari o di circostanze di fatto che lo caratterizzano rispetto a chiunque altro . Orbene, nel caso di specie i due singoli ricorrenti sono sicuramente caratterizzati rispetto a tutti coloro che non sono stati nominati in quanto i loro nominativi figuravano nell' elenco dei candidati italiani .
10 . 2 . Per contro, l' eccezione d' irricevibilità opposta alla Confederazione italiana appare piuttosto fondata .
11 . In effetti, la giurisprudenza in materia è, su questo punto, molto restrittiva . Ricordo che nella causa 117/86 ( 5 ) fu dichiarato irricevibile il ricorso proposto da un' associazione avverso alcuni regolamenti comunitari che - si rilevò - riguardavano gli interessi economici generali di un' intera categoria . Una soluzione analoga venne adottata anche nella causa 282/85 ( 6 ), in cui fu data importanza al fatto che l' ente ricorrente non perseguiva propri interessi riguardo ad una decisione della Commissione su un regime di aiuti avente ad oggetto un intero settore economico, nonché nella causa 135/81 ( 7 ) in cui fu negato che un' associazione fosse direttamente riguardata poiché non poteva partecipare ad una gara indetta dalla Commissione .
12 . Inoltre si potrebbe dare importanza al fatto che il Comitato economico e sociale è composto da singole persone che non sono nominate in qualità di membri di una confederazione . Ciò emerge dall' art . 194 del trattato CEE, a tenore del quale i membri del Comitato sono "designati a titolo personale" e "non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ". Al riguardo è significativa anche la dichiarazione adottata dalla delegazione italiana alla seduta del 14 aprile 1958 dei rappresentanti permanenti ( avente ad oggetto la preparazione della prima composizione del Comitato economico e sociale ), secondo la quale i membri del Comitato "ne doivent être liés par aucun mandat impératif ".
13 . Si deve poi rilevare che in base ai trattati di Roma le confederazioni non prendono parte alla formazione del Comitato economico e sociale, diversamente da quanto accade nell' ambito del trattato CECA, il quale, nell' art . 18, dispone che il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative dei produttori e dei lavoratori tra le quali ripartisce i seggi da occupare e che ciascuna organizzazione presenta un elenco di candidati in base al quale avviene la nomina . Nell' ambito dei trattati di Roma per le confederazioni è contemplata solo una partecipazione meno diretta al procedimento di cui trattasi in quanto, ai sensi dell' art . 195, n . 2, il Consiglio può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei vari settori economici e sociali .
14 . D' altro canto, occorre tener conto della sentenza emessa nella causa 66/76 ( 8 ), relativa ad un procedimento analogo nell' ambito del trattato CECA ( un' associazione francese aveva proposto ricorso in quanto era stata esclusa dal novero delle organizzazioni rappresentative cui spetta presentare elenchi di candidati per il Comitato consultivo ). Infatti, in detta sentenza venne sottolineata la necessità di interpretare estensivamente le disposizioni concernenti il ricorso dinanzi alla Corte in modo da garantire la tutela giuridica dei singoli . Se in quel caso - tenuto conto del sistema e del tenore del trattato CECA - detta esigenza cozzava contro ostacoli invalicabili ( poiché i ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio spettano esclusivamente agli Stati membri e alla Commissione ), nel caso di specie non vi è, per contro, alcun motivo di non applicare pienamente tale principio all' art . 173 del trattato CEE .
15 . Né si deve trascurare il fatto che nel caso di specie - diversamente dalle succitate cause 282/85 e 117/86 - non si tratta di un atto che riguarda soprattutto gli interessi dei membri di una confederazione e non gli interessi propri della confederazione stessa . Si discute infatti la questione dell' adeguata partecipazione delle categorie economiche e sociali al Comitato economico e sociale, che deve essere apprezzata dal Consiglio in base all' art . 195 del trattato CEE . Orbene, nulla è più naturale di affidare la tutela degli interessi di categoria di cui trattasi nell' art . 195 alle categorie organizzate, e quindi alle confederazioni, tanto più che, in via di principio, i singoli membri delle categorie - non essendo individualmente riguardati - non hanno la possibilità di adire la Corte di giustizia .
16 . Infine, a mio giudizio, non si può nemmeno considerare fruttuoso il richiamo, fatto all' udienza dalla rappresentante del governo spagnolo, alla possibilità, consentita alla Commissione e agli Stati membri, di assoggettare al sindacato giudiziale la decisione del Consiglio adottata a norma dell' art . 194 del trattato CEE . Infatti, tali possibilità, non sempre facilmente esperibili - comunque non risultano ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali - non si possono naturalmente porre sullo stesso piano della tutela giuridica che coloro che sono effettivamente riguardati possono ottenere autonomamente e direttamente .
