Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
I - Introduzione
1 . Con regolamento ( CEE ) 30 settembre 1986, n . 3019/86 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sull' importazione di taluni motori elettrici polifase normalizzati originari della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica ( 1 ). Con regolamento ( CEE ) 23 marzo 1987, n . 864, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei suddetti motori elettrici originari dei citati paesi a commercio di Stato, eccettuata la Romania ( 2 ). Entrambi i regolamenti sono stati emanati in applicazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2176/84, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, allora in vigore ( 3 ).
2 . Tre importatori comunitari di motori elettrici (( la società italiana Enital, la società tedesca Neotype Techmashexport ( in prosieguo : la "Neotype ") e la società francese Stanko France ( in prosieguo : la "Stanko ") )), consociate con l' esportatore sovietico Energomachexport, contestano tanto la validità del regolamento provvisorio quanto quella del regolamento definitivo ( cause riunite C-304/86 e C-185/87; C-305/86 e C-160/87; C-320/86 e C-188/87 ). L' esportatore bulgaro di motori elettrici Electroimpex e tre importatori comunitari di questi prodotti ( la società francese Sofbim e la società tedesca Elprom-Verkaufs-GmbH, associate alla Electroimpex, e la società italiana Elprom-Parma che ha concluso con la Electroimpex un contratto di distribuzione esclusiva, ma che non è associata a quest' ultima ) contestano la validità del solo regolamento definitivo ( causa C-157/87 ). L' associazione professionale Groupement des industries de matériels d' équipement électrique et de l' électronique industrielle associée ( in prosieguo : la "Gimelec ") è intervenuta in tutte le cause a sostegno del Consiglio e della Commissione .
Considerato che le summenzionate cause si riferiscono agli stessi regolamenti e che i mezzi e gli argomenti svolti dalle parti ricorrenti e rispettivamente dalle convenute nelle diverse cause coincidono in larga misura, queste conclusioni hanno valore comune per tutte le cause .
Per quanto riguarda gli antefatti, lo svolgimento del procedimento ed i mezzi e gli argomenti delle parti rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo non saranno qui ripresi se non nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento .
II - Ricevibilità
A - Ricevibilità dei ricorsi proposti contro il regolamento provvisorio
3 . Occorre in primo luogo esaminare se il ricorso proposto dall' Enital, dalla Neotype e dalla Stanko contro il regolamento emanato dalla Commissione per istituire un dazio antidumping provvisorio sia ricevibile, tenuto conto del fatto che in seguito il Consiglio ha emanato un dazio antidumping definitivo .
Nella causa C-305/86 la Commissione rileva che il regolamento provvisorio non produce più effetti giuridici in quanto il regolamento definitivo ha disposto la riscossione degli importi che erano stati costituiti in garanzia per l' eventuale pagamento del dazio antidumping provvisorio, a concorrenza degli importi calcolati in conformità al dazio definitivo in seguito istituito ( 4 ). La Gimelec giunge allo stesso risultato, ma motiva le sue conclusioni in modo diverso . Secondo l' interveniente, l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio non costituisce che un provvedimento provvisorio che in quanto tale non può formare oggetto di impugnazione ai sensi dell' art . 173 del Trattato . La Neotype è l' unica ricorrente che si preoccupi di contestare questa eccezione di irricevibilità . Essa sostiene che il regolamento provvisorio produce ancora effetti giuridici anche dopo l' istituzione di un dazio antidumping definitivo .
4 . Queste osservazioni delle parti sono state depositate prima che la Corte si pronunciasse nelle cause Technointorg ( 5 ) e Brother Industries ( 6 ). In entrambe le cause si trattava tra l' altro di accertare se le ricorrenti avessero ancora interesse a contestare il regolamento istitutivo di un dazio antidumping provvisorio dopo l' entrata in vigore del regolamento istitutivo di un dazio antidumping definitivo . In entrambe le sentenze la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del fatto che gli importi costituiti in garanzia per il pagamento del dazio antidumping provvisorio erano stati riscossi in virtù del regolamento definitivo al tasso del dazio antidumping definitivo, le ricorrenti non potevano più fondarsi su alcun effetto giuridico del regolamento provvisorio .
Come i regolamenti definitivi nelle cause summenzionate, così anche il regolamento n . 864/87 ha disposto, in forza delle regole applicabili alla riscossione del dazio definitivo, la riscossione degli importi che erano stati costituiti in garanzia per il pagamento del dazio provvisorio . In conformità alla citata giurisprudenza della Corte si deve ritenere che il ricorso proposto dalla Enital, dalla Neotype e dalla Stanko contro il regolamento provvisorio sia divenuto privo di oggetto . Non è pertanto più necessario trattarne in questa sede . Il mio ulteriore esame potrà di conseguenza limitarsi ai mezzi che sono stati dedotti avverso il regolamento definitivo .
B - Ricevibilità dei ricorsi proposti dagli importatori contro il
regolamento definitivo
5 . La Gimelec chiede alla Corte di dichiarare irricevibile il ricorso proposto contro il regolamento definitivo dalle ricorrenti che hanno la qualità di importatori stabiliti nella Comunità ( precisamente l' Enital, la Neotype, la Stanko, la Sofbim, la Elprom-Verkaufs-GmbH e la Elprom-Parma ). Essa ricorda che nel regolamento n . 864/87 il dumping è stato accertato mediante il confronto del valore normale dei motori elettrici con il prezzo all' esportazione verso la Comunità e non con il prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti dall' importatore ad un acquirente indipendente . Secondo la Gimelec gli importatori interessati dovrebbero quindi trovarsi nella stessa situazione in cui si trovava l' importatore Demufert il cui ricorso fu dichiarato irricevibile dalla Corte con sentenza del 21 febbraio 1984 nella causa Allied Corporation ( 7 ).
6 . Il Consiglio e la Commissione non convidivono questa tesi . Il loro ragionamento è il seguente . Nella fattispecie il Consiglio non ha indubbiamente tenuto conto dei prezzi di rivendita praticati dagli importatori associati per accertare il margine di dumping, ma ne ha tenuto conto per fissare il dazio antidumping . Quando, a parere delle autorità doganali, risulta esistere tra l' esportatore e l' importatore o un terzo un' associazione o un accordo di compensazione ai sensi dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 ( v . art . 1, n . 4, del regolamento definitivo ) si deroga precisamente alla normativa generale per la fissazione del dazio antidumping come previsto dall' art . 1, n . 3, del regolamento definitivo . Si applicano al suo posto disposizioni che impongono di tener conto, come riferimento per il calcolo del dazio antidumping, del prezzo richiesto al primo acquirente non collegato all' esportatore . Per quanto riguarda la questione della ricevibilità dovrebbe essere rilevante il fatto che il Consiglio non si è limitato ad istituire questa normativa derogatoria nei confronti di tutti gli importatori collegati, ma l' ha dichiarata espressamente applicabile a sette importatori nominativamente indicati nel regolamento tra i quali l' Enital, la Neotype, la Stanko, la Sofbim e la Elprom-Verkaufs-GmbH . Secondo il Consiglio e la Commissione questi importatori sono così individuati nel regolamento definitivo nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte .
Anche l' Enital, la Neotype e la Stanko si oppongono all' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Gimelec . Per quanto riguarda i loro argomenti rinvio alle differenti relazioni d' udienza ( 8 ).
7 . Considerato che la Corte può esaminare d' ufficio la ricevibilità di un ricorso, non ho bisogno di domandarmi qui se una parte interveniente possa dedurre essa stessa un' eccezione di irricevibilità che non sia stata sollevata da una delle parti a sostegno delle quali essa è intervenuta . Sono del parere che l' eccezione di irricevibilità così sollevata non sia fondata, almeno per quanto riguarda gli importatori collegati .
Nella sua ordinanza dell' 8 luglio 1987 nella causa Sermes ( 9 ) la Corte ha riassunto la propria giurisprudenza relativa alla ricevibilità di ricorsi proposti contro regolamenti istitutivi di un dazio antidumping . Sebbene la Corte sia partita dalla premessa che tali regolamenti in base alla loro natura ed alla loro portata costituiscono provvedimenti normativi, ha non di meno ritenuto che gli importatori ne siano toccati direttamente ed individualmente quando l' esistenza di una pratica di dumping sia accertata sulla base dei prezzi di rivendita da essi praticati, come previsto nell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 per il caso in cui esista tra l' esportatore e l' importatore un' associazione ( punto 16 della motivazione ).
In una recente sentenza pronunciata il 5 ottobre 1988 nella causa Canon ( 10 ) la Corte ha rilevato al punto 8 della motivazione che la summenzionata ipotesi è puramente esemplificativa e che i citati regolamenti possono concernere anche direttamente ed individualmente gli importatori sotto profili diversi da quelli relativi all' accertamento dell' esistenza di un dumping . Questo è precisamente il caso nelle cause di cui stiamo trattando poiché, per il calcolo del dazio antidumping e sempre per l' ipotesi che esista un' associazione tra l' esportatore e l' importatore, si tiene conto (( v . art . 1, n . 4, lett . a ), del regolamento definitivo ) )) del valore in dogana quale esso è stabilito in conformità all' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 ( 11 ), cioè di un valore in dogana basato sul prezzo a cui i prodotti importati sono stati venduti a persone non associate al venditore ( 12 ).
