Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Allorché, con ordinanza 20 maggio 1987 ( 1 ) avete dichiarato irricevibili alcuni ricorsi per annullamento proposti avverso il regolamento della Commissione 30 giugno 1986, n . 2040, relativo alle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( 2 ) avete deciso, a proposito di un argomento mirante a porre in risalto la necessità di garantire l' efficace tutela giurisdizionale degli interessati che :
"A sostegno di un ricorso diretto contro un provvedimento nazionale d' esecuzione di un atto comunitario, il ricorrente può far valere l' illegittimità di tale atto comunitario ed obbligare così il giudice nazionale a pronunziarsi sull' insieme delle censure formulate a tal fine, eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte per l' accertamento della validità" ( 3 ).
2 . Il presente rinvio pregiudiziale è caratterizzato da circostanze leggermente diverse da quella di cui vi siete occupati allora . Infatti, al juge de paix del cantone di Brasschaat, che vi sottopone il problema della validità del regolamento n . 2040/86 è stato proposto, non già un ricorso avverso i provvedimenti nazionali di attuazione di detto regolamento ( 4 ), bensì un' azione per la ripetizione della somma trattenuta, come prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, dalla società Mera, convenuta nella causa principale, in occasione dell' acquisto, da essa effettuato, di cereali presso il sig . Van Landschoot, agricoltore, attore nella causa principale . Il problema della validità del regolamento è quindi sorto nell' ambito di una controversia tra privati . Entrambe le parti contestano infatti la validità di detto regolamento dinanzi al giudice nazionale . Questo particolare non deve però impedirvi di risolvere la questione che vi è stata sottoposta .
3 . La censura principale mossa a questo regolamento riguarda il regime di esenzione dal prelievo . Sono infatti esenti dal prelievo di corresponsabilità, purché il prodotto ottenuto venga usato come alimento zootecnico nella stessa azienda, le prime lavorazioni effettuate, mediante impianti interni, permanenti o temporanei ( 5 ) da agricoltori che chiamerò
- autoconsumatori, se sono anche produttori dei cereali,
- trasformatori in proprio, se li acquistano da terzi .
4 . Sussisterebbe una duplice discriminazione, in primo luogo tra produttori, in secondo luogo tra trasformatori . La discriminazione tra produttori consisterebbe nel fatto che, contrariamente a quanto si verifica per gli autoconsumatori e per i produttori che vendono ai trasformatori in proprio, non fruiscono dell' esenzione le prime lavorazioni relative ai cereali degli altri produttori, specie di coloro che riforniscono i trasformatori industriali . La discriminazione tra trasformatori consisterebbe nel fatto che coloro che lavorano e usano i cereali nella loro azienda sono esenti, mentre non lo sono coloro che si limitano alla lavorazione, cioè i produttori industriali di alimenti composti . Questo regime di esenzione si applica al 58% dei cereali destinati all' alimentazione del bestiame, percentuale che rappresenta a sua volta il 60% dei cereali prodotti nella Comunità .
5 . La Commissione, come sapete, è giunta ad un risultato di questa entità a causa del senso che ha attribuito - come l' autorizzava a fare l' art . 4, n . 6, del regolamento n . 2727/75 del Consiglio ( 6 ) emendato dal regolamento n . 1579/86 ( 7 ) - alla nozione di "prima trasformazione" ed interpretando, con telex del 5 settembre 1986 ( 8 ), quella di "produttore" nel senso che essa comprende tutti gli agricoltori, anche non produttori di cereali .
6 . Certo, l' efficacia del sistema e i suoi effetti potenziali, diretti o indiretti, specie nell' industria di trasformazione, sono stati a lungo discussi nelle osservazioni scritte e orali presentate nell' ambito del presente rinvio . Ma non si tratta ora di esprimere un giudizio sull' opportunità delle modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità elaborate dalla Commissione . Quello che dovete sindacare è la legittimità del regolamento della Commissione sotto il profilo del principio generale di uguaglianza e di non discriminazione che, per quel che riguarda la politica agricola comune, è sancito in particolare dall' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato e, per quel che ci riguarda, dall' art . 4, n . 8, del regolamento n . 2727/75 ( emendato dal regolamento n . 1579/86 ). Quest' ultima disposizione stabilisce che "la Commissione deve curare che il sistema del prelievo di corresponsabilità non provochi distorsioni rispetto a merci concorrenti ". E poi opportuno tener presente che, a norma dell' art . 4, n . 6, del regolamento n . 2727/75 del Consiglio ( emendato dal regolamento n . 1579/86 ), del prelievo si fa rivalsa sul produttore, regola cui si fa richiamo all' art . 5, n . 1, del regolamento della Commissione n . 2040/86, di cui si tratta nel presente procedimento .