17 . Ritengo pertanto - tenendo in debito conto anche il fatto che la CIDA costituisce un' importante rappresentanza di interessi - che si possa affermare senza gravi perplessità che la CIDA è riguardata individualmente e direttamente ai sensi dell' art . 173 del trattato CEE e quindi considerare ricevibile il ricorso da essa proposto avverso la decisione del Consiglio avente ad oggetto la nomina dei membri del Comitato economico e sociale .
II - Nel merito
1 . Violazione del trattato
18 . Anche se i ricorrenti si sono riferiti agli artt . da 193 a 195 del trattato CEE, il mezzo di cui trattasi verte soprattutto ( come è stato giustamente rilevato dal governo spagnolo ) sull' osservanza dell' art . 195, 2° comma, a tenore del quale la composizione del Comitato deve tener conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale .
19 . a ) Quanto alla censura formulata dai ricorrenti in questo contesto, secondo cui l' elenco dei candidati italiani non è equilibrato poiché i rappresentanti della categoria dei dirigenti d' azienda figurano solo nell' elenco dei candidati alternativi, in generale trascurati ( sebbene l' importanza di detta categoria sia riconosciuta da varie leggi italiane nonché dalla giurisprudenza dei massimi organi giurisdizionali ), si deve osservare innanzitutto che siffatta censura potrebbe essere formulata in ogni caso in un procedimento nazionale avverso il provvedimento nazionale relativo alla composizione dell' elenco dei candidati ( qualora al riguardo vi sia qualcosa da censurare nell' ambito di una valutazione globale di detto elenco, dato che i rappresentanti della CIDA figurano nell' elenco dei candidati italiani ).
20 . Inoltre non si può certamente sostenere che l' art . 195, 2° comma, è osservato solo se sono ad esso conformi anche gli elenchi dei candidati nazionali . Ciò potrebbe essere difficile, per esempio, nel caso degli Stati più piccoli con solo pochi membri, e perciò già nel 1958 si era avuto cura - come ci è stato riferito - di distribuire i seggi nel Comitato economico e sociale fra le varie categorie e i vari paesi in modo tale da tener conto globalmente di quanto prescritto dall' art . 195, 2° comma ( rinvio, a questo proposito, all' allegato I della nota 11 marzo 1958 del Segretariato del Consiglio, da cui peraltro emerge che nemmeno i grandi Stati membri erano rappresentati in ogni categoria ). Oltre a ciò, il sistema della costituzione del Comitato economico e sociale ( basato su elenchi nazionali, contenenti il numero doppio di candidati ) è chiaramente concepito in modo che a livello comunitario deve effettuarsi non una semplice combinazione degli elenchi nazionali, ma - eventualmente - ai fini dell' osservanza dell' art . 195, un' adeguata scelta in base a detti elenchi .
21 . b ) Per quanto attiene poi all' osservanza dell' art . 195, 2° comma, in occasione della costituzione del Comitato economico e sociale da parte del Consiglio, già dal fatto che l' art . 195 menziona solo in via esemplificativa le categorie da prendere in considerazione e dalla lettera dell' art . 195 (" rappresentanza adeguata" delle varie categorie ) emerge con certezza che l' art . 195 lascia spazio all' esercizio di un notevole potere discrezionale . Potrebbe sussistere inosservanza di detto articolo - per quanto riguarda le categorie da prendere in considerazione e la loro ponderazione - solo in caso di valutazione manifestamente erronea .
22 . Tuttavia, in base a tutto quello che abbiamo sentito al riguardo, è difficile che ciò si sia verificato nel caso di specie .
23 . aa ) Non autorizza certamente a considerare trasgredito l' art . 195 la censura inizialmente formulata dai ricorrenti, e cioè l' asserita mancanza di rappresentanti di dirigenti d' azienda nell' attuale composizione del Comitato economico e sociale .