Ne consegue a mio avviso che tutti gli importatori associati, per i quali vale questo particolare metodo di calcolo, sono toccati direttamente ed individualmente dal regolamento, indipendentemente dalla circostanza che essi siano nominativamente indicati dal regolamento stesso .
8 . Quanto sopra non si applica alla Elprom-Parma . Questo importatore italiano di motori elettrici bulgari non è associato ad alcun esportatore o produttore bulgaro . Con riferimento a questo esportatore non si calcola quindi il dazio antidumping sulla base dei suoi prezzi di rivendita, ma si tiene invece conto del prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato ( si veda l' art . 1, n . 3 del regolamento definitivo ). Il fatto che la Elprom-Parma abbia concluso un contratto di distribuzione esclusiva con l' esportatore dei motori elettrici bulgari non cambia nulla a questa situazione . Anche nella già citata causa Sermes si trattava di un importatore esclusivo di motori elettrici, in quel caso provenienti dalla Repubblica democratica tedesca . Ma la Corte non attribuì a tale circostanza alcun particolare rilievo ( punto 18 della motivazione ).
Suggerisco pertanto di dichiarare irricevibile il ricorso della Elprom-Parma, ma di non prestare ascolto per il resto all' eccezione di irricevibilità di cui abbiamo qui discusso .
C - Ricevibilità dei ricorsi proposti contro il regolamento definitivo nel
suo insieme
9 . La Neotype e la Stanko chiedono che la Corte dichiari nullo il regolamento definitivo nella parte in cui esso concerne le importazioni di motori elettrici in provenienza dall' Unione Sovietica . Il ricorso proposto dalla Electroimpex e dall' Enital è più ampio . Queste ricorrenti chiedono infatti l' annullamento del regolamento definitivo nel suo insieme .
In quattro sentenze pronunciate il 7 maggio 1987 la Corte ha dichiarato che un ricorso d' annullamento proposto contro un regolamento antidumping è ricevibile soltanto in quanto sia diretto contro le disposizioni di tale regolamento che riguardano individualmente le ricorrenti ( 13 ). Si deve quindi esaminare la fondatezza dei ricorsi proposti dalla Electroimpex e dall' Enital soltanto nella misura in cui essi mirano all' annullamento delle disposizioni del regolamento definitivo che si riferiscono all' importazione di motori elettrici provenienti rispettivamente dalla Bulgaria e dall' Unione Sovietica .
III - Nel merito
Considerazioni generali
10 . Esaminerò qui di seguito, l' uno dopo l' altro, i mezzi dedotti dalle ricorrenti contro il regolamento definitivo per quanto concerne la determinazione del valore normale ( A ), il confronto del valore normale con il prezzo all' esportazione ( B ), l' accertamento del pregiudizio ( C ), la fissazione del dazio antidumping ( D ), l' applicazione del dazio ai pezzi staccati ( E ) e l' entrata in vigore del regolamento definitivo ( F ).
Desidero subito precisare che nessuno di questi mezzi mi convince . Inoltre, anche se taluni di questi mezzi dovessero essere fondati, ciò non condurrebbe ancora necessariamente alla nullità del regolamento definitivo . Questa osservazione vale in particolare con riferimento ai mezzi dedotti per sostenere che il Consiglio avrebbe constatato un margine di dumping troppo ampio . Le ricorrenti non dimostrano infatti che con un calcolo più prudente il margine di dumping sparirebbe o almeno diventerebbe più basso del dazio antidumping fissato . Sarebbe del resto difficile fornire una tale prova visto che il Consiglio ha accertato importanti margini di dumping che variano dal 121 al 146% ( 14 ), in relazione ai quali ha istituito un dazio antidumping relativamente modesto, e precisamente un dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo praticato al primo acquirente indipendente ed un prezzo minimo calcolato sulla base del prezzo di costo del produttore comunitario più efficiente al quale è stato aggiunto un margine di profitto di appena il 4 %. Il dazio antidumping così fissato rappresenta un aumento di circa il 25% rispetto ai prezzi all' importazione praticati durante il periodo di riferimento . Esso è quindi notevolmente inferiore ai margini di dumping accertati ( 15 ).
A - Valore normale
Disposizioni applicabili
11 . La nozione di dumping implica un confronto fra due elementi . In linea di massima questi elementi sono, da una parte, il prezzo all' esportazione del prodotto considerato e, dall' altra, il valore normale di un prodotto simile . Ai sensi dell' art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento n . 2176/84, si intende per valore normale :
"il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normale operazione commerciale per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d' esportazione o di origine ".
Se il prodotto è importato da un paese non retto da un' economia di mercato, le istituzioni comunitarie non possono riferirsi ai prezzi di tale prodotto sul mercato interno perché tali prezzi non sono il risultato di "normali operazioni commerciali ". L' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 stabilisce perciò che in questo caso il valore normale è determinato "in maniera appropriata ed equa" in base ad uno dei seguenti criteri : il prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto per il consumo sul mercato interno di tale paese o ad altri paesi oppure il valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo a economia di mercato oppure, qualora nessuno dei due criteri sopra indicati fornisca una base adeguata, il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile .
In forza dell' art . 2, n . 12, del regolamento n . 2176/84 si intende per "prodotto simile" un prodotto che
"sia simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato ".
Sintesi dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
12 . Nel corso dell' inchiesta che ha condotto all' imposizione di un dazio antidumping definitivo la Commissione ha scelto - ed il Consiglio è stato d' accordo - la Iugoslavia come "paese terzo a economia di mercato ". La media ponderata dei prezzi di vendita interni praticati dai produttori iugoslavi di motori elettrici è stata così presa in considerazione per l' accertamento definitivo del valore normale delle merci provenienti dai paesi a commercio di Stato oggetto dell' inchiesta ( regolamento n . 864/87, ottavo "considerando ").
L' Enital ( 16 ), la Neotype ( 17 ), la Stanko ( 18 ) e la Electroimpex ( 19 ) fanno valere che, nel calcolare il valore normale dei motori elettrici, il Consiglio ha compiuto due gravi errori di valutazione . Mi sembra di poter suddividere i ( numerosi ) mezzi da esse dedotti in tre categorie . Anzitutto si sostiene che i motori elettrici prodotti in Iugoslavia non sono "simili" ai motori elettrici esportati dall' Unione Sovietica ( Enital ). Una seconda categoria di mezzi mira a contestare la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento : 1 ) la decisione di scegliere la Iugoslavia come paese di riferimento al posto di uno dei paesi che in stadi anteriori a quello del regolamento definitivo erano stati presi in considerazione come paesi di riferimento sarebbe motivata in modo insufficiente ( Neotype e Stanko ); 2 ) la Iugoslavia non potrebbe essere considerata un paese a economia di mercato ( Neotype, Stanko e Electroimpex ); 3 ) anche se la Iugoslavia dovesse essere ritenuta un paese a economia di mercato, la scelta di tale paese non sarebbe comunque appropriata né equa tenuto conto del modo in cui si formano colà i prezzi interni per i motori elettrici ( Neotype e Stanko ). La terza categoria di mezzi concerne il metodo di calcolo del valore normale : 1 ) e 2 ) il Consiglio e la Commissione avrebbero fissato il valore normale in modo errato basando a torto i loro calcoli sul corso ufficiale del dinaro ( Neotype e Stanko ) e non tenendo conto dell' alto tasso d' inflazione in Iugoslavia ( Neotype, Stanko e Electroimpex ); 3 ) il valore normale si sarebbe dovuto accertare sulla base del valore costruito in conformità all' art . 2, n . 5, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 ( Stanko ).
Esame dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
- Se i motori elettrici iugoslavi costituiscano un prodotto simile
13 . La risposta a questa domanda mi sembra semplice . I prodotti cui si riferisce il regolamento definitivo sono motori elettrici polifase normalizzati, e precisamente motori elettrici per i quali a livello internazionale esiste un' accentuata standardizzazione . Si deve dunque ritenere che i motori prodotti in conformità alle norme standard presentino grandi similarità sul piano delle caratteristiche fisiche e siano pertanto fungibili agli occhi dei consumatori . Non è contestato che i motori elettrici iugoslavi presi come riferimento siano prodotti rispettando le summenzionate norme di standardizzazione . Essi sono quindi "prodotti simili" ai sensi dell' art . 2, n . 12, del regolamento n . 2176/84 .
- Se la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento non sia corretta
a ) Sulla motivazione
14 . La Neotype e la Stanko ritengono che il regolamento definitivo sia motivato in modo insufficiente per quanto riguarda la scelta del paese di riferimento . Essi osservano in particolare che il regolamento non spiega perché paesi che in stadi precedenti l' istituzione del dazio antidumping definitivo erano stati presi in considerazione come paesi di riferimento (( cioè il Brasile nell' ambito del regolamento ( CEE ) della Commissione 30 marzo 1982, n . 724 ( 20 ) e la Svezia nell' ambito del regolamento provvisorio )) non siano più stati presi in considerazione come tali .
In forza di una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ( 21 ) la motivazione prescritta dall' art . 190 del Trattato deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere la ragione del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti, ed alla Corte di esercitare il suo controllo . Trasponendo quanto sopra alla situazione di cui stiamo trattando ritengo che le istituzioni non siano in difetto sul piano della motivazione quando indicano i motivi principali per cui esse considerano i prezzi praticati nel paese scelto alla fine come paese di riferimento come una base "adeguata ed equa" per il calcolo del valore normale . In questo senso il Consiglio ha a mio parere motivato in modo sufficiente, nei "considerando" 6-8 del regolamento n . 864/87, la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento .
b ) Se la Iugoslavia sia un paese a economia di mercato
15 . La Neotype, la Stanko e la Electroimpex contestano che la Iugoslavia possa essere considerata come un paese a economia di mercato .