7 . Proprio a causa della rivalsa sul produttore del prelievo di corresponsabilità non si può parlare di discriminazione tra trasformatori . Su questi non grava l' onere del prelievo, che nei loro confronti è neutro . Poiché, per di più, si tratta di un prodotto eccedentario, quindi largamente offerto sul mercato, non si comprende come i produttori potrebbero aumentare i loro prezzi per compensare l' effetto del prelievo . Non si può perciò pretendere che l' onere gravi sull' industria di trasformazione .
8 . Anche se, per ipotesi, questa proponesse a taluni produttori di assumersi l' onere del prelievo, lo potrà fare, data la natura eccedentaria dei prodotti di cui trattasi, solo per motivi commerciali, senza relazione con le esigenze di politica agricola comune che giustificano l' esistenza e le modalità del prelievo di corresponsabilità . A mio parere, non vi è dunque alcuna discriminazione tra trasformatori per effetto del prelievo di corresponsabilità .
9 . Lo stesso non può dirsi per i produttori . Mentre appaiono plausibili i motivi di un regime generale a vantaggio degli autoconsumatori, la cui produzione, assorbita in circuito chiuso, non contribuisce a creare eccedenze, non si vede invece come, data la ragion d' essere del prelievo di corresponsabilità, si giustifichi un regime diverso a seconda che il produttore ceda, per farli lavorare, cereali ad un trasformatore in proprio o ad un trasformatore industriale . E non sono le ragioni addotte dalla Commissione, inerenti alle difficoltà pratiche di controllo delle operazioni tra agricoltori, quelle che possono giustificare siffatta disparità di trattamento .
10 . Mi pare dunque che la situazione sia questa :
- Il regolamento n . 2040/86 non è invalido :
- né nella parte in cui assoggetta i produttori, come l' attore nella causa principale, al prelievo di corresponsabilità per i loro prodotti destinati ad essere trasformati industrialmente,
- né nella parte in cui esonera da questo prelievo gli autoconsumatori .
- Tuttavia detto regolamento contravviene al principio della parità di trattamento tra produttori in quanto concede, come gli autoconsumatori, ai produttori che vendono la loro produzione ai trasformatori in proprio l' esonero, mentre lo nega agli altri produttori assoggettati per legge .
11 . Concludo dunque proponendovi di dichiarare che il regolamento della Commissione n . 2040/86 va considerato invalido nella parte in cui, mentre assoggetta al prelievo di corresponsabilità i produttori di cereali che vendono i loro prodotti all' industria di trasformazione, ne esenta coloro che vendono i loro prodotti ai trasformatori in proprio .
(*) Traduzione dal francese .
( 1 ) Cause riunite da 233 a 235/86, Champlor e altri ( Racc . pag . 2251 ).
( 2 ) GU L 173 del 1°.7.1986, pag . 65 .
( 3 ) Ordinanza summenzionata, n . 10 .
( 4 ) Questi sono : il RD 2 luglio 1986, Moniteur belge 5 agosto 1986, pag . 10 902; decreto ministeriale 16 luglio 1986, ibid . pag . 10 903, decreto ministeriale 15 settembre 1986, Moniteur belge 3 ottobre 1986, pag . 13 499, tutti relativi all' autorizzazione preventiva da rilasciarsi - da parte del ministero dell' agricoltura - a coloro che effettuano la prima trasformazione dei cereali .
( 5 ) Art . 1, n . 2, del regolamento n . 2040/86, come modificato dal regolamento della Commissione 12 agosto 1986, n . 2572 ( GU L 229 del 15.8.1986, pag . 25 ).
( 6 ) Regolamento 29 ottobre 1975, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali GU L 281 del 1°.11.1975, pag . 1 ).
( 7 ) Regolamento 23 maggio 1986, che modifica il regolamento n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139 del 24.7.1986, pag . 29 ).
( 8 ) Solo la versione inglese del regolamento 2040/86 è stata corretta in questo senso ( vedere il corrigendum nella GU L 252 del 4.9.1986, pag . 30 ).
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