24 . In realtà - come ci è stato dimostrato - detta categoria è rappresentata da un membro della Confédération générale des cadres francese ( la quale, insieme alla CIDA e ad una confederazione tedesca, ha fondato nel 1949 la Confédération internationale des cadres, il cui presidente è tuttora il d' Elia ). In detta categoria si può annoverare inoltre - come il rappresentante del Consiglio ha sostenuto all' udienza senza essere contraddetto - il membro del Comité directeur della Fédération des employés privés lussemburghese, cioè di una associazione anch' essa appartenente alla suddetta Confédération internationale des cadres . Pertanto, si può in ultima analisi lasciare aperta la questione, sollevata dal Consiglio, se si possa parlare effettivamente di una rilevante categoria dei dirigenti d' azienda, la quale, manifestamente, non si è mai costituita come tale nel Comitato economico e sociale ( in realtà - come ci è stato detto - il d' Elia avrebbe fatto parte, quand' era membro del Comitato, della categoria dei lavoratori ).
25 . bb ) Non si può nemmeno sostenere che vi sia stato un abuso di potere discrezionale con riferimento al fatto che attualmente la CIDA non è più rappresentata nel Comitato economico e sociale .
26 . A questo proposito il Consiglio ha giustamente sottolineato che nel trattato si menziona non la rappresentanza di organizzazioni, bensì la rappresentanza di categorie economiche e sociali ( quest' ultima rappresentanza, quanto ai dirigenti d' azienda - come abbiamo visto - è effettivamente garantita ). Tuttavia nulla nell' argomentazione dei ricorrenti accenna ad un' attuale inadeguatezza della rappresentanza della categoria dei dirigenti d' azienda ( che è comunque garantita dal rappresentante della federazione lussemburghese e dal rappresentante della Confederazione francese la quale, quanto a dimensioni - come ci è stato mostrato - supera di gran lunga la CIDA ). I ricorrenti si sono invece limitati a criticare la mancanza di motivazione del fatto che la CIDA non è stata più presa in considerazione all' atto della composizione del Comitato economico e sociale . Questo non basta certo a dimostrare un cattivo uso di potere discrezionale .
27 . cc ) Infine non si può neanche sostenere che vi è stato cattivo uso di potere discrezionale con l' argomento che altre due categorie italiane della vita economica e sociale erano rappresentate in misura eccessiva nell' elenco dei candidati italiani . Come Vi è noto, i ricorrenti sostengono questa tesi riferendosi al fatto che tre sindacati italiani sono presenti nel Comitato economico e sociale con tre rappresentanti ciascuno, nonostante la loro ben diversa consistenza numerica ( infatti un sindacato sarebbe di dimensioni pari a quelle degli altri due insieme ), e al fatto che anche tre rappresentanti delle imprese pubbliche italiane siedono nel Comitato economico e sociale .
28 . Si deve infatti obiettare che in base al trattato CEE rileva non la rappresentanza adeguata delle organizzazioni ( e quindi della loro entità ), bensì la rappresentanza delle categorie sociali . Si deve inoltre sottolineare che la rappresentanza adeguata menzionata nell' art . 195 del trattato CEE si riferisce non all' ambito nazionale, ma a quello comunitario . Orbene, non è stato affatto sostenuto che a causa della composizione dell' elenco dei candidati italiani, la quale deve essere considerata tenendo conto dei membri nominati in base agli altri elenchi, siano state eccessivamente rappresentate nel Comitato economico e sociale le categorie certamente importanti dei lavoratori e delle imprese pubbliche . Si può inoltre aggiungere che nemmeno supponendo un' eccessiva presenza delle due suddette categorie nell' elenco dei candidati italiani ( la quale avrebbe dovuto essere censurata nell' ambito nazionale ) sarebbe ancora dimostrata l' inadeguatezza proprio della rappresentanza dei dirigenti d' azienda . Quest' ultima deve essere più correttamente considerata in relazione a tutte le altre categorie ( al riguardo non sono state formulate ulteriori considerazioni ) e non si può affatto escludere che un' eventuale eccessiva rappresentanza dei lavoratori e delle imprese pubbliche sia andata a scapito di una categoria diversa da quella dei dirigenti d' impresa .
29 . c ) Si può quindi solo rilevare che i ricorrenti non hanno fornito elementi sufficientemente validi per dimostrare che il Consiglio, con la semplice accettazione dell' elenco proposto dalla Repubblica italiana in via principale, ha violato l' art . 195, 2° comma, del trattato CEE .
2 . Sviamento di potere
30 . Col secondo mezzo i ricorrenti fanno carico al Consiglio di aver esercitato illegittimamente i poteri spettantigli limitandosi a recepire l' elenco dei candidati italiani proposti in via principale e non effettuando alcun controllo al fine di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie, e di avere, così facendo, lasciato in realtà la costituzione del Comitato economico e sociale ai governi dei singoli Stati membri .