Su questo punto vorrei anzitutto ricordare che è prassi costante del Consiglio e della Commissione considerare la Iugoslavia come un paese a economia di mercato nell' ambito del calcolo del valore normale di prodotti "oggetto di dumping" provenienti dalla Iugoslavia stessa . Le suddette istituzioni assumono altresì regolarmente i prezzi correnti sul mercato iugoslavo come punto di riferimento per determinare il valore normale di prodotti provenienti da paesi non retti da un' economia di mercato ( 22 ). Questa prassi si fonda sull' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84, disposizione che non dà nessuna definizione del concetto di "paese non retto da un' economia di mercato", ma che rinvia ai regolamenti ( CEE ) nn . 1765/82 ( 23 ) e 1766/82 ( 24 ) per indicare paesi che in ogni caso devono essere considerati come paesi non retti da un' economia di mercato . La Iugoslavia non è menzionata nei suddetti regolamenti .
Le parole "in particolare" usate nell' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 indicano che le istituzioni possono considerare come un paese non retto da un' economia di mercato anche un paese non menzionato nei suddetti regolamenti . Per quanto riguarda paesi che abbiano aderito all' accordo GATT ( 25 ) le istituzioni devono anche tener conto della nota n . 2 all' art . VI del GATT . In questa nota si ammette una deroga al metodo normale di comparazione dei prezzi solo nel caso di un paese esportatore con un commercio monopolizzato in cui i prezzi siano fissati d' autorità ( 26 ). Ciò non è manifestamente il caso della Iugoslavia, come fra l' altro risulta dai documenti che la Neotype ha allegato al suo ricorso ( 27 ).
Del resto la Corte stessa nella sua già citata sentenza Technointorg ha considerato, se non esplicitamente almeno implicitamente, la Iugoslavia come un paese a economia di mercato . In questa causa si trattava precisamente di un regolamento antidumping che aveva preso la Iugoslavia come paese di riferimento per la determinazione del valore normale di congelatori esportati dall' Unione Sovietica . In tale occasione la Technointorg ha fatto valere che si sarebbe dovuto scegliere come criterio per la determinazione del valore normale non già i prezzi sul mercato iugoslavo, bensì il valore costruito del prodotto interessato in Iugoslavia . La Corte ha dichiarato che Technointorg non aveva dimostrato che le istituzioni avessero compiuto un errore nel determinare il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato iugoslavo .
Quanto sopra detto non impedisce di osservare che l' economia iugoslava può presentare sotto alcuni aspetti una somiglianza con quella di paesi a commercio di Stato . Così per esempio la scarsità di divise mi sembra un importante elemento di affinità . Certo questo fattore non basta per considerare la Iugoslavia come un paese non retto da un' economia di mercato ai fini dell' applicazione della normativa antidumping . D' altra parte, però, gli elementi di somiglianza rendono la Iugoslavia particolarmente adatta come paese di riferimento per il calcolo del valore normale di un prodotto proveniente da un paese a commercio di Stato .
c ) Se i prezzi iugoslavi costituiscano una base di comparazione
appropriata ed equa
16 . Se anche si dovesse considerare la Iugoslavia come un paese a economia di mercato, la Neotype, la Stanko e la Electroimpex contestano che la scelta dei prezzi iugoslavi costituisca una base di comparazione appropriata ed equa .
17 . Nella scelta di un paese di riferimento le istituzioni devono a mio parere cercare di trovare un paese in cui i prezzi del prodotto simile si formino in circostanze che siano il più possibile comparabili a quelle del paese esportatore, però nell' ambito di un' economia di mercato . Il valore normale determinato sulla base dei dati relativi ad un paese di riferimento non forma tuttavia mai una perfetta base di comparazione . Ciascun paese di riferimento comporta problemi specifici . L' art . 2, n . 5, del regolamento n . 2176/84 si limita del resto a stabilire che la scelta del paese di riferimento deve essere "appropriata ed equa ".
Ne consegue che le istituzioni dispongono a questo riguardo di un ampio margine discrezionale e che il controllo della Corte si limita ad accertare se esistano le condizioni giuridiche per l' esercizio del potere discrezionale e se siano state rispettate le garanzie procedurali, se sussistano le circostanze di fatto sulla base delle quali sono state adottate le decisioni controverse e se tali circostanze siano state correttamente qualificate, e se l' esercizio stesso del potere discrezionale sia avvenuto in conformità ai principi della buona amministrazione ( 28 ). Per verificare se ciò sia avvenuto nel presente caso, è utile ricordare i motivi che la Commissione ed il Consiglio hanno addotto per giustificare la presa in considerazione della Iugoslavia come paese di riferimento ( 29 ).
18 . Dopo l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento n . 3019/86 - nell' ambito del quale la Commissione aveva preso come paese di riferimento la Svezia - è stata presentata alla Commissione una denuncia secondo la quale le importazioni di motori elettrici originari della Iugoslavia erano effettuate a prezzo di dumping . La Commissione ha perciò avviato un' inchiesta che le ha offerto la possibilità di meglio conoscere il mercato iugoslavo e di effettuare controlli in loco presso tre produttori/esportatori iugoslavi di motori elettrici . Sebbene il procedimento antidumping relativo alle importazioni dalla Iugoslavia - nell' ambito del quale il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi praticati sul mercato iugoslavo - fosse un procedimento che non aveva alcun punto di contatto con il procedimento che ha condotto all' adozione del regolamento n . 864/87, contestato nelle presenti cause, esso concerneva nondimeno prodotti simili . Allo scopo di collocare sullo stesso piano tutti i paesi che esportavano prodotti verso la Comunità e che erano interessati dai due procedimenti, le istituzioni non hanno più assunto come paese di riferimento la Svezia, come era invece accaduto nell' ambito del regolamento provvisorio, ma hanno preso come base di comparazione per la determinazione del valore normale nell' ambito del regolamento definitivo i prezzi praticati sul mercato iugoslavo .
Viste le circostanze mi pare che la scelta della Iugoslavia come paese di riferimento non sia stata assolutamente arbitraria, bensì determinata da considerazioni di buona amministrazione . Hanno le istituzioni, nell' effettuare questa scelta, compiuto irregolarità od errori di valutazione? Non mi pare che la risposta debba essere positiva, come risulterà dalla seguente analisi degli argomenti addotti in proposito dalle ricorrenti, ed in particolare dalla Neotype .
19 . La Neotype sostiene che il mercato iugoslavo dei motori elettrici è piuttosto piccolo e che praticamente non vi sono venduti motori d' importazione . Essa ritiene altresì che i prezzi dei motori elettrici venduti sul mercato iugoslavo non si formino mediante il gioco della domanda e dell' offerta e non siano pertanto un' appropriata base di comparazione .
Il Consiglio e la Commissione controbattono che il mercato iugoslavo è un mercato importante sul quale sono venduti ogni anno all' incirca 250 000 motori elettrici provenienti da tre fabbricanti iugoslavi . Essi ricordano pure che questi fabbricanti sono in concorrenza fra di loro, beninteso per quanto riguarda la produzione degli stessi tipi di motori . In risposta alle domande poste dalla Corte il Consiglio e la Commissione hanno precisato che i fabbricanti iugoslavi possono fissare liberamente tanto i loro prezzi all' importazione ( v . anche, supra, paragrafo 15, nota 27 ) quanto i loro prezzi all' esportazione e che, all' epoca dell' inchiesta, esistevano differenze di prezzo tutt' altro che insignificanti, se non nei prezzi lordi almeno nei prezzi netti che venivano applicati ai clienti . Notevoli differenze esistevano in particolare per quanto riguardava i termini di pagamento, cosa che è di grande importanza in un paese con un elevato tasso d' inflazione . Le ricorrenti non hanno addotto alcun elemento preciso che potesse inficiare tali constatazioni .
Così stando le cose, mi sembra che la scelta dei prezzi iugoslavi come base di comparazione non sia scorretta, ma che al contrario rientri nel margine discrezionale di cui dispongono il Consiglio e la Commissione . Ciò mi sembra tanto più essere il caso se si considera che la scelta dei prezzi iugoslavi ha condotto all' accertamento di un margine di dumping ( compreso fra il 121 ed il 146 %) notevolmente meno elevato - e pertanto più vantaggioso per le ricorrenti - che il margine di dumping cui si sarebbe giunti se come paese di riferimento fosse stata scelta la Svezia ( margine di dumping compreso fra il 192 ed il 283 %). Inoltre nessuna delle ricorrenti ha sostenuto che i prezzi praticati in un altro paese terzo avrebbero condotto ad un margine di dumping ancor più ridotto .
- Se il valore normale sia stato o meno calcolato correttamente
a ) Sul corso del dinaro iugoslavo
20 . La tesi della Neotype secondo cui non si dovrebbe usare, per la conversione dei prezzi iugoslavi, il corso ufficiale del dinaro, bensì il tasso di cambio all' acquisto praticato dalle banche dei paesi occidentali, non mi convince .