31 . a ) Tenuto conto della definizione corrente dello sviamento di potere ( uso di un potere per scopi diversi da quelli contemplati dalla legge ) si potrebbe già osservare che appare dubbio se la censura formulata rientri effettivamente nella categoria dello sviamento di potere, o se non si debba parlare semplicemente di violazione del trattato ( omissione della verifica prescritta dall' art . 195, 2° comma ).
32 . E però ancora più importante - e con ciò anticipo il risultato della mia analisi - che nemmeno per quanto riguarda la seconda censura dei ricorrenti si possono individuare indizi sufficientemente rilevanti che giustifichino l' annullamento della decisione del Consiglio .
33 . aa ) Innanzitutto, è chiaro che il solo fatto che un elenco di candidati nazionali proposti in via principale sia stato recepito senza modifiche non significa necessariamente che il suo contenuto non sia stato controllato, ed è anche evidente che persino in caso di una semplice combinazione degli elenchi di candidati nazionali proposti in via principale può essere pienamente garantita l' adeguatezza della rappresentanza delle varie categorie economiche e sociali prescritta dall' art . 195 .
34 . bb ) Un indizio dell' omissione, da parte del Consiglio, della verifica alla quale era tenuto non può neanche essere ravvisato nel fatto che nell' elenco dei candidati italiani presentato inizialmente figuravano solo nominativi, senza indicazione delle qualifiche personali . Infatti, all' udienza è stato precisato, con riferimento ad un telex, che il Consiglio ha rilevato detta lacuna ed ha insistito per il completamento dell' elenco . Al momento della nomina dei membri del Comitato economico e sociale era pertanto noto, anche nel caso degli italiani, a quali organizzazioni professionali appartenevano i candidati ed era quindi evidente a quale categoria - ai sensi dell' art . 193 del trattato CEE - gli stessi dovevano essere riferiti .
35 . cc ) Non si può inoltre considerare come indizio della fondatezza della censura dei ricorrenti il fatto che nel verbale del Consiglio prodotto in giudizio non si fa menzione di un controllo degli elenchi o della discussione ad esso relativa . Come abbiamo visto, la decisione del Consiglio è stata adottata seguendo il procedimento dei cosiddetti "punti A" dell' ordine del giorno, vale a dire il Consiglio si è basato essenzialmente sui lavori preparatori del Comitato dei rappresentanti permenenti . Tuttavia nulla depone nel senso che questi ultimi non abbiano adempiuto il loro compito coscienziosamente, anche se, naturalmente, sarebbe stato più soddisfacente trovarne riscontro nella decisione . Per contro, dalle informazioni forniteci all' udienza emerge che la composizione è stata esaminata nel 1986, come nelle precedenti occasioni . Detto esame non ha tuttavia portato a conclusioni divergenti dalle proposte degli Stati membri . Quest' affermazione del Consiglio non è stata contestata .
36 . dd ) D' altra parte, non ritengo rilevante il fatto che non abbia avuto luogo una consultazione delle organizzazioni europee rappresentative ai sensi dell' art . 195, n . 2 . A questo proposito i ricorrenti sostengono che il Consiglio ha rinunciato deliberatamente ai pareri di dette organizzazioni ( e la CIDA non avrebbe certo mancato di esprimere il suo punto di vista ) poiché non voleva che venissero messi in discussione gli elenchi dei candidati nazionali .
37 . A prescindere dal fatto che nell' art . 195 si fa menzione unicamente di organizzazioni europee ( e quindi molto difficilmente la CIDA, in quanto confederazione nazionale, avrebbe potuto far sentire la sua voce in base a detto articolo ), si deve soprattutto osservare che, secondo la lettera dell' art . 195, siffatte consultazioni non sono prescritte tassativamente, ma hanno carattere facoltativo . Orbene, difficilmente si può parlare di sviamento di potere poiché, da quanto esposto all' udienza dal rappresentante del Consiglio, è emerso che si è rinunciato ad applicare la disposizione che contempla dette consultazioni dato che in precedenti occasioni gli inviti - pubblicati nella stampa - a manifestare pareri hanno dato "risultati deludenti" ( 9 ).