Per una migliore comprensione dell' argomento dobbiamo situare il problema su un piano generale e precisamente nell' ambito delle disposizioni relative all' accertamento del margine di dumping . In conformità all' art . 2, n . 13, lett . a ), del regolamento n . 2176/84 il margine di dumping è accertato comparando il prezzo all' esportazione con il valore normale ( 30 ). Se si tratta di prodotti esportati da un paese a economia di mercato il valore normale viene in linea di principio determinato sulla base del prezzo che deve essere pagato per un prodotto simile destinato al consumo nel paese interessato (( v . art . 2, n . 3, lett . a ), del regolamento n . 2176/84 )). In tal caso nell' accertamento del margine di dumping entrano in gioco due importi - il prezzo all' esportazione e il prezzo al consumo sul mercato interno - che sono entrambi il risultato di effettive operazioni commerciali, ma che il più delle volte sono espressi in monete diverse . Per poter essere confrontati l' uno con l' altro questi due importi devono allora essere convertiti nella stessa unità di conto .
Come la Corte ha precisato nella sentenza Nachi Fujikoshi ( punto 53 della motivazione ) la conversione deve essere realizzata
"prendendo in considerazione i tassi di cambio ufficiali sulla base dei quali si effettuano le operazioni del commercio internazionale ".
Orbene, i tassi di cambio fissati per il dinaro dalle autorità iugoslave rappresentano i soli tassi di cambio riconosciuti come tassi ufficiali dal Fondo monetario internazionale ( 31 ). Tutti gli scambi con l' estero, sia che si tratti di importazioni sia che si tratti di esportazioni, devono effettuarsi tramite banche specialmente abilitate a svolgere le relative pratiche, che applicano, per la conversione dei dinari in divise estere e viceversa, i tassi di cambio ufficiali . Il corso bancario che la Neotype suggerisce di usare non è un tasso di cambio ufficiale . Esso è inoltre un tasso di cambio relativo alle banconote che si forma su un mercato poco importante e non rappresentativo rispetto alle operazioni commerciali a causa del suo scarso volume e del suo carattere instabile . Questo mercato viene d' altronde principalmente alimentato dalle operazioni di privati che desiderano ottenere banconote in dinari per un soggiorno in Iugoslavia . Ciò è in particolare illustrato dal fatto che i tassi di cambio delle banconote variano fortemente da istituto a istituto . Nell' ambito di uno stesso istituto si applicano inoltre tassi per l' acquisto e rispettivamente per la vendita di banconote assai divergenti l' uno dall' altro . Il tasso di cambio bancario suggerito dalla Neotype non è inoltre un tasso medio bensì un tasso praticato all' acquisto . Nell' ambito dell' accertamento del margine di dumping, dove si tratta di rendere comparabili l' uno con l' altro due importi espressi in monete differenti, l' uso di un simile tasso di cambio all' acquisto non mi sembra corretto, per i motivi che ho appena indicato .
21 . La Neotype non rifiuta del resto l' uso del tasso di cambio ufficiale del dinaro quando si tratta di un procedimento antidumping relativo all' importazione di motori elettrici provenienti dalla Iugoslavia . Essa ritiene piuttosto che, nell' ambito di un procedimento antidumping in cui la Iugoslavia non rappresenta il paese esportatore, bensì il paese di riferimento per la determinazione del valore normale di prodotti originari dell' Unione Sovietica, non si debba più applicare il tasso di cambio ufficiale, bensì il già citato tasso di cambio bancario .
Non posso condividere questa tesi . Non vedo perché un tasso di cambio non ufficiale del dinaro, che non è neppure rappresentativo per quanto riguarda gli scambi commerciali, dovrebbe servire all' accertamento del margine di dumping per prodotti originari dell' Unione Sovietica, allorché questo medesimo tasso non può, a causa delle sue caratteristiche, essere usato per determinare il margine di dumping di prodotti originari della Iugoslavia stessa . Inoltre è notorio che, negli scambi con importatori ed esportatori sovietici, si usa il tasso di cambio ufficiale del rublo (( e non già il meno elevato tasso di cambio bancario ( all' acquisto ) applicato dalle banche occidentali )). Se si accogliesse il punto di vista della Neotype, si applicherebbe, nell' accertamento del margine di dumping per prodotti originari dell' Unione Sovietica, un tasso di cambio che sarebbe molto più vantaggioso per gli esportatori sovietici di quanto non lo sia il tasso che viene effettivamente applicato quando il ricavato delle loro vendite è convertito in divise .
b ) Sull' inflazione in Iugoslavia
22 . La Neotype, la Stanko e la Electroimpex sostengono ancora che il valore normale accertato dalle istituzioni non può servire come base di comparazione perché non tiene conto dell' elevato tasso d' inflazione iugoslavo che, all' epoca dell' inchiesta, equivaleva all' 80% per anno .
Interrogati dalla Corte su questo punto, il Consiglio e la Commissione hanno ricordato che nel regolamento definitivo il valore normale è stato determinato sulla base della media ponderata dei prezzi di vendita interni praticati dai fabbricanti iugoslavi durante l' anno di riferimento 1985 . Secondo entrambe le istituzioni la differenza tra l' inflazione nella Comunità e l' inflazione iugoslava durante quell' anno si è riflessa nello sviluppo del tasso di cambio ufficiale ECU-dinaro . Mentre nel gennaio 1985 l' ECU era ancora in un rapporto di 1 a 147 con il dinaro, nel dicembre 1985 il rapporto era diventato di 264 dinari per un ECU . La rivalutazione dell' ECU rispetto al dinaro corrisponde così perfettamente al tasso d' inflazione iugoslavo, dimodoché Commissione e Consiglio non hanno ritenuto necessario tenere specificamente conto dell' inflazione iugoslava nella determinazione del valore normale .
Questo atteggiamento del Consiglio e della Commissione non può secondo me essere ritenuto scorretto .
c ) Sul calcolo in base al valore costruito
23 . La Stanko sostiene che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore costruito tenendo conto dei costi di produzione dei fabbricanti iugoslavi, e ciò in conformità all' art . 2, n . 5, lett . b ), del regolamento n . 2176/84 .
Il Consiglio ribatte che il suggerito calcolo sulla base del valore costruito si impone come metodo soltanto quando non è possibile determinare il valore normale sulla base dei prezzi interni .
La Corte ha espressamente confermato questo punto di vista del Consiglio nella sua già citata sentenza del 5 ottobre 1988 pronunciata nella causa Technointorg . In tale sentenza essa ha dichiarato che si può utilizzare il valore costruito solo quando le circostanze rendono inappropriato l' uso dei prezzi interni ( punto 30 della motivazione ).
Orbene, dagli argomenti qui sopra esaminati non è risultato che il calcolo del valore normale sulla base dei prezzi interni iugoslavi sia inappropriato . Perciò anche questo mezzo deve essere disatteso .
B - Confronto del valore normale col prezzo all' esportazione
Disposizioni applicabili
24 . Secondo il regolamento n . 2176/84 il prezzo all' esportazione ed il valore normale del prodotto "oggetto di dumping" devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita ( art . 2, n . 9 ). Se i prezzi all' esportazione ed il valore normale non sono comparabili l' uno con l' altro per quanto riguarda gli elementi di cui sopra, si terrà debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata ( art . 2, n . 10 ).
Sintesi dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
25 . La Enital ( 32 ), la Stanko ( 33 ) e la Electroimpex ( 34 ) rimproverano al Consiglio ed alla Commissione di non aver tenuto conto delle numerose differenze esistenti tra i diversi motori elettrici .
La Enital asserisce che esistono differenze nelle qualità fisiche tra i motori elettrici iugoslavi ed i motori elettrici esportati, a sostegno della sua tesi secondo cui i motori elettrici iugoslavi non costituiscono "un prodotto simile ". In proposito ho già dimostrato ( v . paragrafo 13 ) che questo argomento non è fondato . Per ragioni di completezza desidero tuttavia esaminare se le differenze invocate non avrebbero potuto condurre ad un adeguamento del prezzo . Secondo la Enital nella produzione di motori elettrici nell' Unione Sovietica sarebbero state usate materie prime di qualità inferiore a quella delle materie prime usate nella produzione iugoslava ( 35 ), la quantità di componenti attive dei suddetti motori sarebbe minore di quella presente nei motori iugoslavi e non si sarebbe inoltre tenuto conto delle differenze tecniche in materia di alimentazione elettrica, di altezza dell' asse e di livelli sonori e di vibrazione .
Dal canto suo la Stanko menziona le seguenti differenze esistenti tra i motori elettrici prodotti rispettivamente nell' Unione Sovietica, in Iugoslavia e nella Comunità, delle quali il Consiglio e la Commissione non avrebbero tenuto conto :
- differenze nella razionalizzazione della produzione, tenuto conto delle ridotte dimensioni del mercato iugoslavo nonché della mancanza di una vera e propria concorrenza su detto mercato;
- differenze nei costi di produzione, considerati i salari più alti pagati dai fabbricanti iugoslavi;
- differenze in materia di caratteristiche tecniche, imballaggio e spese di trasporto;
- spese sostenute allo scopo di adattare i prodotti alle prescrizioni tecniche dei paesi d' importazione;
- qualità inferiore dei prodotti importati;
- minore reputazione dei prodotti importati;
- minore efficienza del servizio di assistenza dopovendita;
- costi derivanti per l' importatore dalla necessità di predisporre ingenti scorte del prodotto .
Infine la Electroimpex elenca una serie di differenze fra i motori elettrici bulgari e quelli prodotti nella Comunità . Queste differenze implicano, a suo parere, che la qualità dei motori prodotti nella Comunità è molto più elevata, cosicché i motori bulgari non possono essere considerati veramente concorrenziali .
Esame dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
26 . Ai sensi dell' art . 2, n . 10, del regolamento n . 2176/84 le parti interessate, che intendono chiedere un adeguamento per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche delle merci, devono chiedere nel corso dell' inchiesta che si proceda a questi adeguamenti e devono inoltre fornire la prova che tali differenze influiscono sulla comparabilità dei prezzi . Le differenze menzionate dalla Enital sono già state discusse nell' ambito dell' inchiesta che ha preceduto l' adozione del regolamento definitivo ( v . dodicesimo "considerando", n . 1, secondo trattino, del regolamento n . 864/87 ). La Commissione ha svolto al riguardo delle indagini da cui è risultato che l' uso di materiali di diversa provenienza e il grado di ottimalizzazione della quantità di componenti attive dei motori non implicavano alcuna differenza con riferimento alla natura dei prodotti né altre differenze che potessero influire sulla comparabilità dei prezzi . Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche dei prodotti una deroga è stata concessa soltanto per i cuscinetti a sfera ( v . dodicesimo "considerando", nn . 2 e 3, del regolamento n . 864/87 ).
Ha forse la Commissione nell' ambito di tale inchiesta trascurato alcuni dati? L' Enital non lo sostiene . Hanno forse le istituzioni, nell' ambito dell' inchiesta, compiuto un errore di valutazione? L' Enital lo sostiene senza dubbio implicitamente, ma non produce nessun elemento di prova cosicché la Corte non è in grado di esaminare se le istituzioni abbiano veramente compiuto un errore . Di conseguenza neppure il mezzo di gravame fondato sulle asserite differenze di caratteristiche fisiche può essere accolto .
27 . Neppure le differenze allegate dalla Stanko possono confortare l' assunto secondo cui le istituzioni avrebbero comparato su una base erronea il prezzo all' esportazione ed il valore normale . Occorre in primo luogo osservare che queste differenze sono indicate in termini assai generici e non vengono sostenute da mezzi di prova . Inoltre, contrariamente a quanto afferma la Stanko, il Consiglio ha senz' altro tenuto conto delle differenze che possono essere considerate come differenze nelle condizioni di vendita, fra l' altro sul piano delle garanzie, dell' imballaggio e del trasporto ( v . undicesimo "considerando" del regolamento n . 864/87 ). Per quanto riguarda la maggior parte delle altre differenze indicate dalla Stanko è necessario ricordare che esse non ricadono nelle categorie di fattori menzionate all' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84 . Nella già citata sentenza Technointorg ( punto 34 della motivazione ) la Corte ha dichiarato che solo i fattori menzionati ai nn . 9 e 10 dell' articolo considerato ( differenze nella natura delle merci, nelle quantità, nelle condizioni di vendita, nei tributi all' importazione e nelle imposte indirette ) possono giustificare un adeguamento . Ebbene, eventuali differenze sul piano della razionalizzazione della produzione, dei salari, della reputazione delle merci importate e dell' efficienza del servizio di assistenza dopovendita, non rientrano in questi fattori . Infine il Consiglio ricorda, nel suo controricorso, di aver preso in considerazione per fissare il dazio antidumping un margine di profitto medio assai ampio per gli importatori ( 40% del prezzo all' importazione ). Così facendo il Consiglio ha dato agli importatori la possibilità di calcolare forfettariamente i costi risultanti dalla necessità di adattare i motori elettrici importati alle norme in vigore nel mercato comune europeo . Questo ampio margine di profitto dovrebbe al tempo stesso aver consentito agli importatori di coprire i costi di scorte eventualmente molto consistenti .
Tenuto conto di quanto precede non vi è motivo di accogliere il mezzo della Stanko fondato sulle asserite differenze fra i prodotti .
28 . Per quanto riguarda infine le differenze invocate dall' Electroimpex tra i motori bulgari e quelli prodotti nella Comunità, è sufficiente osservare che tali differenze non sono menzionate nell' art . 2, nn . 9 e 10, del regolamento n . 2176/84 . Queste disposizioni prendono in esame gli adeguamenti che risultano necessari per poter stabilire un valido confronto tra il prezzo all' esportazione ed il valore normale del prodotto "oggetto di dumping ". Esse non tengono invece conto di eventuali differenze tra il prodotto "oggetto di dumping" ed il prodotto fabbricato nella Comunità . Qualora esistessero differenze di questo tipo, la Electroimpex potrebbe ben sostenere che il prodotto importato non è "simile" al prodotto fabbricato nella Comunità e non può quindi contribuire ad arrecare pregiudizio al prodotto comunitario . Tuttavia ho già dimostrato in precedenza ( paragrafo 13 ) che il regolamento definitivo riguarda motori elettrici normalizzati che, indipendentemente dalla loro origine, sono "prodotti simili" ai sensi dell' art . 2, n . 12, del regolamento n . 2176/84 . Si vedrà in seguito ( paragrafi 31-36 ) che il Consiglio ha potuto dimostrare che l' importazione a prezzi di dumping di motori elettrici provenienti dai paesi a commercio di Stato interessati ha causato notevole pregiudizio alla produzione comunitaria . Viste queste circostanze si deve quindi ritenere infondato anche il mezzo dedotto dall' Electroimpex .
C - Pregiudizio
Disposizioni applicabili
29 . Conformemente all' art . 2, n . 1, del regolamento n . 2176/84 non basta che sia stato accertato un dumping con riferimento ad un prodotto per poter istituire un dazio antidumping . E' altresì richiesto che l' importazione in regime di dumping di un prodotto nella Comunità causi un pregiudizio . L' art . 4 del citato regolamento precisa che cosa si debba intendere per pregiudizio . Deve trattarsi di un pregiudizio notevole ( o di una minaccia di un pregiudizio notevole ) ad un' industria stabilita nella Comunità . L' articolo in questione elenca i fattori sui quali deve fondarsi l' indagine relativa al pregiudizio, ma aggiunge che né singolarmente, né riuniti, tali fattori possono necessariamente fornire un orientamento decisivo .
Sintesi dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
30 . Tutte le ricorrenti contestano il modo in cui il Consiglio ha accertato l' esistenza di un pregiudizio ( 36 ). A loro parere : 1 ) il Consiglio non avrebbe dovuto accertare il pregiudizio sulla base dell' importazione globale di motori elettrici nella Comunità dai paesi interessati a commercio di Stato, ma avrebbe dovuto accertare isolatamente il pregiudizio causato da ciascuno dei paesi esportatori ( Stanko e Electroimpex ); 2 ) il Consiglio non avrebbe neppure dovuto calcolare la quota di mercato dei paesi a commercio di Stato sulla base dei prodotti importati, ma avrebbe invece dovuto assumere come criterio le vendite effettivamente realizzate nella Comunità ( Neotype ); 3 ) non si dovrebbe parlare di pregiudizio se si considera che il numero dei motori elettrici fabbricati nella Comunità durante il periodo di riferimento è aumentato e che la quota di mercato dei paesi a commercio di Stato interessati è diminuita durante il medesimo periodo ( tutte le ricorrenti ). La Neotype sostiene inoltre che nel periodo 1977-1981 l' importazione di motori elettrici dai paesi interessati sarebbe diminuita addirittura in cifre assolute; 4 ) se anche si dovesse accertare l' esistenza di un pregiudizio, non ci sarebbe alcun legame causale tra questo pregiudizio e l' importazione a prezzo di dumping di motori elettrici dei paesi interessati . Il pregiudizio dovrebbe infatti essere attribuito ad altri fattori, fra l' altro ad un' accanita concorrenza intracomunitaria dovuta alla pressione anzitutto di fabbricanti italiani ( Enital e Stanko ). Su questo punto il regolamento definitivo sarebbe inoltre motivato in maniera insufficiente ( Enital ).
Esame dei mezzi dedotti dalle ricorrenti
- Se il calcolo cumulativo del pregiudizio sia scorretto
31 . La Stanko e la Electroimpex ritengono che il Consiglio abbia agito in modo scorretto accertando il pregiudizio sulla base delle conseguenze delle importazioni globali effettuate in regime di dumping dai paesi a commercio di Stato interessati .
Per quanto riguarda questo mezzo voglio ricordare che il regolamento n . 2176/84 non impone in alcun modo di accertare separatamente per ciascun paese esportatore il danno subito dalla Comunità, né tantomeno impone una valutazione separata del pregiudizio causato dai singoli esportatori o dai singoli importatori . Al contrario, come la Corte ha precisato nella citata sentenza Technointorg ( punto 41 della motivazione ), le conseguenze dell' importazione di prodotti "oggetto di dumping" originari di paesi diversi debbono in linea di massima essere valutate globalmente .
Nel diciannovesimo "considerando" del regolamento definitivo il Consiglio ha dettagliatamente esposto i motivi per cui nell' accertamento del pregiudizio si è tenuto conto delle importazioni a prezzi di dumping effettuate da tutti gli esportatori coinvolti nel procedimento . Nell' adottare questa decisione il Consiglio ha preso in considerazione i criteri di regola impiegati per giungere ad una valutazione globale, e precisamente la comparabilità e l' intercambiabilità dei prodotti importati e la somiglianza dei prezzi praticati dagli esportatori .