38 . ee ) Infine, nemmeno le modalità della consultazione della Commissione da parte del Consiglio prestano il fianco a critiche . La consultazione della Commissione mira ad aiutare il Consiglio a tener conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata nel Comitato economico e sociale alle varie categorie della vita economica e sociale . Al riguardo la Commissione è particolarmente qualificata poiché, grazie alla sua composizione, ha la possibilità di avere una visione generale dei rapporti nei singoli Stati membri e quindi anche nell' intera Comunità e di far valere l' interesse della Comunità all' osservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza adeguata delle varie categorie nel Comitato economico e sociale . Il Consiglio consultò la Commissione inviandole singolarmente, o in più gruppi, gli elenchi presentati dagli Stati membri . Così procedendo, esso consentì alla Commissione di conoscere il più rapidamente possibile le proposte degli Stati membri senza d' altra parte pregiudicare il parere della stessa . Pertanto, a mio avviso, non si può censurare il procedimento seguito dal Consiglio .
39 . Ineccepibile è anche il comportamento della Commissione nell' ambito del procedimento di consultazione . La Commissione si pronunziò in varie lettere sulle proposte degli Stati membri . L' ultimo suo parere fu emesso un giorno prima della riunione finale del Comitato dei rappresentanti permanenti . Essa era allora in possesso di tutti gli elenchi di candidati, e da quasi un mese disponeva dell' ultimo elenco di candidati, compresi i dati integrativi inviati alcuni giorni dopo . La seduta del Consiglio in cui fu decisa la composizione del Comitato economico e sociale si svolse il 15 e il 16 settembre 1986, cioè oltre quattro settimane dopo l' invio dell' ultima comunicazione da parte di uno Stato membro . Ne consegue che la Commissione era in grado di emettere il suo parere con piena conoscenza della composizione complessiva del Comitato economico e sociale, e in particolare lo era quando si pronunziò sull' elenco dei candidati del governo italiano . In verità si deve concedere ai ricorrenti che nel fascicolo non vi sono tracce di una siffatta valutazione complessiva della Commissione . Tuttavia, come è stato rilevato dal rappresentante del Consiglio, non se ne può dedurre che tali valutazioni non siano state effettuate perché il procedimento cui partecipano il Consiglio e la Commissione non trova interamente riflesso in atti scritti . In ogni caso, in base alle circostanze del caso di specie, dalla mancanza di documenti del genere non si può desumere che la Commissione abbia omesso di effettuare siffatta valutazione complessiva in spregio al trattato .
40 . ff ) In base a quanto sopra esposto, non appare indispensabile esaminare pure i rilievi formulati anche in questo contesto quanto alla rappresentanza assertivamente eccessiva dei sindacati e delle imprese pubbliche nell' elenco dei candidati italiani .
41 . c ) Giungo pertanto alla conclusione che la censura di sviamento di potere è infondata, dal che consegue globalmente che il ricorso non può essere accolto .
C - Conclusione
In definitiva, vi suggerisco quanto segue :
42 . Il ricorso proposto dalla Confederazione italiana dirigenti d' azienda e dai signori d' Elia e Marchesi dev' essere respinto e i ricorrenti devono essere condannati alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute dall' interveniente .
(*) Traduzione dal tedesco .
( 1 ) GU 1986, C 244, pag . 2 .
( 2 ) GU 1986, L 354, pag . 1 e seguenti .
( 3 ) Sentenza 18 novembre 1975 nella causa 100/74, ditta CAM SA / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1975, pag . 1393 ).
( 4 ) Vedasi sentenza 28 gennaio 1986 nella causa 169/84, Compagnie française de l' azote ( Cofaz ) SA e altri / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1986, pag . 408 ).
( 5 ) Vedasi ordinanza della Corte 5 novembre 1986 nella causa 117/86, Union de federaciones agrarias de Espaûa ( Ufade ) / Consiglio delle Comunità europee ( Racc . 1986, pag . 3255 ).
( 6 ) Sentenza 10 luglio 1986 nella causa 282/85, Comité de developpement et de promotion du textile et de l' habillement ( Defi ) / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1986, pag . 2469 ).
( 7 ) Vedasi sentenza 28 ottobre 1982 nella causa 135/81, Groupement des agences de voyages, Asbl / Commissione delle Comunità europee ( Racc . 1982, pag . 3799 ).
( 8 ) Vedasi sentenza 17 febbraio 1977 nella causa 66/76, Confédération française démocratique du travail ( CFDT ) / Consiglio delle Comunità europee ( Racc . 1977, pag . 309, punto 8 della motivazione ).
( 9 ) "des résultats quelque peu décevants ".
Full & Egal Universal Law Academy