Così stando le cose, non v' era per il Consiglio alcun motivo di scostarsi dal principio di una valutazione cumulativa del pregiudizio .
- Se il pregiudizio dovesse essere accertato con riferimento alle vendite
effettivamente realizzate nella Comunità
32 . La Neotype rimprovera al Consiglio di aver istituito il dazio antidumping definitivo sulla base di cifre non pertinenti circa la quota di mercato dei motori elettrici esportati da paesi a commercio di Stato . Questa quota di mercato è stata calcolata con riferimento alle importazioni, mentre, secondo la Neotype, si sarebbero dovute prendere come base le cifre relative alle vendite effettivamente realizzate nella Comunità . Ci sarebbe senza dubbio una differenza tra le due cifre in ragione del fatto che gli importatori debbano necessariamente predisporre ingenti scorte di magazzino .
Quest' ultimo argomento non mi sembra sufficiente per sostenere che il Consiglio ha accertato il pregiudizio in modo inesatto . Scegliendo di calcolare la quota di mercato sulla base delle cifre relative alle importazioni, cosa che può essere fatta riferendosi a statistiche fondate sui dati doganali, le istituzioni hanno agito secondo me in modo pienamente ragionevole, tenuto conto del maggior grado di affidabilità di questo metodo di calcolo . Inoltre si deve riconoscere che la necessità di ingenti scorte di magazzino può fornire una differenza tra le cifre relative all' importazione e le cifre relative alle vendite tutt' al più nella fase di impianto del magazzino stesso .
- Se fosse possibile accertare l' esistenza di pregiudizio tenuto conto dello
sviluppo della produzione e delle vendite di motori elettrici nella
Comunità
33 . Tutte le ricorrenti ritengono che il Consiglio non avrebbe potuto accertare alcun danno se avesse tenuto conto dello sviluppo della produzione e delle vendite durante il periodo di riferimento ( 1982-1985 ). Esse ricordano che, da una parte, la produzione comunitaria di motori elettrici è aumentata in cifre assolute da 907 000 nel 1982 a 990 000 nel 1985 e che, d' altro lato, la quota di mercato dei paesi a commercio di Stato interessati è diminuita ( come risulta dal trentunesimo "considerando" del regolamento definitivo : dal 23% nel 1982 al 19,6% nel 1985 ). La Neotype rileva inoltre che, se si fossero presi in considerazione i dati su un periodo più lungo, sarebbe risultato che l' importazione di motori elettrici da paesi a commercio di Stato è diminuita anche in cifre assolute . In particolare le importazioni del 1985 rappresenterebbero a stento il 75% delle importazioni realizzate negli anni 1979 e 1981 .
34 . Circa questo ultimo punto occorre osservare che il procedimento antidumping che si è concluso con l' adozione del regolamento n . 864/87 è stato avviato per accertare se gli impegni di aumento dei prezzi sottoscritti dagli esportatori stabiliti in paesi a commercio di Stato ( 37 ), nell' ambito di un precedente procedimento instaurato dal Consiglio e dalla Commissione, fossero sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni effettuate a prezzi di dumping . Le cifre relative al periodo 1981/1982 erano pertanto già state prese in considerazione nell' ambito di questo precedente procedimento antidumping . Nell' ambito del procedimento di cui stiamo trattando occorreva quindi esaminare l' evoluzione delle cifre nel periodo successivo al 1982 per accertare se il pregiudizio constatato all' epoca del precedente procedimento fosse nel frattempo stato eliminato .
35 . Nel mezzo dedotto dalle ricorrenti con riferimento al pregiudizio vengono inoltre evidenziati due fattori ( l' aumento della produzione comunitaria di motori elettrici ed il miglioramento della quota di mercato dei fabbricanti comunitari ). Le ricorrenti ne ricavano che il Consiglio non avrebbe potuto accertare alcun pregiudizio . Risulta tuttavia dai "considerando" 17-32 del regolamento definitivo, che si ricollegano ai "considerando" 18-33 del regolamento provvisorio, che il Consiglio ha accertato l' esistenza di un pregiudizio sulla base di diversi fattori, tutti quanti espressamente menzionati nell' art . 4, n . 2, del regolamento n . 2176/84, e precisamente :
. L' incremento in termini assoluti delle importazioni oggetto di dumping (( art . 4, n . 2, lett . a ) ))
Le importazioni cumulate di motori elettrici in provenienza dai paesi a commercio di Stato interessati ammontarono nel 1982 a 716 000 pezzi, diminuirono nel 1983 fino a 604 000 e risalirono successivamente per raggiungere nel 1984 un totale di 689 500 pezzi e nel 1985 un totale di 748 300, vale a dire un livello che in cifre assolute era più elevato di quello del 1982 ( 38 ).
. Le notevoli riduzioni di prezzo (( art . 4, n . 2, lett . b ) ))
I prezzi di rivendita dei motori elettrici originari di paesi a commercio di Stato sono risultati durante il periodo di riferimento molto inferiori ai prezzi di costo ed ai prezzi di vendita dei produttori comunitari più efficienti ( 39 ).
. Le ripercussioni sull' industria comunitaria (( art . 4, n . 2, lett . c ) ))
Risulta dal fascicolo che i produttori comunitari hanno scelto, di fronte alla concorrenza con i motori importati da paesi a commercio di Stato in regime di dumping, di difendere la loro quota di mercato . Per far questo sono stati costretti a vendere i loro motori elettrici a prezzi largamente inferiori a quelli che sarebbero stati necessari per coprire i costi di produzione . Il Consiglio ha constatato che, nonostante il miglioramento della congiuntura economica e l' aumento del consumo nella Comunità, tutti i produttori comunitari interessati, salvo due, non erano in grado di realizzare dei profitti per quanto riguarda il commercio dei motori elettrici . Si aggiunga che il numero di lavoratori dipendenti direttamente occupati nella produzione di motori elettrici è costantemente diminuito nel periodo intercorso tra il 1982 e il 1985 ( 40 ).
Di fronte a queste circostanze mi sembra che il Consiglio, nel constatare che l' importazione a prezzi di dumping di motori elettrici dai paesi a commercio di Stato interessati ha causato notevole pregiudizio ai produttori comunitari, non ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale .
- Se il pregiudizio sia dovuto a fattori diversi dalle importazioni in
provenienza da paesi a commercio di Stato
36 . Infine, secondo la Stanko e la Enital, il Consiglio non avrebbe dimostrato che il pregiudizio subito dalla Comunità era il risultato di importazioni provenienti da paesi a commercio di Stato . Esse ritengono che la spiegazione delle perdite subite da numerosi produttori comunitari dovrebbe anzitutto essere cercata nella concorrenza intracomunitaria resa più accanita dalla pressione esercitata da determinati produttori italiani .
Questo argomento è svolto dalle citate ricorrenti in modo così sommario che non risulta assolutamente convincente . Il loro argomento stride con la maniera in cui il Consiglio ha spiegato il collegamento tra il danno e le importazioni in provenienza dai paesi considerati nel suo regolamento definitivo . In tale occasione il Consiglio ha prestato particolare attenzione all' argomento già sollevato all' epoca dell' inchiesta con riferimento all' influenza di determinati produttori italiani e lo ha respinto con una motivazione del tutto soddisfacente ( 41 ). Nessuna delle due ricorrenti ha pertanto dimostrato che su questo punto il Consiglio abbia compiuto un errore di valutazione .
D - Fissazione del dazio antidumping
Disposizioni applicabili
37 . L' art . 1, n . 4, lett . a ), del regolamento definitivo contiene una disciplina specifica per la fissazione del dazio antidumping nel caso in cui l' importatore e l' esportatore siano imprese associate :
"Il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità corrisponde, in tal caso, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità all' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci . In mancanza, se per un importatore associato non è possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponderà al valore in dogana quale questo sarebbe determinato conformemente all' art . 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento ".
L' art . 6, n . 1, lett . a ), del regolamento n . 1224/80 dispone quanto segue :
"1.a ) Se le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nella Comunità allo stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate (...) si basa sul prezzo unitario corrispondente alle vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate (...) effettuate a persone non legate ai venditori, nel momento o pressappoco nel momento dell' importazione delle merci da valutare (...)".
L' art . 6, n . 1, lett . b ), del citato regolamento recita :
"1.b ) Se né le merci importate, né le merci identiche o similari importate, sono vendute nel momento o pressappoco nel momento dell' importazione delle merci da valutare, il valore in dogana delle merci importate (...) si basa (...) sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nella Comunità allo stato in cui sono importate, alla data più vicina successiva all' importazione delle merci da valutare, ma entro i 90 giorni a decorrere da tale importazione ".
Infine, ai sensi dell' art . 2, n . 3, dello stesso regolamento :
"3 . Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli artt . 3, 4, 5, 6 o 7, esso è determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali dell' accordo ((*)) e dell' art . VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e sulla base dei dati disponibili nella Comunità ".
Sintesi dei mezzi dedotti dalla Neotype
38 . La Neotype fa valere che il modo in cui il Consiglio ha fissato il dazio antidumping nel caso di importatori associati contrasta in due punti con il diritto comunitario . In primo luogo il regolamento n . 2176/84 non attribuirebbe al Consiglio la facoltà di istituire un dazio antidumping variabile in funzione del prezzo praticato al primo compratore indipendente . In secondo luogo il metodo stabilito dal Consiglio sarebbe troppo impreciso per permettere di fissare con sicurezza il dazio antidumping . Proprio nel caso in cui il valore in dogana dei prodotti importati non può essere determinato in conformità all' art . 6 del regolamento n . 1224/80 ( cioè quando, entro 90 giorni dall' importazione, né le merci importate, né merci importate identiche, né merci importate simili siano state vendute ) questo valore deve, ai sensi dell' art . 2, n . 3, del citato regolamento, essere determinato "usando mezzi ragionevoli ". A causa del suo carattere generico quest' ultimo criterio non potrebbe servire come base per la fissazione di un dazio antidumping .
Esame dei mezzi dedotti dalla Neotype
39 . Né il regolamento n . 2176/84 né le disposizioni del GATT in materia di dumping regolano la forma dei provvedimenti antidumping . L' art . 13, n . 8, del suddetto regolamento dispone tuttavia che gli Stati membri riscuotono i dazi antidumping
"secondo la forma, l' aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione (...)".
Sono d' accordo con il Consiglio nel ritenere che le istituzioni, tenuto conto di questa cornice normativa, possano adottare i provvedimenti antidumping nella forma che sembri loro più adatta per eliminare il pregiudizio risultante dal dumping . A questo scopo esse ricorrono in pratica regolarmente all' istituzione di un dazio variabile che viene calcolato sulla base della differenza fra un prezzo minimo ed il prezzo all' esportazione ( oppure il prezzo applicato al primo compratore indipendente ). Un dazio variabile è del resto una forma vantaggiosa per gli interessati poiché offre loro la possibilità di evitare il pagamento del dazio antidumping aumentando i loro prezzi .
Tenuto conto del margine di manovra che il regolamento n . 2176/84 lascia alle istituzioni su questo punto e della legittima preoccupazione di far corrispondere quanto più possibile i provvedimenti antidumping al pregiudizio accertato, mi sembra che il Consiglio, nel caso di un' associazione fra importatori ed esportatori, potesse validamente fissare l' importo del dazio antidumping come la differenza tra un prezzo minimo ed il valore in dogana dei beni importati quale stabilito in conformità all' art . 6 del regolamento n . 1224/80 .
40 . Nel suo secondo mezzo la Neotype contesta il criterio menzionato a titolo sussidiario dal Consiglio nell' art . 1, n . 4, del regolamento definitivo per il caso che il valore doganale non possa essere accertato conformemente all' art . 6 del regolamento n . 1224/80 . Questo mezzo non può di per sé condurre ad un annullamento dell' intera disposizione . Inoltre esso parte dalla premessa puramente teorica che le autorità doganali, se dovessero applicare questo criterio sussidiario in conformità all' art . 2, n . 3, del regolamento n . 1224/80, lo farebbero in modo arbitrario e che una simile applicazione di tale criterio produrrebbe conseguenze inaccettabili . Inteso in questo modo il mezzo non si inserisce bene in un ricorso volto ad ottenere l' annullamento di un regolamento : se una simile situazione dovesse effettivamente verificarsi, allora gli importatori danneggiati dovrebbero rivolgersi ai giudici nazionali competenti .
Ritengo quindi che anche i mezzi dedotti dalla Neotype con riferimento al metodo di calcolo del dazio antidumping debbano essere respinti .
E - Applicazione del dazio antidumping ai pezzi di ricambio
41 . L' Enital sostiene che il regolamento definitivo contrasta con l' art . 2, n . 12, del regolamento n . 2176/84 in quanto ha imposto un dazio antidumping sui pezzi di ricambio di motori elettrici, mentre i pezzi di ricambio non possono essere considerati come prodotti simili ai motori elettrici ( 42 ).
La ricorrente aveva già svolto questo mezzo nell' istanza che aveva depositato per ottenere che fosse sospesa l' esecuzione del regolamento provvisorio . Come il presidente della Corte ha già dichiarato nella sua ordinanza del 16 gennaio 1987 ( 43 ), questo mezzo è privo di qualsiasi fondamento perché il regolamento definitivo non ha applicato alcun dazio antidumping sui pezzi di ricambio . L' art . 1, n . 1, del regolamento definitivo istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di motori elettrici che rientrano nella voce ex 85.01 . B I b ) della Tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36, originari di sei paesi a commercio di Stato . Risulta dall' allegato della Tariffa doganale comune ( 44 ) che i pezzi staccati di motori elettrici non rientrano nella voce 85.01 B della Tariffa doganale comune considerato che per essi è prevista una voce speciale e precisamente la voce 85.01 C . Ciò risulta pure dai codici Nimexe ( 45 ): i pezzi di ricambio dei motori elettrici non rientrano nelle voci Nimexe menzionate nel regolamento definitivo, ma rientrano piuttosto nelle voci specifiche 85.01-89 e 85.01-90 .
F - Entrata in vigore del regolamento definitivo
42 . L' art . 4 del regolamento definitivo dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L' Enital osserva che il Consiglio non ha motivato l' entrata in vigore immediata del regolamento e sostiene che per questi motivi il predetto regolamento deve essere dichiarato nullo . L' Enital ritiene inoltre che l' entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ha di fatto avuto come conseguenza che il dazio antidumping è stato istituito con effetto retroattivo cosa che risulta in contrasto con il regolamento di base ( 46 ).
43 . Ai sensi dell' art . 191, primo comma, del Trattato CEE i regolamenti entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione . Nella sentenza da essa pronunciata il 13 dicembre 1967 nella causa Neumann ( 47 )
- sentenza su cui la ricorrente fonda il suo primo mezzo - la Corte ha dichiarato :
"se fosse possibile disporre senza motivo l' entrata in vigore immediata, la certezza del diritto ne verrebbe pregiudicata ".
Nella stessa sentenza la Corte ha poi precisato che i particolari motivi che giustificano l' entrata in vigore immediata non debbono necessariamente risultare dalla motivazione del regolamento, purché la Corte possa ravvisare nelle disposizioni del regolamento stesso seri motivi per ritenere che ogni indugio tra pubblicazione ed entrata in vigore potrebbe nuocere agli interessi della Comunità .
A mio parere questi motivi si riscontrano nella fattispecie . L' art . 11, n . 5, del regolamento n . 2176/84 dispone che i dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi . Se del caso l' applicazione dei dazi antidumping provvisori può essere prorogata per un ulteriore periodo di due mesi . Nella fattispecie il dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento n . 3019/86 del 30 settembre 1986 è stato prorogato al massimo per altri due mesi mediante il regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 gennaio 1987, n . 254/87 ( 48 ), nel quale è stato espressamente indicato che il provvedimento di cui è stata prolungata la validità si applicava "al più tardi fino al momento della scadenza di un termine di due mesi che decorre dal 1° febbraio 1987 ". Per evitare una soluzione di continuità nella protezione degli interessi comunitari, il Consiglio era perciò obbligato a fare in modo che il regolamento definitivo entrasse in vigore al più tardi il 1° aprile 1987, cosicché esso aveva valide ragioni per far entrare in vigore il regolamento n . 864/87 del 23 marzo 1987 il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale .
Ne consegue che la ricorrente non può allegare l' imprevedibilità di un' applicazione immediata del dazio antidumping definitivo, poiché tale dazio scadeva al termine del periodo massimo di validità del dazio provvisorio stabilito dal regolamento n . 2176/84 e la Commissione aveva tenuto la ricorrente costantemente informata dello sviluppo del procedimento .
44 . Il mezzo della Enital secondo cui l' entrata in vigore del regolamento definitivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ha avuto in pratica come risultato che il dazio antidumping definitivo è stato istituito con effetto retroattivo è difficile da comprendere . In realtà questo mezzo avrebbe un senso solo se la ricorrente potesse far valere che il regolamento è stato pubblicato in un numero della Gazzetta ufficiale che, sebbene datato 27 marzo 1987, è stato diffuso soltanto più tardi e che le disposizioni del regolamento sono tuttavia state applicate a partire dal 28 marzo 1987 ( 49 ). La ricorrente non sostiene nulla di simile . Dal canto suo il Consiglio ha ottenuto dall' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali la conferma che il numero della Gazzetta ufficiale datato 27 marzo 1987 è stato effettivamente distribuito il giorno stesso .
Così stando le cose anche quest' ultimo mezzo risulta infondato .
IV - Conclusioni generali
45 . Sulla base di quanto precede concludo che la Corte :
- non si pronunci sui ricorsi proposti nelle cause C-304/86, C-305/86 e
C-320/86;
- dichiari irricevibile il ricorso proposto dalla Elprom-Parma nella causa C-157/87;
- rigetti il ricorso nelle cause C-157/87, C-160/87, C-185/87 e C-188/87;
- condanni le ricorrenti alle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 30 settembre 1986, n . 3019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, dell' Ungheria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica ( GU L 280, pag . 68 ). Questo regolamento sarà chiamato, nelle conclusioni, il "regolamento provvisorio ". I motori elettrici cui esso si riferisce saranno indicati come i "motori elettrici ".
( 2 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 marzo 1987, n . 864, che istituisce un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria e dell' Unione Sovietica, e che fissa la riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio provvisorio ( GU L 83, pag . 1 ). Questo regolamento sarà chiamato, nelle conclusioni, il "regolamento definitivo ".
( 3 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 luglio 1984, n . 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( GU L 201, pag . 1 ). Questo regolamento è stato nel frattempo sostituito dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 11 luglio 1988, n . 2423 ( GU L 209, pag . 1 ).
( 4 ) V . il punto III.1.a ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87, in cui sono riprodotti i punti di vista sostenuti dalla Commissione, dalla Gimelec e dalla Neotype .
( 5 ) Sentenza 5 ottobre 1988, Technointorg ( cause riunite 294/86 e 77/87, Racc . pag . 6077 ).
( 6 ) Sentenza 5 ottobre 1988, Brother Industries ( causa 56/85, Racc . pag . 5655 ).
( 7 ) Sentenza 21 febbraio 1984, Allied Corporation ( cause riunite 239/82 e 275/82, Racc . pag . 1005 ).
( 8 ) V . il punto III.1 della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87, il punto IV.2.a ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87 e il punto IV.3.a ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-320/86 e C-188/87 .
( 9 ) Ordinanza 8 luglio 1987, Sermes ( causa 279/86, Racc . pag . 3109 ).
( 10 ) Sentenza 5 ottobre 1988, Canon ( cause riunite 277/85 e 300/85, Racc . pag . 5731 ). Il punto 8 della motivazione recita :
"Importatori associati ad esportatori possono impugnare un regolamento che istituisce un dazio antidumping, in particolare nel caso in cui, come nelle cause presenti, il prezzo all' esportazione sia stato calcolato sulla base dei loro prezzi di vendita sul mercato comunitario" ( il corsivo è mio ).
( 11 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ).
( 12 ) Per un più approfondito esame del modo in cui si deve calcolare il dazio antidumping conformemente al regolamento definitivo si vedano infra i paragrafi 37-40 .
( 13 ) V . le sentenze 7 maggio 1987 nelle cause NTN Toyo ( causa 240/84, Racc . pag . 1809 ), Nachi Fujikoshi ( causa 255/84, Racc . pag . 1861 ), Koyo Seiko ( causa 256/84, Racc . pag . 1899 ) e Nippon Seiko ( causa 258/84, Racc . pag . 1923 ).
( 14 ) V . il quindicesimo e il sedicesimo "considerando" del regolamento
definitivo .
( 15 ) V . il trentanovesimo "considerando" del regolamento definitivo .
( 16 ) V . il punto III.2.d)i ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87 .
( 17 ) V . il punto III.2.b)i ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87 .
( 18 ) V . il punto III.2.b.aa)i ) e ii ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-320/86 e C-188/87 .
( 19 ) V . il punto III.2.b ) della relazione d' udienza nella causa C-157/87 .
( 20 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 30 marzo 1982, n . 724, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica democratica tedesca, della Romania, della Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica e che chiude il procedimento antidumping con riferimento alle importazioni dei suddetti prodotti originari dell' Ungheria ( GU L 85, pag . 9 ).
( 21 ) V ., fra l' altro, la citata sentenza pronunciata nella causa Nachi Fujikoshi, punto 39 della motivazione .
( 22 ) V . Vandoren, P . "Mise en oeuvre de la politique antidumping de la CEE contre les importations en provenance des pays à commerce d' État", Revue du marché commun, n . 316, aprile 1988, pag . 198 e segg .
( 23 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 30 giugno 1982, n . 1765, relativo alla regolamentazione comunitaria per le esportazioni da paesi a commercio di Stato ( GU L 195, pag . 1 ).
( 24 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 30 giugno 1982, n . 1766, recante regolamentazione comunitaria delle esportazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU L 195, pag . 21 ).
( 25 ) La Iugoslavia ha aderito nel 1966 all' accordo GATT . Diversamente dal protocollo di adesione stipulato con la Polonia, con la Romania e con l' Ungheria, il protocollo d' adesione stipulato con la Iugoslavia non contiene alcuna deroga ai principi del GATT .
( 26 ) La nota n . 2 all' art . VI del GATT dispone quanto segue :
"It is recognized that, in the case of imports from a country which has a complete or substantially complete monopoly of its trade and where all domestic prices are fixed by the state, special difficulties may exist in determining price comparability for the purposes of paragraph 1, and in such cases importing contracting parties may find it necessary to take into account the possibility that a strict comparison with domestic prices in such a country may not always be appropriate ".
( Si riconosce che, nel caso di importazioni provenienti da un paese che ha un monopolio completo o sostanzialmente completo del suo commercio e dove tutti i prezzi interni sono fissati dallo Stato, possono esistere speciali difficoltà nel determinare la comparabilità dei prezzi per gli scopi di cui al paragrafo 1, e che in tali casi le parti contraenti che importano un prodotto possono trovare necessario tener conto della possibilità che uno stretto confronto con i prezzi interni praticati in un paese di questo tipo non sia sempre appropriato ).
( 27 ) Si veda l' allegato speciale n . 25 in cui viene affermato che il sistema economico iugoslavo si distingue per taluni aspetti sostanziali ( nessuna programmazione centrale da parte dell' autorità pubblica, indipendenza delle imprese fra l' altro sul piano della formazione dei prezzi, nessun monopolio in materia di commercio con l' estero ) da quello dei paesi est-europei che hanno un sistema economico pianificato a livello centrale .
( 28 ) V . sentenza 4 ottobre 1983, Fediol, punto 30 della motivazione ( causa 191/82, Racc . pag . 2935 ) nonché le mie conclusioni nella causa 70/87, Fediol ( Racc . 1989, pag . 1781 ).
( 29 ) V . in questo senso il secondo e l' ottavo "considerando" del regolamento n . 864/87 .
( 30 ) L' art . 2, n . 13, lett . a ), del regolamento ( CEE ) n . 2176/84 dispone :
"Per 'margine di dumping' si deve intendere l' importo di cui il valore normale supera il prezzo all' esportazione ".
( 31 ) Cfr . la relazione annuale del FMI per il 1989 su "Exchange arrangements and exchange restrictions", in cui l' "exchange arrangement" relativo alla Iugoslavia viene così descritto ( situazione esistente al 31 dicembre 1988 ):
"la moneta della Iugoslavia è il dinaro iugoslavo . Le autorità non mantengono il tasso di cambio del dinaro entro limiti preindicati . Tutte le operazioni commerciali, salvo quelle effettuate secondo procedure previste per taluni paesi con cui la Iugoslavia ha stipulato accordi di pagamento bilaterali (...), si svolgono ad un tasso di cambio fissato di volta in volta dalle autorità ".
( 32 ) V . il punto III.2.d)i ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87 .
( 33 ) V . il punto III.2.b)aa)iii ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-320/86 e C-188/87 .
( 34 ) V . il punto III.2.c ) della relazione d' udienza nella causa C-157/87 .
( 35 ) Nelle memorie della Enital si legge che le materie prime usate in Iugoslavia sono di qualità inferiore . Suppongo che si tratti di una svista e che la ricorrente intendesse in realtà dire che esse sono di qualità superiore . Se così non fosse, questo argomento si inserirebbe piuttosto male nella linea d' azione della ricorrente che mira a far ridurre il margine di dumping accertato dal Consiglio .
( 36 ) V . il punto III.2.e ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87, il punto III.2.b)ii ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-305/86 e C-160/87, il punto III.2.b)aa)iv ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-320/86 e C-188/87 e il punto III.2.d ) della relazione d' udienza nella causa C-157/87 .
( 37 ) V . il regolamento ( CEE ) della Commissione 30 marzo 1982, n . 724 ( GU L 85, pag . 9 ), il regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 luglio 1982, n . 2075 ( GU L 220, pag . 36 ) e la decisione della Commissione 2 aprile 1984, 84/189/CEE ( GU L 95, pag . 28 ).
( 38 ) V . venticinquesimo "considerando" del regolamento provvisorio .
( 39 ) V . ventitreesimo e ventiquattresimo "considerando" del regolamento
definitivo .
( 40 ) V . ventiseiesimo "considerando" del regolamento definitivo .
( 41 ) V . ventinovesimo e trentunesimo "considerando" del regolamento definitivo .
( *) Nel regolamento n . 1224/80 il termine "accordo" designa l' accordo relativo all' attuazione dell' art . VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio concluso nell' ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni 1973-1979 ( N.d.t .).
( 42 ) V . il punto III.2.d)ii ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87 .
( 43 ) Ordinanza 16 gennaio 1987, Enital ( causa 304/86-R, Racc . pag . 267 ).
( 44 ) L' allegato da prendere in considerazione è quello risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 novembre 1986, n . 3618 ( GU L 345, pag . 1 ).
( 45 ) L' allegato Nimexe da prendere in considerazione è quello risultante dal regolamento ( CEE ) della Commissione 16 dicembre 1986, n . 3840 ( GU L 368, pag . 1 ).
( 46 ) V . il punto III.2.b ) e c ) della relazione d' udienza nelle cause riunite C-304/86 e C-185/87 .
( 47 ) Sentenza 13 dicembre 1967, Neumann ( causa 17/67, Racc . pag . 521, in particolare pag . 540 ).
( 48 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 26 gennaio 1987, n . 254, recante proroga del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW originari della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, dell' Ungheria, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e dell' Unione Sovietica ( GU L 26, pag . 1 ).
( 49 ) V . sentenza 31 marzo 1977, Suiker Export, punti 13-19 della motivazione ( causa 88/76, Racc . pag . 709 ).
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